TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 119
TAR
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Qualificazione del provvedimento come atto di ritiro e non di autotutela

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento di improcedibilità non sia un atto di autotutela (annullamento o revoca), ma un atto di ritiro di una procedura ancora in corso, non richiedendo il confronto tra interesse pubblico e privato sacrificato.

  • Rigettato
    Obbligo di conclusione del procedimento nonostante le sentenze di ottemperanza

    Le sentenze di ottemperanza hanno imposto al Comune di concludere il procedimento, ma non hanno vincolato l'esito, né escluso la possibilità di non assegnare la concessione. La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di intervenire autonomamente.

  • Rigettato
    Irrilevanza dei precedenti del Consiglio di Stato e delle NTA del PRG

    Il Tribunale ritiene che i precedenti del Consiglio di Stato, pur riferiti a procedure successive alla L.R. 17/2015, evidenziano un vizio procedurale generale (eccessiva discrezionalità della commissione) applicabile anche al caso di specie. La scelta di interrompere la procedura è espressione della discrezionalità amministrativa, tenendo conto del lungo tempo trascorso e dei mutamenti normativi.

  • Rigettato
    Erroneità della valutazione urbanistica e incompetenza del settore demanio

    Le censure relative alle motivazioni ulteriori del provvedimento sono assorbite dalla legittimità di una ragione giustificatrice autonoma (vizi procedurali nella gara).

  • Rigettato
    Vizi procedurali nella comparazione

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione abbia legittimamente interrotto la procedura a causa di vizi procedurali nella comparazione, come evidenziato dalle sentenze del Consiglio di Stato.

  • Rigettato
    Modifica delle NTA del PRG

    Le censure relative alle motivazioni ulteriori del provvedimento sono assorbite dalla legittimità di una ragione giustificatrice autonoma (vizi procedurali nella gara).

  • Rigettato
    Richiesta di chiarimenti sugli interventi edilizi in fascia costiera

    Le censure relative alle motivazioni ulteriori del provvedimento sono assorbite dalla legittimità di una ragione giustificatrice autonoma (vizi procedurali nella gara).

  • Rigettato
    Interpretazione restrittiva delle NTA

    Le censure relative alle motivazioni ulteriori del provvedimento sono assorbite dalla legittimità di una ragione giustificatrice autonoma (vizi procedurali nella gara).

  • Rigettato
    Generico rinvio ad altri atti

    Il ricorso è stato rigettato nel suo complesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 119
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 119
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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