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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/05/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. 1088/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 1088/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to MARINELLI VINCENZO, giusta procura in atti, Parte_1
elettivamente domiciliato presso il difensore in Cerignola, via Perugia n. 6;
APPELLANTE
contro
CP_1 Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore, con il patrocinio dell'avv.to STRAZZULLO EDOARDO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il difensore RICCO DONATO, in Foggia, via Giuseppe De Nittiis n. 7;
APPELLATA
nonché contro
in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l' in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, con sede in Milano, al Corso Sempione, n. 39;
APPELLATO CONTUMACE
nonché contro
, domiciliato ex lege presso l' (P.IVA, ), Controparte_5 CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, al Corso Sempione, n. 39;
APPELLATO CONTUMACE nonché contro
, domiciliato ex lege presso l' in persona del legale rappresentante pro- CP_6 CP_1
tempore, con sede in Milano, al Corso Sempione, n. 39; APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17 febbraio
2025, tenutasi in modalità cartolare, da intendersi ivi integralmente trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'odierna appellante, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_7
, in
[...] Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la in Controparte_4
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l' Controparte_7
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliata
[...] Controparte_5 ex lege presso l' in persona del suo legale rappresentante p.t., e Controparte_7 [...]
, domiciliato ex lege presso l' in persona del suo legale CP_6 Controparte_7 rappresentante p.t., impugnando la sentenza emessa nel corso del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Cerignola, n. 11/2021, depositata e pubblicata in data 08/01/2021.
In fatto, ha evocato in giudizio, inanzi al Giudice di Pace di Cerignola, i già citati Parte_1
convenuti al fine di sentir condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento della somma di euro 5.200,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura Fiat 500 L, tg. FG530YX, di sua proprietà, e di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di , conducente dell'autovettura Audi A4, tg. BH7005BC, nella CP_6 causazione del sinistro occorso in data 03/12/2017, ore 21,30 circa;
il tutto con vittoria di spese e compenso di causa, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha esposto che, il giorno 03.12.2017, verso le ore 21,30,
l'autovettura Fiat 500 L, tg.FG530YX, di sua proprietà e condotta da , percorreva Via Parte_2
Manfredonia, in abitato di Cerignola, con direzione Manfredonia, allorché, giunta all'altezza dello svincolo per la S.S.16, a circa 1 Km dall'abitato di Cerignola, veniva scontrata dall'autovettura Audi
A4, tg. BH7005BC, di nazionalità bulgara, di proprietà di condotta da Controparte_5 [...]
; ha precisato che, quest'ultimo, provenendo dall'innesto della S.S.16, strada su cui insiste la CP_6 segnaletica di “Stop”, con una manovra di svolta a sinistra, si immetteva su Via Manfredonia, omettendo di arrestarsi e di concedere la dovuta precedenza all'autovettura Fiat 500 L e che, entrambi i conducenti sottoscrivevano l'apposito modulo Cai, con attribuzione di esclusiva responsabilità a carico Cont del conducente dell'autovettura estera;
ha specificato che, con lettera del 06/12/2017, l'
[...]
, veniva invitato al risarcimento dei danni, che veniva inoltrata istanza di accesso agli Controparte_7 atti per acquisire la relazione di perizia tecnica eseguita sull'autovettura attorea e che la Dekra Italia srl, società incaricata per l'istruttoria e la gestione del sinistro, provvedeva ad inviare la relazione di perizia tecnica redatta dal perito fiduciario, il quale stimava i danni in complessivi € 2.831,56, comprensivi di
Cont Iva. Ha infine dedotto che, con lettera del 07/05/2018, l' veniva invitato alla stipula di una negoziazione assistita, ma che nessun danno veniva risarcito.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha contestato, nel merito, la domanda sia sotto il profilo dell'an che CP_1 del quantum del danno;
ha rilevato, altresì, che parte attrice non aveva fornito alcuna prova del fatto storico, delle concrete ed effettive modalità di accadimento, del nesso causale tra i danni reclamati ed il sinistro dedotto, né tantomeno sulla responsabilità del conducente del veicolo estero. Ha chiesto, quindi,
il rigetto della domanda attorea, perché illegittima e infondata, in fatto e in diritto, oltre che non provata;
con condanna della parte istante al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite.
I convenuti, la in persona del suo legale rappresentante Controparte_4
p.t., e , benché regolarmente citati, non si sono costituiti;
ne è Controparte_5 CP_6 stata, quindi, loro dichiarata contumacia.
Il giudizio di primo grado si è svolto nell'attività di produzione documentale, nell'escussione di un teste e nell'espletamento di CTU tecnica – ricostruttiva.
Il giudizio è stato, poi, definito con sentenza n. 11/2021, R.G. n. 1955/2018, emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, che ha rigettato la domanda attorea per risarcimento danni materiali, poiché infondata, per difetto di prova, con condanna della parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese e competenze di giudizio, liquidate in euro 671,00,
ponendo a carico della parte attrice le spese di CTU tecnico – ricostruttiva;
nulla sulle spese tra parte attrice e i convenuti in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante p.t., e , stante la contumacia dei medesimi. Controparte_5 CP_6
Contro tale sentenza ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata. Parte_1
Più precisamente, l'appellante ha censurato la sentenza resa dal Giudice di primo grado, per le seguenti motivazioni: “II.
2.a. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.; II.
2.b.
Nullità delle attività peritali svolte dal CTU – Omessa pronuncia su istanza 02.10.2019 – Fondatezza e
sussistenza; II.
2.c. Sull'an debeatur;
II.
2.d. Sul quantum debeatur”.
In particolare, l'appellante ha dedotto l'erroneità della motivazione con cui il Giudice di prime cure ha ritenuto la domanda infondata, in quanto non avrebbe tenuto in adeguata considerazione le dichiarazioni rese dall'unico teste, , durante l'espletamento dell'istruttoria tenutasi all'udienza Testimone_1 del 08/03/2019.
L'appellante ha dedotto come il teste, attraverso le sue dichiarazioni, abbia provato pienamente la dinamica del sinistro così come descritta negli atti difensivi, confermando l'esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura Audi A4, di nazionalità estera, nella causazione dell'occorso sinistro;
parte appellante evidenzia, altresì, che quanto dedotto sarebbe confermato anche dalla sottoscrizione di entrambi i conducenti del modulo di contestazione amichevole di incidente. Pers Parte appellante ha rilevato, altresì, che la mancata indicazione del teste sul modulo sulla lettera di messa in mora non costituisca alcuna violazione od omissione alla luce dell'art.1, co. 15, della legge n.
124/2017 modificativo dell'art. 135 Cod. Ass. private, secondo cui solo nel caso di risarcimento con soli danni a cose, il danneggiato deve indicare alla compagnia di assicurazione i soggetti che hanno assistito al sinistro;
diversamente, nel caso all'esame, per il quale il sinistro ha causato anche lesioni personali.
L'appellante ha dedotto inoltre la nullità e l'inutilizzabilità della CTU, per aver il nominato CTU
acquisito ed esaminato la documentazione di parte convenuta in palese violazione del contraddittorio, in quanto parte convenuta ha trasmesso tardivamente la relativa produzione documentale.
Sul quantum, parte appellante ha dedotto che l'ammontare dei danni subiti dall'autovettura attorea sarebbe provato sia dai preventivi dell'autocarrozzeria CH ET e di “Car Gomme di
DA RA per un ammontare complessivo di € 4.706,06, sia dalla relazione di perizia n.17/90020 della Dekra Italia srl per un ammontare complessivo di € 2.320,95. Ha concluso chiedendo, in via istruttoria, la rinnovazione della prova testimoniale già espletata dinnanzi al Giudice di Pace e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, essendo risultata la domanda fondata e provata;
con vittoria di spese e compenso di causa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi antistatario.
