Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 190
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto

    L'Ente Impositore ha fornito prova documentale dell'avviso di accertamento presupposto, notificato regolarmente tramite servizio postale con ricevuta quietanzata da un familiare della contribuente. Pertanto, l'eccezione di nullità viene disattesa.

  • Rigettato
    Prescrizione delle somme richieste in pagamento

    La Corte ha ritenuto che né decadenza né prescrizione siano maturate, in quanto l'avviso di accertamento è stato tempestivamente notificato. La cartella di pagamento è quindi valida.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di accesso agli atti

    La Corte non si pronuncia esplicitamente su questo punto, ma implicitamente lo rigetta in quanto la cartella è stata ritenuta valida a seguito della prova della notifica dell'avviso di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 190
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 190
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo