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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2418/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente rel. dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2418/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. VALENTINA PILLOSIO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] il [...], con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. CARLO PIAZZA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis previe le declaratorie di Legge e del caso così giudicare:
CONDIZIONI
Nel merito ed in via provvisoria:
- pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al IG. per CP_1
grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge.
- La casa coniugale cointestata verrà assegnata alla IG.ra con tutto il mobilio esistente Parte_1 che l'abiterà unitamente ai tre figli minori;
I figli minori , e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Persona_3
con residenza anagrafica presso l'abitazione materna nella dimora sita in Beregazzo con Figliaro (
Co), V.le Europa N.7/d;
-Tutte le decisioni di maggiore rilevanza relative ai figli verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle loro aspirazioni, attitudini, desideri, collaborando perché i minori non risentano delle difficoltà emerse nei rapporti tra i genitori;
-Per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere ciascun genitore quando i figli si trovino presso lo stesso;
I figli trascorreranno con il padre i seguenti periodi anche durante la settimana scolastica con le seguenti modalità: week end alternato dal venerdì alle ore 19.00 fino al lunedì successivo con accompagnamento direttamente a scuola;
il mercoledì dall'uscita della scuola sino al giorno dopo con il riaccompagnamento diretto a scuola;
I figli trascorreranno le festività Pasquali con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, in coincidenza con la sospensione dell'attività scolastica;
Per le festività natalizie, i figli staranno, ad anni alterni, con la madre dal 26 dicembre al 30 dicembre;
nel successivo periodo, ricompreso tra il 31 dicembre ed il 7 gennaio, i figli rimarranno con il padre e così via sempre alternativamente;
è fatto salvo che il giorno della vigilia di Natale e il giorno di
Natale, i genitori lo dividano a metà trascorrendolo o a pranzo o a cena con i figli;
il giorno di compleanno dei figli e dei genitori verrà festeggiato da ciascun genitore alternativamente a pranzo o a cena;
2 durante le vacanze estive i minori trascorreranno tempi paritari con i rispettivi genitori compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno di loro;
in ogni caso i periodi di vacanza dovranno essere concordati dai genitori entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
i genitori si impegneranno a comunicare, in via preventiva e reciproca, le località in cui condurranno i minori nei periodi di vacanza, ferma restando la costante reperibilità telefonica;
Dichiarare che venga garantita una telefonata/video-chiamata al giorno tra il genitore non presente e i figli;
Il IG. provvederà al versamento di un contributo al mantenimento ordinario dei figli nella CP_1
misura mensile fissa di Euro 350,00 per figlio (e quindi complessivamente Euro 1.050,00 mensili) da rivalutarsi secondo gli indici Istat al consumo e da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario presso le coordinate che la IG.ra indicherà. Pt_1
- Il IG. provvederà al versamento di un contributo al mantenimento ordinario della moglie CP_1
IG.ra nella misura mensile fissa di Euro 200,00 da rivalutarsi secondo gli Parte_1
in via anticipata entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario presso le coordinate che la IG.ra indicherà. Pt_1
Disporre che la IG.ra percepisca l'assegno familiare mensile nella misura del 100% Parte_1
provvedendo ad una modifica della richiesta avanzata solo per la misura minima;
-Dichiarare che Il IG. provvederà a pagare al 100% la rata di mutuo della casa coniugale;
CP_1
- I genitori provvederanno nella misura del 85% il IG. e nella misura del 15% la IG.ra CP_1 Pt_1
ad ogni spesa medico-sanitaria specialistica (visite specialistiche e ogni altro trattamento sanitario non corrisposto dal S.S.N., cure odontoiatriche e ortodontiche, tickets), scolastiche (tasse, rette, mensa, libri di testo e corredo scolastico a inizio anno, gite scolastiche, vacanze studio, spese per abbonamenti ai trasporti pubblici) e ludico sportiva (iscrizioni a corsi, acquisto di attrezzatura per attività sportiva) così come previsto nel Protocollo Spese straordinarie del Tribunale di Como;