Al gravame ha resistito la sola sostenendo la correttezza dell'iter giuridico-motivazionale seguito CP_1 dal giudice di prime cure e chiedendo il rigetto del gravame. Più precisamente, parte appellata ha preliminarmente eccepito la nullità e la inammissibilità dell'avverso appello sia per i vizi dell'atto, ex art. 164 c.p.c., in quanto l'atto di citazione in appello notificato sarebbe affetto da nullità per l'assoluta carenza del codice fiscale, della data di nascita e della residenza dell'appellato , nonché CP_6
della appellata oltre che per l'assoluta carenza della P IVA e C. Fiscale della Controparte_5
, sia sotto il profilo contenutistico dell'avverso gravame ex Controparte_4
art. 342 c.p.c.. Nel merito, parte appellata ha contestato, altresì, sia l'an sia il quantum debeatur della domanda avversa, chiedendone, quindi, il rigetto. Ha, peraltro, evidenziato l'incompatibilità dei danni lamentati dal veicolo attoreo, provata dalla relazione di CTU, rilevando che questi abbia fatto riferimento esclusivamente alle n. 13 foto del veicolo Fiat 500 L allegate alla produzione attorea, non prendendo in alcuna considerazione la documentazione allegata al fascicolo di parte convenuta. Sul quantum, infine, parte appellata ha dedotto che il CTU, nella sua relazione di consulenza, abbia stimato i danni rilevati dalle foto della Fiat 500 con l'assunto danno in atto in € 2.546,33 senza IVA, evidenziando, tuttavia, come il veicolo Fiat 500 L in sede di operazioni peritali si presentasse del tutto privo di danni in atto.
Ha chiesto, dunque, in via istruttoria, di rigettare la richiesta di rinnovazione della CTU;
nel merito, di rigettare l'appello, in quanto del tutto illegittimo ed infondato, sia in fatto che in diritto, oltre che non provato e temerario;
con conferma della sentenza di I grado;
con condanna della parte appellante al pagamento delle spese e competenze legali anche del presente grado del giudizio;
nonché emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge, compresa la trasmissione degli atti alla competente
Procura della Repubblica per il compimento, in ordine alla vicenda de qua, di ogni più opportuno accertamento e per l'adozione di ogni conseguente, eventuale provvedimento di legge.
I convenuti, la in persona del suo legale rappresentante Controparte_4
p.t., e , benché regolarmente citati, non si sono costituiti;
ne è Controparte_5 CP_6
stata, quindi, loro dichiarata contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 17/02/2025.
*****
In via preliminare, va rigettata la richiesta di rinnovazione della CTU tecnica - ricostruttiva già espletata dinnanzi al Giudice di pace, in quanto non necessaria ai fini del giudizio;
si ritiene, infatti, che la predetta consulenza, connotata da completezza e coerenza nel percorso ricostruttivo-motivazionale,
anche con riferimento alle puntuali risposte fornite dal consulente, presenti tutti gli elementi per consentire al Tribunale di addivenire ad una decisione.
Parte appellante ha lamentato la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, ritenendo che il nominato CTU abbia acquisito ed esaminato la documentazione di parte convenuta, costituitasi in ritardo. A tal riguardo, il CTU ha precisato, in merito alla notifica della bozza alla parte convenuta costituita in ritardo, che la costituzione de qua sia avvenuta in ritardo, ma prima della scadenza dei termini per la trasmissione della bozza alle parti costituite;
dunque, tale circostanza evidenziata da parte appellante è priva di rilievo logico e giuridico. Inoltre, circa l'acquisizione di elementi presenti nel fascicolo di parte convenuta, il CTU ha evidenziato di aver tenuto conto nell'elaborazione del proprio parere esclusivamente alla documentazione della sola parte attorea, in quanto nel fascicolo di parte attrice era presente la perizia tecnica sul mezzo attoreo effettuata dalla convenuta, ovverosia la perizia di
Contr riscontro danni sulla Fiat 500 L tg. FG530YX della Dekra srl di per conto i Persona_2
euro 2.831,56, compreso iva, (vd. all), sulla quale il CTU ha solamente verificato la corrispondenza della perizia sul mezzo attoreo tra quella presente nel fascicolo di parte convenuta con quella della parte attorea. Giova, difatti, evidenziare che l'elaborato peritale del CTU, ing. risulta legittima, posto Per_3 che la stessa è stata redatta, come attestato dal medesimo CTU, su “considerazioni oggettive e non assolutamente riferite al contenuto degli atti del fascicolo di parte convenuta, ma esclusivamente sulla documentazione della sola parte attorea”, (cfr., vd. in all. nella relazione peritale, comunicazione in merito alla CTU, in fascicolo attoreo).
Sempre in via preliminare, è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. avanzata dall' . CP_1 Controparte_7
A tal riguardo, si rileva, in particolare, che l'odierno appellante, in osservanza dell'art. 342 co. 1, c.p.c., ha specificamente indicato le parti della sentenza che intendeva impugnare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure, le circostanze da cui sarebbe derivata l'erroneità della pronuncia e la loro rilevanza ai fini della decisione di primo grado.
Occorre precisare che, anche successivamente alla riforma introdotta con la legge n. 134/2012, la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 342, co. 1, c.p.c. non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum
appellatum, enucleando, rispetto alle argomentazioni formulate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso. Tali ragioni di dissenso, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, consistono nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate.
Laddove si tratti di doglianze afferenti a questioni di diritto i motivi di dissenso e censura consistono nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile.
Infine, in relazione ai denunciati errores in procedendo, le ragioni di dissenso consistono nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass.
05.02.2015 n.2143; Cass., 05.05.2017 n.10916; Cass. 14.09.2017 n.21336).
In sostanza, ciò che viene richiesto, in ossequio al criterio della razionalizzazione del processo civile funzionale al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, è che la parte appellante ponga il giudice di seconde cure nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver inteso le ragioni del primo giudice e indicando i motivi per i quali queste siano contestabili, senza la necessità di osservare particolari vincoli e forme.
Applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, occorre osservare che, l'appello, come proposto, è certamente ammissibile in quanto l'appellante, in termini discorsivi, ha compiutamente individuato le parti della decisione che intendono contestare esplicitandone le ragioni, così ponendo l'appellata in condizione di comprendere adeguatamente le doglianze e prendere posizione ed al Tribunale di valutare la fondatezza o meno delle stesse.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall' parte appellata, è da CP_1
ritenersi priva di fondamento.
Con riguardo all'eccezione di parte convenuta sulla nullità e/o inammissibilità dell'atto di appello ex art. 164 c.p.c., la recente giurisprudenza ha fornito un'interpretazione sistematica dell'art. 4 della l. n.
193/09, che ha introdotto l'obbligo di indicazione del codice fiscale per l'attore (art. 163, comma III, n.
2 cpc), per il convenuto ( art. 167, comma I, cpc) e per il difensore ( art, 125, comma I, cpc): l'art. 164
c.p.c. commina la sanzione della nullità dell'atto di citazione solamente se e quando l'omissione determini un'assoluta incertezza in ordine alla individuazione della parte, stante i requisiti richiesti dal numero 2) dell'art. 163 c.p.c., su cui incide la novella legislativa;
di tal guisa, l'omissione del codice fiscale della parte costituisce un'irregolarità formale, che non invalida l'atto giudiziale. Passando al merito, l'appello non può trovare accoglimento, dovendosi confermare la sentenza di primo grado e il rigetto della domanda.
Considerato che le censure mosse risultano tutte orientate a minare la valutazione degli elementi della fattispecie invocata e del materiale probatorio, oltreché delle argomentazioni poste a fondamento della decisione di merito, se ne svolgerà una trattazione unitaria, in applicazione del principio della ragione più liquida, con conseguente assorbimento di tutto quanto non esplicitamente trattato.
