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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 497/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 497/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CREPALDI DARIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE CIRO MENOTTI N.43 41121 MODENA presso il difensore avv.
CREPALDI DARIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANOLINI Controparte_1 C.F._2 GIOVANNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in corso Canalgrande 71 41121 Modena presso il difensore avv. ZANOLINI GIOVANNA
CONVENUTA
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 12/11/2024.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Modena in data 06.12.1992 è già stata pronunziata dal Tribunale con sentenza n. 58/2023.
In assenza di figli minorenni o non economicamente autosufficienti (essendo le figlie della coppia,
e già da tempo indipendenti) le uniche questioni oggetto di causa, connesse alla Per_1 Per_2
pronuncia di divorzio, sono relative alla domanda di assegno da parte della nei confronti del CP_1
e la sua quantificazione. Pt_1
Alla stregua della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018 deve anzitutto essere valutata la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, anche in via esclusiva, rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva). Il valore del reddito che consente una vita dignitosa deve tendenzialmente parametrarsi a quello medio delle retribuzioni dei dipendenti, pari cioè a circa €.
1.000/1.200 al mese, sicchè quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale, debbono poi tenersi in considerazione i criteri compensativo- perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente;
in ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In conclusione, alla luce di quanto sopra deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Venendo all'esame del caso di specie, il è socio accomandatario della società SI s.a.s. di Pt_1
SI NT e C. (socia accomandante risulta essere la madre di 83 anni), costituita CP_2
pagina 2 di 5 nel 2015 dopo lo scioglimento dell'impresa individuale con medesimo oggetto, e svolge la propria attività nell'ambito del giardinaggio e nella cura del verde (doc. 05 att.).
La società ha sei dipendenti ed ha sede in un prestigioso immobile in Modena, via Perlasca.
Dalle indagini delegate alla Guardia di NA (relazione del 15/11/2023) risultano i seguenti volumi di affari per gli anni oggetto di verifica: anno 2020: 396.860; reddito imponibile Irpef: -2.675; anno 2021: 442.103; reddito imponibile Irpef: 16.087; anno 2022: 615.916; reddito imponibile Irpef: N.D..
Dalla dichiarazione dei redditi prodotta per l'anno 2022 risulta un reddito d'impresa (o perdita) pari ad
€. -14.474.
I dati relativi all'anno 2023 non sono disponibili, nulla avendo prodotto il ricorrente.
E' comproprietario, insieme alla madre, di 9 fabbricati e 4 terreni nella provincia di Modena, per i quali, ad eccezione della casa di abitazione (nella quale convive con la madre), percepisce canoni di locazione, come da dichiarazioni dei redditi prodotte (complessivi €.
3.940 per l'anno 2022).
E' altresì proprietario di alcuni veicoli commerciali di valore non significativo.
La è titolare della impresa individuale Lion Garden Servizi di Giardinaggio di Leone Maria CP_1
Angela sita in Modena via dei Ceramisti n.9. (doc.09 att.).
Dalle indagini delegate alla Guardia di NA risultano i seguenti volumi di affari per gli anni oggetto di verifica: anno 2020: 26.690; reddito imponibile Irpef: 224; anno 2021: 3.500; reddito imponibile Irpef: 0; anno 2022: 36.972; reddito imponibile Irpef: 3.589.
Risulta cointestataria di 11 terreni e 2 fabbricati nella Provincia di Cosenza e di 2 fabbricati nella provincia di Modena.
Risiede nell'immobile già adibito a casa familiare di cui il in sede di separazione, le ha Pt_1 trasferito l'usufrutto (intestando invece alle figlie la nuda proprietà).
E' anch'essa proprietaria di veicoli, tra cui una Hyundai modello Tucson acquistata nel 2018 al valore dichiarato di 28.250 €.
