Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 987/2012 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Carmine Esposito, ha pronunciato la seguente SENTENZA (ex art. 281sexies c.p.c.) nella causa n. 987/2012 avente ad oggetto “proprietà” e vertente tra (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) col ministero/assistenza degli avv.ti
[...] C.F._2
Pasquale Contaldi e Giovanna Morra, giusta procura in atti
- attori- e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 [...]
(C.F. col ministero/assistenza dell'avv. CP_2 C.F._4
Tiziano Chirico, giusta procura a margine della comparsa di risposta
- convenuti-
Conclusioni Le parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 08.06.2012 e Parte_1
esponevano di aver acquistato, in virtù di atto per notaio Parte_2
del 19.10.1979, rep.16359, racc. n. 7504, da Persona_1 Persona_2
, un appezzamento di terreno con soprastanti due fabbricati rurali,
[...] confinanti per due lati con altri beni della venditrice e per altri lati con strada condominiale, attraverso cui veniva assicurato l'accesso pedonale e carrabile;
che successivamente i coniugi e acquistavano Controparte_1 Controparte_2 da l'appezzamento di terreno finitimo su cui esisteva fabbricato Persona_3 aderente a quello acquistato dai coniugi;
che, nel tempo, i Controparte_3 fabbricati in questione subivano modifiche per le quali parte attrice chiedeva permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Agropoli in data 25.05.2011; che per tali lavori le parti avevano già avuto una controversia conclusa
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con atto di transazione del 23.04.1993 con il quale le stesse si obbligavano vicendevolmente a rinunciare a qualsiasi pretesa o azione per le opere già eseguite, riconoscendo ciascuna a carico del proprio fondo tutte le servitù venutesi a creare per lo stato di fatto esistente, con espresso divieto di ampliamento;
che, nel 2010, in occasione dei lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare, i convenuti realizzavano, a ridosso del muro di divisione, una struttura in legno coperta con tegole, della larghezza di circa 10 metri;
che tale struttura violava le norme sulle distanza previste dal regolamento edilizio locale, nonché la scrittura privata del 1993 e le norme del codice civile. Tanto premesso in fatto, citavano in giudizio e Controparte_1 [...] chiedendo, previo riconoscimento del divieto di ampliamento previsto CP_2 nella scrittura privata del 22.04.1993, la rimessione in pristino delle opere realizzate dai convenuti;
in via subordinata, accertare che la realizzazione della struttura sul terrazzo sito al livello terzo del fabbricato di proprietà dei convenuti sito in Agropoli è avvenuta in violazione del regolamento edilizio locale e, per l'effetto, ordinare l'abbattimento della stessa, quantomeno fino al raggiungimento della distanza di mt 5 dal confine di proprietà; in ogni caso condannare i convenuti al pagamento del risarcimento del danno nella misura che sarà accertata in corso di causa. Con condanna dei convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio. Con comparsa depositata in data 02.11.2012 si costituivano in giudizio
[...]
e contestando la ricostruzione dei fatti narrata CP_2 Controparte_4 dagli attori. In particolare, deducevano che la struttura per cui è causa non poteva essere considerata nuova costruzione, con conseguente inapplicabilità dell'art. 872 c.c. e che il manufatto realizzato dai convenuti non rappresentava una barriera visiva, né tantomeno riduceva la vista panoramica. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
il rigetto della richiesta di abbattimento del manufatto, non essendo stato costruito in violazione delle distanze previste dal R.E. locale;
il rigetto della richiesta di risarcimento del danno in quanto priva di qualsivoglia fondamento. Con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione al difensore ai sensi dell'art. 93 cpc. Instauratosi il contraddittorio, istruita la causa a mezzo di CTU, dopo vari rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, mutato il Giudice, ritenuta matura per la decisione veniva rinviata all'udienza del 10.02.2025 per la discussione orale, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE In primo luogo, va premesso che il privato che si ritenga leso da un'opera di edificazione del vicino o dall'esecuzione di un'opera in violazione delle distanze
2 Tribunale di Vallo della Lucania n. 987/2012 R.G. Affari Civili Contenziosi
legali gode nel nostro ordinamento di una doppia tutela giudiziale: l'impugnazione del titolo autorizzativo innanzi al giudice amministrativo e la rimessione in pristino e il risarcimento dei danni da far valere innanzi al giudice ordinario. Tutte le questioni concernenti un presunto abuso del provvedimento amministrativo e la realizzazione di opere effettuate in violazione del permesso di costruzione sono dunque di competenza esclusiva del giudice amministrativo;
spetta, invece, al giudice ordinario l'accertamento della violazione della disciplina codicistica in materia di distanze. Deriva da quanto precede che, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia allorquando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, allo stesso modo l'aver eseguito la costruzione in conformità dell'ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e quindi il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni (cfr Cass. civ. n. 17487/2014 e n. 4961/2010).
