TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile - in persona del Giudice Unico Dott.ssa Giovanna
Manca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5307/2017 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Appalto di opere pubbliche”, vertente
TRA
PA
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. ZURLO NICOLANGELO;
[...] P.IVA_1
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. MELLONE DONATO;
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Brevi cenni sullo svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 24.11.2017 ha convenuto PA
Cont in giudizio l' di Brindisi al fine di far dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto n. 282 del 28.10.2010, intercorso tra le parti, avente ad oggetto i “lavori di completamento della ristrutturazione per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali del S.O. “N. Melli” di San Pietro Vernotico” per fatto e colpa esclusiva dell'amministrazione convenuta ed ottenerne la condanna al pagamento (a) della complessiva somma di € 62.635,16+IVA quale credito residuale dei lavori eseguiti e non contabilizzati maggiorata degli interessi legali e moratori per il ritardato pagamento, (b) del mancato utile dovuto per legge sui lavori non eseguiti pari ad € 8.562,64 (€ 201.499,29 – 115.872,93 = € 85.626,36 x 10% = €
8.562,64); degli interessi legali e moratori dovuti per legge per il ritardato pagamento degli importi sui punti a) e b) a norma dell'art. 13 del Contratto di appalto n. 282 del
1 28.10.2010, stipulato frale parti in causa e (c) dei danni dovuti ex lege per perdita di chances e fermo cantiere per la indebita e illegittima sospensione dei lavori appaltati, da quantificarsi in via equitativa anche a mezzo di apposita consulenza tecnica.
In particolare l'attore ha narrato: - (1) che con determinazione dirigenziale della
Direzione Generale della ASL BR n. 2734 in data 26/09/2008 veniva approvato il progetto esecutivo per “i lavori di completamento della ristrutturazione per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali del S.O. "N. Melli" di San Pietro Vernotico oltre fornitura di apparecchiatura TAC”, per un importo dei lavori da appaltare di € 730.000,00; - (2) che il computo metrico redatto in data 15/01/2010 relativo al progetto dei lavori di completamento della ristrutturazione per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali del
S.O. "N. Melli di San Pietro Vernotico" ammontava a complessivi € 258.610,53, oltre €
7.800,00 per oneri per sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed IVA;
- (3) che l'A.S.L.
Br, con prot. n. 173/G.T. del 23/04/2010, comunicava la provvisoria aggiudicazione dei lavori all' avendo l'impresa offerto un ribasso del 25,10% pari ad € PA
193.699,29 oltre IVA al 10% ed oneri per la sicurezza per cui in data 28/10/2010 veniva sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 282 per un importo contrattuale pari ad €
201.499,29 ( di cui € 193.699,29 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,10% per lavori e forniture veri e propri ed € 7,800,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza); (4)
– che in data 9/12/2010 venivano consegnati i lavori e veniva fissato il giorno 4/05/2011 per l'ultimazione degli stessi;
- (5) che l'esecuzione dei lavori registrava un andamento anomalo, per imprevisti insorti successivamente alla consegna dei lavori, che imponevano una perizia suppletiva e di variante, tanto che i lavori venivano formalmente sospesi;
- (6) che i lavori eseguiti fino al 23/03/2015 erano pari ad € 108.072,93, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di € 7.800,00 per complessivi € 115.872,93 e di aver ricevuto un acconto in data 19/02/2013 l'importo di € 53.237,77, per cui residuava un credito in suo favore di € 62.635,16+IVA; - (7) di aver contestato alla convenuta con nota in data 31/07/2015, che al verbale di sospensione n. 2 del 01/12/2011, non era seguita la redazione della perizia suppletiva e di variante e che pertanto, in considerazione della durata della sospensione (ormai protraentesi da oltre 600 giorni), si erano realizzate le condizioni previste dall'art. 7 comma 4 del contratto di appalto in oggetto per la risoluzione del contratto;
- (8) di aver altresì contestato con la medesima nota la presenza, nel cantiere
2 ancora nel suo possesso giuridico e materiale, di lavoratori di altra ditta non autorizzati,
Cont diffidando la a dare comunicazione circa le determinazioni per la prosecuzione dei lavori;
- (9) che nonostante tale diffida e la volontà manifestata di dare prosecuzione al rapporto contrattuale, i lavori non erano proseguiti per cui erano maturati i presupposti per domandare la risoluzione del contratto ed ottenere il 10% dell'ineseguito da computarsi sull'intero valore del contratto.
Premesso quanto innanzi ha concluso in conformità. Cont Instaurato il contraddittorio l' di Brindisi si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione depositata il 22.02.2018, chiedendo preliminarmente di “dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato dalla , con ogni conseguenza di legge” per aver PA parte attrice, nelle conclusioni dell'atto, domandato la condanna del Controparte_3
al pagamento di somme in favore di un soggetto estraneo al giudizio
[...] [...]
; “- ancora in via preliminare, sospendere il processo ex art. 295 c.p.c. in CP_4
attesa della definizione del procedimento penale nei confronti dei legali rappresentanti della pendente innanzi al Tribunale di Brindisi al n. 577/2014 r.g.t.; - Rigettare PA
ogni domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e, anche in via riconvenzionale, dichiarare la nullità del contratto di appalto intercorso fra le parti avente ad oggetto i Lavori di completamento della ristrutturazione per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali del S.O. “N. Melli di San Pietro Vernotico” stipulato il 28.10.2010 rep.
n. 282, per violazione di norme imperative di ordine pubblico per illiceità penale della condotta posta in essere dai legali rappresentanti di nella fase della PA predisposizione e dello svolgimento della gara d'appalto; - Rigettare in ogni caso la domanda attorea poiché i lavori che l'attrice assume di avere eseguito non erano autorizzati. In via riconvenzionale: - Dichiarando la nullità del contratto intercorso fra le parti condannare al risarcimento del danno così come PA quantificato ai punti C. ed H. della narrativa del presente atto in complessive € 45.500,00
o nella somma meglio vista in corso di causa e comunque, relativamente al danno morale ex art. 2059 c.c., nella somma che il Giudice riterrà equo determinare, di cui € 5.500,00 a titolo di restituzione dell'utile di impresa illecitamente percepito ed € 40.000,00 a titolo di danno morale. - Condannare l'attrice al pagamento di spese e compensi del giudizi”.
3 Cont Più in particolare la convenuta ha esposto che: - (1) con ordinanza del 4.11.2013, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi, nell'ambito del procedimento penale n.
8911/06 R.G.N.R. ed altri riuniti, era stata disposta l'applicazione di misure cautelari personali nei confronti di un numeroso gruppo di imprenditori e funzionari della
[...]
per i reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), turbativa d'asta, corruzione, Pt_2
falsificazione di atti pubblici;
- (2) tra di gli imprenditori destinatari delle misure cautelari vi erano anche e , soci ed amministratori della , e PA PA PA
altri, cui erano stati contestati il reato di associazione per delinquere nonché quelli di cui agli artt. 81 cpv, 110, 353, commi 1 e 2, 326, commi 1 e 3, c.p.; - (3) che la condotta collusiva era quella “tipica” dei vari appalti: “aprivano fraudolentemente, avvalendosi delle prestazioni manuali esecutive di le buste contenenti le offerte Persona_1
economiche presentate dalle varie imprese ammesse alla gara e, dopo averne rilevato
l'entità e il valore ed averne comunicato il contenuto ai responsabili della
[...]
, richiudevano i plichi con accorgimenti tali da non consentire una PA immediata rilevazione della manomissione e sostituivano, infine, l'offerta economica originariamente presentata dalla con una nuova offerta più PA conveniente tale da garantirle l'aggiudicazione”; - (4) che era nelle more passata in cosa giudicata la sentenza di condanna pronunciata nei riguardi di Persona_1
(Cassazione sez. VI, 15.11.2016), nella parte in cui questi era stato riconosciuto responsabile dei reati “fine”, ivi compreso quello di turbativa d'asta; - (5) che era pendente dinanzi al Tribunale penale di Brindisi il procedimento penale n° 577/2014 R.G.T.
(prossima udienza 28.2.2018), nel quale l' si era costituita parte civile nei Parte_2
confronti di tutti gli imputati, compresi e;
- (6) che la risponde Pt_1 Pt_1 PA
del fatto illecito commesso dagli amministratori, che hanno agito in nome, per conto e nell'interesse della società e che il contratto d'appalto concluso dall'attrice con l'
[...]
il 28.10.2010, doveva essere dichiarato nullo per contrarietà a norme imperative;
- Pt_2
(7) che l'attrice è tenuta, in via riconvenzionale, restituire e risarcire la P.A. dell'utile d'impresa illecitamente percepito sui lavori eseguiti, pari al 10% degli importi riscossi dalla data di decorrenza dell'appalto pari ad € 5.500,00= salvo errori ed omissioni;
- (8) le Cont condotte poste in essere anche dagli amministratori dell'attrice “hanno impedito all' la scelta del migliore contraente per il conferimento dell'appalto de quo, causando in
4 maniera diretta, oltre al danno economico, anche danni morali (violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione, trasparenza e imparzialità, danno all'immagine, ecc.), solo ove si pensi all'enorme diffusione mediatica dei fatti per cui è causa, con conseguente discredito della P.A” ed hanno altresì determinato di riflesso “un danno all'attività primaria della parte offesa, cioè la tutela della salute dei cittadini del suo territorio”; - (9) i lavori eseguiti e previsti dal progetto sono stati regolarmente pagati, con il Certificato di Pagamento n. 1, mentre gli ulteriori effettuati fuori progetto non avrebbero potuto riconoscersi per violazione dell'art. 134 del DPR 21.12.1999 n. 554 (all'epoca vigente) commi 1 e 2.
Ha quindi concluso in conformità.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., la società attrice, con la prima memoria, ha preso posizione sulle eccezioni e domande formulate dalla convenuta dando atto dell'errore materiale contenuto nelle conclusioni dell'atto di citazione che non aveva in alcun modo inficiato il diritto di difesa dell'amministrazione, alla luce delle argomentazioni addotte e delle domande spiegate in via riconvenzionale nella comparsa di costituzione.
Ha quindi chiesto di emendare il suo scritto difensivo nella parte in cui (al 6° rigo della pag. 14) si fa riferimento "al comune di San Vito dei NO e " all'impresa
[...]
", dovendosi ritenere tali espressioni sostituite la prima con "ASLBR" e la CP_4
seconda con " impresa Edil Tecno Costruzioni s.n.c."
Ha altresì contestato la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, osservando che la mera pendenza del procedimento penale non avrebbe potuto per ciò solo determinare la nullità del contratto di appalto e che “la violazione di un precetto penale non è condizione sufficiente a determinare la nullità (…) se prima non si effettua una riqualificazione della condotta integrante il reato anche sotto il profilo civilistico”, rimarcando come a suo modo di vedere nel comportamento degli imputati ( amministratori della società) avrebbe potuto ravvisarsi una condotta idonea a rendere il contratto al più annullabile e non anche nullo, il che importava la dichiarazione di prescrizione della relativa azione in quanto non esercitata nei cinque anni dalla sua conclusione.
Muovendo dalla ricostruzione dei procedimenti di affidamento di evidenza pubblica e dall'art. 121 del codice del processo amministrativo l'attrice ha chiesto di dichiarare la
5 Cont domanda di nullità del contratto di appalto spiegata in via riconvenzionale dall' oltre che infondata, inammissibile e improponibile per difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, essendo competente a decidere della sorte del contratto il giudice amministrativo. Cont Quanto alla domanda di risarcimento dei danni spiegata in via riconvenzionale dall' ha evidenziato che la convenuta si è già costituita parte civile nel processo penale domandando nei confronti dei suoi amministratori e e di tutti PA PA gli imputati “un risarcimento danni economici e morali quantificati in € 1.000.000,00”, ragione per la quale “la richiesta dei danni riferibili alla società attrice (rectius ai suoi soci proprietari) già proposta nel processo penale produce di diritto, a norma dell'art. 75, primo comma, c.p.p.” determina “la rinuncia della stessa parte creditrice al giudizio civile” con conseguente declaratoria di estinzione del processo.
pur rimarcando la infondatezza della pretesa e la mancanza di prova PA quanto all'esistenza del dedotto danno, ha in ogni caso eccepito il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti con riguardo all' “azione di responsabilità per il danno arrecato da pubblici dipendenti […] all'immagine dell'ente”.
Orbene, il GOP con ordinanza assunta il 21.10.2018 ha disposto la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale ritenendo pregiudiziale l'accertamento della responsabilità per i reati ascritti “agli imputati” rispetto alla domanda di “nullità del contratto il cui adempimento è oggetto della domanda".
Con ricorso depositato il 9.09.2019 parte attrice ha riassunto la causa rappresentando che in data 22.5.2019 il Tribunale penale di Brindisi aveva dichiarato di non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 comma 1° c.p.p., tra gli altri, nei confronti di e PA Pt_1
, legale rappresentanti e soci della società per
[...] PA
intervenuta prescrizione, con sentenza n. 365/2019, divenuta irrevocabile nei confronti di questi ultimi in data 12.7.2019 e chiedendo di fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio.
La causa istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 maggio 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
6 Senonché è stata successivamente rimessa sul ruolo in quanto il GU dott. Rubino ha domandato di essere autorizzato ad astenersi per ragioni di opportunità, avendo composto tanto il Collegio che aveva pronunciato la sentenza dichiarativa della prescrizione nei riguardi dei soci della quanto quello che con successiva sentenza n. PA
249/2022 del 15.2.2022, aveva definito il procedimento n. 577/2014 R.G. nei confronti degli imputati che avevano rinunciato ad avvalersi della prescrizione, in tal modo venendo a conoscere de “l'ipotesi accusatoria all'origine della vicenda, anche con riferimento agli episodi ed agli imputati con riferimento ai quali era stato dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, compresa la gara all'esito della quale è stato aggiudicato all'attrice l'appalto di cui si controverte”.
Autorizzata l'astensione con ordinanza del Presidente del Tribunale del 14.11.2024, la causa è stata riassegnata alla scrivente con provvedimento del Presidente di Sezione del
21.11.2024
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 16.01.2025, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. a seguito di rinuncia dei procuratori delle parti.
2.1 Sulle richieste istruttorie dell'attrice
In via preliminare va respinta la richiesta di parte attrice, formulata con la comparsa conclusionale del 10.07.2024 di ammissione dei mezzi istruttori già articolati con la memoria di cui all'art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. stante la loro inammissibilità vertendo tutte le circostanze della prova orale sul contenuto di documenti depositati in atti.