Ciò posto, sussiste, all'evidenza, una sperequazione tra le condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, atteso che l'impresa che fa capo al al di là dei redditi dichiarati (che sono il risultato di Pt_1
operazioni contabili effettuate anche a fini fiscali), possiede un evidente valore intrinseco e una notevole potenzialità di guadagno, tenuto conto delle dimensioni (sei dipendenti) e dell'importante volume d'affari (tanto che egli si era obbligato, in sede di separazione, a corrispondere alla moglie €.
pagina 3 di 5 1000,00 al mese per il mantenimento delle figlie oltre al 60% delle spese straordinarie). Il Pt_1
inoltre, può far conto su un patrimonio immobiliare ragguardevole e produttivo di reddito sotto forma di canoni locatizi, che il medesimo dichiara di percepire.
Ben diversa l'impresa individuale della che produce introiti esigui e redditi tali da non CP_1
consentirle entrate costanti sufficienti a garantirle una esistenza dignitosa.
L'età della convenuta (ormai sessantenne) e la sostanziale assenza di una capacità lavorativa specifica, inoltre, lasciano presupporre che ella non sia in grado di reperire un'attività maggiormente remunerativa;
inoltre, i pochi anni di lavoro dipendente svolto non le daranno diritto a percepire la pensione.
Quanto al patrimonio immobiliare, trattasi prevalentemente di quote di terreni in territorio campano, perlopiù a destinazione agricola, che non risultano produrre reddito.
Ne consegue il diritto di quest'ultima a percepire l'assegno divorzile sulla base del criterio assistenziale;
inoltre, risulta altresì dimostrata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno sulla base dei criteri compensativo e perequativo: invero, è emerso chiaramente dall'istruttoria espletata che la diplomata alla scuola media superiore magistrale, dall'anno 1992 CP_1
(data del matrimonio) all'anno 2000, per scelta maturata congiuntamente con il marito, si è dedicata esclusivamente alla famiglia e alla gestione, cura e crescita delle figlie e rinunciando in Per_1 Per_2
tal modo alla possibilità di reperire un'occupazione lavorativa in linea con il proprio titolo di studio.
Nell'anno 2000 ha incominciato a lavorare come bidella, seppur in orario solo part-time, in un primo momento presso un asilo nido e in seguito presso una scuola elementare, e così sino al 2004, momento in cui il marito e la sua famiglia di origine l'hanno indotta a dimettersi poiché, a loro dire, i suoi orari di lavoro erano inconciliabili con la gestione delle figlie (sul punto determinante la testimonianza della madre del che sul punto ha dichiarato: “lei – la n.d.r. - voleva che badassi io alle sua Pt_1 CP_1
figlie ma io non potevo, non avevo neanche la patente e dovevo star dietro a mio marito, quindi le ho detto di stare a casa con le sue bimbe così a loro ci pensava la mamma”).
Dal 2007 ha iniziato a collaborare con il marito nella sua impresa di giardinaggio (Impresa individuale cancellata nel 2015 – doc. 11 conv.), senza percepire alcun reddito, e in seguito, nel 2012, ha aperto la sua ditta individuale, che tuttavia, come già evidenziato, non ha avuto particolare fortuna.
Il contributo personale ed economico prestato dalla alla conduzione familiare per tutti i 26 anni CP_1
di durata del matrimonio, mentre il marito si dedicava esclusivamente alla propria attività lavorativa, consentendole di raggiungere i risultati sopra evidenziati, costituisce indubbiamente requisito fondante il diritto della prima di percepire dal secondo un assegno divorzile che, tenuto conto di quanto pagina 4 di 5 conferitole dal coniuge in sede di separazione (i.e. usufrutto della casa familiare di proprietà esclusiva), si quantifica nella somma di 400 €. mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
Il riconoscimento dell'assegno divorzile in misura inferiore rispetto a quanto richiesto giustifica la compensazione, nella misura del 50% delle spese processuali che, per l'intero, in relazione all'atteggiamento processuale delle parti ed al valore della causa, saranno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, dispone che versi a con decorrenza dal passaggio in giudicato Parte_1 Controparte_1
della pronuncia di divorzio, entro il primo giorno di ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma di
€. 400 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
condanna alla rifusione in favore di del 50% delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che, per l'intero, liquida in €.