La società convenuta, sin dal primo grado, ha contestato integralmente la narrativa storica del sinistro denunciato dall'attore, nonché le modalità del suo verificarsi e il nesso causale tra lo stesso e i danni lamentati;
di talché parte attrice avrebbe dovuto fornire precise e puntuali prove a sostegno della propria domanda.
La fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più
propriamente quella del combinato disposto ex artt. 149 Codice di ass.ni private e 2054 co. 2 c.c.;
trattasi, dunque, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2) l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 cc, i primi due elementi, ai sensi dell'art. 2697 cc, devono essere interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle normali regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Nel caso di specie, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposti in citazione, sull'attore incombeva l'onere di provare, sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati al proprio veicolo e l'impatto con il veicolo di proprietà del convenuto.
Sulla base degli esiti istruttori del primo grado, correttamente il Giudice di pace ha ritenuto non fornita la prova dei fatti costitutivi dell'illecito extracontrattuale e, quindi, degli elementi di fatto sui cui la domanda è fondata.
In particolare, l'art. 2697 c.c. accolla su chi vuol far valere un diritto in giudizio l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (c.d. fatti costitutivi).
Viceversa, chi contesta la rilevanza di quei fatti ha l'onere di provarne l'inefficacia o gli altri fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere (c.d. fatti impeditivi, modificativi ed estintivi).
Dal punto di vista della distribuzione dell'onere probatorio, l'art. 2697 c.c. grava, quindi, il danneggiato della prova del danno evento e del nesso di causalità.
Ciò posto, la valutazione del giudice di primo grado secondo cui non è stato assolto l'onere probatorio relativamente al sinistro stradale, merita infatti di essere pienamente condivisa, proprio all'esito di quell'esame complessivo delle risultanze istruttorie che lo stesso attore-appellante ritiene sia stato omesso nell'emettere la sentenza impugnata.
Difatti, è proprio esaminando il complesso degli atti del processo di primo grado, infatti, che deve affermarsi che non risulta sufficientemente provato il fatto storico posto a fondamento della domanda.
In primo luogo, va rilevato come la prova si fondi essenzialmente sulle dichiarazioni del teste che avrebbero assistito al sinistro stradale, il quale, tuttavia, ha fornito delle dichiarazioni alquanto sommarie.
Infatti, con riferimento al teste , giova rilevare che, quest'ultimo, all'udienza del Testimone_1
08/03/2019, ha fornito la seguente dichiarazione: “Conosco i fatti di causa, in quanto il giorno del
sinistro, precisamente il 03/12/2017, alle ore 21,20, mi trovavo alla guida della mia autovettura su Via
Manfredonia, con direzione Cerignola;
ho visto che, dal mio senso opposto di marcia, proveniva
l'autovettura Fiat 500 L, di colore bianco, quindi con direzione Manfredonia;
quest'ultima auto, giunta all'altezza dello svincolo per la S.S.16, a circa 1km all'abitato di Cerignola, veniva urtata dall'autovettura Audi A4, di colore grigio chiaro, con targa bulgara;
l'Audi A4, provenendo da detto innesto della S.S.16, su cui vi è un segnale di stop, effettuava una manovra di svolta a sinistra immettendosi su Via Manfredonia ed omettendo di rispettare la segnaletica stradale di stop;
riconosco nelle foto allegate nel fascicolo di parte attrice l'autovettura Fiat 500 L e i danni ad essa riportati;
l'urto avveniva sulla fiancata sinistra della 500 Fiat;
l'Audi A4 scontrava la Fiat 500 L con la propria parte anteriore destra;
subito mi sono fermato con la mia auto per rendermi conto di cosa fosse
successo; gli occupanti della Fiat 500 L, il conducente e i due terzi trasportati, sig. Controparte_8
e , erano doloranti;
ho lasciato i miei dati al conducente della Fiat 500 L e sono Controparte_9 andato via;
non sono intervenute forze dell'ordine, un'ambulanza del 118; i due conducenti scesero dalle rispettive auto ed il conducente dell'auto estera riconosceva ogni responsabilità sull'accaduto”.
La descrizione della dinamica del sinistro non aggiunge elementi ulteriori rispetto a quanto dichiarato dalla parte attrice;
difatti, con particolare riferimento all'asserito impatto tra i due veicoli, la descrizione impedisce la verifica circa la riconducibilità dei danni lamentati al sinistro stesso: la verifica del nesso causale presuppone necessariamente una quanto più precisa descrizione del sinistro che, ove contestato nella sua storicità, deve trovare riscontro in sede istruttoria;
nella specie, parte attrice non ha fornito ulteriori elementi di riscontro onde poter valutare la fondatezza della pretesa fatta valere.
Di tale testimonianza, parte appellante ritiene sia fondamentale ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e della sua sussistenza.
Sul punto, sebbene non si dubiti, in accordo con la costante giurisprudenza di merito, che la prova di un fatto quale un sinistro stradale possa essere fornita anche attraverso un solo testimone, è parimenti indubitabile che, in tali fattispecie, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali (che devono essere particolarmente precise e puntuali oltreché circostanziate), all'interno dell'intera cornice probatoria delineatasi dall'istruttoria, dovrà essere operata con particolare prudenza, soprattutto laddove si tratti di un incidente in cui non siano intervenuti, come nella specie, né il 118 né le forze dell'ordine.
Ciò posto, il predetto teste ha reso dichiarazioni alquanto generiche e nulla ha riferito circa molti elementi rilevanti per la ricostruzione del sinistro e per valutare la stessa attendibilità delle sue affermazioni (tra cui la condotta di guida dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro).
Inoltre, il medesimo in maniera replicata e meccanica ripete quanto dichiarato dalla parte danneggiata,
ovverosia aver visto l'autovettura Fiat 500 L, di colore bianco, con direzione Manfredonia, che, giunta all'altezza dello svincolo per la S.S.16, a circa 1km all'abitato di Cerignola, veniva urtata dall'autovettura Audi A4, di colore grigio chiaro, con targa bulgara;
l'Audi A4, proveniente dall'innesto della S.S.16; senza, tuttavia, fornire ulteriori dettagli o precise indicazioni: il teste, difatti, non fornisce elementi ulteriori che consentano di vagliarne l'attendibilità e la ricostruzione della dinamica fattuale, come le modalità di svolgimento dell'urto.
Non da ultimo, il teste riferisce di essere andato via dopo l'urto e del mancato intervento “delle forze dell'ordine, di un'ambulanza del 118”.
In definitiva, il teste non indica né descrive la precisa dinamica dell'asserito sinistro, non fornendo prova concreta del fatto in sé e delle sue modalità.
A ciò si aggiunga come dalla sua dichiarazione di aver assistito ad un presunto incidente non sia possibile evincere a che distanza il medesimo si trovasse dando, dunque, la misura dell'inattendibilità
delle dichiarazioni genericamente rese in ordine ai fatti di causa.
Sul punto, non può non rivelarsi come le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria dal teste di parte attrice riferiscano di una dinamica generica, superficiale dell'accaduto e per certi versi anche contradditoria, che non permettono di ritenere provato in sé il sinistro né di contestare una specifica responsabilità del veicolo in ordine all'effettivo investimento e alle concrete modalità e responsabilità del sinistro, né di dimostrare una condotta diligente dell'attore; specie se si considerano come queste costituiscano elementi specifici ed indefettibili in base ai quali chiedere responsabilità esclusiva e,
conseguentemente, risarcimento dei danni subiti.
Da ultimo, desta ulteriore perplessità la circostanza per la quale, nonostante i danni all'auto e all'urto con un'altra autovettura a seguito dell'incidente lamentato, non siano state allertate le forze dell'ordine.
