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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/07/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 222 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa
DA
C.F. . in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 PartitaIVA_2 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Belleggia e
Andrea Michetti, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 26/2025 del Tribunale di Fermo pubblicata in data 22/1/2025 e in materia di intermediazione finanziaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 per la riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Controparte_1
Fermo indicata in epigrafe;
L'udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c. originariamente fissata per il giorno 14.7.2025 veniva rinviata al 15.9.2025.
In data 4.7.2025 l'appellante depositava istanza di rinuncia agli atti del Parte_1 giudizio ex art. 306 c.p.c. con contestuale accettazione di parte appellata
[...]
Controparte_1
Alla luce dell'intervenuta rinuncia all'appello va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., a tanto provvedendosi con sentenza.
Invero, l'estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti va dichiarata con sentenza in caso di adozione del provvedimento nel giudizio di appello.
Va infatti osservato che nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata;
che l'applicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di gravame discende dall'art. 359 c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità dell'art. 306 c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387).
Non occorre provvedere sulle spese di lite del grado, stante la mancata costituzione di parte appellata;
non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r.
n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012, atteso che l'impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
pag. 2/3 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da nei confronti di per la riforma della Parte_1 Controparte_1 sentenza in epigrafe, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla per le spese.
Ancona, li 17.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 222 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa
DA
C.F. . in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 PartitaIVA_2 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Belleggia e
Andrea Michetti, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 26/2025 del Tribunale di Fermo pubblicata in data 22/1/2025 e in materia di intermediazione finanziaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 per la riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Controparte_1
Fermo indicata in epigrafe;
L'udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c. originariamente fissata per il giorno 14.7.2025 veniva rinviata al 15.9.2025.
In data 4.7.2025 l'appellante depositava istanza di rinuncia agli atti del Parte_1 giudizio ex art. 306 c.p.c. con contestuale accettazione di parte appellata
[...]
Controparte_1
Alla luce dell'intervenuta rinuncia all'appello va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., a tanto provvedendosi con sentenza.
Invero, l'estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti va dichiarata con sentenza in caso di adozione del provvedimento nel giudizio di appello.
Va infatti osservato che nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata;
che l'applicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di gravame discende dall'art. 359 c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità dell'art. 306 c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387).
Non occorre provvedere sulle spese di lite del grado, stante la mancata costituzione di parte appellata;
non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r.
n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012, atteso che l'impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
pag. 2/3 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da nei confronti di per la riforma della Parte_1 Controparte_1 sentenza in epigrafe, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla per le spese.
Ancona, li 17.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 3/3