Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele
Lanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 607 R.G. Cont. Anno 2019,
VERTENTE TRA
- , rapp.to e difeso, come dagli atti dall'Avv. Ferdinando Romano, Parte_1
ATTORE/OPPONENTE
- , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 come in atti, dall'avv. Marcello Luparella;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ex art. 615 e 617 II comma c.p.c., avverso il pignoramento mobiliare presso terzi - procedura esecutiva N. 1593/2018 R.G.E.
CONCLUSIONI: come precisate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte.
IN FATTO
, con ricorso ex artt. 615 e 617 II comma c.p.c., iscritto al n. 1593/2018 R.G.E. Parte_1 del Tribunale di Benevento, assumeva che “…avverso l'intimazione di pagamento n.
TFMIPPN00231/2017 emessa dall' di Benevento, relativa all'i.r.p.e.f. 2012 Controparte_1
…proponeva il ricorso assunto al n.76/2018 R.G. della C.T.P. di Benevento che, con Ordinanza dell'11 maggio 2018, sospendeva l'intimazione stessa;
Che avverso l'intimazione di pagamento
-1 di 8-
R.G. della C.T.P. di Benevento che, con Ordinanza dell'11 maggio 2018 sospendeva l'intimazione stessa;
Che nonostante le riferite sospensioni, la Sua datrice di lavoro, ovvero la
[...]
con sede in Amorosi (Bn), via Ortale, Gli comunicava in via informale di aver Controparte_2 ricevuto un pignoramento promosso dall'Agenzia Entrate Riscossioni, sui Suoi crediti lavorativi per oltre 25mila Euro, lasciandogliene una copia e per cui avrebbe provveduto a comunicare le sue spettanze mensili su cui avrebbe trattenuto 1/5 per poi corrisponderlo al terzo creditore
pertanto, il pignoramento esattoriale notificato a mezzo p.e.c. Controparte_3
il giorno 10 luglio c.a., alla datrice è nullo, quindi illegittimo, Controparte_2
siccome fondato su titoli privi di efficacia esecutiva ed intimazioni successive sospese con provvedimento giurisdizionale della Commissione Tributaria competente, nonché su cartella non notificate, come da ultimo emerge dall'allegato estratto di ruolo;
Che l'Agente della Riscossione, unitamente al creditore concedente, non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata sul reddito del ricorrente, così come è evidente la nullità dell'atto esecutivo proposto…; Che il reddito personale del ricorrente è minimo, pari a circa 650,00 Euro mensili, con il quale, in concorso con la moglie, dipendente stagionale da marzo a settembre part time dell'impresa Minieri cure termali in Telese Terme (Bn), deve provvedere al sostentamento proprio ed a quello della famiglia, quindi dei due figli minori e studenti e la trattenuta di un quinto dello stipendio, comprometterebbe gravemente i bisogni primari suoi e dei familiari;
Che sussistono pertanto motivi gravi e fondati in fatto e diritto perché l'ill.mo Giudice dell'esecuzione adito sospenda ex artt. 615 2° co. C.p.c. et 617 2° co. C.p.c.; fa istanza all'Ill.mo Giudice dell'esecuzione dell'intestato Tribunale, affinché
Voglia sospendere il pignoramento e l'esecuzione, […]”.
Si costituiva nella fase cautelare dinanzi al G.E. l' che Controparte_1 impugnava tutto quanto dedotto dal ricorrente ed eccepiva: “a) Difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario…in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino con riguardo ai crediti tributari per il cui recupero è stata intrapresa azione esecutiva... b) Nel merito dell'opposizione. Deve in ogni caso, per scrupolo difensivo, evidenziarsi la legittimità dell'operato dell'Agente della Riscossione. Invero, di nessuna rilevanza ai fini de quibus risultano la presunta pendenza di due ricorsi assunti rispettivamente al n.76/2018 e
77/2018 R.G. della Commissione Tributaria provinciale di Benevento che con una non meglio precisata ordinanza avrebbe sospeso l'intimazione di pagamento n. e CodiceFiscale_1
l'intimazione di pagamento n. Come ampiamente illustrato i titoli esecutivi CodiceFiscale_2
-2 di 8- posti alla base del pignoramento sono chiaramente ed inequivocabilmente richiamati nel dettaglio dell'atto di pignoramento. Tali titoli riscossivi non risultano allo stato sospesi e nemmeno impugnati dinanzi al competente Giudice Tributario. Si evidenzia, inoltre, l'inammissibilità dei motivi di contestazione per irretrattabilità ed incontestabilità del credito alla luce dell'avvenuta notifica delle cartelle e della mancata impugnazione delle stesse. Inoltre, contestando l'opponente anche la debenza del credito sussiste un evidente difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
la quale, ricevuto il ruolo, ha prontamente adempiuto ai propri obblighi Controparte_1
di riscossore ignara delle vicende sottese alla formazione dei titoli, che si ribadisce non sono mai stati impugnati”.
