Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 22/04/2025, n. 7863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7863 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07863/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08708/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8708 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Antonio Silipo, Tatiana Vivino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
A- del decreto a firma del Ministro dell'interno pro tempore, K10/-OMISSIS-del 26/04/2021, notificato a mani, in data 19/07/2021, dal Messo comunale Unione Terra di Mezzo (RE) (doc. 1), mediante il quale è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza, ex art. 9 comma 1 lett. F) legge n. 91/1992, avanzata dal ricorrente;
B- di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale agli atti impugnati e che con gli stessi debba considerarsi comunque posto in rapporto di correlazione, nonché i pareri, le proposte e le valutazioni che possano aver concorso all'emanazione degli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti di cui è causa.
Il sig. -OMISSIS-, nato in [...] il [...], residente in 42024 Castelnovo di Sotto (RE), ha presentato, in data 9/12/2016, istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio n.91.
Con decreto K10/-OMISSIS-del 26/04/2021, notificato a mani in data 19/07/2021 dal Messo comunale Unione Terra di Mezzo (RE), detta istanza è stata respinta per mancanza del requisito reddituale.
Con il ricorso in esame, il sig.-OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del predetto diniego.
A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi di diritto sintetizzati come segue:
- “ 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge 5/2/1992 n.91; omessa ed errata motivazione ”: l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto delle condizioni reddituali e patrimoniali dell'intera famiglia;
- “ 2) Difetto di motivazione e eccesso di potere per difetto di istruttoria; travisamento dei fatti ”: l’Amministrazione non avrebbe chiarito perché “ il reddito da pensione del suocero, duraturo, stabile, (se la morte non sopravviene, ma questo evento può colpire anche un lavoratore) non sia utile al calcolo del reddito minimo previsto ”.
Si è costituito il Ministero con memoria di mero stile.
In data 28 marzo 2025, il resistente ha versato in atti una nota con la quale ha riferito che “ Alla luce delle risultanze emerse in sede di ricorso, l’Amministrazione ha ritenuto di riaprire l’istruttoria sulla posizione del ricorrente. All’esito della nuova istruttoria, in data 17/03/2025 è stato inviato alla firma dei competenti Organi il decreto di concessione della cittadinanza italiana (all.1) in favore dello stesso ”.
Il successivo 10 aprile parte ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha preso atto dell’annullamento in autotutela del provvedimento in questa sede gravato.
Ha altresì sostenuto che, ad oggi, ancora il decreto di concessione della cittadinanza non gli sarebbe stato comunicato e che “ l’annullamento in autotutela del diniego impugnato non costituisce un atto che di per sé fa conseguire il bene della vita al quale aspira il ricorrente – il quale ambisce al riconoscimento della cittadinanza italiana ”.
Ha quindi insistito per l’accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese legali a carico del Ministero.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato dell’11 aprile 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Osserva il Collegio che, nelle more del giudizio, si è verificata una situazione di fatto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per essere venuta meno, per la parte ricorrente, qualsiasi utilità, anche solo strumentale o morale comunque residua, della pronuncia giurisdizionale.
Invero, oggetto del ricorso era l’annullamento del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza.
Orbene, risulta in atti che il Ministero ha riaperto l’istruttoria, ha annullato in autotutela il provvedimento oggetto del presente gravame e ha adottato un provvedimento di accoglimento oggi alla firma dei competenti organi.
A nulla rileva l’asserzione di parte ricorrente che ha dichiarato che il bene della vita cui ambisce è la concessione della cittadinanza, atteso che oggetto del presente giudizio era l’annullamento del decreto K10/-OMISSIS-del 26/04/2021 con cui era stata respinta l’istanza de qua , annullamento a cui ha proceduto in autotutela l’Amministrazione come rilevato dallo stesso istante.
Peraltro, come noto, il provvedimento di concessione della cittadinanza è atto altamente discrezionale, in quanto l'Amministrazione, dopo aver accertato l'esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale, ivi compresi quelli di solidarietà economica e sociale.
Pertanto detto provvedimento non può che essere rilasciato dall’Amministrazione ed è sindacabile in questa sede nei ristretti ambiti del controllo di legittimità, con esclusione di ogni sindacato sostitutivo di merito.
Il Tribunale, pertanto, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35 comma 1 c.p.a.
3. Le spese sono poste a carico del Ministero resistente, atteso che l’annullamento in autotutela del provvedimento gravato è avvenuto successivamente alla introduzione del presente giudizio, e sono quantificate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1 c.p.a.
Condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese di lite che si quantificano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri e accessori come per legge e alla restituzione del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Francesco Tallaro, Presidente FF
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Francesco Tallaro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.