CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 21/01/2026, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 611/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2264/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 8208/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez. 15 e pubblicata il 11/10/2023
Atti impositivi:
- SENTENZA IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: il ricorrente comunica che non è stato effettuato il pagamento e chiede la nomina di un commissario ad acta Resistente: contesta gli importi richiesti e sostiene che è in corso il rimborso di quanto effettivamente dovuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 propone ricorso ex art. 70 del D.Lg.vo n. 546/1992 per l'esecuzione della sentenza di questa Corte n. 8208/05/2023, depositata l'11 ottobre 2023, di annullamento degli avvisi di accertamento n. TYZ04E300155-18 (€ 5.718,00 oltre sanzioni e interessi per
Ires e Irap anno 2014) e n. TYZ04E300156-18 (€ 4.681,00 oltre sanzioni e interessi per IVA anno 2014).
La ricorrente chiede al riguardo la restituzione delle somme dalla stessa versata prima della definizione a suo favore del giudizio di impugnativa dei predetti avvisi di accertamento, non ancora rimborsate dall'Ufficio
e precisamente € 10.893,34 oltre interessi di legge. Chiede altresì il pagamento degli interessi di legge (dal
19/12/2018 al 06/12/2024) sulla somma di € 4.196,03, già rimborsata.
L'Agenzia delle Entrate - Ragusa si è costituita in giudizio, contestando le somme da rimborsare (€ 10.875,84 in luogo dei richiesti € 10.893,34), sostenendo che l'importo già rimborsato alla ricorrente (sul quale calcolare gli interessi ancora dovuti) sarebbe di € 3.879,98 e non di € 4.196,03 e deducendo di aver attivato le procedure per effettuare il pagamento dovuto.
Con ordinanza n. 3439/17/2025 del 10 dicembre 2025 la Corte ha disposto il rinvio al 13 gennaio 2026 della trattazione della causa "che renda possibile un chiarimento sulla situazione dei pagamenti e consenta all'Agenzia di replicare alle contestazioni operate da parte ricorrente sui conteggi".
Nessun chiarimento è pervenuto.
La causa è stata assunta in decisione nell'udienza del 13 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Risulta agli atti del giudizio che la sentenza portata in esecuzione è passata in giudicato e che essa non è stata ad oggi compiutamente ottemperata dall'Agenzia delle Entrate.
Essa, invero, contesta l'importo del quale la ricorrente chiede la restituzione (€ 10.893,34), sostenendo che sarebbero invece dovuti € 10.875,84. Sostiene, inoltre, che l'importo già rimborsato alla ricorrente (sul quale calcolare gli interessi ancora dovuti) sarebbe di € 3.879,98 e non di € 4.196,03.
Entrambe le eccezioni sono inaccoglibili, giacché la ricorrente ha prodotto in giudizio copia dei versamenti per le esatte somme richieste ora in restituzione, operati in esecuzione degli atti esecutivi alla stessa notificati durante la pendenza del giudizio concernente gli avvisi di accertamento all'origine delle pretese fiscali poi rivelatesi infondate.
Né l'Ufficio spiega, malgrado l'ordinanza istruttoria adottata dalla Corte, le ragioni della pretesa riduzione del rimborso. E' appena il caso di precisare, comunque, che il rimborso deve riguardare l'intero importo versato sine titulo, senza che sia possibile distinguere tra imposta, sanzioni e interessi, trattandosi in ogni caso di somme non dovute, sulle quali tutte maturano interessi dalla data dell'indebito versamento alla restituzione.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate - Ragusa deve dare compiuta esecuzione alla sentenza de qua, mediante il pagamento alla ricorrente: a) delle somme ancora dovute in restituzione e precisamente € 10.893,34, oltre interessi di legge fino al soddisfo;
b) degli interessi di legge (dal 19/12/2018 al 06/12/2024) sulla somma di € 4.196,03, già rimborsata, oltre interessi di legge fino al soddisfo.
L'amministrazione dovrà provvedere entro centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione, o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione;
con espressa avvertenza che in mancanza questo giudice provvederà alla nomina di un commissario ad acta, con correlato aggravio di spese che sarà segnalato alla Corte dei conti per il danno erariale conseguente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia – Sezione staccata di Catania 17 in composizione monocratica - accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto ordina all'Agenzia delle Entrate - Ragusa la compiuta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza azionata, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Ragusa al pagamento delle spese di causa, liquidate in € 1.000,00, oltre
IVA, CPA, spese generali (15%) e rimborso contributo unificato, come per legge.
Fissa per la chiusura del procedimento, ex art. 70, comma 8, del D.Lg.vo n. 546/1992, ovvero per l'adozione degli ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari ai fini dell'esecuzione del giudicato, l'udienza del
16 giugno 2026, ore 14.