2.2. Sul merito della vicenda
Tanto premesso, sulla scorta del compendio probatorio di tipo documentale e delle prospettazioni assertive delle parti, deve ritenersi provato ed incontestato che con deliberazione della Direzione Generale della ASL BR n. 2734 in data 26/09/2088 fu approvato il progetto esecutivo “per i lavori di completamento della ristrutturazione per
l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali del S.O. "N. Melli" di San Pietro Vernotico e per la fornitura di apparecchiatura TAC”, per un importo dei lavori da appaltare di €
730.000,00.
Con successiva determinazione n. 414 del 09/02/2010 furono approvati gli atti per l'indizione della gara relativa ai soli lavori strutturali dell'immobile computati nella misura
7 di € 266.410,53, di cui € 258.610,53 per i lavori a base d'asta ed € 7,800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
Detti lavori furono aggiudicati a favore della ditta PA che aveva formulato un'offerta al ribasso del 25,10% pari ad € 193.699,29 oltre IVA al
10% ed oneri per la sicurezza, dapprima provvisoriamente con nota A.S.L. Br prot. n.
173/G.T. del 23/04/2010 (All. 4 del fascicolo di parte attrice) e successivamente in via definitiva con deliberazione della Direzione Generale dell' Br n. 2110 in data CP_2
22/06/2010.
Il contratto di appalto fu sottoscritto in data 28/10/2010 rep. n. 282 per l'importo di €
201.499,29 (di cui € 193.699,29 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,10% per lavori e forniture veri e propri ed € 7,800,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza).
I lavori cui si diede avvio, a seguito di consegna parziale in data 9/12/2010, avrebbero dovuto essere ultimati il giorno 4/05/2011, ma subirono nel corso del tempo varie sospensioni per modifiche progettuali che imponevano una perizia suppletiva e di variante. Cont L corrispose in favore della società attrice l'importo di € 53.237,77, per i lavori effettuati in base allo stato di avanzamento, mentre è controverso tra le parti la fondatezza della pretesa della della somma di € 62635,16 riferibile a lavori eseguiti, a PA dire dell'attrice, fino 23.03.2015.
Ebbene ha domandato la risoluzione del contratto d'appalto per fatto e PA
Cont colpa imputabile alla stessa stazione appaltante, sul presupposto che l' non avesse provveduto alla redazione della perizia suppletiva di cui all'ultimo verbale di sospensione dei lavori del 1.12.2011, facendo decorrere un lungo lasso di tempo e nonostante la volontà manifestata con verbale del 02/09/2015, “di dare continuità al contratto di appalto in argomento previa redazione di perizia suppletiva e di variante da condividere al fine della ripresa dei lavori” che avrebbe dovuto “ultimarsi entro il 30 settembre p.v."
(All. 39 del fascicolo di parte attrice).
La ricostruzione storica relativa al rapporto obbligatorio di cui al prefato contratto va tuttavia operata anche alla luce delle emergenze del procedimento penale promosso nei confronti di vari funzionari dipendenti dell'ASL/BR ed imprenditori, tra cui gli amministratori e soci dell'odierna attrice, accusati di aver condizionato ed alterato con le
8 loro condotte illecite le procedure di evidenza pubblica che si erano concluse con l'aggiudicazione dei lavori.
Cont Preme a riguardo precisare che la convenuta muovendo da tali emergenze investigative, ha domandato in via riconvenzionale di accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto d'appalto intercorso tra le parti in quanto concluso in violazione di norme imperative.
Così ricostruito il thema decidendum, lo scrutinio di detta domanda, che investe la validità ed efficacia del contratto d'appalto oggetto di causa, va operato, per questioni di ordine logico e sistematico, in via preliminare rispetto a quello della domanda avanzata in via principale dall'attrice di sua risoluzione per inadempimento e di condanna al pagamento di opere eseguite in attuazione dello stesso.
2.3. Sul difetto di giurisdizione
Senonchè l'attrice, in disparte i profili di fondatezza della prospettazione della convenuta, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine a detta domanda, lamentando, per un verso, che non sarebbe intervenuta alcuna revoca in autotutela del provvedimento di aggiudicazione della gara e che per altro verso che ai sensi dell'art. 121 del Codice del Processo amministrativo è rimesso al G.A., che ha annullato l'aggiudicazione definitiva, il potere-dovere di dichiarare l'inefficacia del contratto e statuire, in ragione delle deduzioni delle parti, della gravità della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se detta declaratoria possa avere effetto retroattivo o debba invece intendersi limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza di annullamento.
Muovendo dall'assunto che non sarebbe intervenuto alcun atto autoritativo, l'attrice ha sostenuto che il contratto di appalto de quo, debba ritenersi, invece, ancora valido ed efficace e che la risoluzione dello stesso viene, invece, invocata dalla società appaltatrice per evidente inadempimento contrattuale della ASLBR.
L'eccezione di difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di accertamento della nullità del contratto è infondata e va respinta per quanto di seguito.
Preme rammentare che l'art. 133 del Codice del Processo Amministrativo ha attribuito la materia dei contratti pubblici alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo
(riproponendo lo schema già delineato nell'art. 244 del d.lgs. n. 163/2006) estendendone
9 l'ambito di applicazione alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione, così concentrando innanzi alla medesima a.g. tutte le questioni consequenziali all'impugnativa dell'aggiudicazione per evidenti esigenze di effettività ed implementazione della tutela giurisdizionale.
E' stata in tal modo superata la vexata questio della riconducibilità o meno alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo della domanda di inefficacia del contratto quale conseguenza della sentenza di annullamento dell'aggiudicazione.
La peculiarità della vicenda che ci occupa è data tuttavia dalla mancanza della pronuncia giurisdizionale di annullamento dell'aggiudicazione o di un provvedimento di revoca in Cont autotutela della stessa aggiudicazione assunto dalla in conseguenza delle vicenda processuale che ha visto imputati di gravi reati suoi funzionari ed imprenditori che avevano partecipato a diverse procedure di evidenza pubblica, ottenendone l'aggiudicazione per effetto della condotta illecita posta in essere dai primi.
Ebbene la Corte di Cassazione a S.U., regolando un caso del tutto analogo a quello che ci occupa, ha chiarito che l'attrazione della giurisdizione contemplata dall'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in ordine alla dichiarazione di inefficacia del contratto nel giudizio instaurato per l'annullamento dell'aggiudicazione, suppone che al giudice amministrativo sia chiesto di pronunciarsi sulla dedotta invalidità dell'aggiudicazione e sulla connessa consequenziale domanda di annullamento del contratto stipulato in forza dell'aggiudicazione medesima, investendo l'oggetto della cognizione non il vizio, in sé considerato, del contratto (al quale il concorrente vittorioso nel giudizio di impugnazione è estraneo), bensì il rapporto sostanziale, che è di responsabilità extracontrattuale, tra il concorrente impugnante che la fa valere e l'amministrazione resistente, con l'aggiudicatario controinteressato, dall'altro. Laddove, invece, debba decidersi solo sul rapporto contrattuale costituitosi tra l'aggiudicatario, all'esito di una gara viziata, e l'amministrazione, torna applicabile il principio per cui competono al giudice ordinario le controversie rivolte ad accertare l'intero spettro delle patologie negoziali, anche quando su di esse incidano di riflesso i vizi del procedimento amministrativo presupposto dal contratto medesimo (Cass.
Sez. U n. 18190 del 29/07/2013).
10 Facendo applicazione dei medesimi principi di diritto al caso che ci occupa, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda di accertamento della nullità di un contratto pubblico e quella conseguente di dichiarazione della sua inefficacia, ancorché vengano in rilievo valutazioni che investono le modalità di esercizio del potere autoritativo per i riflessi che essi generano sulla invalidità genetica del rapporto sinallagmatico, dovendosi ancora una volta rimarcare che non è stata portata alla cognizione del Giudice amministrativo alcuna domanda di annullamento dell'aggiudicazione medesima.
D'altra parte l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10 del 2011, ha stabilito che nei casi in cui un negozio di diritto privato posto in essere da una pubblica amministrazione è preceduto da un procedimento amministrativo, l'annullamento degli atti del procedimento amministrativo non comporta, di regola, l'automatica caducazione del negozio giuridico a valle (c.d. effetto caducante), producendo piuttosto una invalidità derivata (c.d. effetto viziante), che deve essere dedotta davanti al giudice munito di giurisdizione.
Dunque, fuori dei casi in cui l'ordinamento attribuisce espressamente al giudice amministrativo la giurisdizione sulla "sorte del contratto" che si pone a valle di un procedimento amministrativo viziato (v. art. 133, co. 1, lett. e), n. 1, c.p.a.), secondo l'ordinario criterio di riparto di giurisdizione spetta al giudice amministrativo conoscere dei vizi del procedimento amministrativo, e al giudice ordinario dei vizi del contratto, anche quando si tratti di invalidità derivata dal procedimento amministrativo presupposto dal contratto.
Ne discende che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito a conoscere della domanda di nullità di appalto ancorché non vi sia stato alcun provvedimento assunto dalla stazione appaltante di revoca in autotutela dell'aggiudicazione della gara.
2.4.1. Sulla domanda di nullità del contratto di appalto
Ciò posto e venendo all'esame della domanda di accertamento della nullità del contratto per violazione di norme imperative, il Tribunale ritiene che essa sia fondata e vada accolta per quanto di seguito.
Mette conto evidenziare che in virtù di consolidato orientamento interpretativo nel caso in cui la norma incriminatrice penale vieti proprio la stipulazione del contratto, in ragione
11 dell'assetto degli interessi che esso mira a realizzare, si è al cospetto del c.d. “reato- contratto” (es. la vendita di sostanze stupefacenti;
la ricettazione ex art. 648 c.p.; il commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474 c.p.); allorché, al contrario, la norma penale sanzioni la condotta posta in essere da uno dei contraenti in danno dell'altro nella fase della stipulazione, rileva la categoria concettuale del c.d. “reato in contratto” (si tratta, per lo più, delle fattispecie di reato caratterizzate dalla cooperazione artificiosa della vittima come la violenza privata ex art. 610 c.p., l'estorsione ex art. 629 c.p., la circonvenzione di persona incapace ex art. 643 c.p., l'usura ex art. 644 c.p.).
In merito ai c.d. reati in contratto la giurisprudenza di legittimità ha elaborato due distinti criteri per giudicare dell'invalidità del negozio concluso commettendo il reato: uno, di natura sostanziale, che tende a privilegiare la verifica della natura della norma penale violata, per valutare se si tratti di norma imperativa di ordine pubblico o comunque di rilevanza pubblica, perché posta a tutela di un interesse generale, sicché solo in tale eventualità il contratto che la viola si ritiene affetto da nullità perché in contrasto col primo comma dell'art. 1418 cod. civ.; un altro, di natura formale, che tende a privilegiare la verifica del vizio introdotto nel contratto a seguito della consumazione del reato, e dei possibili rimedi di tipo civilistico, secondo la rilevanza che la condotta vietata assume in questo ambito, sicché se la condotta del contraente - pur penalisticamente rilevante - comporti soltanto un vizio del consenso della controparte, il contratto si ritiene affetto da annullabilità, non da nullità.
Senonchè, va dato atto che la prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità, che questo Tribunale condivide, ha ritenuto che vada privilegiato il primo dei due criteri interpretativi perché più coerente col disposto del primo comma dell'art. 1418 cod. civ., alla stregua di quella che è l'interpretazione più accreditata del sintagma contrarietà a
«norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente» ivi contenuto.
Si è così affermato che “la nullità del negozio è lo strumento predisposto dal legislatore per realizzare o non frustrare, per il tramite di esso (e non soltanto della condotta dei contraenti, anche quando si tratti di violazione di divieti soggettivi di contrarre), interessi di carattere generale protetti dall'ordinamento. Pertanto, la violazione della norma penale dà luogo ad un negozio nullo ogni qual volta la disposizione violata si connoti come norma penale di ordine pubblico nel senso che l'interesse o il bene giuridico protetto dalla norma
12 assume una connotazione pubblicistica (secondo una tesi dottrinale che restringe la nozione di norma inderogabile a quella, appunto, di interesse e di ordine pubblico;
seguita, da ultimo, da Cass. n. 7785/16) ovvero solo quando la norma penale, tenuto conto della sua ratio, tutela interessi generali di rilevanza pubblica (Cass. 17568/2022; Cass./2020).
Per vero proprio in materia di appalti pubblici, è stato ripetutamente affermato che il principio secondo cui il negozio concluso è annullabile, per vizi concernenti l'attività negoziale degli enti pubblici, solo ad iniziativa della P.A., non si estende al caso in cui l'omesso svolgimento della gara di appalto, cui deve equipararsi l'espletamento meramente apparente delle formalità previste dalla legge, abbia integrato gli estremi di reato: le norme contenenti un divieto, sanzionato penalmente, allorché siano dirette alla tutela di un interesse pubblico generale, senza possibilità di esenzione dalla loro osservanza, devono infatti essere considerate imperative, con conseguente nullità del contratto per contrarietà ad esse - nella specie individuate in particolare nell'art. 9, comma 1, l. 8 agosto 1977 n. 584
(Cass. 11031/2008; Cass. 23025/2011).
Più di recente la Corte di Cassazione ha ribadito ( in una vicenda parzialmente analoga a quella che ci occupa) che il contratto concluso d'opera professionale concluso fra un pubblico ufficiale ed un professionista, in violazione delle specifiche regole previste dalla legge per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, che procuri intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale, esprime una volontà negoziale
"contra legem", ed è perciò nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrasto con norma imperativa (art. 323 cod. pen.), in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale (arg. da Cass. n. 2860 del 2008; n. 14234 del 2003; n. 7998 del 1990).
Di tali coordinate interpretative occorre fare applicazione alla vicenda in esame, accertando in primo luogo se vi sia stata effettivamente la violazione contestata delle norme del codice penale violate, avendo riguardo anche al bene giuridico da esse tutelato e successivamente analizzando la natura degli interessi che vengono in rilievo.
2.4.2. Sulle risultanze del procedimento penale
In altri termini si tratta di verificare se sia fondato e quindi vada accolto l'assunto spiegato dalla convenuta secondo cui il contratto d'appalto concluso tra le parti il
28.10.2010 è affetto da nullità stante l'elusione delle garanzie di sistema poste a presidio
13 dell'interesse pubblico prescritte dalla legge per l'individuazione del contraente più affidabile e meglio tecnicamente organizzato per l'espletamento dei lavori.
E' una verifica che si impone, essendosi il procedimento penale promosso nei riguardi dei soci dell'attrice concluso con sentenza dichiarativa di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, passata in cosa giudicata e dunque rendendosi necessario accertare se essi possano ritenersi responsabili dei reati loro ascritti.
