TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/10/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1564/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1564/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Via L. Cappelli n. 30/D, CA AN SC (FC) con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI
SI e dell'avv. BOSCHETTI CHIARA elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
CA AN SC (FC) Via Giuseppe Mengozzi n. 35 con il patrocinio dell'avv. MELONI
PA elettivamente domiciliato presso il difensore
RESISTENTE
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 26.06.2025 sostituita da note scritte hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 26.6.2025 per come di seguito integralmente trascritte: ''Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
-Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto CA AN SC, FC, in data
17/10/2014 (atto trascritto nei registri di stato Civile del Comune di CA AN SC nell'anno 2014 al n.
3- P. I) fra i sigg. (nato a [...] il [...] - c.f. Controparte_1
) e (nata a [...], FC, il 17.06.1983 - c.f. C.F._2 Parte_1
; C.F._3
-Affidare ad entrambi i genitori il figlio , nato a [...] il [...], secondo la disciplina Per_1 propria dell'affidamento condiviso, con collocazione abitativa prevalente, anche a fini anagrafici, presso la madre, alla quale, di conseguenza, è assegnata la casa familiare di
CA AN SC (FC) Via Cappelli n.30/D;
-Suddetto immobile familiare, così distinto al Catasto del Comune di CA AN SC:
Foglio 32, particella 68, sub. 12 e 7, Via Licinio Cappelli n. 30/D, Piano S1 - T - 1, Rendita €
581,01, Cat. A/3, Classe 2, Consistenza 7,5 vani;
Foglio 32, particella 68, sub. 8, Via Licinio Cappelli n. 30/D, Piano SI, Rendita € 79,53, categoria
C2, Classe 1, Consistenza 20mq.;
Foglio 32, Particella 68, sub. 9, Via Licinio Cappelli n. 30/D, Piano T, Rendita € 57,02,
Categoria C/6, Classe 1, Consistenza 16 mq.;
Foglio 32 Particella 68, Subalterno 10, Via Licinio Cappelli n. 30/D Piano T, Rendita € 32,07
Categoria C/6, Classe I, Consistenza 9 mq.:
Foglio 32, Particella 68, Sub. 11, Via Licinio Cappelli n. 30/D Piano T-1, Rendita € 53,45,
Categoria C6, Classe 1, Consistenza 15 mq Per_ Per_ verrà intestato ai tre figli , e , con usufrutto vitalizio alla Sig.ra Per_1 Pt_1
, la quale si farà carico in via esclusiva e fino alla naturale scadenza dello stesso del
[...] pagamento del mutuo gravante sull'immobile medesimo.
pagina 2 di 6 La Sig.ra pertanto, si impegna comunque a corrispondere integralmente le rate relative Pt_1 al predetto mutuo, nonché a manlevare e garantire il Sig. , la Sig.ra Controparte_1 Parte_2
[...
ed il Sig. da qual si voglia richiesta di pagamento da parte della banca, di cui Parte_3 si riconosce unica ed esclusiva debitrice.
Le spese straordinarie ed ordinarie relative all'immobile di cui sopra rimarranno a carico della sig.ra Pt_1
Le parti accordano pertanto di comparire avanti il Notaio scelto dalla Sig.ra che Pt_1 provvederà a pagarne gli onorari, per la redazione del relativo atto, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio civile.
