Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/04/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n. 4066 /2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti SI.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4066/2018, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili ” promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Avv. Parte_1
ERNESTO MAURI, MARIA MAURI, GUGLIELMO MAURI e abogado GIOVANNI MAURI, giusta procura ed elezione di domicilio in calce al ricorso;
ricorrente e
nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. SALVATORE IANNONE, giusta procura ed elezione di domicilio in calce alla comparsa di nuovo difensore;
resistente Nonché
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA Controparte_2
MAURI, giusta procura ed elezione di domicilio in calce al ricorso per la modifica delle condizioni di separazione in corso di causa per la richiesta di mantenimento diretto da parte del figlio maggiorenne ricorrente Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 13
Con ricorso depositato in data 04/07/2018, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 23/07/1997 a RAVELLO con (di cui all'atto di matrimonio Controparte_1
n. 71, parte II, serie B, anno 1997, trascritto nei registri del Comune di Angri), chiedendo la modifica delle condizioni di cui alla separazione omologata in quanto eccessivamente gravose dal punto di vista economico.
Nello specifico lamentava l'esorbitanza della somma di € 450,00 a titolo di mantenimento per ciascun figlio ( ed , oggi maggiorenni), delle spese straordinarie pari al CP_2 Per_1
100%, della somma di € 400,00 a titolo di mantenimento della moglie e delle spese straordinarie della stessa nella misura del 100%.
Lamentava altresì l'impossibilità di occupare il secondo piano della casa coniugale come da accordo di separazione stante il mancato ingresso autonomo e il gravoso costo per la realizzazione dello stesso.
Eccepiva il disinteresse della moglie nell'accudimento dei figli e la possibilità della stessa di trovare occupazione lavorativa.
Chiedeva pertanto: revocarsi l'assegno di mantenimento nei confronti della SI.ra e pertanto non Controparte_1 disporre nessuna somma a titolo di assegno divorzile;
in subordine diminuire notevolmente l'importo dovuto dal a titolo di mantenimento Parte_1
e/o assegno divorzile in favore della;
CP_1 revocare l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra ; CP_1 disporre l'assegnazione della casa coniugale al SI. ; Parte_1 predisporre che i figli della coppia abbiano residenza prevalente presso il padre nella ex casa coniugale;
revocare il contributo al mantenimento del SI. nei confronti dei figli ed ordinare alla Parte_1
di versare in favore dei figli la somma di € 400,00 cadauno quale contributo al loro CP_1 mantenimento;
in subordine predisporre l'affido alternato dei minori all'interno della ex casa coniugale e per l'effetto prevedere che all'interno della stessa si alternino per 3 giorni a settimana il e Parte_1 la e ovviamente lo stesso a fine settimana alterni, conseguentemente dimezzare l'importo CP_1 dovuto dal a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
Parte_1
pagina 2 di 13 in ogni caso diminuire il contributo al mantenimento dei figli da parte del SI. alla Parte_1 somma di € 200,00 cadauno, anche in considerazione della maggiore età che nelle more ha raggiunto la prima figlia;
in ogni caso revocare la previsione del pagamento del 100% delle spese straordinarie della SI.ra a carico del;
CP_1 Parte_1 in ogni caso diminuire l'importo dovuto dal SI. per il pagamento delle spese Parte_1 straordinarie dei figli e stabilirlo nella misura del 50% e con vittoria di spese di lite.
Si è costituita , la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio, ha formulato avverse richieste accessorie, all'uopo avanzando domanda di aumento del mantenimento per i figli e pari ad un importo non CP_2 Per_2 inferiore ad € 1.000,00 mensile per ciascun figlio, nonché avanzando, altresì, richiesta di assegno divorzile pari ad € 1.500,00 mensili stante la propria condizione economica di casalinga e non detentrice di altri redditi, e della condizione economica agiata del signor;
con vittoria Parte_1 di spese di lite.