Dichiarare che alla IG.ra spetterà la quota pari al 50% dell'avere previdenziale LLP svizzero Pt_1
(cd. secondo pilastro) maturato dalla data del matrimonio sino al momento del divorzio;
Entrambi i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio e di ogni altro documento di identificazione per cui sia necessaria tale autorizzazione;
A seguito dell'accertamento dell'addebito della separazione in capo al IG. , condannare CP_1 quest'ultimo al pagamento del risarcimento dei danni a favore della IG.ra dell'importo di Pt_1
Euro 5.00,00 o secondo equità;
In via istruttoria :
3 La scrivente difesa si riporta infine agli atti di causa depositati nell'interesse della IG.ra da Pt_1 intendersi qui integralmente trascritti insistendo altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie, nonché delle prove testimoniali e per interpello dalla stessa dedotte e non ancora ammesse;
Dal momento che ancora ad oggi il IG. ha ancora difficoltà a gestire un rapporto genitoriale CP_1
sereno ed equilibrato con tutti e tre figli, la scrivente difesa chiede che i Servizi Sociali mantengano un controllo nei confronti del padre anche mediante relazioni periodiche al Tribunale dell'affido congiunto dei figli con riferimento al rispetto e all'adempimento dei periodi di permanenza e pernotto di questi ultimi presso la residenza del padre e del rispetto da parte di quest'ultimo delle aspirazioni, esigenze economiche, sportive e mediche di ciascun figlio. In vista dell'udienza cartolare del
4.12.2024, le parti depositavano il foglio di precisazione delle conclusioni, chiedendo altresì la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
PER IL RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, contrariis rejectis, previi gli incombenti di rito, per tutti i motivi esposti in atti dalla scrivente difesa e/o per quelli ritenuti di Giustizia, pronunciare la separazione personale dei coniugi / ex artt. 151 c.c. e ss. autorizzando gli stessi a vivere CP_1 Parte_1
separati a mensa et a thalamo con l'obbligo del reciproco rispetto e ciò alle seguenti condizioni:
-disporre ex art. 337 ter c.c. l'affidamento dei figli minori , e ad entrambi Per_1 Per_2 Persona_4
i genitori, con residenza da stabilirsi ai soli finianagrafici presso l'abitazione coniugale (intestata ad entrambi i coniugi) sita in Beregazzo con Figliaro Viale Europa n. 7/D assegnando la stessa alla
IG.ra ; Parte_1
-disporre che i minori saranno domiciliati presso le residenze di entrambi i genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, di altri enti pubblici e privati, e per ogni altra utilità connessa alla doppia domiciliazione;
-disporre che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
-disporre che , e frequenteranno i genitori secondo un modello bi-genitoriale Per_1 Per_2 Per_3
per pari tempi complessivi, in particolare:
-disporre che terrà con sé i figli dal lunedì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina successivo con accompagnamento dei minori presso i rispettivi plessi scolastici;
nei periodi di sospensione dell'attività scolastica, per quanto non di seguito (diversamente) disposto, nella settimana di spettanza paterna,
4 il IG. andrà a prendere i figli alle ore 10 del mattino di lunedì presso la residenza della IG.ra CP_1
e la madre li recupererà dalla casa paterna in Bizzarone (CO), Via Matteotti n. 10 il lunedì Pt_1
successivo alle ore 10. Nella settimana di spettanza materna, la madre per l'appunto, andrà a prendere i bambini alle ore 10 del mattino di lunedì presso la residenza del IG. e quest'ultimo li CP_1
recupererà presso la residenza materna il lunedì successivo alle ore 10;
-in subordine al predetto regime di frequentazione, disporre che i minori trascorreranno con ciascun genitore periodi paritetici secondo un calendario delle frequentazioni coerente con il principio della bigenitorialità e secondo un modello del seguente tenore: - durante il periodo scolastico, ciascun genitore a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola (ovvero con prelevamento dall'abitazione dei genitori nei giorni di astensione scolastica) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola
(ovvero con accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore);
-i giorni da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina (con pernottamento) presso il genitore con cui il figlio non avrà trascorso il fine settimana;
- i giorni da mercoledì pomeriggio a venerdì mattina (con pernottamento) presso il genitore con cui il figlio non trascorrerà il fine settimana;
ossia secondo il seguente schema:
1° Settimana LUNpom.-MERmatt.
