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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1489/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Simona Caterbi Presidente dott. Luciano Arcudi Giudice dott. Giacomo Rocchetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1489/2021 promossa da:
(C.F: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ROBERTA BIANCHI del Foro di Milano, giusta procura speciale del 10.03.2021 in calce all'atto di citazione in riassunzione;
ATTORE contro
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
FRANCESCO BAGALA' del Foro di Milano, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 19.09.2023;
CONVENUTA
e contro
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
GIOVANNI TRAGELLA del Foro di Pavia, ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del C.O.A. di Pavia del 29.03.2021;
CONVENUTO-ATTORE IN RICONV. nonché
(C.F: ), Parte_1 C.F._4 CP_1
(C.F: ) e (C.F: ), in C.F._2 Controparte_2 C.F._3
qualità di coeredi di (C.F: . Persona_1 C.F._5
CONVENUTO Oggetto: Cause di impugnazione di testamenti e riduzione per lesione di legittima.
Conclusioni:
- per (note del 22.06.2022): “Voglia l'On.le Tribunale adito, Parte_1
contrariis reiectis, così giudicare : dato atto della volontà del IG. Parte_1
di volere e di ottenere lo scioglimento della comunione legale relativa ai seguenti
[...] immobili :
1. quota di 3/18 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) identificato al catasto Terreni di detto comune come segue : foglio 3; particella 39, chiusa;
Classe 2; are
27 ca 20; R.D. Euro. 20,37; R.A. Euro. 7,92; 2. Intera proprietà dell'immobile dito in
Comune di AF (EN) identificato al Catasto Terrei di detto Comune come segue : foglio 11; particella 91, Chiusa;
classe 3; are 06, ca 40; R.D. Euro 2,33; R.A. Euro 0,99; 3.
Quota di 1/6 dell'immobile sito in Comune di Piazza ME (E) identificato al Catasto
Terreni di detto Comune come segue : foglio 153; Particella 249; Seminativo;
Classe 1; are
11, ca 30; R.D. Euro 7,88; R.A. Euro 1,75; 4. Quota di 4/8 dell'immobile sito in Comune di
AF (EN) identificato al Catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 15;
Particella 774; cat. A/4; Cl. 2; 2,5 vani;
rendita Euro 73,60 Via Catania nr. 91 Piano T. - 1
- 2; 5. Quota di 4/8 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) identificato al
Catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 20; Particella 217; Mandorleto;
Classe 2; are 29 ca. 40; R.D. Euro 19,74; R.A. Euro 9,11.=;
6. Piena proprietà dell'immobile sito in SS alla Via Lamarmora 13, identificata al NCEU di detto
Comune con le sue pertinenze come meglio identificabile : Foglio 31, mapp. 184, sub. 1, Via
Lamarmora sic piano T, Cat. A/7, cl.4, vani 5, rendita Euro 671,39; foglio 31, mapp. 184, sub 2, Via Lamarmora nsc piano 1, Cat. A/7 , cl. 4, vani 5, Rendita Euro 671,39; Foglio 31, mapp. 184, sub. 3, Via Lamarmora nsc piano S1, Cat. C/2, cl. 5, mq. 90, Rendita Euro
320,72 : nonché dei seguenti ulteriori beni :
7. Quota di 1/3 dell'immobile sito in Comune di
Piazza ME (EN) contraddistinto al Catasto Terreni ddi detto Comune come segue : foglio 109; particella 10; fabbricato Rurale;
are 00 ca;
8. Quota di 1/4 dell'immobile di
Piazza ME (EN) contraddistinto al Catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 109; Particella 9; seminativo;
classe2; ha 2 are are 14 ca 00 R.D. Euro 110,52; R.A.
Euro 22,10; 9. Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) contraddistinto al Catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; Particella 666;
Mandorleto; classe 2; are 00 ca 28; R.D. Euro 0,19; R.A. Euro 0,09; 10. Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) contraddistinto al Catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; Particella 667; Mandorleto;
Classe 2; are 00 ca 63;
R.D. Euro 0,42; R.A. Euro 0,20; 11. Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) contraddistinto al Catastò Terreni di detto Comune come segue : foglio
15; particella 669; Seminativo;
Classe 1; are 00 ca 58; R.D. Euro 0,48; R.A. Euro 0,69; 12.
Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) contraddistinto al Catastò
Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; particella 670; Mandorleto;
Classe 2; are
00 ca 64; R.D. Euro =,43; R.A. Euro 0,20; 13. Quota di 1/4 dell'immobile sit-in Comune di
AF (EN) contraddistinto al Catasto Terreni di detto comune come segue: foglio
15; particella 785; Mandorleto;
Classe 2; are 00 ca 24; R.D. Euro 0,16; R.A. Euro 0,07;
14. Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) contraddistinto al o
Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; Particella 1085; Mandorleto;
Classe 2; are 00 ca 06; R.D. Euro 0,04; R.D. Euro 0,02; 15. Quota di 1/4 dell'immobile sito in
Comune di AF (EN) contraddistinto al Catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; Particella 1086; Mandorleto;
classe 2; are 03 ca 75; R.D. Euro 2,52;
R.D. Euro 1,16; 16. Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AC (EN) contraddistinto al catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; particella 1088; seminativo;
classe 1; are 45 ca 66; R.D. Euro 37,73; R.A. Euro 7.07; 17. Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) contraddistinto al Catastò Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; Particella 1089; Mandorleto;
Classe 2; are 00 ca 62;
R.D. Euro 0,42; R.A. Euro 0,19; 18. Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di
AF (EN) contraddistinto al Catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio
15; Particella 1304; Mandorleto;
Classe2; are 00 ca 23; R.D. Euro 0,15; R.A. Euro 0,07;
19. Quota di 4/12 dell'immobile sito in Comune di AF (E) contraddistinto al
Catsto Terreni di detto Comune come segue;
foglio 12; Particella 170; chiusa;
Classe 2; are 30 ca 20; R.D. Euro 22,62; R.A. Euro 7,80. IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO previa espletando CTU atta a determinare il valore delle quote di cui si chiede sin d'ora
l'ammissione; 1. - ordinare lo scioglimento della comunione legale esistente tra i IGg.ri
- - e gli eredi del defunto IG. Parte_1 CP_1 CP_2
ovvero i IGg.ri - - Persona_1 Parte_1 CP_1 CP_2
relativamente ai seguenti immobili : 2. - quota di 3/18 dell'immobile sito in Comune
[...]
di AF (EN) identificato al catasto Terreni di detto comune come segue : foglio 3; particella 39, chiusa;
Classe 2; are 27 ca 20; R.D. Euro. 20,37; R.A. Euro. 7,92; 3. - Intera proprietà dell'immobile dito in Comune di AF (EN) identificato al Catasto Terrei di detto Comune come segue : foglio 11; particella 91, Chiusa;
classe 3; are 06, ca 40; R.D.
Euro 2,33; R.A. Euro 0,99; 4. - Quota di 1/6 dell'immobile sito in Comune di Piazza
ME (E) identificato al Catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 153; Particella 249; Seminativo;
Classe 1; are 11, ca 30; R.D. Euro 7,88; R.A. Euro 1,75; 5. -
Quota di 4/8 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) identificato al Catasto
Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; Particella 774; cat. A/4; Cl. 2; 2,5 vani;
rendita Euro 73,60 Via Catania nr. 91 Piano T. - 1 - 2; 6. - Quota di 4/8 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) identificato al Catasto Terreni di detto Comune come segue
: foglio 20; Particella 217; Mandorleto;
Classe 2; are 29 ca. 40; R.D. Euro 19,74; R.A.
Euro 9,11.=; 7. - Piena proprietà dell'immobile sito in SS alla Via Lamarmora
13, identificata al NCEU di detto Comune con le sue pertinenze come meglio identificabile :
Foglio 31, mapp. 184, sub. 1, Via Lamarmora sic piano T, Cat. A/7, cl.4, vani 5, rendita
Euro 671,39; foglio 31, mapp. 184, sub 2, Via Lamarmora nsc piano 1, Cat. A/7 , cl. 4, vani
5, Rendita Euro 671,39; Foglio 31, mapp. 184, sub. 3, Via Lamarmora nsc piano S1, Cat.
C/2, cl. 5, mq. 90, Rendita Euro 320,72 : nonché dei seguenti ulteriori beni : 8. - Quota di
1/3 dell'immobile sito in Comune di Piazza ME (EN) contraddistinto al Catasto
Terreni ddi detto Comune come segue : foglio 109; particella 10; fabbricato Rurale;
are 00 ca 48; 9. - Quota di 1/4 dell'immobile di Piazza ME (EN) contraddistinto al Catasto
Terreni di detto Comune come segue : foglio 109; Particella 9; seminativo;
classe2; ha 2 are are 14 ca 00 R.D. Euro 110,52; R.A. Euro 22,10; 10. - Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) contraddistinto al Catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; Particella 666; Mandorleto;
classe 2; are 00 ca 28; R.D. Euro 0,19; R.A.
Euro 0,09; 11. - Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) contraddistinto al Catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; Particella 667;
Mandorleto; Classe 2; are 00 ca 63; R.D. Euro 0,42; R.A. Euro 0,20; 12. - Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) contraddistinto al Catastò Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; particella 669; Seminativo;
Classe 1; are 00 ca 58;
R.D. Euro 0,48; R.A. Euro 0,69; 13. - Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di
AF (EN) contraddistinto al Catastò Terreni di detto Comune come segue : foglio
15; particella 670; Mandorleto;
Classe 2; are 00 ca 64; R.D. Euro =,43; R.A. Euro 0,20;
14. - Quota di 1/4 dell'immobile sit-in Comune di AF (EN) contraddistinto al
Catasto Terreni di detto comune come segue: foglio 15; particella 785; Mandorleto;
Classe
2; are 00 ca 24; R.D. Euro 0,16; R.A. Euro 0,07; 15. - Quota di 1/4 dell'immobile sito in
Comune di AF (EN) contraddistinto al o Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; Particella 1085; Mandorleto;
Classe 2; are 00 ca 06; R.D. Euro 0,04; R.D. Euro
0,02; 16. - Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) contraddistinto al Catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; Particella 1086; Mandorleto;
classe 2; are 03 ca 75; R.D. Euro 2,52; R.D. Euro 1,16; 17. - Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AC (EN) contraddistinto al catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; particella 1088; seminativo;
classe 1; are 45 ca 66; R.D. Euro 37,73;
R.A. Euro 7.07; 18. - Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) contraddistinto al Catastò Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; Particella 1089;
Mandorleto; Classe 2; are 00 ca 62; R.D. Euro 0,42; R.A. Euro 0,19; 19. - Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) contraddistinto al Catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; Particella 1304; Mandorleto;
Classe2; are 00 ca 23;
R.D. Euro 0,15; R.A. Euro 0,07; 20. - Quota di 4/12 dell'immobile sito in Comune di
AF (E) contraddistinto al Catsto Terreni di detto Comune come segue;
foglio 12;
Particella 170; chiusa;
Classe 2; are 30 ca 20; R.D. Euro 22,62; R.A. Euro 7,80. 2.
Accertare e Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria di cui sopra con riferimento alle disposizioni testamentarie riferite e dedotte con la scheda testamentaria allegata e prodotta in atti e riferita alla de cuius in Persona_2
forza del testamento olografo pubblicato in data 15 settembre 2005 e che ad ognuno dei coeredi spetta la quota di un terzo dei predetti beni;
3. Accertare e Dichiarare che
l'immobile di SS, come sopra riferito ed indicato, è stato destinato in sede testamentaria nella misura del 50% alla coerede IG.ra e nella misura del CP_1
25% ciascuno all'odierno Deducente IG. ed agli eredi del defunto fratello Parte_1
IG. nelle persone dei IGg.ri - e Persona_1 Parte_1 CP_1 CP_2
4. Accertare e Dichiarare che costituiscono debiti ereditari le spese per onorari e tasse di successione della defunta quantificate in Euro Persona_2
8.598,96.= e che parte attrice in riassunzione ha diritto al rimborso delle predette somme;
5. Accertare e dichiarare se costituiscono debiti ereditari le spese per la cerimonia funebre, cimiteriali, spese mediche e di ricovero della de cuius nella misura indicata dalla difesa della IG.ra se ed in quanto provate e dimostrate ed anche comprovate CP_1
documentalmente e così anche fiscalmente;
6. Rimettere poi la causa al fine di redigere un complessivo progetto divisionale;
7. Spese legali rifuse in favore dei procuratori antistatari dell'odierna parte Deducente, oltre accessori tutti di legge e di CTU. In via istruttoria chiede disporsi CTU tecnica valutativa anche in termini economici sui beni immobili meglio descritti in atti. Ordinare l'acquisizione del fascicolo processuale del giudizio RG. 283/2008 ex Tribunale di Vigevano e con esso anche i referti peritali delle già disposte CTU nell'ambito del medesimo procedimento al tempo eseguite avanti l'AG di Vigevano. Con riserva di produrre altri documenti ed articolare mezzi istruttori nei limiti consentiti dal codice di rito.”;
- per (comp. del 19.09.2023): “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis CP_1 rejectis, dato atto anche della volontà della convenuta SI.ra di volere Controparte_3
ed ottenere lo scioglimento della comunione legale dei beni caduti in successione della de cuius , vedova così decidere: In via principale e nel merito a. Persona_2 CP_1
Rigettare la richiesta di usucapione avanzata da in quanto Parte_2
l'adesione fornita dalla IG.ra in corso di causa risulta irrilevante, visto Parte_3
che comunque occorrerebbe la prova inequivocabile del preesistente possesso esclusivo;
inoltre, l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune non è sufficiente ai fini dell'usucapione del coerede (Cass. Civ. Sent.32413/2022), ed in ogni caso non risulta agli atti l'adesione anche dell'altro condividente. In linea generale l'usucapione di beni ereditari è ammissibile. Tuttavia, la prova è molto rigorosa perché, nelle ipotesi di beni ereditari, i coeredi di solito non hanno il possesso del bene (quello tecnico inteso ai fini della usucapione) ma solo la detenzione. Godono di un bene in base ad un titolo, non esercitando un potere di fatto. Inoltre tale domanda non può essere chiesta da colui il quale introduce la divisione ereditaria, che in questo caso ha riassunto il Giudizio. Lo stesso
Tribunale di Pavia è orientato per escluderla (Tribunale di Pavia, Sent. Dott. Cameli n.
1937/2018). Infine, anche sotto un profilo squisitamente logico, si può legittimamente sostenere che non sono ancora neanche passati più di 20 anni dal decesso della IG.ra
, la quale è deceduta in data 28/03/2005; stante ciò come potrebbe il Persona_2
condividente usucapire un bene ereditario non potendo certo sommare il suo possesso con quello del dante causa (madre, che nella fattispecie è il de cuius e gli altri figli sono coeredi)? Il tutto tra l'altro tenendo conto che la domanda di divisione ereditaria interrompe l'usucapione (Cass.Civ. Ordinanza n.11476/2019). b. Ordinare lo scioglimento della comunione legale esistente tra i SIg. CP_1 Parte_1
e gli eredi del defunto SI. nelle persone dei SIg. CP_2 Persona_1 CP_1
c. Accertare e dichiarare lo scioglimento
[...] Parte_1 CP_2
della comunione ereditaria con riferimento alle disposizioni testamentarie della de cuius
, vedova e che ad ognuno dei coeredi indicati nel testamento Persona_2 CP_1 spetta la quota di un terzo dei predetti beni;
d. Accertare e dichiarare che l'immobile di
SS, come indicato in testamento, è stato destinato per il 50% alla coerede
e nella misura del 25% ciascuno al coerede SI. CP_1 Parte_1
ed agli eredi del defunto germano nelle persone dei SIg.
[...] Persona_1 CP_1 e. Accertare e dichiarare come dovute al
[...] Parte_1 CP_2
SI. da parte dei coeredi le spese per onorari e tasse di Parte_1
successione della de cuius quantificate in Euro 8.598,96; f. Accertare Persona_2
e dichiarare come dovute alla SI.ra da parte dei coeredi le somme dalla CP_1
stessa anticipate per assistenza, sostegno materiale e sanitario della de cuius Per_2
quantificate in Euro 62.694,00, oltre la tassa di registro della sentenza n.
[...]
875/2012 del Tribunale di Vigevano di Euro 1.538,25 e oltre gli onorari dovuti e pagati al
CTU l'arch. per il complessivo importo di Euro 5.670,00; g. Redigere il Persona_3 progetto divisionale pro quota della massa ereditaria con l'assegnazione ai singoli eredi.
Spese legali della presente procedura da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre accessori di legge. In via istruttoria (…)”;
- per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, Controparte_2
eccezione e deduzione disattesa e reietta, così giudicare: NEL MERITO ED IN VIA
PRELIMINARE: - accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà esclusiva a favore del IG. dell'unità immobiliare abitativa sita in Controparte_2
SS (MI), Via Lamarmora, 13, piano terreno, identificato all'NCEU di detto comune al Foglio 31, mappale 184, subalterno 1, piano T, categoria A/7, classe 4, vani 5,
R.C. 671,39, con tutti gli annessi accessori e pertinenze e la relativa quota delle parti comuni, per i motivi tutti di cui in narrativa;
- dichiarare l'inammissibilità in questa sede di riassunzione delle domande nuove proposte dalle controparti nei rispettivi atti per i motivi tutti di cui alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. vecchio rito;
NEL MERITO ED
IN VIA PRINCIPALE: - rigettare le domande ex adverso dedotte in quanto in fondate in fatto e diritto laddove chiedono di accertare e dichiarare l'esistenza della comunione ereditaria e lo scioglimento della medesima in relazione alle disposizioni della scheda testamentaria qui impugnata;
- accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità e/o
l'annullabilità del testamento olografo datato 08/04/1992 e pubblicato in data 15/09/2005 per Notar Dr. Notaio in SS, Rep. 155193 – Racc. 12835, in Persona_4 conseguenza della contrarietà alla legge del medesimo per pretermissione dell'erede necessario e lesione di legittima, conseguentemente, previo l'accertamento dell'ammontare della massa ereditaria caduta in successione, - accertare e dichiarare la qualità di erede della fu , nata a [...] il [...] e deceduta in SS Persona_2
in data 28/03/2005, in capo al IG. per i motivi tutti di cui in Controparte_2 narrativa e, per l'effetto, attribuire al IG. la quota di spettanza Controparte_2 dell'intero asse ereditario;
- ovvero, nella denegata ipotesi di validità del testamento, accertare e dichiarare la qualità di erede della fu , nata a [...]_2
il 01/02/1921 e deceduta in SS in data 28/03/2005, in capo al IG.
