Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa Gisella Dedato Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott.ssa Bianca Maria D'Agostino Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1107/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 21/11/2024, vertente
tra
elettivamente domiciliato i Roma, Viale delle Milizie n. 114, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Luigi Parenti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellante
e
in IC (Roma), in persona del suo Controparte_1
Amministratore “pro tempore”, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n. 27, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Monteleone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellato
Oggetto: Impugnazione di delibera assembleare.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
di , in IC (nel prosieguo, “ ), impugnava la
[...] Controparte_1 CP_1 delibera assunta dello stesso in data 21/3/2018, con la quale l'assemblea CP_1 condominiale, autoconvocatasi, all'unanimità aveva revocato l'incarico di amministratore ad sig.
, nominando in sostituzione il sig. . Controparte_2 Persona_1
In particolare la deduceva che la suddetta delibera fosse illegittima non solo a Parte_2 causa dell'irregolare convocazione della società attrice, ma anche in ragione del mancato rispetto dei “quorum” previsti dall'art. 1136 c.c. per la nomina dell'amministratore; pertanto la società concludeva chiedendo la declaratoria dell'invalidità del deliberato assembleare e, per l'effetto, il suo annullamento per violazione degli artt. 1136, commi 2, 3, 4, 6 e 7 c.c., nonché dell'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., con vittoria di spese processuali.
Costituitosi in giudizio, il si limitava a resistere, chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione, con vittoria di spese processuali.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 28/11/2018, i difensori della Parte_2 dichiaravano la rinunzia della loro assistita agli atti del giudizio.
Quindi, con comparsa di costituzione depositata telematicamente il 19/9/2018, ai sensi dell'art. 105
c.p.c. intervenivano in giudizio i condomini Parte_1 CP_3 CP_4
e in quali dichiaravano di far proprie le richieste Parte_3 Controparte_5 originariamente avanzate dalla società attrice.
Con sentenza n. 1333/19, il Tribunale, dopo aver rilevato che la rinuncia agli atti del giudizio della era stata ritualmente accettata dal dichiarava l'estinzione del Parte_2 CP_1 giudizio tra dette parti, compensando integralmente le spese processuali tra le stesse;
inoltre, acclarata la natura adesiva dell'intervento operato dagli altri condomini, che avevano fatto proprie le domande originariamente avanzate dalla società attrice, il Tribunale ne dichiarava l'inammissibilità, in quanto proposto solo in data 19/9/2018, e quindi oltre il termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c.., condannando altresì gli interventori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore del CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, il solo condomino proponeva appello Parte_1 avverso tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di doglianza, l'appellante, dopo aver fatto presente di non aver mai ricevuto né l'avviso di convocazione per l'assemblea del 21/3/2018, né il verbale contenente la delibera, sosteneva che il Tribunale avesse travisato la portata dell'art. 1137 c.c. in quanto, a differenza di quanto ritenuto, sia per l'ipotesi della mancata comunicazione dell'avviso di convocazione, sia per l'ipotesi della mancata comunicazione del successivo verbale, la delibera avrebbe dovuto ritenersi affetta da nullità assoluta, con la conseguenza che la sua impugnazione non avrebbe potuto ritenersi soggetta ai termini previsti dall'art. 1137 c.c..
Inoltre, con un secondo motivo di censura, l'appellante lamentava l'erronea interpretazione, da parte del Tribunale, dell'art. 1136 c.c., evidenziando che egli, in occasione dell'intervento nel giudizio di primo grado, così come già fatto dalla società attrice, aveva “richiamato tanto la nullità quanto l'annullabilità, quali categorie della più generale invalidità del deliberato impugnato”, sicché il giudicante di prime cure avrebbe dovuto accogliere la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità della delibera per il mancato raggiungimento del “quorum” deliberativo necessario per la nomina del nuovo amministratore.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo la totale riforma dell'impugnata decisione e, per l'effetto, “in accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate nell'ambito del giudizio di primo grado”, che fosse dichiarata “la nullità/annullabilità” della delibera adottata in data 21/3/2018, con condanna del alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Costituitosi in giudizio, il si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato CP_1 gravame, con vittoria di spese del grado.
All'udienza del 21/11/2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
I due motivi di censura, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale (Cass. n. 6735/2020 e Cass. n. 9082/2014), sicché l'annullamento della delibera assunta dall'assemblea dei condomini, derivante dall'omessa convocazione di uno di essi, può ottenersi solo con il tempestivo esperimento dell'azione appositamente prevista dall'art. 1137 c.c..
Più esattamente, “in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma
l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio” (Cass. S.U. n. 4806/2005)
Pertanto, in tema di condominio degli edifici, deve ritenersi che l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisca la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità abbia un'estensione residuale, rinvenibile solo nelle ipotesi della mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, dell'impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico (quest'ultima da valutarsi nel senso del
“difetto assoluto di attribuzioni”) e dell'illeceità del contenuto (perché contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume) (in tal senso, vedi Cass. n. 27292/2005 e, più di recente, Cass. nn. 9839/2021 e 5235/2024).
Con riferimento al caso di specie, la stessa società attrice, ben consapevole del fatto che la delibera fosse affetta solo da vizi formali, aveva infatti agito solo per ottenere l'annullamento della stessa, come confermato non solo dalle testuali conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, ma anche dell'intero contenuto del medesimo.
Ne consegue che il sig. avendo proposto un intervento meramente adesivo Parte_4
(“aderendo in pieno alle argomentazioni già articolate dalla società attrice”), non poteva andare oltre le richieste originariamente formulate dalla tanto che egli stesso si Parte_2 limitò a riproporre conclusioni identiche a quelle originariamente rassegnate da quest'ultima.
Pertanto va condivisa la decisione del Tribunale che, avuto riguardo al fatto che l'intervento del sig.
volto a far dichiarare l'annullamento della delibera assembleare del 21/3/2018 (azione Parte_1 nell'ambito della quale rientrava anche la pretesa violazione delle norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto), era avvenuto solo in data 19/9/2018, ha rilevato l'inammissibilità del medesimo, perché effettuato oltre il termine di cui all'art. 1137 c.c..
Ne consegue che entrambe le censure si rivelano infondate, sicché l'appello non può che essere respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza e, stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, sono liquidate nel minimo, come da dispositivo, con l'esclusione della voce
“istruttoria”, perché non effettuata.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_4 Controparte_1
, in IC, avverso la sentenza n. 1333/2019 del Tribunale di Civitavecchia,
[...] che conferma;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 150,00 per esborsi e in Euro 3.473,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, co. 17 della legge n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 5/3/2025.
Il Cons. rel. Il Presidente dott. Giuseppe Staglianò dott.ssa Gisella Dedato