Va sottolineato come l'attore, a monte, non abbia fornito neppure in termini di allegazione una chiara ed esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, non fornendo i dettagli del fatto in sé e, più
precisamente, sulle modalità del sinistro, ovvero sulle rispettive condotte, sia sulle proprie, sia del convenuto, subito prima e subito dopo il danno evento, nonché dell'urto sub specie di punti di contatto e di causalità con i danni lamentati.
Ebbene, alla luce di quanto ut supra illustrato, esaminando proprio il complesso degli atti del processo di primo grado, deve affermarsi che non risulta sufficientemente dimostrato da parte appellante, in primis, il verificarsi dell'evento storico, per il quale vi è una forte incertezza sugli elementi fondanti la fattispecie invocata, da cui ne consegue anche l'insussistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto, precludendo qualsivoglia valutazione in ordine alle asserite responsabilità, tantomeno il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. in favore del conducente attore per poter accertare e dichiarare una responsabilità esclusiva in capo alla conducente convenuta.
Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. tratta, infatti, dello scontro tra veicoli e introduce una ulteriore presunzione legale: quella della corresponsabilità tra i conducenti, la quale tanto può operare ove l'onere di allegazione e prova in ordine allo scontro tra i veicoli, che ne costituisce l'antecedente logico giuridico, siano assolti.
Ciò posto, nel caso all'esame, si evidenzia come la dinamica dell'accaduto sia ricostruita in maniera totalmente generica;
in definitiva, parte appellante non ha assolto al relativo onere di allegazione di prova in ordine alla fattispecie invocata.
La ricostruzione del fatto storico è stata, infatti, presentata complessivamente da parte attrice in modo lacunoso e, dunque, appare inidonea a perfezionare un quadro probatorio sull'accaduto e sulle rispettive responsabilità.
Le predette carenze si riflettono anche sul profilo del quadro probatorio non risultando provati nel giudizio di primo grado quei fatti costitutivi della fattispecie mancanti in quanto neppure specificamente allegati e che comunque spettava alla parte istante provare, secondo il noto principio dell'onere della prova espresso dall'art. 2697 c.c.
Ne consegue anche l'insussistenza del secondo elemento costitutivo la fattispecie invocata, la mancanza di un nesso eziologico di causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto, da cui ne deriva l'impossibilità di accertare una responsabilità tanto esclusiva in ordine alla convenuta quanto concorrente tra le parti in causa.
Sul modello CAI versato in atti da parte attrice, seppur sottoscritto anche dal danneggiante, non può
comunque costituire prova del fatto storico;
sul punto, occorre rilevare, come nel caso di specie, che
“l'articolo 143 del codice delle assicurazioni prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade – come nel caso di
specie – quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata”, (cfr., Cass. Civ. sez. III, 20/02/2018, n.4010).
Ancora, il valore confessorio di quanto dichiarato nel CAI deve essere valutato sempre alla stregua della ricostruzione dei fatti quale effettuata dal Giudice del merito con l'ausilio di tutti gli strumenti di prova a sua disposizione;
di talché, la stessa dichiarazione deve intendersi preclusa a fronte dell'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, come nel caso in esame, stante la mancanza degli elementi costitutivi la fattispecie giuridica in tale sede richiamata, (cfr., Cass. civ. sez. III, 26/07/2019, n.20300).
In aggiunta alle dichiarazioni generiche del teste deve anche considerarsi che la CTU tecnico ricostruttiva espletata in primo grado, che si condivide in quanto pienamente motivata e immune da vizi logici, la quale ha riconosciuto che la maggior parte dei danni presenti sull'autovettura di parte attrice non erano in rapporto di causalità con la descritta collisione tra i veicoli. In particolare, il consulente ha precisato che “A seguito dell'analisi della documentazione disponibile, delle fotografie prodotte dalla parte attrice riguardanti i danni subiti dal proprio autoveicolo, Fiat 500 L, tg. Fg530yx, delle misure effettuate durante il sopralluogo e dalla simulazione grafica dell'evento e per quanto acquisito, si possono esporre le seguenti considerazioni: 1) per poter esprimere un giudizio di compatibilità dei danni, tecnico ed oggettivo appare essenziale conoscere i danni subiti dall'altra autovettura di controparte (convenuta) che li ha provocati e altri elementi che sono non conosciuti, 2) Dalla
enunciazione della dinamica e dei danni subiti dalla Fiat 500L, vi è stato un urto trasversale, che presumibilmente ha colpito l'assale anteriore, l'ammortizzatore ant. sx, il braccetto ant. sx e la ruota anteriore sinistra, come risulta dalla perizia di riscontro. Dubbia è la mancanza di deformazioni e
striature di diverso colore sia sulla zona del parafango anteriore (zona montante anteriore vicino la
ruota) ma soprattutto sulla porta anteriore sinistra (zona evidenziata in blu) nella fascia compresa tra i
20 e 70 cm, tra la linea A e la linea B, laddove è avvenuto l'urto con la parte anteriore della Audi A4 nel lamentato sinistro;
vi è soltanto la presenza di striature nella zona inferiore sul bordo della porta ant. post. sx. Poiché la Fiat 500L doveva possedere una certa velocità, nell'urto doveva riportare presenza di striature su tutto il fronte dell'impatto e per tutta la zona longitudinale della ruota sino al montante centrale. In sintesi v'è mancanza di deformazione e strisciature nella presunta zona di contatto” (cfr., pagg. 10 e ss della relazione di Ctu, in fascicolo di parte attrice).
Ebbene, alla luce delle argomentazioni ut supra illustrate, attese le incertezze in ordine a una specifica e precisa descrizione del fatto evento (rectius: sinistro stradale) e delle sue modalità, oltreché della carenza di prova documentale, costituenda e dell'omessa disponibilità dell'auto di parte convenuta in sede di CTU, ne consegue l'impossibilità di fornire un altrettanto quadro probatorio dello stesso, nonché delle contestate responsabilità in ordine al fatto di causa, a cui si aggiunge l'assenza di prova in ordine alla necessaria diligenza che avrebbe dovuto muovere la condotta dell'attrice ed infine la totale incertezza in ordine agli invocati danni conseguenza.
La domanda risulta, quindi – a conferma di quanto affermato dal giudice di pace - infondata in ordine all'an del diritto fatto valere in giudizio, proprio per l'accertata genericità e lacunosità, nonché mancanza di prova in ordine ai richiamati elementi costitutivi della fattispecie, già evidenziata nella sentenza di primo grado, seppur in questa sede con maggior impegno esplicativo rappresentati. In conseguenza di tanto, si ritiene superfluo in quanto assorbito anche in questa sede l'esame del richiesto quantum debeatur.
La resa motivazione già basta a rigettare l'appello e la domanda così come formulata ed a confermare la sentenza di primo grado e rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello, i quali restano integralmente assorbiti dalle ragioni di rigetto già esposte.
Le spese processuali nei rapporti tra l'appellante e gli appellati contumaci vanno dichiarate irripetibili, mentre nei rapporti tra l'appellante e l'appellata costituita seguono la soccombenza del primo e sono liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento stabiliti dal dm 55/2014 (nulla è dovuto per la fase istruttoria di fatto non tenutasi).
In considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della legge 24.12.2012 n. 228, va dato atto della presenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 11/2019 del Parte_1
Giudice di Pace di Cerignola, disattesa ogni ulteriore richiesta ed eccezione, così provvede:
a)rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, emessa dal
Giudice di prime cure;
b)condanna l'appellante alla rifusione, in favore della appellata costituita, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.701,00, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa sul compenso come per legge;
c)nulla sulle spese tra l'appellante e gli appellati contumaci.
Si dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1°-quater, D.P.R. n. 115/2012, (inserito dall'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1°-bis della medesima norma, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 13/05/2025.
