Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00119/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00668/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 668 del 2023, proposto da
Hotel Victoria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cosimo Zacà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fabrizio Tuccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Edilcon 2 S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , Zen S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. 1153 del 18 aprile 2023 a firma del Dirigente del Settore 4 del Comune di Gallipoli, notificata a mezzo pec in data 19.4.2023, con la quale è stata dichiarata l'improcedibilità della procedura comparativa avviata con il Rende Noto prot.n.20731 del 7.5.2014;
- dei richiamati, ma non allegati né resi disponibili, verbali della commissione di comparazione e valutazione relativi alle 12 sedute svoltesi in data 10.12.2015, 23.12.2015, 14.05.2019, 04.06.2019, 11.06.2019, 18.07.2019, 19.11.2019, 18.08.2020, 24.09.2020, 22.10.2020, 09.12.2021 e, in particolare del verbale della seduta del 31 marzo 2023, parimenti richiamato ma non allegato, nel quale la Commissione avrebbe ritenuto di dover soprassedere nell'esame e nella valutazione delle proposte progettuali pervenute;
- della nota prot. n. 22484 del 27.3.2023 del Settore Tecnico del Comune di Gallipoli, richiamata nella determinazione dirigenziale n.1153/2023, ma non allegata né resa disponibile, con la quale sarebbe stata “ espunta dalle NTA allegate al PRG la previsione della installazione di nuovi impianti per attività balneari, sostituita dalla previsione della mera attività di manutenzione ordinaria e straordinaria ”;
- della nota della Sezione Demanio del Comune di Gallipoli, prot. n. 8568 del 2.2.2023, avente ad oggetto “ Attività concessoria sul pubblico Demanio marittimo nelle more dell'approvazione del Piano Comunale delle Coste ”, richiamata nella determinazione dirigenziale n.1153/2023, ma non allegata né resa disponibile, con la quale sarebbe stati richiesti al Settore Tecnico chiarimenti sugli interventi edilizi in fascia costiera;
- ove occorrer debba e nei limiti dell'interesse fatto valere, delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 117 delle NTA del PRGC di Gallipoli, ove interpretati nel senso di vietare l'insediamento di qualsiasi nuova struttura balneare;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste fatte valere dalla parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LI AR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con rende noto pubblicato in data 7 maggio 2014, il Comune di Gallipoli dava comunicazione dell’intervenuta presentazione di un’istanza per il rilascio di una concessione demaniale marittima nel territorio comunale, invitando gli eventuali interessati alla presentazione di osservazioni, reclami o domande concorrenti. La società ricorrente, pertanto, formulava domanda concorrente per il rilascio della concessione.
1.2. A fronte della successiva inerzia del Comune, l’originario istante proponeva, quindi, ricorso innanzi a questo TAR, ad esito del quale, con sentenza n. 530/2014, l’amministrazione veniva condanna a concludere il procedimento. Inoltre, con ulteriore sentenza n. 127/2015, a seguito di ricorso per ottemperanza, veniva dichiarato l’obbligo dell’amministrazione a provvedere, con contestuale nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Faceva seguito, inoltre, l’ulteriore sentenza n. 2880/2015, resa in sede di chiarimenti.
1.3. Il Comune di Gallipoli, quindi, con determina dirigenziale n. 1153 del 18 aprile 2023, dichiarava l’improcedibilità della procedura comparativa di cui al summenzionato rende noto in ragione dell’avvenuto rilievo di alcune criticità tali da poter inficiare la legittimità del provvedimento finale, rappresentate, in particolare, dalla ritenuta incompatibilità del rilascio della concessione con le previsioni dell’art. 117 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) al Piano Regolatore Generale (PRG) vigente e, dall’altra, in considerazione di quanto statuito nelle sentenze del Consiglio di Stato n. 7955 del 13 settembre 2022 e 8977 del 21 ottobre 2022, a mezzo delle quali era stato disposto l’annullamento di procedure di carattere analogo indette dal Comune a causa delle “ carenze contenute nel bando relativo al "Rende noto" e segnatamente nella assenza di una predeterminazione dei criteri di valutazione, che hanno determinato l’attribuzione alla Commissione esaminatrice di una discrezionalità talmente ampia da rasentare il libero apprezzamento, determinando una indebita commistione tra i suoi poteri e quelli della Stazione Appaltante ”.
