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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dai Signori:
1) Dott. Pietro GENOVIVA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N.398 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2020, decisa all'udienza di discussione del 26.2.2025
T R A
Parte_1
(C.F. ) in persona del Presidente e legale rapp.te in carica Dr.
[...] P.IVA_1 CP_1
con sede in Roma al Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4, rapp.ta e difesa – giusta procura
[...]
allegata al fascicolo telematico dall.'Avv. Giuseppe Mazzarella, elettivamente domiciliata in Aversa alla
Via Pisacane n. 1;
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Montemurro CP_2 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Massafra (TA) al V.co I Colafati n. 18, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
- APPELLATO-
Nonché contro
, in persona del legale rappresentante contumacee in Controparte_3
primo grado;
-APPELLATO-
-contumace-
All'udienza del 26.2.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1857/2020), il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva l'opposizione proposta da nei confronti di CP_2 Controparte_4
volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione d'ufficio
[...]
presso la nonché l'annullamento della cartella esattoriale N. 10620180001264863000 Parte_1
notificata in data 24.4.2018 da (adesso )per mezzo Controparte_5 Controparte_3
della quale gli veniva richiesto il pagamento della somma somma di € 2.404,01 a titolo di contributi minimi obbligatori omessi, relativamente all'anno 2015 e, per l'effetto, dichiarava non dovuta la somma richiesta con la cartella di pagamento opposta e condannava la in persona del legale Parte_1
rappresentante, al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello la lamentandone la erroneità e chiedendone la Parte_1
riforma.
Resisteva il geom. , concludendo per il rigetto dell'avverso gravame. CP_2 Controparte_3
(già ) rimaneva contumace.
[...] CP_5
All'udienza odierna, la causa era discussa e decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame l'appellante si duole della impugnata decisione per violazione e\o falsa applicazione dell'art.24 co 5 d.lgs 46\ 1999; Erronea applicazione dell'intero quadro normativo.
L'appello è fondato.
Ebbene, il OM proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale emessa da CP_2
, su richiesta della notificata il 14.04.2015 CP_5 Parte_2
con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 2.404,01,per omesso versamento dei contributi minimi previdenziali e relative maggiorazioni per l'anno 2015.
Il ricorrente contestava la fondatezza della pretesa creditoria della ed eccepiva la nullità Parte_1
della cartella esattoriale emessa,a suo dire,sull'errato presupposto che, nel corso del periodo indicato, egli avesse esercitato la professione di OM libero professionista.
Assumeva, il OM opponente, l'erroneità del presupposto dal momento che a decorrere dal 2005 veniva assunto dal , prestando la propria attività Controparte_6 lavorativa in maniera esclusiva continuativa ed ininterrotta alle dipendenze della stesso ,come CP_6
documentato dall'estratto conto previdenziale dell' allegato,senza essre,peraltro,titolare di partita CP_7
IVA.
In mancanza,pertanto, del duplice requisito della continuità e dell'effettivo esercizio della libera professione di OM,insisteva il ricorrente a che la Cassa procedesse alla sua cancellazione d'ufficio.
A questa censura,il ricorrente aggiungeva la nullità della cartella esattoriale per intempestività della notifica e violazione dell'art. 25 D.P.R. 29.09.1973,n.602.
Riteneva il giudice di prime cure, accogliendo la tesi difensiva del ricorrente, che effettivamente l'art. 2
co. 26 legge 335/1995 avesse stabilito l'obbligo di iscrizione presso la solo a carico di Parte_1
quei soggetti che esercitassero con continuità ed abitualità la professione di lavoro autonomo.
Invero,in primis,evidenzia la Corte che la questione verte sulla corretta definizione dei presupposti che danno luogo all'obbligo di versare la contribuzione minima alla ed in particolare sugli Parte_1
obblighi previdenziali incombenti su un professionista che: a) conservi volontariamente l'iscrizione all'Albo dei b) si avvalga delle prerogative connesse a tale iscrizione, svolgendo attività Pt_1
oggettivamente professionale.
Si rileva, dunque, sul punto che ai sensi della disciplina dettata dalla legge 4 febbraio 1967, n. 37,
Riordinamento della a favore dei Geometri e miglioramento Parte_3
dei trattamenti previdenziali e assistenziali, sono obbligatoriamente iscritti alla
[...]
a favore dei Geometri" istituita con legge 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli Parte_3
iscritti negli Albi professionali dei Geometri.