Il Giudice
Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 1088/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to MARINELLI VINCENZO, giusta procura in atti, Parte_1
elettivamente domiciliato presso il difensore in Cerignola, via Perugia n. 6;
APPELLANTE
contro
CP_1 Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore, con il patrocinio dell'avv.to STRAZZULLO EDOARDO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il difensore RICCO DONATO, in Foggia, via Giuseppe De Nittiis n. 7;
APPELLATA
nonché contro
in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l' in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, con sede in Milano, al Corso Sempione, n. 39;
APPELLATO CONTUMACE
nonché contro
, domiciliato ex lege presso l' (P.IVA, ), Controparte_5 CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, al Corso Sempione, n. 39;
APPELLATO CONTUMACE nonché contro
, domiciliato ex lege presso l' in persona del legale rappresentante pro- CP_6 CP_1
tempore, con sede in Milano, al Corso Sempione, n. 39; APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17 febbraio
2025, tenutasi in modalità cartolare, da intendersi ivi integralmente trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'odierna appellante, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_7
, in
[...] Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la in Controparte_4
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l' Controparte_7
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliata
[...] Controparte_5 ex lege presso l' in persona del suo legale rappresentante p.t., e Controparte_7 [...]
, domiciliato ex lege presso l' in persona del suo legale CP_6 Controparte_7 rappresentante p.t., impugnando la sentenza emessa nel corso del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Cerignola, n. 11/2021, depositata e pubblicata in data 08/01/2021.
In fatto, ha evocato in giudizio, inanzi al Giudice di Pace di Cerignola, i già citati Parte_1
convenuti al fine di sentir condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento della somma di euro 5.200,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura Fiat 500 L, tg. FG530YX, di sua proprietà, e di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di , conducente dell'autovettura Audi A4, tg. BH7005BC, nella CP_6 causazione del sinistro occorso in data 03/12/2017, ore 21,30 circa;
il tutto con vittoria di spese e compenso di causa, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha esposto che, il giorno 03.12.2017, verso le ore 21,30,
l'autovettura Fiat 500 L, tg.FG530YX, di sua proprietà e condotta da , percorreva Via Parte_2
Manfredonia, in abitato di Cerignola, con direzione Manfredonia, allorché, giunta all'altezza dello svincolo per la S.S.16, a circa 1 Km dall'abitato di Cerignola, veniva scontrata dall'autovettura Audi
A4, tg. BH7005BC, di nazionalità bulgara, di proprietà di condotta da Controparte_5 [...]
; ha precisato che, quest'ultimo, provenendo dall'innesto della S.S.16, strada su cui insiste la CP_6 segnaletica di “Stop”, con una manovra di svolta a sinistra, si immetteva su Via Manfredonia, omettendo di arrestarsi e di concedere la dovuta precedenza all'autovettura Fiat 500 L e che, entrambi i conducenti sottoscrivevano l'apposito modulo Cai, con attribuzione di esclusiva responsabilità a carico Cont del conducente dell'autovettura estera;
ha specificato che, con lettera del 06/12/2017, l'
[...]
, veniva invitato al risarcimento dei danni, che veniva inoltrata istanza di accesso agli Controparte_7 atti per acquisire la relazione di perizia tecnica eseguita sull'autovettura attorea e che la Dekra Italia srl, società incaricata per l'istruttoria e la gestione del sinistro, provvedeva ad inviare la relazione di perizia tecnica redatta dal perito fiduciario, il quale stimava i danni in complessivi € 2.831,56, comprensivi di
Cont Iva. Ha infine dedotto che, con lettera del 07/05/2018, l' veniva invitato alla stipula di una negoziazione assistita, ma che nessun danno veniva risarcito.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha contestato, nel merito, la domanda sia sotto il profilo dell'an che CP_1 del quantum del danno;
ha rilevato, altresì, che parte attrice non aveva fornito alcuna prova del fatto storico, delle concrete ed effettive modalità di accadimento, del nesso causale tra i danni reclamati ed il sinistro dedotto, né tantomeno sulla responsabilità del conducente del veicolo estero. Ha chiesto, quindi,
il rigetto della domanda attorea, perché illegittima e infondata, in fatto e in diritto, oltre che non provata;
con condanna della parte istante al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite.
I convenuti, la in persona del suo legale rappresentante Controparte_4
p.t., e , benché regolarmente citati, non si sono costituiti;
ne è Controparte_5 CP_6 stata, quindi, loro dichiarata contumacia.
Il giudizio di primo grado si è svolto nell'attività di produzione documentale, nell'escussione di un teste e nell'espletamento di CTU tecnica – ricostruttiva.
Il giudizio è stato, poi, definito con sentenza n. 11/2021, R.G. n. 1955/2018, emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, che ha rigettato la domanda attorea per risarcimento danni materiali, poiché infondata, per difetto di prova, con condanna della parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese e competenze di giudizio, liquidate in euro 671,00,
ponendo a carico della parte attrice le spese di CTU tecnico – ricostruttiva;
nulla sulle spese tra parte attrice e i convenuti in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante p.t., e , stante la contumacia dei medesimi. Controparte_5 CP_6
Contro tale sentenza ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata. Parte_1
Più precisamente, l'appellante ha censurato la sentenza resa dal Giudice di primo grado, per le seguenti motivazioni: “II.
2.a. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.; II.
2.b.
Nullità delle attività peritali svolte dal CTU – Omessa pronuncia su istanza 02.10.2019 – Fondatezza e
sussistenza; II.
2.c. Sull'an debeatur;
II.
2.d. Sul quantum debeatur”.
In particolare, l'appellante ha dedotto l'erroneità della motivazione con cui il Giudice di prime cure ha ritenuto la domanda infondata, in quanto non avrebbe tenuto in adeguata considerazione le dichiarazioni rese dall'unico teste, , durante l'espletamento dell'istruttoria tenutasi all'udienza Testimone_1 del 08/03/2019.
L'appellante ha dedotto come il teste, attraverso le sue dichiarazioni, abbia provato pienamente la dinamica del sinistro così come descritta negli atti difensivi, confermando l'esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura Audi A4, di nazionalità estera, nella causazione dell'occorso sinistro;
parte appellante evidenzia, altresì, che quanto dedotto sarebbe confermato anche dalla sottoscrizione di entrambi i conducenti del modulo di contestazione amichevole di incidente. Pers Parte appellante ha rilevato, altresì, che la mancata indicazione del teste sul modulo sulla lettera di messa in mora non costituisca alcuna violazione od omissione alla luce dell'art.1, co. 15, della legge n.
124/2017 modificativo dell'art. 135 Cod. Ass. private, secondo cui solo nel caso di risarcimento con soli danni a cose, il danneggiato deve indicare alla compagnia di assicurazione i soggetti che hanno assistito al sinistro;
diversamente, nel caso all'esame, per il quale il sinistro ha causato anche lesioni personali.
L'appellante ha dedotto inoltre la nullità e l'inutilizzabilità della CTU, per aver il nominato CTU
acquisito ed esaminato la documentazione di parte convenuta in palese violazione del contraddittorio, in quanto parte convenuta ha trasmesso tardivamente la relativa produzione documentale.
Sul quantum, parte appellante ha dedotto che l'ammontare dei danni subiti dall'autovettura attorea sarebbe provato sia dai preventivi dell'autocarrozzeria CH ET e di “Car Gomme di
DA RA per un ammontare complessivo di € 4.706,06, sia dalla relazione di perizia n.17/90020 della Dekra Italia srl per un ammontare complessivo di € 2.320,95. Ha concluso chiedendo, in via istruttoria, la rinnovazione della prova testimoniale già espletata dinnanzi al Giudice di Pace e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, essendo risultata la domanda fondata e provata;
con vittoria di spese e compenso di causa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi antistatario.