2. Conseguentemente, con atto notificato in data 19 giugno 2023 e depositato in data 2 luglio 2023, la ricorrente ha proposto ricorso avverso la suddetta determina, unitamente agli atti connessi, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, sulla scorta della seguente ragione di censura:
- “ Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione artt.2,3, 21 quinquies, 21 octies e 21 nonies L.n.241/90 e ss.mm.ii. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione art.37 Codice Navigazione e art.8 L.R.n.17/2015. Violazione L.R.n.17/2006. Violazione della lex specialis di gara. Violazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa (Art.97 Cost.). Incompetenza relativa. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle NTA del PRG di Gallipoli (artt.28 e 117). Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione art 3.07 delle NTA del PUTT Puglia (approvato con DGR n. 1748/2000). Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione art. 45, comma 3 lett. b.3, delle NTA del PPTR Puglia. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione art. 3, comma 1 lett e.5, del d.P.R. n. 380/2001. Violazione dei principi del giusto e corretto procedimento amministrativo, di trasparenza e di proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione ed elusione del giudicato portato dalle precedenti Sentenze del Giudice Amministrativo. Errore sul presupposto di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica attributiva del potere concessorio. Contraddittorietà tra provvedimenti promananti dalla medesima Amministrazione. Malgoverno ”.
A mezzo dell’unico motivo di ricorso formulato parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità sotto molteplici profili dei provvedimenti impugnati, deducendo, in primo luogo, che il Comune di Gallipoli, a mezzo dell’adozione di una determinazione di improcedibilità, avrebbe fatto ricorso ad una categoria giuridica non afferente al caso di specie, in quanto il provvedimento dovrebbe qualificarsi come esercizio del potere di autotutela (o nelle forme dell’annullamento o della revoca), per il quale, tuttavia, difetterebbero le condizioni di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies l. 241/1990. In secondo luogo, la ricorrente ha censurato le ragioni poste dall’amministrazione a fondamento della determinazione assunta, rappresentando, in particolare, che, in ragione dei precedenti pronunciamenti giudiziali già intervenuti nell’ambito della presente vicenda, il Comune avrebbe dovuto ritenersi obbligato a concludere il procedimento mediante valutazione comparativa delle domande presentate, non potendo, invece, limitarsi a dichiarare l’improcedibilità della selezione. Inoltre, la ricorrente ha dedotto la non rilevanza per il caso di specie dei precedenti del Consiglio di Stato richiamati dall’amministrazione nel provvedimento impugnato (sia in ragione della portata degli obblighi derivanti dalle richiamate pronunce di ottemperanza, sia in quanto le sentenze del Consiglio di Stato avrebbero ad oggetto procedure attivate successivamente all’entrata in vigore della legge regionale n. 17/2015, mentre nel caso di specie verrebbe in considerazione un rende noto pubblicato nel 2014) e ha contestato, altresì, i rilievi in ordine alla ritenuta incompatibilità urbanistica del rilascio di nuove concessioni demaniali, evidenziando l’incompetenza dell’ufficio demanio del Comune ad operare tale valutazione e, in ogni caso, la sua erroneità nel merito.
2.1. Il Comune di Gallipoli si è costituito in giudizio in data 13 luglio 2023 per resistere al ricorso. La Regione Puglia e le controinteressate, regolarmente intimante, non si sono costituite in giudizio.
2.2. In data 22 luglio 2023 il Comune di Gallipoli ha deposito una memoria difensiva, con la quale ha dedotto, in primo luogo, l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare e, nel merito, ha replicato ai motivi di ricorso. L’amministrazione, in particolare, ha dedotto che il provvedimento impugnato non costituirebbe esercizio del potere di autotutela, trattandosi piuttosto di un mero arresto procedimentale e che, in ogni caso, dovrebbe ritenersi legittimo anche qualora ricondotto a tale categoria. Il Comune, inoltre, ha dedotto la correttezza e legittimità delle ragioni poste a fondamento della determina n. 1598/2023.