Si è, altresì, costituita – figlia delle parti – la quale, deducendo di Controparte_2 vivere a Roma ed essendo iscritta all'università, invece, ha avanzato domanda di mantenimento diretto per euro 450,00, oltre al 100% delle spese straordinarie eccependo che la madre,
[...]
trattiene per se il mantenimento che il sig. versa per la figlia, versando CP_1 Parte_1 all'odierna ricorrente soltanto pochi euro mensili.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente confermando le pattuizioni di cui alla separazione consensuale tra le parti.
Parte ricorrente, in corso di giudizio, depositava istanza di modifica chiedendo di versare direttamente alla figlia il mantenimento mensile e le spese straordinarie, istanza CP_2 accolta dal Giudice.
In sede Istruttoria, le parti depositavano memorie ex art. 183 c.p.c. chiedendo mezzi di prova costituenda.
pagina 3 di 13 Il Giudice, ritenute le richieste di prova articolate da parte resistente oltre che generiche e negative, peraltro inammissibili, stante l'omesso deposito della comparsa di costituzione dopo l'udienza presidenziale, ammetteva la prova testi articolata da parte ricorrente, ad esclusione dei capitoli n.ri 1, 3 (irrilevante, ai fini della decisione); 2 (del pari irrilevante, alla luce della concorde richiesta di affido condiviso, discutendosi, in particolare, sulla collocazione della prole minore); 6
e 12 (ininfluente ai fini della decisione, come per il capo n. 2 precitato); 8 (generico); 11
(negativo, oltre che ininfluente ai fini della decisione) e successivamente l'interrogatorio formale di richiesto dalla parte ricorrente. Controparte_1
In corso di causa veniva espletata la prova testi articolata da parte ricorrente.
La resistente non si presentava per rendere interrogatorio formale. Controparte_1
Il Giudice rinviava la causa all'udienza telematica del 21.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, ove i procuratori delle parti hanno rassegnato le loro conclusioni come da note telematiche ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta. Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l.
n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione il 20.03.2017 (pronunciata consensualmente e poi omologata con decreto del
05.09.2017), è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale, anche per l'ipotesi in cui l'accordo, come nel caso di specie, sia stato recepito nel provvedimento conclusivo (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle pagina 4 di 13 parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da parte ricorrente.
Sulle questioni accessorie relative al mantenimento della prole ed all'assegnazione della casa coniugale.
In ordine all'assegnazione della casa coniugale appare congrua (ancorché con le precisazioni che seguono) la disposizione di cui alla separazione consensuale omologata in data 05.09.2017 RG
557/2015 “la casa coniugale sita in Angri (Sa) alla via Dei Goti, n. 376 sarà ripartita tra i coniugi con assegnazione dell'intero piano primo composto da tre vani ed accessori, alla signora la CP_1 quale vi stanzierà il proprio domicilio con i figli e , il piano secondo Per_2 CP_2 dell'immobile de quo, composto da un unico vano, al signor il quale vi stanzierà il proprio Parte_1 domicilio a seguito di adeguata divisione al fine di garantire un ingresso autonomo ed indipendente da quello della signora con reciproca consegna di tutte le chiavi dello stabile tra le parti”. CP_1
“…Le spese relative alle utenze domestiche dell'immobile assegnato ad entrambe le parti saranno ad esclusivo carico delle stesse”.
Sebbene i figli siano maggiorenni e allo stato risulta documentato che abiti a Roma CP_2 per ragioni di studio, l'assegnazione di un piano a ciascun coniuge ed il sostenimento da parte di ciascuno delle relative spese per utenze, tuttavia, contrasta con i principi posti alla base dell'assegnazione stessa, ovvero la non indipendenza economica della prole che quella casa ancora abita.