Al gravame ha resistito la sola sostenendo la correttezza dell'iter giuridico-motivazionale seguito CP_1 dal giudice di prime cure e chiedendo il rigetto del gravame. Più precisamente, parte appellata ha preliminarmente eccepito la nullità e la inammissibilità dell'avverso appello sia per i vizi dell'atto, ex art. 164 c.p.c., in quanto l'atto di citazione in appello notificato sarebbe affetto da nullità per l'assoluta carenza del codice fiscale, della data di nascita e della residenza dell'appellato , nonché CP_6
della appellata oltre che per l'assoluta carenza della P IVA e C. Fiscale della Controparte_5
, sia sotto il profilo contenutistico dell'avverso gravame ex Controparte_4
art. 342 c.p.c.. Nel merito, parte appellata ha contestato, altresì, sia l'an sia il quantum debeatur della domanda avversa, chiedendone, quindi, il rigetto. Ha, peraltro, evidenziato l'incompatibilità dei danni lamentati dal veicolo attoreo, provata dalla relazione di CTU, rilevando che questi abbia fatto riferimento esclusivamente alle n. 13 foto del veicolo Fiat 500 L allegate alla produzione attorea, non prendendo in alcuna considerazione la documentazione allegata al fascicolo di parte convenuta. Sul quantum, infine, parte appellata ha dedotto che il CTU, nella sua relazione di consulenza, abbia stimato i danni rilevati dalle foto della Fiat 500 con l'assunto danno in atto in € 2.546,33 senza IVA, evidenziando, tuttavia, come il veicolo Fiat 500 L in sede di operazioni peritali si presentasse del tutto privo di danni in atto.
Ha chiesto, dunque, in via istruttoria, di rigettare la richiesta di rinnovazione della CTU;
nel merito, di rigettare l'appello, in quanto del tutto illegittimo ed infondato, sia in fatto che in diritto, oltre che non provato e temerario;
con conferma della sentenza di I grado;
con condanna della parte appellante al pagamento delle spese e competenze legali anche del presente grado del giudizio;
nonché emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge, compresa la trasmissione degli atti alla competente
Procura della Repubblica per il compimento, in ordine alla vicenda de qua, di ogni più opportuno accertamento e per l'adozione di ogni conseguente, eventuale provvedimento di legge.
I convenuti, la in persona del suo legale rappresentante Controparte_4
p.t., e , benché regolarmente citati, non si sono costituiti;
ne è Controparte_5 CP_6
stata, quindi, loro dichiarata contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 17/02/2025.
*****
In via preliminare, va rigettata la richiesta di rinnovazione della CTU tecnica - ricostruttiva già espletata dinnanzi al Giudice di pace, in quanto non necessaria ai fini del giudizio;
si ritiene, infatti, che la predetta consulenza, connotata da completezza e coerenza nel percorso ricostruttivo-motivazionale,
anche con riferimento alle puntuali risposte fornite dal consulente, presenti tutti gli elementi per consentire al Tribunale di addivenire ad una decisione.
Parte appellante ha lamentato la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, ritenendo che il nominato CTU abbia acquisito ed esaminato la documentazione di parte convenuta, costituitasi in ritardo. A tal riguardo, il CTU ha precisato, in merito alla notifica della bozza alla parte convenuta costituita in ritardo, che la costituzione de qua sia avvenuta in ritardo, ma prima della scadenza dei termini per la trasmissione della bozza alle parti costituite;
dunque, tale circostanza evidenziata da parte appellante è priva di rilievo logico e giuridico. Inoltre, circa l'acquisizione di elementi presenti nel fascicolo di parte convenuta, il CTU ha evidenziato di aver tenuto conto nell'elaborazione del proprio parere esclusivamente alla documentazione della sola parte attorea, in quanto nel fascicolo di parte attrice era presente la perizia tecnica sul mezzo attoreo effettuata dalla convenuta, ovverosia la perizia di
Contr riscontro danni sulla Fiat 500 L tg. FG530YX della Dekra srl di per conto i Persona_2
euro 2.831,56, compreso iva, (vd. all), sulla quale il CTU ha solamente verificato la corrispondenza della perizia sul mezzo attoreo tra quella presente nel fascicolo di parte convenuta con quella della parte attorea. Giova, difatti, evidenziare che l'elaborato peritale del CTU, ing. risulta legittima, posto Per_3 che la stessa è stata redatta, come attestato dal medesimo CTU, su “considerazioni oggettive e non assolutamente riferite al contenuto degli atti del fascicolo di parte convenuta, ma esclusivamente sulla documentazione della sola parte attorea”, (cfr., vd. in all. nella relazione peritale, comunicazione in merito alla CTU, in fascicolo attoreo).
Sempre in via preliminare, è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. avanzata dall' . CP_1 Controparte_7
A tal riguardo, si rileva, in particolare, che l'odierno appellante, in osservanza dell'art. 342 co. 1, c.p.c., ha specificamente indicato le parti della sentenza che intendeva impugnare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure, le circostanze da cui sarebbe derivata l'erroneità della pronuncia e la loro rilevanza ai fini della decisione di primo grado.
Occorre precisare che, anche successivamente alla riforma introdotta con la legge n. 134/2012, la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 342, co. 1, c.p.c. non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum
appellatum, enucleando, rispetto alle argomentazioni formulate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso. Tali ragioni di dissenso, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, consistono nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate.
Laddove si tratti di doglianze afferenti a questioni di diritto i motivi di dissenso e censura consistono nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile.
Infine, in relazione ai denunciati errores in procedendo, le ragioni di dissenso consistono nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass.
05.02.2015 n.2143; Cass., 05.05.2017 n.10916; Cass. 14.09.2017 n.21336).
In sostanza, ciò che viene richiesto, in ossequio al criterio della razionalizzazione del processo civile funzionale al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, è che la parte appellante ponga il giudice di seconde cure nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver inteso le ragioni del primo giudice e indicando i motivi per i quali queste siano contestabili, senza la necessità di osservare particolari vincoli e forme.
Applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, occorre osservare che, l'appello, come proposto, è certamente ammissibile in quanto l'appellante, in termini discorsivi, ha compiutamente individuato le parti della decisione che intendono contestare esplicitandone le ragioni, così ponendo l'appellata in condizione di comprendere adeguatamente le doglianze e prendere posizione ed al Tribunale di valutare la fondatezza o meno delle stesse.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall' parte appellata, è da CP_1
ritenersi priva di fondamento.
Con riguardo all'eccezione di parte convenuta sulla nullità e/o inammissibilità dell'atto di appello ex art. 164 c.p.c., la recente giurisprudenza ha fornito un'interpretazione sistematica dell'art. 4 della l. n.
193/09, che ha introdotto l'obbligo di indicazione del codice fiscale per l'attore (art. 163, comma III, n.
2 cpc), per il convenuto ( art. 167, comma I, cpc) e per il difensore ( art, 125, comma I, cpc): l'art. 164
c.p.c. commina la sanzione della nullità dell'atto di citazione solamente se e quando l'omissione determini un'assoluta incertezza in ordine alla individuazione della parte, stante i requisiti richiesti dal numero 2) dell'art. 163 c.p.c., su cui incide la novella legislativa;
di tal guisa, l'omissione del codice fiscale della parte costituisce un'irregolarità formale, che non invalida l'atto giudiziale. Passando al merito, l'appello non può trovare accoglimento, dovendosi confermare la sentenza di primo grado e il rigetto della domanda.
Considerato che le censure mosse risultano tutte orientate a minare la valutazione degli elementi della fattispecie invocata e del materiale probatorio, oltreché delle argomentazioni poste a fondamento della decisione di merito, se ne svolgerà una trattazione unitaria, in applicazione del principio della ragione più liquida, con conseguente assorbimento di tutto quanto non esplicitamente trattato.