7.616 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre i.v.a., c.p.a. e al
15% per spese generali, compensandole per la rimanente parte.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 10/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 497/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CREPALDI DARIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE CIRO MENOTTI N.43 41121 MODENA presso il difensore avv.
CREPALDI DARIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANOLINI Controparte_1 C.F._2 GIOVANNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in corso Canalgrande 71 41121 Modena presso il difensore avv. ZANOLINI GIOVANNA
CONVENUTA
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 12/11/2024.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Modena in data 06.12.1992 è già stata pronunziata dal Tribunale con sentenza n. 58/2023.
In assenza di figli minorenni o non economicamente autosufficienti (essendo le figlie della coppia,
e già da tempo indipendenti) le uniche questioni oggetto di causa, connesse alla Per_1 Per_2
pronuncia di divorzio, sono relative alla domanda di assegno da parte della nei confronti del CP_1
e la sua quantificazione. Pt_1
Alla stregua della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018 deve anzitutto essere valutata la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, anche in via esclusiva, rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva). Il valore del reddito che consente una vita dignitosa deve tendenzialmente parametrarsi a quello medio delle retribuzioni dei dipendenti, pari cioè a circa €.
1.000/1.200 al mese, sicchè quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale, debbono poi tenersi in considerazione i criteri compensativo- perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente;
in ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In conclusione, alla luce di quanto sopra deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Venendo all'esame del caso di specie, il è socio accomandatario della società SI s.a.s. di Pt_1
SI NT e C. (socia accomandante risulta essere la madre di 83 anni), costituita CP_2
pagina 2 di 5 nel 2015 dopo lo scioglimento dell'impresa individuale con medesimo oggetto, e svolge la propria attività nell'ambito del giardinaggio e nella cura del verde (doc. 05 att.).
La società ha sei dipendenti ed ha sede in un prestigioso immobile in Modena, via Perlasca.
Dalle indagini delegate alla Guardia di NA (relazione del 15/11/2023) risultano i seguenti volumi di affari per gli anni oggetto di verifica: anno 2020: 396.860; reddito imponibile Irpef: -2.675; anno 2021: 442.103; reddito imponibile Irpef: 16.087; anno 2022: 615.916; reddito imponibile Irpef: N.D..
Dalla dichiarazione dei redditi prodotta per l'anno 2022 risulta un reddito d'impresa (o perdita) pari ad
€. -14.474.
I dati relativi all'anno 2023 non sono disponibili, nulla avendo prodotto il ricorrente.
E' comproprietario, insieme alla madre, di 9 fabbricati e 4 terreni nella provincia di Modena, per i quali, ad eccezione della casa di abitazione (nella quale convive con la madre), percepisce canoni di locazione, come da dichiarazioni dei redditi prodotte (complessivi €.
3.940 per l'anno 2022).
E' altresì proprietario di alcuni veicoli commerciali di valore non significativo.
La è titolare della impresa individuale Lion Garden Servizi di Giardinaggio di Leone Maria CP_1
Angela sita in Modena via dei Ceramisti n.9. (doc.09 att.).
Dalle indagini delegate alla Guardia di NA risultano i seguenti volumi di affari per gli anni oggetto di verifica: anno 2020: 26.690; reddito imponibile Irpef: 224; anno 2021: 3.500; reddito imponibile Irpef: 0; anno 2022: 36.972; reddito imponibile Irpef: 3.589.
Risulta cointestataria di 11 terreni e 2 fabbricati nella Provincia di Cosenza e di 2 fabbricati nella provincia di Modena.
Risiede nell'immobile già adibito a casa familiare di cui il in sede di separazione, le ha Pt_1 trasferito l'usufrutto (intestando invece alle figlie la nuda proprietà).
E' anch'essa proprietaria di veicoli, tra cui una Hyundai modello Tucson acquistata nel 2018 al valore dichiarato di 28.250 €.