Il G.E., con ordinanza del 7/12/2018, sospendeva l'esecuzione e concedeva termine di giorni sessanta per la proposizione, innanzi al Giudice competente, del giudizio di merito.
Con successivo atto di citazione notificato il 5.02.2019, pertanto, introduceva Parte_1
l'odierno giudizio di merito, cui veniva assegnato il N. 607/2019 R.A.C.
Nel presente giudizio si costituivano e che ribadivano le precedenti Parte_1 CP_4 richieste ed eccezioni già formulate nella fase cautelare dinanzi al giudice dell'esecuzione.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 24/06/2019, venivano concessi i termini ex art 183 VI comma c.p.c. e, dopo successivi rinvii, all'udienza del 23.05.2024, il Giudice, considerato che dall'esame del fascicolo processuale non si rinveniva la citazione del terzo pignorato
[...]
e che, in caso di espropriazione presso terzi, il terzo è parte necessaria del giudizio, CP_2 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, assegnando alle parti termine sino al 10 Luglio 2024, al fine d'integrare il contraddittorio.
Pertanto, alla successiva udienza del 16 Ottobre 2024, verificata la mancata integrazione del contraddittorio, il Giudice riservava la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Preliminarmente, si evidenzia che il giudice, per il principio della “ragione più liquida”, può pronunciarsi su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente superflua l'analisi di tutte le altre questioni (cfr. Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez Un. n. 9936/2014, Cass. Sez. Un. n.
11799/2017, Cass. Sez. VI, 3, Ord. n. 30745 del 26/11/2019, Cass. sez. lav., n. 9309 del
20/05/2020).
-3 di 8- Nel caso che ci occupa, però, la preliminare trattazione di una questione pregiudiziale di rito, è in grado di poter definire la vertenza.
Come già evidenziato, l'odierno giudicante, con ordinanza resa all'udienza del 23/05/2024, assegnava termine sino al 10/07/2024, al fine d'integrare il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, in seguito agli arresti giurisprudenziali che, in caso di espropriazione presso terzi, avevano sottolineato come il terzo fosse parte necessaria del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez III,
14.12.2021, ord. n. 39973; Cass. civ., Sez. III, 18.5.2021, sent. n. 13533).
Le parti, però, non provvedevano alla disposta integrazione del contraddittorio.
Orbene, in punta di diritto, è solo il caso di sottolineare che il termine per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria e non è, pertanto, prorogabile né rinnovabile dal giudice.
Al riguardo, si evidenzia che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il termine concesso per l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., riveste natura perentoria e, pertanto, l'omesso rituale adempimento non consente l'assegnazione di un nuovo termine, con la conseguenza dell'estinzione automatica del giudizio, senza possibilità per la parte di ottenere un nuovo termine per la riassunzione (Cass., 18.10.2001, n. 12740; Cass., 6.2.1998, n. 1205; Cass. n.
7460/2015; Cass. n. 22866/2019).
Pertanto, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 307, comma 3, comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito, ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria (Cass., II, n. 10246 del 18/10/1997; Cass., II n. 3497 del
10/4/1999; Cass., V, n. 15062 del 5/8/2004, Cass., I, n. 625 del 14/1/2008; Cass., II, n. 7460 del
14/4/2015; Trib. Roma, n. 9389/2021 del 28-05-2021).
Le considerazioni suesposte impongono l'estinzione del presente giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il principio fissato dall'art. 310 c.p.c. u.c., a tenore del quale le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate, non trova applicazione quando insorga controversia in ordine all'estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza, poiché “In quest'ultima ipotesi, riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92
c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione, non potendo detti principi estendersi
-4 di 8- anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza” (cfr Cass., sez. VI, 533/16; Cass. 7943/10; Cass.
13736/05; Cass. 10173/93).
Orbene, nel caso di specie, come si evince dagli atti del giudizio, l'opponente, odierno attore, non ha insistito per la ritualità e tempestività del proprio atto d'integrazione del contraddittorio, non avendovi provveduto affatto e, pertanto, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate (Cfr. Cass. n. 1513/06; Trib. Roma, n. 9389/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Michele
Lanna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Letto il disp. comb. degli artt. 102 e 307 comma III c.p.c. dichiara l'estinzione del processo e la cancellazione della causa dal ruolo.
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Benevento, lì 4 Febbraio 2025 Il Giudice
Dott. Michele Lanna
-5 di 8-