Ebbene giova rammentare che con ordinanza del 4.11.2013, il G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi nell'ambito del procedimento penale n. 8911/06 R.G.N.R., dispose l'applicazione di misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e funzionari della cui venivano contestati il reato di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), Parte_2 turbativa d'asta, corruzione, falsificazione di atti pubblici.
Tra i destinatari della misura della custodia cautelare in carcere vi erano anche
[...]
e soci ed amministratori della odierna attrice. Pt_1 PA
Più nello specifico le imputazioni mosse nei loro confronti erano le seguenti:
- al capo 1) veniva contestato il reato di cui agli artt. 110- 416- 1, 2 e 3 comma c.p. "per avere costituito, promosso ed organizzato, quale dirigente dell'Area Persona_2 gestione tecnica dell' , quale geometra in servizio presso Parte_3 Controparte_5
l'area gestione tecnica dell' ed amministratore di fatto della Parte_3 [...]
poi denominata , quale direttore Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 amministrativo dell' , , Parte_3 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, quali funzionari in servizio presso l'
[...] Controparte_12 Parte_4
Area gestione tecnica dell' tutti pubblici ufficiali preposti dalla legge alle Parte_3
procedure di aggiudicazione degli appalti e quale faccendiere che, su Persona_1
disposizione di , si adoperava per la manomissione delle buste contenenti Persona_2
le offerte economiche presentate dalle imprese partecipanti alle gare per i fini meglio specificati nei singoli capi di imputazione di seguito riportati, un'associazione per delinquere finalizzata al compimento di una serie indeterminata di delitti ed in particolare di reati contro la pubblica amministrazione, corruzioni per atti contrari ai doveri di ufficio, peculato, turbativa d'asta e falso in atto pubblico.
Associazione a delinquere nella quale partecipavano, tra gli altri imprenditori Pt_1
e , quali Responsabili della;
tutti imprenditori che, a
[...] PA PA
14 conoscenza degli illeciti e delittuosi meccanismi costantemente seguiti all'interno dell'area gestione tecnica dell' nello svolgimento ed aggiudicazione delle gare di Parte_3
appalto, ne erano attivi partecipi, rafforzandone la diffusività ed il consolidamento per favorire il proprio tornaconto personale e quello dei pubblici ufficiali, prestandosi a partecipare alle varie gare nella consapevolezza delle modalità illecite seguite per la scelta del contraente, - così come di seguito specificato con riferimento alle singole gare oggetto di contestazione- e delle conseguenti aggiudicazioni che avvenivano anche sulla base di accordi precostituiti in modo che ciascuna delle imprese suddette potesse trarne indebiti benefici a danno delle imprese escluse dall'illecito contesto consociativo. Brindisi, sino alla fine del 2010.”
-Al capo 2 , , erano ritenuti responsabili PA PA Persona_1
anche del reato p.p. dagli artt. 81 cpv, 110, 353, commi 1 e 2, 326, commi 1 e 3, c.p.
“perché, in concorso tra di loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, , nella sua qualità di direttore dell'Area Gestione Tecnica della Persona_2
Cont
, di Brindisi, nonché presidente dei seggi di gara e responsabile della custodia delle buste contenenti le offerte economiche delle gare, , nella sua qualità di Controparte_9
responsabile unico del procedimento e di componente del seggio di gara (nella gara sub 1) nonché segretario verbalizzante (nelle altre gare), , nella sua qualità Controparte_10 di componente dei seggi di gara nonché funzionario istruttore, quale CP_12
segretario verbalizzante (nella gara sub 1), tutti pubblici ufficiali preposti dalla legge alla procedura di aggiudicazione degli appalti sotto indicati, in concorso tra di loro e con
e , quali responsabili della , con PA PA PA
Con collusioni e mezzi fraudolenti turbavano le seguenti gare indette per conto dell' 1)
Gara indetta con delibera n. 414 del 9.2.2010 per il completamento della ristrutturazione, per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali dello stabilimento ospedaliero “N. Melli” di San Pietro V.co aggiudicata alla PA
con delibera n. 2110 del 22.6.2010 per € 193.699,29 + oneri e iva 10% ed €
[...]
7.800,00 per oneri dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso”;
La condotta collusiva era quella “tipica” dei vari appalti: “aprivano fraudolentemente, avvalendosi delle prestazioni manuali esecutive di le buste contenenti Persona_1
le offerte economiche presentate dalle varie imprese ammesse alla gara e, dopo averne
15 rilevato l'entità e il valore ed averne comunicato il contenuto ai responsabili della
[...]
, richiudevano i plichi con accorgimenti tali da non consentire una PA immediata rilevazione della manomissione e sostituivano, infine, l'offerta economica originariamente presentata dalla con una nuova offerta più PA conveniente tale da garantirle l'aggiudicazione”.
Tanto premesso quanto alle contestazioni che erano mosse nell'ambito del richiamato procedimento penale conclusosi con sentenza dichiarativa della prescrizione nei riguardi dei responsabili della (che non hanno inteso rinunciare alla PA
prescrizione), si rende necessario accertare la responsabilità per ciascuno dei reati contestati.
Senonchè la difesa della convenuta ha depositato telematicamente tutti gli atti delle indagini preliminari ( informative della GdF, intercettazioni telefoniche, verbali di osservazioni dei CC e documentazione relative alle gare di evidenza pubblica), nonché i verbali dell'istruttoria dibattimentale del processo che ha visto imputati e PA
e la sentenza di condanna resa in sede di giudizio abbreviato nei riguardi di PA
uno dei concorrenti nei reati contestati, confermata in sede di appello Persona_1
e riformata dalla Corte di Cassazione esclusivamente con riguardo al reato di partecipazione all'associazione a delinquere.
Quanto alla valenza probatoria degli atti del separato procedimento penale, va rammentato il consolidato principio di diritto secondo cui “nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice e in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo” (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. III, 26.06.2015 n. 13229).
In altri termini il giudice può trarre argomenti di prova anche dalle risultanze istruttorie del giudizio penale, in quanto non esiste nel nostro ordinamento, al di fuori dei casi di prova legale, una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale può utilizzare come fonte di
16 convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti, esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale e effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale (Cass.
5009/2009; Cass. 11199/2000; Cass. 11157/1996; Cass. 623/1995: "Per la formazione del proprio convincimento, il giudice può utilizzare anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, dopo che la relativa documentazione è stata ritualmente prodotta dalla parte interessata"; Cass. 5874/1993; Cass. 2968/1982: "Il giudice che fondi il proprio convincimento sulle risultanze di una sentenza penale non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del relativo processo ed esaminare il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficienti le risultanze della sola sentenza ").
Al riguardo va rammentato che prove atipiche sono gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;
i verbali di prove espletati in altri giudizi;
le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento;
le perizie.
Ebbene, non è ostativo alla loro diretta utilizzabilità la circostanza che siano prove raccolte al di fuori del processo o la posizione processuale assunta nel giudizio penale dalle parti, poiché il contraddittorio tra le stesse si instaura con la produzione in giudizio, senza che ne derivi alcuna violazione del principio di cui all'art. 101 c.p. ( la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio” (cfr. Cass. civ. sez. I, 1.09.2015
n. 17392).
Venendo alla vicenda in esame va affermata la piena utilizzabilità della richiamata documentazione relativa al separato procedimento penale dovendosi rimarcare che il contraddittorio tra le parti si è instaurato sin dalla costituzione in giudizio dell' e Cont
17 successivamente con la produzione di ulteriori atti nel termine per le preclusioni di tipo assertivo con la memoria di cui all'art. 183 VI co. n. 2 c.p.c..
D'altronde non può sottacersi la piena conoscenza di detta documentazione da parte dell'attrice essendo stati e dapprima indagati nell'ambito di PA PA
quel procedimento penale ( e sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere) e successivamente rinviati a giudizio.
Orbene tanto premesso, non si ravvisano dubbi in ordine alla colpevolezza rispetto ai reati loro ascritti ( quanto meno con riguardo al capo 2) avuto riguardo al complesso di quelle risultanze istruttorie, fermo restando che gli eventi nella loro dimensione storica e naturalistica non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della società attrice, ragione per la quale ai sensi dell'art. 115 c.p.c. possono ritenersi provati.
Preme di fatti rimarcare come nella memoria di cui all'art. 183 VI co. n. 1 c.p.c la difesa di parte attrice si sia limitata a svolgere valutazioni di mero diritto sulla qualificazione del vizio che discenderebbe dall'accertamento operato dal giudice penale in ordine alla sussistenza dei reati contestati, omettendo di prendere posizione su ciascuna delle
Cont deduzioni in punto di fatto operate dalla convenuta in ordine ai comportamenti posti in essere dai suoi soci per ottenere l'aggiudicazione delle gare, e dunque di attendere ad una loro contestazione specifica, essendosi limitata a ricorrere ad espressioni del tutto generiche (“Nella fattispecie che ci occupa, in disparte quella che sarà la decisone finale, sui del giudice penale sui reati-contratto, inerenti la fattispecie in esame”.. Invero, sempre con il rispetto dovuto al fondamentale principio di presunzione di innocenza).
Ad ogni buon conto, al di là delle conseguenze che discendono dal principio di non contestazione, va dato atto delle specifiche risultanze investigative che confortano il convincimento della responsabilità degli amministratori della Edil Costruzione in ordine ai reati oggetto di addebito, quanto meno, ai fini che qui rilevano di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 c.p. e rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.
Ebbene a pag. 57 della O.C.C. si legge “La della quale sono PA
amministratori e si è aggiudicata alcuni appalti per i quali PA PA
l'analisi della relativa documentazione e della conseguenti investigazioni portavano a rilevare la radicale illiceità delle procedure di gara, con conseguente falsità di tutti gli atti
18 amministrativi propedeutici alle aggiudicazioni provvisorie e delle successive delibere di aggiudicazioni”
La condotta collusiva è quella “tipica” dei vari appalti: “aprivano fraudolentemente, avvalendosi delle prestazioni manuali esecutive di le buste contenenti Persona_1
le offerte economiche presentate dalle varie imprese ammesse alla gara e, dopo averne rilevato l'entità e il valore ed averne comunicato il contenuto ai responsabili della
[...]
, richiudevano i plichi con accorgimenti tali da non consentire una PA immediata rilevazione della manomissione e sostituivano, infine, l'offerta economica originariamente presentata dalla con una nuova offerta più PA conveniente tale da garantirle l'aggiudicazione”.
Dalla lettura della medesima ordinanza, quanto all'aggiudicazione oggetto del presente giudizio avvenuto con delibera n. 2110 del 22 giugno 2010, emerge, a pag. 61, che il seggio era composto dall'ing. , dirigente dell'Area gestione tecnica dell' Per_2 Pt_3
Brindisi ed ancora che all'esito di un attento controllo i militari della G.F. riscontravano sospetti segni di manomissione delle buste contenenti le offerte economiche riconducibili ad una fase antecedente all'apertura ufficiale.
Allo scopo di dare supporto scientifico a tale oggettiva ma empirica constatazione erano svolti ulteriori accertamenti presso il Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica per la Puglia e Basilicata di Bari”. Gli esiti erano sintetizzati in una relazione tecnica Parte richiamata a folio 62 della ove si affermava che gli accertamenti svolti “a campione su 46 delle buste scelte hanno consentito di individuare residui di colla in prossimità dei bordi tagliati dalla per l'ispezione delle offerte che sono stati evidenziati CP_13 dall'ingrandimento al microscopio o dalla fluorescenza all'ultravioletto. Poiché le buste sono dotate di lembi di chiusura che si sovrappongono sul retro, la presenza di colla in tali zone, in particolare sulle facciate interne non è giustificabile” .
Orbene muovendo da tali dati, si giungeva a ritenere che la gara in questione fosse stata turbata con i meccanismi in questione “essendo appena il caso di segnalare che sulla busta contenente la offerta economica della nessun tipo di PA manomissione empiricamente dalla p.g. operante né dalla polizia scientifica”.
Tali risultanze scientifiche furono successivamente confermate dalle dichiarazioni confessorie rese da in data 14.11.2013, il quale, in sede di Persona_1
19 interrogatorio garanzia reso innanzi al GIP, alla presenza del suo avvocato, confermava di aver manomesso le buste contenenti le offerte di gara di concerto con l'ing. , Per_2
Presidente della Commissione, il quale di volta in volta, ne esaminava il contenuto, prendeva appunti e dava disposizioni perché fossero richiuse in maniera tale che non fosse percepibile che erano state aperte.
Sulla scorta di tale spontanea e dettagliata confessione, il GUP presso il Tribunale di
Brindisi, con sentenza di condanna di RR resa in sede di giudizio abbreviato, n.
182/2014, ritenne ampiamente dimostrata la consumazione del reato di turbativa d'asta con riguardo a ciascuna delle gare indicate nel capo d'imputazione, evidenziando a folio 22 che tale attività illecita si era protratta dal 2009 al 2011 ed ancora osservando che non essendo plausibile che il si fosse determinato a tale illegale pratica “per un mero sfizio Per_2
personale, essendo intuibili i cospicui vantaggi personali che ne sarebbero potuto derivare”, i singoli imprenditori titolari della ditta risultata vincitrice dovevano ritenersi anch'essi concorrenti nel reato.
Si tratta di valutazioni del tutto condivisibili, supportate peraltro nella sentenza di condanna, da ampi stralci delle intercettazioni telefoniche ed ambientali in cui si sviluppavano ragionamenti tra e su eventuali pressioni politiche per far Per_1 Per_2 dirottare un appalto da una società ad un'altra o si ipotizzavano accordi tra imprenditori, che esprimevano la consapevolezza di quasi tutti i soggetti di aderire ad un programma criminoso che prevedeva l'aggiudicazione della gara con tale illecito meccanismo di manomissione delle buste.
Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati poi sentiti tutti i verbalizzanti, tra cui il maresciallo che ripercorreva il contenuto delle informative da lui redatte e degli Tes_1
accertamenti svolti, facendo richiamo anche al contenuto delle intercettazioni telefoniche Cont ed ambientali in cui si attestava di incontri concordati tra i funzionari dell con gli imprenditori in occasione ed in prossimità delle sedute delle commissioni di gara.
Ebbene a folio 72 dell'O.C.C., sempre con riferimento alle gare oggetto di aggiudicazione da parte di si dava atto di 76 contatti telefonici intercorsi tra PA
e ( socio e legale rappresentate della società attrice) e di Persona_2 PA
diversi incontri al di fuori delle sedi istituzionali, registrati in periodi antecedenti alle aggiudicazioni delle gare ( all. 28 e 40 delle informative), tra cui venivano ritenuti
20 significativi quelli avvenuti il 24.06.2010 ed il 3.11.2010 ( oggetto di specifica attività di osservazione).