Ciò posto, sussiste, all'evidenza, una sperequazione tra le condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, atteso che l'impresa che fa capo al al di là dei redditi dichiarati (che sono il risultato di Pt_1
operazioni contabili effettuate anche a fini fiscali), possiede un evidente valore intrinseco e una notevole potenzialità di guadagno, tenuto conto delle dimensioni (sei dipendenti) e dell'importante volume d'affari (tanto che egli si era obbligato, in sede di separazione, a corrispondere alla moglie €.
pagina 3 di 5 1000,00 al mese per il mantenimento delle figlie oltre al 60% delle spese straordinarie). Il Pt_1
inoltre, può far conto su un patrimonio immobiliare ragguardevole e produttivo di reddito sotto forma di canoni locatizi, che il medesimo dichiara di percepire.
Ben diversa l'impresa individuale della che produce introiti esigui e redditi tali da non CP_1
consentirle entrate costanti sufficienti a garantirle una esistenza dignitosa.
L'età della convenuta (ormai sessantenne) e la sostanziale assenza di una capacità lavorativa specifica, inoltre, lasciano presupporre che ella non sia in grado di reperire un'attività maggiormente remunerativa;
inoltre, i pochi anni di lavoro dipendente svolto non le daranno diritto a percepire la pensione.
Quanto al patrimonio immobiliare, trattasi prevalentemente di quote di terreni in territorio campano, perlopiù a destinazione agricola, che non risultano produrre reddito.
Ne consegue il diritto di quest'ultima a percepire l'assegno divorzile sulla base del criterio assistenziale;
inoltre, risulta altresì dimostrata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno sulla base dei criteri compensativo e perequativo: invero, è emerso chiaramente dall'istruttoria espletata che la diplomata alla scuola media superiore magistrale, dall'anno 1992 CP_1
(data del matrimonio) all'anno 2000, per scelta maturata congiuntamente con il marito, si è dedicata esclusivamente alla famiglia e alla gestione, cura e crescita delle figlie e rinunciando in Per_1 Per_2
tal modo alla possibilità di reperire un'occupazione lavorativa in linea con il proprio titolo di studio.
Nell'anno 2000 ha incominciato a lavorare come bidella, seppur in orario solo part-time, in un primo momento presso un asilo nido e in seguito presso una scuola elementare, e così sino al 2004, momento in cui il marito e la sua famiglia di origine l'hanno indotta a dimettersi poiché, a loro dire, i suoi orari di lavoro erano inconciliabili con la gestione delle figlie (sul punto determinante la testimonianza della madre del che sul punto ha dichiarato: “lei – la n.d.r. - voleva che badassi io alle sua Pt_1 CP_1
figlie ma io non potevo, non avevo neanche la patente e dovevo star dietro a mio marito, quindi le ho detto di stare a casa con le sue bimbe così a loro ci pensava la mamma”).
Dal 2007 ha iniziato a collaborare con il marito nella sua impresa di giardinaggio (Impresa individuale cancellata nel 2015 – doc. 11 conv.), senza percepire alcun reddito, e in seguito, nel 2012, ha aperto la sua ditta individuale, che tuttavia, come già evidenziato, non ha avuto particolare fortuna.
Il contributo personale ed economico prestato dalla alla conduzione familiare per tutti i 26 anni CP_1
di durata del matrimonio, mentre il marito si dedicava esclusivamente alla propria attività lavorativa, consentendole di raggiungere i risultati sopra evidenziati, costituisce indubbiamente requisito fondante il diritto della prima di percepire dal secondo un assegno divorzile che, tenuto conto di quanto pagina 4 di 5 conferitole dal coniuge in sede di separazione (i.e. usufrutto della casa familiare di proprietà esclusiva), si quantifica nella somma di 400 €. mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
Il riconoscimento dell'assegno divorzile in misura inferiore rispetto a quanto richiesto giustifica la compensazione, nella misura del 50% delle spese processuali che, per l'intero, in relazione all'atteggiamento processuale delle parti ed al valore della causa, saranno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, dispone che versi a con decorrenza dal passaggio in giudicato Parte_1 Controparte_1
della pronuncia di divorzio, entro il primo giorno di ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma di
€. 400 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
condanna alla rifusione in favore di del 50% delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che, per l'intero, liquida in €.
7.616 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre i.v.a., c.p.a. e al
15% per spese generali, compensandole per la rimanente parte.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 10/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
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