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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione prima civile
Il Tribunale, così composto:
dott. Pierluigi De Cinti Presidente
dott. Luca Venditto Giudice relatore ed estensore dott.ssa Concetta Serino Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 2267 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 1105, quanto comma, c.c., proposto da rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Parte_1
SI e DR AN, nei confronti di , Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Angelo Retrosi, il ricorrente ha chiesto che fossero adottati i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune, costituita da immobile sito in Terracina, Via Badino Vecchia, km
5,400, censito in catasto al foglio 122, particelle 804 sub 3 e 805 (graffati),
804 sub 7.
Ha rilevato a sostegno del ricorso che, con sentenza n. 909/2018 del
Tribunale di Cassino, su istanza congiunta di divorzio, era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e che, a latere delle condizioni consensualmente stabilite, era stato pattuito l'uso turnario dell'immobile di Terracina con termine sino al compimento della maggiore età del figlio , avvenuto il 12/3/2024; che dunque, scaduto il Persona_1
predetto termine, sarebbe sopravvenuto l'impellente interesse di esso ricorrente a rivedere e rimodulare l'uso turnario dell'immobile in comproprietà, che si renderebbe necessario sia perché l'immobile è inidoneo al paritetico e simultaneo uso diretto e promiscuo come astrattamente previsto dall'art.1102 c.c., sia perché, nel frattempo, i rapporti tra le parti sono ulteriormente peggiorati rendendosi ancor più conflittuali;
che difficoltosa è risultata la possibilità di ripartire le spese riguardanti l'immobile e di recuperare quelle condominiali anticipate per le quali si è reso necessario il ricorso alla giustizia.
Il ricorrente ha così concluso in ricorso: “Chiede che il Giudice adito voglia statuire in ordine alla regolamentazione dell'uso dell'immobile comune sito in Terracina Via Badino Vecchia km 5,400, posto all'interno del comprensorio denominato 'Comunione Proprietari Parte_2
distinto in catasto al fg. 122 particella 803 sub 3 ed 805 il fabbricato
[...]
con corte pertinenziale 804 sub 7 il locale autorimessa disponendo: 1)
L'uso turnario, alternando annualmente il godimento esclusivo di ciascuno dei comproprietari nei mesi dispari e nei mesi pari. 2) Stabilire che le spese condominiali e di gestione siano poste a carico di ciascuno dei comunisti- comproprietari, per i rispettivi periodi di uso esclusivo;
3) In via subordinata, l'uso indiretto;
4) In via ancora più gradata, la nomina di un amministratore ovvero disporre in qualsiasi altro modo ritenuto maggiormente di giustizia. 5) Spese come per legge”.
Il procedimento, assegnato alla seconda sezione civile, è stato rimesso alla prima sezione, con designazione del giudice relatore.
Fissata l'udienza per l'instaurazione del contraddittorio con decreti del
17/1/2025, con comparsa del 25/2/2025, si è costituita CP_1
, la quale, nel contestare le avverse deduzioni, ha rilevato che la
[...]