2.3. Alla camera di consiglio del 26 luglio 2023 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
2.4. In data 12 novembre 2025 il Comune di Gallipoli ha depositato in atti copia delle sentenze di questo TAR nn. 1419/2025 e 1421/2025. In data 4 dicembre 2025, la ricorrente ha prodotto, invece, copia di due provvedimenti di concessione rilasciati dal Comune nel 2017 e nel 2018.
2.5. In data 12 dicembre 2025 il Comune ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha ulteriormente insistito sull’infondatezza del ricorso, richiamando a tal fine le sentenze prodotte in data 12 novembre 2025 e relative a casi analoghi. L’amministrazione, inoltre, ha dedotto la non rilevanza della documentazione depositata dalla ricorrente in data 4 dicembre 2025, in quanto afferente a vicende non assimilabile a quella di specie.
2.6. In data 13 dicembre 2025 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha dedotto, in primo luogo, la non rilevanza per il caso di specie dei precedenti di questo TAR nn. 1419/2025 e 1421/2025, in quanto relativi a procedure di gara avviate dopo l’entrata in vigore della l.r. 17/2025 e, altresì, in ragione degli obblighi conformativi gravanti sull’amministrazione in ragione delle sentenze di ottemperanza già intervenute con specifico riferimento alla presente vicenda. La ricorrente ha, inoltre, replicato agli ulteriori rilievi della difesa comunale in ordine all’attività svolta dalla commissione di gara prima dell’intervento dell’arresto procedimentale impugnato e ha ribadito le precedenti difese.
2.7. In data 24 dicembre 2025 la ricorrente ha depositato una memoria di replica, con la quale ha ulteriormente insistito nelle difese spiegate.
2.8. In data 24 dicembre 2025 il Comune ha depositato una memoria di replica, con la quale, oltre a ribadire le proprie posizioni, ha precisato che, anche a seguito della nomina del commissario ad acta , il Comune non avrebbe perso la possibilità di determinarsi e, al contempo, ha dedotto l’inammissibilità dei rilievi della ricorrente in ordine alla portata conformativa delle sentenze già intervenute nella presente vicenda, trattandosi di questioni da proporre ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.
2.9. Ad esito dell’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il ricorso è infondato è deve, pertanto, essere rigettato.
4. A mezzo di un primo gruppo di censure la ricorrente ha contestato la determina dirigenziale n. 1153 del 18 aprile 2023 sotto il profilo della natura del potere esercitato da parte dell’amministrazione, deducendo, in sintesi, che, pur a fronte della formale adozione di un provvedimento di improcedibilità, nel caso di specie lo stesso dovrebbe ricondursi all’ambito dell’autotutela di cui agli artt. 21 quinquies o 21 nonies l. 241/1990 e per il cui legittimo esercizio, tuttavia, difetterebbero i presupposti richiesti dalle richiamate disposizioni.
4.1. La censura è infondata, in quanto (come già evidenziato nelle precedenti sentenze di questo TAR nn. 1419 e 1421 del 24 ottobre 2025, relative a vicende analoghe), il provvedimento di improcedibilità adottato dal Comune di Gallipoli non costituisce esercizio dei poteri di cui agli artt. 21 nonies e 21 quinquies l. 241/1990, dovendosi ricondurre, invece, al genus dei cosiddetti atti di ritiro, ossia quegli atti a mezzo dei quali l’amministrazione intervenga in funzione di “ mera rimozione di una "parte" di un procedimento non ancora definito e conclusosi in tutti i suoi passaggi endoprocedimentali e con formale approvazione finale condizionante la sua entrata in vigore formale e sostanziale ”, fattispecie quest’ultima distinta rispetto all’autotutela in senso stretto, nell’ambito della quale, invece, l’amministrazione incide su “ atti che hanno acquisito efficacia stabile e che richiedono, per questo, particolari attenzioni da parte del legislatore ai fini della tutela della sfera giuridica del soggetto inciso, con privazione e sottrazione di benefici già ottenuti” (TAR Sardegna, Sez. II, sent. n. 633 del 6 settembre 2021) ”.