Ciò premesso, pacifica tra le parti, oltre che documentale, è la sussistenza dei rispettivi titoli di proprietà (allegati alle produzioni di parte). Ai fini della decisione della lite dirimente è la CTU espletata nel corso del giudizio, in ragione della particolare tecnicità delle questioni involgenti il merito della controversia (v., sul punto, Cass. civ. n. 3717/2019), redatta dal geometra CP_5
, al quale si è demandato di descrivere le proprietà delle parti in lite con
[...] particolare riferimento alla struttura in legno e tegole realizzata dai convenuti, (oggetto di causa), nonché di determinare se la medesima sia stata realizzata in violazione delle distanze legali, tenuto conto della normativa dettata dai regolamenti comunali vigenti al momento della esecuzione dell'opera. Sul punto il consulente, dopo aver descritto accuratamente i luoghi, di cui ha dato anche rappresentazione grafica e fotografica, ha rilevato che “ sul terrazzo è stata realizzata una struttura in legno di dimensioni pari a mt 5,40 x mt 8,45, adiacente per un lato al muro comune con la proprietà di parte attrice….La tettoia, considerate le modalità di costruzione e di alloggiamento della struttura stessa sia sul muro in comune che sulla linea di gronda del fabbricato principale, non può essere considerata come struttura occasionale”. (pag. 11 relazione peritale).
Il CTU ha poi precisato che: “la struttura in legno di che trattasi non viola le distanze legali in quanto: il confine è di fatto costituito da un muro preesistente alla tettoia di proprietà comune tra le parti;
la struttura stessa poggia per un lato(confine oggetto di vertenza) sul citato muro in comune tra le parti e pertanto non è configurabile come costruzione in aderenza”. (pag. 15 relazione peritale) …. “Da quanto riscontrato in loco dal sottoscritto è stato accertato che si tratta di costruzione (tettoia) poggiata anche sul muro comune e quindi il criterio adottato per la determinazione delle distanze dal confine è dettato dall'art. 884 del Codice Civile che cita Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni ... ...” (pag.
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3 chiarimenti alla CTU)”. Si tratta in pratica di una costruzione in appoggio sul muro di confine, ossia di una costruzione che rispetto ad altra preesistente ne condivide le strutture ed alla quale risulta intimamente connessa. (In tema di distanze legali fra proprietà, deve intendersi per costruzione in appoggio — secondo una nozione desunta dalle leggi fisiche — quella che scarica il peso degli elementi di cui si compone sul muro del vicino che in tal modo ne assicura la staticità necessaria Cass. civ. n. 17388/2004) ed alla quale non si applicano le norme previste in tema di distanze tra edifici. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono pienamente condivise dal Tribunale, in quanto motivate in modo esaustivo, rispondenti ai quesiti formulati e frutto di un accurato esame dei luoghi e della normativa di riferimento. Per tali ragioni la domanda proposta dagli attori non può trovare accoglimento e deve, pertanto, essere rigettata. Sulle spese
liquidate - in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 147/2022 - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate, ridotte del 30% per assenza di questioni di fatto e di diritto.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Carmine Esposito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2
, nei confronti di ,
[...] Controparte_1 [...]
respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed CP_2 eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dagli attori per le ragioni di cui in motivazione;
-condanna parte soccombente alla rifusione in favore di e Controparte_2 delle spese di giudizio liquidate complessivamente in € Controparte_4
1.778,00 per compensi, oltre CPA e IVA come per legge, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore dell'avv. Tiziano Chirico;
-pone a carico di parte convenuta le spese di CTU. Così deciso in Vallo della Lucania, 13/2/2025 Il Giudice dott. Carmine Esposito
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