L'accordo patrimoniale raggiunto dai signori e in questa sede è Parte_1 Controparte_1 elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi
e per gli effetti di cui all'art 19 legge 6 marzo 1987 n.74 e relative agevolazioni fiscali;
-Le modalità di frequentazione e la disciplina dei tempi di permanenza del figlio presso Per_1 ciascun genitore rimangono quelli previsti in sede di separazione consensuale;
-Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese Controparte_1 Parte_1
Per_ assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento dei figli non autosufficienti e , Per_1
Per_ di € 270,00 (€ 200 per ed € 70,00 per ) annualmente rivalutabili secondo gli indici Per_1
ISTAT. I genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese Per_ straordinarie da sostenersi per i figli e e da determinarsi sulla base del protocollo del Per_1
Tribunale di LI;
-l'assegno unico spetta in via esclusiva dalla sig.ra Pt_1
-i coniugi si riconoscono economicamente indipendenti e dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile;
-Ogni coniuge provvederà al pagamento del proprio legale, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale;
-Le parti, sin d'ora, si concedono reciprocamente l'autorizzazione necessaria per l'espatrio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.5.2023 ha chiesto che questo Tribunale Parte_1 pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto con in ROCCA Controparte_1
pagina 3 di 6 SAN CASCIANO in data 17/10/2014, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2014, parte I, n 3, nei confronti del marito dal quale era separata, in forza di decreto di omologa emesso in data a 5.5.2021, deducendo che dalla data della separazione i coniugi non avevano ripreso alcuna forma di convivenza, pertanto sussistevano tutte le condizioni previste per lo scioglimento del matrimonio. Esponeva inoltre che in costanza di matrimonio erano Per_ nati i figli (nata a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]) e (nato a Per_2 Per_1
Cesena il 18/02/2013) e chiedeva quindi che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, nonché la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale intervenuta fra le parti, in ordine al mantenimento dei figli minori e , all'assegnazione della casa Per_2 Per_1 coniugale e l'assunzione integrale del mutuo gravante sull'immobile, nonostante la comproprietà al 50% del sig. La ricorrente inoltre ha rappresentato che, sebbene l'accordo prevedesse CP_1 un regime di collocamento paritario dei figli minori, nella realtà quotidiana e Per_2 Per_1 trascorrevano la maggior parte del tempo presso l'abitazione materna, con conseguente aggravio economico esclusivamente a carico della madre. In particolare, aveva interrotto la Per_2 frequentazione con il padre a seguito di un dissidio relativo a un soggiorno studio negli Stati Uniti, mentre si recava dal padre solo saltuariamente. quanto alla situazione Per_1 Parte_1 economica, ha riferito che è assunta con contratto agricolo a tempo determinato, percepisce un reddito mensile modesto (circa € 1.100–1.200), e di sostenere da sola le spese per il mantenimento dei figli e per l'abitazione. Ha pertanto richiesto che il resistente fosse condannato al versamento di un contributo mensile pari a € 300 per e € 200 per , oltre alla conferma Per_2 Per_1 dell'assegnazione della casa coniugale e alla ripartizione paritaria delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente con comparsa depositata il 3.11.2023, aderendo alla richiesta di scioglimento del vincolo matrimoniale, ma contestando le domande economiche formulate dalla ricorrente. Il resistente ha evidenziato come le condizioni pattuite in sede di separazione consensuale fossero frutto di valutazioni condivise e ponderate. Quanto all'accordo economico, il resistente ha precisato che la scelta della ricorrente di accollarsi il mutuo era stata bilanciata dai contributi da lui versati per la ristrutturazione dell'immobile, nonché dalle spese sostenute per arredare la nuova abitazione. Ha inoltre dichiarato di continuare a farsi carico del pagamento dell'assicurazione sul mutuo. In merito alla situazione reddituale, il resistente ha contestato la pagina 4 di 6 rappresentazione fornita dalla ricorrente, sostenendo che quest'ultima, oltre al lavoro agricolo, collabora stabilmente con l'azienda di famiglia (Gioielleria Cagnani), e risulta nuda proprietaria al
50% di un immobile sito in Palau (SS). Al contrario, il sig. ha riferito di soffrire di una CP_1 grave forma di artropatia psoriasica, che limita la sua capacità lavorativa e lo costringe a frequenti assenze dal lavoro.
Quanto al rapporto con i figli, il resistente ha negato qualsiasi cambiamento rispetto agli accordi di separazione, affermando che frequenta regolarmente la casa paterna e che, dopo un breve Per_1 periodo di tensione legato al soggiorno studio negli Stati Uniti, anche il rapporto con è Per_2 tornato sereno. Alla luce di quanto esposto, il resistente ha chiesto il rigetto delle richieste economiche della ricorrente, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale (in via principale), o in subordine la conferma dell'assegnazione fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, nonché la conferma delle condizioni già stabilite in sede di separazione consensuale.