Alla luce di tale complesso di elementi non si profilano dubbi in ordine alla colpevolezza di e di per i reati loro ascritti, dovendosi ragionevolmente PA PA
ritenersi che , dirigente dell'Area gestione tecnica dell' Persona_2 Parte_3
nonché Presidente delle Commissioni di gara, li abbia informati del contenuto delle offerte degli altri concorrenti ( contenute nelle buste manomesse da onde Persona_1
consentire loro di formulare quella rivelatasi migliore.
In altre parole le risultanze investigative hanno confermato che l'impresa favorita, una volta ricevuta la preziosa informazione relativa all'importo utile per garantirle l'aggiudicazione della gara, predisponeva una nuova offerta economica che consegnata ai pubblici ufficiali complici consentiva di sostituire quella originariamente presentata.
A conferma di quanto innanzi era il fatto che nessuna delle buste contenenti le offerte delle imprese risultate aggiudicatrici, tra cui quella di per l'appalto di cui PA
al presente giudizio, sono risultate oggetto di manomissioni o alterazioni (all' esito di apposita indagine scientifica).
Orbene, ne discende che va affermata ed dichiarata la loro responsabilità in ordine al reato di turbativa d'asta, quali soci ed amministratori della società attrice, e conseguentemente la nullità del contratto d'appalto concluso in violazione della norma penale di cui all'art. 353 c.p. avuto riguardo alla connotazione pubblicistica del bene giuridico protetto dalla disposizione in esame volto a tutelare interessi generali della collettività ovvero a far sì che le gare di evidenza pubblica si svolgano in modo libero e regolare consentendo una corretta concorrenza fra i partecipanti al fine di pervenire a giuste e convenienti condizioni per aggiudicazione dei servizi.
Accolta la domanda spiegata in via riconvenzionale dalla convenuta, ne discende che conseguentemente va respinta quella proposta in via principale da parte dell'attrice di risoluzione del contratto di appalto, che in quanto nullo è improduttivo di effetti tra le parti nonché, quella ulteriore di condanna al pagamento delle somme relative all'esecuzione di alcuni lavori effettuati in adempimento del medesimo contratto.
3. Sulla domanda di risarcimento danni dell' Pt_6
[...]
[.. L'eccezione sollevata dall'attrice relativa alla improponibilità della domanda avanzata
Cont dalla convenuta di risarcimento per i danni morali ed all'immagine, per essersi la stessa amministrazione costituita parte civile nell'ambito del richiamato procedimento penale, va respinta.
L'art. 75 co. 3 c.p.p. dispone che se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.
Cont
Ebbene il presente giudizio, in cui la convenuta ha spiegato in via riconvenzionale domanda di risarcimento del danno nei confronti della con PA
comparsa di costituzione e risposta del 22.02.2018, dopo essersi costituita parte civile nei confronti di tutti gli imputati del procedimento penale tra cui anche i soci ed amministratori della stessa società è stato sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. con ordinanza del Pt_1
21.10.2018 e riassunto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'intervenuta prescrizione del reato, sicché l'eccezione va ritenuta infondata.
Tanto premesso, va altresì respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore della
Corte dei Conti della predetta domanda di risarcimento del danno all'immagine, sollevata dall'attrice, trattandosi di azione promossa nei confronti di soggetto giuridico (
[...]
estraneo all'amministrazione laddove la Corte dei Conti è competente a PA
“giudicare agenti contabili, amministratori e funzionari pubblici per tutte le vicende comunque concernenti la gestione di risorse pubbliche”.
Chiarito quanto innanzi e venendo al merito della pretesa, preme rammentare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha di recente ribadito che il danno civile all'immagine della pubblica amministrazione può essere arrecato tanto da un pubblico funzionario, quanto da persona estranea all'amministrazione stessa ed è risarcibile in ambo i casi (Cassazione civile sez. un., 12/10/2022, n.29862).
A conforto di tale assunto si è affermato che “il danno civile è atipico: chiunque può arrecarlo a chiunque, e con qualunque condotta. Così, ad esempio, il funzionario di fatto, il calunniatore, il millantatore, l'appaltatore infedele, il concessionario di pubblici servizi disonesto, pur non appartenendo alla pubblica amministrazione, con le loro condotte ben potrebbero arrecare un danno all'immagine di quest'ultima. L'esistenza di
22 un danno all'immagine della p.a. è un giudizio analitico a posteriori che dipende dalla natura della condotta illecita e dalle sue conseguenze, e non un giudizio sintetico a priori che dipenda dalla qualità soggettiva del responsabile. D'altronde anche la giurisprudenza penale della Corte di Cassazione (Sez. 5 pen., Sentenza n. 12777 del 22.3.2019, in motivazione, p. 8.3; Sez. 3 pen., Sentenza n. 35457 del 1/10/2010, Rv. 248632 - 01), in ripetute occasioni ha ammesso che il reato commesso dall'extraneus alla p.a. possa recare nocumento all'immagine di questa, suscitando nei cittadini la sensazione dell'inefficienza o della collusione di essa col reo (così Sez. 3, Sentenza n. 11752 del 17/03/2008, Rv.
239464; Sez. 3, n. 35868 del 1.10.2002, Rv. 222512; nonché Sez. 2 pen., Sentenza n. 150 del 4/01/2013, Rv. 254675, e Sez. 1 pen., Sentenza n. 10371 del 18/10/1995, Rv. 202736, ambedue con riferimento al danno all'immagine causato da una associazione criminale all'amministrazione comunale nel cui territorio si era insediata ed aveva operato)”.
Muovendo da tali coordinate ermeneutiche e dalle risultanze del processo penale, ritiene il Tribunale che possa ritenersi sussistente il lamentato danno ed in vero sia il pregiudizio arrecato alla funzionalità dell'ente pubblico, consistente nella sottrazione di risorse da destinare al perseguimento dei suoi scopi e, più in generale, nella lesione dell'interesse alla legalità, al buon andamento ed alla trasparenza ed imparzialità dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 97 Cost. quanto il danno procurato all'immagine ed alla credibilità
Cont dell' determinato dal discredito e dal sentimento di sfiducia verso l'amministrazione per effetto dell'ampia diffusione del fenomeno e della identificazione dell'ente stesso con gli amministratori corrotti.
Si tratta come ritenuto da Cass. 8662/2017 di pregiudizi differenti di cui occorre tener conto ai fini della liquidazione trattandosi di lesioni di diversi beni giuridici.
A riguardo vale rammentare che per quanto attiene specificamente alla responsabilità per violazione dell'immagine dell'ente pubblico, la giurisprudenza di legittimità, avallata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 355/2010, ha ritenuto che il relativo danno, in ragione della natura della situazione giuridica lesa, ha valenza non patrimoniale e trova la sua fonte di disciplina nell'art. 2059 cod. civ. e che "il riferimento, contenuto nella giurisprudenza della Corte dei conti, alla patrimonialità del danno stesso - in ragione della spesa necessaria per il ripristino dell'immagine dell'ente pubblico - deve essere inteso come
23 attinente alla quantificazione monetaria del pregiudizio subito e non alla individuazione della natura giuridica di esso".
Sussiste in altri termini una stretta connessione tra la tutela dell'immagine della pubblica amministrazione e il rispetto del disposto dell'art. 97 Cost. che impone un modello di azione della pubblica amministrazione improntato ai principi di efficacia, efficienza e imparzialità: regole che conformano, all'"interno", le modalità di svolgimento dell'attività amministrativa.
L'autorità pubblica è, dunque, titolare di un diritto "personale" rappresentato dall'immagine che i consociati hanno delle modalità di azione conforme ai canoni del buon andamento e dell'imparzialità; proprio tale "relazione tendenzialmente esistente tra le regole "interne", improntate al rispetto dei predetti canoni, e la proiezione "esterna" di esse, giustifica il riconoscimento, in capo all'amministrazione, di una tutela risarcitoria".
(cfr. Corte Cost. n. 355/2010).
Quanto al danno all'immagine - posta la pacifica riferibilità dello stesso quale danno non patrimoniale anche alle persone giuridiche (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 4.6.2007, n. 12929)– la giurisprudenza di legittimità ritiene che sia configurabile come lesione alla reputazione derivante dalla diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi con le quali l'ente interagisca, allorquando l'atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi (cfr. Cassazione civile sez. I 25 luglio 2013 n.
18082 ).
Tanto premesso la liquidazione della descritta voce di danno non può che essere equitativa secondo il dettato dell'art. 1226 cod. civ. e fondarsi su criteri sia oggettivi che soggettivi, quali la gravità dell'illecito rispetto al bene tutelato, le modalità di realizzazione, la reiterazione nel tempo delle condotte illecite, l'entità della mancata realizzazione delle finalità dell'amministrazione danneggiata, la capacità esponenziale dell'ente danneggiato,
l'ampiezza e la diffusione data dai mass-media all'illecito.
In relazione alla prova del quantum, va altresì evidenziato che mentre il danno patrimoniale esige la precisa allegazione e dimostrazione delle singole poste economiche che lo compongono, le conseguenze non patrimoniali derivanti dalla lesione di un diritto della persona (fisica o giuridica) non sono per loro natura suscettibili di una
24 matematica conversione monetaria e, pur non integrando un danno - evento o in re ipsa, sono dimostrabili per presunzioni o fatti notori e quindi sottomesse alla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass. pen Sez. Un. n. 15208/2010).
Ebbene tornando alla vicenda in esame, assumono rilevanza ai fini della valutazione dell'esistenza e consistenza dei lamentati pregiudizi tanto il numero dei soggetti coinvolti e
Cont destinatari delle misure cautelari (quaranta tra funzionari dell e imprenditori) quanto l'elevato numero di imputazioni (44) relative a numerose gare di appalto per importi rilevanti, indette nell'arco di oltre quattro anni ( dal 2006 al 2010), quanto le modalità di realizzazione del reato di turbativa d'asta connotato da una attenta organizzazione
(manomissione delle buste di offerte presentate dalle imprese concorrenti e rivelazione dei segreto in favore di quella da favorire e poi risultata aggiudicataria), elementi tutti che inducevano anche alla contestazione del reato di associazione per delinquere.
Ai fini che qui rilevano va rammentato che dalla lettura del secondo capo d'imputazione e dall'elenco delle gare aggiudicatesi da con mezzi fraudolenti emerge PA
che gli importi dei contratti superavano complessivamente un milione di euro, sebbene sia stata portata alla cognizione di questo giudizio esclusivamente la domanda di pagamento delle opere eseguite con riguardo ad uno soltanto dei contratti e quella riconvenzionale di sua nullità ( per circa 200.000 €).
Di tale complessa vicenda la convenuta ha affermato vi sia stata ampia eco mediatica sin dalla fase iniziale delle indagini, sebbene non siano stati riversati in atti gli articoli di stampa o i servizi mandati in onda su testate nazionali o locali. Ad ogni buon conto detto danno “si riscontra a prescindere dal clamor fori [...], con conseguente possibilità di ravvisare il danno all'immagine anche nell'ipotesi, come quella all'esame, in cui non risulti la presenza di articoli di stampa» (così Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana,
4/03/2020, n. 75 e, confermata con sent. Corte dei conti siciliana, sent. n. 68 del
16/04/2021).
Nel caso che ci occupa il clamore mediatico costituisce non solo circostanza incontestata dalla società attrice ma che presumibilmente può ritenersi verificata, in ragione della molteplicità delle contestazione e del ruolo rivestito dai soggetti coinvolti ( tra cui anche il direttore amministrativo dell'ASL/BR).
25 V'è poi da dire che in relazione a tale voce di danno deve ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 2055 cod. civ. che prevede il vincolo di solidarietà passiva dell'obbligazione risarcitoria scaturente dal fatto dannoso imputabile a più persone, essendo irrilevante se lo stesso sia derivato da più azioni od omissioni e da condotte costituenti illeciti distinti e anche diversi, purchè, sussista un vincolo di interdipendenza per cui le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno. (cfr. Cass. n. 18899/2015; n. 15930/2002).
Il Tribunale ritiene pertanto in relazione alla tipologia e alla gravità dei fatti di reato accertati, alla presumibile diffusione mediatica della notizia come sopra riportata, alla natura del bene tutelato, nonché ai ritardi che ne sono conseguiti per il completamento delle opere di particolare importanza e rilevanza per la collettività ( realizzazione di un nuovo ambulatorio per TAC, con gara indetta nel 2008 e lavori non ancora ultimati nel
2015) e alla necessità di ricorrere ad altre gare per l'affidamento dei medesimi lavori
(come affermato dall'attrice che lamentava la presenza sul cantiere di operai di altre ditte) che debba ritenersi congrua a titolo di risarcimento per il danno all'immagine e danno sviamento della funzione pubblica la somma richiesta di Euro 40.000,00.
Ne discende che va disposta la condanna dell'attrice al pagamento in favore dell'ASL/BR di detta somma oltre rivalutazione dalla data di commissione dell'illecito ed interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata.
Va altresì accolta la domanda di condanna dell'attrice a corrispondere, in favore della
Cont convenuta sempre a titolo di risarcimento dei danni, la somma di €5.500,00 pari a gli utili illecitamente conseguiti dalla società attrice, computati nella misura del 10% degli importi riscossi per l'esecuzione di una parte delle opere appaltate, oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, facendo applicazione degli onorari medi di cui al d.m. 55/2014 e succ. modifiche per lo scaglione delle cause di valore da € 52.001 a 260.000, (avuto riguardo alla domanda di dichiarazione di nullità del contratto di appalto dell'importo di € 201.449, 29 al netto dell'IVA) oltre accessori come in motivazione.
P.Q.M.
