Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2006, n. 6426
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Sentenza 23 marzo 2006

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La regolamentazione della base imponibile ai fini della contribuzione nel regime del Fondo telefonici va identificata, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 4 dicembre 1996, n. 658, nella disciplina legislativa dettata dall'art. 9 della legge n. 1450 del 1956 (modificata dall'art. 14 della legge n. 583 del 1967 e successivamente dall'art. 2 della legge n. 672 del 1973) che elenca tassativamente le voci retributive computabili (stipendio o salario contrattuale, aumenti periodici di anzianità, assegni di merito o "ad personam", indennità di contingenza, indennità di mensa, tredicesima e quattordicesima mensilità, premio annuo o premio aziendale). Tale disciplina non può ritenersi modificata per effetto della disposizione introdotta dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (convertito nella legge n. 348 del 1992), con il quale è stata prevista l'estensione dell'erogazione dell' "elemento distintivo dalla retribuzione" di cui al protocollo d'intesa fra Governo e parti sociali del 31 luglio 1992 al settore del pubblico impiego oltre che al personale degli enti pubblici non economici e degli enti, aziende o società produttrici di servizio. Infatti, questa norma non contiene alcuna specifica disposizione idonea ad incidere sul sistema previsto dalla disciplina speciale del Fondo dei telefonici ed, inoltre, non è rilevabile alcun dato normativo dal quale si possa desumere la natura di "competenza stipendiale" del suddetto "elemento distinto dalla retribuzione", non potendosi, peraltro, assegnare alcun rilievo alla funzione di garanzia del potere di acquisto di salari attribuita a tale erogazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2006, n. 6426
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6426
    Data del deposito : 23 marzo 2006

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