richiesta avanzata dal ricorrente di rimodulare l'uso turnario dell'immobile sarebbe sì determinata dal raggiungimento della maggiore età del figlio
, ma sarebbe indotta, prevalentemente, dalla volontà del Persona_1 di voler locare l'immobile nel mese di agosto, periodo in cui, Pt_1
notoriamente gli affitti sono più alti;
che, infatti, il nei mesi estivi Pt_1 di propria competenza, non utilizza mai l'immobile, ma è solito affittarlo, non consentendo, di fatto ai propri figli, di godere, in quei periodi, della casa al mare;
che sarebbe inoltre infondata l'avversa allegazione circa la sua mancata contribuzione alle spese, che, di contro, verrebbero affrontate da essa resistente in misura anche maggiore dell'ex marito. Al fine di raggiungere un accordo, la resistente ha formulato una proposta sull'uso turnario dell'immobile e sulla ripartizione delle spese. Ha quindi così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: - In via preliminare, disporre l'uso turnario in modo che l'immobile venga goduto da ciascuna parte nell'anno dispari nei mesi pari e nell'anno pari nei mesi dispari, così che entrambi i coniugi, possano usufruire ad anni alterni dell'immobile, nel mese di agosto. - Stabilire che le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione vengano poste a carico di ciascuno dei coniugi nella misura del 50%. - In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
2. All'udienza fissata per assumere informazioni ai sensi dell'art. 738
c.p.c., le parti si sono preliminarmente riportate ai rispettivi scritti, rendendosi tuttavia disponibili ad addivenire ad una ipotesi concordata del seguente tenore: usufruire della disponibilità dell'immobile sito in
Terracina Via Badino in catasto al F. 122 mapp. 804 sub 3 e 805 (graffati),
804 sub 7, alternativamente, nei mesi dispari degli anni pari e nei mesi pari degli anni dispari;
la turnazione avrà luogo con la disponibilità in favore del sig. per l'anno corrente 2025 (dispari) e conseguenti mesi Pt_1 pari;
ripartire al 50% le spese complessive per la gestione dell'immobile in comunione (senza anticipazione delle spese da parte di ciascuno) : spese condominiali;
utenze non condominiali;
spese ordinarie di CP_2
manutenzione e straordinarie previa acquisizione del consenso reciproco;
le parti si impegnano in ogni caso a consegnare l'immobile all'atro comproprietario per il godimento del periodo di competenza nelle migliori condizioni di fruibilità. Spese di lite compensate.
I difensori delle parti hanno dunque chiesto al tribunale di adottare i provvedimenti necessari per l'amministrazione del bene comune in conformità alle condizioni concordate.
3. Nell'applicazione dell'art. 1105 c.c. sull'amministrazione e gestione della cosa comune, è pacifica l'affermazione del principio per cui se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari; si aggiunge che ogni valutazione dell'opportunità della deliberazione dell'uso turnario della cosa comune, risultando essa fondata su dati ed apprezzamenti di fatto rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell'amministrazione, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. tra le altre
Cass. civ., sez. II, 12/12/2017, n. 29747)
L'accordo delle parti, raggiunto nei termini sopra riportati, è conforme al comune interesse per una buona e proficua gestione del bene e può dunque essere recepito come in dispositivo.
Visto l'art. 1105, quarto comma, c.c. e 737 e ss. c.p.c.
PQM
dispone che i partecipanti alla comunione dell'immobile sito in
Terracina Via Badino in catasto al foglio 122 mapp. 804 sub 3 e 805
(graffati), 804 sub 7, e , utilizzino il Parte_1 Controparte_1
bene mediante avvicendamento con uso turnario disponendo ciascuno dello stesso alternativamente, nei mesi dispari degli anni pari e nei mesi pari degli anni dispari (si intendono per mesi dispari i mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre;
per mesi pari i restanti mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre); che la turnazione avrà inizio con la disponibilità in favore del sig.
dei mesi pari per l'anno corrente 2025 (conseguentemente Parte_1
la sig.ra avrà la disponibilità del bene nei mesi dispari Controparte_1
dell'anno in corso); che i partecipanti alla comunione ripartiscano per il periodo successivo all'adozione del presente provvedimento (quindi da marzo 2025) al 50% le spese complessive per la gestione dell'immobile in comunione
(senza anticipazione delle spese da parte di alcuno) così individuate quali categorie generali: spese condominiali;
utenze non condominiali;
CP_2
spese ordinarie di manutenzione, nonché spese straordinarie, previa acquisizione del consenso dell'altro compartecipe per queste ultime;
che ciascuno dei partecipanti alla comunione sia tenuto in ogni caso a consegnare l'immobile all'atro comproprietario per il godimento del periodo di competenza nelle migliori condizioni di fruibilità.
Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Latina, 09/03/2025.
