Sentenza 23 marzo 2006
Massime • 1
La regolamentazione della base imponibile ai fini della contribuzione nel regime del Fondo telefonici va identificata, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 4 dicembre 1996, n. 658, nella disciplina legislativa dettata dall'art. 9 della legge n. 1450 del 1956 (modificata dall'art. 14 della legge n. 583 del 1967 e successivamente dall'art. 2 della legge n. 672 del 1973) che elenca tassativamente le voci retributive computabili (stipendio o salario contrattuale, aumenti periodici di anzianità, assegni di merito o "ad personam", indennità di contingenza, indennità di mensa, tredicesima e quattordicesima mensilità, premio annuo o premio aziendale). Tale disciplina non può ritenersi modificata per effetto della disposizione introdotta dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (convertito nella legge n. 348 del 1992), con il quale è stata prevista l'estensione dell'erogazione dell' "elemento distintivo dalla retribuzione" di cui al protocollo d'intesa fra Governo e parti sociali del 31 luglio 1992 al settore del pubblico impiego oltre che al personale degli enti pubblici non economici e degli enti, aziende o società produttrici di servizio. Infatti, questa norma non contiene alcuna specifica disposizione idonea ad incidere sul sistema previsto dalla disciplina speciale del Fondo dei telefonici ed, inoltre, non è rilevabile alcun dato normativo dal quale si possa desumere la natura di "competenza stipendiale" del suddetto "elemento distinto dalla retribuzione", non potendosi, peraltro, assegnare alcun rilievo alla funzione di garanzia del potere di acquisto di salari attribuita a tale erogazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2006, n. 6426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6426 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - est. Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO TODARO, GAETANO DE RUVO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TELESPAZIO S.P.A., (già Nuova Telespazio S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato PESSI ROBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2400/02 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/09/02 R.G.N. 3207/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/05 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito l'Avvocato BOER per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.p.a. NUOVO TELESPAZIO ha chiesto al Pretore di Roma di accertare l'insussistenza di obblighi contributivi nei confronti dell'INPS relativamente alle somme corrisposte a titolo di EDR (elemento distinto dalla retribuzione) per il periodo dal 1993 fino al 31 dicembre 1996, in relazione alla contestazione mossa dall'Istituto con verbale di accertamento.
Il giudice adito ha accolto la domanda, con decisione che la Corte di Appello di Roma ha confermato con la sentenza oggi impugnata. Il giudice dell'appello ha rilevato che nella disciplina del regime pensionistico per gli iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione vigente prima del D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 658 (che ha definito la retribuzione imponibile in base alla norma della L. 30 aprile 1969, n. 152, art. 12 e successive modifiche) la retribuzione imponibile era invece costituita dalle voci tassativamente indicate nella L. n. 1450 del 1956, art. 9 e successive modifiche (stipendio o salario contrattuale, aumenti periodici di anzianità, assegni di merito o ad personam, indennità di contingenza, indennità di mensa, 13^ e 14^ mensilità, premio annuo o premio aziendale).
L'inclusione di una nuova voce retributiva introdotta dalla contrattazione collettiva, diversa da quelle espressamente elencate, in tale base imponibile, richiedeva un intervento del legislatore, posto che l'EDR non poteva rientrare nella nozione di stipendio o salario fissata dalla L. n. 1450 del 1956. Avverso questa sentenza l'INPS propone ricorso per Cassazione affidato ad unico motivo, al quale la S.p.a. Nuova Telespazio resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione della L. 4 dicembre 1956, n. 1450, art. 9, come modificato dalla L. 13 luglio 1967, n. 583, art. 14 e L. 24 ottobre 1973, n. 672, art. 2, art. 12 preleggi e art. 1362 cod. civ..
L'Istituto ricorrente sostiene che l'emolumento in esame deve essere considerato come stipendio ai fini dell'assoggettamento a contribuzione, in relazione al disposto del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 438, che ha esteso al personale dipendente dagli enti pubblici economici, nonché a quello degli enti, aziende o società produttrici di servizi, l'erogazione dell'EDR (somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità), introdotto con il protocollo di intesa del 31 luglio 1992, intervenuto tra il Governo e le parti sociali, e considerato dal Governo, cioè una delle parti del protocollo, come competenza stipendiale (circolare del Ministero del Tesoro n. 103/1992).
In subordine, si rileva che l'inclusione del compenso nella retribuzione imponibile si desume anche dalla funzione, attribuita all'erogazione, di mantenere inalterato il potere di acquisto dei salari e dei trattamenti pensionistici, obiettivo perseguito mediante l'indennità di contingenza, che in ragione di esso risulta assoggettata a contributo.
Il motivo è infondato. Come correttamente affermato dal giudice dell'appello, la regolamentazione della base imponibile ai fini della contribuzione nel regime del Fondo telefonici va identificata, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 658, nella disciplina legislativa dettata dalla L. n. 1450 del 1956, art. 9 (modificata dalla L. n. 583 del 1967, art. 14 e successivamente dalla L. n. 672 del 1973, art. 2) che elenca tassativamente le voci retributive computabili (stipendio o salario contrattuale, aumenti periodici di anzianità, assegni di merito o ad personam, indennità di contingenza, indennità di mensa, 13 ^ e 14^ mensilità, premio annuo o premio aziendale).
Questo quadro normativo non può ritenersi modificato dalla disposizione introdotta con il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 348, che ha esteso al settore del pubblico impiego, ed anche al personale degli enti pubblici non economici e degli enti, aziende, o società produttrici di servizio, l'erogazione dell'"elemento distinto dalla retribuzione" previsto dal Protocollo d'intesa fra Governo e parti sociali del 31 luglio 1992.
In primo luogo, la norma di legge richiamata non contiene alcuna disposizione specifica idonea ad incidere sul sistema delineato dalla descritta disciplina speciale del Fondo dei telefonici, e nessun argomento in tal senso può trarsi dalle enunciazioni contenuto nel richiamato Protocollo d'intesa (ove si dichiara che l'E.D.R., è "acquisito alla retribuzione") che costituisce solo un atto di indirizzo politico privo di contenuto normativo.
In secondo luogo, è certamente irrilevante, come osserva la Corte territoriale, la verifica della natura retributiva o meno dell'emolumento, dovendosi invece stabilire se lo stesso rientri nella nozione di "stipendio o salario contrattuale" utilizzata dalla richiamata disciplina previdenziale. In questo senso, la Corte ritiene di dissentire dalla diversa impostazione seguita da Cass., 18 febbraio 1995 n. 3333, che - come si legge in motivazione - ritiene irrilevante la "nominale differenza" tra "retribuzione" e "stipendio o salario contrattuale"; e ciò per la distinzione, evidentemente sostanziale, tra il primo termine, idoneo a comprendere ogni compenso di natura retributiva, e il secondo, che designa invece una specifica componente del trattamento economico.
Per la stessa ragione non può assegnarsi alcun rilievo, (contrariamente all'assunto di parte ricorrente) alla funzione di garanzia del potere di acquisto di salari attribuita alla erogazione in questione.
Nessun dato normativo, dunque, conferma la natura di "competenza stipendiale" dell'E.D.R., sostenuta dall'INPS senza alcun supporto argomentativo basato sul significato della espressione "stipendio o salario contrattuale".
Il ricorso deve essere quindi respinto. Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2006