All'udienza del 20.5.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano breve rinvio per precisare l'accordo. Il Giudice, preso atto dell'accordo depositato in data
26.6.2025 dalle parti, visto l'intervento del Pubblico Ministero reso in data 8.6.2023 e ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio con successiva ordinanza.
Non v'è dubbio che la domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti sia fondata e vada accolta.
Risulta infatti dalla documentazione in atti che e Parte_1 Controparte_1 contrassero matrimonio in ROCCA SAN CASCIANO in data 17/10/2014, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2014, parte I, n 3.
Dagli atti risulta inoltre che i coniugi sono separati in forza di decreto di omologa emesso in data
5.5.2021 e ancora che (come dichiarato dagli stessi all'udienza di comparizione personale, nel presente procedimento) da allora essi non hanno più convissuto.
Sulla base delle risultanze sopra descritte può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970, n 898, modificato dall'art. 5 della l. 6/3/1987, n. 74 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della l. 6/5/2015 n.55 vale a dire sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale consensuale.
L'insistenza nel ricorso, l'inutilità del tentativo di conciliazione, nonché la durata della pagina 5 di 6 separazione, dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita, pertanto deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Rileva il Tribunale che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni sopra trascritte, concordate dai genitori, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole.
Le spese di lite, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, nel procedimento instaurato con ricorso depositato in data 30.5.2023 da Pt_1
nei confronti di :
[...] Controparte_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da con Parte_1 [...] in ROCCA SAN CASCIANO (FC) in data 17/10/2014, trascritto nel registro degli CP_1 atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 2014, parte 1, n. 3;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto comune di procedere all'annotazione della sentenza;
3) recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti e riportate in epigrafe e dispone in conformità;
4) compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 25.07.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena Chimichi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1564/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Via L. Cappelli n. 30/D, CA AN SC (FC) con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI
SI e dell'avv. BOSCHETTI CHIARA elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
CA AN SC (FC) Via Giuseppe Mengozzi n. 35 con il patrocinio dell'avv. MELONI
PA elettivamente domiciliato presso il difensore
RESISTENTE
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 26.06.2025 sostituita da note scritte hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 26.6.2025 per come di seguito integralmente trascritte: ''Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
-Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto CA AN SC, FC, in data
17/10/2014 (atto trascritto nei registri di stato Civile del Comune di CA AN SC nell'anno 2014 al n.
3- P. I) fra i sigg. (nato a [...] il [...] - c.f. Controparte_1
) e (nata a [...], FC, il 17.06.1983 - c.f. C.F._2 Parte_1
; C.F._3
-Affidare ad entrambi i genitori il figlio , nato a [...] il [...], secondo la disciplina Per_1 propria dell'affidamento condiviso, con collocazione abitativa prevalente, anche a fini anagrafici, presso la madre, alla quale, di conseguenza, è assegnata la casa familiare di
CA AN SC (FC) Via Cappelli n.30/D;
-Suddetto immobile familiare, così distinto al Catasto del Comune di CA AN SC:
Foglio 32, particella 68, sub. 12 e 7, Via Licinio Cappelli n. 30/D, Piano S1 - T - 1, Rendita €
581,01, Cat. A/3, Classe 2, Consistenza 7,5 vani;
Foglio 32, particella 68, sub. 8, Via Licinio Cappelli n. 30/D, Piano SI, Rendita € 79,53, categoria
C2, Classe 1, Consistenza 20mq.;
Foglio 32, Particella 68, sub. 9, Via Licinio Cappelli n. 30/D, Piano T, Rendita € 57,02,
Categoria C/6, Classe 1, Consistenza 16 mq.;
Foglio 32 Particella 68, Subalterno 10, Via Licinio Cappelli n. 30/D Piano T, Rendita € 32,07
Categoria C/6, Classe I, Consistenza 9 mq.:
Foglio 32, Particella 68, Sub. 11, Via Licinio Cappelli n. 30/D Piano T-1, Rendita € 53,45,
Categoria C6, Classe 1, Consistenza 15 mq Per_ Per_ verrà intestato ai tre figli , e , con usufrutto vitalizio alla Sig.ra Per_1 Pt_1
, la quale si farà carico in via esclusiva e fino alla naturale scadenza dello stesso del
[...] pagamento del mutuo gravante sull'immobile medesimo.