(padre)
.-VENmatt. CP_2
(madre)
.-LUNmatt. Pt_2
(padre)
2° Settimana LUNpom.-MERmatt.
(madre)
.-VENmatt. CP_2
(padre)
.-LUNmatt. Pt_2
(madre)
-prevedere la suddivisione delle festività natalizie, ad anni alterni con ciascun genitore, un anno dall'inizio della sospensione scolastica fino al 30 dicembre, l'anno successivo dal 30 dicembre alla ripresa della scuola;
-le festività pasquali verranno trascorse da , e per l'intero periodo, ad anni Per_1 Per_2 Per_3
alterni, un anno con il padre e l'altro anno con la madre;
5 -in deroga al calendario ordinario, durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, nel corso del mese di giugno o di luglio, nonché per quindici giorni consecutivi durante il mese di agosto (periodi verranno concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno); i genitori potranno, per una parte dei periodi di loro spettanza o per ulteriori periodi da concordarsi, affidare i minori ai nonni, dandone comunicazione all'altro genitore;
nel corso dei mesi di luglio e agosto, il regime infrasettimanale resterà sospeso;
-in occasione delle festività civili e religiose come da calendario i minori resteranno affidati al genitore con il quale i minori avranno trascorso il fine settimana contiguo alla festività;
-i genitori si impegneranno a comunicare, in via preventiva e reciproca, le località in cui condurranno i minori nei periodi di vacanza, ferma restando la costante reperibilità telefonica;
-a tutela degli interessi di , e sarà garantita una telefonata/video-chiamata al Per_1 Per_2 Per_3
giorno tra il genitore non presente e i figli;
-in caso di malattia dei minori, i periodi non usufruiti da uno dei genitori verranno recuperati;
-ciascun genitore comunicherà all'altro genitore tutte le informazioni relative ai figli di cui si sia venuti a conoscenza, riguardo problemi, rendimento scolastico, malattie, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi gli stessi;
-autorizzare i genitori a richiedere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio proprio e dei minori;
-disporre che nei trasferimenti tra i genitori i figli dovranno essere sempre muniti dei propri documenti di identità;
-disporre ex art. 337 ter c.c. che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli in forma diretta nei periodi di permanenza degli stessi presso di sé;
-In via subordinata: nel caso in cui venga disposto un contributo perequativo a carico del padre e a favore della madre, fissare tale contributo, in conformità ai criteri di cui agli artt. 337 ter comma IV
c.c., nella misura massima di Euro 300,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), indicizzati annualmente secondo ISTAT, tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra Pt_1
ex art. 337 sexies c.c.;
-disporre che le spese per i minori eccedenti l'ordinaria amministrazione siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, richiamando per quanto di necessità il Protocollo del Tribunale di
Como. Tali spese dovranno essere in ogni caso preventivamente concordate tra i genitori, salva l'urgenza, l'imprevedibilità e l'imponderabilità e comunque successivamente documentate
-disporre che le agevolazioni e benefici fiscali correlate ai minori dovranno essere fruiti pariteticamente da entrambi i genitori.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa a favore del resistente IG. ; CP_1
6 -nulla disporre in ordine a contributi economici a favore di uno o dell'altro coniuge ex art. 156 c.c., tenuto conto che la sig.ra attualmente ha reperito un'occupazione lavorativa come dedotto in Pt_1
istanza 709 u.c. c.p.c. depositata in data 18 Novembre 2024, nonché disponendo altresì, per le motivazioni dedotte in atti, che il mutuo e le spese straordinarie gravanti sull'ex abitazione coniugale saranno a carico di entrambi i coniugi e comproprietari nella misura del 50% ciascuno. Le spese ordinarie resteranno interamente a carico del coniuge assegnatario.
-In via istruttoria:
-lo scrivente difensore si riporta infine agli atti di causa depositati nell'interesse del resistente da intendersi qui integralmente trascritti insistendo altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie, nonché delle prove testimoniali e per interpello dallo stesso dedotte e non ancora ammesse, compresa l'istanza volta ad ottenere una C.T.U. psicodiagnostica finalizzata ad acclarare l'attuale status di salute psicofisica dei minori, eventuali situazioni di disagio, l'idoneità educativa e le dinamiche relazionali con i genitori e dei genitori tra di loro in funzione di un progetto educativo comune, l'esistenza di eventuali disturbi o sindromi che ne possano inficiare la crescita e l'apprendimento, individuando la migliore soluzione abitativa mediante la comparazione delle proposte formulate da ciascun genitore, nonché il migliore palinsesto affidativo per tempi e modi di custodia, previo esame dei contesti sociali, parentali e dell'habitat complessivo.
Nell'ipotesi controparte richiedesse l'ammissione di istanze istruttorie, prove testimoniali e/o interpello del IG. , ci si oppone per le ragioni sopraindicate e nella denegata ipotesi di CP_1
loro ammissione si insta per la prova contraria con i testi già indicati in atti dalla scrivente difesa.
Il tutto sempre con vittoria di spese e competenze di causa a favore del resistente IG. . CP_1
MOTIVAZIONE
Premesso che:
- e contraevano matrimonio in OLGIATE COMASCO il Parte_1 CP_1
26/01/2008.
- Dal matrimonio nascevano i figli (21.08.2009), (18.03.2013) e Per_1 Per_2 Per_3
(24.03.2016).
- Con ricorso depositato il 10/06/2021 chiedeva la separazione giudiziale ex Parte_1 art. 151 comma 2° c.c. con addebito della colpa in capo al resistente, l'affidamento esclusivo dei figli minori con collocamento presso di sé e la conseguente assegnazione della casa coniugale, la determinazione in € 1.200 del contributo mensile che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento dalla prole, oltre al 100% delle spese straordinarie, la quantificazione in 400 euro mensili del proprio contributo al
7 mantenimento, l'impegno del ad intraprendere un percorso di disintossicazione da CP_1 sostanze anabolizzanti/stupefacenti, l'intervento dei Servizi Sociali per la regolamentazione del diritto di visita padre – figli in modalità protetta, il riconoscimento del proprio diritto al
50% del c.d. II Pilastro maturato dal resistente nel corso del matrimonio, nonché il pagamento da parte di quest'ultimo della totalità delle rate del mutuo gravante sulla casa familiare e delle relative utenze.
- Con memoria difensiva dell'11.09.2021 si costituiva in giudizio che CP_1
domandava la separazione personale, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre a cui doveva essere assegnata la casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento mensile per i figli da porsi a suo carico di € 450, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione a favore della moglie degli assegni familiari e di un assegno di mantenimento di € 100, oltre € 325 quale pagamento della quota del 50% del mutuo cointestato, entrambi per la durata di un anno dall'udienza presidenziale.
- All'udienza presidenziale venivano adottati i provvedimenti provvisori, previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati.
- Espletata l'istruttoria anche orale ritenuta necessaria, le parti precisavano le rispettive conclusioni con note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 4.12.2024; la causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
Considerato che:
- entrambi i coniugi hanno dedotto che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne
è impossibile la prosecuzione;
- tale situazione effettivamente emerge dalle risultanze processuali;
- l'ultima relazione dei Servizi Sociali atti risale al 28.06.2023;
- appare necessario, ai fini del decidere, acquisire una relazione aggiornata sul nucleo familiare
Cont da parte del incaricato;
- la causa, per il resto, deve essere prontamente decisa essendo risalente nel tempo;
- il procedimento deve essere rimesso quindi in istruttoria all'unico scopo di cui sopra;
- può essere peraltro immediatamente pronunciata la sentenza sullo status;
- quanto alle questioni accessorie, la causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'acquisizione della relazione conclusiva del Servizio Tutela Minori;
8 - la regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in OLGIATE COMASCO il 26/01/2008; CP_1
2) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria, ai fini della prosecuzione del giudizio;
3) RISERVA alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio in Como in data 28.02.2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente rel. dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2418/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. VALENTINA PILLOSIO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] il [...], con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. CARLO PIAZZA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis previe le declaratorie di Legge e del caso così giudicare:
CONDIZIONI
Nel merito ed in via provvisoria:
- pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al IG. per CP_1
grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge.