26 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Giudice Dott.ssa Giovanna Manca, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro PA
, così provvede: Controparte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da ASL/Br e per l'effetto dichiara la nullità del contratto di appalto n. 282 del 28.10.2010 concluso tra le parti di cui in motivazione;
- accoglie altresì la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali proposta dall'ASL/Br e per l'effetto condanna la in persona dei suoi PA
l.r.p.t. e al pagamento in suo favore della complessiva PA PA somma di €45.500,00 oltre accessori come in motivazione;
- rigetta nel resto le domande dell'attrice PA
- condanna l'attrice in persona dei suoi l.r.p.t. PA [...]
e alla rifusione delle spese di lite in favore dell'ASL/Br che liquida Pt_1 PA in € 14.103,00 a titolo di onorario ed € 518,00 a titolo di spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Brindisi, lì 16/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Manca
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile - in persona del Giudice Unico Dott.ssa Giovanna
Manca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5307/2017 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Appalto di opere pubbliche”, vertente
TRA
PA
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. ZURLO NICOLANGELO;
[...] P.IVA_1
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. MELLONE DONATO;
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Brevi cenni sullo svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 24.11.2017 ha convenuto PA
Cont in giudizio l' di Brindisi al fine di far dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto n. 282 del 28.10.2010, intercorso tra le parti, avente ad oggetto i “lavori di completamento della ristrutturazione per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali del S.O. “N. Melli” di San Pietro Vernotico” per fatto e colpa esclusiva dell'amministrazione convenuta ed ottenerne la condanna al pagamento (a) della complessiva somma di € 62.635,16+IVA quale credito residuale dei lavori eseguiti e non contabilizzati maggiorata degli interessi legali e moratori per il ritardato pagamento, (b) del mancato utile dovuto per legge sui lavori non eseguiti pari ad € 8.562,64 (€ 201.499,29 – 115.872,93 = € 85.626,36 x 10% = €
8.562,64); degli interessi legali e moratori dovuti per legge per il ritardato pagamento degli importi sui punti a) e b) a norma dell'art. 13 del Contratto di appalto n. 282 del
1 28.10.2010, stipulato frale parti in causa e (c) dei danni dovuti ex lege per perdita di chances e fermo cantiere per la indebita e illegittima sospensione dei lavori appaltati, da quantificarsi in via equitativa anche a mezzo di apposita consulenza tecnica.
In particolare l'attore ha narrato: - (1) che con determinazione dirigenziale della
Direzione Generale della ASL BR n. 2734 in data 26/09/2008 veniva approvato il progetto esecutivo per “i lavori di completamento della ristrutturazione per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali del S.O. "N. Melli" di San Pietro Vernotico oltre fornitura di apparecchiatura TAC”, per un importo dei lavori da appaltare di € 730.000,00; - (2) che il computo metrico redatto in data 15/01/2010 relativo al progetto dei lavori di completamento della ristrutturazione per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali del
S.O. "N. Melli di San Pietro Vernotico" ammontava a complessivi € 258.610,53, oltre €
7.800,00 per oneri per sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed IVA;
- (3) che l'A.S.L.
Br, con prot. n. 173/G.T. del 23/04/2010, comunicava la provvisoria aggiudicazione dei lavori all' avendo l'impresa offerto un ribasso del 25,10% pari ad € PA
193.699,29 oltre IVA al 10% ed oneri per la sicurezza per cui in data 28/10/2010 veniva sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 282 per un importo contrattuale pari ad €
201.499,29 ( di cui € 193.699,29 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,10% per lavori e forniture veri e propri ed € 7,800,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza); (4)
– che in data 9/12/2010 venivano consegnati i lavori e veniva fissato il giorno 4/05/2011 per l'ultimazione degli stessi;
- (5) che l'esecuzione dei lavori registrava un andamento anomalo, per imprevisti insorti successivamente alla consegna dei lavori, che imponevano una perizia suppletiva e di variante, tanto che i lavori venivano formalmente sospesi;
- (6) che i lavori eseguiti fino al 23/03/2015 erano pari ad € 108.072,93, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di € 7.800,00 per complessivi € 115.872,93 e di aver ricevuto un acconto in data 19/02/2013 l'importo di € 53.237,77, per cui residuava un credito in suo favore di € 62.635,16+IVA; - (7) di aver contestato alla convenuta con nota in data 31/07/2015, che al verbale di sospensione n. 2 del 01/12/2011, non era seguita la redazione della perizia suppletiva e di variante e che pertanto, in considerazione della durata della sospensione (ormai protraentesi da oltre 600 giorni), si erano realizzate le condizioni previste dall'art. 7 comma 4 del contratto di appalto in oggetto per la risoluzione del contratto;
- (8) di aver altresì contestato con la medesima nota la presenza, nel cantiere
2 ancora nel suo possesso giuridico e materiale, di lavoratori di altra ditta non autorizzati,
Cont diffidando la a dare comunicazione circa le determinazioni per la prosecuzione dei lavori;
- (9) che nonostante tale diffida e la volontà manifestata di dare prosecuzione al rapporto contrattuale, i lavori non erano proseguiti per cui erano maturati i presupposti per domandare la risoluzione del contratto ed ottenere il 10% dell'ineseguito da computarsi sull'intero valore del contratto.
Premesso quanto innanzi ha concluso in conformità. Cont Instaurato il contraddittorio l' di Brindisi si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione depositata il 22.02.2018, chiedendo preliminarmente di “dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato dalla , con ogni conseguenza di legge” per aver PA parte attrice, nelle conclusioni dell'atto, domandato la condanna del Controparte_3
al pagamento di somme in favore di un soggetto estraneo al giudizio
[...] [...]
; “- ancora in via preliminare, sospendere il processo ex art. 295 c.p.c. in CP_4
attesa della definizione del procedimento penale nei confronti dei legali rappresentanti della pendente innanzi al Tribunale di Brindisi al n. 577/2014 r.g.t.; - Rigettare PA
ogni domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e, anche in via riconvenzionale, dichiarare la nullità del contratto di appalto intercorso fra le parti avente ad oggetto i Lavori di completamento della ristrutturazione per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali del S.O. “N. Melli di San Pietro Vernotico” stipulato il 28.10.2010 rep.
n. 282, per violazione di norme imperative di ordine pubblico per illiceità penale della condotta posta in essere dai legali rappresentanti di nella fase della PA predisposizione e dello svolgimento della gara d'appalto; - Rigettare in ogni caso la domanda attorea poiché i lavori che l'attrice assume di avere eseguito non erano autorizzati. In via riconvenzionale: - Dichiarando la nullità del contratto intercorso fra le parti condannare al risarcimento del danno così come PA quantificato ai punti C. ed H. della narrativa del presente atto in complessive € 45.500,00
o nella somma meglio vista in corso di causa e comunque, relativamente al danno morale ex art. 2059 c.c., nella somma che il Giudice riterrà equo determinare, di cui € 5.500,00 a titolo di restituzione dell'utile di impresa illecitamente percepito ed € 40.000,00 a titolo di danno morale. - Condannare l'attrice al pagamento di spese e compensi del giudizi”.
3 Cont Più in particolare la convenuta ha esposto che: - (1) con ordinanza del 4.11.2013, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi, nell'ambito del procedimento penale n.
8911/06 R.G.N.R. ed altri riuniti, era stata disposta l'applicazione di misure cautelari personali nei confronti di un numeroso gruppo di imprenditori e funzionari della
[...]
per i reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), turbativa d'asta, corruzione, Pt_2
falsificazione di atti pubblici;
- (2) tra di gli imprenditori destinatari delle misure cautelari vi erano anche e , soci ed amministratori della , e PA PA PA
altri, cui erano stati contestati il reato di associazione per delinquere nonché quelli di cui agli artt. 81 cpv, 110, 353, commi 1 e 2, 326, commi 1 e 3, c.p.; - (3) che la condotta collusiva era quella “tipica” dei vari appalti: “aprivano fraudolentemente, avvalendosi delle prestazioni manuali esecutive di le buste contenenti le offerte Persona_1
economiche presentate dalle varie imprese ammesse alla gara e, dopo averne rilevato
l'entità e il valore ed averne comunicato il contenuto ai responsabili della
[...]
, richiudevano i plichi con accorgimenti tali da non consentire una PA immediata rilevazione della manomissione e sostituivano, infine, l'offerta economica originariamente presentata dalla con una nuova offerta più PA conveniente tale da garantirle l'aggiudicazione”; - (4) che era nelle more passata in cosa giudicata la sentenza di condanna pronunciata nei riguardi di Persona_1
(Cassazione sez. VI, 15.11.2016), nella parte in cui questi era stato riconosciuto responsabile dei reati “fine”, ivi compreso quello di turbativa d'asta; - (5) che era pendente dinanzi al Tribunale penale di Brindisi il procedimento penale n° 577/2014 R.G.T.
(prossima udienza 28.2.2018), nel quale l' si era costituita parte civile nei Parte_2
confronti di tutti gli imputati, compresi e;
- (6) che la risponde Pt_1 Pt_1 PA
del fatto illecito commesso dagli amministratori, che hanno agito in nome, per conto e nell'interesse della società e che il contratto d'appalto concluso dall'attrice con l'
[...]
il 28.10.2010, doveva essere dichiarato nullo per contrarietà a norme imperative;
- Pt_2
(7) che l'attrice è tenuta, in via riconvenzionale, restituire e risarcire la P.A. dell'utile d'impresa illecitamente percepito sui lavori eseguiti, pari al 10% degli importi riscossi dalla data di decorrenza dell'appalto pari ad € 5.500,00= salvo errori ed omissioni;
- (8) le Cont condotte poste in essere anche dagli amministratori dell'attrice “hanno impedito all' la scelta del migliore contraente per il conferimento dell'appalto de quo, causando in
4 maniera diretta, oltre al danno economico, anche danni morali (violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione, trasparenza e imparzialità, danno all'immagine, ecc.), solo ove si pensi all'enorme diffusione mediatica dei fatti per cui è causa, con conseguente discredito della P.A” ed hanno altresì determinato di riflesso “un danno all'attività primaria della parte offesa, cioè la tutela della salute dei cittadini del suo territorio”; - (9) i lavori eseguiti e previsti dal progetto sono stati regolarmente pagati, con il Certificato di Pagamento n. 1, mentre gli ulteriori effettuati fuori progetto non avrebbero potuto riconoscersi per violazione dell'art. 134 del DPR 21.12.1999 n. 554 (all'epoca vigente) commi 1 e 2.
Ha quindi concluso in conformità.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., la società attrice, con la prima memoria, ha preso posizione sulle eccezioni e domande formulate dalla convenuta dando atto dell'errore materiale contenuto nelle conclusioni dell'atto di citazione che non aveva in alcun modo inficiato il diritto di difesa dell'amministrazione, alla luce delle argomentazioni addotte e delle domande spiegate in via riconvenzionale nella comparsa di costituzione.
Ha quindi chiesto di emendare il suo scritto difensivo nella parte in cui (al 6° rigo della pag. 14) si fa riferimento "al comune di San Vito dei NO e " all'impresa
[...]
", dovendosi ritenere tali espressioni sostituite la prima con "ASLBR" e la CP_4
seconda con " impresa Edil Tecno Costruzioni s.n.c."
Ha altresì contestato la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, osservando che la mera pendenza del procedimento penale non avrebbe potuto per ciò solo determinare la nullità del contratto di appalto e che “la violazione di un precetto penale non è condizione sufficiente a determinare la nullità (…) se prima non si effettua una riqualificazione della condotta integrante il reato anche sotto il profilo civilistico”, rimarcando come a suo modo di vedere nel comportamento degli imputati ( amministratori della società) avrebbe potuto ravvisarsi una condotta idonea a rendere il contratto al più annullabile e non anche nullo, il che importava la dichiarazione di prescrizione della relativa azione in quanto non esercitata nei cinque anni dalla sua conclusione.
Muovendo dalla ricostruzione dei procedimenti di affidamento di evidenza pubblica e dall'art. 121 del codice del processo amministrativo l'attrice ha chiesto di dichiarare la
5 Cont domanda di nullità del contratto di appalto spiegata in via riconvenzionale dall' oltre che infondata, inammissibile e improponibile per difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, essendo competente a decidere della sorte del contratto il giudice amministrativo. Cont Quanto alla domanda di risarcimento dei danni spiegata in via riconvenzionale dall' ha evidenziato che la convenuta si è già costituita parte civile nel processo penale domandando nei confronti dei suoi amministratori e e di tutti PA PA gli imputati “un risarcimento danni economici e morali quantificati in € 1.000.000,00”, ragione per la quale “la richiesta dei danni riferibili alla società attrice (rectius ai suoi soci proprietari) già proposta nel processo penale produce di diritto, a norma dell'art. 75, primo comma, c.p.p.” determina “la rinuncia della stessa parte creditrice al giudizio civile” con conseguente declaratoria di estinzione del processo.
pur rimarcando la infondatezza della pretesa e la mancanza di prova PA quanto all'esistenza del dedotto danno, ha in ogni caso eccepito il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti con riguardo all' “azione di responsabilità per il danno arrecato da pubblici dipendenti […] all'immagine dell'ente”.
Orbene, il GOP con ordinanza assunta il 21.10.2018 ha disposto la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale ritenendo pregiudiziale l'accertamento della responsabilità per i reati ascritti “agli imputati” rispetto alla domanda di “nullità del contratto il cui adempimento è oggetto della domanda".
Con ricorso depositato il 9.09.2019 parte attrice ha riassunto la causa rappresentando che in data 22.5.2019 il Tribunale penale di Brindisi aveva dichiarato di non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 comma 1° c.p.p., tra gli altri, nei confronti di e PA Pt_1
, legale rappresentanti e soci della società per
[...] PA
intervenuta prescrizione, con sentenza n. 365/2019, divenuta irrevocabile nei confronti di questi ultimi in data 12.7.2019 e chiedendo di fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio.
La causa istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 maggio 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
6 Senonché è stata successivamente rimessa sul ruolo in quanto il GU dott. Rubino ha domandato di essere autorizzato ad astenersi per ragioni di opportunità, avendo composto tanto il Collegio che aveva pronunciato la sentenza dichiarativa della prescrizione nei riguardi dei soci della quanto quello che con successiva sentenza n. PA
249/2022 del 15.2.2022, aveva definito il procedimento n. 577/2014 R.G. nei confronti degli imputati che avevano rinunciato ad avvalersi della prescrizione, in tal modo venendo a conoscere de “l'ipotesi accusatoria all'origine della vicenda, anche con riferimento agli episodi ed agli imputati con riferimento ai quali era stato dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, compresa la gara all'esito della quale è stato aggiudicato all'attrice l'appalto di cui si controverte”.
Autorizzata l'astensione con ordinanza del Presidente del Tribunale del 14.11.2024, la causa è stata riassegnata alla scrivente con provvedimento del Presidente di Sezione del
21.11.2024
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 16.01.2025, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. a seguito di rinuncia dei procuratori delle parti.
2.1 Sulle richieste istruttorie dell'attrice
In via preliminare va respinta la richiesta di parte attrice, formulata con la comparsa conclusionale del 10.07.2024 di ammissione dei mezzi istruttori già articolati con la memoria di cui all'art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. stante la loro inammissibilità vertendo tutte le circostanze della prova orale sul contenuto di documenti depositati in atti.
