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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1496/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa PIETRO MASTRORILLI Presidente dr. ERNESTA TARANTINO Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1496 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
in persona Parte_1 dell'institore avv. Nicola Nero, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro
Boccardi e Giovanni Roncone, giusta procura depositata nel fascicolo tele- matico;
appellante
e
, nato l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Dome- Controparte_1 nico Carone, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato il 12 no- vembre 2021 – premesso di essere dipendente della s.r.l. Parte_2
(d'ora in avanti, per brevi- Parte_1 Cont tà, ) dal 9 aprile 1979 con la qualifica di “capotreno” livello 165 – ha lamentato l'erronea determinazione della retribuzione percepita durante il periodo feriale e, quindi, ha chiesto che, accertato il suo diritto ad ottenere l'inclusione nella retribuzione dovutagli per le ferie annuali anche dei com- pensi, calcolati sulla media dell'anno precedente o dell'altro periodo di rife- rimento ritenuto di giustizia, maturati a titolo di Indennità di presenza, In-
- 1 - dennità di disponibilità, Indennità di scorta, Indennità aziendali, Indennità Cont fuori nastro 12a, 13a, 14a e 15a ora, Indennità di trasferta e diaria, la fos- se condannata al pagamento delle differenze retributive per gli anni dal 2015 al 2021 tra quanto percepito durante le ferie annuali e quanto dovuto al ri- corrente a tale titolo con l'inclusione dei compensi innanzi elencati nella mi- sura di 8.519,68 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come da conteggi allegati, nonché al pagamento delle spese processuali.
La si è costituita contestando integralmente il ricorso e CP_3 chiedendone il totale rigetto.
Con sentenza n. 2263/2023 del 15 settembre 2023 il Tribunale di Ba- ri ha accolto parzialmente la domanda e, per l'effetto, ha: I) accertato il di- ritto di all'inclusione delle indennità indicate in ricorso Controparte_1 nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
II) riget- Cont tato, per il resto, il ricorso;
III) condannato al pagamento delle diffe- renze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui alla narrativa del ri- corso a decorrere dal 2015, oltre accessori come per legge;
IV) condannato Cont
al pagamento in distrazione di metà delle spese di lite, compensando la restante quota. Cont 2. Avverso detta sentenza ha proposto appello mediante ricorso depositato il 14 dicembre 2023.
si è costituto depositando memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 18 febbraio 2025, sentita la discussione dei procuratori presenti, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. Con il primo motivo la società appellante denuncia l'errata e/o vi- ziata pronuncia con riferimento all'eccezione di inammissibilità del ricorso promosso da per intervenuto giudicato. CP_1 Cont A giudizio della il primo Giudice ha errato nel non tener conto dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Bari n.
5861/2015, intercorsa tra le medesime parti, la quale aveva riconosciuto il diritto del lavoratore alla riliquidazione del trattamento di fine rapporto sen- za tenere conto – in sede di computo della retribuzione annualmente accan- tonata – delle pretese economiche richieste nel presente giudizio.
3.1. Il motivo è infondato.
Si veda sul punto da ultimo Cass. n. 22683 del 2021, secondo cui
«qualora due giudizi riguardino il medesimo rapporto di lavoro, il giudica- to formatosi sul t.f.r. determina la preclusione di ogni contestazione sulla
- 2 - misura delle retribuzioni mensili sulla base delle quali il trattamento è sta- to determinato in quanto, sebbene il diritto alla retribuzione mensile e quel- lo al t.f.r. costituiscano diritti diversi, gli stessi dipendono da un unico fe- nomeno giuridico pregiudiziale, consistente nella configurazione della re- tribuzione prevista per il contratto di lavoro» (così anche Cass. 27 febbraio
2020, n. 5409, la quale precisa altresì che «costituisce oggetto di giudicato la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell'attore o sull'eccezione del convenuto;
infatti, l'autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi nell'ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti»; cfr. anche Cass. n. 28415 del 2017).
Vi è però che, nella specie, risulta per tabulas che l'indennità per fe- rie non godute non è rientrata nell'anzidetta base di computo del t.f.r., per cui, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, non si è formato alcun giudicato né implicito né tanto meno esplicito sulla misura di tale emolu- mento.
4. Sono nove le ulteriori doglianze nelle quali si articola l'atto di ap- pello e che attengono al merito della presente controversia. Cont 4.1. Con il secondo motivo lamenta l'errata applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, osservando che la direttiva citata si limita a sta- bilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli
Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto.
A dire dell'appellante, il concetto di retribuzione non è disciplinato nel diritto comunitario ma, anzi, è espressamente escluso, né tantomeno è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta du- rante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
La società evidenzia altresì che la normativa interna e quella sovra- nazionale (che non si occupano degli aspetti quantitativi della retribuzione feriale) si esprimono in termini di paragonabilità della retribuzione feriale e ordinaria, concetto evidentemente ben diverso da quello di piena e assoluta coincidenza. Cont Ancora, addebita al Giudice di prime cure di non aver conside- rato il ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione della misura della retribuzione feriale. Secondo il consolidato orientamento della giuri- sprudenza di legittimità, difatti, la determinazione della retribuzione (com-
- 3 - presa quella feriale) è limitata dal necessario rispetto, da parte dell'autonomia privata, dell'art. 36, primo comma, Cost., imponendo di ri- conoscere al lavoratore – anche durante il periodo di riposo – una retribu- zione “proporzionata e sufficiente”, è in relazione a tale parametro che il giudice è tenuto a valutare le clausole della contrattazione collettiva che prevedono la retribuzione dei giorni di ferie.
4.2. Il terzo motivo denuncia la contraddittorietà e/o carenza di mo- tivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla valutazione in concreto del c.d. “effetto dissuasivo”.
La società evidenzia che il Tribunale, riportando pedissequamente il contenuto della sentenza n. 2070/2023 emessa dal medesimo Ufficio, fa propria la valutazione sull'esistenza di una presunta incidenza sul trattamen- to economico mensile, quantificata nella percentuale del “25/30%”, in realtà mai dedotta dal lavoratore.
Osserva che, sulla scorta della giurisprudenza della CGUE e della
Suprema Corte, è necessario verificare in concreto se la retribuzione feriale implica una “perdita apprezzabile” rispetto a quella ordinaria tale da avere un effetto dissuasivo per il lavoratore.
Deduce, infine, che nel caso di specie – considerati gli emolumenti chiesti dalla controparte – tale effetto dissuasivo doveva essere escluso, po- sto che l'incidenza delle differenze retributive dà luogo ad un valore percen- tuale risibile, come emerge dal conteggio allegato.
4.3. Nel quarto motivo si lamenta l'omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie (prova documentale, buste paga, accordi e contrat- ti collettivi) con riferimento alle voci retributive di cui si richiede l'inclusione, in relazione sia alla continuità nella percezione ed alla apprez- zabilità degli importi percepiti, sia al disagio e nesso intrinseco con le man- sioni sia, infine, alle singole indennità indicate nel ricorso di primo grado.
Condivisa la sentenza impugnata laddove ha escluso dalla retribu- zione feriale la indennità di cui all'art.
5-A dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 e dell'indennità giornaliera prevista dall'accordo del 7 luglio
1997 (perché già corrisposta dall'azienda anche durante il periodo di ferie),
l'appellante ha rimarcato innanzitutto che l'indennità di “interruzione tur- no”, pure esaminata dal Tribunale, non era stata affatto chiesta dal lavorato- re.
L'appellante, dunque, passa in rassegna le varie indennità ricono- sciute dal primo Giudice (indennità di fuori nastro;
indennità ore scorta;
in- dennità di disponibilità o aggiuntiva;
indennità di diaria e trasferte), eviden- ziandone, da un lato, la non continuità della relativa percezione e la scarsa
- 4 - apprezzabilità dei relativi importi, dall'altro l'insussistenza del prospettato nesso intrinseco con le mansioni svolte dall'istante.
4.4. Tramite il quinto motivo si denuncia la violazione e/o falsa ap- plicazione dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE e delle norme contrattuali in ordine alla quantificazione delle differenze retributive ed all'omessa pro- nuncia sul “periodo minimo” e sul “divisore”.
