Art. 2.
All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si fara' fronte mediante diminuzione degli stanziamenti dei capitoli n. 38 (lire 150 milioni) e n. 52 (lire 150 milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1961-62.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si fara' fronte mediante diminuzione degli stanziamenti dei capitoli n. 38 (lire 150 milioni) e n. 52 (lire 150 milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1961-62.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.