[...] per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, disporre la riduzione CP_2
della disposizione testamentaria lesiva della quota riservata dalla Legge a favore del IG. ed attribuire al medesimo la quota di spettanza dell'intero asse Controparte_2
ereditario; - in ogni caso, disporre la divisione della massa ereditaria con determinazione delle quote spettanti ai singoli coeredi e con preferenza del IG. sul Controparte_2
relictum e pregiudizio nei confronti degli altri coeredi in conseguenza del comportamento reticente ed ostruzionistico tenuto da questi ultimi a danno del coerede. - condannare i coeredi e pro-quota ereditaria al pagamento Parte_1 CP_1
in favore del IG. della complessiva somma di £. 46.289.160 pari ad Controparte_2 odierni € 23.906,36 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di rimborso spese e compenso per la manodopera prestata ai fini della costruzione dell'immobile sito in SS Via Lamarmora, 13, oggi caduto in successione;
NEL
MERITO ED IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di usucapione qui svolta: - disporre la divisione della massa ereditaria con determinazione delle quote spettanti ai singoli coeredi e, per l'effetto, assegnare alla quota spettante al IG. l'unità immobiliare abitativa sita in SS Controparte_2
(MI), Via Lamarmora, 13, piano terreno, identificato all'NCEU di detto comune al Foglio
31, mappale 184, subalterno 1, piano T, categoria A/7, classe 4, vani 5, R.C. 671,39, con tutti gli annessi accessori e pertinenze e la relativa quota delle parti comuni. Con vittoria di spese ed onorari di causa e Sentenza esecutiva ex lege.”
Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo
In data 28.03.2005 in SS (MI) si aprì la successione per causa di morte di Persona_2
, vedova di e madre di
[...] Parte_1 Controparte_2 Persona_1
e regolata con testamento olografo datato 08.04.1992 Parte_1 CP_1
e pubblicato dal Notaio il 15.09.2005, rep. n. 155193, racc. n. 12835, in base al Persona_4
quale la testatrice nominò suoi eredi universali i figli , e Parte_1 Per_1 CP_1
escludendo per esplicita volontà CP_2
Con citazione nel 2008, convenne in giudizio gli altri fratelli per sentir Controparte_4
dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria.
Nel giudizio di primo grado, incardinato dinanzi al Tribunale di Vigevano (R.G. n.
283/2008), si costituì la sola che, non opponendosi allo scioglimento della CP_1
complessiva comunione tra coeredi, nel merito dedusse di aver prestato assistenza continuativa alla madre, da sempre con lei convivente presso la casa di abitazione in SS (MI), sopportando i relativi esborsi a titolo di spese mediche, ricoveri, cerimonia funebre e spese cimiteriali, per un totale di € 62.694,00; chiese pertanto che tali circostanze fossero considerate sia ai fini della compensazione sul conguaglio della quota dovuta agli altri coeredi, sia ai fini dell'assegnazione a sé medesima della casa di abitazione di SS (MI).
Nella contumacia degli altri convenuti e acquisita la Controparte_2 Persona_1
documentazione prodotta ed espletate due consulenze tecniche d'ufficio (in ragione della distanza geografica degli immobili), il Tribunale di Vigevano pronunciò sentenza non definitiva n. 875/2010 del 15.12.2010, pubblicata il 28.12.2010, e, previo riconoscimento della qualità di eredi universali dei tre figli nominati nel testamento olografo della de cuius, dichiarò lo scioglimento della comunione ereditaria sugli immobili componenti il relictum, accertò i debiti ereditari siccome dedotti dalle parti costituite e rimise la causa sul ruolo per la redazione del progetto divisionale.
Nel giudizio di appello proposto nel 2012 da per la riforma della sentenza non Controparte_4
definitiva, cui resistette si costituì anche eccependo, CP_1 CP_5 preliminarmente, la nullità della notifica dell'atto di citazione e dell'intero giudizio di primo grado definito con la sentenza parziale, proponendo querela di falso per ottenere l'accertamento della falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata del 31.01.2008.
Sospeso l'appello ex art. 355 c.p.c., la querela di falso proseguì innanzi al Tribunale di Pavia (ex
Vigevano) che, con sentenza n. 115/2016, respinse la domanda, ritenendo che non fosse stato prodotto l'originale del documento in oggetto, e condannò il querelante al pagamento delle spese di lite.
Nelle more, precisamente in data 16.03.2014, morì il secondo dei fratelli, rimasto Persona_1
contumace nei suddetti giudizi.
Avverso tale decisione interpose appello e la Corte d'appello di Milano, investita CP_5
del gravame, previa CTU grafologica sul documento oggetto di querela, lo accolse integralmente con sentenza n. 4822/2018 in data 30.10.2018, pubblicata l'8.11.2018, dichiarando la falsità della firma apparentemente apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, contenente l'atto di citazione in primo grado, e ne ordinò la cancellazione.
Su impulso del querelante vittorioso, il giudizio d'appello avverso la sentenza non definitiva del
Tribunale di Vigevano venne, poi, riassunto nei confronti delle altre parti, anche in qualità di coeredi del fratello deceduto. Per_1
La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 3308/2020, pubblicata il 15.12.2020, accolse l'appello incidentale, riconoscendo la mancata partecipazione involontaria in primo grado di
[...] quale litisconsorte necessario, e dichiarò la nullità del giudizio di primo grado, CP_5
rimettendo le parti dinanzi al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Con atto di citazione del 18.03.2021, ritualmente notificato, riassumeva il Controparte_4
giudizio contro la sorella e il fratello in proprio e in qualità di CP_1 CP_5
coeredi del defunto reiterando - sostanzialmente - le domande del primo atto di Persona_1
citazione, volte ad ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi in seguito all'apertura della successione testamentaria della madre e l'assegnazione delle rispettive quote tra i coeredi, nel rispetto delle proporzioni dettate dalla testatrice, con particolare riguardo all'immobile di SS (MI).
Costituitosi tempestivamente con comparsa di risposta del 03.06.2021, contestava CP_5
la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, sia perché il testamento olografo della madre - che escludeva espressamente il figlio legittimario dall'eredità - era manifestamente nullo e/o annullabile per contrarietà alla legge, ovvero inefficace nei suoi confronti, in quanto lesivo della quota di legittima;
sia sotto il profilo quantitativo, sostenendo che dal compendio immobiliare caduto in comunione tra i coeredi doveva escludersi l'unità locale posta al piano terra dell'immobile di Via Lamarmora n. 13 in SS (MI), che aveva costruito (su terreno della madre) a proprie spese, sostenendo di averne acquistato la proprietà per usucapione.
Insisteva su tali statuizioni, nonché in ogni caso per la divisione della massa ereditaria e per la condanna dei coeredi al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di £. 46.289.160, pari ad attuali € 23.906,36, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di rimborso spese e compenso per la manodopera prestata ai fini della costruzione dell'immobile sito in SS (MI), ove caduto in successione, proponendo distinte domande riconvenzionali.
Si costituiva – tardivamente - anche riproponendo le richieste e difese già in CP_1 precedenza svolte, in particolare insistendo per l'accertamento delle spese anticipate in favore della madre (assistenza, sostegno materiale e sanitario) quantificate in € 62.694,00, oltre al rimborso della tassa di registro della sentenza del Tribunale di Vigevano e delle spese di CTU di cui si era dovuta fare carico nell'inerzia delle altre parti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione delle produzioni documentali, prove testi ed interpello dedotti dall'attore in riconvenzionale;
il giudice originariamente deSInato si riservava sulla CTU estimativa in esito alle prove orali.
Nelle more accadeva che: - l'attore in data 12.05.2021, revocava il mandato conferito – anche Controparte_4
disgiuntamente tra loro - agli avv.ti Luis Eduardo Vaghi e Roberta Bianchi, da allora senza più nominare altro difensore in sostituzione;
- alla notizia della morte dell'avvocato avvenuta in data 04.10.2022, il giudizio CP_6
veniva dichiarato interrotto (ud. 05.10.2022), quindi riassunto ex art. 303 c.p.c. da CP_5 con ricorso del 12.12.2022, per essere notificato dapprima all'amministratore di
[...]
sostegno provvisorio di (ud. 09.02.2023) e, in seguito al rigetto della Controparte_4 domanda di nomina dell'a.d.s. con provvedimento del giudice tutelare in sede (R.G.
9784/2022 V.G.), all'avvocato R. Bianchi ancora co-difensore dell'attore (ud. 29.05.2023);
- l'attore veniva formalmente dichiarato contumace e si tentava la Controparte_4 conciliazione d'ufficio (ud. 28.09.2023);
- la causa veniva riassegnata sul ruolo di tre diversi magistrati in seguito a congedi e trasferimenti;
- la convenuta nominava tre diversi avvocati, ciascuno in sostituzione del CP_1 precedente revocato o dismettente il mandato, fino all'ultimo avv. che Controparte_7
rinunciava al mandato in data 09.02.2024, senza essere sostituito;
- non giunti a soluzione conciliativa, la causa proseguiva in istruttoria con la nomina di un
CTU per la stima dei beni (ord. 02.05.2024).
La causa perveniva, infine, sul ruolo del giudice relatore che, revocate le operazioni peritali a fronte della inattività delle altre parti, ad eccezione di ammesso in via anticipata al CP_5 patrocinio a spese dello Stato, fissava udienza interlocutoria al 30.10.2024 per verificare l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Alla detta udienza compariva personalmente il solo con il suo difensore, nessuno CP_5
per le altre parti. In quella sede, ritenuta la necessità di decidere le domande riconvenzionali avanzate dal convenuto, in quanto pregiudiziali alla domanda di divisione del compendio ereditario, il g.i. revocava le operazioni peritali e rinviava all'udienza del 31.10.2024 per la precisazione delle conclusioni (trascritte in epigrafe), rimettendo la causa al collegio ex art. 50-bis, n. 6 c.p.c. (ratione temporis) per la decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. per le difese conclusive.
Le altre parti, non comparse per la precisazione delle conclusioni, non hanno svolto difese.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. In via pregiudiziale deve procedersi alla revoca della dichiarazione di contumacia di
[...]
disposta formalmente a verbale di udienza del 28.09.2023. Parte_1
1.1 Vanno premessi i seguenti principi di diritto. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1171/1996; conf. Cass. n. 8189/1997), quando la parte sia costituita in giudizio a mezzo di più procuratori autorizzati a difenderla anche disgiuntamente, la morte di uno di essi non è idonea a determinare la interruzione del processo nel caso previsto dall'art. 301 c.p.c., né determina l'interruzione del termine breve di impugnazione ai sensi dell'art. 328 c.p.c., primo comma.
Infatti, la esistenza di una pluralità di procuratori, ciascuno dotato di piena facoltà di rappresentanza, impedisce che, nel caso di morte, radiazione o sospensione di uno di essi, la parte resti priva di rappresentanza processuale con pregiudizio per la sua possibilità di difesa e rende, quindi, inutile l'intervento degli strumenti processuali predisposti dall'ordinamento (cit. 301 c.p.c.) per tale evenienza (cfr. Cass. n. 15293/2002; conf. Cass. n. 3982/2003; più di recente anche Cass. n.
20543/2023).
1.2 Nella ricostruzione dell'articolata vicenda processuale, come si desume dagli atti, a seguito della decisione del giudice d'appello che ha rimesso la causa a questo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. in conseguenza della nullità del giudizio di primo grado, cominciato davanti al Tribunale di
Vigevano (poi soppresso), l'originario attore ha riassunto il giudizio Parte_1 con atto di citazione iscritto a ruolo il 18.03.2021, conferendo procura speciale in calce all'Avv.
Luis Eduardo Vaghi e all'Avv. Roberta Bianchi, entrambi del Foro di Milano, “anche disgiuntamente tra di loro”.
In una situazione del genere, allorquando cioè la parte sia costituita in giudizio a mezzo di più procuratori autorizzati a difenderlo “anche disgiuntamente”, il che deve ritenersi ove manchi - come manca nel caso di specie - una espressa ed univoca volontà della parte, che delimiti il potere dei difensori eSIendone l'esercizio in forma congiunta (cfr. Cass. n. 3975/1981; Cas. n. 1924/1978), la morte di uno di essi non è idonea a determinare l'interruzione del processo nel caso di cui all'art. 301 c.p.c. (cfr. Cass. n. 689/1975; Cass. n. 3462/1973).
Va, allora, chiarito che, per la peculiarità della fattispecie, nessun effetto processuale può invero riconoscersi al decesso dell'Avv. Luis Eduardo Vaghi, avvenuto in data 04.10.2022, essendo nella specie l'attore rappresentato e difeso ancora dall'Avv. Roberta Bianchi, la quale, benché già revocata nel mandato con comunicazione del 12.05.2021, non è mai stata sostituita.
1.3 Parimenti, gli artt. 85 e 301 c.p.c., comma 3, mirando ad evitare una vacatio dello ius postulandi, chiariscono che la revoca della procura non è causa di interruzione del processo e non produce effetti fino alla costituzione del nuovo difensore, con la conseguenza che, fino alla sua sostituzione, il difensore revocato conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo obiettivamente considerate, sia per quanto concerne la legittimazione a ricevere atti nell'interesse del mandante, sia per quanto concerne la legittimazione a compiere atti nel suo interesse (cfr. ex multis Cass. n. 2550/2024; Cass. n. 11504/2016; Cass. n. 21589/2009; Cass. n. 5410/2001; Cass. n.
10643/1997; Cass. n. 11303/1995).
1.4 Ciò SInifica che, se non si pone un vero problema di interruzione, non si può profilare neanche la necessità degli atti processuali aventi finalità di riassunzione, sicché, ad avviso del Collegio, la declaratoria di contumacia va quindi revocata.
1.5 In applicazione degli stessi principi, a norma degli artt. 85 e 303, comma 3 c.p.c., non si dubita che, nonostante la rinuncia alla procura con dismissione del mandato, comunicata il 09.02.2024,
l'Avv. Francesco Mandalà per la convenuta conservi la capacità processuale a CP_1
compiere e ricevere gli atti per la stessa, non essendo stato sostituito da un nuovo difensore.
1.6 Tanto chiarito in via pregiudiziale, va solamente dato atto che l'inattività processuale che perdura da oltre due anni e otto mesi per l'attore in riassunzione [comparso per l'udienza cartolare del 14.07.2022, mediante nota di trattazione scritta del 22.06.2022, ultimo deposito in atti] e da oltre un anno per la convenuta [comparsa per l'udienza cartolare del 19.02.2024, mediante nota di trattazione scritta del 19.02.2024, contenente istanza di mero rinvio per la sostituzione del procuratore rinunciatario, non più avvenuta], appare configurare un loro disinteresse alla decisione.
1.7 Ad ogni modo, tale inattività ovviamente non preclude né la possibilità per questo Collegio di decidere le domande avanzate in via riconvenzionale da né pregiudica il diritto CP_5
sostanziale alla divisione del compendio ereditario tra i condividenti (separatamente, come si dirà), dal momento che, peraltro, la domanda di scioglimento della comunione – benché logicamente e giuridicamente dipendente dal recupero della chiamata da parte del legittimario totalmente pretermesso dalla successione testamentaria materna - risulta avanzata, a quanto consta, “nel merito” e “in ogni caso” anche da quest'ultimo.
§2. Venendo al merito, per quel che preliminarmente rileva, il convenuto ha proposto nei confronti dei fratelli una domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà esclusiva dell'unità immobiliare abitativa al piano terra della villetta sita in SS (MI), Via Lamarmora n. 13, identificata in catasto al foglio 31, mappale 184, subalterno 1, piano T fgl. 12 p.lla 589 sub 19, originariamente edificata sul terreno di proprietà della de cuius.
2.1 Il convenuto sostiene che, subito dopo l'acquisto del terreno edificabile in SS (MI)
Via Lamarmora al prezzo di £. 1.060.000 (€ 547,44) da parte della madre , Persona_2
giusto atto di compravendita del 16.03.1971 per Notaio rep. n. 15988, racc. n. Persona_5
7094 (cfr. doc. 5 fasc.conv.), lui e la madre si accordarono nel senso che, a fronte del suo impegno a costruire, su detto terreno, a propria cura e spese, un fabbricato in cui la madre potesse abitare, insieme alla figlia la madre gli avrebbe ceduto in proprietà una porzione dell'immobile. CP_1
In ragione di detto “accordo famigliare”, tra il 1972 e 1974, ottenuta la concessione edilizia, l'odierno convenuto avrebbe quindi provveduto all'edificazione dell'immobile di SS
(MI), Via Lamarmora n. 13, formato da due piani fuori terra oltre a piano seminterrato, costituito da due distinti appartamenti sovrapposti oltre a rimessa comune seminterrata (cfr. doc. 6 fasc. conv.), provvedendo formalmente in nome della madre, ma per proprio conto e a proprie spese, ad ottenere le dovute concessioni edilizie e in sanatoria, incaricare le ditte appaltatrici dei lavori di edificazione dell'immobile, pagare integralmente con i propri denari l'intero prezzo di costruzione, gli oneri di urbanizzazione e le spese di sanatoria, oltre a prestare la propria opera lavorativa personale, richiedendo addirittura un mutuo per far fronte a tali spese (cfr. doc. 9/24 e 26 fasc.conv.).
2.2 Ultimata la costruzione, a far data dal 22.07.1974, appena possibile, tutti e tre si trasferirono nella villetta: il convenuto da allora ha occupato e continua ancora oggi ad abitare con la propria famiglia nell'appartamento al piano terra, mentre la madre e la sorella hanno vissuto nell'appartamento al primo piano.
2.3 Deduce, pertanto, di avere esercitato sin dal 1974, in modo incontestato ed ininterrotto, il possesso esclusivo dell'appartamento al piano terra del fabbricato e del medesimo diritto per oltre trent'anni fino al primo giudizio di divisione, ignorando per tutto il tempo dell'esistenza del testamento olografo della madre, che lo escludeva dall'eredità.
2.4 Il Collegio reputa la domanda fondata e meritevole di accoglimento.
2.5 In linea generale, va premesso che il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario (o del titolare di uno ius in re aliena) e, quindi, una SInoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi, invece, tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza (cfr. ex multis Cass. n. 3898/2017, Cass. n.
17459/2015).
L'onere della relativa prova grava su chi invoca l'avvenuto acquisto per usucapione (cfr. Cass. n.
23849/2018); l'indagine volta a stabilire se determinate attività attuino una situazione di possesso utile ai fini dell'usucapione, ovvero siano dovute a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, così da non poter servire di fondamento all'acquisto del possesso, ai sensi dell'art. 1144 c.c., è riservata al giudice del merito (cfr. Cass. n. 17630/2013).