Quanto al periodo minimo, secondo l'appellante – sulla scorta della comunicazione interpretativa della direttiva 2003/88/CE n. C165/1 del 24 maggio 2017 – il diritto ad ottenere l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate può, al limite, essere riferito a quattro settimane, equivalenti a 24 giorni (essendo l'orario articolato su sei giorni). Cont Quanto al divisore, sostiene che le differenze sulla retribuzione feriale giornaliera debbano essere calcolate applicando il divisore “365”, considerato che il divisore mensile previsto dal contratto collettivo per la de- terminazione della retribuzione giornaliera è pari a “30” (art. 15 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976).
4.5. Con il sesto motivo l'azienda chiede che, nel caso di conferma – anche parziale – della sentenza impugnata, l'applicazione della disciplina comunitaria sia limitata ai rapporti giuridici sorti o costituiti dopo il 2020, poiché diversamente sarebbe leso il legittimo affidamento del datore di la- voro che, peraltro, risulterebbe gravemente pregiudicato sul piano economi- co, tenuto conto dell'elevato numero di lavoratori alle sue dipendenze.
4.6. Nel settimo motivo ci si duole dell'erronea qualificazione della domanda attorea, della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1453 c.c. e del vizio del ragionamento logico decisorio, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.
Si censura, in particolare, il punto della motivazione in cui il Tribu- nale ha qualificato l'azione proposta come di “inadempimento contrattuale”, osservando che il lavoratore non poteva lamentare alcun inadempimento poiché il c.c.n.l. e gli accordi aziendali applicati non prevedevano l'inclusione nella retribuzione feriale degli emolumenti richiesti e soggiun- gendo che, qualora la domanda fosse stata correttamente qualificata dal
Giudice come di “accertamento del diritto all'inclusione di differenze retri- butive”, l'onere della prova sarebbe stato a carico del lavoratore e non già – come affermato nella sentenza gravata – del datore di lavoro.
4.7. L'ottava doglianza attinge il capo della sentenza nel quale il Tri- bunale ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'azienda affer- mando che la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavo-
- 5 - ro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 stat. lav., come modificato dal- la c.d. legge Fornero.
FSE critica l'interpretazione accolta dal Giudice di prime cure e de- duce che, al più, la domanda avrebbe potuto essere scrutinata nel quinquen- nio anteriore alla trasmissione della nota di messa in mora (avvenuta in data
14 novembre 2020).
4.8. Anche la nona censura concerne la parte della decisione relativa all'eccezione di prescrizione.
Con essa l'azienda prospetta l'illegittimità costituzionale degli artt.
2948, n. 4), e 2935 c.c., oltre che degli artt. 2955, n. 2), e 2956, n. 1), c.c., per contrasto con gli artt. 3, 36 e 41 Cost., in quanto le citate disposizioni – se interpretate nel senso indicato dal Tribunale – compromettono il legittimo affidamento maturato dalle parti sociali sulla stabilità della regolamentazio- ne del rapporto contrattuale e si pongono in contrasto con la libertà di inizia- tiva economica privata tutelata dall'art. 41 Cost. Cont 4.9. Tramite il decimo ed ultimo motivo di doglianza, infine, chiede che il diritto rivendicato dalla controparte sia temporalmente limitato al 10 maggio 2022, data di entrata in vigore dell'accordo aziendale con il quale ai lavoratori è attribuita mensilmente la somma di 8,00 euro a titolo di indennità ferie.
5. Gli esposti motivi di doglianza – che per evidenti ragioni di con- nessione possono essere trattati congiuntamente – sono in parte fondati e possono, quindi, essere accolti nei limiti di seguito specificati.
5.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giusti- zia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere man- tenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE
20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri).
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributi- vo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione po- trebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la Per_1 causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i di- pendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del
- 6 - legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa
C-514/20).
5.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del
23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass. n. 13425 del
2019).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostituti- va assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589 del 2021).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo mi- nimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale pe- riodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del
2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo
Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in fe- rie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavo- rativa (cfr. Cass. n. 20216 del 2022).
«… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza
- 7 - del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pe- cuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavora- tore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavora- tore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che so- pravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devo- no essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare du- rante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa va- lutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di rife- rimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia
C- 155/10 del 15 settembre 2011).
Su questa scia Corte Giustizia 22 maggio 2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che «l'articolo 7, paragra- fo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta
a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui re- tribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fis- sato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dal- le vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., Persona_2
EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto Persona_3
60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie an- nuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è
- 8 - inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poi- ché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua re- tribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, Pt_3
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali,
è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa
C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli ele- menti correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali pos- sono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato
(sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situa- zione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sen- tenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia com- pito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionali- tà (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a.,
C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo mi- nimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere impe- rativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
5.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che cor- relano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità mensile e l'indennità giornaliera di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, l'indennità per turni avvicenda-
- 9 - ti, l'indennità di agente unico e monoagente) – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte
Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò
«valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significa- to ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invo- cato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra in- dicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
5.4. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti
“esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “fe- riale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di la- voro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
5.5. Passando all'esame dei singoli emolumenti la cui inclusione nel- la retribuzione feriale è stata chiesta da , deve innanzitutto osser- CP_1 varsi che il Tribunale di Bari, pur avendo statuito che la domanda è stata in parte accolta («accoglie in parte la domanda … rigetta, per il resto, il ricor- so»), ha accertato il diritto del lavoratore all'inclusione nella retribuzione fe- riale delle indennità indicate in ricorso, senza ulteriori specificazioni, e con- dannato FSE facendo generico rinvio all'atto introduttivo («… al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui alla nar- rativa del ricorso a decorrere dal 2015, oltre accessori come per legge»).
Tuttavia, nella motivazione della sentenza il Giudice ha pedissequa- mente richiamato il contenuto di altra pronuncia del medesimo Tribunale
- 10 - (per l'esattezza, la n. 2070/2023) con la quale è stato escluso il diritto del dipendente all'inclusione nella retribuzione dovuta durante il periodo di fe- rie di alcuni emolumenti («…Ebbene, ad avviso del Giudicante deve perve- nirsi a un giudizio negativo con riferimento all'indennità per lavoro straor- dinario, all'indennità lavoro notturno, domenicale, indennità e premio di produttività …»), taluni dei quali neppure domandati da con il ri- CP_1 corso introduttivo del presente giudizio. Per quanto qui rileva, il Tribunale ha negato il diritto all'inclusione nel calcolo della retribuzione feriale dell'indennità di cui all'art. 5 lett. A) dell'Accordo Nazionale del 21 maggio
1981, mentre con riferimento alle diarie e trasferte ha riconosciuto tale dirit- to nei limiti però del 50% di quanto percepito a tale titolo, stante la natura mista (in parte retributiva e in parte risarcitoria) degli emolumenti in que- stione.
Poiché anche nel rito del lavoro la portata precettiva della pronuncia dev'essere individuata integrando il dispositivo con la motivazione (cfr. ex multis Cass. n. 12841 del 2016), è doveroso concludere nel senso che la domanda proposta dal lavoratore è stata accolta dal primo Giudice, ma con l'esclusione dalla base di calcolo della retribuzione feriale dell'indennità ex art. 5 lett. A) dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 e l'inclusione soltanto nella misura del 50% di diarie e trasferte.
Di conseguenza, mancando su tali capi della sentenza l'appello del lavoratore, deve ritenersi che la decisione sia divenuta sul punto irretrattabi- le perché è intervenuto il giudicato.
5.6. Tanto chiarito, il fatto che l'indennità di trasferta/diaria ridotta Cont (che, secondo , non dovrebbe in alcun modo essere riconosciuta quale componente di calcolo della retribuzione feriale), prevista dall'art. 21 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, possa rivesti- re, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la com- putabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discu- te, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collega- mento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” per- sonale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
In termini v. da ultimo Cass. n. 14011 del 2024 (nonché Cass. nn.
11760 e 13321 del 2024 che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di che attingeva l'erroneo computo nella base di calcolo, di indennità Pt_1 di trasferta e diaria ridotta), la quale, in tema di diaria ridotta, ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di appello, posto che la re-
- 11 - tribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sen- si dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019; Cass.
n. 37589 del 2021).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del perso- nale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “nor- malità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavorato- re, rimborsate o rimborsabili dall'appellante la quale, tra l'altro, ha erogato, come voce distinta, quella del ticket buono pasto – v. buste paga in atti – per cui, in mancanza di ulteriori allegazioni da parte di , ben non si Pt_1 comprende quali spese sarebbero state in concreto rimborsate con la voce
“diaria” in questione).