4.2. L’amministrazione, infatti, non è intervenuta in funzione demolitoria di un provvedimento finale (non essendo mai stata conclusa la procedura di gara, né intervenuto il rilascio della concessione), ma ha nella sostanza disposto, a prescindere dalla formale denominazione del provvedimento, la conclusione di un procedura selettiva ancora in corso di svolgimento, intervenendo prima dell’esercizio definitivo del potere sotteso alla vicenda procedimentale e dell’attribuzione di qualsivoglia utilità finale in favore dei partecipanti alla gara.
4.3. Con specifico riferimento alle procedure selettive, peraltro, consolidata giurisprudenza amministrativa ha già evidenziato che “ la possibilità che alla proposta di aggiudicazione non faccia seguito l'aggiudicazione è evento del tutto fisiologico, che esclude qualsivoglia affidamento tutelabile in sede di impugnazione degli atti della procedura selettiva, con la conseguenza che la revoca o l'annullamento d'ufficio della gara intervenuti prima del formale provvedimento di aggiudicazione sono propriamente qualificabili non come atti di esercizio del potere di autotutela (ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990), ma come semplici atti di ritiro che non richiedono il raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 6 settembre 2024 n. 7456 e 12 settembre 2023 n. 8273; Consiglio di Stato, Sez. III, 17 febbraio 2021 n. 1455; TAR Sicilia Catania, Sez. III, 16 febbraio 2023 n. 474; TAR Campania Napoli, Sez. VI, 12 gennaio 2023 n. 276; TAR Campania Napoli, Sez. I, 3 febbraio 2022 n. 778) ” (TAR Campania – Napoli, Sez. III, sent. n. 5632 del 24 ottobre 2024). Ancora: “ È noto, infatti, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la decisione della stazione appaltante di procedere alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria e di non dar corso definitivo alla gara svolta, in presenza di ragioni di pubblico interesse, non sarebbe neanche da classificare come attività di secondo grado, (diversamente dal ritiro dell'aggiudicazione definitiva) atteso che, nei confronti di tale determinazione, l'aggiudicatario provvisorio vanta soltanto un'aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento e che la non conferma o revoca dell'aggiudicazione provvisoria non costituisce attività di secondo grado, ma rientra nell'unico procedimento di gara e nella medesima sequenza procedimentale ( cfr. Cons. Stato Sez. V, 02-05-2013, n. 2400; Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2012, n. 4189; id. sez. V 20 aprile 2012, n. 2338; T.A.R. Toscana sez. I 21 settembre 2011, n. 1407). Se ciò è vero con riguardo alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, varrà a maggior ragione per la revoca anticipata degli atti di una gara ancora "in fieri" e in fase preliminare, rispetto alla quale, dunque, può riconoscersi in capo alle imprese partecipanti soltanto un interesse non qualificato alla conclusione del procedimento, a cui corrisponde una valutazione massimale e tendenzialmente prevalente dell'interesse pubblico la quale, per sua natura, non impone alla S.A. l'articolazione di una motivazione approfondita che giustifichi il sacrificio dell'interesse (meramente partecipativo) del soggetto privato, diversamente da quanto invece accade di fronte alla revoca o all'annullamento "ex officio" di un'aggiudicazione definitiva, alla quale pure si applica l'art. 21 quinquies della Legge 241 del 1990, consentendosi il ritiro di essa anche in ipotesi di rivalutazione dell'interesse pubblico originario, ovvero per mero ius poenitendi, ma a condizione che, solo in questa fattispecie, vi sia un'approfondita motivazione circa l'interesse pubblico perseguito, dovendo esso emergere con assoluta chiarezza e linearità (TAR Toscana, Sez. I, 11-02-2016, n. 238) ”. (TAR Lazio, Sez. III, sent. n. 5733 del 16 maggio 2016).
4.4. Né può ritenersi che al Comune fosse preclusa la possibilità di determinarsi in tal senso in ragione delle precedenti sentenze intervenute con specifico riferimento alla presente vicenda.
