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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 11/07/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1731 dell'anno 2021, pendente
TRA Parte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. MIELE FABIO, PISANI CINZIA ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; : c/o Studio legale Pellegrini 54100 Massa ITALIA Parte_2
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
, Controparte_1
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. RIVELLINI ANDREA, , : c/o Studio legale VIA CECCARDI, 4/19 GENOVA Parte_2
, Controparte_2
C.F. , P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. , , : c/o Studio legale Parte_2
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
Con le conclusioni così precisate:
1 PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 08/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ex artt. 615 comma 2 e 616 c.p.c.,
(in qualità di debitore esecutato), conveniva davanti al Tribunale di Parte_1
Massa, per il merito del giudizio di opposizione esecutiva, conclusa la fase preliminare sommaria svoltasi dinanzi al giudice dell'esecuzione, Controparte_3 non in proprio, ma quale mandataria di (in qualità di creditore pignorante), Controparte_4 nonché (quale creditore intervenuto), al fine di sentir: Controparte_2
“1)- Respingere le domande ed eccezioni tutte avanzate da parte convenuta (in opposizione) in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e non provate. 2.)- In via principale. 2.1.) Accertare e dichiarare che quale società mandataria di Controparte_1 CP_4
è priva di legittimazione sostanziale attiva per difetto di prova della titolarità del credito, di cui è causa, in capo alla
[...] società mandante, e per difetto di prova della sua qualità di mandataria della società, Controparte_4 cessionaria del credito, Controparte_4
2.2.)- Accertare e dichiarare la nullità integrale, per violazione del limite di finanziabilità, ex art. 38, comma 2, Tu bancario e delibera Cicr in data 22/04/95, del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 6/06/06 per atto pubblico Notaio Dr. de Luca Repertorio n. 6440 Raccolta n. 2540, nonché la nullità e/o inefficacia Per_1 dell'ipoteca costituita a garanzia del medesimo sul seguente bene immobile di proprietà della SI.ra Parte_1
“Piena proprietà per 1/1 immobile situato nel Comune di Massa località Altagnana Viottolo Del Bandito n. 6, censito al NCEU di detto Comune di Massa al foglio 54, mappale numero 1010, subalterno 8, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 2, vani 5, RC Euro 552,61” ed iscritta nei Registri Immobiliari di Massa-Carrara in data 8/06/06 al n. 7523 di Registro Generale e al n. 1382 di Registro Particolare. Per l'effetto dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace e/o inesistente l'atto di precetto notificato in data 7/11/20, l'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 26/01/21, all'odierna istante, da
in persona dell'Avv. Cesare LO RT, quale società mandataria di Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e tutti gli esecutivi che fossero compiuti. Quindi ordinare CP_4 al Conservatore dei RR.II. di Massa di disporre la cancellazione dell'ipoteca iscritta nei Registri Immobiliari di Massa- Carrara in data 8/06/06 al n. 7523 di Registro Generale e al n. 1382 di Registro Particolare sul seguente bene immobile di proprietà dell'odierna istante: “Piena proprietà per 1/1 immobile situato nel Comune di Massa località Altagnana Viottolo Del Bandito n. 6, censito al NCEU di detto Comune di Massa al foglio 54, mappale numero 1010, subalterno 8, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 2, vani 5, RC Euro 552,61” e del pignoramento trascritto nei Registri Immobiliari di Massa-Carrara sul medesimo bene in data 23/02/21 al n. 1579 di Registro Generale ed al n. 1253 di Registro Particolare, con ogni consequenziale provvedimento. 2.3.)- Accertare e dichiarare che la copia del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 6/06/06 per atto pubblico Notaio Dr. Repertorio n. 6440 Raccolta n. 2540, rilasciato munito di formula esecutiva in Persona_2 data 3/08/20, non costituisce valido ed idoneo titolo esecutivo per i motivi esposti. Quindi dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del sopraddetto contratto di mutuo fondiario. Per l'effetto dichiarare nullo e/o inesistente e/o inefficace l'atto di precetto notificato in data 7/11/20, l'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 26/01/21, all'odierna istante, da in persona dell'Avv. Cesare LO Controparte_1
RT, quale società mandataria di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e Controparte_4 tutti gli atti di esecuzione che fossero compiuti. Quindi ordinare al Conservatore dei RR.II. di Massa di disporre la
2 cancellazione del pignoramento trascritto nei Registri Immobiliari di Massa-Carrara in data 23/02/21 al n. 1579 di Registro Generale e al n. 1253 di Registro Particolare sul seguente bene immobile di proprietà della SI.ra Parte_1
“Piena proprietà per 1/1 immobile situato nel Comune di Massa località Altagnana Viottolo Del Bandito n. 6,
[...] censito al NCEU di detto Comune di Massa al foglio 54, mappale numero 1010, subalterno 8, zona valido ed idoneo titolo esecutivo per i motivi esposti. Quindi dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del sopraddetto contratto di mutuo fondiario. Per l'effetto dichiarare nullo e/o inesistente e/o inefficace l'atto di precetto notificato in data 7/11/20, l'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 26/01/21, all'odierna istante, da in persona dell'Avv. Cesare LO RT, quale società mandataria di Controparte_1 [...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e tutti gli atti di esecuzione che fossero compiuti. CP_4
Quindi ordinare al Conservatore dei RR.II. di Massa di disporre la cancellazione del pignoramento trascritto nei Registri Immobiliari di Massa-Carrara in data 23/02/21 al n. 1579 di Registro Generale e al n. 1253 di Registro Particolare sul seguente bene immobile di proprietà della SI.ra : “Piena proprietà per 1/1 immobile situato nel Parte_1
Comune di Massa località Altagnana Viottolo Del Bandito n. 6, censito al NCEU di detto Comune di Massa al foglio 54, mappale numero 1010, subalterno 8, zona Quindi ordinare al Conservatore dei RR.II. di Massa di disporre la cancellazione del pignoramento trascritto nei Registri Immobiliari di Massa-Carrara in data 23/02/21 al n. 1579 di Registro Generale e al n. 1253 di Registro Particolare sul seguente bene immobile di proprietà della SI.ra Parte_1
“Piena proprietà per 1/1 immobile situato nel Comune di Massa località Altagnana Viottolo Del Bandito n. 6,
[...] censito al NCEU di detto Comune di Massa al foglio 54, mappale numero 1010, subalterno 8, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 2, vani 5, RC Euro 552,61, con ogni consequenziale provvedimento. 4)- In ulteriore subordine: 4.1.)- Accertare e dichiarare la nullità parziale del mutuo fondiario stipulato in data 6/06/06 Repertorio n. 6440 Raccolta n. 2540 per atto pubblico Notaio Dr. per nullità della clausola pattizia originaria di Persona_2 determinazione degli interessi per difetto di determinatezza, ex artt. 1346, 1284, 1419 c.c. e art. 117, commi, 4 e 6, Tub;
quindi ricalcolare, anche per il futuro, il piano di ammortamento e, quindi, l'importo della rata, secondo le scadenze originarie, con applicazione del tasso sostitutivo legale, ex art. 1284 c.c. o come determinato ai sensi dell'art. 117, comma 7, Tub., con conseguente diritto dell'odierna istante alla restituzione degli importi versati ed indebitamente percepiti dalla creditrice in eccedenza rispetto a quanto dovuto in forza dell'applicazione del tasso sostitutivo legale, ex art. 1284 c.c. o ex art. 117, comma 7, TU bancario. Per l'effetto dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione per inesistenza del diritto di credito portato dall'atto di precetto o, comunque, per integrale estinzione delle rate scadute. Per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto notificato in data 7/11/20, l'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 26/01/21, all'odierna istante, da in persona dell'Avv. Cesare LO Controparte_1
RT, quale società mandataria di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e Controparte_4 tutti gli atti di esecuzione che fossero compiuti. Quindi ordinare al Conservatore dei RR.II. di Massa di disporre la cancellazione del pignoramento trascritto nei Registri Immobiliari di Massa-Carrara in data 23/02/21 ai n. 1579 di Registro Generale e al n. 1253 di Registro Particolare sul seguente bene immobile di proprietà della SI.ra Parte_1
“Piena proprietà per 1/1 immobile situato nel Comune di Massa località Altagnana Viottolo Del Bandito n. 6,
[...] censito al NCEU di detto Comune di Massa al foglio 54, mappale numero 1010, subalterno 8, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 2, vani 5, RC Euro 552,61, con ogni consequenziale provvedimento. 4.2.) Accertare e dichiarare la nullità del mutuo fondiario stipulato in data 6/06/20 per atto pubblico Notaio Dr. Repertorio Persona_2
n.6440 Raccolta n. 2540, per indeterminatezza dell'oggetto, ex artt. 1284, 1346, 1419 c.c. e art. 117, commi 4 e 6, Tub;
quindi ricalcolare, anche per il futuro, il piano di ammortamento e, quindi, l'importo della rata, secondo le scadenze originarie, con applicazione del tasso sostitutivo legale, ex art. 1284 c.c. o ex art. 117, comma 7, Tub, con conseguente diritto dell'odierna istante alla restituzione degli importi versati e dalla creditrice indebitamente percepiti in eccedenza rispetto a quanto dovuto in forza dell'applicazione del tasso legale, ex art. 1284 c.c. o ex art. 117, comma 7, Tub. Per l'effetto dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione per inesistenza del diritto di credito portato dall'atto
3 di precetto e, comunque, per integrale estinzione delle rate scadute. Per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto notificato in data in data 7/11/20, l'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 26/01/21, all'odierna istante, da in persona dell'Avv. Cesare LO RT, quale società Controparte_1 mandataria di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e tutti gli atti di esecuzione Controparte_4 che fossero compiuti. Quindi ordinare al Conservatore dei RR.II. di Massa di disporre la cancellazione del pignoramento trascritto nei Registri Immobiliari di Massa-Carrara in data 23/02/21 al n. 1579 di Registro Generale e al n. 1253 di Registro Particolare sul seguente bene immobile di proprietà della SI.ra : “Piena proprietà per Parte_1
1/1 immobile situato nel Comune di Massa località Altagnana Viottolo Del Bandito n. 6, censito al NCEU di detto Comune di Massa al foglio 54, mappale numero 1010, subalterno 8, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 2, vani 5, RC Euro 552,61, con ogni consequenziale provvedimento. 5)- In via cumulativa con le domande sub. punti 4.1.), 4.2.). Accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi applicati in sede di determinazione del piano di ammortamento del mutuo fondiario stipulato in data 6/06/06 per atto pubblico Notaio Dr. Persona_2
Repertorio n. 6440 Raccolta n. 2540, per violazione del divieto di anatocismo, ex artt. 1283 e 1344 c.c., come
[...] accertato dal nominato C.T.U., Dr. quindi ricalcolare, anche per il futuro, il piano di ammortamento e, Persona_3 quindi, l'importo della rata, secondo le scadenze originarie, in regime di capitalizzazione semplice al tasso sostitutivo legale, ex art. 1284 c.c. o ex art. 117, comma 7, Tub, con conseguente diritto dell'odierna istante alla restituzione degli importi versati ed indebitamente percepiti in eccedenza rispetto a quanto dovuto in forza del piano di ammortamento come ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice ed al tasso di interesse sopra indicato. Conseguentemente dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione per inesistenza del diritto di credito portato dall'atto di precetto notificato in data 7/11/20 e, comunque, per integrale versamento delle rate scadute. Per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto notificato in data 7/11/20, l'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 26/01/21, all'odierna istante, da in persona dell'Avv. Cesare LO RT, quale società Controparte_1 mandataria di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e tutti gli atti di esecuzione Controparte_4 che fossero compiuti. Quindi ordinare al Conservatore dei RR.II. di Massa di disporre la cancellazione del pignoramento trascritto nei Registri Immobiliari di Massa-Carrara in data 23/02/21 al n. 1579 di Registro Generale e al n. 1253 di Registro Particolare sul seguente bene immobile di proprietà della SI.ra : “Piena proprietà per Parte_1
1/1 immobile situato nel Comune di Massa località Altagnana Viottolo Del Bandito n. 6, censito al NCEU di detto Comune di Massa al foglio 54, mappale numero 1010, subalterno 8, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 2, vani 5, RC Euro 552,61, con ogni consequenziale provvedimento. 6)- In ogni caso dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere esecutivamente sul bene immobile pignorato con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 26/01/21, per i motivi esposti e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 7/11/20, dell'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 26/01/21 e di tutti gli atti esecutivi che fossero compiuti. Conseguentemente ordinare al Conservatore dei RR.II. di Massa la cancellazione del pignoramento immobiliare trascritto nei Registri Immobiliari di Massa-Carrara in data 23/02/21 al n. 1579 di Registro Generale e al n. 1253 di Registro Particolare sul seguente bene immobile di proprietà della SI.ra “Piena proprietà per 1/1 immobile situato nel Comune di Massa località Altagnana Parte_1
Viottolo Del Bandito n. 6, censito al NCEU di detto Comune di Massa al foglio 54, mappale numero 1010, subalterno 8, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 2, vani 5, RC Euro 552,61, con ogni consequenziale provvedimento”. Parte debitrice proponeva, dunque, una opposizione successiva Parte_1 all'esecuzione immobiliare, eccependo l'illegittimità della procedura esecutiva introdotta dal creditore procedente, derivante i) dalla mancanza della titolarità del credito della cessionario e il difetto di legittimazione ad agire esecutivamente in capo a ii) dalla Controparte_1 mancanza di un valido titolo esecutivo, per essere stata la procedura esecutiva iniziata sulla base di un
4 contratto di mutuo condizionato;
iii) dalla nullità parziale delle clausole contenute nel contratto di mutuo fondiario a tasso variabile sottoscritto con l'allora Cassa per Controparte_5 violazione della norma imperativa di cui all'art. 1815 comma 2 c.c. e L. 109/96, per essere stato il tasso soglia superato, con riferimento agli interessi corrispettivi, per effetto dell'inclusione nel TEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata, nonché con riferimento agli interessi di mora;
iv) dalla nullità parziale delle clausole contenute nel contratto di mutuo fondiario, per violazione degli artt. 1283, 1346 e 1284 c.c., della clausola contenente la determinazione degli interessi corrispettivi, essendo stato il piano di rimborso calcolato secondo i principi del c.d. piano di ammortamento alla francese e per indeterminatezza delle clausole che disciplinano le modalità di rimborso del mutuo e per violazione del divieto di anatocismo, di cui all'art. 1283 c.c.; v) dalla nullità parziale delle clausole contenute nel contratto di mutuo fondiario, per violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria e di determinabilità del tasso Euribor;
vi) dalla nullità del contratto di mutuo fondiario, stante la violazione del limite massimo di finanziabilità previsto dell'art. 38 T.U.B.. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il creditore pignorante opposto non in proprio ma quale mandataria di Controparte_3 [...]
(in qualità di creditore pignorante), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 domandando il rigetto della spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Nonostante la regolarità della notificazione, nessuno si costituiva per Controparte_6
e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia con ordinanza del 25/01/2022.
[...]
La causa proseguiva con la fase istruttoria mediante acquisizione delle produzioni documentali e svolgimento di una C.T.U. tecnica. All'udienza dell'08/04/2025 le parti precisano le proprie conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e delle memorie di replica.
1. FASE DI MERITO OPPOSIZIONE ESECUTIVA. Deve premettersi che tale procedimento di cognizione rappresenta la fase di merito del giudizio di opposizione esecutiva promosso nell'esecuzione forzata immobiliare iscritta al n. 16/2021 r.e.i., su istanza della parte esecutata nei confronti del creditore Parte_1 pignorante non in proprio ma quale mandataria di Controparte_3 [...]
(in qualità di creditore pignorante), cessionaria del credito originariamente vantato da CP_4
Controparte_7
2. OPPOSIZIONE SUCCESSIVA ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 COMMA 1 C.P.C.. 2.1. QUALIFICAZIONE DELL'OPPOSIZIONE COME OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE. Preliminarmente occorre qualificare la domanda con cui si contesti l'esistenza di un valido titolo esecutivo, la legittimazione attiva ad agire e, dunque, il diritto di procedere esecutivamente, come opposizione all'esecuzione: tale opposizione presuppone che la domanda abbia un contenuto minimo essenziale costituito dall'accertamento dell'insussistenza attuale del diritto di procedere sul fondamento di quel determinato titolo e con la direzione oggettiva e soggettiva prescelta. Difatti, l'opposizione proposta, con cui si contesti la debenza di alcune somme, investendo essa una questione concernente il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione che non è stata spontaneamente adempiuta, pone in discussione il diritto sostanziale di credito per come risulta indicato nell'atto di precetto (Sez. 3, Sentenza n. 16569 del 25/11/2002).
5 Il giudizio di opposizione all'esecuzione consiste nell'accertamento dell'esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'obbligazione risultante dal titolo ed indicata in precetto ed, a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, il giudice è investito di poteri di cognizione ordinaria e provvede alla determinazione della somma effettivamente dovuta. Col corollario, ben presente nella giurisprudenza di legittimità, che, se viene riscontra come eccessiva la somma portata nel precetto, l'eccessività non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, come determinata all'esito del giudizio (cfr. Cass. n. 5515/08, Cass. n. 2160/13).
3. TITOLARITÀ DELLA POSIZIONE SOGGETTIVA ATTIVA. Con un primo motivo di opposizione, parte opponente ha eccepito, in capo alla società opposta pignorante la titolarità della posizione soggettiva attiva, per non esserne stata Controparte_4 data prova, nel presente procedimento esecutivo. L'art. 58, comma 2, T.U.B. ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti in blocco. La giurisprudenza ha affermato che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 25548/2018). Difatti, il dettato del comma 4 dell'art. 58 TUB, il quale stabilisce che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”. La pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è dunque estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 25548/2018). La disposizione dell'art. 58 comma 2 T.U.B. non chiede altro se non che sia data la «notizia» di un'avvenuta «cessione». È per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che «si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria» ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di «fornire la prova documentale della propria legittimazione», con documenti idonei a «dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116). Si osserva, quindi, che la norma dell'art. 58 comma 2 T.U.B., se non impone che un contenuto informativo minimo, consente, tuttavia, che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di
6 sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020). Di conseguenza, è stato affermato in sede di legittimità che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118).