2.6 Nel caso di specie deve, anzitutto, ravvisarsi come non sia stata specificamente e tempestivamente contestata dalle alle altre parti costituite la circostanza, dedotta dal convenuto, secondo cui tra il figlio e la madre, in ragione dei buoni rapporti inizialmente esistenti tra CP_2 loro, vi fu una sorta di “accordo” o “promessa” di cessione in proprietà di un appartamento dell'immobile da costruire sul terreno edificabile in SS (MI) acquistato dalla de cuius nel 1971 (cfr. doc. 5 cit.), se e quando il figlio avesse provveduto, a sua cura e spese, alla costruzione di un fabbricato, destinando una porzione abitativa alla madre e alla sorella.
2.7 Elementi che, a sostegno della prospettazione dell'attore in riconvenzionale, riconducono la costruzione del fabbricato in SS (MI) prevalentemente, se non esclusivamente, all'attività di emergono, in primo luogo, dalle produzioni documentali da questi CP_2
versate agli atti del presente giudizio:
- doc. 9-20: fatture di acquisto di materiale da costruzione e ricevute di pagamento per lavori e opere edili, riferite al cantiere di SS, tra il 1974 e 1975, intestate a CP_2
- doc. 23: impegnativa unilaterale per l'assunzione degli oneri di urbanizzazione residui da versare al Comune di SS con data certa 13.09.1976, in nome della richiedente
” ma sottoscritta da Parte_4 CP_2
- doc. 24: concessione a “ ” della variante in sanatoria alla concessione edilizia Parte_4
n. 4884 del 1972 per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, ritirata “a mani del figlio CP_2
il 17.02.1979;
[...]
Per_
- doc. 26: numerose copie di cambiali emesse da ” tra il 1973 e il 1978, CP_2 CP_1 pagate all'ordine alle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori edili;
- doc. 8: estinzione nel febbraio 1976 del mutuo ipotecario S.I.C.I. intestato a CP_2
Dal certificato di residenza e di famiglia storico in atti, rilasciato nel 2012, Controparte_2 risulta iscritto all'anagrafe presso l'immobile di Via Lamarmora n. 13 sin dal 22.07.1974 (cfr. doc.
4).
2.8 L'occupazione ininterrotta dell'unità immobiliare al piano terra da parte del convenuto è poi circostanza del tutto pacifica, in quanto non contestata, oltre che confermata dagli esiti dell'istruttoria orale espletata.
In particolare, all'udienza del 16.12.2021:
- il teste (vicino di casa dal 1973) confermava che si era trasferito Tes_1 CP_2 ad abitare al piano terra dell'immobile di SS sin dal 22.07.1974 (cap. 16), che da allora ha sempre abitato in detto appartamento (cap. 17), e che la sorella e la madre abitavano invece nel separato appartamento sito al piano primo della villetta (cap. 19);
- il teste (figlio del convenuto confermava di aver vissuto Tes_2 CP_2 ininterrottamente nell'immobile, insieme al padre, fin dalla nascita (nato il [...]) e ancora alla data della deposizione. 2.9 Orbene, alla luce di quanto appena esposto, reputa il Collegio inequivoco che la relazione di fatto instaurata dal convenuto con l'immobile di SS (MI), che ha provveduto a realizzare per intero e a sue spese, poi concentratasi nel godimento, pubblico e indisturbato, per oltre trent'anni, dell'unità abitativa al piano terra della villetta, abbia assunto sin dall'inizio i connotati del possesso e non della detenzione.
Nello specifico, tanto l'attività edificatoria del fabbricato, quanto la stabile e duratura occupazione dell'appartamento al piano terra, senza riconoscimento alcuno di canoni di locazione o indennità in favore della madre, costituiscono comportamenti che, superando i limiti di normale utilizzazione del bene, si pongono quali atti di esercizio sulla res di un potere corrispondente al diritto dominicale sul bene idonei ad integrare i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto del diritto di proprietà.
2.9 Varrà al riguardo evidenziare, ai fini dell'animus possidendi (che non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà; così, ad es., Cass. n. 13153/2021), che quel che emerso dalla narrazione della vicenda familiare e dai riscontri documentali è che l'intenzione nota e manifesta di CP_2
fosse fin dall'inizio quella, appunto, di impiegare il proprio denaro ai fini edificatori sul terreno intestato alla madre - finendo per procurarle l'acquisto in proprietà della costruzione in forza del principio dell'accessione ex art. 934 c.c. - non come atto di liberalità (es. donazione indiretta dell'edificio, su cui v. ad es. Cass. n. 11035/2014), bensì con la volontà di godere in nome e nell'interesse proprio, in via esclusiva, di una porzione immobiliare abitativa dell'erigendo fabbricato, sicché si deve presumere che sin dall'inizio il convenuto abbia avuto il possesso del bene.
2.10 Altro elemento che, in distonia rispetto alla detenzione o godimento precario ovvero per tolleranza del titolare del diritto, indizia invece per la sussistenza, in capo al convenuto, del possesso utile ad usucapionem della porzione immobiliare sopra detta, si rinviene nelle stesse ultime volontà della de cuius, confezionate nel suo testamento olografo e dal seguente tenore letterale:
“SS 08-04 1992. Io sottoscritto nomino eredi Controparte_8 Persona_2
universale i miei tre figli e scrivo di mio pugno e Persona_7 Persona_8
volondà la seguente prassi lascio parte della mia casa sita in Via lamormora on13 a nia figlia
per quanto a fatto pm me l perche 10 anni che sono invalita. laltra meta laltro di casa la CP_1
lasciu a mio figlio e nio figlio perche la vutto in vita e non Per_1 Persona_9
a afatto niente perm me anzi mi a mancato di rispetto ecc ctra . ” (cfr. doc. Controparte_9
25 fasc. conv.). 2.11 Per quel che interessa ora evidenziare, appare a questo Collegio SInificativo, nel senso sopra delineato, il passaggio in cui la testatrice, dopo aver nominato suoi eredi universali (arg. ex art. 588
c.c.) i tre figli , e , abbia inteso stabilire le regole (definite Parte_1 CP_1 Per_1
“prassi”) per la formazione delle porzioni ereditarie del solo bene immobile (“casa”) di Via
Lamarmora n. 13 [“parte della mia casa…” e “…laltra meta laltro di casa…”], esprimendo, di seguito, la volontà di escludere il figlio “…perche la vutto in vita e non a afatto niente perm CP_2 me anzi mi a mancato di rispetto”, come a riconoscere - nel senso più coerente con l'elemento letterale e quello sistematico, valutati nel contesto complessivo delle ultime volontà, volte attribuire particolare rilevanza all'immobile de qua, nel quale appunto la testatrice viveva con la figlia
- non di avere soddisfatto il figlio legittimario con antecedenti donazioni (di cui non si ha CP_1
neppure contezza), quanto piuttosto che il figlio avesse già goduto [nel senso di “avere avuto”, “la vutto in vita”, posseduto], a differenza degli altri due figli maschi, parte della “casa” di abitazione e per tale ragione, oltre che per evidenti rancori pregressi, nulla dovesse ricevere.
2.12 In tale contesto, nessuna presunzione di tolleranza del genitore si giustifica rispetto alla disponibilità esclusiva dell'appartamento da parte del figlio.
2.13 A detto quadro probatorio, già di per sé esaustivo, si aggiunga che all'udienza del 16.12.2021
l'attore non si presentava per rendere l'interrogatorio formale, mentre l'Avv. Mineo Placido, già procuratore di parte convenuta, dichiarava a verbale “che la propria assistita non contesta che
l'immobile occupato da sito in SS via Lamarmora n. 14 piano terreno CP_2
identificato al NCU del Comune al foglio 31 mappale 184 sub. 1 sia stato da egli acquisito per intervenuta usucapione.”.
Ora, è noto che le dichiarazioni rese in giudizio dal difensore, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte, non hanno efficacia di confessione, ma possono essere utilizzate dal giudice come elementi indiziari, valutabili ai sensi e alle condizioni dell'art. 2729 c.c. (cfr. Cass. n. 7015/2012).
Ebbene, tali dichiarazioni del procuratore della convenuta, unitamente agli altri elementi inferenziali emergenti dagli atti, nell'ambito di un apprezzamento globale delle emergenze processuali, sono ritenuti dal Collegio rafforzativi della prova dell'esercizio del possesso della porzione immobiliare da parte del convenuto e del suo protrarsi per il tempo utile al verificarsi dell'usucapione.
2.14 Ciò posto, essendo l'usucapione compiutasi con il decorso del ventennio dalla data di inizio del possesso dell'appartamento da parte di del 22.07.1974, ben prima dell'apertura della CP_2
successione di cui trattasi (28.03.2005), nessun rilievo può assumere, ai fini interruttivi del termine per l'usucapione, la domanda giudiziale di divisione ereditaria proposta il 31.01.2008 da CP_4 avanti all'ex Tribunale di Vigevano, come invece ritenuto dall'ultima difesa di parte
[...]
convenuta Peraltro, la stessa difesa trascura di considerare che la notifica CP_1 dell'originario atto di citazione era pure inidonea a determinare tale effetto, attesa la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti di come CP_5
definitivamente riconosciuto dal giudice d'appello (v. Cass. n. 18485/2018, secondo cui “in tema di applicazione degli art. 2943, comma 1, e 2945, comma 2, c.c., la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio”, principio richiamato da Cass. n. 21929/2021 in tema di interruzione del termine di usucapione).
2.15 Anche la disposizione sul bene nel testamento olografo della de cuius, pur se di data (1992) anteriore al decorso del termine ventennale (1994), era inidonea ad interrompere l'usucapione, atteso che dal combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c., l'applicabilità alla prescrizione acquisitiva delle disposizioni relative alla sospensione ed alla interruzione della prescrizione estintiva ha come limite la compatibilità di tali disposizioni con la peculiare natura dell'istituto; ne discende che ai fini dell'interruzione del decorso del termine utile per l'usucapione sono inidonei quegli atti dispositivi del proprietario che non siano diretti al recupero del possesso, tanto nel caso in cui siano del tutto ignorati dal possessore, quanto nel caso in cui gli siano a qualsiasi titoli notificati o comunicati (cfr. Cass. n. 14733/2000; Cass. n. 9845/2003; Cass. n. 18544/2022).
2.16 Non hanno pregio, infine, i richiami della medesima difesa di ai principi di CP_1
diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di usucapione della cosa comune, giacché essi implicano una situazione di compossesso sul bene, che, nel caso di specie, non vi è mai stata, né può essersi instaurata tra “coeredi” al momento dell'apertura della successione - allorquando l'usucapione della porzione del bene era però già maturata – non operando il fenomeno di successione nel possesso ex art. 1146 c.c., comma 1, con riferimento all'unità abitativa al piano terra.
2.17 In ragione di quanto precede, deve dunque dichiararsi l'acquisto per usucapione, in favore di ai sensi dell'art. 1158 c.c., in proprietà esclusiva del seguente bene: Controparte_2 immobile sito in SS (MI), Via Lamarmora n. 13, piano terreno, identificato all'NCEU di detto Comune al Foglio 31, mappale 184, subalterno 1, piano T, categoria A/7, classe 4, vani 5,
R.C. 671,39.
2.18 Rimane così assorbita la domanda di condanna dei “coeredi” al rimborso in favore del convenuto la complessiva somma di Lire 46.289.160, oggi pari ad € 23.906,36, per gli esborsi e manodopera prestata per la costruzione dell'immobile usucapito. §3. Proseguendo nella disamina delle domande proposte in riconvenzionale da CP_2 occorre a questo punto soffermarsi sull'impugnazione del testamento olografo della fu Per_2
.
[...]
3.1 Deduce il convenuto che il testamento, nella parte in cui la testatrice esclude espressamente il legittimario dall'eredità, sia “manifestamente nullo e/o annullabile per violazione di legge”, in quanto “contrario alla legge”, sì da far luogo all'apertura della successione legittima in luogo di quella testamentaria.
In ogni caso, quand'anche ritenuto valido nel complesso ed efficace a regolare la successione testamentaria, ritiene affetta da “nullità” la disposizione testamentaria che “esclude l'odierno convenuto in considerazione della lesione del diritto successorio del legittimario pretermesso”, dovendosi in quel caso “procedere alla riduzione di tutte le disposizioni eccedenti la quota del patrimonio di cui la de cuius poteva liberamente disporre secondo le proprie volontà, con il riconoscimento della quota spettante all'odierno convenuto” (così a pag. 10 e 11 della comp. risp. e nelle precisate conclusioni).
3.2 Ritiene il Collegio infondata la prima domanda e fondata, previa qualificazione come azione di riduzione (art. 553 e ss c.c.), la seconda.
3.3 Occorre muovere dalla premessa per cui la dottrina più moderna e la maggioritaria giurisprudenza hanno risolto positivamente la questione se possa ritenersi valida la disposizione testamentaria di esclusione di successibili chiamati per legge all'eredità, ritenendo il Collegio di condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul tema della diseredazione, inaugurato dalla nota sentenza di Cass. n. 8532 del 2012.
In estrema sintesi, il ragionamento svolto è il seguente: per diseredare non è necessario procedere a una positiva attribuzione dei beni in favore dei soggetti non diseredati;
anche la clausola di diseredazione configurerebbe, infatti, un atto dispositivo delle sostanze del testatore, seppur in modo indiretto o implicito, come tale idoneo ad incidere sul regolamento relativo all'assetto dei rapporti patrimoniali per il momento in cui il disponente avrà cessato di vivere.
3.4 Nel caso di specie, si osserva che il contenuto del testamento della de cuius (come sopra testualmente riportato) non è esclusivamente negativo, nel senso che non si esaurisce nella esclusione di un legittimario, avendo la testatrice contestualmente disposto a favore degli altri tre figli, istituendoli “in universum ius”, in modo conforme alla portata degli artt. 587 e 588 c.c.
3.5 Purtuttavia, l'intangibilità della quota di riserva (art. 457 c.c.) esclude che la diseredazione possa efficacemente rivolgersi alla stretta cerchia dei legittimari.
3.6 Si pone, quindi, il problema del rimedio: azione di nullità del testamento, eventualmente a legittimazione “relativa”, o azione di riduzione. 3.6.1 Come avvertito dalla dottrina più recente, l'alternativa tra la sanzione della nullità e quella della riducibilità della disposizione diseredativa si manifesta non solo, e non tanto, a livello teorico, ma incide profondamente anche in tema di concreta tutela del legittimario: a differenza della nullità, che può essere fatta valere in ogni tempo ed è rilevabile anche d'ufficio, l'azione di riduzione non potrà esperirsi una volta decorso l'ordinario termine decennale di prescrizione.
3.6.2 Questa Sezione ha già preso posizione in passato sulla questione (v. Trib. Pavia sent. n.
1335/2021) affermando che la clausola con cui il testatore esclude (o disereda) un legittimario dalla successione non è nulla ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative, bensì è inammissibile, stante l'intangibilità della quota di legittima, con la conseguenza che la clausola testamentaria può essere ridotta ex art. 554 c.c. e dichiarata inefficace nei confronti del legittimario diseredato, non diversamente da quanto si afferma per il legittimario totalmente pretermesso.
3.6.3 La tesi della nullità, oltre che essere basata sulla rilevanza superindividuale della tutela apprestata dalle norme che regolano la successione necessaria, non da tutti condivisa, creerebbe una illogica disparità di trattamento in situazioni sostanzialmente identiche, laddove il legittimario totalmente pretermesso dal testatore (ad es. con istituzioni di erede a titolo universale o esaurendo integralmente il patrimonio in vita con donazioni) potrebbe solo agire in riduzione ed ottenere la quota di riserva nella successione necessaria, mentre il legittimario totalmente diseredato potrebbe ottenere la declaratoria di nullità della clausola, limitatamente alla riserva, nullità come tale imprescrittibile e rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
3.7 Sulla natura dell'azione di riduzione (qui proposta in via riconvenzionale alternativa), si richiamano i principi pacifici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
- “il legittimario totalmente pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, stabilita dal primo comma dell'art. 564 c.c. per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore” (cfr. Cass. n. 28632/2011; conf. Cass. n. 30079/2019; Cass. n.
24836/2022; Cass. n. 19010/2024);
- “l'accoglimento della domanda del legittimario che si ritenga leso nella sua quota di riserva, non deriva da un vizio di nullità dell'atto dispositivo, ma scaturisce dalla declaratoria di inefficacia “ex nunc” dell'atto lesivo nei confronti del legittimario vittorioso, sicché, fino a quando non sia intervenuta la pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, le disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima conservano ed esplicano la loro efficacia” (cfr. Cass. n. 9424/2003; conf. Cass. n.
25834/2008; Cass. n. 23278/2013, sebbene in relazione a successione ancora regolata dal codice del 1865; Cass. n. 2914/2020; Cass. n. 25680/2022).
3.8 Quanto alle regole di riparto dell'onere probatorio in caso di esercizio dell'azione di riduzione,
l'orientamento più recente della Suprema Corte afferma che il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva (cfr.
Cass. n. 18199/2020). Peraltro, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il
“relictum” e di donazioni poste in essere in vita dal de cuius, anche in vista dell'imputazione “ex se”, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova.
Ne consegue che ove il silenzio serbato in citazione circa l'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione
(conf. Cass. n. 348/2023; Cass. n. 15465/2024).
3.9 Si è poi precisato (Cass. n. 20535/2019) che il principio secondo cui il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se,
e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non trova applicazione quando l'esistenza della lesione – come nel caso di specie - deriva dal fatto che l'erede legittimario rivendica di essere stato totalmente pretermesso.
In tal caso è sufficiente indicare i beni relitti, anche ai fini del calcolo della lesione che va determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge (Cass. n. 5458/2017).
Infatti, il valore della massa ereditaria corrisponde in tali casi, al valore dei beni assegnati ai destinatari passivi dell'azione di riduzione, potendosi quindi parametrare la misura della riserva da tutelare nella medesima percentuale scaturente dalla previsione normativa da applicare unicamente sul relictum.
3.10 Ciò posto in termini generali e passando al caso in esame, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, in base a ciò che risulta dagli atti.
3.11 Nel primo giudizio dichiarato nullo e quivi riassunto si individuano, dettagliatamente, numerosi cespiti tra immobili e terreni, riportati in elenco (lettere a-s) nelle conclusioni a suo tempo rassegnate dall'attore in riassunzione.
