Sentenza 11 febbraio 2016
Massime • 1
In ipotesi di nullità del decreto che dispone il giudizio per indicazione di un reato diverso da quello per cui era stato chiesto il rinvio a giudizio e per il quale si era celebrata l'udienza preliminare, il procedimento regredisce allo stato ed al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo e il giudice per le indagini preliminari è tenuto a procedere alla fissazione della nuova udienza preliminare a norma degli artt. 418 e seguenti cod. proc. pen., non potendosi limitare a rinnovare "de plano" il decreto in questione senza dare avviso alle parti.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/02/2016, n. 7785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7785 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2016 |
Testo completo
7 7 8 5/ 1 6 ASTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11.02.2016 SENTENZA N.298/2016 REGISTRO GENERALE N. 30922/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati -- Presidente - Dott. IN ROMIS Dott. CLAUDIO D'ISA - Consigliere - Rel. Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI - Dott. UGO BELLINI Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA - Consigliere - Ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: BI AT N. IL 16.08.1978 OR AT N. IL 3.06.1962 MISTRETTA RI N. IL 17.12.1969 AL RA NA IA N. IL 26.07.1975 IT AT N. IL 06.09.1962 OL RI EL N. IL 03.07.1980 MI VI N. IL 30.08.1963 AV ADRIANO N. IL 04.07.1970 TA ENZO CO N. IL 10.03.1977 BI RI N. IL 11.09.1966 BI ES N. IL 17.05.1983 IN NN N. IL 20.09.1969 IN AN OL N. IL 02.05.1954 FA IN N. IL 19.05.1953 BE AT N. IL 26.04.1968 avverso la sentenza n. 236/2013 della CORTE DI APPELLO di CALTANISSETTA del 9.10.2014 1 A Visti gli atti, la sentenza e il ricorso Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIRO ANGELILLIS, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito per le parti civili l'avvocato DACQI' GIUSEPPE, del foro di Caltanissetta, che chiede dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese;
Udito il difensore avvocato TESAUTO WALTER, del foro di Caltanissetta, per BI, OR, AL, TA, BI RI, BI ES, FA e BE, che chiede l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore avvocato TIPO DANILO FABIO RI, del foro di Caltanissetta, per OR, AL, IT, OL, MI, AV, IN, IN e FA, che chiede l'accoglimento del ricorso 2 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza in data 15.10.2012, dichiarava OB TO, EA TO, ST MA, AM CA AN FI, TO TO, SO MA AR, MI SA, RA RI, AN ZO AR, OB MA, OB AN, DI OV, MI RA OL, TE ZO e BE TO colpevoli del reato di omicidio colposo agli stessi ascritto. Ai predetti imputati si contesta, quali contitolari del diritto di superficie sulla strada corrispondente alla particella 987, foglio 42, del Comune censuario di Mussomeli, di non aver provveduto alla manutenzione ed alla gestione della predetta strada, al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione;
in particolare, l'addebito riguarda la mancata predisposizione dei rimedi necessari a garantire la sicurezza della circolazione, a fronte del profondo scavo realizzato nel lotto contiguo alla strada di cui si tratta, così che i prevenuti cagionavano la morte di TO OM, il quale, percorrendo la strada in bicicletta, dopo aver urtato un muretto perimetrale, rovinava nella zona ribassata dello scavo, procurandosi plurime lesioni, con esito letale. Il Tribunale rigettava le eccezioni procedurali sollevate dalle difese degli imputati, e, segnatamente, l'eccezione di nullità del decreto di rinvio a giudizio per violazione dell'art. 185, cod. proc. pen.
2. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 9.10.2014, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava le pene originariamente inflitte, concedeva il beneficio della non menzione della condanna e confermava nel resto le statuizioni del primo giudice. La Corte territoriale, nel censire i motivi di doglianza dedotti con l'atto di appello, rilevava in particolare l'infondatezza della eccezione processuale afferente alla dichiarata nullità del decreto di rinvio a giudizio, reiterata dalle difese in sede di gravame. Il Collegio rilevava che, nel caso di specie, a seguito della declaratoria di nullità dell'originario decreto, legittimamente il G.i.p. si era limitato a rinnovare l'atto nullo, senza celebrare una nuova udienza preliminare, giacché le garanzie difensive erano state assicurate nel corso della (prima ed unica) udienza preliminare, svoltasi regolarmente. Ciò in quanto la richiesta di rinvio a giudizio già conteneva i capi di imputazione correttamente formulati e le imputazioni erano state oggetto di discussione nel corso dell'udienza preliminare. La Corte territoriale rigettava l'eccezione relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti pure facenti parte della Cooperativa Manfredonia, proprietaria del complesso residenziale, ritenendo insussistenti le condizioni di operatività dell'art. 210 cod. proc. pen. La Corte di Appello confermava quindi le valutazioni espresse dal primo giudice, in ordine ai profili di colpa riferibili ai soci della Cooperativa Manfredonia, 3 odierni imputati, sottolineando che la strada percorsa dal ciclista era stata realizzata a cura e spese dalla predetta cooperativa;
e che non assumeva rilievo che la zona ove era rovinata la vittima fosse di proprietà di terzi soggetti, tenuto conto della mancata realizzazione di opere di recinzione della strada e della accertata effettuazione di opere di contenimento del terreno, sul quale erano stati poi edificati i fabbricati della Cooperativa medesima.
3. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta hanno proposto ricorso per cassazione OB TO, EA TO, AM CA AN FI, AN ZO AR, OB MA, OB AN, TE ZO e BE TO, a mezzo del difensore avvocato Tesauro. Con il primo motivo gli esponenti denunciano la violazione della legge L processuale, in riferimento all'art. 185, comma 3, cod. proc. pen., in combinato disposto con gli artt. 420, comma 1 e 34 cod. proc. pen. I ricorrenti osservano che il decreto di rinvio a giudizio è stato emesso senza celebrazione dell'udienza preliminare e dal medesimo giudice che in precedenza aveva emesso il decreto di citazione a giudizio dichiarato nullo e che aveva celebrato, nelle forme del giudizio abbreviato, il processo a carico di numerosi coimputati. Le parti rilevano che il provvedimento del giudice monocratico, con quale è stata dichiarata la nullità dell'originario decreto di citazione a giudizio e disposta la restituzione degli atti al G.i.p., è basato sulla mancata indicazione dei capi di imputazione, ai sensi dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen. E sottolineano che l'atto dichiarato nullo è stato di poi stato rinnovato dallo stesso G.i.p., senza celebrazione di una nuova udienza preliminare. Ciò posto, considerano che illogicamente la Corte di Appello ha ritenuto che all'esito della udienza preliminare fosse stata data lettura anche dei capi di imputazione che risultano omessi nel documento. Sotto altro aspetto, i deducenti considerano che la Corte di Appello effettua un generico riferimento all'istituto della sanatoria, previsto per le nullità relative e a regime intermedio;
e che il Collegio, contraddittoriamente, dopo aver evocato la nozione di errore materiale, ha affermato che nel caso di specie risultava inconferente la procedura di correzione dell'errore. I ricorrenti rilevano che i precedenti giurisprudenziali delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, citati dalla difese, diversamente da quanto sostenuto dai giudici del gravame, risultano del tutto conferenti, rispetto al caso di specie. Conclusivamente sul punto, i deducenti rilevano che a seguito della declaratoria di nullità del decreto di rinvio a giudizio, ad opera del giudice del dibattimento, il procedimento regredisce alla fase dell'udienza preliminare, ove è prevista la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore;
e che, nel caso, il 4 decreto di rinvio a giudizio è stato di converso emesso "de plano". Considerano poi che il giudice che aveva in precedenza già emesso il decreto di rinvio a giudizio nei confronti dei medesimi imputati per gli stessi fatti, e che ha di poi redatto il secondo decreto di rinvio a giudizio, versa in condizione di incompatibilità. Con il secondo motivo gli esponenti reiterano l'eccezione relativa alla non utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi che avrebbero dovuto assumere a loro volta la qualità di indagati. Osservano che il tema di interesse risulta devoluto alle Sezioni Unite della Suprema Corte. Con il terzo motivo viene denunciata la manifesta illogicità della motivazione e l'errore nell'apprezzamento della documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi. I ricorrenti osservano che i testi escussi hanno riferito che la strada era stata ripetutamente percorsa dalla vittima;
e che i giudici di merito hanno sottovalutato la condotta imprudente posta in essere dal bambino e da coloro che ne avevano la responsabilità.
4. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta hanno proposto ulteriore ricorso per cassazione MI SA, DI OV, MI RA OL, RA RI, EA TO, BE TO, TO TO, AM CA AN FI e SO MA AR, a mezzo dell'avvocato Tipo. Con il primo motivo viene dedotta l'eccezione processuale, pure affidata al primo motivo del ricorso ora richiamato, relativa alla mancata celebrazione dell'udienza preliminare, una volta dichiarata la nullità dell'originario decreto di citazione a giudizio. Gli esponenti, nel criticare la decisione gravata, considerano . che i giudici di merito hanno disatteso i principi di diritto affermati dalle Sezioni : Unite nella materia di interesse, che risultano del tutto pertinenti, rispetto al caso di specie. Osservano poi che la Corte di Appello ha sviluppato una motivazione ondivaga, richiamando sia l'istituto dell'errore materiale che una ipotesi di nullità. Denunciano la nullità del secondo decreto che dispone il giudizio, per mancata celebrazione dell'udienza preliminare, con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge e vizio motivazionale, laddove si è ritenuto che la strada ad uso pubblico, luogo del sinistro, fosse di proprietà della cooperativa Manfredonia. Gli esponenti ritengono che si tratti di strada di proprietà comunale, già prevista dal piano regolatore generale, prima della concessione del diritto di superficie in favore della cooperativa. Ritengono insussistente un obbligo giuridico di gestione della strada in capo agli imputati, obbligo gravante sul Comune di Mussomeli. Le parti civili OM GI, La Greca Enza, in proprio e quali esercenti la potestà parentale della figlia OM RI e OM US NA, hanno 1 5 depositato memoria. Le parti civili rilevano l'infondatezza delle eccezioni processuali dedotte dai ricorrenti. : Considerato in diritto 1. Si procede in primo luogo all'esame della eccezione processuale dedotta da tutti i ricorrenti.
1.1 La Corte di Appello ha ritenuto confermando la valutazione espressa dal Tribunale - che, a seguito della declaratoria di nullità dell'originario decreto che dispone il giudizio, del tutto legittimamente il G.i.p. si fosse limitato a rinnovare l'atto nullo, senza celebrare una nuova udienza preliminare, giacché la richiesta di rinvio a giudizio già conteneva i capi di imputazione correttamente formulati e le imputazioni erano state oggetto di discussione nel corso dell'udienza preliminare. : Il tema di interesse è stato oggetto di specifica disamina da parte della Corte regolatrice, nella sua massima espressione. Invero, Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 17 del 10/12/1997, dep. 12/02/1998, Rv. 209605) hanno chiarito che l'art. 429, comma secondo, cod. proc. pen. espressamente prevede la nullità del decreto che dispone il giudizio "se manca o è insufficiente" l'indicazione del requisito previsto dal comma 1 lett. c) del medesimo art. 429, citato: cioè a dire l'enunciazione nel corpo del decreto di rinvio a giudizio del fatto, delle - circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge. Mette conto rilevare che le Sezioni Unite hanno pure precisato che gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. non consentono di sanare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ove sia stata ritualmente dedotta e di evitare la regressione del processo "allo stato o grado in cui è stato compiuto l'atto nullo", secondo il dettato dell'art. 185, cpv., cod. proc. pen. Soffermandosi sugli effetti della dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio, le Sezioni Unite hanno poi affermato che nell'ipotesi di dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio il procedimento "deve necessariamente regredire allo stato nel quale essa si è verificata: l'udienza preliminare"; e che, in . tal caso, gli atti "debbono essere trasmessi al giudice per le indagini preliminari . perché provveda alla rinnovazione dell'atto nullo previa fissazione dell'udienza, a norma degli artt. 418 e segg. cod. proc. pen.". Per mera completezza argomentativa, si osserva che nell'ambito della fattispecie di giudizio censita dalle Sezioni Unite, con la sentenza ora richiamata, il Tribunale aveva annullato il decreto di rinvio a giudizio, sul duplice rilievo: 6 A a) che le imputazioni erano state formulate in violazione dell'art. 429, secondo comma, cod. proc. pen., non essendo stato sufficientemente specificato il fatto, a causa dell'omessa indicazione del "tempus commissi delicti"; b) che il decreto non poteva ritenersi integrato dallo schema che il pubblico ministero asseriva essere stato allegato alla relativa richiesta di rinvio a giudizio. E bene, la Corte di Appello di Caltanissetta ha rigettato l'eccezione sollevata dalle difese, che lamentavano la mancata celebrazione dell'udienza preliminare, incombente necessario una volta intervenuta la regressione del procedimento quale conseguenza della dichiarazione di nullità del decreto di rinvio a giudizio, assumendo che, nel caso di specie, la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero contenesse l'indicazione degli addebiti;