- La casa coniugale cointestata verrà assegnata alla IG.ra con tutto il mobilio esistente Parte_1 che l'abiterà unitamente ai tre figli minori;
I figli minori , e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Persona_3
con residenza anagrafica presso l'abitazione materna nella dimora sita in Beregazzo con Figliaro (
Co), V.le Europa N.7/d;
-Tutte le decisioni di maggiore rilevanza relative ai figli verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle loro aspirazioni, attitudini, desideri, collaborando perché i minori non risentano delle difficoltà emerse nei rapporti tra i genitori;
-Per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere ciascun genitore quando i figli si trovino presso lo stesso;
I figli trascorreranno con il padre i seguenti periodi anche durante la settimana scolastica con le seguenti modalità: week end alternato dal venerdì alle ore 19.00 fino al lunedì successivo con accompagnamento direttamente a scuola;
il mercoledì dall'uscita della scuola sino al giorno dopo con il riaccompagnamento diretto a scuola;
I figli trascorreranno le festività Pasquali con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, in coincidenza con la sospensione dell'attività scolastica;
Per le festività natalizie, i figli staranno, ad anni alterni, con la madre dal 26 dicembre al 30 dicembre;
nel successivo periodo, ricompreso tra il 31 dicembre ed il 7 gennaio, i figli rimarranno con il padre e così via sempre alternativamente;
è fatto salvo che il giorno della vigilia di Natale e il giorno di
Natale, i genitori lo dividano a metà trascorrendolo o a pranzo o a cena con i figli;
il giorno di compleanno dei figli e dei genitori verrà festeggiato da ciascun genitore alternativamente a pranzo o a cena;
2 durante le vacanze estive i minori trascorreranno tempi paritari con i rispettivi genitori compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno di loro;
in ogni caso i periodi di vacanza dovranno essere concordati dai genitori entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
i genitori si impegneranno a comunicare, in via preventiva e reciproca, le località in cui condurranno i minori nei periodi di vacanza, ferma restando la costante reperibilità telefonica;
Dichiarare che venga garantita una telefonata/video-chiamata al giorno tra il genitore non presente e i figli;
Il IG. provvederà al versamento di un contributo al mantenimento ordinario dei figli nella CP_1
misura mensile fissa di Euro 350,00 per figlio (e quindi complessivamente Euro 1.050,00 mensili) da rivalutarsi secondo gli indici Istat al consumo e da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario presso le coordinate che la IG.ra indicherà. Pt_1
- Il IG. provvederà al versamento di un contributo al mantenimento ordinario della moglie CP_1
IG.ra nella misura mensile fissa di Euro 200,00 da rivalutarsi secondo gli Parte_1
in via anticipata entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario presso le coordinate che la IG.ra indicherà. Pt_1
Disporre che la IG.ra percepisca l'assegno familiare mensile nella misura del 100% Parte_1
provvedendo ad una modifica della richiesta avanzata solo per la misura minima;
-Dichiarare che Il IG. provvederà a pagare al 100% la rata di mutuo della casa coniugale;
CP_1
- I genitori provvederanno nella misura del 85% il IG. e nella misura del 15% la IG.ra CP_1 Pt_1
ad ogni spesa medico-sanitaria specialistica (visite specialistiche e ogni altro trattamento sanitario non corrisposto dal S.S.N., cure odontoiatriche e ortodontiche, tickets), scolastiche (tasse, rette, mensa, libri di testo e corredo scolastico a inizio anno, gite scolastiche, vacanze studio, spese per abbonamenti ai trasporti pubblici) e ludico sportiva (iscrizioni a corsi, acquisto di attrezzatura per attività sportiva) così come previsto nel Protocollo Spese straordinarie del Tribunale di Como;
Dichiarare che alla IG.ra spetterà la quota pari al 50% dell'avere previdenziale LLP svizzero Pt_1
(cd. secondo pilastro) maturato dalla data del matrimonio sino al momento del divorzio;
Entrambi i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio e di ogni altro documento di identificazione per cui sia necessaria tale autorizzazione;
A seguito dell'accertamento dell'addebito della separazione in capo al IG. , condannare CP_1 quest'ultimo al pagamento del risarcimento dei danni a favore della IG.ra dell'importo di Pt_1
Euro 5.00,00 o secondo equità;
In via istruttoria :
3 La scrivente difesa si riporta infine agli atti di causa depositati nell'interesse della IG.ra da Pt_1 intendersi qui integralmente trascritti insistendo altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie, nonché delle prove testimoniali e per interpello dalla stessa dedotte e non ancora ammesse;
Dal momento che ancora ad oggi il IG. ha ancora difficoltà a gestire un rapporto genitoriale CP_1
sereno ed equilibrato con tutti e tre figli, la scrivente difesa chiede che i Servizi Sociali mantengano un controllo nei confronti del padre anche mediante relazioni periodiche al Tribunale dell'affido congiunto dei figli con riferimento al rispetto e all'adempimento dei periodi di permanenza e pernotto di questi ultimi presso la residenza del padre e del rispetto da parte di quest'ultimo delle aspirazioni, esigenze economiche, sportive e mediche di ciascun figlio. In vista dell'udienza cartolare del
4.12.2024, le parti depositavano il foglio di precisazione delle conclusioni, chiedendo altresì la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
PER IL RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, contrariis rejectis, previi gli incombenti di rito, per tutti i motivi esposti in atti dalla scrivente difesa e/o per quelli ritenuti di Giustizia, pronunciare la separazione personale dei coniugi / ex artt. 151 c.c. e ss. autorizzando gli stessi a vivere CP_1 Parte_1
separati a mensa et a thalamo con l'obbligo del reciproco rispetto e ciò alle seguenti condizioni:
-disporre ex art. 337 ter c.c. l'affidamento dei figli minori , e ad entrambi Per_1 Per_2 Persona_4
i genitori, con residenza da stabilirsi ai soli finianagrafici presso l'abitazione coniugale (intestata ad entrambi i coniugi) sita in Beregazzo con Figliaro Viale Europa n. 7/D assegnando la stessa alla
IG.ra ; Parte_1
-disporre che i minori saranno domiciliati presso le residenze di entrambi i genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, di altri enti pubblici e privati, e per ogni altra utilità connessa alla doppia domiciliazione;
-disporre che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
-disporre che , e frequenteranno i genitori secondo un modello bi-genitoriale Per_1 Per_2 Per_3
per pari tempi complessivi, in particolare:
-disporre che terrà con sé i figli dal lunedì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina successivo con accompagnamento dei minori presso i rispettivi plessi scolastici;
nei periodi di sospensione dell'attività scolastica, per quanto non di seguito (diversamente) disposto, nella settimana di spettanza paterna,
4 il IG. andrà a prendere i figli alle ore 10 del mattino di lunedì presso la residenza della IG.ra CP_1
e la madre li recupererà dalla casa paterna in Bizzarone (CO), Via Matteotti n. 10 il lunedì Pt_1
successivo alle ore 10. Nella settimana di spettanza materna, la madre per l'appunto, andrà a prendere i bambini alle ore 10 del mattino di lunedì presso la residenza del IG. e quest'ultimo li CP_1
recupererà presso la residenza materna il lunedì successivo alle ore 10;
-in subordine al predetto regime di frequentazione, disporre che i minori trascorreranno con ciascun genitore periodi paritetici secondo un calendario delle frequentazioni coerente con il principio della bigenitorialità e secondo un modello del seguente tenore: - durante il periodo scolastico, ciascun genitore a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola (ovvero con prelevamento dall'abitazione dei genitori nei giorni di astensione scolastica) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola
(ovvero con accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore);
-i giorni da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina (con pernottamento) presso il genitore con cui il figlio non avrà trascorso il fine settimana;
- i giorni da mercoledì pomeriggio a venerdì mattina (con pernottamento) presso il genitore con cui il figlio non trascorrerà il fine settimana;
ossia secondo il seguente schema:
1° Settimana LUNpom.-MERmatt.