La Legge 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria,
consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla Nel sistema di tale ultima legge, Pt_1
l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere periodicamente alla Pt_1
revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio,
rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del co. 7 del citato articolo 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10).
In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà
della iscrizione alla e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione, è irrilevante ai Pt_1
fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
Nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere al 2003 ha ribadito l'automatismo di Pt_1
iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale.
Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito Pt_1
professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo e ciò, in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative.
Il sistema regolamentare della dunque, non ha esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di Pt_1
soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi,
peraltro in linea con i principi di cui alla legge 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali Pt_1
norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua Pt_1
privatizzazione.
La Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga, ha ritenuto sufficiente l'iscrizione all'albo e per altro verso la confessione di aver svolto attività professionale di OM, ritenendo invece irrilevante la circostanza che l'attività professionale fosse stata svolta in favore di soggetti legati da vincoli di parentela
(in difetto di prova della gratuità della prestazione).
Il principio fondamentale che determina l'obbligo di contribuzione è quello della oggettiva riconducibilità
delle attività svolta alla professione, mentre non rilevano altre circostanze quali l'assenza di reddito e l'ambito familiare in cui l'attività si è svolta, sicché l'eventuale assenza reddito sarebbe, comunque, un fatto non rilevante, in ordine al quale la Corte di legittimà non avrebbe specifico dovere motivazionale.
In conclusione, assorbito ogni altro motivo, l'appello deve essere accolto. La novità delle questioni trattate, al momento di instaurazione della lite, che ha registrato discordi orientamenti nella giurisprudenza di merito, giustifica la compensazione delle spese di giudizio di primo e secondo grado.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e,per l'effetto,in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente il ricorso proposto dal OM ,dichiarando la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla CP_2 [...]
con i relativi obblighi contributivi ed i conseguenti provvedimenti condannatori;
Pt_1
2) Compensa tra le parti le spese di giudizio di entrambi i gradi.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Pietro GENOVIVA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dai Signori:
1) Dott. Pietro GENOVIVA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N.398 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2020, decisa all'udienza di discussione del 26.2.2025
T R A
Parte_1
(C.F. ) in persona del Presidente e legale rapp.te in carica Dr.
[...] P.IVA_1 CP_1
con sede in Roma al Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4, rapp.ta e difesa – giusta procura
[...]
allegata al fascicolo telematico dall.'Avv. Giuseppe Mazzarella, elettivamente domiciliata in Aversa alla
Via Pisacane n. 1;
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Montemurro CP_2 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Massafra (TA) al V.co I Colafati n. 18, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
- APPELLATO-
Nonché contro
, in persona del legale rappresentante contumacee in Controparte_3
primo grado;
-APPELLATO-
-contumace-
All'udienza del 26.2.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1857/2020), il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva l'opposizione proposta da nei confronti di CP_2 Controparte_4
volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione d'ufficio
[...]
presso la nonché l'annullamento della cartella esattoriale N. 10620180001264863000 Parte_1
notificata in data 24.4.2018 da (adesso )per mezzo Controparte_5 Controparte_3
della quale gli veniva richiesto il pagamento della somma somma di € 2.404,01 a titolo di contributi minimi obbligatori omessi, relativamente all'anno 2015 e, per l'effetto, dichiarava non dovuta la somma richiesta con la cartella di pagamento opposta e condannava la in persona del legale Parte_1
rappresentante, al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello la lamentandone la erroneità e chiedendone la Parte_1
riforma.
Resisteva il geom. , concludendo per il rigetto dell'avverso gravame. CP_2 Controparte_3
(già ) rimaneva contumace.
[...] CP_5
All'udienza odierna, la causa era discussa e decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame l'appellante si duole della impugnata decisione per violazione e\o falsa applicazione dell'art.24 co 5 d.lgs 46\ 1999; Erronea applicazione dell'intero quadro normativo.
L'appello è fondato.
Ebbene, il OM proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale emessa da CP_2
, su richiesta della notificata il 14.04.2015 CP_5 Parte_2
con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 2.404,01,per omesso versamento dei contributi minimi previdenziali e relative maggiorazioni per l'anno 2015.