e che, pertanto, a fronte dell'omessa trascrizione degli stessi nel decreto di rinvio a giudizio, il G.i.p. potesse provvedere alla rinnovazione dell'atto senza procedere alla nuova fissazione dell'udienza preliminare. Non sfugge che, successivamente alla citata sentenza delle Sezioni Unite, si registra una isolata decisione di una sezione semplice della Corte regolatrice, con la quale si è affermato che qualora venga dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio, il procedimento regredisce allo stato ed al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo;
con la precisazione che, qualora la nullità venga dichiarata perché nel decreto è stato indicato un reato diverso da quello per cui era stato chiesto il rinvio a giudizio e si era già celebrata l'udienza preliminare, il Giudice può limitarsi a riemettere il nuovo decreto senza fissare la nuova udienza preliminare, in quanto le parti avevano ritualmente concluso sulle imputazioni contestate "ab origine" (Sez. 6, Sentenza n. 36382 del 04/07/2003, dep. 22/09/2003, Rv. 227143). In motivazione, la Sezione chiarisce che, in caso di dichiarata nullità del decreto di rinvio a giudizio, non può farsi ricorso alla procedura di correzione di errore materiale, di talché non opera l'obbligo di fissazione dell'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen.; e si afferma che, nel caso di "mero refuso topografico" nella materiale redazione del decreto di rinvio a giudizio - quale l'inserimento di un fatto diverso da quello oggetto del procedimento il G.i.p., nel rinnovare l'atto nullo, non - ha la necessità di procedere a nuova fissazione dell'udienza preliminare.
1.2 Tanto chiarito è dato soffermarsi sulla soluzione adottata dalla Corte territoriale, rispetto alla dedotta nullità discendente dalla omessa celebrazione dell'udienza preliminare, nel caso di specie, a seguito della intervenuta regressione del procedimento discendente dalla dichiarazione di nullità del decreto di rinvio a giudizio. Orbene, il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza in data 1° febbraio 2010, ebbe a dichiarare la nullità del decreto di rinvio a giudizio, stante l'omessa indicazione dei capi di imputazione, richiamando espressamente il disposto di cui all'art. 429, comma 1, lett. c) e comma 2, cod. proc. pen. Conseguentemente, deve osservarsi che la valutazione espressa dalla Corte territoriale, dichiaratamente pedissequa rispetto alla soluzione offerta dalla 7 giurisprudenza di legittimità rispetto alla peculiare ipotesi in cui la dichiarazione di nullità del decreto di rinvio a giudizio dipenda da un mero "refuso topografico" nella indicazione del fatto di reato, non risulta affatto conferente, rispetto al caso in esame e, segnatamente, in riferimento alle specifiche ragioni che avevano fondato la dichiarazione di nullità dell'originario decreto di rinvio a giudizio, nell'ambito del presente procedimento. Tanto si afferma, posto che la valutazione espressa dal Tribunale, nel dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, non discende altrimenti dalla presenza di meri refusi topografici, bensì, come chiarito, dalla omessa indicazione, nel decreto originario, dei fatti di reato oggetto di addebito, individuata come causa di nullità del medesimo decreto, ai sensi dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen.
1.3 Occorre, allora, fare riferimento ai sopra richiamati principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, per tutte le ipotesi in cui venga dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio, a fronte della mancante o è insufficiente indicazione del requisito previsto dal comma 1 lett. c) dell'art. 429, cod. proc. pen., ove è stabilito che il decreto che dispone il giudizio deve contenere l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto di reato. E le Sezioni Unite, sul punto, hanno chiarito: a) che in tali ipotesi il procedimento deve necessariamente regredire allo stato nel quale la nullità si è verificata, cioè a dire all'udienza preliminare;
b) che il giudice per le indagini preliminari, al quale vengono trasmessi gli atti, deve provvedere alla rinnovazione dell'atto nullo, previa fissazione dell'udienza, a norma degli artt. 418 e segg. cod. proc. pen.
