Articolo 101 del Codice penale
Articolo 99Articolo 99
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1 luglio 1931
Art. 101.

(Reati della stessa indole)

Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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