3.1. CONCLUSIONI. Applicando i suesposti principi, sinteticamente richiamati, nella fattispecie in esame, all'esito delle produzioni documentali, risulta la titolarità del credito in capo alla società cessionaria CP_4
quale creditore procedente pignorante.
[...]
All'esito delle allegazioni delle parti e delle produzioni documentali, risulta difatti dimostrato, per quanto di interesse ai fini del decidere: i) che ha sottoscritto con Parte_1 Controparte_7 in data 06/06/2006 un contratto di mutuo fondiario (cfr. contratto titolo esecutivo
[...]
– doc. 1 opponente); ii) che si è fusa con altre società mediante Controparte_7 costituzione di una nuova società quale Controparte_8
che a sua volta si è fusa per incorporazione in che in
[...] Controparte_9 seguito si è fusa con altra società, mediante costituzione della nuova società
[...]
CP_10
iii) in data 01/06/2018 ha sottoscritto un contratto di cessione in Controparte_10 blocco dei crediti, quale cessione di rapporti giuridici disciplinati dall'art. 58 T.U.B., con Controparte_4 iv) che l'avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni e modifiche ("TUB"), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio Inserzioni Parte II n. 65 del 07/06/2018, con indicazione delle parti, della data del contratto, della sua decorrenza e dell'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e di quelli esclusi (cfr. estratto Gazzetta – doc. 3 opposta;
cfr. registro imprese;
Controparte_11
v) che il summenzionato contratto ha avuto ad oggetto “taluni i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_10 derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1962 e 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991” (cfr. estratto Gazzetta – doc. 3 opposta); vi) che il debito della parte debitrice deriva da un contratto di mutuo fondiario sottoscritto nel 2006, per il quale in data 08/02/2018 veva inviato una missiva Controparte_10
7 contestando l'inadempimento alle obbligazioni pattuite, indicando nell'oggetto il contratto di mutuo anche con “ndg 3829755” e “rif. soff. 540007624”, con cui aveva invitato la parte debitrice a definire la posizione anche mediante accordi stragiudiziali (numeri che si ritrovano anche nell'elenco dei crediti ceduti prodotto sia dall'opposta, sia dall'opponente” denominato “Project Exodus elenco posizioni ” – doc. 5 CP_10 opponente e doc. 6 opposta), poiché in difetto avrebbe agito per il recupero del credito (cfr. missiva – doc. 8 opposta); vii) che quindi alla data del “08/02/2018” tale credito era da qualificarsi come “credito a sofferenza” (come si ricava anche nella descrizione dell'oggetto della missiva) secondo le definizioni di Banca d'Italia, rientrando nella classe delle inadempienze probabili, comprensiva anche delle esposizioni per le quali la banca ritiene improbabile che il debitore possa adempiere integralmente alle proprie obbligazioni contrattuali senza il ricorso a garanzie o azioni giudiziarie;
viii) che il debito ammontava ad oltre € 100.000,00 (cfr. atto di precetto); ix) che gli intermediari devono segnalare nella Centrale rischi il cliente, che abbia quindi gravi difficoltà a restituire il proprio debito, quando è superata la soglia di rilevazione, ovvero allorquando il debito è pari o superiore a € 30.000,00; e questa soglia si abbassa a € 250,00 se il cliente è in sofferenza;
x) che, con dichiarazione scritta datata 31/08/2021, ha confermato CP_10 che il credito vantato nei confronti di è rientrato rientrati Parte_1 nell'operazione di cessione in blocco dei crediti a favore di i cui è Controparte_4 stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II n. 63 del 07/06/2018 (cfr. dichiarazione cedente – doc. 9 opposta): a tale proposito, merita richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte che la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.), salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale (Sez. 3, Ordinanza n. 10200 del 2021); xi) che nella dichiarazione del cedente la posizione è stata così individuata
- NDG 3829755 Pratica: Parte_1 Parte_1
540007624” (cfr. dichiarazione cedente – doc. 9 opposta): codici già indicati nella missiva di messa in mora inviata dall'allora cfr. missiva – doc. 8 Controparte_12 opposta); xii) che nell'allegato elenco dei creditori prodotto si rileva la posizione con numero “NDG 3829755 - 540007624” “MUTUO IPOTECARIO” (cfr. elenco creditori codici – “Project Exodus elenco posizioni ” – doc. 5 opponente e doc. 6 opposta). CP_10
Orbene, alla luce del complessivo compendio probatorio, appare individuato con sufficiente determinatezza il rapporto oggetto del contratto di cessione dei crediti in favore della opposta cessionaria Controparte_4
Ne consegue che, sotto questo profilo, l'opposizione deve ritenersi priva di pregio.
8
4. LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE ATTIVA DELLA SOCIETÀ CESSIONARIA DEL CREDITO. Con un secondo motivo di opposizione, la parte debitrice ha contestato la mancata prova che il rapporto giuridico dedotto in giudizio sia stato compreso nel raggio applicativo della procura conferita, con la necessaria conseguenza che sussiste un difetto di legittimazione processuale rappresentativa in capo a Ha evidenziato, in particolare, come quest'ultima si Controparte_1 sia limitata a richiamare ed allegare la procura con cui le sarebbe stato conferito il potere rappresentativo, ma non ha allegato alcuna documentazione da cui risulti il conferimento dell'incarico di gestire il credito oggi rivendicato, id est la rappresentanza sostanziale relativa alla situazione giuridica soggettiva controversa. a dimostrato di agire in qualità di mandataria Controparte_1 della cessionaria del credito in forza della procura speciale notarile del Controparte_4
05/06/2018 (Rep. 61382 – Racc. 11769) registrata a Milano in pari data, affinché la mandataria provvedesse a compiere, in nome e per conto di l'attività di recupero dei Controparte_4 crediti di titolarità della medesima (cfr. procura speciale – doc. 4 opposta): in particolare, “(c) comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa costituendosi in giudizio, ai sensi dell'articolo 77 del Codice di Procedura Civile […]; (d) sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria — in ogni stato e grado del giudizio — riguardante la Società, fare atti di precetto;
predisporre e sottoscrivere ricorsi, anche in materia di volontaria giurisdizione e ricorsi per ingiunzione, provvedendo ad ogni atto della conseguente procedura;
richiedere, promuovere ed eseguire atti esecutivi, cautelari e conservativi”. Dunque, il motivo di opposizione appare destituito di fondamento e come tale da respingere.
5. CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO E SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ. Con un terzo motivo di opposizione, parte debitrice ha eccepito la nullità del contratto di mutuo, per il superamento del limite massimo di finanziabilità prevista dall'art. 38 del d.lgs. 385/93 e dalla successiva delibera 22/04/1995 del CICR. Ai sensi del primo comma dell'art. 38 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (d'ora in avanti, anche solo t.u.b.), «il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili»; inoltre, il secondo comma della medesima disposizione prevede che la Banca d'Italia, in base alle delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (d'ora in avanti CICR, di cui all'art. 2 del medesimo t.u.b.), stabilisca l'importo massimo dei finanziamenti, da individuarsi in rapporto al valore dei beni ipotecati ed al costo delle opere da eseguire, nonché le condizioni alle quali, in presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie, sia comunque consentita la concessione dei finanziamenti, da qualificarsi anch'essi come fondiari;
ed infine il CICR, con delibera del 22/04/1995, recepita dalla Banca d'Italia con suo aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 (recante «Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito» e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 155 del 05/07/1995), ha stabilito, quale «limite di finanziabilità», quello dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative, soggiungendo che, nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l'importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente. La questione delle conseguenze del superamento della soglia di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte come questione di massima di particolare importanza. Le Sezioni Unite, con sentenza 16/11/2022, n. 33719, pur premettendo che la mancanza di una espressa sanzione di nullità del contratto per superamento della
9 predetta soglia, non riscontrabile tra le nullità testuali di cui all'articolo 117, ottavo comma, d.lgs. n. 385 del 1993, non escluderebbe, in astratto, la possibilità che sussista una nullità virtuale del contratto medesimo per violazione di norme imperative, hanno nondimeno escluso, in concreto, che l'articolo 38, secondo comma, del predetto decreto legislativo integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto. Esso, invece, quale regola con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale», costituirebbe piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale. In tal modo neutralizzata la premessa posta a fondamento di entrambi i precedenti orientamenti, le Sezioni Unite hanno superato tanto la teoria della nullità quanto quella della riqualificazione. Sotto il primo profilo, la negazione del carattere imperativo della norma ha consentito di escludere che il limite di finanziabilità da essa previsto costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto e, conseguentemente, di ritenere che il suo superamento non è suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo;
nullità che, travolgendo anche la connessa garanzia ipotecaria, condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito. Sotto il secondo profilo, pur convenendo sull'astratta appartenenza del mutuo fondiario al genus tipologico del mutuo ordinario, il massimo consesso della Suprema Corte ha ritenuto che, una volta esclusa la nullità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti, per modo che non è consentito all'interprete intervenire (d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dagli stipulanti, ancorché appartenente allo stesso genus negoziale (Sez. 3 - , Sentenza n. 7949 del 20/03/2023). Pertanto, qualora la volontà dei contraenti – incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione – sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità; contestazione, che, anzi, implicitamente postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario (Cass, Sez. Un., n. 33719/2022, cit.). A tale principio di diritto, affermato nell'esercizio della funzione nomofilattica della Suprema Corte, il Tribunale ritiene necessario prestare osservanza ed assicurare continuità, non apparendo neppure opportuno porre il problema della sua rimeditazione a così breve intervallo temporale dalla surrichiamata pronuncia e prima che eventuali criticità siano state messe in luce dagli interpreti (Sez. 3 -
, Sentenza n. 7949 del 20/03/2023).
5.1. CONCLUSIONI. Applicato il summenzionato principio alla fattispecie oggetto del presente procedimento – ove non è controverso che i contraenti abbiano voluto stipulare un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, così qualificato, anche nella stessa opposizione a precetto proposta, in quanto fondata proprio sulla contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 – emerge l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario. Deve, dunque, escludersi che l'eventuale (secondo l'interpretazione del debitore) superamento di detta soglia possa avere inciso sulla validità del negozio, così come deve escludersi la possibilità di una
10 sua riqualificazione in termini di ordinario mutuo ipotecario con disapplicazione della disciplina speciale di privilegio del mutuante.
6. REALITÀ NEL CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO E RINNOVAZIONE DEL TITOLO DI APPARTENENZA. EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO DELL'ATTO PUBBLICO NOTARILE. Con un ulteriore quarto motivo di opposizione, parte pignorata ha eccepito che “Il contratto di mutuo non costituisce titolo esecutivo” e comunque è “privo dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c.”. Giova precisare che il titolo esecutivo posto alla base dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento è costituito dal contratto di mutuo fondiario del 06/06/2006, a rogito notarile, intercorso tra (mutuante) e Controparte_7 Parte_1
(mutuataria ed anche datrice di ipoteca). La giurisprudenza della Suprema Corte, pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto (così come il pur necessario consenso legittimamente prestato dalle parti al trasferimento di questa somma), non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo come la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendone sufficiente la disponibilità giuridica. Più in particolare, va qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonchè Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14) (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 09/05/2011) 28-06-2011, n. 14270). Per perfezionare il contratto di mutuo è sufficiente che la somma sia messa a disposizione del mutuatario ancorché – a seguito di accordi intercorsi tra quest'ultimo ed il mutuante – essa sia poi consegnata ad altra persona di cui poi eventualmente il mutuatario sia debitore e nei confronti del quale egli intenda adempiere all'obbligazione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17211 del 28/08/2004 (Rv. 576326)). Ancora, in un altro precedente, la Suprema Corte ha ritenuto perfezionato il contratto di mutuo allorquando con apposita pattuizione il mutuatario abbia incaricato il mutuante d'impiegare la somma mutuata (in tutto o in parte) per soddisfare un suo interesse, come qualora il mutuante sia stato incaricato di destinare la somma per il pagamento di un debito del mutuatario: in questo caso manca la consegna fisica della somma al mutuatario, ma si verifica la consegna simbolica, poiché è come se si verificasse un duplice trasferimento del danaro mutuato, prima dal mutuante al mutuatario (nel cui patrimonio entra), e poi da questi al terzo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8634 del 13/08/1999 (Rv. 529322)). Ancora, si è ritenuto che la consegna possa soddisfare anche un interesse del mutuante, come, ad esempio, quando sia ammessa la valida costituzione di un mutuo destinato all'estinzione di uno scoperto di conto corrente nei confronti dello stesso mutuante (Cass., 19.11.2003, n. 17540 e Cass., 12.6.1969, n. 2076) o, ancora, quando si è ritenuto che il mutuatario possa autorizzare il mutuante a trattenere la somma presso di sé, purché questa autorizzazione non sia né indiscriminata né indeterminata.
11 Già da tempo, difatti, è in atto un lento, ma costante, processo di erosione della regola della realità, al fine di adattare l'antico schema del contratto di mutuo alle mutevoli istanze della società contemporanea. La natura reale del contratto di mutuo non richiede, in via tassativa, che la cosa mutuata sia materialmente consegnata dal mutuante al mutuatario, l'esigenza del requisito della traditio potendo ritenersi soddisfatta, in determinati casi, allorquando il risultato pratico concretamente raggiunto s'identifichi con quello che si sarebbe realizzato con la consegna materiale del bene mutuato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9074 del 05/07/2001 (Rv. 547905); Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25632 del 2017)). Sulla base di tale criterio interpretativo, la giurisprudenza di legittimità, pur mantenendo ferma la necessità della consegna per la conclusione del contratto, ne ha dato una configurazione tale da non irrigidire eccessivamente la vicenda contrattuale, riconoscendo sempre maggiore importanza al consenso delle parti. In molte pronunce, infatti, è espresso il convincimento, costantemente ribadito, secondo cui il requisito della consegna è soddisfatto ogni qualvolta il mutuatario consegue la piena disponibilità giuridica delle cose date a prestito, indipendentemente dalla materiale apprensione del bene (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6686 del 15/07/1994 (Rv. 487405)). E siffatta disponibilità giuridica può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo. Più precisamente è da intendersi come potere giuridico di influire mediante le proprie direttive sulla destinazione delle cose date a prestito, senza che a tal fine si renda necessaria l'attività di cooperazione del soggetto finanziatore (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25632 del 2017). Ecco allora che decisivo dell'insorgenza della “disponibilità giuridica” è soltanto il comportamento del mutuante, e non invece quello del mutuatario, perché è al mutuante che incombe l'obbligo della consegna e costui può adempierlo conferendo non la somma nella sua materialità, ma la “disponibilità giuridica” della stessa. Occorre che il mutuante “crei” un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario, perché è solo in tal modo che la somma esce dal patrimonio del mutuante ed entra in quello del mutuatario. In conclusione: sorge la “disponibilità giuridica” in capo al mutuatario allorché costui può disporre della somma mutuata non solo senza l'intermediazione (necessaria) del mutuante, ma anche “invito” mutuante (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11116 del 12/10/1992 (Rv. 478874)). I giudici di legittimità hanno ammesso che il mutuo possa costituirsi con il deposito della somma su un libretto fruttifero di risparmio al portatore contestualmente costituito in pegno a favore del mutuante a garanzia di una fideiussione da quest'ultimo prestata a beneficio del mutuatario, poiché detta somma, pur non essendo mai entrata nella disponibilità materiale del mutuatario, è comunque uscita dalla disponibilità del mutuante ed entrata nel patrimonio del mutuatario (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6686 del 15/07/1994 (Rv. 487405); Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25632 del 2017). Difatti, perché si realizzi la disponibilità giuridica della somma mutuata è sufficiente perciò che il mutuante la trattenga presso di sé, avendo ricevuto una specifica destinazione convenzionale tale da rinnovare il titolo di appartenenza della somma medesima. Ancora recentemente la Suprema Corte ha confermato tale principio di diritto, ribadendo che, allorquando nel contratto di mutuo si preveda la riconsegna alla mutuante dell'intera somma affinché la stessa venisse custodita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa fino all'adempimento
12 di obbligazioni accessorie dei mutuatari, quest'ultima pattuizione non determini un'erogazione fittizia o una consegna della somma soltanto apparente, bensì, in esito ad una traditio dell'importo mutuo attraverso la creazione di un titolo di disponibilità a favore del mutuatario, una immediata disposizione di quest'ultimo eseguita con la costituzione del deposito cauzionale. Tale operazione non comporta, dunque, che la Banca trattenga le somme concesse a mutuo, ma piuttosto consente che la Banca riceva le somme erogate dallo stesso mutuatario, in garanzia atipica e provvisoria, e comprova, pertanto, che il soggetto mutuatario ha effettivamente ricevuto la disponibilità della somma oggetto di mutuo che altrimenti non avrebbe potuto costituire in garanzia (Sez. 3, Ordinanza n. 5654 del 2023). Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte è da tempo consolidata nel confermare l'orientamento interpretativo espresso con la pronuncia n. 25632 del 27 ottobre 2017 (Sez. 6-1, Ordinanza n. 38884 del 7/12/2021, riguardante un caso pressoché identico a quello in esame;
Sez. 3 - , Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 5654 del 2023). Invero, anche recentemente, la Suprema Corte ha confermato tale interpretazione, allorquando ha affermato “in conformità ai consolidati principi di diritto affermati in materia da questa stessa Corte” il contratto di mutuo (considerato reale e non obbligatorio) può ritenersi regolarmente perfezionato in virtù della consegna e della messa a disposizione della somma mutuata in favore della mutuataria, posto che “non è, invero, contestabile che, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo (considerato reale e non meramente obbligatorio), la disponibilità della somma fosse stata effettivamente trasferita alla società mutuataria, tanto è vero che questa ne aveva potuto ulteriormente disporre, versandola sul conto vincolato infruttifero presso la stessa banca mutuataria;
è, però, altrettanto vero che non solo il mutuo, ma anche tale ulteriore successiva operazione di deposito rientra nel contenuto degli accordi negoziali consacrati nell'atto pubblico posto a base dell'esecuzione” (Sez. 3 - , Sentenza n. 12007 del 03/05/2024). Inoltre, si richiama la suvvessiva sentenza resa dalla Suprema Corte nella sua più autorevole composizione a sezioni unite, con la quale è stato affermato che il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma (Sez. U, Sentenza n. 5968 del 2025).