1.4 Nel caso di specie, di converso, il G.i.p. al quale vennero trasmessi gli atti, a seguito della dichiarazione di nullità dell'originario decreto di rinvio a giudizio, ebbe ad emettere il nuovo decreto a giudizio "de plano" - cioè senza dare alcun avviso alle parti - omettendo di celebrare l'udienza preliminare, udienza per la quale è prevista la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato (ex art. 420, comma 1, cod. proc. pen.). Si è pertanto verificata la dedotta violazione della disciplina processuale, in riferimento alle disposizioni in materia di presenza obbligatoria del difensore, refluente come causa di nullità ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. Si tratta di una nullità assoluta, insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, erroneamente censita sia dal Tribunale di Caltanissetta con la sentenza di primo grado, sia dalla la Corte territoriale, pure a fronte di specifica doglianza dedotta dalle difese degli imputati.
1.5 Si osserva che la soluzione ora adottata trova avallo nella giurisprudenza costituzionale, che si è soffermata sul ruolo svolto dal magistrato nell'udienza preliminare. La Corte Costituzionale, infatti, ha ricompreso l'udienza preliminare nel novero dei "giudizi" con possibile valenza pregiudicante rispetto a successivi 8 eventuali giudizi, ex art. 34 cod. proc. pen.; e, esaminando specificamente il ruolo del magistrato che nell'udienza preliminare ha pronunciato il decreto che dispone il giudizio, ha sottolineato che, a seguito di dichiarazione di nullità del decreto stesso a norma dell'art. 429, commi 2 e 1, lettera c), cod. proc. pen., sussiste l'incompatibilità del medesimo magistrato che si trovi nuovamente a celebrare nello stesso procedimento l'udienza preliminare, con poteri di cognizione e decisione identici a quelli già esercitati nella precedente circostanza (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 335 del 2002). Del resto, medesime indicazioni interpretative derivano dalla lettura dell'Ordinanza n. 331 del 2009, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 429, comma 2, in relazione al comma 1, lettera f), dello stesso articolo, e 185, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost. Il Giudice delle leggi, infatti, dopo aver ribadito che la declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio comporta - necessariamente ai sensi dell'art. 185, comma 3, cod. proc. - pen., il regresso del procedimento alla fase precedente, ha precisato che, nel caso in cui la declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio discenda dalla mera mancanza o insufficiente indicazione del luogo della comparizione avanti al Tribunale, non viene ad essere invalidata la deliberazione resa all'esito dell'udienza preliminare. Ma non è chi non veda che il caso esaminato dalla Corte Costituzionale con l'Ordinanza n. 331 del 2009 differisce sostanzialmente dall'ipotesi oggi all'esame, posto che in quello veniva in rilievo la mera incompletezza dei dati relativi al luogo di comparizione, laddove in questo la dichiarazione di nullità discende dalla mancata indicazione, nell'originario decreto di rinvio a giudizio, dei fatti di reato in addebito, come sopra chiarito.
2. In conclusione, l'evidenziata nullità derivante dall'omessa celebrazione dell'udienza preliminare, a seguito della intervenuta regressione del processo, rende invalidi tutti gli atti consecutivi, ai sensi dell'art. 185, comma 1, cod. proc. pen. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, come pure della sentenza resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 15.10.2012. Viene disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta, per l'ulteriore corso del procedimento. La natura dei superiori rilievi assolve questa Corte regolatrice dall'esame di ogni ulteriore motivo di doglianza, che resta assorbito. 9
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado del Tribunale di Caltanissetta in data 15 ottobre 2012 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Caltanissetta per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma in data 11 febbraio 2016. Il Consigliere estensore Andrea Montagni Il Presidente т DICASS ZO Romis й о ш A M E R P U S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 FEB. 2016 MUNZIONARIO GIUDIZIARIŲ Dessa Gabriella Lamelza 10