5.6. Stesso discorso va fatto in relazione:
A) all'indennità di fuori nastro (per prima, seconda o terza ora), la quale viene corrisposta nell'ipotesi di lavoro oltre l'ordinario nastro lavora- tivo (pari a 10 ore) e indipendentemente dal superamento dell'orario norma- le, indennità pacificamente correlabile alle specifiche mansioni di “capotre- no” svolte dall'odierno appellato, in quanto diretta a compensare/risarcire il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorati- vo. Non v'è dubbio, quindi, che anche tale voce sia correlata al maggiore di- sagio derivante al lavoratore dall'attività di lavoro normalmente svolta, co- me comprovato dal fatto che la relativa corresponsione è avvenuta in manie- ra continuativa (v. buste-paga in atti). A nulla rileva, in senso contrario, che l'indennità in parola sia stata specificamente disciplinata dagli accordi aziendali del 3 febbraio e del 9 giugno 1998, giacché tali intese disciplinano esclusivamente gli aspetti economici dell'emolumento, senza incidere affat- to sulla regolamentazione dei relativi presupposti di attribuzione;
B) all'indennità per le ore “di scorta” prevista in relazione all'attività di “scorta e di controllazione saltuaria, anche con compiti di qualità del ser- vizio” (disciplinata dall'accordo del 3 febbraio 1998, al punto 5.3, e poi in- crementata al punto 7 del successivo accordo del 9 giugno 1998); essa è computata “per ore di condotta o di scorta o di guida” (al netto dei tempi ac-
- 12 - cessori e delle soste superiori a 30 minuti) in relazione alle qualifiche di macchinista, capotreno, conducente, agente di movimento e conducente di linea, sicché appare strettamente correlata alle professionalità dei lavoratori ed al contenuto concreto delle relative mansioni. Non è condivisibile la cri- tica di parte appellante secondo cui l'indennità in esame non dovrebbe esse- re inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale perché assimilabile alla produttività. Essa, difatti, non rappresenta un “misuratore quantitativo” della prestazione lavorativa, ma attiene alle caratteristiche intrinseche della prestazione medesima;
C) all'indennità di disponibilità (o aggiuntiva) prevista da ultimo dall'accordo aziendale del 23 ottobre 2000 per il “personale di macchina”
(di qui il collegamento intrinseco con la mansione) che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibili- tà degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto in favore “degli agenti interessati alla disponibilità” (indennità poi estesa a tutto il personale viag- giante con successivo accordo del 13 luglio 2004). Non ha pregio alcuno la Cont tesi di secondo cui tale voce retributiva non dovrebbe rientrare nella base di calcolo della retribuzione feriale perché avente natura di produttività
e comunque perché non destinata a compensare un maggiore disagio del la- voratore, come peraltro espressamente stabilito dal Verbale di accordo del
10 novembre 2020. È apodittica l'affermazione secondo cui l'indennità in questione avrebbe “indiscutibile natura di produttività”, posto che la rego- lamentazione convenzionale non riconnette affatto l'emolumento di cui si discute all'aumento della produttività. Esso, invece, ha il solo fine di com- pensare il maggior impegno del lavoratore che si rende disponibile svolgere la sua prestazione anche nel caso in cui non sia in servizio, senza alcuna connessione con il raggiungimento di determinati risultati.
5.7. Per quanto concerne l'indennità aziendale prevista dall'accordo aziendale del 23 luglio 2009, essa aveva formato oggetto della domanda di inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale avanzata da _4
. Il Tribunale di Bari non si è pronunciato esplicitamente su tale voce re-
[...] tributiva ma, avendo accolto la domanda mediante richiamo alle indennità di cui al ricorso (fatto salvo quanto si è detto in precedenza circa l'esclusione di alcuni emolumenti specificati in motivazione), è da ritenersi che in rela- zione a tale indennità sia stata accolta la pretesa del lavoratore.
Con riferimento all'indennità aziendale, quindi, non può condividersi Cont l'assunto di secondo cui il Tribunale avrebbe in parte qua rigettato la domanda (v. pag. 3 dell'appello).
- 13 - In ogni caso, l'indennità in questione è stata correttamente inclusa nel calcolo della retribuzione dovuta durante il periodo feriale. Essa, difatti,
è riconosciuta per ogni effettiva giornata di presenza in favore del personale che ricopre la qualifica di capotreno e macchinista (da cui la correlazione con la professionalità e le mansioni) in rapporto alla «disponibilità ad assol- vere con continuità a tutte le attività previste dalle necessità aziendali, come bigliettazione presso le stazioni, assistenza alla clientela, interventi straor- dinari, ecc. anche in considerazione delle attuali vacanze di organico ri- spetto all'organico approvato in sede di ristrutturazione». Ciò al pari dell'indennità per le ore di scorta prevista dagli accordi del 3 febbraio e del
9 giugno 1998 in relazione all'attività di «scorta e di controllazione saltua- ria, anche con compiti di qualità del servizio», essendo di natura sostan- zialmente analoga (v. supra).
5.8. Quanto alle modalità di calcolo delle differenze ed al numero minimo di ferie annuali in relazione al quale vanno riconosciuto tali diffe- renze, va senz'altro accolto il motivo dell'appello con cui si denunzia la mancanza di motivazione in ordine ai limiti e alle modalità di calcolo delle differenze retributive.
Occorre rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024), alla luce di quanto affermato anche da Cass. 23 giugno 2022, n. 20216, che i giorni eccedenti le quattro settimane di ferie ricadono «in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, in- vece, alle parti collettive» (così Cass., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni dei la- voratori non possono eccedere i 24 giorni di ferie all'anno, come corretta- Cont mente dedotto da .
È inoltre pacifico (la stessa controparte, sintomaticamente, nulla obietta sul punto in comparsa di risposta) che il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie “minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappre- sentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata), per il divi- sore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 lu- glio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espres- samente anche la retribuzione feriale). Tutti, infatti, si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto ina- deguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in
- 14 - sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
5.9. Occorre peraltro sottolineare che il lavoratore aveva domandato Cont la condanna di al pagamento in proprio favore di una somma specifi- camente indicata (pari a 8.519,68 euro, come da allegati conteggi), mentre il
Tribunale di Bari ha accolto solo in parte il ricorso ed ha pronunciato sen- tenza di condanna generica («condanna Controparte_4 al pagamento delle differenze retributive tra quanto per-
[...] cepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui alla narrativa del ricorso a decorrere dal 2015, oltre accessori come per legge»), così violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (v. Cass. n. 9952 del 2022: «Se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata
o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta, limitandosi alla condanna all'an debeatur (c.d. con- danna generica), ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario»). Cont Né né il lavoratore, tuttavia, si sono lamentati di tale vizio della pronuncia. In particolare, la società appellante ha fatto cenno alla violazione dell'art. 112 c.p.c. nell'intestazione della settima doglianza (v. pag. 28 dell'atto di gravame), ma poi non ha sviluppato alcun argomento critico di- retto a farlo valere.
Ciò rende intangibile la statuizione, in quanto il vizio di extrapeti- zione non può essere rilevato d'ufficio in grado di appello. Esso, invero, dà luogo ad una nullità non insanabile, ma soggetta al regime ordinario di cui all'art. 161, primo comma, c.p.c., e quindi è denunciabile solamente tramite gli ordinari mezzi di impugnazione (cfr. Cass. n. 27516 del 2022).
5.10. Piuttosto, va verificata l'incidenza che dispiega sulla retribu- zione mensile l'esclusione delle menzionate indennità. Ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile – come detto sopra – non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del la- voratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evita- re. È opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del la- voratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo tratta- mento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavo- ro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
- 15 - Orbene, a differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Pertanto, tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata pa- ragonando l'importo (annuo) delle singole indennità alla complessiva retri- buzione annua (v. prospetti a pag. 14 dell'appello).
Similmente, poco rilevante ai fini di inferire l'occasionalità dell'erogazione delle suddette indennità è il dato dell'esiguità degli importi corrisposti in relazione a talune indennità (v. sempre pag. 14 dell'appello).
Ciò che rileva, piuttosto, è il dato non contestato della pacifica erogazione continuativa di detti emolumenti quale si rileva dalla quasi totalità delle bu- ste paga in atti.