6.1. CONCLUSIONI. Orbene, applicando i suesposti principi al caso sottoposto all'attenzione di questo giudice, si ritiene sussistere un valido titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., comma 1, n. 3, riscontrando positivamente, con riguardo alla fattispecie concreta, la sussistenza della consegna (cfr. in senso conforme sent. Trib. Genova del 19/03/2018; ordinanza Trib. Genova 28/10/2016; ordinanza Trib. Genova 19/1/2017; sentenza Trib. Napoli n. 5681/2015), oltre che dell'attualità della debenza di una somma di denaro. Dal tenore letterale del contratto di mutuo fondiario costituente il titolo esecutivo azionato (quale contratto di mutuo fondiario del 06/06/2006), risulta che l'Istituto di credito ha corrisposto la somma di € 165.000,00 alla parte mutuataria che ne ha rilasciato quietanza, mediante accredito sul
13 suo conto corrente (art. 1 contratto); e che poi la mutuataria ha costituito l'intera somma “in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca”, a garanzia dell'adempimento delle seguenti obbligazioni: a) venga fornita la prova che l'ipoteca risulta iscritta utilmente e regolarmente, al grado convenuto e non preceduta da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli;
b) venga consegnata alla Banca la documentazione richiesta attestante l'avvenuta iscrizione ipotecaria e la piena esclusiva proprietà sugli immobili oggetto della garanzia ipotecaria in capo al datore di ipoteca (art. 2 contratto). Ecco, quindi, che se il mutuatario non avesse avuto la disponibilità giuridica della somma erogata non avrebbe potuto imprimere alla medesima una destinazione a fini di garanzia. Ed invero ciò che rileva, per come risulta dalla giurisprudenza di questa Corte su richiamata, è che la somma data a mutuo esca dal patrimonio del mutuante ed entri nel patrimonio del mutuatario e questi ne possa disporre e di fatto ne disponga per soddisfare un proprio interesse. Deve senz'altro affermarsi essere stato concluso un contratto reale di mutuo fondiario. Difatti, il perfezionamento del mutuo non è condizionato allo svincolo della somma giacente sul conto corrente della mutuataria, atteso che è l'effettiva iscrizione della garanzia ipotecaria a costituire una condizione per lo svincolo delle somme già erogate a mutuo con la quietanza contestuale al rogito notarile. Il mutuo con l'erogazione della somma ed il rilascio della quietanza a saldo ed il contestuale - ma logicamente e giuridicamente distinto - atto di costituzione del pegno irregolare infruttifero sulla somma mutuata a garanzia della corretta iscrizione dell'ipoteca di primo grado sul bene concesso in garanzia dalla mutuataria alla banca si giustifica ampiamente sotto il profilo logico, economico e giuridico tenuto conto della nozione di credito fondiario fornita dagli artt. 38 e 39 del T.U.B. (cfr. Trib. Genova Sent., 19/03/2018). Infatti, la somma, entrata nel patrimonio dell'accipiens e uscita da quello del tradens (circostanza dimostrata dalla quietanza rilasciata dal mutuatario), è rientrata in quello del mutuante per garantire l'adempimento della costituzione di ipoteca (e non del contratto di mutuo). Inoltre, giova sottolineare che, sulla base del complessivo rapporto negoziale posto in essere dalle parti ed emergente dall'atto pubblico fatto valere come titolo esecutivo, sussiste una obbligazione attuale di pagamento di una somma di danaro (liquida ed esigibile), a carico della parte mutuataria ed in favore della banca mutuante, come richiesto dall'art. 474 c.p.c.. Ciò si ricava dall'art. 4 del contratto di mutuo, ove viene disciplinata l'obbligazione restitutoria, stabilendo che la parte mutuataria si obbliga a restituire la somma mutuata in 300 rate mensili dalla sottoscrizione del contratto di mutuo (cfr. art. 4 contratto;
cfr. piano di ammortamento): e dunque indipendentemente da qualsiasi altra pattuizione intercorsa tra le parti con il medesimo atto notarile. Ancora, si legge che il rimborso verrà eseguito mediante pagamento di 300 rate posticipate, scadenti la prima il 06/07/2006 e l'ultima il 06/06/2031. Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, si ritiene che – nel caso portato all'attenzione di questo giudice – il contratto costituente il titolo esecutivo del creditore procedente non appare potersi correttamente inquadrare nell'ipotesi del contratto condizionato o quella ancora del contratto preliminare di mutuo;
e che quindi l'esecuzione sia stata promossa sulla base di un valido titolo esecutivo. Ne consegue che il motivo di opposizione deve ritenersi non meritevole di accoglimento.
7. CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO. INTERESSE VARIABILE. OMESSA INDICAZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO APPLICATA. INDETERMINATEZZA E INDETERMINABILITÀ DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO. INDETERMINATEZZA E INDETERMINABILITÀ DEL TASSO DI INTERESSE APPLICATO.
14 VIOLAZIONE DEI CANONI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE CONTRATTUALE. Con diverse doglianze, che possono essere trattate congiuntamente stante la stretta connessione logico-giuridica, parte attrice ha eccepito, altresì, la nullità, per violazione sia degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., sia dell'art. 1283 c.c., della clausola contenente la determinazione degli interessi corrispettivi, essendo stato il piano di rimborso calcolato secondo i principi del c.d. piano di ammortamento alla francese, non espressamente indicato nello schema contrattuale (cfr. citazione pagg. 43 ss.). Ha contestato, segnatamente, che “Nel contratto viene indicato il solo Indicatore Sintetico di Costo (ISC) che, tuttavia, facendo riferimento a parametri di calcolo diversi, non consente alla parte mutuataria di verificare l'effetto della capitalizzazione composta. […] Nel contratto di mutuo de quo, in spregio a quanto, sul punto sancito dall'art. 6 della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, difetta, altresì, l'indicazione del tipo di capitalizzazione utilizzato, aspetto non secondario ove si consideri che l'utilizzo di una capitalizzazione, come nel caso di specie, infrannuale deve essere autorizzato per iscritto, autorizzazione che, nel contratto de quo, difetta. Sulla base delle sopra enunciate prescrizioni normative ed amministrative consegue che, affinché possa dirsi rispettata la prescrizione di cui all'art. 1346 c.c. ed all'art. 117 Tub, è necessario che la clausola interessi indichi il Tasso Annuo Effettivo (TAE) applicato al contratto per effetto del regime di capitalizzazione composta utilizzato per lo sviluppo del piano di ammortamento, il tipo di capitalizzazione utilizzato e le caratteristiche connesse al tasso Euribor richiamato. […]” (cfr. pag. 43 citazione). Dunque, parte attrice ha lamentato la mancata indicazione tra le clausole contrattuali del regime finanziario applicato: circostanza che avrebbe determinato la nullità del contratto o, quantomeno, la nullità della clausola relativa agli interessi, anche per indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso di interesse applicato concretamente. Difatti, il conteggio degli interessi applicato dalla Banca avrebbe comportato una violazione dell'art. 1284 c.c., per omessa esplicita indicazione dell'effettivo tasso di interesse applicato. Le argomentazioni non appaiono condivisibili nei loro esiti. Orbene, sia nel piano di ammortamento all'italiana, che nel piano di ammortamento alla francese, il calcolo degli interessi passivi per il cliente della banca potrà essere sviluppato o in regime semplice o in regime composto. Qualora il piano di ammortamento sia calcolato utilizzando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, gli interessi sono quantificati sulla base di una formula esponenziale, mentre qualora sia calcolato secondo la formula della capitalizzazione semplice, gli interessi hanno uno sviluppo lineare. Merita richiamare l'art. 821 c.c., il quale recita che gli interessi “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”: la disposizione, dunque, si limita a prevedere che i frutti civili crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice), anziché geometrica (interesse composto). Da questa norma, non appare potersi così ricavare un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una “preferenza” legislativa per il metodo dell'interesse semplice (Corte appello Torino sez. I, 11/06/2019, n. 983; Trib. Torino sez. I, 30/05/2019). Del tutto estranea al tenore letterale della disposizione richiamata, l'interpretazione che intende stabilire una proporzionalità, non già alla "durata del diritto", ma all'ammontare del capitale concesso in godimento (Trib. Torino sez. I, 22/02/2022, n. 747). Giova osservare che, nel settore dei contratti di credito in generale, e del credito bancario in particolare, esiste un'evidente preferenza legislativa per la legge di capitalizzazione composta come metodo per l'espressione del tasso d'interesse e in generale del costo dell'operazione creditizia, atteso che sia il tasso annuo effettivo globale (TAEG) previsto da numerose fonti comunitarie e nazionali, primarie e secondarie, a fini di trasparenza contrattuale, sia il tasso effettivo globale (TEG) previsto
15 dalla L. n. 108 del 1996, ai fini della verifica di usurarietà utilizzano la formula del TIR, sono espressi in capitalizzazione composta. Il fondamento causale, pertanto, appare potersi rinvenire nella disciplina sugli interessi corrispettivi che sono dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sé somme di danaro che avrebbe dovuto pagare. Infine, tra i due criteri di composizione della rata - calcolo della quota interessi sul debito residuo (quote capitali crescenti) oppure sul capitale in scadenza (quote capitali decrescenti) - entrambi univocamente determinati, compete all'autonomia negoziale scegliere, visto che entrambi i criteri sono validi e rispettano l'art. 1283 c.c., comportando, tuttavia, diverse conseguenze, ad esempio, in tema di imputazione dei pagamenti (art. 1194 c.c.), produzione di interessi di mora sul debito scaduto (art. 1283 c.c.; 120 TUB), contenuto della prelazione ipotecaria (art. 2855 c.c.), termine di prescrizione applicabile (art. 2948 c.c.). (Tribunale Torino Sez. I, Sent., 30/05/2019). Inoltre, la mancata esplicita indicazione del regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del mutuo neppure si pone in contrasto con la normativa sulla trasparenza bancaria. Deve, infatti, ritenersi che la applicazione della legge dell'interesse composto nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento (alla francese) non comporti, in assenza di un'espressa pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta, alcuna violazione dell'art. 117 TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Difatti, il comma 7 del TUB introduce la sanzione della correzione legale del tasso di interesse subordinandola al verificarsi di un duplice alternativo quadro circostanziale: l'inosservanza del comma 4, a mente del quale «i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora»; la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6, ai sensi del quale «sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati». Parimenti, la violazione dell'art. 1284 c.c. si può verificare solo se le parti nel contratto non abbiano chiaramente precisato (anche con rinvio a fonti extracontrattuali specifiche e oggettive) le modalità per determinare - in caso di tasso variabile - in modo certo e univoco l'entità del tasso da applicare per ciascuna rata in scadenza. Nel caso in cui ciò avvenga, non potrà aversi alcuna indeterminatezza del tasso ultra legale pattuito e, conseguentemente, non potrà trovare applicazione la norma sostituiva e integrativa di cui all'art. 1284, comma 3, c.c.. Gli interessi corrispettivi sono conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento. Questo rende il debito per interessi perfettamente determinato, salva l'eventuale variabilità del parametro (Corte d'Appello Torino Sent. n. 544/2020). Il piano di ammortamento alla francese, secondo la formula matematica dell'interesse composto è riconosciuto come legittimo in quanto, di per sé stesso, non genera alcun fenomeno di anatocismo o di indeterminatezza degli interessi (Tribunale Roma Sez. VIII Sent., 11/03/2020). La precisa indicazione in contratto dell'importo della rata che il mutuatario si impegna a pagare racchiude l'accettazione delle sottostanti modalità matematico finanziarie – giuridicamente irrilevanti – di costruzione della stessa. Resta irrilevante l'eventuale difficoltà del
16 calcolo necessario per pervenire al risultato finale e la perizia richiesta per la sua esecuzione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014). Recentissimamente, la Suprema Corte con una sentenza resa nella più autorevole composizione a sezioni unite - enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali a tasso fisso, ha osservato invero che: a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi... in base di calcolo di successivi ulteriori interessi"; né "opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In conclusione, dunque, in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024). Successivamente, la Suprema Corte ha confermato tale indirizzo interpretativo anche con riferimento ai contratti di mutuo con tasso variabile, affermando che i principi espressi nella richiamata
17 pronuncia a sezioni unite trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima. Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile (Sez. I, Ord., (data ud. 14/02/2025) 19/03/2025, n. 7382).
7.1. CONCLUSIONI. Orbene, esaminando nel dettaglio la fattispecie portata all'attenzione di questo Tribunale, risulta che il “contratto di mutuo fondiario” sottoscritto con rogito notarile in data 06/06/2006, indichi: - la somma complessivamente erogata;
- il tasso di interesse nominale annuale;
- la modalità predeterminata di calcolo degli interessi;
- l'ammontare della rata, variabile e posticipata;
- la periodicità della rata, mensile;
- il numero di rate di durata del piano di rimborso;
- il tasso di interesse variabile predeterminato applicato per tutta la durata del rapporto contrattuale. Emerge, quindi, che il tasso d'interesse sia rappresentato in modo corretto, secondo la legge sulla trasparenza bancaria, e non sia superiore al limite di remunerazione del denaro, fissato dalla L. n. 108 del 1996. Da queste leggi, tuttavia, non può certo ricavarsi un divieto di uso del regime composto, al fine di esprimere il costo di un finanziamento, visto che sia l'indicatore del TAEG sia il TEG previsto dalla L. n. 108 del 1996 usano pur essi - come l'universalità degli intermediari - il regime composto per il calcolo dei tassi d'interesse (Trib. Torino sez. I, 22/02/2022, n. 747). Inoltre, risulta allegato al contratto di mutuo fondiario alla lettera C il piano di ammortamento (cfr. allegati mutuo – doc. 1 attrice), il quale serve i) ad evidenziare le quote capitale comprese nelle singole mensilità di ammortamento e da rimborsare gradualmente, ii) a far risultare il
18 debito residuo che viene a determinarsi mese per mese, iii) a comprendere, oltre la quota capitale, gli interessi al tasso variabile pattuito;
iv) a comprendere che è stato sviluppato in base alla durata prevista e al tasso di interesse nominale annuo variabile indicato nel contratto. Dal piano di ammortamento allegato, che costituisce parte integrante dello schema contrattuale, può ricavarsi il regime di interessi da utilizzare per l'imposizione del principio di equità finanziaria da cui scaturisce il valore della rata;
ma soprattutto può determinarsi in modo immediato e facilmente intellegibile il costo dell'intero finanziamento, sottraendo dall'importo derivante dalla sommatoria di tutte le rate concordate (ed esplicitate nell'allegato piano, applicando il tasso di interesse pattuito, come determinabile a quella data) il capitale erogato. Questi elementi sono sufficienti a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari all'estinzione, senza che parte attrice sia in grado di individuare profili di indeterminatezza che consentano alla banca margini di manovra nell'elaborazione del piano, incompatibili con la determinatezza e determinabilità dell'oggetto (art. 1346 c.c.) (Tribunale Torino Sez. I, Sent., 30/05/2019). Nessuna doglianza è stata sollevata dalla parte mutuataria in merito al piano di ammortamento. Una volta conosciuto ed approvato, da parte del mutuatario, il piano di ammortamento allegato al contratto, ai fini della corretta pattuizione del tasso nominale degli interessi corrispettivi, ritiene questo giudice che non sia necessaria la specifica approvazione del regime finanziario composto, in luogo di quello semplice, per avere il mutuatario ricevuto un'informazione nettamente esauriente sul reale importo delle rate da pagare e dell'ammontare complessivo della somma da restituire al mutuante (Trib. Roma sez. IX, 07/12/2022, n. 18133). L'applicazione della formula della capitalizzazione composta non comporta, poi, la surrettizia applicazione di un tasso nominale di interessi diverso da quello effettivamente applicato, dal momento che, per elaborare il piano di ammortamento in regime della capitalizzazione composta, viene utilizzato il tasso netto pattuito per iscritto. Risulta, pertanto, rispettato il comma 3 dell'art. 1284 c.c., richiamato, in materia di mutuo, dall'art. 1815, comma 1, c.c., secondo il quale “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale”. Merita sottolineare dunque che il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate). Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato un vizio di formazione del consenso né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto. Come sopra detto, la precisa indicazione in contratto dell'importo della rata che il mutuatario si impegna a pagare racchiude l'accettazione delle sottostanti modalità matematico finanziarie – giuridicamente irrilevanti – di costruzione della stessa.
19 Parimenti, priva di fondamento è l'affermazione secondo cui l'adozione di un siffatto piano di ammortamento determini un'assoluta incertezza sull'entità del tasso ultralegale stabilito nel contratto, in violazione dell'art. 1284 c.c., alla luce di quanto evidenziato. Ne discende, pertanto, che le contestazioni formulate relative alle violazioni degli artt. 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB sono, pertanto, infondate. Restano assorbite, per l'effetto, le doglianze articolate con riguardo all'indeterminatezza della clausola recante la determinazione del tasso di interesse corrispettivo sono da respingere, così come quelle in punto di violazione della trasparenza bancaria e dei principi di buona fede e correttezza.
8. CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO. INTERESSE COMPOSTO. VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'ANATOCISMO. Con una successiva doglianza, parte attrice ha contestato la violazione del divieto di anatocismo come prescritto dall'art. 1283 c.c., deducendo che “Il piano di ammortamento, allegato al contratto di mutuo di cui è causa (all. C al contratto di mutuo), è sviluppato secondo il regime finanziario della capitalizzazione composta. Un tale regime determina la violazione del divieto di anatocismo, di cui all'art. 1283 c.c., in quanto, sotto il profilo economico, realizza il medesimo effetto, ex lege vietato, della produzione di interessi su interessi, anche se formalmente gli interessi vengono calcolati in regime di capitalizzazione semplice.” (cfr. pagg. 46 ss. citazione). Con riguardo alle doglianze ancorate all'asserito divieto codicistico di anatocismo, si ritiene condivisibile l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui la fattispecie regolata dall'art. 1283 c.c. è quella in cui si verifica la produzione di interessi su interessi scaduti con la conseguenza che vi è anatocismo, agli effetti di tale norma, soltanto ove gli interessi maturati sul debito si aggiungano al capitale andando a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo successivo e così via per i periodi a venire, mentre il metodo alla francese comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Inoltre, nell'ammortamento alla francese, con il calcolo dell'interesse composto, con il pagamento di ogni singola rata il mutuatario versa gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, ivi compresa la quota di capitale che sta andando ad estinguere, e tanto è coerente con il dettato dell'art. 1194 c.c., sul presupposto che nel mutuo gli interessi maturano e divengono esigibili giorno per giorno sin dall'erogazione del finanziamento poiché è da tale epoca che si realizza la situazione di godimento della somma oggetto di prestito, come desumibile sia dagli artt. 820 e 821 c.c., secondo cui al godimento di capitali altrui consegue l'acquisto di interessi, quali frutti civili, giorno per giorno in relazione al protrarsi del godimento del denaro e non invece al termine della restituzione, sia dall'art. 1815 c.c., secondo cui il mutuo è un contratto naturalmente oneroso con obbligo del mutuatario di corrispondere gli interessi, sia ancora dall'art. 1820 c.c., il quale prevede che, se il mutuatario non adempie all'obbligo di pagamento degli interessi, il mutuante può richiedere la risoluzione del contratto. Diversamente opinando, il mutuante non potrebbe avvalersi del principio della naturale fecondità del denaro e finirebbe per far credito al mutuatario, oltre che del capitale erogato, anche degli interessi che rimarrebbero inesigibili per tutta la durata del finanziamento (Corte d'Appello Lecce Taranto Sez. Unica, Sent., 06/02/2024). Si rileva, dunque, che i maggiori costi correlati al metodo alla francese con interesse composto non ricadono nel fenomeno dell'anatocismo disciplinato dall'art. 1283 c.c. costituendo una modalità di calcolo la somma dovuta dal mutuatario, espressione del tasso di interesse applicabile al capitale erogato (Corte d'Appello Lecce Taranto Sez. Unica, Sent., 06/02/2024).
20 Non può sovrapporsi il concetto di capitalizzazione in matematica con quello di anatocismo, poiché il primo rappresenta una modalità di calcolo degli interessi sugli interessi, in ambito matematico, mentre il secondo costituisce un istituto giuridico, in forza del quale “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi” (art. 1283 c.c.). Non deve dimenticarsi, dunque, che gli interessi scadono quando diventano esigibili, ovvero quando il loro pagamento è dovuto: ebbene, nel contratto di mutuo, con pagamento rateale, gli interessi che compongono una determinata rata scadono quando scade la rata, e pertanto quando è scaduto il termine di pagamento della rata. Il calcolo degli interessi, infatti, qualunque sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. Sul capitale di debito matura un interesse, costituente l'onere che grava sul contraente per aver richiesto il prestito, che viene separato in maniera netta dal capitale in quanto esso viene calcolato esclusivamente sul debito residuo. Corrisposto l'interesse unitamente alla quota capitale, questo è depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale. I due concetti – interesse composto e anatocismo, così come definito dalla tassativa disposizione contenuta nell'art. 1283 c.c. – non sono, quindi, coincidenti. L'applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c.. Si ha anatocismo per gli effetti dell'art. 1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via ricorsivamente. Va, dunque, respinta l'affermazione che l'adozione di un piano di ammortamento cd. alla francese con applicazione della formula matematica dell'interesse composto possa comportare, di per sé, la violazione della disciplina dell'anatocismo bancario. Si richiamano, in quanto pienamente condivisibili e non avendo parte attrice sviluppato argomentazioni tali da contrastare ragionevolmente l'iter motivazionale reso recentemente dalla Cassazione a sezioni unite, le principali ragioni che sono state indicate a supporto dell'opzione interpretativa accolta dalla Suprema Corte summenzionata (Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024), che possono essere così sintetizzate: nel metodo dell'ammortamento alla francese, gli interessi sono calcolati sul debito residuo e non sugli interessi pregressi;
in ogni rata è garantito il pagamento di tutti gli interessi dovuti a quel momento;
gli interessi sulla rata con scadenza successiva riguardano unicamente il capitale residuo;
la formula matematica (definita di sconto composto) che presiede all'applicazione di tale ammortamento che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione del capitale effettuato tramite le rate precedenti;
l'applicazione, rispetto al diverso metodo dell'ammortamento all'italiana, di interessi risulta giustificata dal fatto che le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore;
il sistema così congegnato risulta aderente al disposto di cui all'art. 1194 c.c.; a difettare è quindi il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c. (Corte d'Appello Ancona, Sez. I, Sent., 11/03/2025, n. 403).
21 Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti (Sez. I, Ord., 19/03/2025, n. 7382). Tale metodo di calcolo esclude anche, di conseguenza, che vi sia alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello eventualmente effettivo. Nessuna violazione della disciplina in tema di anatocismo bancario risulta, quindi, riscontrarsi.
9. CONTRATTO DI MUTUO E INDETERMINATEZZA DEL TASSO EURIBOR. NULLITÀ PARZIALE DELLA CLAUSOLA DETERMINATIVA DEGLI INTERESSI. Con un successivo motivo di opposizione, parte opponente ha eccepito la Parte_1 nullità della clausola relativa alla pattuizione del tasso di interesse, in quanto indeterminabile con riferimento al tasso Euribor indicato. Segnatamente, la parte opponente ha dedotto che “Nel contratto di mutuo, di cui è causa, la convenzione da applicare al tasso di interesse è contenuta negli artt. 5 e 6. […] Dalla lettura delle predette disposizioni contrattuali risulta che la clausola interessi del contratto non rispetta i requisiti di determinatezza e, quindi, di validità normativamente imposti per i seguenti plurimi motivi. Occorre, infatti, considerare che quando la clausola interessi del contratto prevede, come parametro di riferimento il tasso Euribor, per evitare l'indeterminatezza della clausola, devono essere indicate le caratteristiche ad esso connesse (doc. 10 pagg. 13 e ss.); […] Se anche fossero indicate le modalità precise di calcolo della media mensile, non sarebbe comunque specificato se la media mensile calcolata debba essere applicata alla rata con decorrenza il mese successivo, ovvero alla rata con scadenza il mese successivo.[ …]”, aggiungendo che difetta anche la specificazione del tipo di anno utilizzato nel calcolo degli interessi (commerciale o civile) (cfr. pagg. 39 ss. citazione). In tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346c.c., è necessario che il saggio d'interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014; Cass. n. 2072 del 2013). Non a caso, del resto, i contratti di mutuo "... di regola... prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso..., con l'indicazione, in particolare, dello "spazio temporale" di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.), del "divisore" utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare)." (Cass. n. 36026 del 2023, in motiv.) (Sez. I, Ord., 25/07/2024, n. 20801). Tuttavia, deve ricordarsi che l'interpretazione dei testi negoziali è disciplinata dalle disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., per cui ai sensi dell'art. 1363 c.c. è necessario che le clausole contrattuali siano lette congiuntamente, in modo sistematico.
9.1. CONCLUSIONI. Orbene, dalla lettura del contratto, unitamente ai documenti ivi allegati, si rileva che è stato pattuito un tasso variabile, a decorrere dalla seconda rata, composto da un importo in misura fissa di 1,3 punti percentuali annui in aggiunta all'Euribor a tre mesi, “rilevato dal Comitato di gestione l'ultimo giorno lavorativo bancario del mese che precede la data di decorrenza di ogni rata” e che alla data di sottoscrizione del contratto il valore del nominato parametro di indicizzazione era pari a 2,967% (cfr. art. 5 contratto). Dunque, il tasso è stato correttamente predeterminato, senza alcun margine di incertezza e risulta riconducibile al divisore 365, e per l'effetto al tasso Euribor 3 mesi su 365 giorni (quale anno solare).
22 Ciò trova immediato riscontro nel piano di ammortamento aggiornato alla data del 10/10/2024 ove si legge “rilevazione mensile della quotazione dell'euribor 3 mesi base 365 dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente la data di rilevazione” (cfr. piano ammortamento aggiornato al 01/2024 allegato alla C.T.U.). Di conseguenza, la doglianza sollevata non è meritevole di accoglimento.
10. CONTRATTO DI MUTUO ED ERRONEA INDICAZIONE DELL'ISC PUBBLICIZZATO: INDETERMINATEZZA DEL CONTRATTO E VIOLAZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO DI CREDITO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA. Con un altro motivo di opposizione, viene lamentato come nel contratto di mutuo sottoscritto con la banca sia stato dichiarato un indicatore sintetico di costo inferiore rispetto a quello effettivamente applicato, con conseguente indeterminatezza del contratto e violazione da parte della convenuta degli obblighi di trasparenza e di correttezza e nullità dell'intero contratto ovvero della sola clausola di interessi. Segnatamente, è stato contestato che “Nel contratto di mutuo manca l'indicazione del Tasso Annuo Effettivo (TAE) che costituisce il tasso effettivamente applicato al contratto per effetto del regime di capitalizzazione composta utilizzato per lo sviluppo del piano di ammortamento, da determinarsi, con riferimento al contratto de quo, nella misura del 4,2734872% (doc. 10). Nel contratto viene indicato il solo Indicatore Sintetico di Costo (ISC) che, tuttavia, facendo riferimento a parametri di calcolo diversi, non consente alla parte mutuataria di verificare l'effetto della capitalizzazione composta. A ciò si aggiunga che, considerando i costi indicati in contratto55, il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG o ISC) è pari al 4,37001%, ovvero superiore a quello riportato in contratto (4,352%)” (cfr. pag. 43 ss. citazione). Si osserva che l'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Tale indicatore è stato introdotto nel nostro ordinamento, per la prima volta, dalla Deliberazione del CICR n. 10688 del 4/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari,
“a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”. L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell , non comporta, di per sé, Pt_3 una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo (Trib. Roma, ordinanza 19/04/2017). Invero, l'art. 117 comma 6 TUB sanziona con la nullità le sole clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. Siffatta disposizione di legge non è, quindi, applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario. Pa Pertanto, l'errata indicazione dell' non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB come infondatamente sostenuto da parte debitrice. Né tanto meno risulta applicabile il comma 7 del medesimo art. 117 TUB, che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione (Trib. Roma, ordinanza 19/04/2017).
23 A ciò si aggiunga che la sanzione dell'invalidità è stata prevista dal legislatore solo per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6 TUB espressamente prevede che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole Pa che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell ) sono da considerarsi nulle. È quindi evidente che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la Pa nullità la difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella di cui all'art. 125- bis, comma 6 TUB. Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117 TUB e, Par pertanto, se ne deve dedurre che, a norma di detto ultimo articolo, l'erronea indicazione dell' non determini nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito. La violazione di tale obbligo di trasparenza – che comunque in questa sede non viene in accertata – non determina alcuna invalidità del contratto di mutuo, ma può essere considerata quale fonte di responsabilità contrattuale della banca resistente (Trib. Milano sent. 10832 del 26/10/2017; Trib. Bologna Sez. IV, Sent., 28/06/2016). Pertanto, anche sotto questo profilo l'opposizione deve essere respinta, in quanto non meritevole di accoglimento.
11. MUTUO FONDIARIO E VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA SULL'USURA. Parte opponente ha, altresì, contestato il credito vantato dal creditore procedente, deducendo la nullità delle clausole contenute nel contratto di mutuo fondiario a tasso variabile, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 1815 comma 2 c.c. e L. 109/96, essendo stato pattuito un tasso di interesse corrispettivo e moratorio superiore al tasso soglia stante il “costo occulto a carico del mutuatario insito nell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta” (cfr. pagg. 31 ss. citazione). USURA ORIGINARIA. Quanto all'eccepita usurarietà dei tassi di interesse applicati, si osserva preliminarmente che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta. L'ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto deve oggi ritenersi definitivamente superata in seguito alla definizione del contrasto giurisprudenziale sul punto esistente avvenuta con la recente sentenza della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 24675/17), la quale ha chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/00 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è nè nulla nè inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sè contraria a buona fede e a correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione, nel caso di specie peraltro neppure prospettate. La predetta sentenza, pur avendo a diretto riferimento un contenzioso relativo ad un contratto di mutuo, risulta aver espresso un principio generale suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente. Al riguardo, in effetti, una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari. L'usura si presenta dunque suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle
24 pattuizioni originarie, ed al momento delle stesse. Si ricorda che, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (Sez. 3 - , Sentenza n. 7352 del 07/03/2022). La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024). 11.1. CONCLUSIONI. Come ha anche accertato il C.T.U. – con una relazione dettagliata ed approfonditamente motivata, sorretta da argomentazioni logiche convincenti, che questo Tribunale intende fare propria, non ravvisandosi motivi per discostarsene, in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato – nessuna violazione della disciplina dell'usura contrattuale è stata riscontrata (cfr. C.T.U.). Segnatamente, “Alla luce di quanto sopra esposto poiché, come si desume dalla banca dati di Banca di Italia, il tasso medio (TEGM) delle operazioni di mutuo con garanzia reale a tasso variabile per il periodo 1/4 – 30/06/2006 era pari al 4,160%, se ne desume un tasso soglia per il medesimo periodo e per tale categoria di operazioni pari al 6,240% (4,160%+4,160%*0,5). Il valore del tasso soglia, pertanto, è superiore rispetto al tasso pattuito in contratto.
[…] La medesima verifica deve essere condotta per il tasso di interesse moratorio. In sede contrattuale è pattuito uno spread per l'interesse moratorio di due punti percentuale, pertanto il tasso annuo effettivo per gli interessi moratori risulta pari a 6,273% (4,273%+2%). Banca di Italia, precisando che il tasso medio delle operazioni di mutuo non è comprensivo degli interessi di mora contrattualmente previsti, stabilisce una maggiorazione di 2,1 punti percentuali per il periodo 1/4 – 30/06/2006 da applicare al tasso medio del 4,160% addivenendo a un TEGM per interessi di mora pari 6,260% (4,160%+2,1%). Conseguentemente il tasso soglia per il medesimo periodo è pari a 9,39% (6,260%+6,260%*0,5%), largamente superiore rispetto al tasso di mora pattuito in contratto. Si può quindi concludere affermando che non è stata riscontrata alcuna usurarietà genetica del rapporto” (cfr. C.T.U. pagg. 40 ss.). Di conseguenza, le eccezioni sollevate su tale punto sono risultate prive di pregio.
Alla luce di tutto quanto argomentato ed affermato, le domande attoree non meritano accoglimento e l'opposizione esecutiva deve essere integralmente rigettata.
12. SPESE DI LITE.
25 Le spese processuali della presente fase di merito dell'opposizione esecutiva seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55) applicato lo scaglione fino ad € 260.000,00 in relazione al valore del credito, preso il valore medio delle quattro fasi svolte (secondo il D.M. 147/2022). CONVENUTO CONTUMACE. La condanna alle spese, avendo il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte vittoriosa che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere la tutela giudiziaria di un proprio diritto ovvero per contrastare in giudizio un'altrui pretesa, se va emessa nei confronti del convenuto contumace soccombente, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che, con tutta evidenza, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. 17432/11), né può essere pronunciata riguardo al grado di giudizio in cui la parte vincitrice sia rimasta contumace (Cass. 904/04). In tale ipotesi, la Suprema Corte ha precisato che la corretta statuizione da adottarsi è quella "nulla a disporre sulle spese" (Cass. 10445/11). Dunque, nel presente giudizio, considerata la contumacia della convenuta vittoriosa
[...]
, nulla dovrà essere disposto in punto di condanna alle spese di lite contro Controparte_2 la opponente debitrice rimasta soccombente a favore di tale convenuta.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1731 dell'anno 2021, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di non in proprio ma quale
[...] Controparte_3 mandataria di in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_4 [...]
, in persona del Direttore pro tempore, così provvede: Controparte_2
Visto l'art. 615 comma 2 c.p.c., 1. RIGETTA l'opposizione successiva all'esecuzione immobiliare promossa da;
e per l'effetto, Parte_1
Visto l'art. 91 c.p.c., 2. CONDANNA a rifondere in favore di Parte_1 [...] non in proprio ma quale mandataria di in Controparte_3 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in complessivi € 16.218,45, di cui € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale, € 2.115,45 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. a disporre sulle spese di lite tra e CP_13 Parte_1 [...]
; Controparte_2
4. PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico di . Parte_1
26 Così deciso in Massa, in data 10.07.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Pinna
27
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1731 dell'anno 2021, pendente
TRA Parte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. MIELE FABIO, PISANI CINZIA ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; : c/o Studio legale Pellegrini 54100 Massa ITALIA Parte_2
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
, Controparte_1
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. RIVELLINI ANDREA, , : c/o Studio legale VIA CECCARDI, 4/19 GENOVA Parte_2
, Controparte_2
C.F. , P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. , , : c/o Studio legale Parte_2
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
Con le conclusioni così precisate:
1 PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 08/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ex artt. 615 comma 2 e 616 c.p.c.,
(in qualità di debitore esecutato), conveniva davanti al Tribunale di Parte_1
Massa, per il merito del giudizio di opposizione esecutiva, conclusa la fase preliminare sommaria svoltasi dinanzi al giudice dell'esecuzione, Controparte_3 non in proprio, ma quale mandataria di (in qualità di creditore pignorante), Controparte_4 nonché (quale creditore intervenuto), al fine di sentir: Controparte_2
“1)- Respingere le domande ed eccezioni tutte avanzate da parte convenuta (in opposizione) in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e non provate. 2.)- In via principale. 2.1.) Accertare e dichiarare che quale società mandataria di Controparte_1 CP_4
è priva di legittimazione sostanziale attiva per difetto di prova della titolarità del credito, di cui è causa, in capo alla
[...] società mandante, e per difetto di prova della sua qualità di mandataria della società, Controparte_4 cessionaria del credito, Controparte_4
2.2.)- Accertare e dichiarare la nullità integrale, per violazione del limite di finanziabilità, ex art. 38, comma 2, Tu bancario e delibera Cicr in data 22/04/95, del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 6/06/06 per atto pubblico Notaio Dr. de Luca Repertorio n. 6440 Raccolta n. 2540, nonché la nullità e/o inefficacia Per_1 dell'ipoteca costituita a garanzia del medesimo sul seguente bene immobile di proprietà della SI.ra Parte_1
“Piena proprietà per 1/1 immobile situato nel Comune di Massa località Altagnana Viottolo Del Bandito n. 6, censito al NCEU di detto Comune di Massa al foglio 54, mappale numero 1010, subalterno 8, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 2, vani 5, RC Euro 552,61” ed iscritta nei Registri Immobiliari di Massa-Carrara in data 8/06/06 al n. 7523 di Registro Generale e al n. 1382 di Registro Particolare. Per l'effetto dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace e/o inesistente l'atto di precetto notificato in data 7/11/20, l'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 26/01/21, all'odierna istante, da
in persona dell'Avv. Cesare LO RT, quale società mandataria di Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e tutti gli esecutivi che fossero compiuti. Quindi ordinare CP_4 al Conservatore dei RR.II. di Massa di disporre la cancellazione dell'ipoteca iscritta nei Registri Immobiliari di Massa- Carrara in data 8/06/06 al n. 7523 di Registro Generale e al n. 1382 di Registro Particolare sul seguente bene immobile di proprietà dell'odierna istante: “Piena proprietà per 1/1 immobile situato nel Comune di Massa località Altagnana Viottolo Del Bandito n. 6, censito al NCEU di detto Comune di Massa al foglio 54, mappale numero 1010, subalterno 8, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 2, vani 5, RC Euro 552,61” e del pignoramento trascritto nei Registri Immobiliari di Massa-Carrara sul medesimo bene in data 23/02/21 al n. 1579 di Registro Generale ed al n. 1253 di Registro Particolare, con ogni consequenziale provvedimento. 2.3.)- Accertare e dichiarare che la copia del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 6/06/06 per atto pubblico Notaio Dr. Repertorio n. 6440 Raccolta n. 2540, rilasciato munito di formula esecutiva in Persona_2 data 3/08/20, non costituisce valido ed idoneo titolo esecutivo per i motivi esposti. Quindi dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del sopraddetto contratto di mutuo fondiario. Per l'effetto dichiarare nullo e/o inesistente e/o inefficace l'atto di precetto notificato in data 7/11/20, l'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 26/01/21, all'odierna istante, da in persona dell'Avv. Cesare LO Controparte_1
RT, quale società mandataria di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e Controparte_4 tutti gli atti di esecuzione che fossero compiuti. Quindi ordinare al Conservatore dei RR.II. di Massa di disporre la
2 cancellazione del pignoramento trascritto nei Registri Immobiliari di Massa-Carrara in data 23/02/21 al n. 1579 di Registro Generale e al n. 1253 di Registro Particolare sul seguente bene immobile di proprietà della SI.ra Parte_1
“Piena proprietà per 1/1 immobile situato nel Comune di Massa località Altagnana Viottolo Del Bandito n. 6,
[...] censito al NCEU di detto Comune di Massa al foglio 54, mappale numero 1010, subalterno 8, zona valido ed idoneo titolo esecutivo per i motivi esposti. Quindi dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del sopraddetto contratto di mutuo fondiario. Per l'effetto dichiarare nullo e/o inesistente e/o inefficace l'atto di precetto notificato in data 7/11/20, l'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 26/01/21, all'odierna istante, da in persona dell'Avv. Cesare LO RT, quale società mandataria di Controparte_1 [...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e tutti gli atti di esecuzione che fossero compiuti. CP_4
Quindi ordinare al Conservatore dei RR.II. di Massa di disporre la cancellazione del pignoramento trascritto nei Registri Immobiliari di Massa-Carrara in data 23/02/21 al n. 1579 di Registro Generale e al n. 1253 di Registro Particolare sul seguente bene immobile di proprietà della SI.ra : “Piena proprietà per 1/1 immobile situato nel Parte_1
Comune di Massa località Altagnana Viottolo Del Bandito n. 6, censito al NCEU di detto Comune di Massa al foglio 54, mappale numero 1010, subalterno 8, zona Quindi ordinare al Conservatore dei RR.II. di Massa di disporre la cancellazione del pignoramento trascritto nei Registri Immobiliari di Massa-Carrara in data 23/02/21 al n. 1579 di Registro Generale e al n. 1253 di Registro Particolare sul seguente bene immobile di proprietà della SI.ra Parte_1
“Piena proprietà per 1/1 immobile situato nel Comune di Massa località Altagnana Viottolo Del Bandito n. 6,
[...] censito al NCEU di detto Comune di Massa al foglio 54, mappale numero 1010, subalterno 8, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 2, vani 5, RC Euro 552,61, con ogni consequenziale provvedimento. 4)- In ulteriore subordine: 4.1.)- Accertare e dichiarare la nullità parziale del mutuo fondiario stipulato in data 6/06/06 Repertorio n. 6440 Raccolta n. 2540 per atto pubblico Notaio Dr. per nullità della clausola pattizia originaria di Persona_2 determinazione degli interessi per difetto di determinatezza, ex artt. 1346, 1284, 1419 c.c. e art. 117, commi, 4 e 6, Tub;
quindi ricalcolare, anche per il futuro, il piano di ammortamento e, quindi, l'importo della rata, secondo le scadenze originarie, con applicazione del tasso sostitutivo legale, ex art. 1284 c.c. o come determinato ai sensi dell'art. 117, comma 7, Tub., con conseguente diritto dell'odierna istante alla restituzione degli importi versati ed indebitamente percepiti dalla creditrice in eccedenza rispetto a quanto dovuto in forza dell'applicazione del tasso sostitutivo legale, ex art. 1284 c.c. o ex art. 117, comma 7, TU bancario. Per l'effetto dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione per inesistenza del diritto di credito portato dall'atto di precetto o, comunque, per integrale estinzione delle rate scadute. Per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto notificato in data 7/11/20, l'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 26/01/21, all'odierna istante, da in persona dell'Avv. Cesare LO Controparte_1
RT, quale società mandataria di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e Controparte_4 tutti gli atti di esecuzione che fossero compiuti. Quindi ordinare al Conservatore dei RR.II. di Massa di disporre la cancellazione del pignoramento trascritto nei Registri Immobiliari di Massa-Carrara in data 23/02/21 ai n. 1579 di Registro Generale e al n. 1253 di Registro Particolare sul seguente bene immobile di proprietà della SI.ra Parte_1
“Piena proprietà per 1/1 immobile situato nel Comune di Massa località Altagnana Viottolo Del Bandito n. 6,
[...] censito al NCEU di detto Comune di Massa al foglio 54, mappale numero 1010, subalterno 8, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 2, vani 5, RC Euro 552,61, con ogni consequenziale provvedimento. 4.2.) Accertare e dichiarare la nullità del mutuo fondiario stipulato in data 6/06/20 per atto pubblico Notaio Dr. Repertorio Persona_2
n.6440 Raccolta n. 2540, per indeterminatezza dell'oggetto, ex artt. 1284, 1346, 1419 c.c. e art. 117, commi 4 e 6, Tub;
quindi ricalcolare, anche per il futuro, il piano di ammortamento e, quindi, l'importo della rata, secondo le scadenze originarie, con applicazione del tasso sostitutivo legale, ex art. 1284 c.c. o ex art. 117, comma 7, Tub, con conseguente diritto dell'odierna istante alla restituzione degli importi versati e dalla creditrice indebitamente percepiti in eccedenza rispetto a quanto dovuto in forza dell'applicazione del tasso legale, ex art. 1284 c.c. o ex art. 117, comma 7, Tub. Per l'effetto dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione per inesistenza del diritto di credito portato dall'atto
3 di precetto e, comunque, per integrale estinzione delle rate scadute. Per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto notificato in data in data 7/11/20, l'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 26/01/21, all'odierna istante, da in persona dell'Avv. Cesare LO RT, quale società Controparte_1 mandataria di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e tutti gli atti di esecuzione Controparte_4 che fossero compiuti. Quindi ordinare al Conservatore dei RR.II. di Massa di disporre la cancellazione del pignoramento trascritto nei Registri Immobiliari di Massa-Carrara in data 23/02/21 al n. 1579 di Registro Generale e al n. 1253 di Registro Particolare sul seguente bene immobile di proprietà della SI.ra : “Piena proprietà per Parte_1
1/1 immobile situato nel Comune di Massa località Altagnana Viottolo Del Bandito n. 6, censito al NCEU di detto Comune di Massa al foglio 54, mappale numero 1010, subalterno 8, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 2, vani 5, RC Euro 552,61, con ogni consequenziale provvedimento. 5)- In via cumulativa con le domande sub. punti 4.1.), 4.2.). Accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi applicati in sede di determinazione del piano di ammortamento del mutuo fondiario stipulato in data 6/06/06 per atto pubblico Notaio Dr. Persona_2
Repertorio n. 6440 Raccolta n. 2540, per violazione del divieto di anatocismo, ex artt. 1283 e 1344 c.c., come
[...] accertato dal nominato C.T.U., Dr. quindi ricalcolare, anche per il futuro, il piano di ammortamento e, Persona_3 quindi, l'importo della rata, secondo le scadenze originarie, in regime di capitalizzazione semplice al tasso sostitutivo legale, ex art. 1284 c.c. o ex art. 117, comma 7, Tub, con conseguente diritto dell'odierna istante alla restituzione degli importi versati ed indebitamente percepiti in eccedenza rispetto a quanto dovuto in forza del piano di ammortamento come ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice ed al tasso di interesse sopra indicato. Conseguentemente dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione per inesistenza del diritto di credito portato dall'atto di precetto notificato in data 7/11/20 e, comunque, per integrale versamento delle rate scadute. Per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto notificato in data 7/11/20, l'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 26/01/21, all'odierna istante, da in persona dell'Avv. Cesare LO RT, quale società Controparte_1 mandataria di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e tutti gli atti di esecuzione Controparte_4 che fossero compiuti. Quindi ordinare al Conservatore dei RR.II. di Massa di disporre la cancellazione del pignoramento trascritto nei Registri Immobiliari di Massa-Carrara in data 23/02/21 al n. 1579 di Registro Generale e al n. 1253 di Registro Particolare sul seguente bene immobile di proprietà della SI.ra : “Piena proprietà per Parte_1
1/1 immobile situato nel Comune di Massa località Altagnana Viottolo Del Bandito n. 6, censito al NCEU di detto Comune di Massa al foglio 54, mappale numero 1010, subalterno 8, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 2, vani 5, RC Euro 552,61, con ogni consequenziale provvedimento. 6)- In ogni caso dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere esecutivamente sul bene immobile pignorato con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 26/01/21, per i motivi esposti e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 7/11/20, dell'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 26/01/21 e di tutti gli atti esecutivi che fossero compiuti. Conseguentemente ordinare al Conservatore dei RR.II. di Massa la cancellazione del pignoramento immobiliare trascritto nei Registri Immobiliari di Massa-Carrara in data 23/02/21 al n. 1579 di Registro Generale e al n. 1253 di Registro Particolare sul seguente bene immobile di proprietà della SI.ra “Piena proprietà per 1/1 immobile situato nel Comune di Massa località Altagnana Parte_1
Viottolo Del Bandito n. 6, censito al NCEU di detto Comune di Massa al foglio 54, mappale numero 1010, subalterno 8, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 2, vani 5, RC Euro 552,61, con ogni consequenziale provvedimento”. Parte debitrice proponeva, dunque, una opposizione successiva Parte_1 all'esecuzione immobiliare, eccependo l'illegittimità della procedura esecutiva introdotta dal creditore procedente, derivante i) dalla mancanza della titolarità del credito della cessionario e il difetto di legittimazione ad agire esecutivamente in capo a ii) dalla Controparte_1 mancanza di un valido titolo esecutivo, per essere stata la procedura esecutiva iniziata sulla base di un
4 contratto di mutuo condizionato;
iii) dalla nullità parziale delle clausole contenute nel contratto di mutuo fondiario a tasso variabile sottoscritto con l'allora Cassa per Controparte_5 violazione della norma imperativa di cui all'art. 1815 comma 2 c.c. e L. 109/96, per essere stato il tasso soglia superato, con riferimento agli interessi corrispettivi, per effetto dell'inclusione nel TEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata, nonché con riferimento agli interessi di mora;
iv) dalla nullità parziale delle clausole contenute nel contratto di mutuo fondiario, per violazione degli artt. 1283, 1346 e 1284 c.c., della clausola contenente la determinazione degli interessi corrispettivi, essendo stato il piano di rimborso calcolato secondo i principi del c.d. piano di ammortamento alla francese e per indeterminatezza delle clausole che disciplinano le modalità di rimborso del mutuo e per violazione del divieto di anatocismo, di cui all'art. 1283 c.c.; v) dalla nullità parziale delle clausole contenute nel contratto di mutuo fondiario, per violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria e di determinabilità del tasso Euribor;
vi) dalla nullità del contratto di mutuo fondiario, stante la violazione del limite massimo di finanziabilità previsto dell'art. 38 T.U.B.. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il creditore pignorante opposto non in proprio ma quale mandataria di Controparte_3 [...]
(in qualità di creditore pignorante), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 domandando il rigetto della spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Nonostante la regolarità della notificazione, nessuno si costituiva per Controparte_6
e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia con ordinanza del 25/01/2022.
[...]
La causa proseguiva con la fase istruttoria mediante acquisizione delle produzioni documentali e svolgimento di una C.T.U. tecnica. All'udienza dell'08/04/2025 le parti precisano le proprie conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e delle memorie di replica.
1. FASE DI MERITO OPPOSIZIONE ESECUTIVA. Deve premettersi che tale procedimento di cognizione rappresenta la fase di merito del giudizio di opposizione esecutiva promosso nell'esecuzione forzata immobiliare iscritta al n. 16/2021 r.e.i., su istanza della parte esecutata nei confronti del creditore Parte_1 pignorante non in proprio ma quale mandataria di Controparte_3 [...]
(in qualità di creditore pignorante), cessionaria del credito originariamente vantato da CP_4
Controparte_7
2. OPPOSIZIONE SUCCESSIVA ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 COMMA 1 C.P.C.. 2.1. QUALIFICAZIONE DELL'OPPOSIZIONE COME OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE. Preliminarmente occorre qualificare la domanda con cui si contesti l'esistenza di un valido titolo esecutivo, la legittimazione attiva ad agire e, dunque, il diritto di procedere esecutivamente, come opposizione all'esecuzione: tale opposizione presuppone che la domanda abbia un contenuto minimo essenziale costituito dall'accertamento dell'insussistenza attuale del diritto di procedere sul fondamento di quel determinato titolo e con la direzione oggettiva e soggettiva prescelta. Difatti, l'opposizione proposta, con cui si contesti la debenza di alcune somme, investendo essa una questione concernente il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione che non è stata spontaneamente adempiuta, pone in discussione il diritto sostanziale di credito per come risulta indicato nell'atto di precetto (Sez. 3, Sentenza n. 16569 del 25/11/2002).
5 Il giudizio di opposizione all'esecuzione consiste nell'accertamento dell'esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'obbligazione risultante dal titolo ed indicata in precetto ed, a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, il giudice è investito di poteri di cognizione ordinaria e provvede alla determinazione della somma effettivamente dovuta. Col corollario, ben presente nella giurisprudenza di legittimità, che, se viene riscontra come eccessiva la somma portata nel precetto, l'eccessività non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, come determinata all'esito del giudizio (cfr. Cass. n. 5515/08, Cass. n. 2160/13).
3. TITOLARITÀ DELLA POSIZIONE SOGGETTIVA ATTIVA. Con un primo motivo di opposizione, parte opponente ha eccepito, in capo alla società opposta pignorante la titolarità della posizione soggettiva attiva, per non esserne stata Controparte_4 data prova, nel presente procedimento esecutivo. L'art. 58, comma 2, T.U.B. ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti in blocco. La giurisprudenza ha affermato che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 25548/2018). Difatti, il dettato del comma 4 dell'art. 58 TUB, il quale stabilisce che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”. La pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è dunque estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 25548/2018). La disposizione dell'art. 58 comma 2 T.U.B. non chiede altro se non che sia data la «notizia» di un'avvenuta «cessione». È per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che «si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria» ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di «fornire la prova documentale della propria legittimazione», con documenti idonei a «dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116). Si osserva, quindi, che la norma dell'art. 58 comma 2 T.U.B., se non impone che un contenuto informativo minimo, consente, tuttavia, che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di
6 sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020). Di conseguenza, è stato affermato in sede di legittimità che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118).