La società convenuta, sin dal primo grado, ha contestato integralmente la narrativa storica del sinistro denunciato dall'attore, nonché le modalità del suo verificarsi e il nesso causale tra lo stesso e i danni lamentati;
di talché parte attrice avrebbe dovuto fornire precise e puntuali prove a sostegno della propria domanda.
La fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più
propriamente quella del combinato disposto ex artt. 149 Codice di ass.ni private e 2054 co. 2 c.c.;
trattasi, dunque, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2) l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 cc, i primi due elementi, ai sensi dell'art. 2697 cc, devono essere interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle normali regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Nel caso di specie, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposti in citazione, sull'attore incombeva l'onere di provare, sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati al proprio veicolo e l'impatto con il veicolo di proprietà del convenuto.
Sulla base degli esiti istruttori del primo grado, correttamente il Giudice di pace ha ritenuto non fornita la prova dei fatti costitutivi dell'illecito extracontrattuale e, quindi, degli elementi di fatto sui cui la domanda è fondata.
In particolare, l'art. 2697 c.c. accolla su chi vuol far valere un diritto in giudizio l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (c.d. fatti costitutivi).
Viceversa, chi contesta la rilevanza di quei fatti ha l'onere di provarne l'inefficacia o gli altri fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere (c.d. fatti impeditivi, modificativi ed estintivi).
Dal punto di vista della distribuzione dell'onere probatorio, l'art. 2697 c.c. grava, quindi, il danneggiato della prova del danno evento e del nesso di causalità.
Ciò posto, la valutazione del giudice di primo grado secondo cui non è stato assolto l'onere probatorio relativamente al sinistro stradale, merita infatti di essere pienamente condivisa, proprio all'esito di quell'esame complessivo delle risultanze istruttorie che lo stesso attore-appellante ritiene sia stato omesso nell'emettere la sentenza impugnata.
Difatti, è proprio esaminando il complesso degli atti del processo di primo grado, infatti, che deve affermarsi che non risulta sufficientemente provato il fatto storico posto a fondamento della domanda.
In primo luogo, va rilevato come la prova si fondi essenzialmente sulle dichiarazioni del teste che avrebbero assistito al sinistro stradale, il quale, tuttavia, ha fornito delle dichiarazioni alquanto sommarie.
Infatti, con riferimento al teste , giova rilevare che, quest'ultimo, all'udienza del Testimone_1
08/03/2019, ha fornito la seguente dichiarazione: “Conosco i fatti di causa, in quanto il giorno del
sinistro, precisamente il 03/12/2017, alle ore 21,20, mi trovavo alla guida della mia autovettura su Via
Manfredonia, con direzione Cerignola;
ho visto che, dal mio senso opposto di marcia, proveniva
l'autovettura Fiat 500 L, di colore bianco, quindi con direzione Manfredonia;
quest'ultima auto, giunta all'altezza dello svincolo per la S.S.16, a circa 1km all'abitato di Cerignola, veniva urtata dall'autovettura Audi A4, di colore grigio chiaro, con targa bulgara;
l'Audi A4, provenendo da detto innesto della S.S.16, su cui vi è un segnale di stop, effettuava una manovra di svolta a sinistra immettendosi su Via Manfredonia ed omettendo di rispettare la segnaletica stradale di stop;
riconosco nelle foto allegate nel fascicolo di parte attrice l'autovettura Fiat 500 L e i danni ad essa riportati;
l'urto avveniva sulla fiancata sinistra della 500 Fiat;
l'Audi A4 scontrava la Fiat 500 L con la propria parte anteriore destra;
subito mi sono fermato con la mia auto per rendermi conto di cosa fosse
successo; gli occupanti della Fiat 500 L, il conducente e i due terzi trasportati, sig. Controparte_8
e , erano doloranti;
ho lasciato i miei dati al conducente della Fiat 500 L e sono Controparte_9 andato via;
non sono intervenute forze dell'ordine, un'ambulanza del 118; i due conducenti scesero dalle rispettive auto ed il conducente dell'auto estera riconosceva ogni responsabilità sull'accaduto”.
La descrizione della dinamica del sinistro non aggiunge elementi ulteriori rispetto a quanto dichiarato dalla parte attrice;
difatti, con particolare riferimento all'asserito impatto tra i due veicoli, la descrizione impedisce la verifica circa la riconducibilità dei danni lamentati al sinistro stesso: la verifica del nesso causale presuppone necessariamente una quanto più precisa descrizione del sinistro che, ove contestato nella sua storicità, deve trovare riscontro in sede istruttoria;
nella specie, parte attrice non ha fornito ulteriori elementi di riscontro onde poter valutare la fondatezza della pretesa fatta valere.
Di tale testimonianza, parte appellante ritiene sia fondamentale ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e della sua sussistenza.
Sul punto, sebbene non si dubiti, in accordo con la costante giurisprudenza di merito, che la prova di un fatto quale un sinistro stradale possa essere fornita anche attraverso un solo testimone, è parimenti indubitabile che, in tali fattispecie, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali (che devono essere particolarmente precise e puntuali oltreché circostanziate), all'interno dell'intera cornice probatoria delineatasi dall'istruttoria, dovrà essere operata con particolare prudenza, soprattutto laddove si tratti di un incidente in cui non siano intervenuti, come nella specie, né il 118 né le forze dell'ordine.
Ciò posto, il predetto teste ha reso dichiarazioni alquanto generiche e nulla ha riferito circa molti elementi rilevanti per la ricostruzione del sinistro e per valutare la stessa attendibilità delle sue affermazioni (tra cui la condotta di guida dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro).
Inoltre, il medesimo in maniera replicata e meccanica ripete quanto dichiarato dalla parte danneggiata,
ovverosia aver visto l'autovettura Fiat 500 L, di colore bianco, con direzione Manfredonia, che, giunta all'altezza dello svincolo per la S.S.16, a circa 1km all'abitato di Cerignola, veniva urtata dall'autovettura Audi A4, di colore grigio chiaro, con targa bulgara;
l'Audi A4, proveniente dall'innesto della S.S.16; senza, tuttavia, fornire ulteriori dettagli o precise indicazioni: il teste, difatti, non fornisce elementi ulteriori che consentano di vagliarne l'attendibilità e la ricostruzione della dinamica fattuale, come le modalità di svolgimento dell'urto.
Non da ultimo, il teste riferisce di essere andato via dopo l'urto e del mancato intervento “delle forze dell'ordine, di un'ambulanza del 118”.
In definitiva, il teste non indica né descrive la precisa dinamica dell'asserito sinistro, non fornendo prova concreta del fatto in sé e delle sue modalità.
A ciò si aggiunga come dalla sua dichiarazione di aver assistito ad un presunto incidente non sia possibile evincere a che distanza il medesimo si trovasse dando, dunque, la misura dell'inattendibilità
delle dichiarazioni genericamente rese in ordine ai fatti di causa.
Sul punto, non può non rivelarsi come le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria dal teste di parte attrice riferiscano di una dinamica generica, superficiale dell'accaduto e per certi versi anche contradditoria, che non permettono di ritenere provato in sé il sinistro né di contestare una specifica responsabilità del veicolo in ordine all'effettivo investimento e alle concrete modalità e responsabilità del sinistro, né di dimostrare una condotta diligente dell'attore; specie se si considerano come queste costituiscano elementi specifici ed indefettibili in base ai quali chiedere responsabilità esclusiva e,
conseguentemente, risarcimento dei danni subiti.
Da ultimo, desta ulteriore perplessità la circostanza per la quale, nonostante i danni all'auto e all'urto con un'altra autovettura a seguito dell'incidente lamentato, non siano state allertate le forze dell'ordine.