Deve rammentarsi (v. Corte di Giustizia 15 settembre 2011, C-
155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzio- ne ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un se- rio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescri- zioni del diritto dell'Unione».
Sul punto v., ancora da ultimo Cass. n. 13932 del 2024 (in particola- re punti 26 e 27), secondo cui non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie de- riva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quel- lo di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordi- narie condizioni economiche di vita.
Il fatto che, nel caso di specie, la differenza non sia trascurabile, lo si evince dall'ammontare delle differenze reclamate, pari all'incirca a 1.000 euro lordi l'anno (ovvero per l'intero periodo feriale), il tutto a fronte di una retribuzione media mensile lorda di circa 2.500,00 euro, quale si evince del- le buste paga in atti.
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della de- curtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguen- za, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è quello fra la quota di indennità conser- vata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retri-
- 16 - buzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato, come detto sopra, nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
In altre parole, risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conse- guenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzional- mente garantito
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, paci- fica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello
Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
Si segnala anche la sentenza della CGUE del 13 gennaio 2022, nella causa C-514/20 (DS c/ Ko.), la quale ha precisato che gli incentivi a rinun- ciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono in- compatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati se- gnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua sa- lute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un ef- fetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retri- buite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, Per_4 punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie an- nuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamen- te i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poi- ché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua re- tribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , Email_1
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
- 17 - Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dis- suaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
5.11. Non sono fondati neppure i motivi di doglianza concernenti la prescrizione.
Esattamente il Giudice di prime cure ha affermato – in adesione all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità inaugurato da Cass. n. 26246 del 2022 – che la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 stat. lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, con la conseguenza che, per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della citata l. n. 92 (18 luglio 2012) e nel quinquennio anteriore (cioè a decorrere dal 18 luglio 2007), il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di cessazione del rapporto.
Si tratta di interpretazione ribadita dalla a più riprese Suprema Corte, la quale ha rimarcato che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo inde- terminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
di conseguenza, per tutti quei diritti che – come nella specie – non sono prescritti al momen- to di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione de- corre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Cont Peraltro, pur a voler seguire la tesi di , a fronte della nota stra- giudiziale interruttiva della prescrizione del 14 novembre 2020, (v. doc. 9) sarebbero comunque azionabili i crediti maturati dal mese di novembre del
2015 in poi.
In ordine, poi, ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., oltre che degli artt. 2955, n. 2), e 2956, n. 1),
c.c., in questa sede è sufficiente richiamare le ampie e condivisibili conside- razioni contenute nella già citata Cass. n. 26246 del 2022, la quale è giunta alle conclusioni interpretative prima ricordate proprio a partire da una lettu- ra “costituzionalmente legittima” delle menzionate disposizioni, facendo le- va tanto sui noti interventi in materia della Consulta (cioè Corte Cost. sent.
n. 63 del 1966, sent. n. 143 del 1969 e sent. n. 174 del 1972), quanto sulla altrettanto nota distinzione – recepita dalla Costituzione – tra “diritto al la- voro”, riconosciuto a tutti i cittadini dalla Repubblica, e “diritto al posto di
- 18 - lavoro”, oggetto invece di una regolamentazione specifica di tutela nelle re- lazioni interne all'impresa.
Né ha pregio l'argomento di parte appellante secondo cui il rapporto di lavoro in questione sarebbe connotato da una sorta di “stabilità rafforza- ta”, in quanto ad esso trovano applicazione le norme contenute nel r.d. n.
148 del 1931, con la conseguenza sarebbe di fatto inapplicabile la tutela me- ramente indennitaria di cui all'art. 18 cit.
Occorre ricordare, invero, che per principio generale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria specia- le, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle di- pendenze di privati.
Già l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla l. n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le di- sposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in ma- teria di società di capitali».
Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha ag- giunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle so- cietà a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secon- do quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» ( art. 19, comma 1).
Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblici- tà ed imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art. 18 d.l. n.
112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di la- voro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr. ad esempio Cass. n. 35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.).
- 19 - Ne deriva che l'introduzione della legge Fornero ha senza dubbio in- Cont ciso sulla stabilità del rapporto alle dipendenze di , con l'ulteriore con- seguenza che anche ai crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di la- voro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo.
In termini si è pronunciata, da ultimo, Cass. n. 25590 del 2023: «il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano ap- plicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del
d.l. n. 112 del 2008…, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria … di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 cod. civ.», ovvero ancora, aggiunge la Corte, della disciplina di cui alla legge
Fornero in tema di licenziamenti individuali. Ad analoghe conclusioni Cass.
n. 17631 del 2023, la quale evidenzia altresì in motivazione che per esclude- re l'applicazione della disciplina dettata dal codice civile a siffatti rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici economici non si può fare leva, nel singolo contesto, «sul carattere strumentale dell'ente che viene in rilievo, sulle finalità pubbliche che lo stesso persegue, sui controlli ai quali il mede- simo è assoggettato. L'ente pubblico economico si caratterizza perché ha lo scopo di svolgere in via esclusiva o prevalente un'attività di impresa secon- do il criterio dell'economicità della gestione, ossia del tendenziale equili- brio fra costi e ricavi, e l'assoggettamento alle regole del diritto privato si giustifica perché l'attività medesima, non dissimile da quella svolta dal pri- vato, richiede procedure snelle, non compatibili con i vincoli posti dalle re- gole dell'agire amministrativo...».
5.12. Infine, infondato perché privo di concreto rilievo – e quindi non pertinente rispetto all'oggetto della lite – è il motivo a mezzo del quale Cont
chiede che il diritto del lavoratore a percepire le chieste differenze sia escluso per il periodo successivo al 10 maggio 2022, data in cui è stato si- glato l'Accordo nazionale che attribuisce al lavoratore la somma giornaliera di 8,00 euro a titolo di indennità ferie.
La censura omette di considerare, difatti, che la domanda proposta da attiene al periodo dal 2015 al 2020 (i conteggi allegati al ricor- CP_1 so, difatti, si arrestano alla data del 30 giugno 2020), sicché l'accordo collet- tivo in questione non può avere alcuna effettiva incidenza sulla pretesa fatta valere in questo giudizio.
- 20 - Né vale obiettare che nel ricorso di primo grado ha do- CP_1 mandato altresì la condanna al pagamento «… delle differenze retributive maturate dal ricorrente per il periodo successivo al deposito …» del ricorso medesimo, giacché si tratta di domanda condanna “in futuro” non consentita dal nostro ordinamento se non in casi eccezionali e tassativi (come nell'ipotesi di condanna del conduttore al pagamento dei canoni a scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato: cfr. Cass. n. 24819 del 2023).
6. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello Parte spiegato da dev'essere accolto nei limiti in precedenza specificati e, per l'effetto, la sentenza impugnata va riformata. Pertanto, va innanzitutto dichiarato il diritto di a percepire per i periodi di ferie usu- Controparte_1 fruiti, nei limiti di 24 giorni all'anno, dal 2015 al 30 giugno 2020, una retri- buzione inclusiva di trasferte e diarie nella misura del 50%, indennità di di- sponibilità, indennità ore di scorta, indennità aziendale e indennità fuori na- stro, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi pre- Cont cedenti ciascun periodo di ferie godute. Inoltre, va condannata al pa- gamento, in favore della controparte, delle differenze retributive maturate per i menzionati titoli, oltre accessori e rivalutazione monetaria come per legge.
Resta assorbita ogni altra questione.
7. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste, Cont quindi, a carico di , con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenu- to conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività proces- suale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_6 con ricorso depositato il 14.12.2023 nei confronti di ,
[...] Controparte_1
- 21 - avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data
15.9.2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di a percepire Controparte_1 per i periodi di ferie usufruiti, nei limiti di 24 giorni all'anno, dal 2015 al 30 giugno 2020, una retribuzione inclusiva di trasferte e diarie nella misura del
50%, indennità di disponibilità, indennità ore di scorta, indennità aziendale e indennità fuori nastro, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute;
Cont condanna di al pagamento, in favore della controparte, delle differenze retributive maturate per i menzionati titoli, oltre accessori e riva- lutazione monetaria come per legge;
condanna la al Parte_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in €
1.100,00 per il primo grado e 1.000,00 per il secondo, oltre rimborso forfe- tario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Bari, il 18 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Pietro Mastrorilli
- 22 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa PIETRO MASTRORILLI Presidente dr. ERNESTA TARANTINO Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1496 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
in persona Parte_1 dell'institore avv. Nicola Nero, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro
Boccardi e Giovanni Roncone, giusta procura depositata nel fascicolo tele- matico;
appellante
e
, nato l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Dome- Controparte_1 nico Carone, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato il 12 no- vembre 2021 – premesso di essere dipendente della s.r.l. Parte_2
(d'ora in avanti, per brevi- Parte_1 Cont tà, ) dal 9 aprile 1979 con la qualifica di “capotreno” livello 165 – ha lamentato l'erronea determinazione della retribuzione percepita durante il periodo feriale e, quindi, ha chiesto che, accertato il suo diritto ad ottenere l'inclusione nella retribuzione dovutagli per le ferie annuali anche dei com- pensi, calcolati sulla media dell'anno precedente o dell'altro periodo di rife- rimento ritenuto di giustizia, maturati a titolo di Indennità di presenza, In-
- 1 - dennità di disponibilità, Indennità di scorta, Indennità aziendali, Indennità Cont fuori nastro 12a, 13a, 14a e 15a ora, Indennità di trasferta e diaria, la fos- se condannata al pagamento delle differenze retributive per gli anni dal 2015 al 2021 tra quanto percepito durante le ferie annuali e quanto dovuto al ri- corrente a tale titolo con l'inclusione dei compensi innanzi elencati nella mi- sura di 8.519,68 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come da conteggi allegati, nonché al pagamento delle spese processuali.
La si è costituita contestando integralmente il ricorso e CP_3 chiedendone il totale rigetto.
Con sentenza n. 2263/2023 del 15 settembre 2023 il Tribunale di Ba- ri ha accolto parzialmente la domanda e, per l'effetto, ha: I) accertato il di- ritto di all'inclusione delle indennità indicate in ricorso Controparte_1 nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
II) riget- Cont tato, per il resto, il ricorso;
III) condannato al pagamento delle diffe- renze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui alla narrativa del ri- corso a decorrere dal 2015, oltre accessori come per legge;
IV) condannato Cont
al pagamento in distrazione di metà delle spese di lite, compensando la restante quota. Cont 2. Avverso detta sentenza ha proposto appello mediante ricorso depositato il 14 dicembre 2023.
si è costituto depositando memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 18 febbraio 2025, sentita la discussione dei procuratori presenti, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. Con il primo motivo la società appellante denuncia l'errata e/o vi- ziata pronuncia con riferimento all'eccezione di inammissibilità del ricorso promosso da per intervenuto giudicato. CP_1 Cont A giudizio della il primo Giudice ha errato nel non tener conto dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Bari n.
5861/2015, intercorsa tra le medesime parti, la quale aveva riconosciuto il diritto del lavoratore alla riliquidazione del trattamento di fine rapporto sen- za tenere conto – in sede di computo della retribuzione annualmente accan- tonata – delle pretese economiche richieste nel presente giudizio.
3.1. Il motivo è infondato.
Si veda sul punto da ultimo Cass. n. 22683 del 2021, secondo cui
«qualora due giudizi riguardino il medesimo rapporto di lavoro, il giudica- to formatosi sul t.f.r. determina la preclusione di ogni contestazione sulla
- 2 - misura delle retribuzioni mensili sulla base delle quali il trattamento è sta- to determinato in quanto, sebbene il diritto alla retribuzione mensile e quel- lo al t.f.r. costituiscano diritti diversi, gli stessi dipendono da un unico fe- nomeno giuridico pregiudiziale, consistente nella configurazione della re- tribuzione prevista per il contratto di lavoro» (così anche Cass. 27 febbraio
2020, n. 5409, la quale precisa altresì che «costituisce oggetto di giudicato la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell'attore o sull'eccezione del convenuto;
infatti, l'autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi nell'ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti»; cfr. anche Cass. n. 28415 del 2017).
Vi è però che, nella specie, risulta per tabulas che l'indennità per fe- rie non godute non è rientrata nell'anzidetta base di computo del t.f.r., per cui, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, non si è formato alcun giudicato né implicito né tanto meno esplicito sulla misura di tale emolu- mento.
4. Sono nove le ulteriori doglianze nelle quali si articola l'atto di ap- pello e che attengono al merito della presente controversia. Cont 4.1. Con il secondo motivo lamenta l'errata applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, osservando che la direttiva citata si limita a sta- bilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli
Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto.
A dire dell'appellante, il concetto di retribuzione non è disciplinato nel diritto comunitario ma, anzi, è espressamente escluso, né tantomeno è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta du- rante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
La società evidenzia altresì che la normativa interna e quella sovra- nazionale (che non si occupano degli aspetti quantitativi della retribuzione feriale) si esprimono in termini di paragonabilità della retribuzione feriale e ordinaria, concetto evidentemente ben diverso da quello di piena e assoluta coincidenza. Cont Ancora, addebita al Giudice di prime cure di non aver conside- rato il ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione della misura della retribuzione feriale. Secondo il consolidato orientamento della giuri- sprudenza di legittimità, difatti, la determinazione della retribuzione (com-
- 3 - presa quella feriale) è limitata dal necessario rispetto, da parte dell'autonomia privata, dell'art. 36, primo comma, Cost., imponendo di ri- conoscere al lavoratore – anche durante il periodo di riposo – una retribu- zione “proporzionata e sufficiente”, è in relazione a tale parametro che il giudice è tenuto a valutare le clausole della contrattazione collettiva che prevedono la retribuzione dei giorni di ferie.
4.2. Il terzo motivo denuncia la contraddittorietà e/o carenza di mo- tivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla valutazione in concreto del c.d. “effetto dissuasivo”.
La società evidenzia che il Tribunale, riportando pedissequamente il contenuto della sentenza n. 2070/2023 emessa dal medesimo Ufficio, fa propria la valutazione sull'esistenza di una presunta incidenza sul trattamen- to economico mensile, quantificata nella percentuale del “25/30%”, in realtà mai dedotta dal lavoratore.
Osserva che, sulla scorta della giurisprudenza della CGUE e della
Suprema Corte, è necessario verificare in concreto se la retribuzione feriale implica una “perdita apprezzabile” rispetto a quella ordinaria tale da avere un effetto dissuasivo per il lavoratore.
Deduce, infine, che nel caso di specie – considerati gli emolumenti chiesti dalla controparte – tale effetto dissuasivo doveva essere escluso, po- sto che l'incidenza delle differenze retributive dà luogo ad un valore percen- tuale risibile, come emerge dal conteggio allegato.
4.3. Nel quarto motivo si lamenta l'omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie (prova documentale, buste paga, accordi e contrat- ti collettivi) con riferimento alle voci retributive di cui si richiede l'inclusione, in relazione sia alla continuità nella percezione ed alla apprez- zabilità degli importi percepiti, sia al disagio e nesso intrinseco con le man- sioni sia, infine, alle singole indennità indicate nel ricorso di primo grado.
Condivisa la sentenza impugnata laddove ha escluso dalla retribu- zione feriale la indennità di cui all'art.
5-A dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 e dell'indennità giornaliera prevista dall'accordo del 7 luglio
1997 (perché già corrisposta dall'azienda anche durante il periodo di ferie),
l'appellante ha rimarcato innanzitutto che l'indennità di “interruzione tur- no”, pure esaminata dal Tribunale, non era stata affatto chiesta dal lavorato- re.
L'appellante, dunque, passa in rassegna le varie indennità ricono- sciute dal primo Giudice (indennità di fuori nastro;
indennità ore scorta;
in- dennità di disponibilità o aggiuntiva;
indennità di diaria e trasferte), eviden- ziandone, da un lato, la non continuità della relativa percezione e la scarsa
- 4 - apprezzabilità dei relativi importi, dall'altro l'insussistenza del prospettato nesso intrinseco con le mansioni svolte dall'istante.
4.4. Tramite il quinto motivo si denuncia la violazione e/o falsa ap- plicazione dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE e delle norme contrattuali in ordine alla quantificazione delle differenze retributive ed all'omessa pro- nuncia sul “periodo minimo” e sul “divisore”.
Quanto al periodo minimo, secondo l'appellante – sulla scorta della comunicazione interpretativa della direttiva 2003/88/CE n. C165/1 del 24 maggio 2017 – il diritto ad ottenere l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate può, al limite, essere riferito a quattro settimane, equivalenti a 24 giorni (essendo l'orario articolato su sei giorni). Cont Quanto al divisore, sostiene che le differenze sulla retribuzione feriale giornaliera debbano essere calcolate applicando il divisore “365”, considerato che il divisore mensile previsto dal contratto collettivo per la de- terminazione della retribuzione giornaliera è pari a “30” (art. 15 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976).
4.5. Con il sesto motivo l'azienda chiede che, nel caso di conferma – anche parziale – della sentenza impugnata, l'applicazione della disciplina comunitaria sia limitata ai rapporti giuridici sorti o costituiti dopo il 2020, poiché diversamente sarebbe leso il legittimo affidamento del datore di la- voro che, peraltro, risulterebbe gravemente pregiudicato sul piano economi- co, tenuto conto dell'elevato numero di lavoratori alle sue dipendenze.
4.6. Nel settimo motivo ci si duole dell'erronea qualificazione della domanda attorea, della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1453 c.c. e del vizio del ragionamento logico decisorio, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.
Si censura, in particolare, il punto della motivazione in cui il Tribu- nale ha qualificato l'azione proposta come di “inadempimento contrattuale”, osservando che il lavoratore non poteva lamentare alcun inadempimento poiché il c.c.n.l. e gli accordi aziendali applicati non prevedevano l'inclusione nella retribuzione feriale degli emolumenti richiesti e soggiun- gendo che, qualora la domanda fosse stata correttamente qualificata dal
Giudice come di “accertamento del diritto all'inclusione di differenze retri- butive”, l'onere della prova sarebbe stato a carico del lavoratore e non già – come affermato nella sentenza gravata – del datore di lavoro.
4.7. L'ottava doglianza attinge il capo della sentenza nel quale il Tri- bunale ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'azienda affer- mando che la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavo-
- 5 - ro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 stat. lav., come modificato dal- la c.d. legge Fornero.
FSE critica l'interpretazione accolta dal Giudice di prime cure e de- duce che, al più, la domanda avrebbe potuto essere scrutinata nel quinquen- nio anteriore alla trasmissione della nota di messa in mora (avvenuta in data
14 novembre 2020).
4.8. Anche la nona censura concerne la parte della decisione relativa all'eccezione di prescrizione.
Con essa l'azienda prospetta l'illegittimità costituzionale degli artt.
2948, n. 4), e 2935 c.c., oltre che degli artt. 2955, n. 2), e 2956, n. 1), c.c., per contrasto con gli artt. 3, 36 e 41 Cost., in quanto le citate disposizioni – se interpretate nel senso indicato dal Tribunale – compromettono il legittimo affidamento maturato dalle parti sociali sulla stabilità della regolamentazio- ne del rapporto contrattuale e si pongono in contrasto con la libertà di inizia- tiva economica privata tutelata dall'art. 41 Cost. Cont 4.9. Tramite il decimo ed ultimo motivo di doglianza, infine, chiede che il diritto rivendicato dalla controparte sia temporalmente limitato al 10 maggio 2022, data di entrata in vigore dell'accordo aziendale con il quale ai lavoratori è attribuita mensilmente la somma di 8,00 euro a titolo di indennità ferie.
5. Gli esposti motivi di doglianza – che per evidenti ragioni di con- nessione possono essere trattati congiuntamente – sono in parte fondati e possono, quindi, essere accolti nei limiti di seguito specificati.
5.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giusti- zia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere man- tenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE
20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri).
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributi- vo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione po- trebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la Per_1 causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i di- pendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del
- 6 - legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa
C-514/20).
5.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del
23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass. n. 13425 del
2019).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostituti- va assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589 del 2021).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo mi- nimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale pe- riodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del
2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo
Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in fe- rie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavo- rativa (cfr. Cass. n. 20216 del 2022).
«… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza
- 7 - del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pe- cuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavora- tore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavora- tore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che so- pravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devo- no essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare du- rante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa va- lutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di rife- rimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia
C- 155/10 del 15 settembre 2011).
Su questa scia Corte Giustizia 22 maggio 2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che «l'articolo 7, paragra- fo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta
a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui re- tribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fis- sato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dal- le vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., Persona_2
EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto Persona_3
60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie an- nuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è
- 8 - inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poi- ché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua re- tribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, Pt_3
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali,
è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa
C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli ele- menti correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali pos- sono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato
(sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situa- zione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sen- tenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia com- pito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionali- tà (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a.,
C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo mi- nimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere impe- rativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
5.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che cor- relano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità mensile e l'indennità giornaliera di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, l'indennità per turni avvicenda-
- 9 - ti, l'indennità di agente unico e monoagente) – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte
Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò
«valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significa- to ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invo- cato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra in- dicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
5.4. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti
“esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “fe- riale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di la- voro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
5.5. Passando all'esame dei singoli emolumenti la cui inclusione nel- la retribuzione feriale è stata chiesta da , deve innanzitutto osser- CP_1 varsi che il Tribunale di Bari, pur avendo statuito che la domanda è stata in parte accolta («accoglie in parte la domanda … rigetta, per il resto, il ricor- so»), ha accertato il diritto del lavoratore all'inclusione nella retribuzione fe- riale delle indennità indicate in ricorso, senza ulteriori specificazioni, e con- dannato FSE facendo generico rinvio all'atto introduttivo («… al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui alla nar- rativa del ricorso a decorrere dal 2015, oltre accessori come per legge»).
Tuttavia, nella motivazione della sentenza il Giudice ha pedissequa- mente richiamato il contenuto di altra pronuncia del medesimo Tribunale
- 10 - (per l'esattezza, la n. 2070/2023) con la quale è stato escluso il diritto del dipendente all'inclusione nella retribuzione dovuta durante il periodo di fe- rie di alcuni emolumenti («…Ebbene, ad avviso del Giudicante deve perve- nirsi a un giudizio negativo con riferimento all'indennità per lavoro straor- dinario, all'indennità lavoro notturno, domenicale, indennità e premio di produttività …»), taluni dei quali neppure domandati da con il ri- CP_1 corso introduttivo del presente giudizio. Per quanto qui rileva, il Tribunale ha negato il diritto all'inclusione nel calcolo della retribuzione feriale dell'indennità di cui all'art. 5 lett. A) dell'Accordo Nazionale del 21 maggio
1981, mentre con riferimento alle diarie e trasferte ha riconosciuto tale dirit- to nei limiti però del 50% di quanto percepito a tale titolo, stante la natura mista (in parte retributiva e in parte risarcitoria) degli emolumenti in que- stione.
Poiché anche nel rito del lavoro la portata precettiva della pronuncia dev'essere individuata integrando il dispositivo con la motivazione (cfr. ex multis Cass. n. 12841 del 2016), è doveroso concludere nel senso che la domanda proposta dal lavoratore è stata accolta dal primo Giudice, ma con l'esclusione dalla base di calcolo della retribuzione feriale dell'indennità ex art. 5 lett. A) dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 e l'inclusione soltanto nella misura del 50% di diarie e trasferte.
Di conseguenza, mancando su tali capi della sentenza l'appello del lavoratore, deve ritenersi che la decisione sia divenuta sul punto irretrattabi- le perché è intervenuto il giudicato.
5.6. Tanto chiarito, il fatto che l'indennità di trasferta/diaria ridotta Cont (che, secondo , non dovrebbe in alcun modo essere riconosciuta quale componente di calcolo della retribuzione feriale), prevista dall'art. 21 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, possa rivesti- re, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la com- putabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discu- te, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collega- mento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” per- sonale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
In termini v. da ultimo Cass. n. 14011 del 2024 (nonché Cass. nn.
11760 e 13321 del 2024 che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di che attingeva l'erroneo computo nella base di calcolo, di indennità Pt_1 di trasferta e diaria ridotta), la quale, in tema di diaria ridotta, ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di appello, posto che la re-
- 11 - tribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sen- si dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019; Cass.
n. 37589 del 2021).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del perso- nale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “nor- malità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavorato- re, rimborsate o rimborsabili dall'appellante la quale, tra l'altro, ha erogato, come voce distinta, quella del ticket buono pasto – v. buste paga in atti – per cui, in mancanza di ulteriori allegazioni da parte di , ben non si Pt_1 comprende quali spese sarebbero state in concreto rimborsate con la voce
“diaria” in questione).