2.2. Sul merito della vicenda
Tanto premesso, sulla scorta del compendio probatorio di tipo documentale e delle prospettazioni assertive delle parti, deve ritenersi provato ed incontestato che con deliberazione della Direzione Generale della ASL BR n. 2734 in data 26/09/2088 fu approvato il progetto esecutivo “per i lavori di completamento della ristrutturazione per
l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali del S.O. "N. Melli" di San Pietro Vernotico e per la fornitura di apparecchiatura TAC”, per un importo dei lavori da appaltare di €
730.000,00.
Con successiva determinazione n. 414 del 09/02/2010 furono approvati gli atti per l'indizione della gara relativa ai soli lavori strutturali dell'immobile computati nella misura
7 di € 266.410,53, di cui € 258.610,53 per i lavori a base d'asta ed € 7,800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
Detti lavori furono aggiudicati a favore della ditta PA che aveva formulato un'offerta al ribasso del 25,10% pari ad € 193.699,29 oltre IVA al
10% ed oneri per la sicurezza, dapprima provvisoriamente con nota A.S.L. Br prot. n.
173/G.T. del 23/04/2010 (All. 4 del fascicolo di parte attrice) e successivamente in via definitiva con deliberazione della Direzione Generale dell' Br n. 2110 in data CP_2
22/06/2010.
Il contratto di appalto fu sottoscritto in data 28/10/2010 rep. n. 282 per l'importo di €
201.499,29 (di cui € 193.699,29 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,10% per lavori e forniture veri e propri ed € 7,800,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza).
I lavori cui si diede avvio, a seguito di consegna parziale in data 9/12/2010, avrebbero dovuto essere ultimati il giorno 4/05/2011, ma subirono nel corso del tempo varie sospensioni per modifiche progettuali che imponevano una perizia suppletiva e di variante. Cont L corrispose in favore della società attrice l'importo di € 53.237,77, per i lavori effettuati in base allo stato di avanzamento, mentre è controverso tra le parti la fondatezza della pretesa della della somma di € 62635,16 riferibile a lavori eseguiti, a PA dire dell'attrice, fino 23.03.2015.
Ebbene ha domandato la risoluzione del contratto d'appalto per fatto e PA
Cont colpa imputabile alla stessa stazione appaltante, sul presupposto che l' non avesse provveduto alla redazione della perizia suppletiva di cui all'ultimo verbale di sospensione dei lavori del 1.12.2011, facendo decorrere un lungo lasso di tempo e nonostante la volontà manifestata con verbale del 02/09/2015, “di dare continuità al contratto di appalto in argomento previa redazione di perizia suppletiva e di variante da condividere al fine della ripresa dei lavori” che avrebbe dovuto “ultimarsi entro il 30 settembre p.v."
(All. 39 del fascicolo di parte attrice).
La ricostruzione storica relativa al rapporto obbligatorio di cui al prefato contratto va tuttavia operata anche alla luce delle emergenze del procedimento penale promosso nei confronti di vari funzionari dipendenti dell'ASL/BR ed imprenditori, tra cui gli amministratori e soci dell'odierna attrice, accusati di aver condizionato ed alterato con le
8 loro condotte illecite le procedure di evidenza pubblica che si erano concluse con l'aggiudicazione dei lavori.
Cont Preme a riguardo precisare che la convenuta muovendo da tali emergenze investigative, ha domandato in via riconvenzionale di accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto d'appalto intercorso tra le parti in quanto concluso in violazione di norme imperative.
Così ricostruito il thema decidendum, lo scrutinio di detta domanda, che investe la validità ed efficacia del contratto d'appalto oggetto di causa, va operato, per questioni di ordine logico e sistematico, in via preliminare rispetto a quello della domanda avanzata in via principale dall'attrice di sua risoluzione per inadempimento e di condanna al pagamento di opere eseguite in attuazione dello stesso.
2.3. Sul difetto di giurisdizione
Senonchè l'attrice, in disparte i profili di fondatezza della prospettazione della convenuta, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine a detta domanda, lamentando, per un verso, che non sarebbe intervenuta alcuna revoca in autotutela del provvedimento di aggiudicazione della gara e che per altro verso che ai sensi dell'art. 121 del Codice del Processo amministrativo è rimesso al G.A., che ha annullato l'aggiudicazione definitiva, il potere-dovere di dichiarare l'inefficacia del contratto e statuire, in ragione delle deduzioni delle parti, della gravità della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se detta declaratoria possa avere effetto retroattivo o debba invece intendersi limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza di annullamento.
Muovendo dall'assunto che non sarebbe intervenuto alcun atto autoritativo, l'attrice ha sostenuto che il contratto di appalto de quo, debba ritenersi, invece, ancora valido ed efficace e che la risoluzione dello stesso viene, invece, invocata dalla società appaltatrice per evidente inadempimento contrattuale della ASLBR.
L'eccezione di difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di accertamento della nullità del contratto è infondata e va respinta per quanto di seguito.
Preme rammentare che l'art. 133 del Codice del Processo Amministrativo ha attribuito la materia dei contratti pubblici alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo
(riproponendo lo schema già delineato nell'art. 244 del d.lgs. n. 163/2006) estendendone
9 l'ambito di applicazione alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione, così concentrando innanzi alla medesima a.g. tutte le questioni consequenziali all'impugnativa dell'aggiudicazione per evidenti esigenze di effettività ed implementazione della tutela giurisdizionale.
E' stata in tal modo superata la vexata questio della riconducibilità o meno alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo della domanda di inefficacia del contratto quale conseguenza della sentenza di annullamento dell'aggiudicazione.
La peculiarità della vicenda che ci occupa è data tuttavia dalla mancanza della pronuncia giurisdizionale di annullamento dell'aggiudicazione o di un provvedimento di revoca in Cont autotutela della stessa aggiudicazione assunto dalla in conseguenza delle vicenda processuale che ha visto imputati di gravi reati suoi funzionari ed imprenditori che avevano partecipato a diverse procedure di evidenza pubblica, ottenendone l'aggiudicazione per effetto della condotta illecita posta in essere dai primi.
Ebbene la Corte di Cassazione a S.U., regolando un caso del tutto analogo a quello che ci occupa, ha chiarito che l'attrazione della giurisdizione contemplata dall'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in ordine alla dichiarazione di inefficacia del contratto nel giudizio instaurato per l'annullamento dell'aggiudicazione, suppone che al giudice amministrativo sia chiesto di pronunciarsi sulla dedotta invalidità dell'aggiudicazione e sulla connessa consequenziale domanda di annullamento del contratto stipulato in forza dell'aggiudicazione medesima, investendo l'oggetto della cognizione non il vizio, in sé considerato, del contratto (al quale il concorrente vittorioso nel giudizio di impugnazione è estraneo), bensì il rapporto sostanziale, che è di responsabilità extracontrattuale, tra il concorrente impugnante che la fa valere e l'amministrazione resistente, con l'aggiudicatario controinteressato, dall'altro. Laddove, invece, debba decidersi solo sul rapporto contrattuale costituitosi tra l'aggiudicatario, all'esito di una gara viziata, e l'amministrazione, torna applicabile il principio per cui competono al giudice ordinario le controversie rivolte ad accertare l'intero spettro delle patologie negoziali, anche quando su di esse incidano di riflesso i vizi del procedimento amministrativo presupposto dal contratto medesimo (Cass.
Sez. U n. 18190 del 29/07/2013).
10 Facendo applicazione dei medesimi principi di diritto al caso che ci occupa, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda di accertamento della nullità di un contratto pubblico e quella conseguente di dichiarazione della sua inefficacia, ancorché vengano in rilievo valutazioni che investono le modalità di esercizio del potere autoritativo per i riflessi che essi generano sulla invalidità genetica del rapporto sinallagmatico, dovendosi ancora una volta rimarcare che non è stata portata alla cognizione del Giudice amministrativo alcuna domanda di annullamento dell'aggiudicazione medesima.
D'altra parte l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10 del 2011, ha stabilito che nei casi in cui un negozio di diritto privato posto in essere da una pubblica amministrazione è preceduto da un procedimento amministrativo, l'annullamento degli atti del procedimento amministrativo non comporta, di regola, l'automatica caducazione del negozio giuridico a valle (c.d. effetto caducante), producendo piuttosto una invalidità derivata (c.d. effetto viziante), che deve essere dedotta davanti al giudice munito di giurisdizione.
Dunque, fuori dei casi in cui l'ordinamento attribuisce espressamente al giudice amministrativo la giurisdizione sulla "sorte del contratto" che si pone a valle di un procedimento amministrativo viziato (v. art. 133, co. 1, lett. e), n. 1, c.p.a.), secondo l'ordinario criterio di riparto di giurisdizione spetta al giudice amministrativo conoscere dei vizi del procedimento amministrativo, e al giudice ordinario dei vizi del contratto, anche quando si tratti di invalidità derivata dal procedimento amministrativo presupposto dal contratto.
Ne discende che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito a conoscere della domanda di nullità di appalto ancorché non vi sia stato alcun provvedimento assunto dalla stazione appaltante di revoca in autotutela dell'aggiudicazione della gara.
2.4.1. Sulla domanda di nullità del contratto di appalto
Ciò posto e venendo all'esame della domanda di accertamento della nullità del contratto per violazione di norme imperative, il Tribunale ritiene che essa sia fondata e vada accolta per quanto di seguito.
Mette conto evidenziare che in virtù di consolidato orientamento interpretativo nel caso in cui la norma incriminatrice penale vieti proprio la stipulazione del contratto, in ragione
11 dell'assetto degli interessi che esso mira a realizzare, si è al cospetto del c.d. “reato- contratto” (es. la vendita di sostanze stupefacenti;
la ricettazione ex art. 648 c.p.; il commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474 c.p.); allorché, al contrario, la norma penale sanzioni la condotta posta in essere da uno dei contraenti in danno dell'altro nella fase della stipulazione, rileva la categoria concettuale del c.d. “reato in contratto” (si tratta, per lo più, delle fattispecie di reato caratterizzate dalla cooperazione artificiosa della vittima come la violenza privata ex art. 610 c.p., l'estorsione ex art. 629 c.p., la circonvenzione di persona incapace ex art. 643 c.p., l'usura ex art. 644 c.p.).
In merito ai c.d. reati in contratto la giurisprudenza di legittimità ha elaborato due distinti criteri per giudicare dell'invalidità del negozio concluso commettendo il reato: uno, di natura sostanziale, che tende a privilegiare la verifica della natura della norma penale violata, per valutare se si tratti di norma imperativa di ordine pubblico o comunque di rilevanza pubblica, perché posta a tutela di un interesse generale, sicché solo in tale eventualità il contratto che la viola si ritiene affetto da nullità perché in contrasto col primo comma dell'art. 1418 cod. civ.; un altro, di natura formale, che tende a privilegiare la verifica del vizio introdotto nel contratto a seguito della consumazione del reato, e dei possibili rimedi di tipo civilistico, secondo la rilevanza che la condotta vietata assume in questo ambito, sicché se la condotta del contraente - pur penalisticamente rilevante - comporti soltanto un vizio del consenso della controparte, il contratto si ritiene affetto da annullabilità, non da nullità.
Senonchè, va dato atto che la prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità, che questo Tribunale condivide, ha ritenuto che vada privilegiato il primo dei due criteri interpretativi perché più coerente col disposto del primo comma dell'art. 1418 cod. civ., alla stregua di quella che è l'interpretazione più accreditata del sintagma contrarietà a
«norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente» ivi contenuto.
Si è così affermato che “la nullità del negozio è lo strumento predisposto dal legislatore per realizzare o non frustrare, per il tramite di esso (e non soltanto della condotta dei contraenti, anche quando si tratti di violazione di divieti soggettivi di contrarre), interessi di carattere generale protetti dall'ordinamento. Pertanto, la violazione della norma penale dà luogo ad un negozio nullo ogni qual volta la disposizione violata si connoti come norma penale di ordine pubblico nel senso che l'interesse o il bene giuridico protetto dalla norma
12 assume una connotazione pubblicistica (secondo una tesi dottrinale che restringe la nozione di norma inderogabile a quella, appunto, di interesse e di ordine pubblico;
seguita, da ultimo, da Cass. n. 7785/16) ovvero solo quando la norma penale, tenuto conto della sua ratio, tutela interessi generali di rilevanza pubblica (Cass. 17568/2022; Cass./2020).
Per vero proprio in materia di appalti pubblici, è stato ripetutamente affermato che il principio secondo cui il negozio concluso è annullabile, per vizi concernenti l'attività negoziale degli enti pubblici, solo ad iniziativa della P.A., non si estende al caso in cui l'omesso svolgimento della gara di appalto, cui deve equipararsi l'espletamento meramente apparente delle formalità previste dalla legge, abbia integrato gli estremi di reato: le norme contenenti un divieto, sanzionato penalmente, allorché siano dirette alla tutela di un interesse pubblico generale, senza possibilità di esenzione dalla loro osservanza, devono infatti essere considerate imperative, con conseguente nullità del contratto per contrarietà ad esse - nella specie individuate in particolare nell'art. 9, comma 1, l. 8 agosto 1977 n. 584
(Cass. 11031/2008; Cass. 23025/2011).
Più di recente la Corte di Cassazione ha ribadito ( in una vicenda parzialmente analoga a quella che ci occupa) che il contratto concluso d'opera professionale concluso fra un pubblico ufficiale ed un professionista, in violazione delle specifiche regole previste dalla legge per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, che procuri intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale, esprime una volontà negoziale
"contra legem", ed è perciò nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrasto con norma imperativa (art. 323 cod. pen.), in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale (arg. da Cass. n. 2860 del 2008; n. 14234 del 2003; n. 7998 del 1990).
Di tali coordinate interpretative occorre fare applicazione alla vicenda in esame, accertando in primo luogo se vi sia stata effettivamente la violazione contestata delle norme del codice penale violate, avendo riguardo anche al bene giuridico da esse tutelato e successivamente analizzando la natura degli interessi che vengono in rilievo.
2.4.2. Sulle risultanze del procedimento penale
In altri termini si tratta di verificare se sia fondato e quindi vada accolto l'assunto spiegato dalla convenuta secondo cui il contratto d'appalto concluso tra le parti il
28.10.2010 è affetto da nullità stante l'elusione delle garanzie di sistema poste a presidio
13 dell'interesse pubblico prescritte dalla legge per l'individuazione del contraente più affidabile e meglio tecnicamente organizzato per l'espletamento dei lavori.
E' una verifica che si impone, essendosi il procedimento penale promosso nei riguardi dei soci dell'attrice concluso con sentenza dichiarativa di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, passata in cosa giudicata e dunque rendendosi necessario accertare se essi possano ritenersi responsabili dei reati loro ascritti.