4.5. A tale proposito deve evidenziarsi, in primo luogo, che la nomina e l’insediamento del commissario ad acta , disposta ad esito del giudizio di ottemperanza, non ha privato il Comune del potere di intervenire autonomamente sul procedimento, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 25 maggio 2021, secondo cui “ il potere dell’amministrazione e quello del commissario ad acta sono poteri concorrenti ” e, pertanto, “ gli atti emanati dall’amministrazione, pur in presenza della nomina e dell’insediamento del commissario ad acta, non possono essere considerati di per sé affetti da nullità, in quanto gli stessi sono adottati da un soggetto nella pienezza dei propri poteri, a nulla rilevando a tal fine la nomina o l’insediamento del commissario ”.
4.6. In secondo luogo, le sentenze di ottemperanza nn. 127/2015 e 2880/2015 (peraltro non emesse nei confronti della ricorrente) non hanno imposto alcun vincolo all’amministrazione in ordine all’esito del procedimento, non potendosi, quindi, ritenere che, in base alle stesse, l’amministrazione fosse necessariamente tenuta a concludere la procedura comparativa mediante individuazione di un vincitore.
4.7. La prima sentenza, infatti, ha genericamente sancito “ l’obbligo del Comune di adottare un provvedimento conclusivo relativamente alla richiesta formulata dal ricorrente per il rilascio di una concessione demaniale ”, mentre la seconda è intervenuta in sede di ottemperanza di chiarimenti, al fine di precisare “ se il Commissario ad acta debba tenere in considerazione anche le altre domande concorrenti presentate sulla medesima area demaniale (anche se non sorrette da alcuna sentenza di accoglimento) e procedere alla comparazione delle stesse ovvero debba istruire solo la domanda del sig. RB NT in quanto unico soggetto destinatario di una sentenza che ordini l'adozione di un provvedimento conclusivo sulla propria istanza di nuova concessione demaniale ”. Si tratta, quindi, di sentenze nell’ambito delle quali questo TAR ha semplicemente ordinato al Comune di concludere il procedimento e precisato, solo a fronte di una richiesta di chiarimenti, come svolgere la procedura comparativa, ma non ha posto alcun vincolo in ordine all’esito, né escluso che l’amministrazione potesse concludere la procedura semplicemente disponendo di non voler assegnare la concessione.
4.8. Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, le contestazioni di parte ricorrente con le quali è stata dedotta l’illegittimità della determina n. 1595/2023 per difetto dei requisiti di esercizio dei poteri di disciplinati dagli artt. 21 nonies e 21 quinquies l. 241/1990 sono infondate, non venendo in considerazione un atto di annullamento o revoca in autotutela, ma di ritiro, non soggetto alla disciplina normativa la cui violazione è stata dedotta nel ricorso e per il quale è sufficiente, affinché possa ritenersi legittimo, l’esposizione da parte dell’amministrazione di adeguate motivazioni della scelta effettuata.
5. Ciò posto, quanto al secondo gruppo di censure, relative alle motivazioni addotte dal Comune a fondamento del provvedimento impugnato, deve richiamarsi quanto già rilevato nelle precedenti sentenze nn. 1419 e 1421 del 24 ottobre 2025 in ordine alla legittimità della scelta dell’amministrazione comunale di disporre l’arresto della procedura in ragione della ravvisata sussistenza di vizi relativi alle modalità di svolgimento della comparazione (come evidenziati dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 7955 del 13 settembre 2022 e 8977 del 21 ottobre 2022), dovendosi ricondurre siffatta scelta all’esercizio della discrezionalità spettante all’amministrazione nella gestione del procedimento.
5.1. Trattandosi, infatti, come precedentemente evidenziato, di un atto con il quale è stata disposta la chiusura di una procedura competitiva prima dell’attribuzione di qualsivoglia utilità finale ai concorrenti (e, peraltro, in assenza di obbligo per l’amministrazione di addivenire al rilascio della concessione), è in considerazione l’esercizio di un potere di carattere ampiamente discrezionale e, pertanto, sindacabile solo nei limiti della manifesta irragionevolezza o erroneità della scelta operata, ipotesi quest’ultima non ravvisabile nel caso di specie a fronte del rilievo da parte dell’amministrazione di profili di possibile illegittimità del procedimento.