Va sottolineato come l'attore, a monte, non abbia fornito neppure in termini di allegazione una chiara ed esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, non fornendo i dettagli del fatto in sé e, più
precisamente, sulle modalità del sinistro, ovvero sulle rispettive condotte, sia sulle proprie, sia del convenuto, subito prima e subito dopo il danno evento, nonché dell'urto sub specie di punti di contatto e di causalità con i danni lamentati.
Ebbene, alla luce di quanto ut supra illustrato, esaminando proprio il complesso degli atti del processo di primo grado, deve affermarsi che non risulta sufficientemente dimostrato da parte appellante, in primis, il verificarsi dell'evento storico, per il quale vi è una forte incertezza sugli elementi fondanti la fattispecie invocata, da cui ne consegue anche l'insussistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto, precludendo qualsivoglia valutazione in ordine alle asserite responsabilità, tantomeno il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. in favore del conducente attore per poter accertare e dichiarare una responsabilità esclusiva in capo alla conducente convenuta.
Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. tratta, infatti, dello scontro tra veicoli e introduce una ulteriore presunzione legale: quella della corresponsabilità tra i conducenti, la quale tanto può operare ove l'onere di allegazione e prova in ordine allo scontro tra i veicoli, che ne costituisce l'antecedente logico giuridico, siano assolti.
Ciò posto, nel caso all'esame, si evidenzia come la dinamica dell'accaduto sia ricostruita in maniera totalmente generica;
in definitiva, parte appellante non ha assolto al relativo onere di allegazione di prova in ordine alla fattispecie invocata.
La ricostruzione del fatto storico è stata, infatti, presentata complessivamente da parte attrice in modo lacunoso e, dunque, appare inidonea a perfezionare un quadro probatorio sull'accaduto e sulle rispettive responsabilità.
Le predette carenze si riflettono anche sul profilo del quadro probatorio non risultando provati nel giudizio di primo grado quei fatti costitutivi della fattispecie mancanti in quanto neppure specificamente allegati e che comunque spettava alla parte istante provare, secondo il noto principio dell'onere della prova espresso dall'art. 2697 c.c.
Ne consegue anche l'insussistenza del secondo elemento costitutivo la fattispecie invocata, la mancanza di un nesso eziologico di causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto, da cui ne deriva l'impossibilità di accertare una responsabilità tanto esclusiva in ordine alla convenuta quanto concorrente tra le parti in causa.
Sul modello CAI versato in atti da parte attrice, seppur sottoscritto anche dal danneggiante, non può
comunque costituire prova del fatto storico;
sul punto, occorre rilevare, come nel caso di specie, che
“l'articolo 143 del codice delle assicurazioni prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade – come nel caso di
specie – quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata”, (cfr., Cass. Civ. sez. III, 20/02/2018, n.4010).
Ancora, il valore confessorio di quanto dichiarato nel CAI deve essere valutato sempre alla stregua della ricostruzione dei fatti quale effettuata dal Giudice del merito con l'ausilio di tutti gli strumenti di prova a sua disposizione;
di talché, la stessa dichiarazione deve intendersi preclusa a fronte dell'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, come nel caso in esame, stante la mancanza degli elementi costitutivi la fattispecie giuridica in tale sede richiamata, (cfr., Cass. civ. sez. III, 26/07/2019, n.20300).
In aggiunta alle dichiarazioni generiche del teste deve anche considerarsi che la CTU tecnico ricostruttiva espletata in primo grado, che si condivide in quanto pienamente motivata e immune da vizi logici, la quale ha riconosciuto che la maggior parte dei danni presenti sull'autovettura di parte attrice non erano in rapporto di causalità con la descritta collisione tra i veicoli. In particolare, il consulente ha precisato che “A seguito dell'analisi della documentazione disponibile, delle fotografie prodotte dalla parte attrice riguardanti i danni subiti dal proprio autoveicolo, Fiat 500 L, tg. Fg530yx, delle misure effettuate durante il sopralluogo e dalla simulazione grafica dell'evento e per quanto acquisito, si possono esporre le seguenti considerazioni: 1) per poter esprimere un giudizio di compatibilità dei danni, tecnico ed oggettivo appare essenziale conoscere i danni subiti dall'altra autovettura di controparte (convenuta) che li ha provocati e altri elementi che sono non conosciuti, 2) Dalla
enunciazione della dinamica e dei danni subiti dalla Fiat 500L, vi è stato un urto trasversale, che presumibilmente ha colpito l'assale anteriore, l'ammortizzatore ant. sx, il braccetto ant. sx e la ruota anteriore sinistra, come risulta dalla perizia di riscontro. Dubbia è la mancanza di deformazioni e
striature di diverso colore sia sulla zona del parafango anteriore (zona montante anteriore vicino la
ruota) ma soprattutto sulla porta anteriore sinistra (zona evidenziata in blu) nella fascia compresa tra i
20 e 70 cm, tra la linea A e la linea B, laddove è avvenuto l'urto con la parte anteriore della Audi A4 nel lamentato sinistro;
vi è soltanto la presenza di striature nella zona inferiore sul bordo della porta ant. post. sx. Poiché la Fiat 500L doveva possedere una certa velocità, nell'urto doveva riportare presenza di striature su tutto il fronte dell'impatto e per tutta la zona longitudinale della ruota sino al montante centrale. In sintesi v'è mancanza di deformazione e strisciature nella presunta zona di contatto” (cfr., pagg. 10 e ss della relazione di Ctu, in fascicolo di parte attrice).
Ebbene, alla luce delle argomentazioni ut supra illustrate, attese le incertezze in ordine a una specifica e precisa descrizione del fatto evento (rectius: sinistro stradale) e delle sue modalità, oltreché della carenza di prova documentale, costituenda e dell'omessa disponibilità dell'auto di parte convenuta in sede di CTU, ne consegue l'impossibilità di fornire un altrettanto quadro probatorio dello stesso, nonché delle contestate responsabilità in ordine al fatto di causa, a cui si aggiunge l'assenza di prova in ordine alla necessaria diligenza che avrebbe dovuto muovere la condotta dell'attrice ed infine la totale incertezza in ordine agli invocati danni conseguenza.
La domanda risulta, quindi – a conferma di quanto affermato dal giudice di pace - infondata in ordine all'an del diritto fatto valere in giudizio, proprio per l'accertata genericità e lacunosità, nonché mancanza di prova in ordine ai richiamati elementi costitutivi della fattispecie, già evidenziata nella sentenza di primo grado, seppur in questa sede con maggior impegno esplicativo rappresentati. In conseguenza di tanto, si ritiene superfluo in quanto assorbito anche in questa sede l'esame del richiesto quantum debeatur.
La resa motivazione già basta a rigettare l'appello e la domanda così come formulata ed a confermare la sentenza di primo grado e rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello, i quali restano integralmente assorbiti dalle ragioni di rigetto già esposte.
Le spese processuali nei rapporti tra l'appellante e gli appellati contumaci vanno dichiarate irripetibili, mentre nei rapporti tra l'appellante e l'appellata costituita seguono la soccombenza del primo e sono liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento stabiliti dal dm 55/2014 (nulla è dovuto per la fase istruttoria di fatto non tenutasi).
In considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della legge 24.12.2012 n. 228, va dato atto della presenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 11/2019 del Parte_1
Giudice di Pace di Cerignola, disattesa ogni ulteriore richiesta ed eccezione, così provvede:
a)rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, emessa dal
Giudice di prime cure;
b)condanna l'appellante alla rifusione, in favore della appellata costituita, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.701,00, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa sul compenso come per legge;
c)nulla sulle spese tra l'appellante e gli appellati contumaci.
Si dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1°-quater, D.P.R. n. 115/2012, (inserito dall'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1°-bis della medesima norma, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 13/05/2025.
Il Giudice
Maria Elena de Tura