Ebbene giova rammentare che con ordinanza del 4.11.2013, il G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi nell'ambito del procedimento penale n. 8911/06 R.G.N.R., dispose l'applicazione di misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e funzionari della cui venivano contestati il reato di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), Parte_2 turbativa d'asta, corruzione, falsificazione di atti pubblici.
Tra i destinatari della misura della custodia cautelare in carcere vi erano anche
[...]
e soci ed amministratori della odierna attrice. Pt_1 PA
Più nello specifico le imputazioni mosse nei loro confronti erano le seguenti:
- al capo 1) veniva contestato il reato di cui agli artt. 110- 416- 1, 2 e 3 comma c.p. "per avere costituito, promosso ed organizzato, quale dirigente dell'Area Persona_2 gestione tecnica dell' , quale geometra in servizio presso Parte_3 Controparte_5
l'area gestione tecnica dell' ed amministratore di fatto della Parte_3 [...]
poi denominata , quale direttore Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 amministrativo dell' , , Parte_3 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, quali funzionari in servizio presso l'
[...] Controparte_12 Parte_4
Area gestione tecnica dell' tutti pubblici ufficiali preposti dalla legge alle Parte_3
procedure di aggiudicazione degli appalti e quale faccendiere che, su Persona_1
disposizione di , si adoperava per la manomissione delle buste contenenti Persona_2
le offerte economiche presentate dalle imprese partecipanti alle gare per i fini meglio specificati nei singoli capi di imputazione di seguito riportati, un'associazione per delinquere finalizzata al compimento di una serie indeterminata di delitti ed in particolare di reati contro la pubblica amministrazione, corruzioni per atti contrari ai doveri di ufficio, peculato, turbativa d'asta e falso in atto pubblico.
Associazione a delinquere nella quale partecipavano, tra gli altri imprenditori Pt_1
e , quali Responsabili della;
tutti imprenditori che, a
[...] PA PA
14 conoscenza degli illeciti e delittuosi meccanismi costantemente seguiti all'interno dell'area gestione tecnica dell' nello svolgimento ed aggiudicazione delle gare di Parte_3
appalto, ne erano attivi partecipi, rafforzandone la diffusività ed il consolidamento per favorire il proprio tornaconto personale e quello dei pubblici ufficiali, prestandosi a partecipare alle varie gare nella consapevolezza delle modalità illecite seguite per la scelta del contraente, - così come di seguito specificato con riferimento alle singole gare oggetto di contestazione- e delle conseguenti aggiudicazioni che avvenivano anche sulla base di accordi precostituiti in modo che ciascuna delle imprese suddette potesse trarne indebiti benefici a danno delle imprese escluse dall'illecito contesto consociativo. Brindisi, sino alla fine del 2010.”
-Al capo 2 , , erano ritenuti responsabili PA PA Persona_1
anche del reato p.p. dagli artt. 81 cpv, 110, 353, commi 1 e 2, 326, commi 1 e 3, c.p.
“perché, in concorso tra di loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, , nella sua qualità di direttore dell'Area Gestione Tecnica della Persona_2
Cont
, di Brindisi, nonché presidente dei seggi di gara e responsabile della custodia delle buste contenenti le offerte economiche delle gare, , nella sua qualità di Controparte_9
responsabile unico del procedimento e di componente del seggio di gara (nella gara sub 1) nonché segretario verbalizzante (nelle altre gare), , nella sua qualità Controparte_10 di componente dei seggi di gara nonché funzionario istruttore, quale CP_12
segretario verbalizzante (nella gara sub 1), tutti pubblici ufficiali preposti dalla legge alla procedura di aggiudicazione degli appalti sotto indicati, in concorso tra di loro e con
e , quali responsabili della , con PA PA PA
Con collusioni e mezzi fraudolenti turbavano le seguenti gare indette per conto dell' 1)
Gara indetta con delibera n. 414 del 9.2.2010 per il completamento della ristrutturazione, per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali dello stabilimento ospedaliero “N. Melli” di San Pietro V.co aggiudicata alla PA
con delibera n. 2110 del 22.6.2010 per € 193.699,29 + oneri e iva 10% ed €
[...]
7.800,00 per oneri dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso”;
La condotta collusiva era quella “tipica” dei vari appalti: “aprivano fraudolentemente, avvalendosi delle prestazioni manuali esecutive di le buste contenenti Persona_1
le offerte economiche presentate dalle varie imprese ammesse alla gara e, dopo averne
15 rilevato l'entità e il valore ed averne comunicato il contenuto ai responsabili della
[...]
, richiudevano i plichi con accorgimenti tali da non consentire una PA immediata rilevazione della manomissione e sostituivano, infine, l'offerta economica originariamente presentata dalla con una nuova offerta più PA conveniente tale da garantirle l'aggiudicazione”.
Tanto premesso quanto alle contestazioni che erano mosse nell'ambito del richiamato procedimento penale conclusosi con sentenza dichiarativa della prescrizione nei riguardi dei responsabili della (che non hanno inteso rinunciare alla PA
prescrizione), si rende necessario accertare la responsabilità per ciascuno dei reati contestati.
Senonchè la difesa della convenuta ha depositato telematicamente tutti gli atti delle indagini preliminari ( informative della GdF, intercettazioni telefoniche, verbali di osservazioni dei CC e documentazione relative alle gare di evidenza pubblica), nonché i verbali dell'istruttoria dibattimentale del processo che ha visto imputati e PA
e la sentenza di condanna resa in sede di giudizio abbreviato nei riguardi di PA
uno dei concorrenti nei reati contestati, confermata in sede di appello Persona_1
e riformata dalla Corte di Cassazione esclusivamente con riguardo al reato di partecipazione all'associazione a delinquere.
Quanto alla valenza probatoria degli atti del separato procedimento penale, va rammentato il consolidato principio di diritto secondo cui “nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice e in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo” (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. III, 26.06.2015 n. 13229).
In altri termini il giudice può trarre argomenti di prova anche dalle risultanze istruttorie del giudizio penale, in quanto non esiste nel nostro ordinamento, al di fuori dei casi di prova legale, una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale può utilizzare come fonte di
16 convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti, esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale e effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale (Cass.
5009/2009; Cass. 11199/2000; Cass. 11157/1996; Cass. 623/1995: "Per la formazione del proprio convincimento, il giudice può utilizzare anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, dopo che la relativa documentazione è stata ritualmente prodotta dalla parte interessata"; Cass. 5874/1993; Cass. 2968/1982: "Il giudice che fondi il proprio convincimento sulle risultanze di una sentenza penale non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del relativo processo ed esaminare il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficienti le risultanze della sola sentenza ").
Al riguardo va rammentato che prove atipiche sono gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;
i verbali di prove espletati in altri giudizi;
le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento;
le perizie.
Ebbene, non è ostativo alla loro diretta utilizzabilità la circostanza che siano prove raccolte al di fuori del processo o la posizione processuale assunta nel giudizio penale dalle parti, poiché il contraddittorio tra le stesse si instaura con la produzione in giudizio, senza che ne derivi alcuna violazione del principio di cui all'art. 101 c.p. ( la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio” (cfr. Cass. civ. sez. I, 1.09.2015
n. 17392).
Venendo alla vicenda in esame va affermata la piena utilizzabilità della richiamata documentazione relativa al separato procedimento penale dovendosi rimarcare che il contraddittorio tra le parti si è instaurato sin dalla costituzione in giudizio dell' e Cont
17 successivamente con la produzione di ulteriori atti nel termine per le preclusioni di tipo assertivo con la memoria di cui all'art. 183 VI co. n. 2 c.p.c..
D'altronde non può sottacersi la piena conoscenza di detta documentazione da parte dell'attrice essendo stati e dapprima indagati nell'ambito di PA PA
quel procedimento penale ( e sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere) e successivamente rinviati a giudizio.
Orbene tanto premesso, non si ravvisano dubbi in ordine alla colpevolezza rispetto ai reati loro ascritti ( quanto meno con riguardo al capo 2) avuto riguardo al complesso di quelle risultanze istruttorie, fermo restando che gli eventi nella loro dimensione storica e naturalistica non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della società attrice, ragione per la quale ai sensi dell'art. 115 c.p.c. possono ritenersi provati.
Preme di fatti rimarcare come nella memoria di cui all'art. 183 VI co. n. 1 c.p.c la difesa di parte attrice si sia limitata a svolgere valutazioni di mero diritto sulla qualificazione del vizio che discenderebbe dall'accertamento operato dal giudice penale in ordine alla sussistenza dei reati contestati, omettendo di prendere posizione su ciascuna delle
Cont deduzioni in punto di fatto operate dalla convenuta in ordine ai comportamenti posti in essere dai suoi soci per ottenere l'aggiudicazione delle gare, e dunque di attendere ad una loro contestazione specifica, essendosi limitata a ricorrere ad espressioni del tutto generiche (“Nella fattispecie che ci occupa, in disparte quella che sarà la decisone finale, sui del giudice penale sui reati-contratto, inerenti la fattispecie in esame”.. Invero, sempre con il rispetto dovuto al fondamentale principio di presunzione di innocenza).
Ad ogni buon conto, al di là delle conseguenze che discendono dal principio di non contestazione, va dato atto delle specifiche risultanze investigative che confortano il convincimento della responsabilità degli amministratori della Edil Costruzione in ordine ai reati oggetto di addebito, quanto meno, ai fini che qui rilevano di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 c.p. e rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.
Ebbene a pag. 57 della O.C.C. si legge “La della quale sono PA
amministratori e si è aggiudicata alcuni appalti per i quali PA PA
l'analisi della relativa documentazione e della conseguenti investigazioni portavano a rilevare la radicale illiceità delle procedure di gara, con conseguente falsità di tutti gli atti
18 amministrativi propedeutici alle aggiudicazioni provvisorie e delle successive delibere di aggiudicazioni”
La condotta collusiva è quella “tipica” dei vari appalti: “aprivano fraudolentemente, avvalendosi delle prestazioni manuali esecutive di le buste contenenti Persona_1
le offerte economiche presentate dalle varie imprese ammesse alla gara e, dopo averne rilevato l'entità e il valore ed averne comunicato il contenuto ai responsabili della
[...]
, richiudevano i plichi con accorgimenti tali da non consentire una PA immediata rilevazione della manomissione e sostituivano, infine, l'offerta economica originariamente presentata dalla con una nuova offerta più PA conveniente tale da garantirle l'aggiudicazione”.
Dalla lettura della medesima ordinanza, quanto all'aggiudicazione oggetto del presente giudizio avvenuto con delibera n. 2110 del 22 giugno 2010, emerge, a pag. 61, che il seggio era composto dall'ing. , dirigente dell'Area gestione tecnica dell' Per_2 Pt_3
Brindisi ed ancora che all'esito di un attento controllo i militari della G.F. riscontravano sospetti segni di manomissione delle buste contenenti le offerte economiche riconducibili ad una fase antecedente all'apertura ufficiale.
Allo scopo di dare supporto scientifico a tale oggettiva ma empirica constatazione erano svolti ulteriori accertamenti presso il Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica per la Puglia e Basilicata di Bari”. Gli esiti erano sintetizzati in una relazione tecnica Parte richiamata a folio 62 della ove si affermava che gli accertamenti svolti “a campione su 46 delle buste scelte hanno consentito di individuare residui di colla in prossimità dei bordi tagliati dalla per l'ispezione delle offerte che sono stati evidenziati CP_13 dall'ingrandimento al microscopio o dalla fluorescenza all'ultravioletto. Poiché le buste sono dotate di lembi di chiusura che si sovrappongono sul retro, la presenza di colla in tali zone, in particolare sulle facciate interne non è giustificabile” .
Orbene muovendo da tali dati, si giungeva a ritenere che la gara in questione fosse stata turbata con i meccanismi in questione “essendo appena il caso di segnalare che sulla busta contenente la offerta economica della nessun tipo di PA manomissione empiricamente dalla p.g. operante né dalla polizia scientifica”.
Tali risultanze scientifiche furono successivamente confermate dalle dichiarazioni confessorie rese da in data 14.11.2013, il quale, in sede di Persona_1
19 interrogatorio garanzia reso innanzi al GIP, alla presenza del suo avvocato, confermava di aver manomesso le buste contenenti le offerte di gara di concerto con l'ing. , Per_2
Presidente della Commissione, il quale di volta in volta, ne esaminava il contenuto, prendeva appunti e dava disposizioni perché fossero richiuse in maniera tale che non fosse percepibile che erano state aperte.
Sulla scorta di tale spontanea e dettagliata confessione, il GUP presso il Tribunale di
Brindisi, con sentenza di condanna di RR resa in sede di giudizio abbreviato, n.
182/2014, ritenne ampiamente dimostrata la consumazione del reato di turbativa d'asta con riguardo a ciascuna delle gare indicate nel capo d'imputazione, evidenziando a folio 22 che tale attività illecita si era protratta dal 2009 al 2011 ed ancora osservando che non essendo plausibile che il si fosse determinato a tale illegale pratica “per un mero sfizio Per_2
personale, essendo intuibili i cospicui vantaggi personali che ne sarebbero potuto derivare”, i singoli imprenditori titolari della ditta risultata vincitrice dovevano ritenersi anch'essi concorrenti nel reato.
Si tratta di valutazioni del tutto condivisibili, supportate peraltro nella sentenza di condanna, da ampi stralci delle intercettazioni telefoniche ed ambientali in cui si sviluppavano ragionamenti tra e su eventuali pressioni politiche per far Per_1 Per_2 dirottare un appalto da una società ad un'altra o si ipotizzavano accordi tra imprenditori, che esprimevano la consapevolezza di quasi tutti i soggetti di aderire ad un programma criminoso che prevedeva l'aggiudicazione della gara con tale illecito meccanismo di manomissione delle buste.
Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati poi sentiti tutti i verbalizzanti, tra cui il maresciallo che ripercorreva il contenuto delle informative da lui redatte e degli Tes_1
accertamenti svolti, facendo richiamo anche al contenuto delle intercettazioni telefoniche Cont ed ambientali in cui si attestava di incontri concordati tra i funzionari dell con gli imprenditori in occasione ed in prossimità delle sedute delle commissioni di gara.
Ebbene a folio 72 dell'O.C.C., sempre con riferimento alle gare oggetto di aggiudicazione da parte di si dava atto di 76 contatti telefonici intercorsi tra PA
e ( socio e legale rappresentate della società attrice) e di Persona_2 PA
diversi incontri al di fuori delle sedi istituzionali, registrati in periodi antecedenti alle aggiudicazioni delle gare ( all. 28 e 40 delle informative), tra cui venivano ritenuti
20 significativi quelli avvenuti il 24.06.2010 ed il 3.11.2010 ( oggetto di specifica attività di osservazione).
