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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/03/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 18/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA, contestualmente motivata ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n°
10366/2024 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti DE ROSIS STEFANO e DEL VECCHIO FABRIZIO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall' avv. MUSIO MASSIMILIANO Controparte_1 convenuto
avente ad oggetto: pagamento indennità di turno ex art. 61 CCNL paragrafo 4 punto b
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, ha giudizialmente invocato il riconoscimento di quanto in oggetto, che parte convenuta aveva regolamento erogato fino al giugno del 2023; parte resistente ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accoglimento della pretesa attrice.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto il sopravvenuto riconoscimento, ad opera di parte resistente, del beneficio richiesto da controparte, di cui ha dato atto la difesa di parte ricorrente e che emerge del resto dalla documentazione in atti, ha determinato la carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente per soccombenza virtuale (avendo essa provveduto dopo la notifica del ricorso e comunque dopo il suo deposito) e distratte ex art 93 cpc per il difensore anticipatario di parte ricorrente;
il relativo importo va tuttavia contenuto in relazione al notevole ridimensionamento dell'importo spettante ed erogato in concreto rispetto a quello rivendicato in ricorso.
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Condanna al pagamento delle spese processuali, Controparte_1 Controparte_1 liquidate in euro 500,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali, in favore degli avv.ti DE ROSIS
STEFANO e DEL VECCHIO FABRIZIO ex art. 93 cpc.
Taranto, 18/03/2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(Dott. Saverio SODO)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 18/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA, contestualmente motivata ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n°
10366/2024 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti DE ROSIS STEFANO e DEL VECCHIO FABRIZIO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall' avv. MUSIO MASSIMILIANO Controparte_1 convenuto
avente ad oggetto: pagamento indennità di turno ex art. 61 CCNL paragrafo 4 punto b
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, ha giudizialmente invocato il riconoscimento di quanto in oggetto, che parte convenuta aveva regolamento erogato fino al giugno del 2023; parte resistente ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accoglimento della pretesa attrice.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto il sopravvenuto riconoscimento, ad opera di parte resistente, del beneficio richiesto da controparte, di cui ha dato atto la difesa di parte ricorrente e che emerge del resto dalla documentazione in atti, ha determinato la carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente per soccombenza virtuale (avendo essa provveduto dopo la notifica del ricorso e comunque dopo il suo deposito) e distratte ex art 93 cpc per il difensore anticipatario di parte ricorrente;
il relativo importo va tuttavia contenuto in relazione al notevole ridimensionamento dell'importo spettante ed erogato in concreto rispetto a quello rivendicato in ricorso.
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Condanna al pagamento delle spese processuali, Controparte_1 Controparte_1 liquidate in euro 500,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali, in favore degli avv.ti DE ROSIS
STEFANO e DEL VECCHIO FABRIZIO ex art. 93 cpc.
Taranto, 18/03/2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(Dott. Saverio SODO)