Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/2008, n. 11031
CASS
Sentenza 5 maggio 2008

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Massime1

In materia di appalti pubblici, il principio secondo cui il negozio concluso è annullabile, per vizi concernenti l'attività negoziale degli enti pubblici, solo ad iniziativa della P.A., non si estende al caso in cui l'omesso svolgimento della gara di appalto, cui deve equipararsi l'espletamento meramente apparente delle formalità previste dalla legge, abbia integrato gli estremi di reato: le norme contenenti un divieto, sanzionato penalmente, allorchè siano dirette alla tutela di un interesse pubblico generale, senza possibilità di esenzione dalla loro osservanza, devono infatti essere considerate imperative, con conseguente nullità del contratto per contrarietà ad esse - nella specie individuate in particolare nell'art. 9, comma primo della legge 8 agosto 1977, n. 584. (Principio enunciato dalla S.C. in una fattispecie in cui la Corte d'Appello, sulla scorta delle risultanze del processo penale, aveva accertato l'esistenza di una promessa di denaro per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, svolto con licitazione privata meramente apparente, ritenendo in fatto irreparabilmente alterato il vincolo sinallagmatico tra le reciproche prestazioni contrattuali, divenute strumento per l'illecito arricchimento del pubblico amministratore).

Commentario1

  • 1Danno alla concorrenza:la scelta della trattativa privata come metodo di individuazione del contraente non è stata supportata da idonea motivazione
    Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 2 giugno 2011
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/2008, n. 11031
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11031
Data del deposito : 5 maggio 2008

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