(padre)
.-VENmatt. CP_2
(madre)
.-LUNmatt. Pt_2
(padre)
2° Settimana LUNpom.-MERmatt.
(madre)
.-VENmatt. CP_2
(padre)
.-LUNmatt. Pt_2
(madre)
-prevedere la suddivisione delle festività natalizie, ad anni alterni con ciascun genitore, un anno dall'inizio della sospensione scolastica fino al 30 dicembre, l'anno successivo dal 30 dicembre alla ripresa della scuola;
-le festività pasquali verranno trascorse da , e per l'intero periodo, ad anni Per_1 Per_2 Per_3
alterni, un anno con il padre e l'altro anno con la madre;
5 -in deroga al calendario ordinario, durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, nel corso del mese di giugno o di luglio, nonché per quindici giorni consecutivi durante il mese di agosto (periodi verranno concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno); i genitori potranno, per una parte dei periodi di loro spettanza o per ulteriori periodi da concordarsi, affidare i minori ai nonni, dandone comunicazione all'altro genitore;
nel corso dei mesi di luglio e agosto, il regime infrasettimanale resterà sospeso;
-in occasione delle festività civili e religiose come da calendario i minori resteranno affidati al genitore con il quale i minori avranno trascorso il fine settimana contiguo alla festività;
-i genitori si impegneranno a comunicare, in via preventiva e reciproca, le località in cui condurranno i minori nei periodi di vacanza, ferma restando la costante reperibilità telefonica;
-a tutela degli interessi di , e sarà garantita una telefonata/video-chiamata al Per_1 Per_2 Per_3
giorno tra il genitore non presente e i figli;
-in caso di malattia dei minori, i periodi non usufruiti da uno dei genitori verranno recuperati;
-ciascun genitore comunicherà all'altro genitore tutte le informazioni relative ai figli di cui si sia venuti a conoscenza, riguardo problemi, rendimento scolastico, malattie, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi gli stessi;
-autorizzare i genitori a richiedere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio proprio e dei minori;
-disporre che nei trasferimenti tra i genitori i figli dovranno essere sempre muniti dei propri documenti di identità;
-disporre ex art. 337 ter c.c. che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli in forma diretta nei periodi di permanenza degli stessi presso di sé;
-In via subordinata: nel caso in cui venga disposto un contributo perequativo a carico del padre e a favore della madre, fissare tale contributo, in conformità ai criteri di cui agli artt. 337 ter comma IV
c.c., nella misura massima di Euro 300,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), indicizzati annualmente secondo ISTAT, tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra Pt_1
ex art. 337 sexies c.c.;
-disporre che le spese per i minori eccedenti l'ordinaria amministrazione siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, richiamando per quanto di necessità il Protocollo del Tribunale di
Como. Tali spese dovranno essere in ogni caso preventivamente concordate tra i genitori, salva l'urgenza, l'imprevedibilità e l'imponderabilità e comunque successivamente documentate
-disporre che le agevolazioni e benefici fiscali correlate ai minori dovranno essere fruiti pariteticamente da entrambi i genitori.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa a favore del resistente IG. ; CP_1
6 -nulla disporre in ordine a contributi economici a favore di uno o dell'altro coniuge ex art. 156 c.c., tenuto conto che la sig.ra attualmente ha reperito un'occupazione lavorativa come dedotto in Pt_1
istanza 709 u.c. c.p.c. depositata in data 18 Novembre 2024, nonché disponendo altresì, per le motivazioni dedotte in atti, che il mutuo e le spese straordinarie gravanti sull'ex abitazione coniugale saranno a carico di entrambi i coniugi e comproprietari nella misura del 50% ciascuno. Le spese ordinarie resteranno interamente a carico del coniuge assegnatario.