Orbene, nel caso di specie è pacifico e non contestato che la viva al primo piano con i CP_1 due figli (poco rileva che studi a Roma, giacché appare evidente come non abbia CP_2 rescisso i legami con la casa coniugale) e il – che secondo gli accordi di separazione Parte_1 avrebbe dovuto occupare il piano secondo – in realtà viva presso la madre, avendogli impedito la di occuparlo;
la circostanza, oltretutto, non risulta tempestivamente contestata, Parte_1 laddove la si limita ad affermare che il secondo piano sarebbe utilizzato dalla figlia, Parte_1 al rientro da ROMA e che detta soluzione sarebbe stata accettata dal stesso. Parte_1
Infatti, questi, con la memoria di costituzione, conferma la circostanza.
Conclusivamente, in riforma delle statuizioni di cui alla separazione consensuale, occorre assegnare l'intera casa coniugale alla resistente, ove vi abiterà – come già avviene – insieme ai pagina 5 di 13 figli;
comprova di ciò è il fatto che , al rientro da Roma, abbia deciso, per privacy, di CP_2 stabilirsi al secondo piano.
Com'è noto, infatti, il regime dell'assegnazione della casa coniugale segue, all'evidenza, l'assenza di autosufficienza dei figli – che hanno diritto a perpetuare l'ambiente domestico anche dopo la separazione – e la loro effettiva domiciliazione presso il genitore assegnatario;
nel caso di specie
è pacifico come entrambi i figli vivano con la madre, a cui, pertanto, andrà assegnata l'intero edificio coniugale.
In giurisprudenza, poi, è stato stabilito come “in tema di assegnazione della casa coniugale, questa può essere assegnata in misura parziale ad uno dei coniugi solo se l'immobile sia effettivamente divisibile e solo una parte dello stesso sia destinata ad uno di casa coniugale (ex plurimis, Cass.
Civ. ord. n. 11294/2023).
Nel caso di specie, pertanto:
- difetta la destinazione, di una parte di esso, a casa coniugale, giacché l'intero edificio è stato, da sempre, utilizzato allo scopo e lo dimostra il desiderio della figlia CP_2 di abitarne il piano secondo;
- l'assegnazione, comunque, dovrebbe riguardare solo una parte, non potendo disporla in favore di un genitore, presso il quale non risiedono stabilmente i figli (ovvero il padre).
Non appare accoglibile, infine, la proposta di parte ricorrente di alternanza dei coniugi nella casa coniugale, non sussistendo accordo delle parti sul punto, dovendo, peraltro, dare corso alla logica di continuità, come adottata sino a questo momento,
In ordine al mantenimento dei figli e , entrambe maggiorenni e non CP_2 Per_2 economicamente indipendenti, si ritiene di confermare le statuizioni di cui alla separazione consensuale omologata confermando il mantenimento di € 450,00 mensili per ciascun figlio, da corrispondere direttamente a come da richiesta di parte ricorrente in assenza ed CP_2 in assenza di diversa richiesta di erogazione e della stessa figlia costituita nel giudizio de quo e alla madre per quanto attiene al mantenimento di . Per_2
Nel caso di specie, infatti, dall'emissione dei provvedimenti provvisori non sono emerse circostanze sopravvenute tali da disporre difformemente rispetto alle medesime.
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 100% alle spese straordinarie in generale, anche in ordine a tale aspetto non essendo intercorsa alcuna variazione economica che giustifichi il pagina 6 di 13 mutamento delle condizioni di separazione, se non un'aumentata capacità reddituale della parte ricorrente evincibile dalla documentazione prodotta dalla stessa.
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso
(ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie).
Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Non risulta, pertanto, accoglibile la domanda aumento del mantenimento pari ad € 1.000,00 per ciascun figlio articolata dalla parte resistente in quanto non documentata. D'altronde, lo si ripete, non emergono elementi sopravvenuti tali da disporre diversamente rispetto a quanto statuito in sede di provvedimenti provvisori.
Sull'assegno divorzile
Ciò premesso, con riguardo alla richiesta di assegno divorzile, va rilevato come lo stesso sia una prestazione sia di carattere assistenziale che perequativo/compensativa come si evince dalla stessa lettura dell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970 e mira a sostenere il coniuge più
“debole” impossibilitato a procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, alla luce, peraltro, del copioso avvicendamento giurisprudenziale formatosi nel corso del tempo.