pagina 2 di 6 La Sig.ra pertanto, si impegna comunque a corrispondere integralmente le rate relative Pt_1 al predetto mutuo, nonché a manlevare e garantire il Sig. , la Sig.ra Controparte_1 Parte_2
[...
ed il Sig. da qual si voglia richiesta di pagamento da parte della banca, di cui Parte_3 si riconosce unica ed esclusiva debitrice.
Le spese straordinarie ed ordinarie relative all'immobile di cui sopra rimarranno a carico della sig.ra Pt_1
Le parti accordano pertanto di comparire avanti il Notaio scelto dalla Sig.ra che Pt_1 provvederà a pagarne gli onorari, per la redazione del relativo atto, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio civile.
L'accordo patrimoniale raggiunto dai signori e in questa sede è Parte_1 Controparte_1 elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi
e per gli effetti di cui all'art 19 legge 6 marzo 1987 n.74 e relative agevolazioni fiscali;
-Le modalità di frequentazione e la disciplina dei tempi di permanenza del figlio presso Per_1 ciascun genitore rimangono quelli previsti in sede di separazione consensuale;
-Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese Controparte_1 Parte_1
Per_ assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento dei figli non autosufficienti e , Per_1
Per_ di € 270,00 (€ 200 per ed € 70,00 per ) annualmente rivalutabili secondo gli indici Per_1
ISTAT. I genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese Per_ straordinarie da sostenersi per i figli e e da determinarsi sulla base del protocollo del Per_1
Tribunale di LI;
-l'assegno unico spetta in via esclusiva dalla sig.ra Pt_1
-i coniugi si riconoscono economicamente indipendenti e dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile;
-Ogni coniuge provvederà al pagamento del proprio legale, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale;
-Le parti, sin d'ora, si concedono reciprocamente l'autorizzazione necessaria per l'espatrio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.5.2023 ha chiesto che questo Tribunale Parte_1 pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto con in ROCCA Controparte_1
pagina 3 di 6 SAN CASCIANO in data 17/10/2014, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2014, parte I, n 3, nei confronti del marito dal quale era separata, in forza di decreto di omologa emesso in data a 5.5.2021, deducendo che dalla data della separazione i coniugi non avevano ripreso alcuna forma di convivenza, pertanto sussistevano tutte le condizioni previste per lo scioglimento del matrimonio. Esponeva inoltre che in costanza di matrimonio erano Per_ nati i figli (nata a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]) e (nato a Per_2 Per_1
Cesena il 18/02/2013) e chiedeva quindi che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, nonché la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale intervenuta fra le parti, in ordine al mantenimento dei figli minori e , all'assegnazione della casa Per_2 Per_1 coniugale e l'assunzione integrale del mutuo gravante sull'immobile, nonostante la comproprietà al 50% del sig. La ricorrente inoltre ha rappresentato che, sebbene l'accordo prevedesse CP_1 un regime di collocamento paritario dei figli minori, nella realtà quotidiana e Per_2 Per_1 trascorrevano la maggior parte del tempo presso l'abitazione materna, con conseguente aggravio economico esclusivamente a carico della madre. In particolare, aveva interrotto la Per_2 frequentazione con il padre a seguito di un dissidio relativo a un soggiorno studio negli Stati Uniti, mentre si recava dal padre solo saltuariamente. quanto alla situazione Per_1 Parte_1 economica, ha riferito che è assunta con contratto agricolo a tempo determinato, percepisce un reddito mensile modesto (circa € 1.100–1.200), e di sostenere da sola le spese per il mantenimento dei figli e per l'abitazione. Ha pertanto richiesto che il resistente fosse condannato al versamento di un contributo mensile pari a € 300 per e € 200 per , oltre alla conferma Per_2 Per_1 dell'assegnazione della casa coniugale e alla ripartizione paritaria delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente con comparsa depositata il 3.11.2023, aderendo alla richiesta di scioglimento del vincolo