Così deciso in Catania, il 13 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
IU ME CA
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2264/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 8208/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez. 15 e pubblicata il 11/10/2023
Atti impositivi:
- SENTENZA IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: il ricorrente comunica che non è stato effettuato il pagamento e chiede la nomina di un commissario ad acta Resistente: contesta gli importi richiesti e sostiene che è in corso il rimborso di quanto effettivamente dovuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 propone ricorso ex art. 70 del D.Lg.vo n. 546/1992 per l'esecuzione della sentenza di questa Corte n. 8208/05/2023, depositata l'11 ottobre 2023, di annullamento degli avvisi di accertamento n. TYZ04E300155-18 (€ 5.718,00 oltre sanzioni e interessi per
Ires e Irap anno 2014) e n. TYZ04E300156-18 (€ 4.681,00 oltre sanzioni e interessi per IVA anno 2014).
La ricorrente chiede al riguardo la restituzione delle somme dalla stessa versata prima della definizione a suo favore del giudizio di impugnativa dei predetti avvisi di accertamento, non ancora rimborsate dall'Ufficio
e precisamente € 10.893,34 oltre interessi di legge. Chiede altresì il pagamento degli interessi di legge (dal
19/12/2018 al 06/12/2024) sulla somma di € 4.196,03, già rimborsata.
L'Agenzia delle Entrate - Ragusa si è costituita in giudizio, contestando le somme da rimborsare (€ 10.875,84 in luogo dei richiesti € 10.893,34), sostenendo che l'importo già rimborsato alla ricorrente (sul quale calcolare gli interessi ancora dovuti) sarebbe di € 3.879,98 e non di € 4.196,03 e deducendo di aver attivato le procedure per effettuare il pagamento dovuto.
Con ordinanza n. 3439/17/2025 del 10 dicembre 2025 la Corte ha disposto il rinvio al 13 gennaio 2026 della trattazione della causa "che renda possibile un chiarimento sulla situazione dei pagamenti e consenta all'Agenzia di replicare alle contestazioni operate da parte ricorrente sui conteggi".
Nessun chiarimento è pervenuto.
La causa è stata assunta in decisione nell'udienza del 13 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Risulta agli atti del giudizio che la sentenza portata in esecuzione è passata in giudicato e che essa non è stata ad oggi compiutamente ottemperata dall'Agenzia delle Entrate.
Essa, invero, contesta l'importo del quale la ricorrente chiede la restituzione (€ 10.893,34), sostenendo che sarebbero invece dovuti € 10.875,84. Sostiene, inoltre, che l'importo già rimborsato alla ricorrente (sul quale calcolare gli interessi ancora dovuti) sarebbe di € 3.879,98 e non di € 4.196,03.
Entrambe le eccezioni sono inaccoglibili, giacché la ricorrente ha prodotto in giudizio copia dei versamenti per le esatte somme richieste ora in restituzione, operati in esecuzione degli atti esecutivi alla stessa notificati durante la pendenza del giudizio concernente gli avvisi di accertamento all'origine delle pretese fiscali poi rivelatesi infondate.
Né l'Ufficio spiega, malgrado l'ordinanza istruttoria adottata dalla Corte, le ragioni della pretesa riduzione del rimborso. E' appena il caso di precisare, comunque, che il rimborso deve riguardare l'intero importo versato sine titulo, senza che sia possibile distinguere tra imposta, sanzioni e interessi, trattandosi in ogni caso di somme non dovute, sulle quali tutte maturano interessi dalla data dell'indebito versamento alla restituzione.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate - Ragusa deve dare compiuta esecuzione alla sentenza de qua, mediante il pagamento alla ricorrente: a) delle somme ancora dovute in restituzione e precisamente € 10.893,34, oltre interessi di legge fino al soddisfo;
b) degli interessi di legge (dal 19/12/2018 al 06/12/2024) sulla somma di € 4.196,03, già rimborsata, oltre interessi di legge fino al soddisfo.
L'amministrazione dovrà provvedere entro centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione, o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione;
con espressa avvertenza che in mancanza questo giudice provvederà alla nomina di un commissario ad acta, con correlato aggravio di spese che sarà segnalato alla Corte dei conti per il danno erariale conseguente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia – Sezione staccata di Catania 17 in composizione monocratica - accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto ordina all'Agenzia delle Entrate - Ragusa la compiuta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza azionata, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Ragusa al pagamento delle spese di causa, liquidate in € 1.000,00, oltre
IVA, CPA, spese generali (15%) e rimborso contributo unificato, come per legge.
Fissa per la chiusura del procedimento, ex art. 70, comma 8, del D.Lg.vo n. 546/1992, ovvero per l'adozione degli ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari ai fini dell'esecuzione del giudicato, l'udienza del
16 giugno 2026, ore 14.
Così deciso in Catania, il 13 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
IU ME CA