Il ricorrente contestava la fondatezza della pretesa creditoria della ed eccepiva la nullità Parte_1
della cartella esattoriale emessa,a suo dire,sull'errato presupposto che, nel corso del periodo indicato, egli avesse esercitato la professione di OM libero professionista.
Assumeva, il OM opponente, l'erroneità del presupposto dal momento che a decorrere dal 2005 veniva assunto dal , prestando la propria attività Controparte_6 lavorativa in maniera esclusiva continuativa ed ininterrotta alle dipendenze della stesso ,come CP_6
documentato dall'estratto conto previdenziale dell' allegato,senza essre,peraltro,titolare di partita CP_7
IVA.
In mancanza,pertanto, del duplice requisito della continuità e dell'effettivo esercizio della libera professione di OM,insisteva il ricorrente a che la Cassa procedesse alla sua cancellazione d'ufficio.
A questa censura,il ricorrente aggiungeva la nullità della cartella esattoriale per intempestività della notifica e violazione dell'art. 25 D.P.R. 29.09.1973,n.602.
Riteneva il giudice di prime cure, accogliendo la tesi difensiva del ricorrente, che effettivamente l'art. 2
co. 26 legge 335/1995 avesse stabilito l'obbligo di iscrizione presso la solo a carico di Parte_1
quei soggetti che esercitassero con continuità ed abitualità la professione di lavoro autonomo.
Invero,in primis,evidenzia la Corte che la questione verte sulla corretta definizione dei presupposti che danno luogo all'obbligo di versare la contribuzione minima alla ed in particolare sugli Parte_1
obblighi previdenziali incombenti su un professionista che: a) conservi volontariamente l'iscrizione all'Albo dei b) si avvalga delle prerogative connesse a tale iscrizione, svolgendo attività Pt_1
oggettivamente professionale.
Si rileva, dunque, sul punto che ai sensi della disciplina dettata dalla legge 4 febbraio 1967, n. 37,
Riordinamento della a favore dei Geometri e miglioramento Parte_3
dei trattamenti previdenziali e assistenziali, sono obbligatoriamente iscritti alla
[...]
a favore dei Geometri" istituita con legge 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli Parte_3
iscritti negli Albi professionali dei Geometri.
La Legge 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria,
consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla Nel sistema di tale ultima legge, Pt_1
l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere periodicamente alla Pt_1
revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio,
rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del co. 7 del citato articolo 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10).
In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà
della iscrizione alla e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione, è irrilevante ai Pt_1
fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
Nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere al 2003 ha ribadito l'automatismo di Pt_1
iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale.
Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito Pt_1
professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo e ciò, in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative.
Il sistema regolamentare della dunque, non ha esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di Pt_1
soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi,
peraltro in linea con i principi di cui alla legge 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali Pt_1
norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua Pt_1
privatizzazione.
La Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga, ha ritenuto sufficiente l'iscrizione all'albo e per altro verso la confessione di aver svolto attività professionale di OM, ritenendo invece irrilevante la circostanza che l'attività professionale fosse stata svolta in favore di soggetti legati da vincoli di parentela
(in difetto di prova della gratuità della prestazione).
Il principio fondamentale che determina l'obbligo di contribuzione è quello della oggettiva riconducibilità
delle attività svolta alla professione, mentre non rilevano altre circostanze quali l'assenza di reddito e l'ambito familiare in cui l'attività si è svolta, sicché l'eventuale assenza reddito sarebbe, comunque, un fatto non rilevante, in ordine al quale la Corte di legittimà non avrebbe specifico dovere motivazionale.
In conclusione, assorbito ogni altro motivo, l'appello deve essere accolto. La novità delle questioni trattate, al momento di instaurazione della lite, che ha registrato discordi orientamenti nella giurisprudenza di merito, giustifica la compensazione delle spese di giudizio di primo e secondo grado.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e,per l'effetto,in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente il ricorso proposto dal OM ,dichiarando la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla CP_2 [...]
con i relativi obblighi contributivi ed i conseguenti provvedimenti condannatori;
Pt_1
2) Compensa tra le parti le spese di giudizio di entrambi i gradi.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Pietro GENOVIVA