matrimoniale, ma contestando le domande economiche formulate dalla ricorrente. Il resistente ha evidenziato come le condizioni pattuite in sede di separazione consensuale fossero frutto di valutazioni condivise e ponderate. Quanto all'accordo economico, il resistente ha precisato che la scelta della ricorrente di accollarsi il mutuo era stata bilanciata dai contributi da lui versati per la ristrutturazione dell'immobile, nonché dalle spese sostenute per arredare la nuova abitazione. Ha inoltre dichiarato di continuare a farsi carico del pagamento dell'assicurazione sul mutuo. In merito alla situazione reddituale, il resistente ha contestato la pagina 4 di 6 rappresentazione fornita dalla ricorrente, sostenendo che quest'ultima, oltre al lavoro agricolo, collabora stabilmente con l'azienda di famiglia (Gioielleria Cagnani), e risulta nuda proprietaria al
50% di un immobile sito in Palau (SS). Al contrario, il sig. ha riferito di soffrire di una CP_1 grave forma di artropatia psoriasica, che limita la sua capacità lavorativa e lo costringe a frequenti assenze dal lavoro.
Quanto al rapporto con i figli, il resistente ha negato qualsiasi cambiamento rispetto agli accordi di separazione, affermando che frequenta regolarmente la casa paterna e che, dopo un breve Per_1 periodo di tensione legato al soggiorno studio negli Stati Uniti, anche il rapporto con è Per_2 tornato sereno. Alla luce di quanto esposto, il resistente ha chiesto il rigetto delle richieste economiche della ricorrente, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale (in via principale), o in subordine la conferma dell'assegnazione fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, nonché la conferma delle condizioni già stabilite in sede di separazione consensuale.
All'udienza del 20.5.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano breve rinvio per precisare l'accordo. Il Giudice, preso atto dell'accordo depositato in data
26.6.2025 dalle parti, visto l'intervento del Pubblico Ministero reso in data 8.6.2023 e ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio con successiva ordinanza.
Non v'è dubbio che la domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti sia fondata e vada accolta.
Risulta infatti dalla documentazione in atti che e Parte_1 Controparte_1 contrassero matrimonio in ROCCA SAN CASCIANO in data 17/10/2014, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2014, parte I, n 3.
Dagli atti risulta inoltre che i coniugi sono separati in forza di decreto di omologa emesso in data
5.5.2021 e ancora che (come dichiarato dagli stessi all'udienza di comparizione personale, nel presente procedimento) da allora essi non hanno più convissuto.
Sulla base delle risultanze sopra descritte può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970, n 898, modificato dall'art. 5 della l. 6/3/1987, n. 74 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della l. 6/5/2015 n.55 vale a dire sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale consensuale.
L'insistenza nel ricorso, l'inutilità del tentativo di conciliazione, nonché la durata della pagina 5 di 6 separazione, dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita, pertanto deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Rileva il Tribunale che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni sopra trascritte, concordate dai genitori, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole.
Le spese di lite, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, nel procedimento instaurato con ricorso depositato in data 30.5.2023 da Pt_1
nei confronti di :
[...] Controparte_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da con Parte_1 [...] in ROCCA SAN CASCIANO (FC) in data 17/10/2014, trascritto nel registro degli CP_1 atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 2014, parte 1, n. 3;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto comune di procedere all'annotazione della sentenza;
3) recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti e riportate in epigrafe e dispone in conformità;
4) compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 25.07.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena Chimichi
pagina 6 di 6