-In via istruttoria:
-lo scrivente difensore si riporta infine agli atti di causa depositati nell'interesse del resistente da intendersi qui integralmente trascritti insistendo altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie, nonché delle prove testimoniali e per interpello dallo stesso dedotte e non ancora ammesse, compresa l'istanza volta ad ottenere una C.T.U. psicodiagnostica finalizzata ad acclarare l'attuale status di salute psicofisica dei minori, eventuali situazioni di disagio, l'idoneità educativa e le dinamiche relazionali con i genitori e dei genitori tra di loro in funzione di un progetto educativo comune, l'esistenza di eventuali disturbi o sindromi che ne possano inficiare la crescita e l'apprendimento, individuando la migliore soluzione abitativa mediante la comparazione delle proposte formulate da ciascun genitore, nonché il migliore palinsesto affidativo per tempi e modi di custodia, previo esame dei contesti sociali, parentali e dell'habitat complessivo.
Nell'ipotesi controparte richiedesse l'ammissione di istanze istruttorie, prove testimoniali e/o interpello del IG. , ci si oppone per le ragioni sopraindicate e nella denegata ipotesi di CP_1
loro ammissione si insta per la prova contraria con i testi già indicati in atti dalla scrivente difesa.
Il tutto sempre con vittoria di spese e competenze di causa a favore del resistente IG. . CP_1
MOTIVAZIONE
Premesso che:
- e contraevano matrimonio in OLGIATE COMASCO il Parte_1 CP_1
26/01/2008.
- Dal matrimonio nascevano i figli (21.08.2009), (18.03.2013) e Per_1 Per_2 Per_3
(24.03.2016).
- Con ricorso depositato il 10/06/2021 chiedeva la separazione giudiziale ex Parte_1 art. 151 comma 2° c.c. con addebito della colpa in capo al resistente, l'affidamento esclusivo dei figli minori con collocamento presso di sé e la conseguente assegnazione della casa coniugale, la determinazione in € 1.200 del contributo mensile che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento dalla prole, oltre al 100% delle spese straordinarie, la quantificazione in 400 euro mensili del proprio contributo al
7 mantenimento, l'impegno del ad intraprendere un percorso di disintossicazione da CP_1 sostanze anabolizzanti/stupefacenti, l'intervento dei Servizi Sociali per la regolamentazione del diritto di visita padre – figli in modalità protetta, il riconoscimento del proprio diritto al
50% del c.d. II Pilastro maturato dal resistente nel corso del matrimonio, nonché il pagamento da parte di quest'ultimo della totalità delle rate del mutuo gravante sulla casa familiare e delle relative utenze.
- Con memoria difensiva dell'11.09.2021 si costituiva in giudizio che CP_1
domandava la separazione personale, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre a cui doveva essere assegnata la casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento mensile per i figli da porsi a suo carico di € 450, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione a favore della moglie degli assegni familiari e di un assegno di mantenimento di € 100, oltre € 325 quale pagamento della quota del 50% del mutuo cointestato, entrambi per la durata di un anno dall'udienza presidenziale.
- All'udienza presidenziale venivano adottati i provvedimenti provvisori, previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati.
- Espletata l'istruttoria anche orale ritenuta necessaria, le parti precisavano le rispettive conclusioni con note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 4.12.2024; la causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
Considerato che:
- entrambi i coniugi hanno dedotto che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne
è impossibile la prosecuzione;
- tale situazione effettivamente emerge dalle risultanze processuali;
- l'ultima relazione dei Servizi Sociali atti risale al 28.06.2023;
- appare necessario, ai fini del decidere, acquisire una relazione aggiornata sul nucleo familiare
Cont da parte del incaricato;
- la causa, per il resto, deve essere prontamente decisa essendo risalente nel tempo;
- il procedimento deve essere rimesso quindi in istruttoria all'unico scopo di cui sopra;
- può essere peraltro immediatamente pronunciata la sentenza sullo status;
- quanto alle questioni accessorie, la causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'acquisizione della relazione conclusiva del Servizio Tutela Minori;
8 - la regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in OLGIATE COMASCO il 26/01/2008; CP_1
2) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria, ai fini della prosecuzione del giudizio;
3) RISERVA alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio in Como in data 28.02.2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
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