3.1. CONCLUSIONI. Applicando i suesposti principi, sinteticamente richiamati, nella fattispecie in esame, all'esito delle produzioni documentali, risulta la titolarità del credito in capo alla società cessionaria CP_4
quale creditore procedente pignorante.
[...]
All'esito delle allegazioni delle parti e delle produzioni documentali, risulta difatti dimostrato, per quanto di interesse ai fini del decidere: i) che ha sottoscritto con Parte_1 Controparte_7 in data 06/06/2006 un contratto di mutuo fondiario (cfr. contratto titolo esecutivo
[...]
– doc. 1 opponente); ii) che si è fusa con altre società mediante Controparte_7 costituzione di una nuova società quale Controparte_8
che a sua volta si è fusa per incorporazione in che in
[...] Controparte_9 seguito si è fusa con altra società, mediante costituzione della nuova società
[...]
CP_10
iii) in data 01/06/2018 ha sottoscritto un contratto di cessione in Controparte_10 blocco dei crediti, quale cessione di rapporti giuridici disciplinati dall'art. 58 T.U.B., con Controparte_4 iv) che l'avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni e modifiche ("TUB"), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio Inserzioni Parte II n. 65 del 07/06/2018, con indicazione delle parti, della data del contratto, della sua decorrenza e dell'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e di quelli esclusi (cfr. estratto Gazzetta – doc. 3 opposta;
cfr. registro imprese;
Controparte_11
v) che il summenzionato contratto ha avuto ad oggetto “taluni i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_10 derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1962 e 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991” (cfr. estratto Gazzetta – doc. 3 opposta); vi) che il debito della parte debitrice deriva da un contratto di mutuo fondiario sottoscritto nel 2006, per il quale in data 08/02/2018 veva inviato una missiva Controparte_10
7 contestando l'inadempimento alle obbligazioni pattuite, indicando nell'oggetto il contratto di mutuo anche con “ndg 3829755” e “rif. soff. 540007624”, con cui aveva invitato la parte debitrice a definire la posizione anche mediante accordi stragiudiziali (numeri che si ritrovano anche nell'elenco dei crediti ceduti prodotto sia dall'opposta, sia dall'opponente” denominato “Project Exodus elenco posizioni ” – doc. 5 CP_10 opponente e doc. 6 opposta), poiché in difetto avrebbe agito per il recupero del credito (cfr. missiva – doc. 8 opposta); vii) che quindi alla data del “08/02/2018” tale credito era da qualificarsi come “credito a sofferenza” (come si ricava anche nella descrizione dell'oggetto della missiva) secondo le definizioni di Banca d'Italia, rientrando nella classe delle inadempienze probabili, comprensiva anche delle esposizioni per le quali la banca ritiene improbabile che il debitore possa adempiere integralmente alle proprie obbligazioni contrattuali senza il ricorso a garanzie o azioni giudiziarie;
viii) che il debito ammontava ad oltre € 100.000,00 (cfr. atto di precetto); ix) che gli intermediari devono segnalare nella Centrale rischi il cliente, che abbia quindi gravi difficoltà a restituire il proprio debito, quando è superata la soglia di rilevazione, ovvero allorquando il debito è pari o superiore a € 30.000,00; e questa soglia si abbassa a € 250,00 se il cliente è in sofferenza;
x) che, con dichiarazione scritta datata 31/08/2021, ha confermato CP_10 che il credito vantato nei confronti di è rientrato rientrati Parte_1 nell'operazione di cessione in blocco dei crediti a favore di i cui è Controparte_4 stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II n. 63 del 07/06/2018 (cfr. dichiarazione cedente – doc. 9 opposta): a tale proposito, merita richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte che la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.), salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale (Sez. 3, Ordinanza n. 10200 del 2021); xi) che nella dichiarazione del cedente la posizione è stata così individuata
- NDG 3829755 Pratica: Parte_1 Parte_1
540007624” (cfr. dichiarazione cedente – doc. 9 opposta): codici già indicati nella missiva di messa in mora inviata dall'allora cfr. missiva – doc. 8 Controparte_12 opposta); xii) che nell'allegato elenco dei creditori prodotto si rileva la posizione con numero “NDG 3829755 - 540007624” “MUTUO IPOTECARIO” (cfr. elenco creditori codici – “Project Exodus elenco posizioni ” – doc. 5 opponente e doc. 6 opposta). CP_10
Orbene, alla luce del complessivo compendio probatorio, appare individuato con sufficiente determinatezza il rapporto oggetto del contratto di cessione dei crediti in favore della opposta cessionaria Controparte_4
Ne consegue che, sotto questo profilo, l'opposizione deve ritenersi priva di pregio.
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4. LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE ATTIVA DELLA SOCIETÀ CESSIONARIA DEL CREDITO. Con un secondo motivo di opposizione, la parte debitrice ha contestato la mancata prova che il rapporto giuridico dedotto in giudizio sia stato compreso nel raggio applicativo della procura conferita, con la necessaria conseguenza che sussiste un difetto di legittimazione processuale rappresentativa in capo a Ha evidenziato, in particolare, come quest'ultima si Controparte_1 sia limitata a richiamare ed allegare la procura con cui le sarebbe stato conferito il potere rappresentativo, ma non ha allegato alcuna documentazione da cui risulti il conferimento dell'incarico di gestire il credito oggi rivendicato, id est la rappresentanza sostanziale relativa alla situazione giuridica soggettiva controversa. a dimostrato di agire in qualità di mandataria Controparte_1 della cessionaria del credito in forza della procura speciale notarile del Controparte_4
05/06/2018 (Rep. 61382 – Racc. 11769) registrata a Milano in pari data, affinché la mandataria provvedesse a compiere, in nome e per conto di l'attività di recupero dei Controparte_4 crediti di titolarità della medesima (cfr. procura speciale – doc. 4 opposta): in particolare, “(c) comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa costituendosi in giudizio, ai sensi dell'articolo 77 del Codice di Procedura Civile […]; (d) sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria — in ogni stato e grado del giudizio — riguardante la Società, fare atti di precetto;
predisporre e sottoscrivere ricorsi, anche in materia di volontaria giurisdizione e ricorsi per ingiunzione, provvedendo ad ogni atto della conseguente procedura;
richiedere, promuovere ed eseguire atti esecutivi, cautelari e conservativi”. Dunque, il motivo di opposizione appare destituito di fondamento e come tale da respingere.
5. CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO E SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ. Con un terzo motivo di opposizione, parte debitrice ha eccepito la nullità del contratto di mutuo, per il superamento del limite massimo di finanziabilità prevista dall'art. 38 del d.lgs. 385/93 e dalla successiva delibera 22/04/1995 del CICR. Ai sensi del primo comma dell'art. 38 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (d'ora in avanti, anche solo t.u.b.), «il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili»; inoltre, il secondo comma della medesima disposizione prevede che la Banca d'Italia, in base alle delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (d'ora in avanti CICR, di cui all'art. 2 del medesimo t.u.b.), stabilisca l'importo massimo dei finanziamenti, da individuarsi in rapporto al valore dei beni ipotecati ed al costo delle opere da eseguire, nonché le condizioni alle quali, in presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie, sia comunque consentita la concessione dei finanziamenti, da qualificarsi anch'essi come fondiari;
ed infine il CICR, con delibera del 22/04/1995, recepita dalla Banca d'Italia con suo aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 (recante «Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito» e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 155 del 05/07/1995), ha stabilito, quale «limite di finanziabilità», quello dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative, soggiungendo che, nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l'importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente. La questione delle conseguenze del superamento della soglia di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte come questione di massima di particolare importanza. Le Sezioni Unite, con sentenza 16/11/2022, n. 33719, pur premettendo che la mancanza di una espressa sanzione di nullità del contratto per superamento della
9 predetta soglia, non riscontrabile tra le nullità testuali di cui all'articolo 117, ottavo comma, d.lgs. n. 385 del 1993, non escluderebbe, in astratto, la possibilità che sussista una nullità virtuale del contratto medesimo per violazione di norme imperative, hanno nondimeno escluso, in concreto, che l'articolo 38, secondo comma, del predetto decreto legislativo integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto. Esso, invece, quale regola con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale», costituirebbe piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale. In tal modo neutralizzata la premessa posta a fondamento di entrambi i precedenti orientamenti, le Sezioni Unite hanno superato tanto la teoria della nullità quanto quella della riqualificazione. Sotto il primo profilo, la negazione del carattere imperativo della norma ha consentito di escludere che il limite di finanziabilità da essa previsto costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto e, conseguentemente, di ritenere che il suo superamento non è suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo;
nullità che, travolgendo anche la connessa garanzia ipotecaria, condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito. Sotto il secondo profilo, pur convenendo sull'astratta appartenenza del mutuo fondiario al genus tipologico del mutuo ordinario, il massimo consesso della Suprema Corte ha ritenuto che, una volta esclusa la nullità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti, per modo che non è consentito all'interprete intervenire (d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dagli stipulanti, ancorché appartenente allo stesso genus negoziale (Sez. 3 - , Sentenza n. 7949 del 20/03/2023). Pertanto, qualora la volontà dei contraenti – incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione – sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità; contestazione, che, anzi, implicitamente postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario (Cass, Sez. Un., n. 33719/2022, cit.). A tale principio di diritto, affermato nell'esercizio della funzione nomofilattica della Suprema Corte, il Tribunale ritiene necessario prestare osservanza ed assicurare continuità, non apparendo neppure opportuno porre il problema della sua rimeditazione a così breve intervallo temporale dalla surrichiamata pronuncia e prima che eventuali criticità siano state messe in luce dagli interpreti (Sez. 3 -
, Sentenza n. 7949 del 20/03/2023).
5.1. CONCLUSIONI. Applicato il summenzionato principio alla fattispecie oggetto del presente procedimento – ove non è controverso che i contraenti abbiano voluto stipulare un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, così qualificato, anche nella stessa opposizione a precetto proposta, in quanto fondata proprio sulla contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 – emerge l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario. Deve, dunque, escludersi che l'eventuale (secondo l'interpretazione del debitore) superamento di detta soglia possa avere inciso sulla validità del negozio, così come deve escludersi la possibilità di una
10 sua riqualificazione in termini di ordinario mutuo ipotecario con disapplicazione della disciplina speciale di privilegio del mutuante.
6. REALITÀ NEL CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO E RINNOVAZIONE DEL TITOLO DI APPARTENENZA. EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO DELL'ATTO PUBBLICO NOTARILE. Con un ulteriore quarto motivo di opposizione, parte pignorata ha eccepito che “Il contratto di mutuo non costituisce titolo esecutivo” e comunque è “privo dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c.”. Giova precisare che il titolo esecutivo posto alla base dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento è costituito dal contratto di mutuo fondiario del 06/06/2006, a rogito notarile, intercorso tra (mutuante) e Controparte_7 Parte_1
(mutuataria ed anche datrice di ipoteca). La giurisprudenza della Suprema Corte, pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto (così come il pur necessario consenso legittimamente prestato dalle parti al trasferimento di questa somma), non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo come la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendone sufficiente la disponibilità giuridica. Più in particolare, va qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonchè Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14) (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 09/05/2011) 28-06-2011, n. 14270). Per perfezionare il contratto di mutuo è sufficiente che la somma sia messa a disposizione del mutuatario ancorché – a seguito di accordi intercorsi tra quest'ultimo ed il mutuante – essa sia poi consegnata ad altra persona di cui poi eventualmente il mutuatario sia debitore e nei confronti del quale egli intenda adempiere all'obbligazione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17211 del 28/08/2004 (Rv. 576326)). Ancora, in un altro precedente, la Suprema Corte ha ritenuto perfezionato il contratto di mutuo allorquando con apposita pattuizione il mutuatario abbia incaricato il mutuante d'impiegare la somma mutuata (in tutto o in parte) per soddisfare un suo interesse, come qualora il mutuante sia stato incaricato di destinare la somma per il pagamento di un debito del mutuatario: in questo caso manca la consegna fisica della somma al mutuatario, ma si verifica la consegna simbolica, poiché è come se si verificasse un duplice trasferimento del danaro mutuato, prima dal mutuante al mutuatario (nel cui patrimonio entra), e poi da questi al terzo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8634 del 13/08/1999 (Rv. 529322)). Ancora, si è ritenuto che la consegna possa soddisfare anche un interesse del mutuante, come, ad esempio, quando sia ammessa la valida costituzione di un mutuo destinato all'estinzione di uno scoperto di conto corrente nei confronti dello stesso mutuante (Cass., 19.11.2003, n. 17540 e Cass., 12.6.1969, n. 2076) o, ancora, quando si è ritenuto che il mutuatario possa autorizzare il mutuante a trattenere la somma presso di sé, purché questa autorizzazione non sia né indiscriminata né indeterminata.
11 Già da tempo, difatti, è in atto un lento, ma costante, processo di erosione della regola della realità, al fine di adattare l'antico schema del contratto di mutuo alle mutevoli istanze della società contemporanea. La natura reale del contratto di mutuo non richiede, in via tassativa, che la cosa mutuata sia materialmente consegnata dal mutuante al mutuatario, l'esigenza del requisito della traditio potendo ritenersi soddisfatta, in determinati casi, allorquando il risultato pratico concretamente raggiunto s'identifichi con quello che si sarebbe realizzato con la consegna materiale del bene mutuato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9074 del 05/07/2001 (Rv. 547905); Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25632 del 2017)). Sulla base di tale criterio interpretativo, la giurisprudenza di legittimità, pur mantenendo ferma la necessità della consegna per la conclusione del contratto, ne ha dato una configurazione tale da non irrigidire eccessivamente la vicenda contrattuale, riconoscendo sempre maggiore importanza al consenso delle parti. In molte pronunce, infatti, è espresso il convincimento, costantemente ribadito, secondo cui il requisito della consegna è soddisfatto ogni qualvolta il mutuatario consegue la piena disponibilità giuridica delle cose date a prestito, indipendentemente dalla materiale apprensione del bene (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6686 del 15/07/1994 (Rv. 487405)). E siffatta disponibilità giuridica può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo. Più precisamente è da intendersi come potere giuridico di influire mediante le proprie direttive sulla destinazione delle cose date a prestito, senza che a tal fine si renda necessaria l'attività di cooperazione del soggetto finanziatore (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25632 del 2017). Ecco allora che decisivo dell'insorgenza della “disponibilità giuridica” è soltanto il comportamento del mutuante, e non invece quello del mutuatario, perché è al mutuante che incombe l'obbligo della consegna e costui può adempierlo conferendo non la somma nella sua materialità, ma la “disponibilità giuridica” della stessa. Occorre che il mutuante “crei” un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario, perché è solo in tal modo che la somma esce dal patrimonio del mutuante ed entra in quello del mutuatario. In conclusione: sorge la “disponibilità giuridica” in capo al mutuatario allorché costui può disporre della somma mutuata non solo senza l'intermediazione (necessaria) del mutuante, ma anche “invito” mutuante (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11116 del 12/10/1992 (Rv. 478874)). I giudici di legittimità hanno ammesso che il mutuo possa costituirsi con il deposito della somma su un libretto fruttifero di risparmio al portatore contestualmente costituito in pegno a favore del mutuante a garanzia di una fideiussione da quest'ultimo prestata a beneficio del mutuatario, poiché detta somma, pur non essendo mai entrata nella disponibilità materiale del mutuatario, è comunque uscita dalla disponibilità del mutuante ed entrata nel patrimonio del mutuatario (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6686 del 15/07/1994 (Rv. 487405); Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25632 del 2017). Difatti, perché si realizzi la disponibilità giuridica della somma mutuata è sufficiente perciò che il mutuante la trattenga presso di sé, avendo ricevuto una specifica destinazione convenzionale tale da rinnovare il titolo di appartenenza della somma medesima. Ancora recentemente la Suprema Corte ha confermato tale principio di diritto, ribadendo che, allorquando nel contratto di mutuo si preveda la riconsegna alla mutuante dell'intera somma affinché la stessa venisse custodita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa fino all'adempimento
12 di obbligazioni accessorie dei mutuatari, quest'ultima pattuizione non determini un'erogazione fittizia o una consegna della somma soltanto apparente, bensì, in esito ad una traditio dell'importo mutuo attraverso la creazione di un titolo di disponibilità a favore del mutuatario, una immediata disposizione di quest'ultimo eseguita con la costituzione del deposito cauzionale. Tale operazione non comporta, dunque, che la Banca trattenga le somme concesse a mutuo, ma piuttosto consente che la Banca riceva le somme erogate dallo stesso mutuatario, in garanzia atipica e provvisoria, e comprova, pertanto, che il soggetto mutuatario ha effettivamente ricevuto la disponibilità della somma oggetto di mutuo che altrimenti non avrebbe potuto costituire in garanzia (Sez. 3, Ordinanza n. 5654 del 2023). Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte è da tempo consolidata nel confermare l'orientamento interpretativo espresso con la pronuncia n. 25632 del 27 ottobre 2017 (Sez. 6-1, Ordinanza n. 38884 del 7/12/2021, riguardante un caso pressoché identico a quello in esame;
Sez. 3 - , Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 5654 del 2023). Invero, anche recentemente, la Suprema Corte ha confermato tale interpretazione, allorquando ha affermato “in conformità ai consolidati principi di diritto affermati in materia da questa stessa Corte” il contratto di mutuo (considerato reale e non obbligatorio) può ritenersi regolarmente perfezionato in virtù della consegna e della messa a disposizione della somma mutuata in favore della mutuataria, posto che “non è, invero, contestabile che, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo (considerato reale e non meramente obbligatorio), la disponibilità della somma fosse stata effettivamente trasferita alla società mutuataria, tanto è vero che questa ne aveva potuto ulteriormente disporre, versandola sul conto vincolato infruttifero presso la stessa banca mutuataria;
è, però, altrettanto vero che non solo il mutuo, ma anche tale ulteriore successiva operazione di deposito rientra nel contenuto degli accordi negoziali consacrati nell'atto pubblico posto a base dell'esecuzione” (Sez. 3 - , Sentenza n. 12007 del 03/05/2024). Inoltre, si richiama la suvvessiva sentenza resa dalla Suprema Corte nella sua più autorevole composizione a sezioni unite, con la quale è stato affermato che il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma (Sez. U, Sentenza n. 5968 del 2025).