Secondo la giurisprudenza formatasi priva dell'arresto delle Sezioni Unite sul punto,
l'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articolava in due fasi: nella prima occorreva valutare se sussistesse il diritto in astratto, ovvero se vi fosse effettivamente l'inadeguatezza dei mezzi;
nella seconda fase, ove la prima avesse avuto esito positivo, si sarebbe dovuto procedere alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno in base ai criteri dettati dalla stessa norma, ovvero il reddito dei coniugi, le ragioni della decisione (cd. criterio risarcitorio), il contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cd. criterio compensativo), il tutto in relazione alla durata dell'effettiva convivenza ed attribuendo valore meramente indicativo pagina 7 di 13 all'assegno riconosciuto per il mantenimento durante la separazione (v. Cass. civ. Sez. I, 09-06-
2015, n. 11870).
Come precisato da ultimo in sede di legittimità, il giudice del divorzio nel valutare l'an debeatur avrebbe dovuto verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente rispettasse le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all' “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione (v. Cass. civ. Sez. I, 10-05-2017, n. 11504).
Nella fase della quantificazione dell'assegno, poi, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile.
Sennonché, a dirimere il contrasto formatosi, sul punto, in giurisprudenza – avuto riguardo all'efficacia preclusiva dell'autosufficienza del coniuge con riguardo all'an debeatur dell'assegno divorzile – sono intervenute le S.U. della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza n.
18287/2018, hanno affermato il seguente principio di diritto:
“ Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del
1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente
pagina 8 di 13 diritto", sostanzialmente riconducendo “l'autosufficienza economica” non può a parametro di valutazione dell'an quanto piuttosto del quantum debeatur e valorizzando nuovamente e cumulativamente i criteri previsti dall'art. 5 c. 6 prima parte, L. 898/1970 da sempre utilizzati per la determinazione e quantificazione dell'assegno divorzile.
Tale orientamento, peraltro, è stato altresì ulteriormente confermato da Cass. Civ. n.
11168/2019, la quale ha stabilito come “…l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa
Corte, la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.
3.2.1. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.
3.2.2. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo
pagina 9 di 13 fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
Ciò detto, avuto riguardo ai parametri di cui all'art.
5. c. 6 della L. 898/1970, come chiariti dalle
Sezioni Unite, alla luce del materiale probatori acquisito, va disposto un assegno divorzile, in favore di , nella misura di € 500,00 mensili, modificando le statuizioni di cui Controparte_1 alla separazione consensuale omologata per le ragioni dappresso indicate. Dai fatti esposti dalla resistente e non contestati, sul punto e specificatamente, dal ricorrente, è emerso come costei non sia affatto riuscita ad inserirsi nel mondo del lavoro in maniera tale da reperire mezzi sufficienti al suo sostentamento.
Tuttavia, non trova riscontro, in quanto non documentata, la richiesta di parte resistente di assegno divorzile di importo non inferiore ad € 1.500,00, del tutto sproporzionata rispetto alla consistenza reddituale delle parti come accertata.
Invece, non va, in tal sede, riconosciuta la statuizione in ordine alle spese straordinarie pari al
100% in favore della parte resistente , posto che la stessa, pur avendo Controparte_1 documentato un problema di salute e il sostenimento di spese mediche, a ciò può farvi fronte sulla base dell'assegno divorzile, come in tal sede riconosciuto.
D'altronde, la disciplina delle spese straordinarie è prerogativa propria della regolamentazione delle questioni economiche della prole, dovendo il Giudicante, in relazione a quelle proprie delle parti, pronunciarsi sulla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
A tal fine, infatti, fermo restando quanto poc'anzi precisato in ordine alle condizioni economiche della resistente, viceversa, risulta, invece, percettore di un reddito annuo Parte_2 per il 2024 di € 40.900,00 circa (in ogni caso reddito in sensibile aumento dal 2016 al 2024), per non tacer degli immobili di cui risulta proprietario, con evidente sproporzione reddituale, a suo favore, rispetto alla moglie (e tuttavia non tale da accordarle quanto da costei richiesto).
pagina 10 di 13 D'altronde, al riguardo va altresì valorizzata l'età della (di anni 55) che rende difficile CP_1 consolidarsi nel mondo del lavoro, nonché l'ulteriore circostanza che, per effetto della sua mancanza di reddito, era stato previsto già all'epoca della separazione un assegno di mantenimento.
