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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 10/06/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6713/2024 TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dagli Avv.ti L. Tortora e A. Parte_1
Sarnelli, con cui elett. dom. in Napoli, alla via Bracco n. 71, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dal funzionario Avv. E. Rossetti, con cui elett. CP_1 dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei assegno mensile di invalidità CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/09/2024, la parte ricorrente in epigrafe deduceva il mancato pagamento dei ratei di assegno mensile di invalidità maturati dal 12/01/2023, come da decreto di omologa del 23/10/2023 – R.G. 7138/2021, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il suddetto provvedimento era stato inoltrato all' in uno al modello AP70, con pec CP_1 del 22/11/2023, ma il credito risultava ancora no ato. Tanto premesso, concludeva chiedendo di “1) Accertare e dichiarare il diritto all'assegno d'invalidità civile del sig. dal 12.01.2023; 2) Accertare e dichiarare il diritto della Parte_1 ricorrente, a percepire i ratei già maturati nonché quelli maturandi dell'assegno d'invalidità civile e non ancora riscossi dal 12 gennaio 2023 e per l'effetto condannare in favore dell'istante conseguentemente l' – in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
c aturati e maturandi della prestazione riconosciuta dalla data del 12 gennaio 2023 oltre gli interessi legali come per legge nella misura prevista per legge”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l' che, stante il mancato invio del modello AP70, concludeva per CP_1
l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto. Spese vinte. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 ************ Ogni valutazione in ordine al merito della pretesa appare ultronea avendo l' CP_1 provveduto alla liquidazione della prestazione in favore dell'istante, come si evince documentazione versata in atti da parte ricorrente. Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto anche all'odierna udienza da parte ricorrente. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie, la comunicazione di avvenuta liquidazione della prestazione, versata in atti dalla stessa parte ricorrente, fa ritenere integralmente soddisfatte le ragioni dell'istante, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda 2 (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il criterio della cd. soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese sulla scorta di una delibazione sul fondamento della domanda, con valutazione in termini di accoglimento o rigetto della stessa, laddove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ebbene, nel caso in esame è pacifico che la liquidazione sia stata disposta in prossimità della prima udienza. Dalla documentazione depositata da parte ricorrente, e non specificamente contestata dall'istituto, risulta che il modello AP70 veniva notificato all' unitamente al decreto di omologa, in data 22/11/2023, nonché che l'istituto, a CP_1 se del nuovo invio, provvedeva in tempi rapidi alla liquidazione. Tanto premesso, la correttezza del comportamento della parte convenuta, che ha pagato evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà ed a condannare l' al pagamento della residua metà, liquidate nella misura di CP_1 cui al dispositivo, così det ata in ragione della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite per la metà, e condanna l' alla refusione CP_1 della parte residua in favore di parte ricorrente, che liquida, nel ra già ridotta, in € 900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 10/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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nato a [...] il [...], rappr. e dif. dagli Avv.ti L. Tortora e A. Parte_1
Sarnelli, con cui elett. dom. in Napoli, alla via Bracco n. 71, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dal funzionario Avv. E. Rossetti, con cui elett. CP_1 dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei assegno mensile di invalidità CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/09/2024, la parte ricorrente in epigrafe deduceva il mancato pagamento dei ratei di assegno mensile di invalidità maturati dal 12/01/2023, come da decreto di omologa del 23/10/2023 – R.G. 7138/2021, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il suddetto provvedimento era stato inoltrato all' in uno al modello AP70, con pec CP_1 del 22/11/2023, ma il credito risultava ancora no ato. Tanto premesso, concludeva chiedendo di “1) Accertare e dichiarare il diritto all'assegno d'invalidità civile del sig. dal 12.01.2023; 2) Accertare e dichiarare il diritto della Parte_1 ricorrente, a percepire i ratei già maturati nonché quelli maturandi dell'assegno d'invalidità civile e non ancora riscossi dal 12 gennaio 2023 e per l'effetto condannare in favore dell'istante conseguentemente l' – in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
c aturati e maturandi della prestazione riconosciuta dalla data del 12 gennaio 2023 oltre gli interessi legali come per legge nella misura prevista per legge”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l' che, stante il mancato invio del modello AP70, concludeva per CP_1
l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto. Spese vinte. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 ************ Ogni valutazione in ordine al merito della pretesa appare ultronea avendo l' CP_1 provveduto alla liquidazione della prestazione in favore dell'istante, come si evince documentazione versata in atti da parte ricorrente. Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto anche all'odierna udienza da parte ricorrente. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie, la comunicazione di avvenuta liquidazione della prestazione, versata in atti dalla stessa parte ricorrente, fa ritenere integralmente soddisfatte le ragioni dell'istante, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda 2 (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il criterio della cd. soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese sulla scorta di una delibazione sul fondamento della domanda, con valutazione in termini di accoglimento o rigetto della stessa, laddove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ebbene, nel caso in esame è pacifico che la liquidazione sia stata disposta in prossimità della prima udienza. Dalla documentazione depositata da parte ricorrente, e non specificamente contestata dall'istituto, risulta che il modello AP70 veniva notificato all' unitamente al decreto di omologa, in data 22/11/2023, nonché che l'istituto, a CP_1 se del nuovo invio, provvedeva in tempi rapidi alla liquidazione. Tanto premesso, la correttezza del comportamento della parte convenuta, che ha pagato evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà ed a condannare l' al pagamento della residua metà, liquidate nella misura di CP_1 cui al dispositivo, così det ata in ragione della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite per la metà, e condanna l' alla refusione CP_1 della parte residua in favore di parte ricorrente, che liquida, nel ra già ridotta, in € 900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 10/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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