6.1. CONCLUSIONI. Orbene, applicando i suesposti principi al caso sottoposto all'attenzione di questo giudice, si ritiene sussistere un valido titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., comma 1, n. 3, riscontrando positivamente, con riguardo alla fattispecie concreta, la sussistenza della consegna (cfr. in senso conforme sent. Trib. Genova del 19/03/2018; ordinanza Trib. Genova 28/10/2016; ordinanza Trib. Genova 19/1/2017; sentenza Trib. Napoli n. 5681/2015), oltre che dell'attualità della debenza di una somma di denaro. Dal tenore letterale del contratto di mutuo fondiario costituente il titolo esecutivo azionato (quale contratto di mutuo fondiario del 06/06/2006), risulta che l'Istituto di credito ha corrisposto la somma di € 165.000,00 alla parte mutuataria che ne ha rilasciato quietanza, mediante accredito sul
13 suo conto corrente (art. 1 contratto); e che poi la mutuataria ha costituito l'intera somma “in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca”, a garanzia dell'adempimento delle seguenti obbligazioni: a) venga fornita la prova che l'ipoteca risulta iscritta utilmente e regolarmente, al grado convenuto e non preceduta da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli;
b) venga consegnata alla Banca la documentazione richiesta attestante l'avvenuta iscrizione ipotecaria e la piena esclusiva proprietà sugli immobili oggetto della garanzia ipotecaria in capo al datore di ipoteca (art. 2 contratto). Ecco, quindi, che se il mutuatario non avesse avuto la disponibilità giuridica della somma erogata non avrebbe potuto imprimere alla medesima una destinazione a fini di garanzia. Ed invero ciò che rileva, per come risulta dalla giurisprudenza di questa Corte su richiamata, è che la somma data a mutuo esca dal patrimonio del mutuante ed entri nel patrimonio del mutuatario e questi ne possa disporre e di fatto ne disponga per soddisfare un proprio interesse. Deve senz'altro affermarsi essere stato concluso un contratto reale di mutuo fondiario. Difatti, il perfezionamento del mutuo non è condizionato allo svincolo della somma giacente sul conto corrente della mutuataria, atteso che è l'effettiva iscrizione della garanzia ipotecaria a costituire una condizione per lo svincolo delle somme già erogate a mutuo con la quietanza contestuale al rogito notarile. Il mutuo con l'erogazione della somma ed il rilascio della quietanza a saldo ed il contestuale - ma logicamente e giuridicamente distinto - atto di costituzione del pegno irregolare infruttifero sulla somma mutuata a garanzia della corretta iscrizione dell'ipoteca di primo grado sul bene concesso in garanzia dalla mutuataria alla banca si giustifica ampiamente sotto il profilo logico, economico e giuridico tenuto conto della nozione di credito fondiario fornita dagli artt. 38 e 39 del T.U.B. (cfr. Trib. Genova Sent., 19/03/2018). Infatti, la somma, entrata nel patrimonio dell'accipiens e uscita da quello del tradens (circostanza dimostrata dalla quietanza rilasciata dal mutuatario), è rientrata in quello del mutuante per garantire l'adempimento della costituzione di ipoteca (e non del contratto di mutuo). Inoltre, giova sottolineare che, sulla base del complessivo rapporto negoziale posto in essere dalle parti ed emergente dall'atto pubblico fatto valere come titolo esecutivo, sussiste una obbligazione attuale di pagamento di una somma di danaro (liquida ed esigibile), a carico della parte mutuataria ed in favore della banca mutuante, come richiesto dall'art. 474 c.p.c.. Ciò si ricava dall'art. 4 del contratto di mutuo, ove viene disciplinata l'obbligazione restitutoria, stabilendo che la parte mutuataria si obbliga a restituire la somma mutuata in 300 rate mensili dalla sottoscrizione del contratto di mutuo (cfr. art. 4 contratto;
cfr. piano di ammortamento): e dunque indipendentemente da qualsiasi altra pattuizione intercorsa tra le parti con il medesimo atto notarile. Ancora, si legge che il rimborso verrà eseguito mediante pagamento di 300 rate posticipate, scadenti la prima il 06/07/2006 e l'ultima il 06/06/2031. Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, si ritiene che – nel caso portato all'attenzione di questo giudice – il contratto costituente il titolo esecutivo del creditore procedente non appare potersi correttamente inquadrare nell'ipotesi del contratto condizionato o quella ancora del contratto preliminare di mutuo;
e che quindi l'esecuzione sia stata promossa sulla base di un valido titolo esecutivo. Ne consegue che il motivo di opposizione deve ritenersi non meritevole di accoglimento.
7. CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO. INTERESSE VARIABILE. OMESSA INDICAZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO APPLICATA. INDETERMINATEZZA E INDETERMINABILITÀ DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO. INDETERMINATEZZA E INDETERMINABILITÀ DEL TASSO DI INTERESSE APPLICATO.
14 VIOLAZIONE DEI CANONI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE CONTRATTUALE. Con diverse doglianze, che possono essere trattate congiuntamente stante la stretta connessione logico-giuridica, parte attrice ha eccepito, altresì, la nullità, per violazione sia degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., sia dell'art. 1283 c.c., della clausola contenente la determinazione degli interessi corrispettivi, essendo stato il piano di rimborso calcolato secondo i principi del c.d. piano di ammortamento alla francese, non espressamente indicato nello schema contrattuale (cfr. citazione pagg. 43 ss.). Ha contestato, segnatamente, che “Nel contratto viene indicato il solo Indicatore Sintetico di Costo (ISC) che, tuttavia, facendo riferimento a parametri di calcolo diversi, non consente alla parte mutuataria di verificare l'effetto della capitalizzazione composta. […] Nel contratto di mutuo de quo, in spregio a quanto, sul punto sancito dall'art. 6 della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, difetta, altresì, l'indicazione del tipo di capitalizzazione utilizzato, aspetto non secondario ove si consideri che l'utilizzo di una capitalizzazione, come nel caso di specie, infrannuale deve essere autorizzato per iscritto, autorizzazione che, nel contratto de quo, difetta. Sulla base delle sopra enunciate prescrizioni normative ed amministrative consegue che, affinché possa dirsi rispettata la prescrizione di cui all'art. 1346 c.c. ed all'art. 117 Tub, è necessario che la clausola interessi indichi il Tasso Annuo Effettivo (TAE) applicato al contratto per effetto del regime di capitalizzazione composta utilizzato per lo sviluppo del piano di ammortamento, il tipo di capitalizzazione utilizzato e le caratteristiche connesse al tasso Euribor richiamato. […]” (cfr. pag. 43 citazione). Dunque, parte attrice ha lamentato la mancata indicazione tra le clausole contrattuali del regime finanziario applicato: circostanza che avrebbe determinato la nullità del contratto o, quantomeno, la nullità della clausola relativa agli interessi, anche per indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso di interesse applicato concretamente. Difatti, il conteggio degli interessi applicato dalla Banca avrebbe comportato una violazione dell'art. 1284 c.c., per omessa esplicita indicazione dell'effettivo tasso di interesse applicato. Le argomentazioni non appaiono condivisibili nei loro esiti. Orbene, sia nel piano di ammortamento all'italiana, che nel piano di ammortamento alla francese, il calcolo degli interessi passivi per il cliente della banca potrà essere sviluppato o in regime semplice o in regime composto. Qualora il piano di ammortamento sia calcolato utilizzando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, gli interessi sono quantificati sulla base di una formula esponenziale, mentre qualora sia calcolato secondo la formula della capitalizzazione semplice, gli interessi hanno uno sviluppo lineare. Merita richiamare l'art. 821 c.c., il quale recita che gli interessi “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”: la disposizione, dunque, si limita a prevedere che i frutti civili crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice), anziché geometrica (interesse composto). Da questa norma, non appare potersi così ricavare un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una “preferenza” legislativa per il metodo dell'interesse semplice (Corte appello Torino sez. I, 11/06/2019, n. 983; Trib. Torino sez. I, 30/05/2019). Del tutto estranea al tenore letterale della disposizione richiamata, l'interpretazione che intende stabilire una proporzionalità, non già alla "durata del diritto", ma all'ammontare del capitale concesso in godimento (Trib. Torino sez. I, 22/02/2022, n. 747). Giova osservare che, nel settore dei contratti di credito in generale, e del credito bancario in particolare, esiste un'evidente preferenza legislativa per la legge di capitalizzazione composta come metodo per l'espressione del tasso d'interesse e in generale del costo dell'operazione creditizia, atteso che sia il tasso annuo effettivo globale (TAEG) previsto da numerose fonti comunitarie e nazionali, primarie e secondarie, a fini di trasparenza contrattuale, sia il tasso effettivo globale (TEG) previsto
15 dalla L. n. 108 del 1996, ai fini della verifica di usurarietà utilizzano la formula del TIR, sono espressi in capitalizzazione composta. Il fondamento causale, pertanto, appare potersi rinvenire nella disciplina sugli interessi corrispettivi che sono dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sé somme di danaro che avrebbe dovuto pagare. Infine, tra i due criteri di composizione della rata - calcolo della quota interessi sul debito residuo (quote capitali crescenti) oppure sul capitale in scadenza (quote capitali decrescenti) - entrambi univocamente determinati, compete all'autonomia negoziale scegliere, visto che entrambi i criteri sono validi e rispettano l'art. 1283 c.c., comportando, tuttavia, diverse conseguenze, ad esempio, in tema di imputazione dei pagamenti (art. 1194 c.c.), produzione di interessi di mora sul debito scaduto (art. 1283 c.c.; 120 TUB), contenuto della prelazione ipotecaria (art. 2855 c.c.), termine di prescrizione applicabile (art. 2948 c.c.). (Tribunale Torino Sez. I, Sent., 30/05/2019). Inoltre, la mancata esplicita indicazione del regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del mutuo neppure si pone in contrasto con la normativa sulla trasparenza bancaria. Deve, infatti, ritenersi che la applicazione della legge dell'interesse composto nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento (alla francese) non comporti, in assenza di un'espressa pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta, alcuna violazione dell'art. 117 TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Difatti, il comma 7 del TUB introduce la sanzione della correzione legale del tasso di interesse subordinandola al verificarsi di un duplice alternativo quadro circostanziale: l'inosservanza del comma 4, a mente del quale «i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora»; la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6, ai sensi del quale «sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati». Parimenti, la violazione dell'art. 1284 c.c. si può verificare solo se le parti nel contratto non abbiano chiaramente precisato (anche con rinvio a fonti extracontrattuali specifiche e oggettive) le modalità per determinare - in caso di tasso variabile - in modo certo e univoco l'entità del tasso da applicare per ciascuna rata in scadenza. Nel caso in cui ciò avvenga, non potrà aversi alcuna indeterminatezza del tasso ultra legale pattuito e, conseguentemente, non potrà trovare applicazione la norma sostituiva e integrativa di cui all'art. 1284, comma 3, c.c.. Gli interessi corrispettivi sono conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento. Questo rende il debito per interessi perfettamente determinato, salva l'eventuale variabilità del parametro (Corte d'Appello Torino Sent. n. 544/2020). Il piano di ammortamento alla francese, secondo la formula matematica dell'interesse composto è riconosciuto come legittimo in quanto, di per sé stesso, non genera alcun fenomeno di anatocismo o di indeterminatezza degli interessi (Tribunale Roma Sez. VIII Sent., 11/03/2020). La precisa indicazione in contratto dell'importo della rata che il mutuatario si impegna a pagare racchiude l'accettazione delle sottostanti modalità matematico finanziarie – giuridicamente irrilevanti – di costruzione della stessa. Resta irrilevante l'eventuale difficoltà del
16 calcolo necessario per pervenire al risultato finale e la perizia richiesta per la sua esecuzione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014). Recentissimamente, la Suprema Corte con una sentenza resa nella più autorevole composizione a sezioni unite - enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali a tasso fisso, ha osservato invero che: a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi... in base di calcolo di successivi ulteriori interessi"; né "opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In conclusione, dunque, in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024). Successivamente, la Suprema Corte ha confermato tale indirizzo interpretativo anche con riferimento ai contratti di mutuo con tasso variabile, affermando che i principi espressi nella richiamata
17 pronuncia a sezioni unite trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima. Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile (Sez. I, Ord., (data ud. 14/02/2025) 19/03/2025, n. 7382).
7.1. CONCLUSIONI. Orbene, esaminando nel dettaglio la fattispecie portata all'attenzione di questo Tribunale, risulta che il “contratto di mutuo fondiario” sottoscritto con rogito notarile in data 06/06/2006, indichi: - la somma complessivamente erogata;
- il tasso di interesse nominale annuale;
- la modalità predeterminata di calcolo degli interessi;
- l'ammontare della rata, variabile e posticipata;
- la periodicità della rata, mensile;
- il numero di rate di durata del piano di rimborso;
- il tasso di interesse variabile predeterminato applicato per tutta la durata del rapporto contrattuale. Emerge, quindi, che il tasso d'interesse sia rappresentato in modo corretto, secondo la legge sulla trasparenza bancaria, e non sia superiore al limite di remunerazione del denaro, fissato dalla L. n. 108 del 1996. Da queste leggi, tuttavia, non può certo ricavarsi un divieto di uso del regime composto, al fine di esprimere il costo di un finanziamento, visto che sia l'indicatore del TAEG sia il TEG previsto dalla L. n. 108 del 1996 usano pur essi - come l'universalità degli intermediari - il regime composto per il calcolo dei tassi d'interesse (Trib. Torino sez. I, 22/02/2022, n. 747). Inoltre, risulta allegato al contratto di mutuo fondiario alla lettera C il piano di ammortamento (cfr. allegati mutuo – doc. 1 attrice), il quale serve i) ad evidenziare le quote capitale comprese nelle singole mensilità di ammortamento e da rimborsare gradualmente, ii) a far risultare il
18 debito residuo che viene a determinarsi mese per mese, iii) a comprendere, oltre la quota capitale, gli interessi al tasso variabile pattuito;
iv) a comprendere che è stato sviluppato in base alla durata prevista e al tasso di interesse nominale annuo variabile indicato nel contratto. Dal piano di ammortamento allegato, che costituisce parte integrante dello schema contrattuale, può ricavarsi il regime di interessi da utilizzare per l'imposizione del principio di equità finanziaria da cui scaturisce il valore della rata;
ma soprattutto può determinarsi in modo immediato e facilmente intellegibile il costo dell'intero finanziamento, sottraendo dall'importo derivante dalla sommatoria di tutte le rate concordate (ed esplicitate nell'allegato piano, applicando il tasso di interesse pattuito, come determinabile a quella data) il capitale erogato. Questi elementi sono sufficienti a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari all'estinzione, senza che parte attrice sia in grado di individuare profili di indeterminatezza che consentano alla banca margini di manovra nell'elaborazione del piano, incompatibili con la determinatezza e determinabilità dell'oggetto (art. 1346 c.c.) (Tribunale Torino Sez. I, Sent., 30/05/2019). Nessuna doglianza è stata sollevata dalla parte mutuataria in merito al piano di ammortamento. Una volta conosciuto ed approvato, da parte del mutuatario, il piano di ammortamento allegato al contratto, ai fini della corretta pattuizione del tasso nominale degli interessi corrispettivi, ritiene questo giudice che non sia necessaria la specifica approvazione del regime finanziario composto, in luogo di quello semplice, per avere il mutuatario ricevuto un'informazione nettamente esauriente sul reale importo delle rate da pagare e dell'ammontare complessivo della somma da restituire al mutuante (Trib. Roma sez. IX, 07/12/2022, n. 18133). L'applicazione della formula della capitalizzazione composta non comporta, poi, la surrettizia applicazione di un tasso nominale di interessi diverso da quello effettivamente applicato, dal momento che, per elaborare il piano di ammortamento in regime della capitalizzazione composta, viene utilizzato il tasso netto pattuito per iscritto. Risulta, pertanto, rispettato il comma 3 dell'art. 1284 c.c., richiamato, in materia di mutuo, dall'art. 1815, comma 1, c.c., secondo il quale “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale”. Merita sottolineare dunque che il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate). Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato un vizio di formazione del consenso né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto. Come sopra detto, la precisa indicazione in contratto dell'importo della rata che il mutuatario si impegna a pagare racchiude l'accettazione delle sottostanti modalità matematico finanziarie – giuridicamente irrilevanti – di costruzione della stessa.
19 Parimenti, priva di fondamento è l'affermazione secondo cui l'adozione di un siffatto piano di ammortamento determini un'assoluta incertezza sull'entità del tasso ultralegale stabilito nel contratto, in violazione dell'art. 1284 c.c., alla luce di quanto evidenziato. Ne discende, pertanto, che le contestazioni formulate relative alle violazioni degli artt. 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB sono, pertanto, infondate. Restano assorbite, per l'effetto, le doglianze articolate con riguardo all'indeterminatezza della clausola recante la determinazione del tasso di interesse corrispettivo sono da respingere, così come quelle in punto di violazione della trasparenza bancaria e dei principi di buona fede e correttezza.
8. CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO. INTERESSE COMPOSTO. VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'ANATOCISMO. Con una successiva doglianza, parte attrice ha contestato la violazione del divieto di anatocismo come prescritto dall'art. 1283 c.c., deducendo che “Il piano di ammortamento, allegato al contratto di mutuo di cui è causa (all. C al contratto di mutuo), è sviluppato secondo il regime finanziario della capitalizzazione composta. Un tale regime determina la violazione del divieto di anatocismo, di cui all'art. 1283 c.c., in quanto, sotto il profilo economico, realizza il medesimo effetto, ex lege vietato, della produzione di interessi su interessi, anche se formalmente gli interessi vengono calcolati in regime di capitalizzazione semplice.” (cfr. pagg. 46 ss. citazione). Con riguardo alle doglianze ancorate all'asserito divieto codicistico di anatocismo, si ritiene condivisibile l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui la fattispecie regolata dall'art. 1283 c.c. è quella in cui si verifica la produzione di interessi su interessi scaduti con la conseguenza che vi è anatocismo, agli effetti di tale norma, soltanto ove gli interessi maturati sul debito si aggiungano al capitale andando a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo successivo e così via per i periodi a venire, mentre il metodo alla francese comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Inoltre, nell'ammortamento alla francese, con il calcolo dell'interesse composto, con il pagamento di ogni singola rata il mutuatario versa gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, ivi compresa la quota di capitale che sta andando ad estinguere, e tanto è coerente con il dettato dell'art. 1194 c.c., sul presupposto che nel mutuo gli interessi maturano e divengono esigibili giorno per giorno sin dall'erogazione del finanziamento poiché è da tale epoca che si realizza la situazione di godimento della somma oggetto di prestito, come desumibile sia dagli artt. 820 e 821 c.c., secondo cui al godimento di capitali altrui consegue l'acquisto di interessi, quali frutti civili, giorno per giorno in relazione al protrarsi del godimento del denaro e non invece al termine della restituzione, sia dall'art. 1815 c.c., secondo cui il mutuo è un contratto naturalmente oneroso con obbligo del mutuatario di corrispondere gli interessi, sia ancora dall'art. 1820 c.c., il quale prevede che, se il mutuatario non adempie all'obbligo di pagamento degli interessi, il mutuante può richiedere la risoluzione del contratto. Diversamente opinando, il mutuante non potrebbe avvalersi del principio della naturale fecondità del denaro e finirebbe per far credito al mutuatario, oltre che del capitale erogato, anche degli interessi che rimarrebbero inesigibili per tutta la durata del finanziamento (Corte d'Appello Lecce Taranto Sez. Unica, Sent., 06/02/2024). Si rileva, dunque, che i maggiori costi correlati al metodo alla francese con interesse composto non ricadono nel fenomeno dell'anatocismo disciplinato dall'art. 1283 c.c. costituendo una modalità di calcolo la somma dovuta dal mutuatario, espressione del tasso di interesse applicabile al capitale erogato (Corte d'Appello Lecce Taranto Sez. Unica, Sent., 06/02/2024).
20 Non può sovrapporsi il concetto di capitalizzazione in matematica con quello di anatocismo, poiché il primo rappresenta una modalità di calcolo degli interessi sugli interessi, in ambito matematico, mentre il secondo costituisce un istituto giuridico, in forza del quale “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi” (art. 1283 c.c.). Non deve dimenticarsi, dunque, che gli interessi scadono quando diventano esigibili, ovvero quando il loro pagamento è dovuto: ebbene, nel contratto di mutuo, con pagamento rateale, gli interessi che compongono una determinata rata scadono quando scade la rata, e pertanto quando è scaduto il termine di pagamento della rata. Il calcolo degli interessi, infatti, qualunque sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. Sul capitale di debito matura un interesse, costituente l'onere che grava sul contraente per aver richiesto il prestito, che viene separato in maniera netta dal capitale in quanto esso viene calcolato esclusivamente sul debito residuo. Corrisposto l'interesse unitamente alla quota capitale, questo è depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale. I due concetti – interesse composto e anatocismo, così come definito dalla tassativa disposizione contenuta nell'art. 1283 c.c. – non sono, quindi, coincidenti. L'applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c.. Si ha anatocismo per gli effetti dell'art. 1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via ricorsivamente. Va, dunque, respinta l'affermazione che l'adozione di un piano di ammortamento cd. alla francese con applicazione della formula matematica dell'interesse composto possa comportare, di per sé, la violazione della disciplina dell'anatocismo bancario. Si richiamano, in quanto pienamente condivisibili e non avendo parte attrice sviluppato argomentazioni tali da contrastare ragionevolmente l'iter motivazionale reso recentemente dalla Cassazione a sezioni unite, le principali ragioni che sono state indicate a supporto dell'opzione interpretativa accolta dalla Suprema Corte summenzionata (Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024), che possono essere così sintetizzate: nel metodo dell'ammortamento alla francese, gli interessi sono calcolati sul debito residuo e non sugli interessi pregressi;
in ogni rata è garantito il pagamento di tutti gli interessi dovuti a quel momento;
gli interessi sulla rata con scadenza successiva riguardano unicamente il capitale residuo;
la formula matematica (definita di sconto composto) che presiede all'applicazione di tale ammortamento che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione del capitale effettuato tramite le rate precedenti;
l'applicazione, rispetto al diverso metodo dell'ammortamento all'italiana, di interessi risulta giustificata dal fatto che le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore;
il sistema così congegnato risulta aderente al disposto di cui all'art. 1194 c.c.; a difettare è quindi il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c. (Corte d'Appello Ancona, Sez. I, Sent., 11/03/2025, n. 403).
21 Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti (Sez. I, Ord., 19/03/2025, n. 7382). Tale metodo di calcolo esclude anche, di conseguenza, che vi sia alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello eventualmente effettivo. Nessuna violazione della disciplina in tema di anatocismo bancario risulta, quindi, riscontrarsi.
9. CONTRATTO DI MUTUO E INDETERMINATEZZA DEL TASSO EURIBOR. NULLITÀ PARZIALE DELLA CLAUSOLA DETERMINATIVA DEGLI INTERESSI. Con un successivo motivo di opposizione, parte opponente ha eccepito la Parte_1 nullità della clausola relativa alla pattuizione del tasso di interesse, in quanto indeterminabile con riferimento al tasso Euribor indicato. Segnatamente, la parte opponente ha dedotto che “Nel contratto di mutuo, di cui è causa, la convenzione da applicare al tasso di interesse è contenuta negli artt. 5 e 6. […] Dalla lettura delle predette disposizioni contrattuali risulta che la clausola interessi del contratto non rispetta i requisiti di determinatezza e, quindi, di validità normativamente imposti per i seguenti plurimi motivi. Occorre, infatti, considerare che quando la clausola interessi del contratto prevede, come parametro di riferimento il tasso Euribor, per evitare l'indeterminatezza della clausola, devono essere indicate le caratteristiche ad esso connesse (doc. 10 pagg. 13 e ss.); […] Se anche fossero indicate le modalità precise di calcolo della media mensile, non sarebbe comunque specificato se la media mensile calcolata debba essere applicata alla rata con decorrenza il mese successivo, ovvero alla rata con scadenza il mese successivo.[ …]”, aggiungendo che difetta anche la specificazione del tipo di anno utilizzato nel calcolo degli interessi (commerciale o civile) (cfr. pagg. 39 ss. citazione). In tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346c.c., è necessario che il saggio d'interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014; Cass. n. 2072 del 2013). Non a caso, del resto, i contratti di mutuo "... di regola... prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso..., con l'indicazione, in particolare, dello "spazio temporale" di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.), del "divisore" utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare)." (Cass. n. 36026 del 2023, in motiv.) (Sez. I, Ord., 25/07/2024, n. 20801). Tuttavia, deve ricordarsi che l'interpretazione dei testi negoziali è disciplinata dalle disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., per cui ai sensi dell'art. 1363 c.c. è necessario che le clausole contrattuali siano lette congiuntamente, in modo sistematico.
9.1. CONCLUSIONI. Orbene, dalla lettura del contratto, unitamente ai documenti ivi allegati, si rileva che è stato pattuito un tasso variabile, a decorrere dalla seconda rata, composto da un importo in misura fissa di 1,3 punti percentuali annui in aggiunta all'Euribor a tre mesi, “rilevato dal Comitato di gestione l'ultimo giorno lavorativo bancario del mese che precede la data di decorrenza di ogni rata” e che alla data di sottoscrizione del contratto il valore del nominato parametro di indicizzazione era pari a 2,967% (cfr. art. 5 contratto). Dunque, il tasso è stato correttamente predeterminato, senza alcun margine di incertezza e risulta riconducibile al divisore 365, e per l'effetto al tasso Euribor 3 mesi su 365 giorni (quale anno solare).
22 Ciò trova immediato riscontro nel piano di ammortamento aggiornato alla data del 10/10/2024 ove si legge “rilevazione mensile della quotazione dell'euribor 3 mesi base 365 dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente la data di rilevazione” (cfr. piano ammortamento aggiornato al 01/2024 allegato alla C.T.U.). Di conseguenza, la doglianza sollevata non è meritevole di accoglimento.
10. CONTRATTO DI MUTUO ED ERRONEA INDICAZIONE DELL'ISC PUBBLICIZZATO: INDETERMINATEZZA DEL CONTRATTO E VIOLAZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO DI CREDITO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA. Con un altro motivo di opposizione, viene lamentato come nel contratto di mutuo sottoscritto con la banca sia stato dichiarato un indicatore sintetico di costo inferiore rispetto a quello effettivamente applicato, con conseguente indeterminatezza del contratto e violazione da parte della convenuta degli obblighi di trasparenza e di correttezza e nullità dell'intero contratto ovvero della sola clausola di interessi. Segnatamente, è stato contestato che “Nel contratto di mutuo manca l'indicazione del Tasso Annuo Effettivo (TAE) che costituisce il tasso effettivamente applicato al contratto per effetto del regime di capitalizzazione composta utilizzato per lo sviluppo del piano di ammortamento, da determinarsi, con riferimento al contratto de quo, nella misura del 4,2734872% (doc. 10). Nel contratto viene indicato il solo Indicatore Sintetico di Costo (ISC) che, tuttavia, facendo riferimento a parametri di calcolo diversi, non consente alla parte mutuataria di verificare l'effetto della capitalizzazione composta. A ciò si aggiunga che, considerando i costi indicati in contratto55, il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG o ISC) è pari al 4,37001%, ovvero superiore a quello riportato in contratto (4,352%)” (cfr. pag. 43 ss. citazione). Si osserva che l'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Tale indicatore è stato introdotto nel nostro ordinamento, per la prima volta, dalla Deliberazione del CICR n. 10688 del 4/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari,
“a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”. L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell , non comporta, di per sé, Pt_3 una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo (Trib. Roma, ordinanza 19/04/2017). Invero, l'art. 117 comma 6 TUB sanziona con la nullità le sole clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. Siffatta disposizione di legge non è, quindi, applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario. Pa Pertanto, l'errata indicazione dell' non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB come infondatamente sostenuto da parte debitrice. Né tanto meno risulta applicabile il comma 7 del medesimo art. 117 TUB, che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione (Trib. Roma, ordinanza 19/04/2017).
23 A ciò si aggiunga che la sanzione dell'invalidità è stata prevista dal legislatore solo per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6 TUB espressamente prevede che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole Pa che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell ) sono da considerarsi nulle. È quindi evidente che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la Pa nullità la difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella di cui all'art. 125- bis, comma 6 TUB. Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117 TUB e, Par pertanto, se ne deve dedurre che, a norma di detto ultimo articolo, l'erronea indicazione dell' non determini nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito. La violazione di tale obbligo di trasparenza – che comunque in questa sede non viene in accertata – non determina alcuna invalidità del contratto di mutuo, ma può essere considerata quale fonte di responsabilità contrattuale della banca resistente (Trib. Milano sent. 10832 del 26/10/2017; Trib. Bologna Sez. IV, Sent., 28/06/2016). Pertanto, anche sotto questo profilo l'opposizione deve essere respinta, in quanto non meritevole di accoglimento.
11. MUTUO FONDIARIO E VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA SULL'USURA. Parte opponente ha, altresì, contestato il credito vantato dal creditore procedente, deducendo la nullità delle clausole contenute nel contratto di mutuo fondiario a tasso variabile, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 1815 comma 2 c.c. e L. 109/96, essendo stato pattuito un tasso di interesse corrispettivo e moratorio superiore al tasso soglia stante il “costo occulto a carico del mutuatario insito nell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta” (cfr. pagg. 31 ss. citazione). USURA ORIGINARIA. Quanto all'eccepita usurarietà dei tassi di interesse applicati, si osserva preliminarmente che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta. L'ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto deve oggi ritenersi definitivamente superata in seguito alla definizione del contrasto giurisprudenziale sul punto esistente avvenuta con la recente sentenza della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 24675/17), la quale ha chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/00 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è nè nulla nè inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sè contraria a buona fede e a correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione, nel caso di specie peraltro neppure prospettate. La predetta sentenza, pur avendo a diretto riferimento un contenzioso relativo ad un contratto di mutuo, risulta aver espresso un principio generale suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente. Al riguardo, in effetti, una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari. L'usura si presenta dunque suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle
24 pattuizioni originarie, ed al momento delle stesse. Si ricorda che, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (Sez. 3 - , Sentenza n. 7352 del 07/03/2022). La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024). 11.1. CONCLUSIONI. Come ha anche accertato il C.T.U. – con una relazione dettagliata ed approfonditamente motivata, sorretta da argomentazioni logiche convincenti, che questo Tribunale intende fare propria, non ravvisandosi motivi per discostarsene, in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato – nessuna violazione della disciplina dell'usura contrattuale è stata riscontrata (cfr. C.T.U.). Segnatamente, “Alla luce di quanto sopra esposto poiché, come si desume dalla banca dati di Banca di Italia, il tasso medio (TEGM) delle operazioni di mutuo con garanzia reale a tasso variabile per il periodo 1/4 – 30/06/2006 era pari al 4,160%, se ne desume un tasso soglia per il medesimo periodo e per tale categoria di operazioni pari al 6,240% (4,160%+4,160%*0,5). Il valore del tasso soglia, pertanto, è superiore rispetto al tasso pattuito in contratto.
[…] La medesima verifica deve essere condotta per il tasso di interesse moratorio. In sede contrattuale è pattuito uno spread per l'interesse moratorio di due punti percentuale, pertanto il tasso annuo effettivo per gli interessi moratori risulta pari a 6,273% (4,273%+2%). Banca di Italia, precisando che il tasso medio delle operazioni di mutuo non è comprensivo degli interessi di mora contrattualmente previsti, stabilisce una maggiorazione di 2,1 punti percentuali per il periodo 1/4 – 30/06/2006 da applicare al tasso medio del 4,160% addivenendo a un TEGM per interessi di mora pari 6,260% (4,160%+2,1%). Conseguentemente il tasso soglia per il medesimo periodo è pari a 9,39% (6,260%+6,260%*0,5%), largamente superiore rispetto al tasso di mora pattuito in contratto. Si può quindi concludere affermando che non è stata riscontrata alcuna usurarietà genetica del rapporto” (cfr. C.T.U. pagg. 40 ss.). Di conseguenza, le eccezioni sollevate su tale punto sono risultate prive di pregio.
Alla luce di tutto quanto argomentato ed affermato, le domande attoree non meritano accoglimento e l'opposizione esecutiva deve essere integralmente rigettata.
12. SPESE DI LITE.
25 Le spese processuali della presente fase di merito dell'opposizione esecutiva seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55) applicato lo scaglione fino ad € 260.000,00 in relazione al valore del credito, preso il valore medio delle quattro fasi svolte (secondo il D.M. 147/2022). CONVENUTO CONTUMACE. La condanna alle spese, avendo il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte vittoriosa che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere la tutela giudiziaria di un proprio diritto ovvero per contrastare in giudizio un'altrui pretesa, se va emessa nei confronti del convenuto contumace soccombente, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che, con tutta evidenza, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. 17432/11), né può essere pronunciata riguardo al grado di giudizio in cui la parte vincitrice sia rimasta contumace (Cass. 904/04). In tale ipotesi, la Suprema Corte ha precisato che la corretta statuizione da adottarsi è quella "nulla a disporre sulle spese" (Cass. 10445/11). Dunque, nel presente giudizio, considerata la contumacia della convenuta vittoriosa
[...]
, nulla dovrà essere disposto in punto di condanna alle spese di lite contro Controparte_2 la opponente debitrice rimasta soccombente a favore di tale convenuta.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1731 dell'anno 2021, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di non in proprio ma quale
[...] Controparte_3 mandataria di in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_4 [...]
, in persona del Direttore pro tempore, così provvede: Controparte_2
Visto l'art. 615 comma 2 c.p.c., 1. RIGETTA l'opposizione successiva all'esecuzione immobiliare promossa da;
e per l'effetto, Parte_1
Visto l'art. 91 c.p.c., 2. CONDANNA a rifondere in favore di Parte_1 [...] non in proprio ma quale mandataria di in Controparte_3 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in complessivi € 16.218,45, di cui € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale, € 2.115,45 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. a disporre sulle spese di lite tra e CP_13 Parte_1 [...]
; Controparte_2
4. PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico di . Parte_1
26 Così deciso in Massa, in data 10.07.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Pinna
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