Come è dato evincere dalle visure catastali in atti (cfr. all. 1 al doc. 1 fasc.att., pag. 10-77) e dalle relazioni di CTU dell'arch. del 06.07.2009 e del geom. del Persona_3 Persona_10
16.12.2009, entrambe disposte nel primo giudizio dal giudice di Vigevano - documentazione acquisita agli atti, anche in formato cartaceo e disponibile nel fascicolo R.G. n. 283/2008 ex Trib.
Vigevano - l'elencazione attorea comprende, ai fini divisionali, oltre a tutti i beni (per intero o pro quota) relitti al momento dell'apertura della successione di (madre), anche Persona_2
quelli pervenuti in comunione tra i coeredi (compreso dalla successione di CP_2 Parte_1
(padre), su cui la coniuge superstite conservava, in vita, l'usufrutto (totale o parziale).
[...]
3.12 Ciò, a ben vedere, porrà il problema della divisione delle masse plurime ereditarie, provenienti da titoli diversi.
3.13 Per quel che ora interessa, ai fini dell'azione di riduzione - è bene precisarlo – la massa ereditaria da prendere in considerazione per il calcolo della lesione e della corrispondente quota riservata al legittimario pretermesso è soltanto quella relativa alla successione materna.
Vanno pertanto esclusi, tra i beni elencati negli atti processuali, quelli sui quali la de cuius vantava unicamente l'usufrutto, estintosi con la morte, e le quote pervenute in comunione tra i coeredi dalla successione paterna, nonché l'immobile in SS (MI), identificato al C.F. al Foglio 31, part. 184, sub. 1, Via Lamarmora n. 13, piano T, in forza dell'intervenuto acquisto per usucapione da parte di come sopra accertato. Tale ultimo bene, pur se accatastato in Controparte_2
capo alla de cuius e quindi inserito dagli eredi testamentari tra i beni dell'attivo ereditario nel quadro B della dichiarazione di successione (cfr. all 3 al doc. 1 fasc.att., pag. 88 ss), non poteva considerarsi legittimamente di proprietà della de cuius al momento della sua morte.
Sicché, anche ai fini delle operazioni di riunione fittizia (art. 556 c.c.), detto bene non va considerato nel relictum.
3.14 In tema di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e “donatum”, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati (ove allegati e provati), sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario.
3.15 Dunque, in base a ciò che emerge dagli atti, al momento dell'apertura della successione in data
28.03.2005, facevano capo a i seguenti beni immobili: Persona_2
a) quota di 3/18 di proprietà dell'immobile sito in Comune di AF (EN), identificato al catasto Terreni di detto Comune al foglio 3; particella 39, chiusa;
Classe 2; are 27 ca 20;
R.D. Euro. 20,37; R.A. Euro. 7,92;
b) quota di 3/18 di proprietà dell'immobile sito in Comune di AF (EN), identificato al catasto Terreni di detto Comune al foglio 11; particella 91, chiusa;
classe 3; are 06, ca 40;
R.D. Euro 2,33; R.A. Euro 0,99;
c) quota di 1/6 di proprietà dell'immobile sito in Comune di Piazza ME (EN), identificato al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 153; particella 249; seminativo;
classe 1; are 11, ca 30; R.D. Euro 7,88; R.A. Euro 1,75;
d) quota di 4/8 di proprietà dell'immobile sito in Comune di AF (EN), identificato al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 15; particella 774; cat. A/4; cl. 2; 2,5 vani;
rendita
Euro 73,60 Via Catania n. 91, piano T. - 1 - 2;
e) quota di 4/8 di proprietà dell'immobile sito in Comune di AF (EN), identificato al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 20; particella 217; mandorleto;
classe 2; are 29 ca.
40; R.D. Euro 19,74; R.A. Euro 9,11;
f) piena proprietà dell'immobile sito in SS alla Via Lamarmora 13, identificata al
NCEU di detto Comune al foglio 31, mapp. 184, sub 2, Via Lamarmora nsc piano 1, Cat.
A/7, cl. 4, vani 5, Rendita Euro 671,39; Foglio 31, mapp. 184, sub. 3, Via Lamarmora nsc piano S1, Cat. C/2, cl. 5, mq. 90, Rendita Euro 320,72.
Non risultano allegati ulteriori beni mobili, crediti, giacenze su conti correnti, ecc. da considerare nell'attivo patrimoniale.
3.16 Il valore dei beni costituenti l'attivo ereditario va determinato con riferimento all'epoca di apertura della successione: sulla base dei dati disponibili, anche in base alle due CTU al tempo disposte nel primo giudizio, ai beni di cui ai punti che precedono può attribuirsi un valore di €
197.021,00 [€ 4.080,00 + € 1.493,00 + € 1.600,00 + € 2.850,00 (quota 4/8) + € 4.998,00 (quota 4/8)
+ € 182.000,00].
3.17 Da tale valore va, quindi, detratto quello dei debiti costituenti il passivo ereditario, e cioè dei debiti contratti della defunta e di quelli sorti in occasione della sua morte, nei limiti di quanto allegato e provato. 3.18 Nel caso di specie, secondo quanto indicato e prodotto in atti, sono considerabili come debiti e pesi ereditari i seguenti importi:
- € 8.598,96 per imposta di successione, onorari e spese di notaio sostenute da
[...]
(v. fatture sub. all. 4 e 5 al doc. 1 fasc.att., pag. 105 e 106); Parte_1
- € 5.400,00 per spese funerarie e di sepoltura sostenute da (doc. 47). CP_1
3.19 Per il resto, in disparte le conseguenze della costituzione tardiva e del comportamento processuale della convenuta la maggior somma inizialmente indicata in € CP_1
57.294,00 quali esborsi anticipati per spese mediche, assistenza e ricovero della madre, non possono essere considerati pesi dell'eredità e, se non previamente concordate tra i fratelli, costituiscono l'adempimento spontaneo di un'obbligazione naturale che non dà diritto al rimborso.
3.20 Dunque, individuato il passivo della massa ereditaria in € 13.998,96, occorre defalcare la relativa somma dalla complessiva consistenza dell'asse ereditario (ammontante ad € 197.021,00) con la conseguenza che l'attivo netto dell'eredità è pari ad € 183.022,00.
3.21 Non sono allegate e comunque provate donazioni disposte in vita dalla de cuius, suscettibili di essere considerate nel “donatum” e ai fini dell'imputazione ex art. 564 c.c.
3.22 Trattandosi di successione necessaria, in mancanza del coniuge (premorto), trova applicazione la previsione normativa di cui all'art. 537 c.c., comma 2, a mente della quale: “Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.
Ne consegue che, rispetto al valore (netto) dei beni relitti, la quota disponibile per la testatrice è il
33,33% dell'intero patrimonio, pari a € 61.007,00.
Ai quattro figli è riservato complessivamente il 66,67% del patrimonio, pari a € 122.015,00 che corrispondono ad € 30.504,00 ciascuno.
3.23 Nulla è pervenuto all'odierno convenuto, in quanto escluso dalla successione materna per effetto delle disposizioni testamentarie.
Tenuto conto della massa ereditaria come sopra ricostruita, per effetto delle operazioni di riunione fittizia, va così ridotta l'istituzione ad eredi universali di Parte_1 CP_1
e che va quindi resa inefficace nei confronti di nei
[...] Persona_1 Controparte_2
limiti in cui è necessario assicurargli quanto dovuto a titolo di quota di riserva.
In particolare, nel caso in cui la lesione derivi da una disposizione di erede a titolo universale,
l'effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione è quello di far acquisire al legittimario la qualità di erede su tutti i beni caduti in successione, ovvero a creare una comunione su quelli oggetto di liberalità ove a loro volta idonei a determinare la lesione, con il riconoscimento sui primi di una quota indivisa pari all'ammontare della legittima ancora insoddisfatta, ragguagliata al valore del relictum (cfr. Cass. n. 31125/2023). Ne consegue che a fronte di una massa ereditaria pari ad € 183.022,00, essendo la quota di legittima non soddisfatta pari ad € 30.504, sui beni relitti sopra in elenco il convenuto ha acquisito una quota ideale pari al 16,66 % [30.504,00: 183.022,00 = x: 100; x = 30.504,00 x 100/183.022,00 = 16,66].
3.24 Va esclusa in questa sede la necessità di un'attualizzazione della stima dei beni, la quale sarà invece funzionale al successivo scioglimento della comunione formatasi per effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione (cfr. Cass. n. 31125/2023 cit.).
§4. Rimane soltanto da chiarire, per completezza di accertamento, che nel corso dei precedenti giudizi, prima della riassunzione del processo ex art. 354 c.p.c., risulta attestato l'intervenuto decesso del convenuto deceduto in data 16.03.2014, celibe e senza figli, come da Persona_1
certificato di stato di famiglia del Comune di AF (EN), rilasciato il 18.10.2019, presente agli atti (cfr. doc. 3 fasc.conv.).
4.1 Non si dubita, in difetto di altri elementi, che alla sua eredità devoluta per legge siano stati chiamati, in pari grado e ordine, i fratelli , e Parte_1 CP_2 CP_1
4.2 Nel giudizio di appello e nella riassunzione del presente giudizio che ne è conseguita, l'attore in riassunzione si costituiva e citava in giudizio i fratelli “anche nella sua dichiarata qualità di coerede del defunto suo fratello , domandando la divisione di tutti i beni, compresa Persona_1 la quota di spettanza di quest'ultimo sull'eredità morendo dismessa da entrambi i genitori.
I convenuti, costituendosi in giudizio senza contestare tale qualità, hanno aderito alla divisione giudiziale manifestando, anche implicitamente, la volontà di conseguire lo scioglimento della(e) comunione(i) ereditaria(e), anche quali coeredi del fratello deceduto.
4.3 Si ravvisano in definitiva per tutti i chiamati, parti dell'odierno giudizio, comportamenti validi come forme di accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. (v. ad es. Cass. n. 1183/2017; Cass. n.
13384/2007; Cass. n. 1628/1985; Cass. n. 2091/1974), conseguendone l'accertamento e la dichiarazione come nel dispositivo, anche ai fini di pubblicità-notizia volta a garantire la continuità delle trascrizioni.
§5. La proposizione delle domande riconvenzionali di impugnazione di testamento e di riduzione per lesione di legittima ha determinato una connessione di natura processuale con la domanda di scioglimento della comunione tra coeredi, con attrazione alla competenza del Tribunale in composizione collegiale ex art. 50-bis, n. 6 c.p.c. (ratione temporis).
Pertanto, il Collegio, decidendo parzialmente sulle domande cumulate, valendosi delle facoltà previste dall'art. 279, comma 2 n. 5, dispone la separazione della causa di divisione per l'ulteriore istruzione riguardo alla medesima, come da separata ordinanza, rimettendola sul ruolo del giudice relatore, quale Giudice monocratico competente, ferme restando le decadenze e preclusioni già maturate. §6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno dunque poste integralmente a carico di e convenuti in Parte_1 CP_1
riconvenzionale da nella misura liquidata in dispositivo, in conformità ai Controparte_2
parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147/2022 (cause di valore indeterminabile, ex art. 5, co. 6 D.M. cit., assumendo lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, adeguato al contenuto effettivo e ai risultati conseguiti dalle domande decise;
tutte le fasi;
valori medi).
6.1 Essendo risultata vittoriosa la parte ammessa al patrocinio statale, la condanna alle spese delle parti soccombenti non ammesse al patrocinio va pertanto disposta - ai sensi del D.P.R. n. 115 del
2002, art. 133 - in favore dello Stato e il difensore dovrà poi chiedere la liquidazione del proprio compenso ai sensi degli artt. 82 e 130 medesimo D.P.R.
6.2 Va ricordato che il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente: “in tal modo si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (cfr. Cass. n.
22017/2018; conf. Cass. n. 8387/2019; Cass. n. 136/2020; Cass. n. 777/2021).
6.3 Con la sentenza 19 aprile 2024, n. 64, la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 111, comma 2,
Cost., dell'art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 113/2002, trasfuso nell'art. 133, comma 1, del D.P.R. n.
115/2002, nella parte in cui, secondo l'interpretazione datane dal diritto vivente, prevede che, in caso di vittoria della lite della parte non abbiente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, il giudice civile quantifichi le spese processuali dovute a quest'ultimo dal soccombente secondo i criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei compensi dovuti dallo Stato stesso al difensore del non abbiente.
6.4 Per gli effetti di legge va ordinata la trascrizione della presente sentenza presso la competente
Conservatoria dei pubblici registri immobiliari.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, parzialmente e definitivamente pronunciando sulle domande cumulate nello stesso processo tra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• revoca la dichiarazione di contumacia di Parte_1
• accoglie la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da e, Controparte_2 per l'effetto, accerta e dichiara l'intervenuto acquisto della proprietà esclusiva dell'unità immobiliare abitativa sita in SS (MI), Via Lamarmora n. 13, piano terreno, identificato all'NCEU di detto Comune al foglio 31, mappale 184, subalterno 1, piano T, categoria A/7, classe 4, vani 5, R.C. 671,39, per usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c. in virtù del possesso continuato per venti anni e compiutosi nell'anno 1994 in favore del possessore (C.F: e in danno di Controparte_2 C.F._3 Persona_2
(C.F: );
[...] C.F._6
• dichiara assorbita la domanda riconvenzionale di condanna al rimborso pro quota ereditaria delle spese e compensi di manodopera per la costruzione dell'immobile di cui al punto che precede;
• rigetta la domanda riconvenzionale di invalidità e/o nullità e/o annullamento del testamento olografo di , in quanto infondata;
Persona_2
• accerta e dichiara la lesione di legittima di (C.F: Controparte_2
, in qualità di figlio legittimario totalmente pretermesso dalla C.F._3
successione testamentaria della madre (C.F: ), Persona_2 C.F._6
nata a [...] il [...] e deceduta ad SS (MI) in data 28.03.2005
• accoglie la domanda riconvenzionale di riduzione e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti di (C.F: della disposizione a CP_2 CP_2 C.F._3
titolo universale contenuta nel testamento olografo datato 08.04.1992 in morte della madre
(C.F: ) e pubblicato in data 15.09.2005 dal Persona_2 C.F._6
dott. Notaio in SS, rep. n. 155193, racc. n. 12835, registrato ad Persona_4
SS il 21.09.2005, con la quale le de cuius ha nominato suoi eredi universali i figli
(C.F: ), (C.F: Parte_1 C.F._1 CP_1
) e (C.F: ; C.F._2 Persona_1 C.F._5
• dichiara che (C.F: è erede legittimario di Controparte_2 C.F._3
(C.F: ) e che ai figli è riservata per legge, ai Persona_2 C.F._6 sensi dell'art. 537 c.c., comma 2, la quota di due terzi del patrimonio, da dividersi in parti uguali tra i figli;
• accerta e dichiara che nella successione ereditaria di (C.F: Persona_2
), apertasi in SS (MI) il 28.03.2005, sono caduti i C.F._6
seguenti beni immobili:
a) quota di 3/18 di proprietà dell'immobile sito in Comune di AF (EN), identificato al catasto Terreni di detto Comune al foglio 3; particella 39, chiusa;
Classe 2; are 27 ca 20;
R.D. Euro. 20,37; R.A. Euro. 7,92; b) quota di 3/18 di proprietà dell'immobile sito in Comune di AF (EN), identificato al catasto Terreni di detto Comune al foglio 11; particella 91, chiusa;
classe 3; are 06, ca 40;
R.D. Euro 2,33; R.A. Euro 0,99;
c) quota di 1/6 di proprietà dell'immobile sito in Comune di Piazza ME (EN), identificato al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 153; particella 249; seminativo;
classe 1; are 11, ca 30; R.D. Euro 7,88; R.A. Euro 1,75;
d) quota di 4/8 di proprietà dell'immobile sito in Comune di AF (EN), identificato al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 15; particella 774; cat. A/4; cl. 2; 2,5 vani;
rendita
Euro 73,60 Via Catania n. 91, piano T. - 1 - 2;
e) quota di 4/8 di proprietà dell'immobile sito in Comune di AF (EN), identificato al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 20; particella 217; mandorleto;
classe 2; are 29 ca.
40; R.D. Euro 19,74; R.A. Euro 9,11;
f) piena proprietà dell'immobile sito in SS alla Via Lamarmora 13, identificata al
NCEU di detto Comune al foglio 31, mapp. 184, sub 2, Via Lamarmora nsc piano 1, Cat.
A/7, cl. 4, vani 5, Rendita Euro 671,39; Foglio 31, mapp. 184, sub. 3, Via Lamarmora nsc piano S1, Cat. C/2, cl. 5, mq. 90, Rendita Euro 320,72;
• ai sensi e per gli effetti dell'art. 556 c.c., dichiara che il valore complessivo della massa ereditaria di alla data dell'apertura della successione (€ 197.021,00), al Persona_2 netto dei debiti e pesi ereditari riconosciuti come in parte motiva (€ 13.998,96), è pari ad €
183.022,00 e, quindi, che la quota indisponibile riservata ai figli è pari al 66,67% del patrimonio, per il corrispondente valore di € 122.015,00, mentre la quota disponibile residua per il 33,33%, per il corrispondente valore di € 61.007,00;
• accerta e dichiara che sui beni immobili relitti, descritti ai punti precedono, concorrono, in comunione indivisa, (C.F: ), Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F: ), (C.F: e
[...] C.F._2 Persona_1 C.F._5 [...]
(C.F: , quest'ultimo nei limiti della quota CP_2 C.F._3 riservata per legge, pari al 16,66%, corrispondente al valore di € 30.504,00, alla data di apertura della successione;
• accerta e dichiara che (C.F: ), Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F: ) e (C.F:
[...] C.F._2 Controparte_2
sono eredi puri e semplici del fratello (C.F: C.F._3 Persona_1
, deceduto in data 16.03.2014, avendone accettato tacitamente C.F._5
l'eredità riassumendo e costituendosi in giudizio, spendendo tale qualità; • condanna le parti soccombenti e al pagamento Parte_1 CP_1
delle spese di lite in favore dello Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, che liquida in
€ 14.103,00 per compensi (di cui: € 2.552,00 fase studio, € 1.628,00 fase intr., € 5.670,00 fase istr./trat., € 4.253,00 fase dec.), oltre 15% rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
• visti gli artt. 279, comma 2 n. 5) e 281-novies c.p.c., dispone la separazione della causa di scioglimento della comunione con rimessione al Giudice monocratico, come da separata ordinanza;
• ordina ai Conservatori dei pubblici registri immobiliari, competenti per territorio, la trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Pavia, nella camera di conSIlio del 19 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Giacomo Rocchetti dott.ssa Simona Caterbi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Simona Caterbi Presidente dott. Luciano Arcudi Giudice dott. Giacomo Rocchetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1489/2021 promossa da:
(C.F: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ROBERTA BIANCHI del Foro di Milano, giusta procura speciale del 10.03.2021 in calce all'atto di citazione in riassunzione;
ATTORE contro
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
FRANCESCO BAGALA' del Foro di Milano, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 19.09.2023;
CONVENUTA
e contro
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
GIOVANNI TRAGELLA del Foro di Pavia, ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del C.O.A. di Pavia del 29.03.2021;
CONVENUTO-ATTORE IN RICONV. nonché
(C.F: ), Parte_1 C.F._4 CP_1
(C.F: ) e (C.F: ), in C.F._2 Controparte_2 C.F._3
qualità di coeredi di (C.F: . Persona_1 C.F._5
CONVENUTO Oggetto: Cause di impugnazione di testamenti e riduzione per lesione di legittima.