5.6. Stesso discorso va fatto in relazione:
A) all'indennità di fuori nastro (per prima, seconda o terza ora), la quale viene corrisposta nell'ipotesi di lavoro oltre l'ordinario nastro lavora- tivo (pari a 10 ore) e indipendentemente dal superamento dell'orario norma- le, indennità pacificamente correlabile alle specifiche mansioni di “capotre- no” svolte dall'odierno appellato, in quanto diretta a compensare/risarcire il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorati- vo. Non v'è dubbio, quindi, che anche tale voce sia correlata al maggiore di- sagio derivante al lavoratore dall'attività di lavoro normalmente svolta, co- me comprovato dal fatto che la relativa corresponsione è avvenuta in manie- ra continuativa (v. buste-paga in atti). A nulla rileva, in senso contrario, che l'indennità in parola sia stata specificamente disciplinata dagli accordi aziendali del 3 febbraio e del 9 giugno 1998, giacché tali intese disciplinano esclusivamente gli aspetti economici dell'emolumento, senza incidere affat- to sulla regolamentazione dei relativi presupposti di attribuzione;
B) all'indennità per le ore “di scorta” prevista in relazione all'attività di “scorta e di controllazione saltuaria, anche con compiti di qualità del ser- vizio” (disciplinata dall'accordo del 3 febbraio 1998, al punto 5.3, e poi in- crementata al punto 7 del successivo accordo del 9 giugno 1998); essa è computata “per ore di condotta o di scorta o di guida” (al netto dei tempi ac-
- 12 - cessori e delle soste superiori a 30 minuti) in relazione alle qualifiche di macchinista, capotreno, conducente, agente di movimento e conducente di linea, sicché appare strettamente correlata alle professionalità dei lavoratori ed al contenuto concreto delle relative mansioni. Non è condivisibile la cri- tica di parte appellante secondo cui l'indennità in esame non dovrebbe esse- re inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale perché assimilabile alla produttività. Essa, difatti, non rappresenta un “misuratore quantitativo” della prestazione lavorativa, ma attiene alle caratteristiche intrinseche della prestazione medesima;
C) all'indennità di disponibilità (o aggiuntiva) prevista da ultimo dall'accordo aziendale del 23 ottobre 2000 per il “personale di macchina”
(di qui il collegamento intrinseco con la mansione) che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibili- tà degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto in favore “degli agenti interessati alla disponibilità” (indennità poi estesa a tutto il personale viag- giante con successivo accordo del 13 luglio 2004). Non ha pregio alcuno la Cont tesi di secondo cui tale voce retributiva non dovrebbe rientrare nella base di calcolo della retribuzione feriale perché avente natura di produttività
e comunque perché non destinata a compensare un maggiore disagio del la- voratore, come peraltro espressamente stabilito dal Verbale di accordo del
10 novembre 2020. È apodittica l'affermazione secondo cui l'indennità in questione avrebbe “indiscutibile natura di produttività”, posto che la rego- lamentazione convenzionale non riconnette affatto l'emolumento di cui si discute all'aumento della produttività. Esso, invece, ha il solo fine di com- pensare il maggior impegno del lavoratore che si rende disponibile svolgere la sua prestazione anche nel caso in cui non sia in servizio, senza alcuna connessione con il raggiungimento di determinati risultati.
5.7. Per quanto concerne l'indennità aziendale prevista dall'accordo aziendale del 23 luglio 2009, essa aveva formato oggetto della domanda di inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale avanzata da _4
. Il Tribunale di Bari non si è pronunciato esplicitamente su tale voce re-
[...] tributiva ma, avendo accolto la domanda mediante richiamo alle indennità di cui al ricorso (fatto salvo quanto si è detto in precedenza circa l'esclusione di alcuni emolumenti specificati in motivazione), è da ritenersi che in rela- zione a tale indennità sia stata accolta la pretesa del lavoratore.
Con riferimento all'indennità aziendale, quindi, non può condividersi Cont l'assunto di secondo cui il Tribunale avrebbe in parte qua rigettato la domanda (v. pag. 3 dell'appello).
- 13 - In ogni caso, l'indennità in questione è stata correttamente inclusa nel calcolo della retribuzione dovuta durante il periodo feriale. Essa, difatti,
è riconosciuta per ogni effettiva giornata di presenza in favore del personale che ricopre la qualifica di capotreno e macchinista (da cui la correlazione con la professionalità e le mansioni) in rapporto alla «disponibilità ad assol- vere con continuità a tutte le attività previste dalle necessità aziendali, come bigliettazione presso le stazioni, assistenza alla clientela, interventi straor- dinari, ecc. anche in considerazione delle attuali vacanze di organico ri- spetto all'organico approvato in sede di ristrutturazione». Ciò al pari dell'indennità per le ore di scorta prevista dagli accordi del 3 febbraio e del
9 giugno 1998 in relazione all'attività di «scorta e di controllazione saltua- ria, anche con compiti di qualità del servizio», essendo di natura sostan- zialmente analoga (v. supra).
5.8. Quanto alle modalità di calcolo delle differenze ed al numero minimo di ferie annuali in relazione al quale vanno riconosciuto tali diffe- renze, va senz'altro accolto il motivo dell'appello con cui si denunzia la mancanza di motivazione in ordine ai limiti e alle modalità di calcolo delle differenze retributive.
Occorre rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024), alla luce di quanto affermato anche da Cass. 23 giugno 2022, n. 20216, che i giorni eccedenti le quattro settimane di ferie ricadono «in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, in- vece, alle parti collettive» (così Cass., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni dei la- voratori non possono eccedere i 24 giorni di ferie all'anno, come corretta- Cont mente dedotto da .
È inoltre pacifico (la stessa controparte, sintomaticamente, nulla obietta sul punto in comparsa di risposta) che il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie “minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappre- sentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata), per il divi- sore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 lu- glio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espres- samente anche la retribuzione feriale). Tutti, infatti, si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto ina- deguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in
- 14 - sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
5.9. Occorre peraltro sottolineare che il lavoratore aveva domandato Cont la condanna di al pagamento in proprio favore di una somma specifi- camente indicata (pari a 8.519,68 euro, come da allegati conteggi), mentre il
Tribunale di Bari ha accolto solo in parte il ricorso ed ha pronunciato sen- tenza di condanna generica («condanna Controparte_4 al pagamento delle differenze retributive tra quanto per-
[...] cepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui alla narrativa del ricorso a decorrere dal 2015, oltre accessori come per legge»), così violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (v. Cass. n. 9952 del 2022: «Se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata
o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta, limitandosi alla condanna all'an debeatur (c.d. con- danna generica), ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario»). Cont Né né il lavoratore, tuttavia, si sono lamentati di tale vizio della pronuncia. In particolare, la società appellante ha fatto cenno alla violazione dell'art. 112 c.p.c. nell'intestazione della settima doglianza (v. pag. 28 dell'atto di gravame), ma poi non ha sviluppato alcun argomento critico di- retto a farlo valere.
Ciò rende intangibile la statuizione, in quanto il vizio di extrapeti- zione non può essere rilevato d'ufficio in grado di appello. Esso, invero, dà luogo ad una nullità non insanabile, ma soggetta al regime ordinario di cui all'art. 161, primo comma, c.p.c., e quindi è denunciabile solamente tramite gli ordinari mezzi di impugnazione (cfr. Cass. n. 27516 del 2022).
5.10. Piuttosto, va verificata l'incidenza che dispiega sulla retribu- zione mensile l'esclusione delle menzionate indennità. Ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile – come detto sopra – non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del la- voratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evita- re. È opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del la- voratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo tratta- mento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavo- ro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
- 15 - Orbene, a differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Pertanto, tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata pa- ragonando l'importo (annuo) delle singole indennità alla complessiva retri- buzione annua (v. prospetti a pag. 14 dell'appello).
Similmente, poco rilevante ai fini di inferire l'occasionalità dell'erogazione delle suddette indennità è il dato dell'esiguità degli importi corrisposti in relazione a talune indennità (v. sempre pag. 14 dell'appello).
Ciò che rileva, piuttosto, è il dato non contestato della pacifica erogazione continuativa di detti emolumenti quale si rileva dalla quasi totalità delle bu- ste paga in atti.
Deve rammentarsi (v. Corte di Giustizia 15 settembre 2011, C-
155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzio- ne ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un se- rio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescri- zioni del diritto dell'Unione».
Sul punto v., ancora da ultimo Cass. n. 13932 del 2024 (in particola- re punti 26 e 27), secondo cui non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie de- riva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quel- lo di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordi- narie condizioni economiche di vita.
Il fatto che, nel caso di specie, la differenza non sia trascurabile, lo si evince dall'ammontare delle differenze reclamate, pari all'incirca a 1.000 euro lordi l'anno (ovvero per l'intero periodo feriale), il tutto a fronte di una retribuzione media mensile lorda di circa 2.500,00 euro, quale si evince del- le buste paga in atti.
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della de- curtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguen- za, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è quello fra la quota di indennità conser- vata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retri-
- 16 - buzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato, come detto sopra, nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
In altre parole, risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conse- guenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzional- mente garantito
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, paci- fica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello
Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
Si segnala anche la sentenza della CGUE del 13 gennaio 2022, nella causa C-514/20 (DS c/ Ko.), la quale ha precisato che gli incentivi a rinun- ciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono in- compatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati se- gnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua sa- lute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un ef- fetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retri- buite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, Per_4 punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie an- nuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamen- te i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poi- ché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua re- tribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , Email_1
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
- 17 - Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dis- suaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
5.11. Non sono fondati neppure i motivi di doglianza concernenti la prescrizione.
Esattamente il Giudice di prime cure ha affermato – in adesione all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità inaugurato da Cass. n. 26246 del 2022 – che la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 stat. lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, con la conseguenza che, per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della citata l. n. 92 (18 luglio 2012) e nel quinquennio anteriore (cioè a decorrere dal 18 luglio 2007), il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di cessazione del rapporto.
Si tratta di interpretazione ribadita dalla a più riprese Suprema Corte, la quale ha rimarcato che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo inde- terminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
di conseguenza, per tutti quei diritti che – come nella specie – non sono prescritti al momen- to di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione de- corre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Cont Peraltro, pur a voler seguire la tesi di , a fronte della nota stra- giudiziale interruttiva della prescrizione del 14 novembre 2020, (v. doc. 9) sarebbero comunque azionabili i crediti maturati dal mese di novembre del
2015 in poi.
In ordine, poi, ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., oltre che degli artt. 2955, n. 2), e 2956, n. 1),
c.c., in questa sede è sufficiente richiamare le ampie e condivisibili conside- razioni contenute nella già citata Cass. n. 26246 del 2022, la quale è giunta alle conclusioni interpretative prima ricordate proprio a partire da una lettu- ra “costituzionalmente legittima” delle menzionate disposizioni, facendo le- va tanto sui noti interventi in materia della Consulta (cioè Corte Cost. sent.
n. 63 del 1966, sent. n. 143 del 1969 e sent. n. 174 del 1972), quanto sulla altrettanto nota distinzione – recepita dalla Costituzione – tra “diritto al la- voro”, riconosciuto a tutti i cittadini dalla Repubblica, e “diritto al posto di
- 18 - lavoro”, oggetto invece di una regolamentazione specifica di tutela nelle re- lazioni interne all'impresa.
Né ha pregio l'argomento di parte appellante secondo cui il rapporto di lavoro in questione sarebbe connotato da una sorta di “stabilità rafforza- ta”, in quanto ad esso trovano applicazione le norme contenute nel r.d. n.
148 del 1931, con la conseguenza sarebbe di fatto inapplicabile la tutela me- ramente indennitaria di cui all'art. 18 cit.
Occorre ricordare, invero, che per principio generale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria specia- le, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle di- pendenze di privati.
Già l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla l. n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le di- sposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in ma- teria di società di capitali».
Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha ag- giunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle so- cietà a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secon- do quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» ( art. 19, comma 1).
Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblici- tà ed imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art. 18 d.l. n.
112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di la- voro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr. ad esempio Cass. n. 35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.).
- 19 - Ne deriva che l'introduzione della legge Fornero ha senza dubbio in- Cont ciso sulla stabilità del rapporto alle dipendenze di , con l'ulteriore con- seguenza che anche ai crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di la- voro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo.
In termini si è pronunciata, da ultimo, Cass. n. 25590 del 2023: «il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano ap- plicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del
d.l. n. 112 del 2008…, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria … di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 cod. civ.», ovvero ancora, aggiunge la Corte, della disciplina di cui alla legge
Fornero in tema di licenziamenti individuali. Ad analoghe conclusioni Cass.
n. 17631 del 2023, la quale evidenzia altresì in motivazione che per esclude- re l'applicazione della disciplina dettata dal codice civile a siffatti rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici economici non si può fare leva, nel singolo contesto, «sul carattere strumentale dell'ente che viene in rilievo, sulle finalità pubbliche che lo stesso persegue, sui controlli ai quali il mede- simo è assoggettato. L'ente pubblico economico si caratterizza perché ha lo scopo di svolgere in via esclusiva o prevalente un'attività di impresa secon- do il criterio dell'economicità della gestione, ossia del tendenziale equili- brio fra costi e ricavi, e l'assoggettamento alle regole del diritto privato si giustifica perché l'attività medesima, non dissimile da quella svolta dal pri- vato, richiede procedure snelle, non compatibili con i vincoli posti dalle re- gole dell'agire amministrativo...».
5.12. Infine, infondato perché privo di concreto rilievo – e quindi non pertinente rispetto all'oggetto della lite – è il motivo a mezzo del quale Cont
chiede che il diritto del lavoratore a percepire le chieste differenze sia escluso per il periodo successivo al 10 maggio 2022, data in cui è stato si- glato l'Accordo nazionale che attribuisce al lavoratore la somma giornaliera di 8,00 euro a titolo di indennità ferie.
La censura omette di considerare, difatti, che la domanda proposta da attiene al periodo dal 2015 al 2020 (i conteggi allegati al ricor- CP_1 so, difatti, si arrestano alla data del 30 giugno 2020), sicché l'accordo collet- tivo in questione non può avere alcuna effettiva incidenza sulla pretesa fatta valere in questo giudizio.
- 20 - Né vale obiettare che nel ricorso di primo grado ha do- CP_1 mandato altresì la condanna al pagamento «… delle differenze retributive maturate dal ricorrente per il periodo successivo al deposito …» del ricorso medesimo, giacché si tratta di domanda condanna “in futuro” non consentita dal nostro ordinamento se non in casi eccezionali e tassativi (come nell'ipotesi di condanna del conduttore al pagamento dei canoni a scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato: cfr. Cass. n. 24819 del 2023).
6. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello Parte spiegato da dev'essere accolto nei limiti in precedenza specificati e, per l'effetto, la sentenza impugnata va riformata. Pertanto, va innanzitutto dichiarato il diritto di a percepire per i periodi di ferie usu- Controparte_1 fruiti, nei limiti di 24 giorni all'anno, dal 2015 al 30 giugno 2020, una retri- buzione inclusiva di trasferte e diarie nella misura del 50%, indennità di di- sponibilità, indennità ore di scorta, indennità aziendale e indennità fuori na- stro, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi pre- Cont cedenti ciascun periodo di ferie godute. Inoltre, va condannata al pa- gamento, in favore della controparte, delle differenze retributive maturate per i menzionati titoli, oltre accessori e rivalutazione monetaria come per legge.
Resta assorbita ogni altra questione.
7. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste, Cont quindi, a carico di , con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenu- to conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività proces- suale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_6 con ricorso depositato il 14.12.2023 nei confronti di ,
[...] Controparte_1
- 21 - avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data
15.9.2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di a percepire Controparte_1 per i periodi di ferie usufruiti, nei limiti di 24 giorni all'anno, dal 2015 al 30 giugno 2020, una retribuzione inclusiva di trasferte e diarie nella misura del
50%, indennità di disponibilità, indennità ore di scorta, indennità aziendale e indennità fuori nastro, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute;
Cont condanna di al pagamento, in favore della controparte, delle differenze retributive maturate per i menzionati titoli, oltre accessori e riva- lutazione monetaria come per legge;
condanna la al Parte_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in €
1.100,00 per il primo grado e 1.000,00 per il secondo, oltre rimborso forfe- tario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Bari, il 18 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Pietro Mastrorilli
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