Articolo 38 del Codice del Terzo settore
Articolo 37Articolo 39
Versione
3 agosto 2017
>
Versione
11 settembre 2018
Art. 38. Risorse 1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attivita' principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attivita' di raccolta fondi.
2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalita' di erogazione di denaro, beni o servizi ((, anche di investimento)) ((...)) a sostegno ((di categorie di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale.)) .
Entrata in vigore il 11 settembre 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente