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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 190/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1509/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002883581000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08.11.2025 all'Agenzia delle Entrate IS e alla Regione Calabria settori tributi (e depositato in data 04.12.2025) la contribuente Ricorrente_1, difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 139 2025 00028835 81/000 notificata in data 12.09.2025 per tassa automobilistica anno d'imposta 2020 per l'importo complessivo di € 307,97 ed espone quanto segue.
Omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e conseguente nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio procedimentale.
La cartella di pagamento qui impugnata è manifestamente nulla perché non vi è alcuna prova dell'emissione e della regolare notifica, ai sensi dell'articolo 60 D.P.R. 600/73, dell'avviso di accertamento n. 4218871 del
13.12.2022 entro i termini decadenziali stabiliti dalla legge.
Venendo al caso di specie, la ricorrente non ha mai ricevuto l'avviso di accertamento n. 4218871 del
13.12.2022, né l'Agenzia delle Entrate IS o la Regione Calabria hanno mai fornito prova alcuna circa l'effettiva e regolare presupposta notifica dello stesso.
Nella cartella viene fatto riferimento a una “raccomandata nr 61882546139 notificata il 04.04.2023” ma non
è stata prodotta alcuna prova documentale della regolare notifica dell'avviso di accertamento, né la ricorrente ha mai ricevuto tale atto. La ricorrente ha presentato in data 22.10.2025 istanza di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990, richiedendo copia dell'avviso di accertamento e della relativa documentazione di notifica.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento fa riferimento all'avviso di accertamento n. 4218871 del
13.12.2022, ma tale atto non è stato allegato alla cartella né è mai stato portato a conoscenza della ricorrente, in violazione delle disposizioni dello Statuto del contribuente.
Prescrizione delle somme richieste in pagamento.
L'odierna parte ricorrente rileva come il credito vantato dall'Ente riscossore debba ritenersi a tutti gli effetti di legge prescritto e come di conseguenza l'ente impositore sia decaduto da ogni pretesa creditoria nei confronti della signora Ricorrente_1.
Come noto, i crediti riguardanti la tassa automobilistica si prescrivono con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nel caso di specie, la tassa automobilistica è relativa al periodo settembre 2020- agosto 2021, per cui il pagamento doveva essere effettuato entro il 31 agosto
2020 (o comunque entro il 2020).
La scadenza del termine perentorio per opporsi alla cartella di pagamento produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina la conversione del termine di prescrizione triennale, in quello ordinario decennale ai sensi dell'articolo 2953 cod. civ., il cui disposto trova applicazione solo nell'ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. Cass. civ., ord. N5899/2024;
Cass. civ., ord. N.27946/2024).
Nel caso di specie:
L'avviso di accertamento n. 4218871 risulta datato 13.12.2022 e, secondo quanto indicato nella cartella, sarebbe stato notificato il 04.04.2023 (raccomandata n. 61882546139); Decorsi 60 giorni dalla presunta notifica del 04.04.2023, l'avviso sarebbe divenuto definitivo il 03.01.2023;
Il termine triennale di prescrizione per la notifica della cartella sarebbe quindi spirato il 03.06.2026;
La cartella è stata notificata il 12.09.2025, quindi apparentemente entro il termine.
La ricorrente non ha mai ricevuto l'avviso di accertamento e non vi è alcuna prova della sua regolare notifica.
In assenza di valida notifica dell'avviso di accertamento, il termine prescrizionale triennale decorre direttamente dell'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Il pagamento della tassa automobilistica per il periodo settembre 2020- agosto 2021 doveva essere effettuato entro il 2020. Il termine triennale di prescrizione è iniziato a decorrere dal 01.01.2021; il termine è spirato il 31.12.2023;
La cartella notificata il 12.09.2025, risulta quindi tardiva e prescritta in subordine, qualora si ritenesse validamente notificato l'avviso di accertamento (quod non), si eccepisce comunque la prescrizione anche con riguardo alle sanzioni pecuniarie accessorie connesse al credito principale, per le quali, altresì, può dirsi maturato il richiesto termine di prescrizione.
Violazione del diritto di accesso agli atti e impossibilità di esercitare compitamente il diritto di difesa.
Come già evidenziato, la ricorrente ha presentato in data 22.10.2025 istanza di accesso agli atti ai sensi degli articoli e ss. L. n. 241/1990, richiedendo copia dell'avviso di accertamento n. 4218871 del 13.12.2022
e della relativa documentazione attestante la notifica.
Tale istanza è stata presentata proprio al fine di verificare l'effettiva esistenza e regolare notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento, essendo tale conoscenza necessaria per curare e difendere i propri interessi giuridici, come previsto dall'articolo 24, comma 7, della L. n. 241/1990 (cd. Accesso difensivo).
La Regione Calabria in data 15.12.2025 si costituisce ed espone quanto segue.
Punto uno e due – Posta relativa all'annualità 2020.
Preceduta da atto notificato il 04.04.2023.
Decadenza al 31 dicembre 2023 (scadenza del terzo anno successivo l'anno nel quale si sarebbe dovuto effettuare il pagamento).
Punto tre- sulla violazione dell'accesso agli atti.
Il ricorrente ammette pacificamente di avere prodotto la istanza il 22 ottobre. Notifica il ricorso giorno 8 novembre. Ma il riscontro di una istanza di accesso agli atti, stante il preciso termine dettato dalla L. 241/90 si fa entro il 30° giorno.
Il ricorrente si impegna in una £corsa al ricorso” senza attendere la tempistica prescritta. E se ne lamenta, perfino.
L'Agenzia delle Entrate IS in data 20.01.2026 si costituisce ed espone quanto segue.
Merito della pretesa a ruolo, carenza di legittimazione passiva.
Si eccepisce, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo. Invero l'ente della riscossione, come semplice incaricato della esazione dei tributi e delle entrate iscritte nei ruoli resi esecutivi, non ha titolo, né ragioni, per entrare nel merito della vicenda e si limita a trasfondere nella cartella di pagamento quanto indicato nel ruolo dall'Ente Impositore.
L'ente impositore è comunque “il titolare del diritto di credito oggetto di contestazione del giudizio”, essendo il concessionario della riscossione “un (mero) destinatario del pagamento…o, più precisamente, con riferimento allo schema civilistico dell'art. 1188cc, comma 1, il soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento”.
In ordine alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore.
In ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'odierno deducente, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
Prescrizione/decadenza riferibile a ente impositore.
Con riferimento all'asserita prescrizione che avrebbe determinato l'estinzione del diritto di credito in epoca antecedente alla notifica dell'atto, si eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'ente della IS il quale, come semplice incaricato della esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi, non ha titolo, né ragioni, per sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo ed entrare nel merito del gravame, che nei suoi confronti si appalesa privo di qualsiasi effetto, stante l'efficacia del ruolo come disposto.
Si evidenzia che il ruolo relativo alla cartella di pagamento n.13920250002883581000 è stato reso esecutivo in data 28.01.2025 e solo successivamente preso in consegna dall'Agente delle IS, il quale ha provveduto alla notifica della cartella in data 12.09.2025 (come da estratto ruolo e referto di notifica che si allega).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'Ente Impositore, mediante confacente produzione, ha offerto prova documentale dell'avviso di accertamento presupposto, notificato il 04.04.2023 tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, regolarmente quietanzato da familiare della contribuente.
Devono essere, pertanto, disattese entrambe le eccezioni proposte dalla contribuente: di nullità e di prescrizione e/o decadenza.
La cartella di pagamento è stata preceduta dall'avviso di accertamento tempestivamente notificato.
Non è intervenuta alcuna decadenza;
ne è maturata alcuna prescrizione.
Consegue il rigetto del ricorso.
Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2-ter, e 2- sexies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La Corte provvede alla relativa liquidazione in misura congrua ed equa, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa;
in base alle voci previste dalla Tariffa forense, approvata con D.
M. 13 agosto 2022, n. 147, nella specie ricorrenti, e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese processuali liquidate a favore di ciascuna delle parti resistenti in complessivi €. 200,00 per compensi oltre spese generali.
Così deciso in VI Valentia in data 29.01.2026
Il Presidente
AN CA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1509/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002883581000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08.11.2025 all'Agenzia delle Entrate IS e alla Regione Calabria settori tributi (e depositato in data 04.12.2025) la contribuente Ricorrente_1, difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 139 2025 00028835 81/000 notificata in data 12.09.2025 per tassa automobilistica anno d'imposta 2020 per l'importo complessivo di € 307,97 ed espone quanto segue.
Omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e conseguente nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio procedimentale.
La cartella di pagamento qui impugnata è manifestamente nulla perché non vi è alcuna prova dell'emissione e della regolare notifica, ai sensi dell'articolo 60 D.P.R. 600/73, dell'avviso di accertamento n. 4218871 del
13.12.2022 entro i termini decadenziali stabiliti dalla legge.
Venendo al caso di specie, la ricorrente non ha mai ricevuto l'avviso di accertamento n. 4218871 del
13.12.2022, né l'Agenzia delle Entrate IS o la Regione Calabria hanno mai fornito prova alcuna circa l'effettiva e regolare presupposta notifica dello stesso.
Nella cartella viene fatto riferimento a una “raccomandata nr 61882546139 notificata il 04.04.2023” ma non
è stata prodotta alcuna prova documentale della regolare notifica dell'avviso di accertamento, né la ricorrente ha mai ricevuto tale atto. La ricorrente ha presentato in data 22.10.2025 istanza di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990, richiedendo copia dell'avviso di accertamento e della relativa documentazione di notifica.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento fa riferimento all'avviso di accertamento n. 4218871 del
13.12.2022, ma tale atto non è stato allegato alla cartella né è mai stato portato a conoscenza della ricorrente, in violazione delle disposizioni dello Statuto del contribuente.
Prescrizione delle somme richieste in pagamento.
L'odierna parte ricorrente rileva come il credito vantato dall'Ente riscossore debba ritenersi a tutti gli effetti di legge prescritto e come di conseguenza l'ente impositore sia decaduto da ogni pretesa creditoria nei confronti della signora Ricorrente_1.
Come noto, i crediti riguardanti la tassa automobilistica si prescrivono con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nel caso di specie, la tassa automobilistica è relativa al periodo settembre 2020- agosto 2021, per cui il pagamento doveva essere effettuato entro il 31 agosto
2020 (o comunque entro il 2020).
La scadenza del termine perentorio per opporsi alla cartella di pagamento produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina la conversione del termine di prescrizione triennale, in quello ordinario decennale ai sensi dell'articolo 2953 cod. civ., il cui disposto trova applicazione solo nell'ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. Cass. civ., ord. N5899/2024;
Cass. civ., ord. N.27946/2024).
Nel caso di specie:
L'avviso di accertamento n. 4218871 risulta datato 13.12.2022 e, secondo quanto indicato nella cartella, sarebbe stato notificato il 04.04.2023 (raccomandata n. 61882546139); Decorsi 60 giorni dalla presunta notifica del 04.04.2023, l'avviso sarebbe divenuto definitivo il 03.01.2023;
Il termine triennale di prescrizione per la notifica della cartella sarebbe quindi spirato il 03.06.2026;
La cartella è stata notificata il 12.09.2025, quindi apparentemente entro il termine.
La ricorrente non ha mai ricevuto l'avviso di accertamento e non vi è alcuna prova della sua regolare notifica.
In assenza di valida notifica dell'avviso di accertamento, il termine prescrizionale triennale decorre direttamente dell'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Il pagamento della tassa automobilistica per il periodo settembre 2020- agosto 2021 doveva essere effettuato entro il 2020. Il termine triennale di prescrizione è iniziato a decorrere dal 01.01.2021; il termine è spirato il 31.12.2023;
La cartella notificata il 12.09.2025, risulta quindi tardiva e prescritta in subordine, qualora si ritenesse validamente notificato l'avviso di accertamento (quod non), si eccepisce comunque la prescrizione anche con riguardo alle sanzioni pecuniarie accessorie connesse al credito principale, per le quali, altresì, può dirsi maturato il richiesto termine di prescrizione.
Violazione del diritto di accesso agli atti e impossibilità di esercitare compitamente il diritto di difesa.
Come già evidenziato, la ricorrente ha presentato in data 22.10.2025 istanza di accesso agli atti ai sensi degli articoli e ss. L. n. 241/1990, richiedendo copia dell'avviso di accertamento n. 4218871 del 13.12.2022
e della relativa documentazione attestante la notifica.
Tale istanza è stata presentata proprio al fine di verificare l'effettiva esistenza e regolare notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento, essendo tale conoscenza necessaria per curare e difendere i propri interessi giuridici, come previsto dall'articolo 24, comma 7, della L. n. 241/1990 (cd. Accesso difensivo).
La Regione Calabria in data 15.12.2025 si costituisce ed espone quanto segue.
Punto uno e due – Posta relativa all'annualità 2020.
Preceduta da atto notificato il 04.04.2023.
Decadenza al 31 dicembre 2023 (scadenza del terzo anno successivo l'anno nel quale si sarebbe dovuto effettuare il pagamento).
Punto tre- sulla violazione dell'accesso agli atti.
Il ricorrente ammette pacificamente di avere prodotto la istanza il 22 ottobre. Notifica il ricorso giorno 8 novembre. Ma il riscontro di una istanza di accesso agli atti, stante il preciso termine dettato dalla L. 241/90 si fa entro il 30° giorno.
Il ricorrente si impegna in una £corsa al ricorso” senza attendere la tempistica prescritta. E se ne lamenta, perfino.
L'Agenzia delle Entrate IS in data 20.01.2026 si costituisce ed espone quanto segue.
Merito della pretesa a ruolo, carenza di legittimazione passiva.
Si eccepisce, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo. Invero l'ente della riscossione, come semplice incaricato della esazione dei tributi e delle entrate iscritte nei ruoli resi esecutivi, non ha titolo, né ragioni, per entrare nel merito della vicenda e si limita a trasfondere nella cartella di pagamento quanto indicato nel ruolo dall'Ente Impositore.
L'ente impositore è comunque “il titolare del diritto di credito oggetto di contestazione del giudizio”, essendo il concessionario della riscossione “un (mero) destinatario del pagamento…o, più precisamente, con riferimento allo schema civilistico dell'art. 1188cc, comma 1, il soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento”.
In ordine alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore.
In ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'odierno deducente, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
Prescrizione/decadenza riferibile a ente impositore.
Con riferimento all'asserita prescrizione che avrebbe determinato l'estinzione del diritto di credito in epoca antecedente alla notifica dell'atto, si eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'ente della IS il quale, come semplice incaricato della esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi, non ha titolo, né ragioni, per sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo ed entrare nel merito del gravame, che nei suoi confronti si appalesa privo di qualsiasi effetto, stante l'efficacia del ruolo come disposto.
Si evidenzia che il ruolo relativo alla cartella di pagamento n.13920250002883581000 è stato reso esecutivo in data 28.01.2025 e solo successivamente preso in consegna dall'Agente delle IS, il quale ha provveduto alla notifica della cartella in data 12.09.2025 (come da estratto ruolo e referto di notifica che si allega).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'Ente Impositore, mediante confacente produzione, ha offerto prova documentale dell'avviso di accertamento presupposto, notificato il 04.04.2023 tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, regolarmente quietanzato da familiare della contribuente.
Devono essere, pertanto, disattese entrambe le eccezioni proposte dalla contribuente: di nullità e di prescrizione e/o decadenza.
La cartella di pagamento è stata preceduta dall'avviso di accertamento tempestivamente notificato.
Non è intervenuta alcuna decadenza;
ne è maturata alcuna prescrizione.
Consegue il rigetto del ricorso.
Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2-ter, e 2- sexies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La Corte provvede alla relativa liquidazione in misura congrua ed equa, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa;
in base alle voci previste dalla Tariffa forense, approvata con D.
M. 13 agosto 2022, n. 147, nella specie ricorrenti, e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese processuali liquidate a favore di ciascuna delle parti resistenti in complessivi €. 200,00 per compensi oltre spese generali.
Così deciso in VI Valentia in data 29.01.2026
Il Presidente
AN CA