Ordinanza collegiale 11 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 3 luglio 2024
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 8389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8389 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08389/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04742/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4742 del 2020, proposto da La Collina d’Oro s.r.l.s. Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Vecchio e Marco Piegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno della Giunta Regionale della Campania, Commissione di revisione nominata con disposizione prot. 210899 del 30 aprile 2020 - non costituite in giudizio;
nei confronti
Azienda Agricola di De NA IC - non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
“a) della nota prot. n. 2020.0386532 del 19.08.2020, successivamente ricevuta, a firma del Dirigente della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno della Giunta Regionale della Campania, recante il provvedimento definitivo di diniego della domanda di finanziamento ID 94250109835 presentata in data 12.06.2019;
b) del decreto n. 157 del 03.08.2020 del Direttore Generale della Direzione 7 della Giunta Regionale della Campania di approvazione della graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani – Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 – del bando adottato con DRD n. 239 del 13.10.2017 e ss. mm. ii., nella parte in cui inserisce il progetto presentato dalla ricorrente tra le domande non ammissibili a valutazione;
c) di tutti gli atti della Commissione, atti non conosciuti in particolar modo di quelli di valutazione e riesame del progetto presentato dalla ricorrente;
d) ove dovesse occorrere, della nota prot. n. 2020.0268785 del 09.06.2020 a firma del Direttore della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – UOD 500714 – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno della Giunta Regionale della Campania, con il quale, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90, si è comunicato l'avvio del procedimento di non ammissibilità alla procedura di finanziamento regionale P.S.R. 2014/2020 misure 4.1.2 e 6.1.1;
e) ove e per quanto occorra, del provvedimento prot. n. 361502 del 30.07.2020 U.O.D. 50.07.14 che contiene l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento per la Provincia di Salerno, atto non conosciuto;
f) del provvedimento dell’Autorità di Gestione di data ignota, con il quale è stato disposto lo svolgimento di attività di verifica delle 248 istanze ammissibili comprese tra la posizione 94 e 341 della Graduatoria Provinciale Provvisoria di cui al DRD 35 del 03.02.2020, atto non conosciuto e richiamato nella nota prot. n. 2020.0268785 del 09.06.2020;
g) della disposizione prot. 210899 del 30.04.2020, richiamata nel provvedimento prot. n. 0268785 del 09.06.2020, di contenuto sconosciuto;
h) del verbale n. 22 del 21.05.2020 redatto dalla Commissione di revisione, atto non conosciuto e richiamato nella nota prot. n. 2020.0268785 del 09.06.2020;
i) del verbale, ove esistente, nel quale è stata trasfusa la seduta della Commissione di Riesame Misure Strutturali Private del Soggetto Attuatore UOD 500714 SPT di Salerno – PSR Campania 2014-2020 PIG Tipologia 6.1.1 – 4.1.2, tenuta in data 25.06.2020, atto non conosciuto e richiamato nella nota prot. n. 2020.0386532 del 19.08.2020;
j) ove dovesse occorrere, della Circolare Esplicativa prot. n. 289436/2019, ove intesa ad apportare modifiche al bando di attuazione della tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1. del P.S.R. Campania 2014/2020;
k) ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 239 del 13.10.2017, con il quale è stato approvato il Bando del Progetto Integrato Giovani (P.S.R. 2014/20 misure di intervento 4.1.2. e 6.1.2.);
l) ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 498 del 28.11.2019 di approvazione della Graduatoria Provvisoria Provinciale di Salerno, del D.R.D. 35 del 3.02.2020 di rettifica della graduatoria e del D.R.D. n. 28 del 3.02.2020 di approvazione delle graduatorie provinciali provvisorie;
m) ove e per quanto occorra, del D.R.D. 106 del 20.04.2018 con il quale è stato approvato il Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno per le misure non connesse alla superficie e/o agli animali per l'attuazione del P.S.R. 2014/2020;
n) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa LB AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che con il presente ricorso, depositato in data 28 novembre 2020, la società La Collina d’Oro s.r.l.s. Agricola ha chiesto l’annullamento della nota prot. n. 2020.0386532 del 19 agosto 2020, successivamente ricevuta, con cui il Dirigente della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno della Giunta Regionale della Campania, aveva disposto il diniego della domanda di finanziamento ID 94250109835 presentata in data 12 giugno 2019 e del decreto n. 157 del 3 agosto 2020 del Direttore Generale della Direzione 7 della Giunta Regionale della Campania, di approvazione della graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani – Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 – del bando adottato con DRD n. 239 del 13 ottobre 2017 e ss. mm. ii., nella parte in cui il progetto presentato da essa ricorrente era stato inserito tra le domande non ammissibili a valutazione; ha chiesto altresì l’annullamento degli altri atti specificate in epigrafe;
CONSIDERATO che la Regione Campania e l’Azienda Agricola di De NA IC, benché ritualmente intimate, non si sono costituite in giudizio;
CONSIDERATO che con atto depositato il 16 novembre 2021 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare;
CONSIDERATO che, all’esito dell’udienza pubblica dell’8 gennaio 2024, con ordinanza n. 313 dell’11 gennaio 2024 questa Sezione,
“ Ritenuto che, ai fini della decisione sul ricorso, occorre acquisire dal dirigente responsabile della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania una relazione esplicativa sullo stato complessivo della vicenda contenziosa, aggiornata ad eventuali nuovi provvedimenti capaci di incidere sulla posizione della società ricorrente; detta relazione deve essere corredata dalle copie conformi di tutti gli atti impugnati puntualmente indicati in epigrafe alle lettere dalla c) alla m), della domanda di finanziamento presentata dalla società ricorrente il 12 giugno 2019 unitamente alla documentazione ivi allegata, nonché di ogni altro atto/documento ritenuto utile per la definizione della causa; ”,
ha ordinato al dirigente responsabile della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania di depositare gli atti e i documenti indicati in motivazione presso la Segreteria del Tribunale entro il 24 aprile 2024, rinviando la trattazione della causa all’udienza pubblica del 2 luglio 2024;
CONSIDERATO che, all’esito dell’udienza pubblica del 2 luglio 2024, con ordinanza n. 4087 del 3 luglio 2024 questa Sezione,
“ Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, depositata l’8.5.2024, ha ad oggetto il diverso ricorso RG 6749/2020, incardinato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Roma) dalla professoressa AB Annosi, contro il Ministero dell’istruzione;
Ritenuto, pertanto, che l’assoluta incongruenza tra richiesta del difensore e ricorso di riferimento non consenta di abbinare univocamente l’atto al ricorso, impedendo la definizione in rito della causa, sicchè va disposta richiesta di chiarimenti in ordine all’istanza, non potendo in alcun modo ritenersi la stessa quale una sorta di errore materiale;
Ritenuto che della mancata ottemperanza a tale incombente il Collegio potrà desumere elementi in ordine alla persistenza dell’interesse al ricorso e alla regolamentazione delle spese; ”,
ha assegnato alla parte ricorrente 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della ordinanza stessa, per fornire i chiarimenti indicati nella parte motiva, ed ha fissato l’udienza pubblica del 25 marzo 2025;
CONSIDERATO che parte ricorrente con atto depositato in data 3 luglio 2024 ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del presente ricorso, chiedendo di disporre in conformità;
CONSIDERATO che in data 15 dicembre 2025 la difesa della parte ricorrente ha depositato la richiesta di passaggio in decisione senza discussione con declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse, con condanna della Regione Campania al pagamento delle spese ed al rimborso del contributo unificato;
CONSIDERATO che all’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;
RITENUTO che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848; TAR Napoli, Sez. III, 15 dicembre 2025, n. 8107, 14 ottobre 2024, n. 5396, 21 marzo 2022, n. 1839, 28 giugno 2021, n. 4452 e Sez. VIII, 5 febbraio 2020, n. 554 e 26 giugno 2017, n. 3464);
RITENUTO pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto da parte ricorrente e della giurisprudenza sopra richiamata, debba dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
RITENUTO quanto alle spese che, non essendosi costituite la Regione Campania intimata e la controinteressata, l’Azienda Agricola di De NA IC, nulla debba essere statuito in ordine al regolamento delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA DEIO, Presidente FF
LB AN, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LB AN | CA DEIO |
IL SEGRETARIO