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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/12/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 358/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 358/2025 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 9 dicembre 2025 alle ore 10.08 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per la parte personalmente con l'avv. VANACORE RI, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. FANUCCI COSTANZA;
Per , nessuno CP_1
L'avv. Fanucci si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento con vittoria di spese.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 13.01 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 358/2025 promossa da:
C.F.: , con il patrocinio dell'avv. VANACORE Parte_1 C.F._1 RI e dell'avv. COSTANTINO DIANA, elettivamente domiciliato come in atti presso i difensori Parte ricorrente contro
(C.F.: ) CP_1 P.IVA_1
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/15, dell'art. 2 del DPCM del 23/09/15 e/o dell'art. 3 del D.p.c.m. del 28/11/16, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea. - Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/15 per l'anno scolastico 2024/25; - Condannare, conseguentemente, il al riconoscimento del beneficio Controparte_2 stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per il suddetto anno scolastico;
- Condannare il resistente alle spese e competenze di causa, CP_2 oltre accessori di legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatarii, come da tabelle ex
D.M. n. 147 del 13/08/2022”. In particolare, la ricorrente, docente con ultima sede di servizio presso l'Istituto superiore professionale per i servizi commerciali “Sismondi” di IA (PT), ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del come docente in Controparte_2
virtù della stipula di contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza al termine delle attività didattiche, per l'a.s. 2024/2025. La ricorrente ha rappresentato di non aver percepito, nel menzionato periodo, la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nonostante abbia prestato attività lavorativa identica e comparabile a quella espletata dai colleghi di ruolo a tempo indeterminato e sebbene fosse gravata dai medesimi oneri formativi.
Sottolineata la natura discriminatoria del deteriore trattamento riservatole a paragone con quello garantito ai colleghi di ruolo, ha chiesto la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del dovuto contributo alla formazione per le annualità indicate.
Il non si è costituito in giudizio per la prima udienza di Controparte_2
discussione. Verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ne deve essere dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Sul merito
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma
121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_2
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato. Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21. La Corte ha rilevato l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_2
al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_2 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Ha inoltre affermato che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego: “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_2
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira
a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”. CP_2
La Corte ha inoltre còlto l'occasione per ribadire i princìpi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come
UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Sul tema, da ultimo, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, al cui esito è stata adottata la sentenza Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2023, n. 29961, che, con specifico riferimento proprio alla casistica che ci occupa, ha chiarito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e CP_2
che, per quanto concerne la forma di soddisfazione della fondata pretesa del docente istante, ai docenti titolari dei suddetti requisiti legittimanti che non abbiano ricevuto il bonus in discorso “e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Si può dunque affermare che la natura temporanea del rapporto tra docente e amministrazione datrice di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo, accertata dalla Suprema corte con riguardo per i docenti precari con contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al temine delle attività didattiche.
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni si osserva che, nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto della ricorrente all'attribuzione del bonus economico per l'anno scolastico oggetto di domanda (nella specie, 2024/2025).
Vi è in atti la prova che, per tale annualità, la ricorrente abbia assunto un incarico alle dipendenze del resistente in forza di contratto a termine con scadenza al 30 giugno (cfr. doc. contratto CP_2
2024/2025 ricorso). Proprio in virtù degli arresti della giurisprudenza eurounitaria ed interna di cui si è previamente dato conto, si ritiene che, alla luce del principio di non discriminazione, il tipo di incarico attribuito alla docente risulti in tutto sovrapponibile, comparabile e coincidente con quello svolto dai colleghi di ruolo, tenuto conto della analoga taratura temporale della prestazione didattica offerta dalla ricorrente rispetto a quella assicurata dai docenti non precari. Col che non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, in considerazione del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle
(identiche) mansioni assegnate.
In definitiva, in applicazione del principio di non discriminazione e considerate le indicazioni giuridico-operative fornite dal giudice di legittimità in ordine alle modalità di concreta soddisfazione della pretesa, la ricorrente ha diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per l'annualità oggetto di domanda (in totale 1), oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione (ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994) dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione (cfr. Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit.).
Proprio in forza dei princìpi di diritto enucleati da Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit., deve escludersi che il possa essere condannato al versamento in moneta corrente dell'importo CP_2
corrispondente, essendo la ricorrente ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, come attestato dal cedolino paga prodotto in vista dell'odierna udienza dalla stessa ricorrente, da cui si evince la attuale titolarità di un contratto a termine sino al 30 giugno 2026 per un incarico presso l'istituto
(cfr. nota di deposito del 4.12.2025). Pt_2
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c, le spese – da distrarsi in favore dei difensori antistatari di parte ricorrente
- seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva, e decisionale, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del carattere seriale e documentale della controversia, decisa in prima udienza.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge Parte_1
n. 107 del 2015, per l'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell'importo nominale di € 500 per
[...]
ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in complessivi € 258,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Pistoia, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 358/2025 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 9 dicembre 2025 alle ore 10.08 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per la parte personalmente con l'avv. VANACORE RI, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. FANUCCI COSTANZA;
Per , nessuno CP_1
L'avv. Fanucci si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento con vittoria di spese.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 13.01 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 358/2025 promossa da:
C.F.: , con il patrocinio dell'avv. VANACORE Parte_1 C.F._1 RI e dell'avv. COSTANTINO DIANA, elettivamente domiciliato come in atti presso i difensori Parte ricorrente contro
(C.F.: ) CP_1 P.IVA_1
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/15, dell'art. 2 del DPCM del 23/09/15 e/o dell'art. 3 del D.p.c.m. del 28/11/16, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea. - Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/15 per l'anno scolastico 2024/25; - Condannare, conseguentemente, il al riconoscimento del beneficio Controparte_2 stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per il suddetto anno scolastico;
- Condannare il resistente alle spese e competenze di causa, CP_2 oltre accessori di legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatarii, come da tabelle ex
D.M. n. 147 del 13/08/2022”. In particolare, la ricorrente, docente con ultima sede di servizio presso l'Istituto superiore professionale per i servizi commerciali “Sismondi” di IA (PT), ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del come docente in Controparte_2
virtù della stipula di contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza al termine delle attività didattiche, per l'a.s. 2024/2025. La ricorrente ha rappresentato di non aver percepito, nel menzionato periodo, la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nonostante abbia prestato attività lavorativa identica e comparabile a quella espletata dai colleghi di ruolo a tempo indeterminato e sebbene fosse gravata dai medesimi oneri formativi.
Sottolineata la natura discriminatoria del deteriore trattamento riservatole a paragone con quello garantito ai colleghi di ruolo, ha chiesto la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del dovuto contributo alla formazione per le annualità indicate.
Il non si è costituito in giudizio per la prima udienza di Controparte_2
discussione. Verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ne deve essere dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Sul merito
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma
121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_2
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato. Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21. La Corte ha rilevato l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_2
al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_2 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Ha inoltre affermato che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego: “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_2
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira
a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”. CP_2
La Corte ha inoltre còlto l'occasione per ribadire i princìpi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come
UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Sul tema, da ultimo, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, al cui esito è stata adottata la sentenza Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2023, n. 29961, che, con specifico riferimento proprio alla casistica che ci occupa, ha chiarito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e CP_2
che, per quanto concerne la forma di soddisfazione della fondata pretesa del docente istante, ai docenti titolari dei suddetti requisiti legittimanti che non abbiano ricevuto il bonus in discorso “e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Si può dunque affermare che la natura temporanea del rapporto tra docente e amministrazione datrice di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo, accertata dalla Suprema corte con riguardo per i docenti precari con contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al temine delle attività didattiche.
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni si osserva che, nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto della ricorrente all'attribuzione del bonus economico per l'anno scolastico oggetto di domanda (nella specie, 2024/2025).
Vi è in atti la prova che, per tale annualità, la ricorrente abbia assunto un incarico alle dipendenze del resistente in forza di contratto a termine con scadenza al 30 giugno (cfr. doc. contratto CP_2
2024/2025 ricorso). Proprio in virtù degli arresti della giurisprudenza eurounitaria ed interna di cui si è previamente dato conto, si ritiene che, alla luce del principio di non discriminazione, il tipo di incarico attribuito alla docente risulti in tutto sovrapponibile, comparabile e coincidente con quello svolto dai colleghi di ruolo, tenuto conto della analoga taratura temporale della prestazione didattica offerta dalla ricorrente rispetto a quella assicurata dai docenti non precari. Col che non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, in considerazione del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle
(identiche) mansioni assegnate.
In definitiva, in applicazione del principio di non discriminazione e considerate le indicazioni giuridico-operative fornite dal giudice di legittimità in ordine alle modalità di concreta soddisfazione della pretesa, la ricorrente ha diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per l'annualità oggetto di domanda (in totale 1), oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione (ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994) dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione (cfr. Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit.).
Proprio in forza dei princìpi di diritto enucleati da Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit., deve escludersi che il possa essere condannato al versamento in moneta corrente dell'importo CP_2
corrispondente, essendo la ricorrente ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, come attestato dal cedolino paga prodotto in vista dell'odierna udienza dalla stessa ricorrente, da cui si evince la attuale titolarità di un contratto a termine sino al 30 giugno 2026 per un incarico presso l'istituto
(cfr. nota di deposito del 4.12.2025). Pt_2
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c, le spese – da distrarsi in favore dei difensori antistatari di parte ricorrente
- seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva, e decisionale, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del carattere seriale e documentale della controversia, decisa in prima udienza.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge Parte_1
n. 107 del 2015, per l'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell'importo nominale di € 500 per
[...]
ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in complessivi € 258,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Pistoia, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.