5.1. Peraltro, diversamente da quanto eccepito dalla ricorrente, il Collegio non ritiene che l’amministrazione non avrebbe potuto riferirsi, ai fini della motivazione del provvedimento, ai menzionati precedenti del Consiglio di Stato, in quanto aventi ad oggetto delle procedure avviate successivamente alla legge regionale n. 17/2025 e ritenute illegittime per contrasto con quest’ultima.
5.2. Deve, infatti, rilevarsi che il vulnus procedurale ravvisato dall’amministrazione (e dalle sentenze del Consiglio di Stato) afferisce in generale al corretto esercizio dell’attività amministrativa (trattandosi – pag. 4 del provvedimento – del rilievo dell’attribuzione “ alla Commissione esaminatrice di una discrezionalità talmente ampia da rasentare il libero apprezzamento, determinando una indebita commistione tra i suoi poteri e quelli della Stazione Appaltante ”) e, quindi, a un profilo suscettibile di valutabilità a prescindere dalla diretta applicabilità o meno al caso di specie della l.r. 17/2025. Pertanto, riconosciuta la discrezionalità dell’amministrazione in ordine alla possibilità di proseguire o interrompere la procedura di assegnazione di una concessione demaniale, deve ritenersi riconducibile all’ambito del merito amministrativo la scelta di tenere conto, anche a fronte anche del lungo tempo decorso rispetto alla pubblicazione del rende noto e al sostanziale mutamento della disciplina di riferimento (si legge, infatti, nel “ Considerato ” a pag. 4 che: “ i lavori della Commissione, nelle sue varie composizioni, hanno subito diverse occasioni di rallentamento in ragione dei notevoli mutamenti dello scenario legislativo e giurisprudenziale intervenuto in materia sino ad oggi nonché dei vari avvicendamenti nella sua composizione ”), della sussistenza di profili di possibile illegittimità delle modalità di svolgimento della selezione, con conseguente manifestazione della volontà, di evitare, quando ancora il procedimento è in corso di svolgimento e non è stata attribuita alcuna posizione giuridica di vantaggio finale in capo a privati, l’adozione di un atto contra legem o comunque inattuale rispetto al quadro normativo attualmente in essere.
5.3. Inoltre, a diversa conclusione non può addivenirsi nemmeno in ragione degli atti depositati dalla ricorrente in data 4 dicembre 2025 e da cui risulta l’intervenuto rilascio di concessioni demaniali marittime nel 2017 e 2018. Sul punto è sufficiente rilevare che il fatto che il Comune abbia in passato rilasciato delle altre concessioni non costituisce circostanza idonea a vincolare l’attività successiva, ove siano ravvisati dei profili di illegittimità della precedente azione amministrativa e nel provvedimento adottato sia dato conto, in motivazione, delle ragioni di tale scelta.
5.4. Quanto detto consente, infine, di prescindere dall’esame delle censure proposte dalla ricorrente in ordine agli ulteriori profili motivazionali del provvedimento impugnato (e, in particolare, a quelle relative alla compatibilità del rilascio della concessione sotto il profilo urbanistico), tenuto conto della natura plurimotivata della delibera impugnata e della ritenuta legittimità di un’autonoma ragione giustificativa della stessa, dovendosi sul punto dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “ laddove pertanto il provvedimento impugnato sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga di dover respingere le censure indirizzate verso uno soltanto dei motivi assunti a base dell'atto controverso, può respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 13 febbraio 2025, n. 1215) ” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7093 del 20 agosto 2025).
6. Conclusivamente, pertanto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. Sussistono giuste ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della peculiarità delle vicende di causa e, in particolare, del rilevante lasso di tempo decorso tra l’avvio della procedura di gara e l’arresto della stessa disposto dall’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
LI AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI AR | NT CA |
IL SEGRETARIO