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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/11/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3983/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. r.v. 3983/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MONTORSI Parte_1 C.F._1
CA RO, con domicilio eletto presso il difensore e
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MONTORSI CP_1 C.F._2
CA RO, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
I ricorrenti hanno rappresentato di essere divorziati in forza di sentenza n. 1156/2012 del
19/07/2012, resa dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento per divorzio congiunto iscritto al n. 1464/2012 R.G. Vol., con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio su conclusioni congiunte delle parti.
Con ricorso depositato in data 22/10/2025 le parti hanno dato atto che le figlie (nata in Per_1 data 03/03/2006) e (nata in data [...]) sono nel frattempo divenute entrambe Per_2 maggiorenni e quest'ultima, altresì, economicamente autosufficiente. I ricorrenti hanno, pertanto, pagina 1 di 4 domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni di cui ai nn.
1-2 e 4 della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“1) la casa coniugale, in nuda proprietà della signora resta assegnata a quest'ultima, la CP_1
Per_ quale Vi continuerà a risiedere con la figli . Per_ 2) Il sig. a titolo di contributo al mantenimento ordinario della sola figlia , Pt_1 maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente, verserà alla signora entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 240,00 (duecentoquarantaeuro), sul conto corrente già noto allo stesso, con rivalutazione annuale Istat come per legge, da conteggiare ogni anno, dal
2026, avendo a riferimento, per il calcolo dell'aggiornamento, la data di sottoscrizione del presente ricorso. Per_ 3) In relazione alle spese straordinarie necessarie per , le parti contribuiranno nella misura di una metà parte, applicando il Protocollo del Tribunale di Modena del 25/09/2019, che di seguito si riporta integralmente:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) visite, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, eccetto la spesa del c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo da concordarsi tra i genitori, altrimenti affronterà la spesa solo il genitore che vorrà farlo, viste le ridotte capacità contributive della madre;
pagina 2 di 4 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze. In relazione alle spese accessorie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa”. In ogni caso, il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le parti concordano inoltre sul fatto che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo alle stesse nella misura del 50%; pertanto le stesse si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome del minore” o del figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente.
4) Le parti dichiarano che, dalla sottoscrizione del presente ricorso, il sig. sospenderà il Pt_1
Per_ contributo al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie per la figlia la quale è maggiorenne e autosufficiente economicamente.
5) I ricorrenti confermano la loro autosufficienza economica, con reciproca rinuncia a qualsiasi richiesta di contributo, e confermano la non sussistenza di pendenze debito – credito fra loro.
6) Le spese della presente procedura e relativi compensi legali sono interamente posti a carico del sig .” Parte_1
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1156/2012 del 19/07/2012, resa dal
Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento per divorzio congiunto iscritto al n.
1464/2012 R.G. Vol., recepisce le conclusioni congiunte trascritte in parte motiva;
pagina 3 di 4 - conferma nel resto per quanto di ragione;
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 19/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. r.v. 3983/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MONTORSI Parte_1 C.F._1
CA RO, con domicilio eletto presso il difensore e
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MONTORSI CP_1 C.F._2
CA RO, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
I ricorrenti hanno rappresentato di essere divorziati in forza di sentenza n. 1156/2012 del
19/07/2012, resa dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento per divorzio congiunto iscritto al n. 1464/2012 R.G. Vol., con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio su conclusioni congiunte delle parti.
Con ricorso depositato in data 22/10/2025 le parti hanno dato atto che le figlie (nata in Per_1 data 03/03/2006) e (nata in data [...]) sono nel frattempo divenute entrambe Per_2 maggiorenni e quest'ultima, altresì, economicamente autosufficiente. I ricorrenti hanno, pertanto, pagina 1 di 4 domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni di cui ai nn.
1-2 e 4 della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“1) la casa coniugale, in nuda proprietà della signora resta assegnata a quest'ultima, la CP_1
Per_ quale Vi continuerà a risiedere con la figli . Per_ 2) Il sig. a titolo di contributo al mantenimento ordinario della sola figlia , Pt_1 maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente, verserà alla signora entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 240,00 (duecentoquarantaeuro), sul conto corrente già noto allo stesso, con rivalutazione annuale Istat come per legge, da conteggiare ogni anno, dal
2026, avendo a riferimento, per il calcolo dell'aggiornamento, la data di sottoscrizione del presente ricorso. Per_ 3) In relazione alle spese straordinarie necessarie per , le parti contribuiranno nella misura di una metà parte, applicando il Protocollo del Tribunale di Modena del 25/09/2019, che di seguito si riporta integralmente:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) visite, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, eccetto la spesa del c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo da concordarsi tra i genitori, altrimenti affronterà la spesa solo il genitore che vorrà farlo, viste le ridotte capacità contributive della madre;
pagina 2 di 4 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze. In relazione alle spese accessorie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa”. In ogni caso, il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le parti concordano inoltre sul fatto che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo alle stesse nella misura del 50%; pertanto le stesse si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome del minore” o del figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente.
4) Le parti dichiarano che, dalla sottoscrizione del presente ricorso, il sig. sospenderà il Pt_1
Per_ contributo al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie per la figlia la quale è maggiorenne e autosufficiente economicamente.
5) I ricorrenti confermano la loro autosufficienza economica, con reciproca rinuncia a qualsiasi richiesta di contributo, e confermano la non sussistenza di pendenze debito – credito fra loro.
6) Le spese della presente procedura e relativi compensi legali sono interamente posti a carico del sig .” Parte_1
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1156/2012 del 19/07/2012, resa dal
Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento per divorzio congiunto iscritto al n.
1464/2012 R.G. Vol., recepisce le conclusioni congiunte trascritte in parte motiva;
pagina 3 di 4 - conferma nel resto per quanto di ragione;
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 19/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4