Il Presidente
Dott. Pierluigi De Cinti
Sezione prima civile
Il Tribunale, così composto:
dott. Pierluigi De Cinti Presidente
dott. Luca Venditto Giudice relatore ed estensore dott.ssa Concetta Serino Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 2267 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 1105, quanto comma, c.c., proposto da rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Parte_1
SI e DR AN, nei confronti di , Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Angelo Retrosi, il ricorrente ha chiesto che fossero adottati i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune, costituita da immobile sito in Terracina, Via Badino Vecchia, km
5,400, censito in catasto al foglio 122, particelle 804 sub 3 e 805 (graffati),
804 sub 7.
Ha rilevato a sostegno del ricorso che, con sentenza n. 909/2018 del
Tribunale di Cassino, su istanza congiunta di divorzio, era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e che, a latere delle condizioni consensualmente stabilite, era stato pattuito l'uso turnario dell'immobile di Terracina con termine sino al compimento della maggiore età del figlio , avvenuto il 12/3/2024; che dunque, scaduto il Persona_1
predetto termine, sarebbe sopravvenuto l'impellente interesse di esso ricorrente a rivedere e rimodulare l'uso turnario dell'immobile in comproprietà, che si renderebbe necessario sia perché l'immobile è inidoneo al paritetico e simultaneo uso diretto e promiscuo come astrattamente previsto dall'art.1102 c.c., sia perché, nel frattempo, i rapporti tra le parti sono ulteriormente peggiorati rendendosi ancor più conflittuali;
che difficoltosa è risultata la possibilità di ripartire le spese riguardanti l'immobile e di recuperare quelle condominiali anticipate per le quali si è reso necessario il ricorso alla giustizia.
Il ricorrente ha così concluso in ricorso: “Chiede che il Giudice adito voglia statuire in ordine alla regolamentazione dell'uso dell'immobile comune sito in Terracina Via Badino Vecchia km 5,400, posto all'interno del comprensorio denominato 'Comunione Proprietari Parte_2
distinto in catasto al fg. 122 particella 803 sub 3 ed 805 il fabbricato
[...]
con corte pertinenziale 804 sub 7 il locale autorimessa disponendo: 1)
L'uso turnario, alternando annualmente il godimento esclusivo di ciascuno dei comproprietari nei mesi dispari e nei mesi pari. 2) Stabilire che le spese condominiali e di gestione siano poste a carico di ciascuno dei comunisti- comproprietari, per i rispettivi periodi di uso esclusivo;
3) In via subordinata, l'uso indiretto;
4) In via ancora più gradata, la nomina di un amministratore ovvero disporre in qualsiasi altro modo ritenuto maggiormente di giustizia. 5) Spese come per legge”.
Il procedimento, assegnato alla seconda sezione civile, è stato rimesso alla prima sezione, con designazione del giudice relatore.
Fissata l'udienza per l'instaurazione del contraddittorio con decreti del
17/1/2025, con comparsa del 25/2/2025, si è costituita CP_1
, la quale, nel contestare le avverse deduzioni, ha rilevato che la
[...]
richiesta avanzata dal ricorrente di rimodulare l'uso turnario dell'immobile sarebbe sì determinata dal raggiungimento della maggiore età del figlio
, ma sarebbe indotta, prevalentemente, dalla volontà del Persona_1 di voler locare l'immobile nel mese di agosto, periodo in cui, Pt_1
notoriamente gli affitti sono più alti;
che, infatti, il nei mesi estivi Pt_1 di propria competenza, non utilizza mai l'immobile, ma è solito affittarlo, non consentendo, di fatto ai propri figli, di godere, in quei periodi, della casa al mare;
che sarebbe inoltre infondata l'avversa allegazione circa la sua mancata contribuzione alle spese, che, di contro, verrebbero affrontate da essa resistente in misura anche maggiore dell'ex marito. Al fine di raggiungere un accordo, la resistente ha formulato una proposta sull'uso turnario dell'immobile e sulla ripartizione delle spese. Ha quindi così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: - In via preliminare, disporre l'uso turnario in modo che l'immobile venga goduto da ciascuna parte nell'anno dispari nei mesi pari e nell'anno pari nei mesi dispari, così che entrambi i coniugi, possano usufruire ad anni alterni dell'immobile, nel mese di agosto. - Stabilire che le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione vengano poste a carico di ciascuno dei coniugi nella misura del 50%. - In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
2. All'udienza fissata per assumere informazioni ai sensi dell'art. 738
c.p.c., le parti si sono preliminarmente riportate ai rispettivi scritti, rendendosi tuttavia disponibili ad addivenire ad una ipotesi concordata del seguente tenore: usufruire della disponibilità dell'immobile sito in
Terracina Via Badino in catasto al F. 122 mapp. 804 sub 3 e 805 (graffati),
804 sub 7, alternativamente, nei mesi dispari degli anni pari e nei mesi pari degli anni dispari;
la turnazione avrà luogo con la disponibilità in favore del sig. per l'anno corrente 2025 (dispari) e conseguenti mesi Pt_1 pari;
ripartire al 50% le spese complessive per la gestione dell'immobile in comunione (senza anticipazione delle spese da parte di ciascuno) : spese condominiali;
utenze non condominiali;
spese ordinarie di CP_2
manutenzione e straordinarie previa acquisizione del consenso reciproco;
le parti si impegnano in ogni caso a consegnare l'immobile all'atro comproprietario per il godimento del periodo di competenza nelle migliori condizioni di fruibilità. Spese di lite compensate.
I difensori delle parti hanno dunque chiesto al tribunale di adottare i provvedimenti necessari per l'amministrazione del bene comune in conformità alle condizioni concordate.
3. Nell'applicazione dell'art. 1105 c.c. sull'amministrazione e gestione della cosa comune, è pacifica l'affermazione del principio per cui se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari; si aggiunge che ogni valutazione dell'opportunità della deliberazione dell'uso turnario della cosa comune, risultando essa fondata su dati ed apprezzamenti di fatto rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell'amministrazione, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. tra le altre
Cass. civ., sez. II, 12/12/2017, n. 29747)
L'accordo delle parti, raggiunto nei termini sopra riportati, è conforme al comune interesse per una buona e proficua gestione del bene e può dunque essere recepito come in dispositivo.
Visto l'art. 1105, quarto comma, c.c. e 737 e ss. c.p.c.
PQM
dispone che i partecipanti alla comunione dell'immobile sito in
Terracina Via Badino in catasto al foglio 122 mapp. 804 sub 3 e 805
(graffati), 804 sub 7, e , utilizzino il Parte_1 Controparte_1
bene mediante avvicendamento con uso turnario disponendo ciascuno dello stesso alternativamente, nei mesi dispari degli anni pari e nei mesi pari degli anni dispari (si intendono per mesi dispari i mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre;
per mesi pari i restanti mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre); che la turnazione avrà inizio con la disponibilità in favore del sig.
dei mesi pari per l'anno corrente 2025 (conseguentemente Parte_1
la sig.ra avrà la disponibilità del bene nei mesi dispari Controparte_1
dell'anno in corso); che i partecipanti alla comunione ripartiscano per il periodo successivo all'adozione del presente provvedimento (quindi da marzo 2025) al 50% le spese complessive per la gestione dell'immobile in comunione
(senza anticipazione delle spese da parte di alcuno) così individuate quali categorie generali: spese condominiali;
utenze non condominiali;
CP_2
spese ordinarie di manutenzione, nonché spese straordinarie, previa acquisizione del consenso dell'altro compartecipe per queste ultime;
che ciascuno dei partecipanti alla comunione sia tenuto in ogni caso a consegnare l'immobile all'atro comproprietario per il godimento del periodo di competenza nelle migliori condizioni di fruibilità.
Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Latina, 09/03/2025.
Il Presidente
Dott. Pierluigi De Cinti