Conclusioni:
- per (note del 22.06.2022): “Voglia l'On.le Tribunale adito, Parte_1
contrariis reiectis, così giudicare : dato atto della volontà del IG. Parte_1
di volere e di ottenere lo scioglimento della comunione legale relativa ai seguenti
[...] immobili :
1. quota di 3/18 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) identificato al catasto Terreni di detto comune come segue : foglio 3; particella 39, chiusa;
Classe 2; are
27 ca 20; R.D. Euro. 20,37; R.A. Euro. 7,92; 2. Intera proprietà dell'immobile dito in
Comune di AF (EN) identificato al Catasto Terrei di detto Comune come segue : foglio 11; particella 91, Chiusa;
classe 3; are 06, ca 40; R.D. Euro 2,33; R.A. Euro 0,99; 3.
Quota di 1/6 dell'immobile sito in Comune di Piazza ME (E) identificato al Catasto
Terreni di detto Comune come segue : foglio 153; Particella 249; Seminativo;
Classe 1; are
11, ca 30; R.D. Euro 7,88; R.A. Euro 1,75; 4. Quota di 4/8 dell'immobile sito in Comune di
AF (EN) identificato al Catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 15;
Particella 774; cat. A/4; Cl. 2; 2,5 vani;
rendita Euro 73,60 Via Catania nr. 91 Piano T. - 1
- 2; 5. Quota di 4/8 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) identificato al
Catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 20; Particella 217; Mandorleto;
Classe 2; are 29 ca. 40; R.D. Euro 19,74; R.A. Euro 9,11.=;
6. Piena proprietà dell'immobile sito in SS alla Via Lamarmora 13, identificata al NCEU di detto
Comune con le sue pertinenze come meglio identificabile : Foglio 31, mapp. 184, sub. 1, Via
Lamarmora sic piano T, Cat. A/7, cl.4, vani 5, rendita Euro 671,39; foglio 31, mapp. 184, sub 2, Via Lamarmora nsc piano 1, Cat. A/7 , cl. 4, vani 5, Rendita Euro 671,39; Foglio 31, mapp. 184, sub. 3, Via Lamarmora nsc piano S1, Cat. C/2, cl. 5, mq. 90, Rendita Euro
320,72 : nonché dei seguenti ulteriori beni :
7. Quota di 1/3 dell'immobile sito in Comune di
Piazza ME (EN) contraddistinto al Catasto Terreni ddi detto Comune come segue : foglio 109; particella 10; fabbricato Rurale;
are 00 ca;
8. Quota di 1/4 dell'immobile di
Piazza ME (EN) contraddistinto al Catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 109; Particella 9; seminativo;
classe2; ha 2 are are 14 ca 00 R.D. Euro 110,52; R.A.
Euro 22,10; 9. Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) contraddistinto al Catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; Particella 666;
Mandorleto; classe 2; are 00 ca 28; R.D. Euro 0,19; R.A. Euro 0,09; 10. Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) contraddistinto al Catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; Particella 667; Mandorleto;
Classe 2; are 00 ca 63;
R.D. Euro 0,42; R.A. Euro 0,20; 11. Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) contraddistinto al Catastò Terreni di detto Comune come segue : foglio
15; particella 669; Seminativo;
Classe 1; are 00 ca 58; R.D. Euro 0,48; R.A. Euro 0,69; 12.
Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) contraddistinto al Catastò
Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; particella 670; Mandorleto;
Classe 2; are
00 ca 64; R.D. Euro =,43; R.A. Euro 0,20; 13. Quota di 1/4 dell'immobile sit-in Comune di
AF (EN) contraddistinto al Catasto Terreni di detto comune come segue: foglio
15; particella 785; Mandorleto;
Classe 2; are 00 ca 24; R.D. Euro 0,16; R.A. Euro 0,07;
14. Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) contraddistinto al o
Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; Particella 1085; Mandorleto;
Classe 2; are 00 ca 06; R.D. Euro 0,04; R.D. Euro 0,02; 15. Quota di 1/4 dell'immobile sito in
Comune di AF (EN) contraddistinto al Catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; Particella 1086; Mandorleto;
classe 2; are 03 ca 75; R.D. Euro 2,52;
R.D. Euro 1,16; 16. Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AC (EN) contraddistinto al catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; particella 1088; seminativo;
classe 1; are 45 ca 66; R.D. Euro 37,73; R.A. Euro 7.07; 17. Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) contraddistinto al Catastò Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; Particella 1089; Mandorleto;
Classe 2; are 00 ca 62;
R.D. Euro 0,42; R.A. Euro 0,19; 18. Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di
AF (EN) contraddistinto al Catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio
15; Particella 1304; Mandorleto;
Classe2; are 00 ca 23; R.D. Euro 0,15; R.A. Euro 0,07;
19. Quota di 4/12 dell'immobile sito in Comune di AF (E) contraddistinto al
Catsto Terreni di detto Comune come segue;
foglio 12; Particella 170; chiusa;
Classe 2; are 30 ca 20; R.D. Euro 22,62; R.A. Euro 7,80. IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO previa espletando CTU atta a determinare il valore delle quote di cui si chiede sin d'ora
l'ammissione; 1. - ordinare lo scioglimento della comunione legale esistente tra i IGg.ri
- - e gli eredi del defunto IG. Parte_1 CP_1 CP_2
ovvero i IGg.ri - - Persona_1 Parte_1 CP_1 CP_2
relativamente ai seguenti immobili : 2. - quota di 3/18 dell'immobile sito in Comune
[...]
di AF (EN) identificato al catasto Terreni di detto comune come segue : foglio 3; particella 39, chiusa;
Classe 2; are 27 ca 20; R.D. Euro. 20,37; R.A. Euro. 7,92; 3. - Intera proprietà dell'immobile dito in Comune di AF (EN) identificato al Catasto Terrei di detto Comune come segue : foglio 11; particella 91, Chiusa;
classe 3; are 06, ca 40; R.D.
Euro 2,33; R.A. Euro 0,99; 4. - Quota di 1/6 dell'immobile sito in Comune di Piazza
ME (E) identificato al Catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 153; Particella 249; Seminativo;
Classe 1; are 11, ca 30; R.D. Euro 7,88; R.A. Euro 1,75; 5. -
Quota di 4/8 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) identificato al Catasto
Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; Particella 774; cat. A/4; Cl. 2; 2,5 vani;
rendita Euro 73,60 Via Catania nr. 91 Piano T. - 1 - 2; 6. - Quota di 4/8 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) identificato al Catasto Terreni di detto Comune come segue
: foglio 20; Particella 217; Mandorleto;
Classe 2; are 29 ca. 40; R.D. Euro 19,74; R.A.
Euro 9,11.=; 7. - Piena proprietà dell'immobile sito in SS alla Via Lamarmora
13, identificata al NCEU di detto Comune con le sue pertinenze come meglio identificabile :
Foglio 31, mapp. 184, sub. 1, Via Lamarmora sic piano T, Cat. A/7, cl.4, vani 5, rendita
Euro 671,39; foglio 31, mapp. 184, sub 2, Via Lamarmora nsc piano 1, Cat. A/7 , cl. 4, vani
5, Rendita Euro 671,39; Foglio 31, mapp. 184, sub. 3, Via Lamarmora nsc piano S1, Cat.
C/2, cl. 5, mq. 90, Rendita Euro 320,72 : nonché dei seguenti ulteriori beni : 8. - Quota di
1/3 dell'immobile sito in Comune di Piazza ME (EN) contraddistinto al Catasto
Terreni ddi detto Comune come segue : foglio 109; particella 10; fabbricato Rurale;
are 00 ca 48; 9. - Quota di 1/4 dell'immobile di Piazza ME (EN) contraddistinto al Catasto
Terreni di detto Comune come segue : foglio 109; Particella 9; seminativo;
classe2; ha 2 are are 14 ca 00 R.D. Euro 110,52; R.A. Euro 22,10; 10. - Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) contraddistinto al Catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; Particella 666; Mandorleto;
classe 2; are 00 ca 28; R.D. Euro 0,19; R.A.
Euro 0,09; 11. - Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) contraddistinto al Catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; Particella 667;
Mandorleto; Classe 2; are 00 ca 63; R.D. Euro 0,42; R.A. Euro 0,20; 12. - Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) contraddistinto al Catastò Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; particella 669; Seminativo;
Classe 1; are 00 ca 58;
R.D. Euro 0,48; R.A. Euro 0,69; 13. - Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di
AF (EN) contraddistinto al Catastò Terreni di detto Comune come segue : foglio
15; particella 670; Mandorleto;
Classe 2; are 00 ca 64; R.D. Euro =,43; R.A. Euro 0,20;
14. - Quota di 1/4 dell'immobile sit-in Comune di AF (EN) contraddistinto al
Catasto Terreni di detto comune come segue: foglio 15; particella 785; Mandorleto;
Classe
2; are 00 ca 24; R.D. Euro 0,16; R.A. Euro 0,07; 15. - Quota di 1/4 dell'immobile sito in
Comune di AF (EN) contraddistinto al o Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; Particella 1085; Mandorleto;
Classe 2; are 00 ca 06; R.D. Euro 0,04; R.D. Euro
0,02; 16. - Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) contraddistinto al Catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; Particella 1086; Mandorleto;
classe 2; are 03 ca 75; R.D. Euro 2,52; R.D. Euro 1,16; 17. - Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AC (EN) contraddistinto al catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; particella 1088; seminativo;
classe 1; are 45 ca 66; R.D. Euro 37,73;
R.A. Euro 7.07; 18. - Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) contraddistinto al Catastò Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; Particella 1089;
Mandorleto; Classe 2; are 00 ca 62; R.D. Euro 0,42; R.A. Euro 0,19; 19. - Quota di 1/4 dell'immobile sito in Comune di AF (EN) contraddistinto al Catasto Terreni di detto Comune come segue : foglio 15; Particella 1304; Mandorleto;
Classe2; are 00 ca 23;
R.D. Euro 0,15; R.A. Euro 0,07; 20. - Quota di 4/12 dell'immobile sito in Comune di
AF (E) contraddistinto al Catsto Terreni di detto Comune come segue;
foglio 12;
Particella 170; chiusa;
Classe 2; are 30 ca 20; R.D. Euro 22,62; R.A. Euro 7,80. 2.
Accertare e Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria di cui sopra con riferimento alle disposizioni testamentarie riferite e dedotte con la scheda testamentaria allegata e prodotta in atti e riferita alla de cuius in Persona_2
forza del testamento olografo pubblicato in data 15 settembre 2005 e che ad ognuno dei coeredi spetta la quota di un terzo dei predetti beni;
3. Accertare e Dichiarare che
l'immobile di SS, come sopra riferito ed indicato, è stato destinato in sede testamentaria nella misura del 50% alla coerede IG.ra e nella misura del CP_1
25% ciascuno all'odierno Deducente IG. ed agli eredi del defunto fratello Parte_1
IG. nelle persone dei IGg.ri - e Persona_1 Parte_1 CP_1 CP_2
4. Accertare e Dichiarare che costituiscono debiti ereditari le spese per onorari e tasse di successione della defunta quantificate in Euro Persona_2
8.598,96.= e che parte attrice in riassunzione ha diritto al rimborso delle predette somme;
5. Accertare e dichiarare se costituiscono debiti ereditari le spese per la cerimonia funebre, cimiteriali, spese mediche e di ricovero della de cuius nella misura indicata dalla difesa della IG.ra se ed in quanto provate e dimostrate ed anche comprovate CP_1
documentalmente e così anche fiscalmente;
6. Rimettere poi la causa al fine di redigere un complessivo progetto divisionale;
7. Spese legali rifuse in favore dei procuratori antistatari dell'odierna parte Deducente, oltre accessori tutti di legge e di CTU. In via istruttoria chiede disporsi CTU tecnica valutativa anche in termini economici sui beni immobili meglio descritti in atti. Ordinare l'acquisizione del fascicolo processuale del giudizio RG. 283/2008 ex Tribunale di Vigevano e con esso anche i referti peritali delle già disposte CTU nell'ambito del medesimo procedimento al tempo eseguite avanti l'AG di Vigevano. Con riserva di produrre altri documenti ed articolare mezzi istruttori nei limiti consentiti dal codice di rito.”;
- per (comp. del 19.09.2023): “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis CP_1 rejectis, dato atto anche della volontà della convenuta SI.ra di volere Controparte_3
ed ottenere lo scioglimento della comunione legale dei beni caduti in successione della de cuius , vedova così decidere: In via principale e nel merito a. Persona_2 CP_1
Rigettare la richiesta di usucapione avanzata da in quanto Parte_2
l'adesione fornita dalla IG.ra in corso di causa risulta irrilevante, visto Parte_3
che comunque occorrerebbe la prova inequivocabile del preesistente possesso esclusivo;
inoltre, l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune non è sufficiente ai fini dell'usucapione del coerede (Cass. Civ. Sent.32413/2022), ed in ogni caso non risulta agli atti l'adesione anche dell'altro condividente. In linea generale l'usucapione di beni ereditari è ammissibile. Tuttavia, la prova è molto rigorosa perché, nelle ipotesi di beni ereditari, i coeredi di solito non hanno il possesso del bene (quello tecnico inteso ai fini della usucapione) ma solo la detenzione. Godono di un bene in base ad un titolo, non esercitando un potere di fatto. Inoltre tale domanda non può essere chiesta da colui il quale introduce la divisione ereditaria, che in questo caso ha riassunto il Giudizio. Lo stesso
Tribunale di Pavia è orientato per escluderla (Tribunale di Pavia, Sent. Dott. Cameli n.
1937/2018). Infine, anche sotto un profilo squisitamente logico, si può legittimamente sostenere che non sono ancora neanche passati più di 20 anni dal decesso della IG.ra
, la quale è deceduta in data 28/03/2005; stante ciò come potrebbe il Persona_2
condividente usucapire un bene ereditario non potendo certo sommare il suo possesso con quello del dante causa (madre, che nella fattispecie è il de cuius e gli altri figli sono coeredi)? Il tutto tra l'altro tenendo conto che la domanda di divisione ereditaria interrompe l'usucapione (Cass.Civ. Ordinanza n.11476/2019). b. Ordinare lo scioglimento della comunione legale esistente tra i SIg. CP_1 Parte_1
e gli eredi del defunto SI. nelle persone dei SIg. CP_2 Persona_1 CP_1
c. Accertare e dichiarare lo scioglimento
[...] Parte_1 CP_2
della comunione ereditaria con riferimento alle disposizioni testamentarie della de cuius
, vedova e che ad ognuno dei coeredi indicati nel testamento Persona_2 CP_1 spetta la quota di un terzo dei predetti beni;
d. Accertare e dichiarare che l'immobile di
SS, come indicato in testamento, è stato destinato per il 50% alla coerede
e nella misura del 25% ciascuno al coerede SI. CP_1 Parte_1
ed agli eredi del defunto germano nelle persone dei SIg.
[...] Persona_1 CP_1 e. Accertare e dichiarare come dovute al
[...] Parte_1 CP_2
SI. da parte dei coeredi le spese per onorari e tasse di Parte_1
successione della de cuius quantificate in Euro 8.598,96; f. Accertare Persona_2
e dichiarare come dovute alla SI.ra da parte dei coeredi le somme dalla CP_1
stessa anticipate per assistenza, sostegno materiale e sanitario della de cuius Per_2
quantificate in Euro 62.694,00, oltre la tassa di registro della sentenza n.
[...]
875/2012 del Tribunale di Vigevano di Euro 1.538,25 e oltre gli onorari dovuti e pagati al
CTU l'arch. per il complessivo importo di Euro 5.670,00; g. Redigere il Persona_3 progetto divisionale pro quota della massa ereditaria con l'assegnazione ai singoli eredi.
Spese legali della presente procedura da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre accessori di legge. In via istruttoria (…)”;
- per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, Controparte_2
eccezione e deduzione disattesa e reietta, così giudicare: NEL MERITO ED IN VIA
PRELIMINARE: - accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà esclusiva a favore del IG. dell'unità immobiliare abitativa sita in Controparte_2
SS (MI), Via Lamarmora, 13, piano terreno, identificato all'NCEU di detto comune al Foglio 31, mappale 184, subalterno 1, piano T, categoria A/7, classe 4, vani 5,
R.C. 671,39, con tutti gli annessi accessori e pertinenze e la relativa quota delle parti comuni, per i motivi tutti di cui in narrativa;
- dichiarare l'inammissibilità in questa sede di riassunzione delle domande nuove proposte dalle controparti nei rispettivi atti per i motivi tutti di cui alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. vecchio rito;
NEL MERITO ED
IN VIA PRINCIPALE: - rigettare le domande ex adverso dedotte in quanto in fondate in fatto e diritto laddove chiedono di accertare e dichiarare l'esistenza della comunione ereditaria e lo scioglimento della medesima in relazione alle disposizioni della scheda testamentaria qui impugnata;
- accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità e/o
l'annullabilità del testamento olografo datato 08/04/1992 e pubblicato in data 15/09/2005 per Notar Dr. Notaio in SS, Rep. 155193 – Racc. 12835, in Persona_4 conseguenza della contrarietà alla legge del medesimo per pretermissione dell'erede necessario e lesione di legittima, conseguentemente, previo l'accertamento dell'ammontare della massa ereditaria caduta in successione, - accertare e dichiarare la qualità di erede della fu , nata a [...] il [...] e deceduta in SS Persona_2
in data 28/03/2005, in capo al IG. per i motivi tutti di cui in Controparte_2 narrativa e, per l'effetto, attribuire al IG. la quota di spettanza Controparte_2 dell'intero asse ereditario;
- ovvero, nella denegata ipotesi di validità del testamento, accertare e dichiarare la qualità di erede della fu , nata a [...]_2
il 01/02/1921 e deceduta in SS in data 28/03/2005, in capo al IG.
[...] per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, disporre la riduzione CP_2
della disposizione testamentaria lesiva della quota riservata dalla Legge a favore del IG. ed attribuire al medesimo la quota di spettanza dell'intero asse Controparte_2
ereditario; - in ogni caso, disporre la divisione della massa ereditaria con determinazione delle quote spettanti ai singoli coeredi e con preferenza del IG. sul Controparte_2
relictum e pregiudizio nei confronti degli altri coeredi in conseguenza del comportamento reticente ed ostruzionistico tenuto da questi ultimi a danno del coerede. - condannare i coeredi e pro-quota ereditaria al pagamento Parte_1 CP_1
in favore del IG. della complessiva somma di £. 46.289.160 pari ad Controparte_2 odierni € 23.906,36 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di rimborso spese e compenso per la manodopera prestata ai fini della costruzione dell'immobile sito in SS Via Lamarmora, 13, oggi caduto in successione;
NEL
MERITO ED IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di usucapione qui svolta: - disporre la divisione della massa ereditaria con determinazione delle quote spettanti ai singoli coeredi e, per l'effetto, assegnare alla quota spettante al IG. l'unità immobiliare abitativa sita in SS Controparte_2
(MI), Via Lamarmora, 13, piano terreno, identificato all'NCEU di detto comune al Foglio
31, mappale 184, subalterno 1, piano T, categoria A/7, classe 4, vani 5, R.C. 671,39, con tutti gli annessi accessori e pertinenze e la relativa quota delle parti comuni. Con vittoria di spese ed onorari di causa e Sentenza esecutiva ex lege.”
Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo
In data 28.03.2005 in SS (MI) si aprì la successione per causa di morte di Persona_2
, vedova di e madre di
[...] Parte_1 Controparte_2 Persona_1
e regolata con testamento olografo datato 08.04.1992 Parte_1 CP_1
e pubblicato dal Notaio il 15.09.2005, rep. n. 155193, racc. n. 12835, in base al Persona_4
quale la testatrice nominò suoi eredi universali i figli , e Parte_1 Per_1 CP_1
escludendo per esplicita volontà CP_2
Con citazione nel 2008, convenne in giudizio gli altri fratelli per sentir Controparte_4
dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria.
Nel giudizio di primo grado, incardinato dinanzi al Tribunale di Vigevano (R.G. n.
283/2008), si costituì la sola che, non opponendosi allo scioglimento della CP_1
complessiva comunione tra coeredi, nel merito dedusse di aver prestato assistenza continuativa alla madre, da sempre con lei convivente presso la casa di abitazione in SS (MI), sopportando i relativi esborsi a titolo di spese mediche, ricoveri, cerimonia funebre e spese cimiteriali, per un totale di € 62.694,00; chiese pertanto che tali circostanze fossero considerate sia ai fini della compensazione sul conguaglio della quota dovuta agli altri coeredi, sia ai fini dell'assegnazione a sé medesima della casa di abitazione di SS (MI).
Nella contumacia degli altri convenuti e acquisita la Controparte_2 Persona_1
documentazione prodotta ed espletate due consulenze tecniche d'ufficio (in ragione della distanza geografica degli immobili), il Tribunale di Vigevano pronunciò sentenza non definitiva n. 875/2010 del 15.12.2010, pubblicata il 28.12.2010, e, previo riconoscimento della qualità di eredi universali dei tre figli nominati nel testamento olografo della de cuius, dichiarò lo scioglimento della comunione ereditaria sugli immobili componenti il relictum, accertò i debiti ereditari siccome dedotti dalle parti costituite e rimise la causa sul ruolo per la redazione del progetto divisionale.
Nel giudizio di appello proposto nel 2012 da per la riforma della sentenza non Controparte_4
definitiva, cui resistette si costituì anche eccependo, CP_1 CP_5 preliminarmente, la nullità della notifica dell'atto di citazione e dell'intero giudizio di primo grado definito con la sentenza parziale, proponendo querela di falso per ottenere l'accertamento della falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata del 31.01.2008.
Sospeso l'appello ex art. 355 c.p.c., la querela di falso proseguì innanzi al Tribunale di Pavia (ex
Vigevano) che, con sentenza n. 115/2016, respinse la domanda, ritenendo che non fosse stato prodotto l'originale del documento in oggetto, e condannò il querelante al pagamento delle spese di lite.
Nelle more, precisamente in data 16.03.2014, morì il secondo dei fratelli, rimasto Persona_1
contumace nei suddetti giudizi.
Avverso tale decisione interpose appello e la Corte d'appello di Milano, investita CP_5
del gravame, previa CTU grafologica sul documento oggetto di querela, lo accolse integralmente con sentenza n. 4822/2018 in data 30.10.2018, pubblicata l'8.11.2018, dichiarando la falsità della firma apparentemente apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, contenente l'atto di citazione in primo grado, e ne ordinò la cancellazione.
Su impulso del querelante vittorioso, il giudizio d'appello avverso la sentenza non definitiva del
Tribunale di Vigevano venne, poi, riassunto nei confronti delle altre parti, anche in qualità di coeredi del fratello deceduto. Per_1
La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 3308/2020, pubblicata il 15.12.2020, accolse l'appello incidentale, riconoscendo la mancata partecipazione involontaria in primo grado di
[...] quale litisconsorte necessario, e dichiarò la nullità del giudizio di primo grado, CP_5
rimettendo le parti dinanzi al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Con atto di citazione del 18.03.2021, ritualmente notificato, riassumeva il Controparte_4
giudizio contro la sorella e il fratello in proprio e in qualità di CP_1 CP_5
coeredi del defunto reiterando - sostanzialmente - le domande del primo atto di Persona_1
citazione, volte ad ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi in seguito all'apertura della successione testamentaria della madre e l'assegnazione delle rispettive quote tra i coeredi, nel rispetto delle proporzioni dettate dalla testatrice, con particolare riguardo all'immobile di SS (MI).
Costituitosi tempestivamente con comparsa di risposta del 03.06.2021, contestava CP_5
la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, sia perché il testamento olografo della madre - che escludeva espressamente il figlio legittimario dall'eredità - era manifestamente nullo e/o annullabile per contrarietà alla legge, ovvero inefficace nei suoi confronti, in quanto lesivo della quota di legittima;
sia sotto il profilo quantitativo, sostenendo che dal compendio immobiliare caduto in comunione tra i coeredi doveva escludersi l'unità locale posta al piano terra dell'immobile di Via Lamarmora n. 13 in SS (MI), che aveva costruito (su terreno della madre) a proprie spese, sostenendo di averne acquistato la proprietà per usucapione.
Insisteva su tali statuizioni, nonché in ogni caso per la divisione della massa ereditaria e per la condanna dei coeredi al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di £. 46.289.160, pari ad attuali € 23.906,36, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di rimborso spese e compenso per la manodopera prestata ai fini della costruzione dell'immobile sito in SS (MI), ove caduto in successione, proponendo distinte domande riconvenzionali.
Si costituiva – tardivamente - anche riproponendo le richieste e difese già in CP_1 precedenza svolte, in particolare insistendo per l'accertamento delle spese anticipate in favore della madre (assistenza, sostegno materiale e sanitario) quantificate in € 62.694,00, oltre al rimborso della tassa di registro della sentenza del Tribunale di Vigevano e delle spese di CTU di cui si era dovuta fare carico nell'inerzia delle altre parti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione delle produzioni documentali, prove testi ed interpello dedotti dall'attore in riconvenzionale;
il giudice originariamente deSInato si riservava sulla CTU estimativa in esito alle prove orali.
Nelle more accadeva che: - l'attore in data 12.05.2021, revocava il mandato conferito – anche Controparte_4
disgiuntamente tra loro - agli avv.ti Luis Eduardo Vaghi e Roberta Bianchi, da allora senza più nominare altro difensore in sostituzione;
- alla notizia della morte dell'avvocato avvenuta in data 04.10.2022, il giudizio CP_6
veniva dichiarato interrotto (ud. 05.10.2022), quindi riassunto ex art. 303 c.p.c. da CP_5 con ricorso del 12.12.2022, per essere notificato dapprima all'amministratore di
[...]
sostegno provvisorio di (ud. 09.02.2023) e, in seguito al rigetto della Controparte_4 domanda di nomina dell'a.d.s. con provvedimento del giudice tutelare in sede (R.G.
9784/2022 V.G.), all'avvocato R. Bianchi ancora co-difensore dell'attore (ud. 29.05.2023);
- l'attore veniva formalmente dichiarato contumace e si tentava la Controparte_4 conciliazione d'ufficio (ud. 28.09.2023);
- la causa veniva riassegnata sul ruolo di tre diversi magistrati in seguito a congedi e trasferimenti;
- la convenuta nominava tre diversi avvocati, ciascuno in sostituzione del CP_1 precedente revocato o dismettente il mandato, fino all'ultimo avv. che Controparte_7
rinunciava al mandato in data 09.02.2024, senza essere sostituito;
- non giunti a soluzione conciliativa, la causa proseguiva in istruttoria con la nomina di un
CTU per la stima dei beni (ord. 02.05.2024).
La causa perveniva, infine, sul ruolo del giudice relatore che, revocate le operazioni peritali a fronte della inattività delle altre parti, ad eccezione di ammesso in via anticipata al CP_5 patrocinio a spese dello Stato, fissava udienza interlocutoria al 30.10.2024 per verificare l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Alla detta udienza compariva personalmente il solo con il suo difensore, nessuno CP_5
per le altre parti. In quella sede, ritenuta la necessità di decidere le domande riconvenzionali avanzate dal convenuto, in quanto pregiudiziali alla domanda di divisione del compendio ereditario, il g.i. revocava le operazioni peritali e rinviava all'udienza del 31.10.2024 per la precisazione delle conclusioni (trascritte in epigrafe), rimettendo la causa al collegio ex art. 50-bis, n. 6 c.p.c. (ratione temporis) per la decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. per le difese conclusive.
Le altre parti, non comparse per la precisazione delle conclusioni, non hanno svolto difese.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. In via pregiudiziale deve procedersi alla revoca della dichiarazione di contumacia di
[...]
disposta formalmente a verbale di udienza del 28.09.2023. Parte_1
1.1 Vanno premessi i seguenti principi di diritto. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1171/1996; conf. Cass. n. 8189/1997), quando la parte sia costituita in giudizio a mezzo di più procuratori autorizzati a difenderla anche disgiuntamente, la morte di uno di essi non è idonea a determinare la interruzione del processo nel caso previsto dall'art. 301 c.p.c., né determina l'interruzione del termine breve di impugnazione ai sensi dell'art. 328 c.p.c., primo comma.
Infatti, la esistenza di una pluralità di procuratori, ciascuno dotato di piena facoltà di rappresentanza, impedisce che, nel caso di morte, radiazione o sospensione di uno di essi, la parte resti priva di rappresentanza processuale con pregiudizio per la sua possibilità di difesa e rende, quindi, inutile l'intervento degli strumenti processuali predisposti dall'ordinamento (cit. 301 c.p.c.) per tale evenienza (cfr. Cass. n. 15293/2002; conf. Cass. n. 3982/2003; più di recente anche Cass. n.
20543/2023).
1.2 Nella ricostruzione dell'articolata vicenda processuale, come si desume dagli atti, a seguito della decisione del giudice d'appello che ha rimesso la causa a questo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. in conseguenza della nullità del giudizio di primo grado, cominciato davanti al Tribunale di
Vigevano (poi soppresso), l'originario attore ha riassunto il giudizio Parte_1 con atto di citazione iscritto a ruolo il 18.03.2021, conferendo procura speciale in calce all'Avv.
Luis Eduardo Vaghi e all'Avv. Roberta Bianchi, entrambi del Foro di Milano, “anche disgiuntamente tra di loro”.
In una situazione del genere, allorquando cioè la parte sia costituita in giudizio a mezzo di più procuratori autorizzati a difenderlo “anche disgiuntamente”, il che deve ritenersi ove manchi - come manca nel caso di specie - una espressa ed univoca volontà della parte, che delimiti il potere dei difensori eSIendone l'esercizio in forma congiunta (cfr. Cass. n. 3975/1981; Cas. n. 1924/1978), la morte di uno di essi non è idonea a determinare l'interruzione del processo nel caso di cui all'art. 301 c.p.c. (cfr. Cass. n. 689/1975; Cass. n. 3462/1973).
Va, allora, chiarito che, per la peculiarità della fattispecie, nessun effetto processuale può invero riconoscersi al decesso dell'Avv. Luis Eduardo Vaghi, avvenuto in data 04.10.2022, essendo nella specie l'attore rappresentato e difeso ancora dall'Avv. Roberta Bianchi, la quale, benché già revocata nel mandato con comunicazione del 12.05.2021, non è mai stata sostituita.
1.3 Parimenti, gli artt. 85 e 301 c.p.c., comma 3, mirando ad evitare una vacatio dello ius postulandi, chiariscono che la revoca della procura non è causa di interruzione del processo e non produce effetti fino alla costituzione del nuovo difensore, con la conseguenza che, fino alla sua sostituzione, il difensore revocato conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo obiettivamente considerate, sia per quanto concerne la legittimazione a ricevere atti nell'interesse del mandante, sia per quanto concerne la legittimazione a compiere atti nel suo interesse (cfr. ex multis Cass. n. 2550/2024; Cass. n. 11504/2016; Cass. n. 21589/2009; Cass. n. 5410/2001; Cass. n.
10643/1997; Cass. n. 11303/1995).
1.4 Ciò SInifica che, se non si pone un vero problema di interruzione, non si può profilare neanche la necessità degli atti processuali aventi finalità di riassunzione, sicché, ad avviso del Collegio, la declaratoria di contumacia va quindi revocata.
1.5 In applicazione degli stessi principi, a norma degli artt. 85 e 303, comma 3 c.p.c., non si dubita che, nonostante la rinuncia alla procura con dismissione del mandato, comunicata il 09.02.2024,
l'Avv. Francesco Mandalà per la convenuta conservi la capacità processuale a CP_1
compiere e ricevere gli atti per la stessa, non essendo stato sostituito da un nuovo difensore.
1.6 Tanto chiarito in via pregiudiziale, va solamente dato atto che l'inattività processuale che perdura da oltre due anni e otto mesi per l'attore in riassunzione [comparso per l'udienza cartolare del 14.07.2022, mediante nota di trattazione scritta del 22.06.2022, ultimo deposito in atti] e da oltre un anno per la convenuta [comparsa per l'udienza cartolare del 19.02.2024, mediante nota di trattazione scritta del 19.02.2024, contenente istanza di mero rinvio per la sostituzione del procuratore rinunciatario, non più avvenuta], appare configurare un loro disinteresse alla decisione.
1.7 Ad ogni modo, tale inattività ovviamente non preclude né la possibilità per questo Collegio di decidere le domande avanzate in via riconvenzionale da né pregiudica il diritto CP_5
sostanziale alla divisione del compendio ereditario tra i condividenti (separatamente, come si dirà), dal momento che, peraltro, la domanda di scioglimento della comunione – benché logicamente e giuridicamente dipendente dal recupero della chiamata da parte del legittimario totalmente pretermesso dalla successione testamentaria materna - risulta avanzata, a quanto consta, “nel merito” e “in ogni caso” anche da quest'ultimo.
§2. Venendo al merito, per quel che preliminarmente rileva, il convenuto ha proposto nei confronti dei fratelli una domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà esclusiva dell'unità immobiliare abitativa al piano terra della villetta sita in SS (MI), Via Lamarmora n. 13, identificata in catasto al foglio 31, mappale 184, subalterno 1, piano T fgl. 12 p.lla 589 sub 19, originariamente edificata sul terreno di proprietà della de cuius.
2.1 Il convenuto sostiene che, subito dopo l'acquisto del terreno edificabile in SS (MI)
Via Lamarmora al prezzo di £. 1.060.000 (€ 547,44) da parte della madre , Persona_2
giusto atto di compravendita del 16.03.1971 per Notaio rep. n. 15988, racc. n. Persona_5
7094 (cfr. doc. 5 fasc.conv.), lui e la madre si accordarono nel senso che, a fronte del suo impegno a costruire, su detto terreno, a propria cura e spese, un fabbricato in cui la madre potesse abitare, insieme alla figlia la madre gli avrebbe ceduto in proprietà una porzione dell'immobile. CP_1
In ragione di detto “accordo famigliare”, tra il 1972 e 1974, ottenuta la concessione edilizia, l'odierno convenuto avrebbe quindi provveduto all'edificazione dell'immobile di SS
(MI), Via Lamarmora n. 13, formato da due piani fuori terra oltre a piano seminterrato, costituito da due distinti appartamenti sovrapposti oltre a rimessa comune seminterrata (cfr. doc. 6 fasc. conv.), provvedendo formalmente in nome della madre, ma per proprio conto e a proprie spese, ad ottenere le dovute concessioni edilizie e in sanatoria, incaricare le ditte appaltatrici dei lavori di edificazione dell'immobile, pagare integralmente con i propri denari l'intero prezzo di costruzione, gli oneri di urbanizzazione e le spese di sanatoria, oltre a prestare la propria opera lavorativa personale, richiedendo addirittura un mutuo per far fronte a tali spese (cfr. doc. 9/24 e 26 fasc.conv.).
2.2 Ultimata la costruzione, a far data dal 22.07.1974, appena possibile, tutti e tre si trasferirono nella villetta: il convenuto da allora ha occupato e continua ancora oggi ad abitare con la propria famiglia nell'appartamento al piano terra, mentre la madre e la sorella hanno vissuto nell'appartamento al primo piano.
2.3 Deduce, pertanto, di avere esercitato sin dal 1974, in modo incontestato ed ininterrotto, il possesso esclusivo dell'appartamento al piano terra del fabbricato e del medesimo diritto per oltre trent'anni fino al primo giudizio di divisione, ignorando per tutto il tempo dell'esistenza del testamento olografo della madre, che lo escludeva dall'eredità.
2.4 Il Collegio reputa la domanda fondata e meritevole di accoglimento.
2.5 In linea generale, va premesso che il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario (o del titolare di uno ius in re aliena) e, quindi, una SInoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi, invece, tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza (cfr. ex multis Cass. n. 3898/2017, Cass. n.
17459/2015).
L'onere della relativa prova grava su chi invoca l'avvenuto acquisto per usucapione (cfr. Cass. n.
23849/2018); l'indagine volta a stabilire se determinate attività attuino una situazione di possesso utile ai fini dell'usucapione, ovvero siano dovute a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, così da non poter servire di fondamento all'acquisto del possesso, ai sensi dell'art. 1144 c.c., è riservata al giudice del merito (cfr. Cass. n. 17630/2013).
2.6 Nel caso di specie deve, anzitutto, ravvisarsi come non sia stata specificamente e tempestivamente contestata dalle alle altre parti costituite la circostanza, dedotta dal convenuto, secondo cui tra il figlio e la madre, in ragione dei buoni rapporti inizialmente esistenti tra CP_2 loro, vi fu una sorta di “accordo” o “promessa” di cessione in proprietà di un appartamento dell'immobile da costruire sul terreno edificabile in SS (MI) acquistato dalla de cuius nel 1971 (cfr. doc. 5 cit.), se e quando il figlio avesse provveduto, a sua cura e spese, alla costruzione di un fabbricato, destinando una porzione abitativa alla madre e alla sorella.
2.7 Elementi che, a sostegno della prospettazione dell'attore in riconvenzionale, riconducono la costruzione del fabbricato in SS (MI) prevalentemente, se non esclusivamente, all'attività di emergono, in primo luogo, dalle produzioni documentali da questi CP_2
versate agli atti del presente giudizio:
- doc. 9-20: fatture di acquisto di materiale da costruzione e ricevute di pagamento per lavori e opere edili, riferite al cantiere di SS, tra il 1974 e 1975, intestate a CP_2
- doc. 23: impegnativa unilaterale per l'assunzione degli oneri di urbanizzazione residui da versare al Comune di SS con data certa 13.09.1976, in nome della richiedente
” ma sottoscritta da Parte_4 CP_2
- doc. 24: concessione a “ ” della variante in sanatoria alla concessione edilizia Parte_4
n. 4884 del 1972 per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, ritirata “a mani del figlio CP_2
il 17.02.1979;
[...]
Per_
- doc. 26: numerose copie di cambiali emesse da ” tra il 1973 e il 1978, CP_2 CP_1 pagate all'ordine alle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori edili;
- doc. 8: estinzione nel febbraio 1976 del mutuo ipotecario S.I.C.I. intestato a CP_2
Dal certificato di residenza e di famiglia storico in atti, rilasciato nel 2012, Controparte_2 risulta iscritto all'anagrafe presso l'immobile di Via Lamarmora n. 13 sin dal 22.07.1974 (cfr. doc.
4).
2.8 L'occupazione ininterrotta dell'unità immobiliare al piano terra da parte del convenuto è poi circostanza del tutto pacifica, in quanto non contestata, oltre che confermata dagli esiti dell'istruttoria orale espletata.
In particolare, all'udienza del 16.12.2021:
- il teste (vicino di casa dal 1973) confermava che si era trasferito Tes_1 CP_2 ad abitare al piano terra dell'immobile di SS sin dal 22.07.1974 (cap. 16), che da allora ha sempre abitato in detto appartamento (cap. 17), e che la sorella e la madre abitavano invece nel separato appartamento sito al piano primo della villetta (cap. 19);
- il teste (figlio del convenuto confermava di aver vissuto Tes_2 CP_2 ininterrottamente nell'immobile, insieme al padre, fin dalla nascita (nato il [...]) e ancora alla data della deposizione. 2.9 Orbene, alla luce di quanto appena esposto, reputa il Collegio inequivoco che la relazione di fatto instaurata dal convenuto con l'immobile di SS (MI), che ha provveduto a realizzare per intero e a sue spese, poi concentratasi nel godimento, pubblico e indisturbato, per oltre trent'anni, dell'unità abitativa al piano terra della villetta, abbia assunto sin dall'inizio i connotati del possesso e non della detenzione.
Nello specifico, tanto l'attività edificatoria del fabbricato, quanto la stabile e duratura occupazione dell'appartamento al piano terra, senza riconoscimento alcuno di canoni di locazione o indennità in favore della madre, costituiscono comportamenti che, superando i limiti di normale utilizzazione del bene, si pongono quali atti di esercizio sulla res di un potere corrispondente al diritto dominicale sul bene idonei ad integrare i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto del diritto di proprietà.
2.9 Varrà al riguardo evidenziare, ai fini dell'animus possidendi (che non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà; così, ad es., Cass. n. 13153/2021), che quel che emerso dalla narrazione della vicenda familiare e dai riscontri documentali è che l'intenzione nota e manifesta di CP_2
fosse fin dall'inizio quella, appunto, di impiegare il proprio denaro ai fini edificatori sul terreno intestato alla madre - finendo per procurarle l'acquisto in proprietà della costruzione in forza del principio dell'accessione ex art. 934 c.c. - non come atto di liberalità (es. donazione indiretta dell'edificio, su cui v. ad es. Cass. n. 11035/2014), bensì con la volontà di godere in nome e nell'interesse proprio, in via esclusiva, di una porzione immobiliare abitativa dell'erigendo fabbricato, sicché si deve presumere che sin dall'inizio il convenuto abbia avuto il possesso del bene.
2.10 Altro elemento che, in distonia rispetto alla detenzione o godimento precario ovvero per tolleranza del titolare del diritto, indizia invece per la sussistenza, in capo al convenuto, del possesso utile ad usucapionem della porzione immobiliare sopra detta, si rinviene nelle stesse ultime volontà della de cuius, confezionate nel suo testamento olografo e dal seguente tenore letterale:
“SS 08-04 1992. Io sottoscritto nomino eredi Controparte_8 Persona_2
universale i miei tre figli e scrivo di mio pugno e Persona_7 Persona_8
volondà la seguente prassi lascio parte della mia casa sita in Via lamormora on13 a nia figlia
per quanto a fatto pm me l perche 10 anni che sono invalita. laltra meta laltro di casa la CP_1
lasciu a mio figlio e nio figlio perche la vutto in vita e non Per_1 Persona_9
a afatto niente perm me anzi mi a mancato di rispetto ecc ctra . ” (cfr. doc. Controparte_9
25 fasc. conv.). 2.11 Per quel che interessa ora evidenziare, appare a questo Collegio SInificativo, nel senso sopra delineato, il passaggio in cui la testatrice, dopo aver nominato suoi eredi universali (arg. ex art. 588
c.c.) i tre figli , e , abbia inteso stabilire le regole (definite Parte_1 CP_1 Per_1
“prassi”) per la formazione delle porzioni ereditarie del solo bene immobile (“casa”) di Via
Lamarmora n. 13 [“parte della mia casa…” e “…laltra meta laltro di casa…”], esprimendo, di seguito, la volontà di escludere il figlio “…perche la vutto in vita e non a afatto niente perm CP_2 me anzi mi a mancato di rispetto”, come a riconoscere - nel senso più coerente con l'elemento letterale e quello sistematico, valutati nel contesto complessivo delle ultime volontà, volte attribuire particolare rilevanza all'immobile de qua, nel quale appunto la testatrice viveva con la figlia
- non di avere soddisfatto il figlio legittimario con antecedenti donazioni (di cui non si ha CP_1
neppure contezza), quanto piuttosto che il figlio avesse già goduto [nel senso di “avere avuto”, “la vutto in vita”, posseduto], a differenza degli altri due figli maschi, parte della “casa” di abitazione e per tale ragione, oltre che per evidenti rancori pregressi, nulla dovesse ricevere.
2.12 In tale contesto, nessuna presunzione di tolleranza del genitore si giustifica rispetto alla disponibilità esclusiva dell'appartamento da parte del figlio.
2.13 A detto quadro probatorio, già di per sé esaustivo, si aggiunga che all'udienza del 16.12.2021
l'attore non si presentava per rendere l'interrogatorio formale, mentre l'Avv. Mineo Placido, già procuratore di parte convenuta, dichiarava a verbale “che la propria assistita non contesta che
l'immobile occupato da sito in SS via Lamarmora n. 14 piano terreno CP_2
identificato al NCU del Comune al foglio 31 mappale 184 sub. 1 sia stato da egli acquisito per intervenuta usucapione.”.
Ora, è noto che le dichiarazioni rese in giudizio dal difensore, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte, non hanno efficacia di confessione, ma possono essere utilizzate dal giudice come elementi indiziari, valutabili ai sensi e alle condizioni dell'art. 2729 c.c. (cfr. Cass. n. 7015/2012).
Ebbene, tali dichiarazioni del procuratore della convenuta, unitamente agli altri elementi inferenziali emergenti dagli atti, nell'ambito di un apprezzamento globale delle emergenze processuali, sono ritenuti dal Collegio rafforzativi della prova dell'esercizio del possesso della porzione immobiliare da parte del convenuto e del suo protrarsi per il tempo utile al verificarsi dell'usucapione.
2.14 Ciò posto, essendo l'usucapione compiutasi con il decorso del ventennio dalla data di inizio del possesso dell'appartamento da parte di del 22.07.1974, ben prima dell'apertura della CP_2
successione di cui trattasi (28.03.2005), nessun rilievo può assumere, ai fini interruttivi del termine per l'usucapione, la domanda giudiziale di divisione ereditaria proposta il 31.01.2008 da CP_4 avanti all'ex Tribunale di Vigevano, come invece ritenuto dall'ultima difesa di parte
[...]
convenuta Peraltro, la stessa difesa trascura di considerare che la notifica CP_1 dell'originario atto di citazione era pure inidonea a determinare tale effetto, attesa la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti di come CP_5
definitivamente riconosciuto dal giudice d'appello (v. Cass. n. 18485/2018, secondo cui “in tema di applicazione degli art. 2943, comma 1, e 2945, comma 2, c.c., la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio”, principio richiamato da Cass. n. 21929/2021 in tema di interruzione del termine di usucapione).
2.15 Anche la disposizione sul bene nel testamento olografo della de cuius, pur se di data (1992) anteriore al decorso del termine ventennale (1994), era inidonea ad interrompere l'usucapione, atteso che dal combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c., l'applicabilità alla prescrizione acquisitiva delle disposizioni relative alla sospensione ed alla interruzione della prescrizione estintiva ha come limite la compatibilità di tali disposizioni con la peculiare natura dell'istituto; ne discende che ai fini dell'interruzione del decorso del termine utile per l'usucapione sono inidonei quegli atti dispositivi del proprietario che non siano diretti al recupero del possesso, tanto nel caso in cui siano del tutto ignorati dal possessore, quanto nel caso in cui gli siano a qualsiasi titoli notificati o comunicati (cfr. Cass. n. 14733/2000; Cass. n. 9845/2003; Cass. n. 18544/2022).
2.16 Non hanno pregio, infine, i richiami della medesima difesa di ai principi di CP_1
diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di usucapione della cosa comune, giacché essi implicano una situazione di compossesso sul bene, che, nel caso di specie, non vi è mai stata, né può essersi instaurata tra “coeredi” al momento dell'apertura della successione - allorquando l'usucapione della porzione del bene era però già maturata – non operando il fenomeno di successione nel possesso ex art. 1146 c.c., comma 1, con riferimento all'unità abitativa al piano terra.
2.17 In ragione di quanto precede, deve dunque dichiararsi l'acquisto per usucapione, in favore di ai sensi dell'art. 1158 c.c., in proprietà esclusiva del seguente bene: Controparte_2 immobile sito in SS (MI), Via Lamarmora n. 13, piano terreno, identificato all'NCEU di detto Comune al Foglio 31, mappale 184, subalterno 1, piano T, categoria A/7, classe 4, vani 5,
R.C. 671,39.
2.18 Rimane così assorbita la domanda di condanna dei “coeredi” al rimborso in favore del convenuto la complessiva somma di Lire 46.289.160, oggi pari ad € 23.906,36, per gli esborsi e manodopera prestata per la costruzione dell'immobile usucapito. §3. Proseguendo nella disamina delle domande proposte in riconvenzionale da CP_2 occorre a questo punto soffermarsi sull'impugnazione del testamento olografo della fu Per_2
.
[...]
3.1 Deduce il convenuto che il testamento, nella parte in cui la testatrice esclude espressamente il legittimario dall'eredità, sia “manifestamente nullo e/o annullabile per violazione di legge”, in quanto “contrario alla legge”, sì da far luogo all'apertura della successione legittima in luogo di quella testamentaria.
In ogni caso, quand'anche ritenuto valido nel complesso ed efficace a regolare la successione testamentaria, ritiene affetta da “nullità” la disposizione testamentaria che “esclude l'odierno convenuto in considerazione della lesione del diritto successorio del legittimario pretermesso”, dovendosi in quel caso “procedere alla riduzione di tutte le disposizioni eccedenti la quota del patrimonio di cui la de cuius poteva liberamente disporre secondo le proprie volontà, con il riconoscimento della quota spettante all'odierno convenuto” (così a pag. 10 e 11 della comp. risp. e nelle precisate conclusioni).
3.2 Ritiene il Collegio infondata la prima domanda e fondata, previa qualificazione come azione di riduzione (art. 553 e ss c.c.), la seconda.
3.3 Occorre muovere dalla premessa per cui la dottrina più moderna e la maggioritaria giurisprudenza hanno risolto positivamente la questione se possa ritenersi valida la disposizione testamentaria di esclusione di successibili chiamati per legge all'eredità, ritenendo il Collegio di condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul tema della diseredazione, inaugurato dalla nota sentenza di Cass. n. 8532 del 2012.
In estrema sintesi, il ragionamento svolto è il seguente: per diseredare non è necessario procedere a una positiva attribuzione dei beni in favore dei soggetti non diseredati;
anche la clausola di diseredazione configurerebbe, infatti, un atto dispositivo delle sostanze del testatore, seppur in modo indiretto o implicito, come tale idoneo ad incidere sul regolamento relativo all'assetto dei rapporti patrimoniali per il momento in cui il disponente avrà cessato di vivere.
3.4 Nel caso di specie, si osserva che il contenuto del testamento della de cuius (come sopra testualmente riportato) non è esclusivamente negativo, nel senso che non si esaurisce nella esclusione di un legittimario, avendo la testatrice contestualmente disposto a favore degli altri tre figli, istituendoli “in universum ius”, in modo conforme alla portata degli artt. 587 e 588 c.c.
3.5 Purtuttavia, l'intangibilità della quota di riserva (art. 457 c.c.) esclude che la diseredazione possa efficacemente rivolgersi alla stretta cerchia dei legittimari.
3.6 Si pone, quindi, il problema del rimedio: azione di nullità del testamento, eventualmente a legittimazione “relativa”, o azione di riduzione. 3.6.1 Come avvertito dalla dottrina più recente, l'alternativa tra la sanzione della nullità e quella della riducibilità della disposizione diseredativa si manifesta non solo, e non tanto, a livello teorico, ma incide profondamente anche in tema di concreta tutela del legittimario: a differenza della nullità, che può essere fatta valere in ogni tempo ed è rilevabile anche d'ufficio, l'azione di riduzione non potrà esperirsi una volta decorso l'ordinario termine decennale di prescrizione.
3.6.2 Questa Sezione ha già preso posizione in passato sulla questione (v. Trib. Pavia sent. n.
1335/2021) affermando che la clausola con cui il testatore esclude (o disereda) un legittimario dalla successione non è nulla ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative, bensì è inammissibile, stante l'intangibilità della quota di legittima, con la conseguenza che la clausola testamentaria può essere ridotta ex art. 554 c.c. e dichiarata inefficace nei confronti del legittimario diseredato, non diversamente da quanto si afferma per il legittimario totalmente pretermesso.
3.6.3 La tesi della nullità, oltre che essere basata sulla rilevanza superindividuale della tutela apprestata dalle norme che regolano la successione necessaria, non da tutti condivisa, creerebbe una illogica disparità di trattamento in situazioni sostanzialmente identiche, laddove il legittimario totalmente pretermesso dal testatore (ad es. con istituzioni di erede a titolo universale o esaurendo integralmente il patrimonio in vita con donazioni) potrebbe solo agire in riduzione ed ottenere la quota di riserva nella successione necessaria, mentre il legittimario totalmente diseredato potrebbe ottenere la declaratoria di nullità della clausola, limitatamente alla riserva, nullità come tale imprescrittibile e rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
3.7 Sulla natura dell'azione di riduzione (qui proposta in via riconvenzionale alternativa), si richiamano i principi pacifici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
- “il legittimario totalmente pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, stabilita dal primo comma dell'art. 564 c.c. per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore” (cfr. Cass. n. 28632/2011; conf. Cass. n. 30079/2019; Cass. n.
24836/2022; Cass. n. 19010/2024);
- “l'accoglimento della domanda del legittimario che si ritenga leso nella sua quota di riserva, non deriva da un vizio di nullità dell'atto dispositivo, ma scaturisce dalla declaratoria di inefficacia “ex nunc” dell'atto lesivo nei confronti del legittimario vittorioso, sicché, fino a quando non sia intervenuta la pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, le disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima conservano ed esplicano la loro efficacia” (cfr. Cass. n. 9424/2003; conf. Cass. n.
25834/2008; Cass. n. 23278/2013, sebbene in relazione a successione ancora regolata dal codice del 1865; Cass. n. 2914/2020; Cass. n. 25680/2022).
3.8 Quanto alle regole di riparto dell'onere probatorio in caso di esercizio dell'azione di riduzione,
l'orientamento più recente della Suprema Corte afferma che il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva (cfr.
Cass. n. 18199/2020). Peraltro, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il
“relictum” e di donazioni poste in essere in vita dal de cuius, anche in vista dell'imputazione “ex se”, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova.
Ne consegue che ove il silenzio serbato in citazione circa l'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione
(conf. Cass. n. 348/2023; Cass. n. 15465/2024).
3.9 Si è poi precisato (Cass. n. 20535/2019) che il principio secondo cui il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se,
e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non trova applicazione quando l'esistenza della lesione – come nel caso di specie - deriva dal fatto che l'erede legittimario rivendica di essere stato totalmente pretermesso.
In tal caso è sufficiente indicare i beni relitti, anche ai fini del calcolo della lesione che va determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge (Cass. n. 5458/2017).
Infatti, il valore della massa ereditaria corrisponde in tali casi, al valore dei beni assegnati ai destinatari passivi dell'azione di riduzione, potendosi quindi parametrare la misura della riserva da tutelare nella medesima percentuale scaturente dalla previsione normativa da applicare unicamente sul relictum.
3.10 Ciò posto in termini generali e passando al caso in esame, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, in base a ciò che risulta dagli atti.
3.11 Nel primo giudizio dichiarato nullo e quivi riassunto si individuano, dettagliatamente, numerosi cespiti tra immobili e terreni, riportati in elenco (lettere a-s) nelle conclusioni a suo tempo rassegnate dall'attore in riassunzione.
Come è dato evincere dalle visure catastali in atti (cfr. all. 1 al doc. 1 fasc.att., pag. 10-77) e dalle relazioni di CTU dell'arch. del 06.07.2009 e del geom. del Persona_3 Persona_10
16.12.2009, entrambe disposte nel primo giudizio dal giudice di Vigevano - documentazione acquisita agli atti, anche in formato cartaceo e disponibile nel fascicolo R.G. n. 283/2008 ex Trib.
Vigevano - l'elencazione attorea comprende, ai fini divisionali, oltre a tutti i beni (per intero o pro quota) relitti al momento dell'apertura della successione di (madre), anche Persona_2
quelli pervenuti in comunione tra i coeredi (compreso dalla successione di CP_2 Parte_1
(padre), su cui la coniuge superstite conservava, in vita, l'usufrutto (totale o parziale).
[...]
3.12 Ciò, a ben vedere, porrà il problema della divisione delle masse plurime ereditarie, provenienti da titoli diversi.
3.13 Per quel che ora interessa, ai fini dell'azione di riduzione - è bene precisarlo – la massa ereditaria da prendere in considerazione per il calcolo della lesione e della corrispondente quota riservata al legittimario pretermesso è soltanto quella relativa alla successione materna.
Vanno pertanto esclusi, tra i beni elencati negli atti processuali, quelli sui quali la de cuius vantava unicamente l'usufrutto, estintosi con la morte, e le quote pervenute in comunione tra i coeredi dalla successione paterna, nonché l'immobile in SS (MI), identificato al C.F. al Foglio 31, part. 184, sub. 1, Via Lamarmora n. 13, piano T, in forza dell'intervenuto acquisto per usucapione da parte di come sopra accertato. Tale ultimo bene, pur se accatastato in Controparte_2
capo alla de cuius e quindi inserito dagli eredi testamentari tra i beni dell'attivo ereditario nel quadro B della dichiarazione di successione (cfr. all 3 al doc. 1 fasc.att., pag. 88 ss), non poteva considerarsi legittimamente di proprietà della de cuius al momento della sua morte.
Sicché, anche ai fini delle operazioni di riunione fittizia (art. 556 c.c.), detto bene non va considerato nel relictum.
3.14 In tema di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e “donatum”, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati (ove allegati e provati), sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario.
3.15 Dunque, in base a ciò che emerge dagli atti, al momento dell'apertura della successione in data
28.03.2005, facevano capo a i seguenti beni immobili: Persona_2
a) quota di 3/18 di proprietà dell'immobile sito in Comune di AF (EN), identificato al catasto Terreni di detto Comune al foglio 3; particella 39, chiusa;
Classe 2; are 27 ca 20;
R.D. Euro. 20,37; R.A. Euro. 7,92;
b) quota di 3/18 di proprietà dell'immobile sito in Comune di AF (EN), identificato al catasto Terreni di detto Comune al foglio 11; particella 91, chiusa;
classe 3; are 06, ca 40;
R.D. Euro 2,33; R.A. Euro 0,99;
c) quota di 1/6 di proprietà dell'immobile sito in Comune di Piazza ME (EN), identificato al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 153; particella 249; seminativo;
classe 1; are 11, ca 30; R.D. Euro 7,88; R.A. Euro 1,75;
d) quota di 4/8 di proprietà dell'immobile sito in Comune di AF (EN), identificato al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 15; particella 774; cat. A/4; cl. 2; 2,5 vani;
rendita
Euro 73,60 Via Catania n. 91, piano T. - 1 - 2;
e) quota di 4/8 di proprietà dell'immobile sito in Comune di AF (EN), identificato al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 20; particella 217; mandorleto;
classe 2; are 29 ca.
40; R.D. Euro 19,74; R.A. Euro 9,11;
f) piena proprietà dell'immobile sito in SS alla Via Lamarmora 13, identificata al
NCEU di detto Comune al foglio 31, mapp. 184, sub 2, Via Lamarmora nsc piano 1, Cat.
A/7, cl. 4, vani 5, Rendita Euro 671,39; Foglio 31, mapp. 184, sub. 3, Via Lamarmora nsc piano S1, Cat. C/2, cl. 5, mq. 90, Rendita Euro 320,72.
Non risultano allegati ulteriori beni mobili, crediti, giacenze su conti correnti, ecc. da considerare nell'attivo patrimoniale.
3.16 Il valore dei beni costituenti l'attivo ereditario va determinato con riferimento all'epoca di apertura della successione: sulla base dei dati disponibili, anche in base alle due CTU al tempo disposte nel primo giudizio, ai beni di cui ai punti che precedono può attribuirsi un valore di €
197.021,00 [€ 4.080,00 + € 1.493,00 + € 1.600,00 + € 2.850,00 (quota 4/8) + € 4.998,00 (quota 4/8)
+ € 182.000,00].
3.17 Da tale valore va, quindi, detratto quello dei debiti costituenti il passivo ereditario, e cioè dei debiti contratti della defunta e di quelli sorti in occasione della sua morte, nei limiti di quanto allegato e provato. 3.18 Nel caso di specie, secondo quanto indicato e prodotto in atti, sono considerabili come debiti e pesi ereditari i seguenti importi:
- € 8.598,96 per imposta di successione, onorari e spese di notaio sostenute da
[...]
(v. fatture sub. all. 4 e 5 al doc. 1 fasc.att., pag. 105 e 106); Parte_1
- € 5.400,00 per spese funerarie e di sepoltura sostenute da (doc. 47). CP_1
3.19 Per il resto, in disparte le conseguenze della costituzione tardiva e del comportamento processuale della convenuta la maggior somma inizialmente indicata in € CP_1
57.294,00 quali esborsi anticipati per spese mediche, assistenza e ricovero della madre, non possono essere considerati pesi dell'eredità e, se non previamente concordate tra i fratelli, costituiscono l'adempimento spontaneo di un'obbligazione naturale che non dà diritto al rimborso.
3.20 Dunque, individuato il passivo della massa ereditaria in € 13.998,96, occorre defalcare la relativa somma dalla complessiva consistenza dell'asse ereditario (ammontante ad € 197.021,00) con la conseguenza che l'attivo netto dell'eredità è pari ad € 183.022,00.
3.21 Non sono allegate e comunque provate donazioni disposte in vita dalla de cuius, suscettibili di essere considerate nel “donatum” e ai fini dell'imputazione ex art. 564 c.c.
3.22 Trattandosi di successione necessaria, in mancanza del coniuge (premorto), trova applicazione la previsione normativa di cui all'art. 537 c.c., comma 2, a mente della quale: “Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.
Ne consegue che, rispetto al valore (netto) dei beni relitti, la quota disponibile per la testatrice è il
33,33% dell'intero patrimonio, pari a € 61.007,00.
Ai quattro figli è riservato complessivamente il 66,67% del patrimonio, pari a € 122.015,00 che corrispondono ad € 30.504,00 ciascuno.
3.23 Nulla è pervenuto all'odierno convenuto, in quanto escluso dalla successione materna per effetto delle disposizioni testamentarie.
Tenuto conto della massa ereditaria come sopra ricostruita, per effetto delle operazioni di riunione fittizia, va così ridotta l'istituzione ad eredi universali di Parte_1 CP_1
e che va quindi resa inefficace nei confronti di nei
[...] Persona_1 Controparte_2
limiti in cui è necessario assicurargli quanto dovuto a titolo di quota di riserva.
In particolare, nel caso in cui la lesione derivi da una disposizione di erede a titolo universale,
l'effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione è quello di far acquisire al legittimario la qualità di erede su tutti i beni caduti in successione, ovvero a creare una comunione su quelli oggetto di liberalità ove a loro volta idonei a determinare la lesione, con il riconoscimento sui primi di una quota indivisa pari all'ammontare della legittima ancora insoddisfatta, ragguagliata al valore del relictum (cfr. Cass. n. 31125/2023). Ne consegue che a fronte di una massa ereditaria pari ad € 183.022,00, essendo la quota di legittima non soddisfatta pari ad € 30.504, sui beni relitti sopra in elenco il convenuto ha acquisito una quota ideale pari al 16,66 % [30.504,00: 183.022,00 = x: 100; x = 30.504,00 x 100/183.022,00 = 16,66].
3.24 Va esclusa in questa sede la necessità di un'attualizzazione della stima dei beni, la quale sarà invece funzionale al successivo scioglimento della comunione formatasi per effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione (cfr. Cass. n. 31125/2023 cit.).
§4. Rimane soltanto da chiarire, per completezza di accertamento, che nel corso dei precedenti giudizi, prima della riassunzione del processo ex art. 354 c.p.c., risulta attestato l'intervenuto decesso del convenuto deceduto in data 16.03.2014, celibe e senza figli, come da Persona_1
certificato di stato di famiglia del Comune di AF (EN), rilasciato il 18.10.2019, presente agli atti (cfr. doc. 3 fasc.conv.).
4.1 Non si dubita, in difetto di altri elementi, che alla sua eredità devoluta per legge siano stati chiamati, in pari grado e ordine, i fratelli , e Parte_1 CP_2 CP_1
4.2 Nel giudizio di appello e nella riassunzione del presente giudizio che ne è conseguita, l'attore in riassunzione si costituiva e citava in giudizio i fratelli “anche nella sua dichiarata qualità di coerede del defunto suo fratello , domandando la divisione di tutti i beni, compresa Persona_1 la quota di spettanza di quest'ultimo sull'eredità morendo dismessa da entrambi i genitori.
I convenuti, costituendosi in giudizio senza contestare tale qualità, hanno aderito alla divisione giudiziale manifestando, anche implicitamente, la volontà di conseguire lo scioglimento della(e) comunione(i) ereditaria(e), anche quali coeredi del fratello deceduto.
4.3 Si ravvisano in definitiva per tutti i chiamati, parti dell'odierno giudizio, comportamenti validi come forme di accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. (v. ad es. Cass. n. 1183/2017; Cass. n.
13384/2007; Cass. n. 1628/1985; Cass. n. 2091/1974), conseguendone l'accertamento e la dichiarazione come nel dispositivo, anche ai fini di pubblicità-notizia volta a garantire la continuità delle trascrizioni.
§5. La proposizione delle domande riconvenzionali di impugnazione di testamento e di riduzione per lesione di legittima ha determinato una connessione di natura processuale con la domanda di scioglimento della comunione tra coeredi, con attrazione alla competenza del Tribunale in composizione collegiale ex art. 50-bis, n. 6 c.p.c. (ratione temporis).
Pertanto, il Collegio, decidendo parzialmente sulle domande cumulate, valendosi delle facoltà previste dall'art. 279, comma 2 n. 5, dispone la separazione della causa di divisione per l'ulteriore istruzione riguardo alla medesima, come da separata ordinanza, rimettendola sul ruolo del giudice relatore, quale Giudice monocratico competente, ferme restando le decadenze e preclusioni già maturate. §6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno dunque poste integralmente a carico di e convenuti in Parte_1 CP_1
riconvenzionale da nella misura liquidata in dispositivo, in conformità ai Controparte_2
parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147/2022 (cause di valore indeterminabile, ex art. 5, co. 6 D.M. cit., assumendo lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, adeguato al contenuto effettivo e ai risultati conseguiti dalle domande decise;
tutte le fasi;
valori medi).
6.1 Essendo risultata vittoriosa la parte ammessa al patrocinio statale, la condanna alle spese delle parti soccombenti non ammesse al patrocinio va pertanto disposta - ai sensi del D.P.R. n. 115 del
2002, art. 133 - in favore dello Stato e il difensore dovrà poi chiedere la liquidazione del proprio compenso ai sensi degli artt. 82 e 130 medesimo D.P.R.
6.2 Va ricordato che il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente: “in tal modo si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (cfr. Cass. n.
22017/2018; conf. Cass. n. 8387/2019; Cass. n. 136/2020; Cass. n. 777/2021).
6.3 Con la sentenza 19 aprile 2024, n. 64, la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 111, comma 2,
Cost., dell'art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 113/2002, trasfuso nell'art. 133, comma 1, del D.P.R. n.
115/2002, nella parte in cui, secondo l'interpretazione datane dal diritto vivente, prevede che, in caso di vittoria della lite della parte non abbiente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, il giudice civile quantifichi le spese processuali dovute a quest'ultimo dal soccombente secondo i criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei compensi dovuti dallo Stato stesso al difensore del non abbiente.
6.4 Per gli effetti di legge va ordinata la trascrizione della presente sentenza presso la competente
Conservatoria dei pubblici registri immobiliari.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, parzialmente e definitivamente pronunciando sulle domande cumulate nello stesso processo tra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• revoca la dichiarazione di contumacia di Parte_1
• accoglie la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da e, Controparte_2 per l'effetto, accerta e dichiara l'intervenuto acquisto della proprietà esclusiva dell'unità immobiliare abitativa sita in SS (MI), Via Lamarmora n. 13, piano terreno, identificato all'NCEU di detto Comune al foglio 31, mappale 184, subalterno 1, piano T, categoria A/7, classe 4, vani 5, R.C. 671,39, per usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c. in virtù del possesso continuato per venti anni e compiutosi nell'anno 1994 in favore del possessore (C.F: e in danno di Controparte_2 C.F._3 Persona_2
(C.F: );
[...] C.F._6
• dichiara assorbita la domanda riconvenzionale di condanna al rimborso pro quota ereditaria delle spese e compensi di manodopera per la costruzione dell'immobile di cui al punto che precede;
• rigetta la domanda riconvenzionale di invalidità e/o nullità e/o annullamento del testamento olografo di , in quanto infondata;
Persona_2
• accerta e dichiara la lesione di legittima di (C.F: Controparte_2
, in qualità di figlio legittimario totalmente pretermesso dalla C.F._3
successione testamentaria della madre (C.F: ), Persona_2 C.F._6
nata a [...] il [...] e deceduta ad SS (MI) in data 28.03.2005
• accoglie la domanda riconvenzionale di riduzione e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti di (C.F: della disposizione a CP_2 CP_2 C.F._3
titolo universale contenuta nel testamento olografo datato 08.04.1992 in morte della madre
(C.F: ) e pubblicato in data 15.09.2005 dal Persona_2 C.F._6
dott. Notaio in SS, rep. n. 155193, racc. n. 12835, registrato ad Persona_4
SS il 21.09.2005, con la quale le de cuius ha nominato suoi eredi universali i figli
(C.F: ), (C.F: Parte_1 C.F._1 CP_1
) e (C.F: ; C.F._2 Persona_1 C.F._5
• dichiara che (C.F: è erede legittimario di Controparte_2 C.F._3
(C.F: ) e che ai figli è riservata per legge, ai Persona_2 C.F._6 sensi dell'art. 537 c.c., comma 2, la quota di due terzi del patrimonio, da dividersi in parti uguali tra i figli;
• accerta e dichiara che nella successione ereditaria di (C.F: Persona_2
), apertasi in SS (MI) il 28.03.2005, sono caduti i C.F._6
seguenti beni immobili:
a) quota di 3/18 di proprietà dell'immobile sito in Comune di AF (EN), identificato al catasto Terreni di detto Comune al foglio 3; particella 39, chiusa;
Classe 2; are 27 ca 20;
R.D. Euro. 20,37; R.A. Euro. 7,92; b) quota di 3/18 di proprietà dell'immobile sito in Comune di AF (EN), identificato al catasto Terreni di detto Comune al foglio 11; particella 91, chiusa;
classe 3; are 06, ca 40;
R.D. Euro 2,33; R.A. Euro 0,99;
c) quota di 1/6 di proprietà dell'immobile sito in Comune di Piazza ME (EN), identificato al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 153; particella 249; seminativo;
classe 1; are 11, ca 30; R.D. Euro 7,88; R.A. Euro 1,75;
d) quota di 4/8 di proprietà dell'immobile sito in Comune di AF (EN), identificato al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 15; particella 774; cat. A/4; cl. 2; 2,5 vani;
rendita
Euro 73,60 Via Catania n. 91, piano T. - 1 - 2;
e) quota di 4/8 di proprietà dell'immobile sito in Comune di AF (EN), identificato al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 20; particella 217; mandorleto;
classe 2; are 29 ca.
40; R.D. Euro 19,74; R.A. Euro 9,11;
f) piena proprietà dell'immobile sito in SS alla Via Lamarmora 13, identificata al
NCEU di detto Comune al foglio 31, mapp. 184, sub 2, Via Lamarmora nsc piano 1, Cat.
A/7, cl. 4, vani 5, Rendita Euro 671,39; Foglio 31, mapp. 184, sub. 3, Via Lamarmora nsc piano S1, Cat. C/2, cl. 5, mq. 90, Rendita Euro 320,72;
• ai sensi e per gli effetti dell'art. 556 c.c., dichiara che il valore complessivo della massa ereditaria di alla data dell'apertura della successione (€ 197.021,00), al Persona_2 netto dei debiti e pesi ereditari riconosciuti come in parte motiva (€ 13.998,96), è pari ad €
183.022,00 e, quindi, che la quota indisponibile riservata ai figli è pari al 66,67% del patrimonio, per il corrispondente valore di € 122.015,00, mentre la quota disponibile residua per il 33,33%, per il corrispondente valore di € 61.007,00;
• accerta e dichiara che sui beni immobili relitti, descritti ai punti precedono, concorrono, in comunione indivisa, (C.F: ), Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F: ), (C.F: e
[...] C.F._2 Persona_1 C.F._5 [...]
(C.F: , quest'ultimo nei limiti della quota CP_2 C.F._3 riservata per legge, pari al 16,66%, corrispondente al valore di € 30.504,00, alla data di apertura della successione;
• accerta e dichiara che (C.F: ), Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F: ) e (C.F:
[...] C.F._2 Controparte_2
sono eredi puri e semplici del fratello (C.F: C.F._3 Persona_1
, deceduto in data 16.03.2014, avendone accettato tacitamente C.F._5
l'eredità riassumendo e costituendosi in giudizio, spendendo tale qualità; • condanna le parti soccombenti e al pagamento Parte_1 CP_1
delle spese di lite in favore dello Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, che liquida in
€ 14.103,00 per compensi (di cui: € 2.552,00 fase studio, € 1.628,00 fase intr., € 5.670,00 fase istr./trat., € 4.253,00 fase dec.), oltre 15% rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
• visti gli artt. 279, comma 2 n. 5) e 281-novies c.p.c., dispone la separazione della causa di scioglimento della comunione con rimessione al Giudice monocratico, come da separata ordinanza;
• ordina ai Conservatori dei pubblici registri immobiliari, competenti per territorio, la trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Pavia, nella camera di conSIlio del 19 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Giacomo Rocchetti dott.ssa Simona Caterbi