Alla luce di tale complesso di elementi non si profilano dubbi in ordine alla colpevolezza di e di per i reati loro ascritti, dovendosi ragionevolmente PA PA
ritenersi che , dirigente dell'Area gestione tecnica dell' Persona_2 Parte_3
nonché Presidente delle Commissioni di gara, li abbia informati del contenuto delle offerte degli altri concorrenti ( contenute nelle buste manomesse da onde Persona_1
consentire loro di formulare quella rivelatasi migliore.
In altre parole le risultanze investigative hanno confermato che l'impresa favorita, una volta ricevuta la preziosa informazione relativa all'importo utile per garantirle l'aggiudicazione della gara, predisponeva una nuova offerta economica che consegnata ai pubblici ufficiali complici consentiva di sostituire quella originariamente presentata.
A conferma di quanto innanzi era il fatto che nessuna delle buste contenenti le offerte delle imprese risultate aggiudicatrici, tra cui quella di per l'appalto di cui PA
al presente giudizio, sono risultate oggetto di manomissioni o alterazioni (all' esito di apposita indagine scientifica).
Orbene, ne discende che va affermata ed dichiarata la loro responsabilità in ordine al reato di turbativa d'asta, quali soci ed amministratori della società attrice, e conseguentemente la nullità del contratto d'appalto concluso in violazione della norma penale di cui all'art. 353 c.p. avuto riguardo alla connotazione pubblicistica del bene giuridico protetto dalla disposizione in esame volto a tutelare interessi generali della collettività ovvero a far sì che le gare di evidenza pubblica si svolgano in modo libero e regolare consentendo una corretta concorrenza fra i partecipanti al fine di pervenire a giuste e convenienti condizioni per aggiudicazione dei servizi.
Accolta la domanda spiegata in via riconvenzionale dalla convenuta, ne discende che conseguentemente va respinta quella proposta in via principale da parte dell'attrice di risoluzione del contratto di appalto, che in quanto nullo è improduttivo di effetti tra le parti nonché, quella ulteriore di condanna al pagamento delle somme relative all'esecuzione di alcuni lavori effettuati in adempimento del medesimo contratto.
3. Sulla domanda di risarcimento danni dell' Pt_6
[...]
[.. L'eccezione sollevata dall'attrice relativa alla improponibilità della domanda avanzata
Cont dalla convenuta di risarcimento per i danni morali ed all'immagine, per essersi la stessa amministrazione costituita parte civile nell'ambito del richiamato procedimento penale, va respinta.
L'art. 75 co. 3 c.p.p. dispone che se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.
Cont
Ebbene il presente giudizio, in cui la convenuta ha spiegato in via riconvenzionale domanda di risarcimento del danno nei confronti della con PA
comparsa di costituzione e risposta del 22.02.2018, dopo essersi costituita parte civile nei confronti di tutti gli imputati del procedimento penale tra cui anche i soci ed amministratori della stessa società è stato sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. con ordinanza del Pt_1
21.10.2018 e riassunto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'intervenuta prescrizione del reato, sicché l'eccezione va ritenuta infondata.
Tanto premesso, va altresì respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore della
Corte dei Conti della predetta domanda di risarcimento del danno all'immagine, sollevata dall'attrice, trattandosi di azione promossa nei confronti di soggetto giuridico (
[...]
estraneo all'amministrazione laddove la Corte dei Conti è competente a PA
“giudicare agenti contabili, amministratori e funzionari pubblici per tutte le vicende comunque concernenti la gestione di risorse pubbliche”.
Chiarito quanto innanzi e venendo al merito della pretesa, preme rammentare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha di recente ribadito che il danno civile all'immagine della pubblica amministrazione può essere arrecato tanto da un pubblico funzionario, quanto da persona estranea all'amministrazione stessa ed è risarcibile in ambo i casi (Cassazione civile sez. un., 12/10/2022, n.29862).
A conforto di tale assunto si è affermato che “il danno civile è atipico: chiunque può arrecarlo a chiunque, e con qualunque condotta. Così, ad esempio, il funzionario di fatto, il calunniatore, il millantatore, l'appaltatore infedele, il concessionario di pubblici servizi disonesto, pur non appartenendo alla pubblica amministrazione, con le loro condotte ben potrebbero arrecare un danno all'immagine di quest'ultima. L'esistenza di
22 un danno all'immagine della p.a. è un giudizio analitico a posteriori che dipende dalla natura della condotta illecita e dalle sue conseguenze, e non un giudizio sintetico a priori che dipenda dalla qualità soggettiva del responsabile. D'altronde anche la giurisprudenza penale della Corte di Cassazione (Sez. 5 pen., Sentenza n. 12777 del 22.3.2019, in motivazione, p. 8.3; Sez. 3 pen., Sentenza n. 35457 del 1/10/2010, Rv. 248632 - 01), in ripetute occasioni ha ammesso che il reato commesso dall'extraneus alla p.a. possa recare nocumento all'immagine di questa, suscitando nei cittadini la sensazione dell'inefficienza o della collusione di essa col reo (così Sez. 3, Sentenza n. 11752 del 17/03/2008, Rv.
239464; Sez. 3, n. 35868 del 1.10.2002, Rv. 222512; nonché Sez. 2 pen., Sentenza n. 150 del 4/01/2013, Rv. 254675, e Sez. 1 pen., Sentenza n. 10371 del 18/10/1995, Rv. 202736, ambedue con riferimento al danno all'immagine causato da una associazione criminale all'amministrazione comunale nel cui territorio si era insediata ed aveva operato)”.
Muovendo da tali coordinate ermeneutiche e dalle risultanze del processo penale, ritiene il Tribunale che possa ritenersi sussistente il lamentato danno ed in vero sia il pregiudizio arrecato alla funzionalità dell'ente pubblico, consistente nella sottrazione di risorse da destinare al perseguimento dei suoi scopi e, più in generale, nella lesione dell'interesse alla legalità, al buon andamento ed alla trasparenza ed imparzialità dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 97 Cost. quanto il danno procurato all'immagine ed alla credibilità
Cont dell' determinato dal discredito e dal sentimento di sfiducia verso l'amministrazione per effetto dell'ampia diffusione del fenomeno e della identificazione dell'ente stesso con gli amministratori corrotti.
Si tratta come ritenuto da Cass. 8662/2017 di pregiudizi differenti di cui occorre tener conto ai fini della liquidazione trattandosi di lesioni di diversi beni giuridici.
A riguardo vale rammentare che per quanto attiene specificamente alla responsabilità per violazione dell'immagine dell'ente pubblico, la giurisprudenza di legittimità, avallata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 355/2010, ha ritenuto che il relativo danno, in ragione della natura della situazione giuridica lesa, ha valenza non patrimoniale e trova la sua fonte di disciplina nell'art. 2059 cod. civ. e che "il riferimento, contenuto nella giurisprudenza della Corte dei conti, alla patrimonialità del danno stesso - in ragione della spesa necessaria per il ripristino dell'immagine dell'ente pubblico - deve essere inteso come
23 attinente alla quantificazione monetaria del pregiudizio subito e non alla individuazione della natura giuridica di esso".
Sussiste in altri termini una stretta connessione tra la tutela dell'immagine della pubblica amministrazione e il rispetto del disposto dell'art. 97 Cost. che impone un modello di azione della pubblica amministrazione improntato ai principi di efficacia, efficienza e imparzialità: regole che conformano, all'"interno", le modalità di svolgimento dell'attività amministrativa.
L'autorità pubblica è, dunque, titolare di un diritto "personale" rappresentato dall'immagine che i consociati hanno delle modalità di azione conforme ai canoni del buon andamento e dell'imparzialità; proprio tale "relazione tendenzialmente esistente tra le regole "interne", improntate al rispetto dei predetti canoni, e la proiezione "esterna" di esse, giustifica il riconoscimento, in capo all'amministrazione, di una tutela risarcitoria".
(cfr. Corte Cost. n. 355/2010).
Quanto al danno all'immagine - posta la pacifica riferibilità dello stesso quale danno non patrimoniale anche alle persone giuridiche (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 4.6.2007, n. 12929)– la giurisprudenza di legittimità ritiene che sia configurabile come lesione alla reputazione derivante dalla diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi con le quali l'ente interagisca, allorquando l'atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi (cfr. Cassazione civile sez. I 25 luglio 2013 n.
18082 ).
Tanto premesso la liquidazione della descritta voce di danno non può che essere equitativa secondo il dettato dell'art. 1226 cod. civ. e fondarsi su criteri sia oggettivi che soggettivi, quali la gravità dell'illecito rispetto al bene tutelato, le modalità di realizzazione, la reiterazione nel tempo delle condotte illecite, l'entità della mancata realizzazione delle finalità dell'amministrazione danneggiata, la capacità esponenziale dell'ente danneggiato,
l'ampiezza e la diffusione data dai mass-media all'illecito.
In relazione alla prova del quantum, va altresì evidenziato che mentre il danno patrimoniale esige la precisa allegazione e dimostrazione delle singole poste economiche che lo compongono, le conseguenze non patrimoniali derivanti dalla lesione di un diritto della persona (fisica o giuridica) non sono per loro natura suscettibili di una
24 matematica conversione monetaria e, pur non integrando un danno - evento o in re ipsa, sono dimostrabili per presunzioni o fatti notori e quindi sottomesse alla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass. pen Sez. Un. n. 15208/2010).
Ebbene tornando alla vicenda in esame, assumono rilevanza ai fini della valutazione dell'esistenza e consistenza dei lamentati pregiudizi tanto il numero dei soggetti coinvolti e
Cont destinatari delle misure cautelari (quaranta tra funzionari dell e imprenditori) quanto l'elevato numero di imputazioni (44) relative a numerose gare di appalto per importi rilevanti, indette nell'arco di oltre quattro anni ( dal 2006 al 2010), quanto le modalità di realizzazione del reato di turbativa d'asta connotato da una attenta organizzazione
(manomissione delle buste di offerte presentate dalle imprese concorrenti e rivelazione dei segreto in favore di quella da favorire e poi risultata aggiudicataria), elementi tutti che inducevano anche alla contestazione del reato di associazione per delinquere.
Ai fini che qui rilevano va rammentato che dalla lettura del secondo capo d'imputazione e dall'elenco delle gare aggiudicatesi da con mezzi fraudolenti emerge PA
che gli importi dei contratti superavano complessivamente un milione di euro, sebbene sia stata portata alla cognizione di questo giudizio esclusivamente la domanda di pagamento delle opere eseguite con riguardo ad uno soltanto dei contratti e quella riconvenzionale di sua nullità ( per circa 200.000 €).
Di tale complessa vicenda la convenuta ha affermato vi sia stata ampia eco mediatica sin dalla fase iniziale delle indagini, sebbene non siano stati riversati in atti gli articoli di stampa o i servizi mandati in onda su testate nazionali o locali. Ad ogni buon conto detto danno “si riscontra a prescindere dal clamor fori [...], con conseguente possibilità di ravvisare il danno all'immagine anche nell'ipotesi, come quella all'esame, in cui non risulti la presenza di articoli di stampa» (così Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana,
4/03/2020, n. 75 e, confermata con sent. Corte dei conti siciliana, sent. n. 68 del
16/04/2021).
Nel caso che ci occupa il clamore mediatico costituisce non solo circostanza incontestata dalla società attrice ma che presumibilmente può ritenersi verificata, in ragione della molteplicità delle contestazione e del ruolo rivestito dai soggetti coinvolti ( tra cui anche il direttore amministrativo dell'ASL/BR).
25 V'è poi da dire che in relazione a tale voce di danno deve ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 2055 cod. civ. che prevede il vincolo di solidarietà passiva dell'obbligazione risarcitoria scaturente dal fatto dannoso imputabile a più persone, essendo irrilevante se lo stesso sia derivato da più azioni od omissioni e da condotte costituenti illeciti distinti e anche diversi, purchè, sussista un vincolo di interdipendenza per cui le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno. (cfr. Cass. n. 18899/2015; n. 15930/2002).
Il Tribunale ritiene pertanto in relazione alla tipologia e alla gravità dei fatti di reato accertati, alla presumibile diffusione mediatica della notizia come sopra riportata, alla natura del bene tutelato, nonché ai ritardi che ne sono conseguiti per il completamento delle opere di particolare importanza e rilevanza per la collettività ( realizzazione di un nuovo ambulatorio per TAC, con gara indetta nel 2008 e lavori non ancora ultimati nel
2015) e alla necessità di ricorrere ad altre gare per l'affidamento dei medesimi lavori
(come affermato dall'attrice che lamentava la presenza sul cantiere di operai di altre ditte) che debba ritenersi congrua a titolo di risarcimento per il danno all'immagine e danno sviamento della funzione pubblica la somma richiesta di Euro 40.000,00.
Ne discende che va disposta la condanna dell'attrice al pagamento in favore dell'ASL/BR di detta somma oltre rivalutazione dalla data di commissione dell'illecito ed interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata.
Va altresì accolta la domanda di condanna dell'attrice a corrispondere, in favore della
Cont convenuta sempre a titolo di risarcimento dei danni, la somma di €5.500,00 pari a gli utili illecitamente conseguiti dalla società attrice, computati nella misura del 10% degli importi riscossi per l'esecuzione di una parte delle opere appaltate, oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, facendo applicazione degli onorari medi di cui al d.m. 55/2014 e succ. modifiche per lo scaglione delle cause di valore da € 52.001 a 260.000, (avuto riguardo alla domanda di dichiarazione di nullità del contratto di appalto dell'importo di € 201.449, 29 al netto dell'IVA) oltre accessori come in motivazione.
P.Q.M.
26 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Giudice Dott.ssa Giovanna Manca, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro PA
, così provvede: Controparte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da ASL/Br e per l'effetto dichiara la nullità del contratto di appalto n. 282 del 28.10.2010 concluso tra le parti di cui in motivazione;
- accoglie altresì la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali proposta dall'ASL/Br e per l'effetto condanna la in persona dei suoi PA
l.r.p.t. e al pagamento in suo favore della complessiva PA PA somma di €45.500,00 oltre accessori come in motivazione;
- rigetta nel resto le domande dell'attrice PA
- condanna l'attrice in persona dei suoi l.r.p.t. PA [...]
e alla rifusione delle spese di lite in favore dell'ASL/Br che liquida Pt_1 PA in € 14.103,00 a titolo di onorario ed € 518,00 a titolo di spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Brindisi, lì 16/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Manca
27