Le dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte ricorrente in occasione dell'udienza del
24.11.2022 e confermative dei seguenti capi:
“• Vero che il sig. momentaneamente vive con la madre;
Parte_1
• Vero che all'interno del Ribò, bar in comproprietà del lavorano esclusivamente, oltre ai Parte_1 dipendenti, i fratelli e non anche mogli o compagne degli stessi;
Parte_1
• Vero che il sig. si occupa esclusivamente da solo della figlia che studia a Roma”, Parte_1 non incidono affatto sulle statuizioni economiche come statuite in sede di separazione consensuale e che qui si ritiene di confermare.
Al pari la circostanza del mancato interrogatorio formale della resistente Controparte_1 non osta alla conferma delle statuizioni di cui alla separazione consensuale, giacché i relativi capi, invero, pertengono a fatti che, alla luce della maggiore età della prole, oggi non sono più attuali e, inoltre, a questioni di natura civilistica, come l'effettivo godimento del piano secondo, assegnato in sede di separazione consensuale.
A tal fine, infatti, non rientra nelle competenze dell'adito Giudicante risolvere le controversie in ordine alla proprietà e/o possesso concernenti la casa coniugale.
Pertanto, preso atto della durata del matrimonio (circa 28 anni), dell'età della resistente (di quasi
56 anni), tenuto conto di quanto dedotto in merito al contributo personale ed economico dato dalla ricorrente in costanza di matrimonio si ritiene congruo, prevedere un assegno divorzile di €
500,00 che verserà a entro il 05 di ogni mese, tramite Parte_1 Controparte_1 vaglia postale o bonifico bancario o postale, rivalutabile come di legge sulla base degli indici
ISTAT.
Sulle spese processuali
Stante la reciproca soccombenza (posto che, a fronte del riconoscimento dell'assegno divorzile, tuttavia, non viene riconosciuto il maggior importo richiesto a titolo di mantenimento dei figli, e a titolo di assegno divorzile) ricorrono evidenti motivi per compensare interamente le spese di lite pagina 11 di 13 tra le parti e e tra quest'ultima e la figlia, Parte_1 Controparte_1 [...]
, Controparte_2
Compensa le spese di giudizio tra e in Parte_1 Controparte_2 considerazione dell'identità della domanda proposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da:
nato a [...] il [...] Parte_1
e
nata a [...] il [...] Controparte_1 in RAVELLO, Sa, il 23/07/1997 (come da estratto in atti),
- assegna la casa coniugale, in conformità e nei termini di cui in parte motiva, a CP_1
, ove vi abiterà insieme ai figli ed , domiciliati presso di
[...] CP_2 Per_1 lei;
- pone a carico di , a titolo di assegno divorzile, la somma di Parte_1
€ 500,00 mensili,annualmente ed automaticamente rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi a , a mezzo vaglia postale, bonifico postale o Controparte_1 bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone a carico di , a titolo di mantenimento, Parte_1
la somma di € 450,00 mensili in favore della figlia Controparte_2 ed € 450,00 mensili in favore del figlio , Persona_3 per entrambi annualmente ed automaticamente rivalutate secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi, per la prima, direttamente alla stessa a mezzo vaglia postale, bonifico postale o bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e per il secondo, alla madre, , a mezzo vaglia postale, bonifico postale Controparte_1
o bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese;
pagina 12 di 13 - pone a carico di le spese straordinarie in favore dei figli nella Parte_1 misura del 100%;
Compensa le spese di litetra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio (RAVELLO), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000);
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 17.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Simone Iannone La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire
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