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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/11/2024, n. 5747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5747 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9443/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi NOi Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9443/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Silvia Santilli, presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_1
RICORRENTE
contro
con il patrocinio dell'avv. Stradiotto Adriano e AY ET presso il cui studio ha CP_1
eletto domicilio
RESISTENTE
nonché
AVV. STEFANO ARDAGNA in qualità di curatore speciale delle minori e Persona_1
Persona_2
TERZO INTERVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente pagina 1 di 17
1. In via principale
- Accertate le condotte pregiudizievoli alle minori poste in essere dalla madre disporne l'immediato allontanamento ai sensi dell'art. 333 cc adottandosi i necessari ed adeguati provvedimenti come indicati nella Consulenza Tecnica d'Ufficio
- Conseguentemente disporsi l'affido delle minori in via esclusiva e rafforzata al padre NO Pt_1
;
[...]
- Collocarsi le minori temporaneamente secondo le indicazioni della TU in comunità famiglia adeguata all'età o in ulteriore subordine presso la casa paterna con regime
di affido diurno ai servizi con successivo e definitivo rientro e collocamento presso la casa paterna;
- Disporsi a carico della madre il pagamento di un assegno di mantenimento da quantificarsi in €
350,00 per ciascuna figlia da versarsi al NO entro il giorno 5 di ogni mese oltre Pt_1
rivalutazione Istat annuale come per legge;
- Revocarsi l'assegnazione della casa coniugale a favore della NOa CP_1
- Avviarsi un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
In subordine
- Affidarsi le minori e ai Servizi Sociali competenti affinchè esercitino in via esclusiva la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale sulle stesse predisponendo un percorso di sostegno al nucleo familiare
finalizzato al recupero di un corretto esercizio condiviso della bigenitoralità;
- In ogni caso collocarsi le minori presso il padre con affido diurno ai servizi e disponendosi che le
visite con la madre avvengano sotto lo stretto controllo dei servizi sociali competenti;
- Disporsi a carico della madre il pagamento di un assegno di mantenimento da
quantificarsi in € 350,00 per ciascuna figlia da versarsi al NO entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione Istat annuale come per legge;
- Revocarsi l'assegnazione della casa coniugale a favore della NOa CP_1
- Avviarsi un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
In via di ulteriore subordine
Nella denegata ipotesi di conferma del collocamento presso la casa materna
pagina 2 di 17 a. Affidarsi la responsabilità genitoriale sulle minori e ai servizi sociali con regime di Per_1 Per_2
affido diurno ai medesimi servizi, proseguimento del monitoraggio sul nucleo e calendarizzazione di
incontri con il padre in presenza del personale educativo;
b. In ogni caso confermarsi il diritto del padre, una volta risanata la relazione con le figlie, a tenerle
con sé con le seguenti modalità:
a) a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola e sino al giovedì mattina quando le accompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna.
b) durante le vacanze natalizie un anno dal termine della scuola fino al 30 dicembre e l'anno
successivo dal 31 dicembre al 7 gennaio e così di seguito alternativamente restando inteso che il
genitore che avrà con sé le figlie nel primo periodo sopra individuato dovrà riaccompagnarle presso
l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 17:00 del giorno 30 dicembre;
c) durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni
d) le minori trascorreranno poi eventuali ponti alle ulteriori festività infrasettimanali alternativamente
con l'uno o l'altro genitore, precisando che, rispetto ai ponti, dovrà in ogni caso essere rispettata la
pertoccanza del fine settimana di ciascun genitore;
e) i compleanni delle figlie dovranno essere trascorsi ad anni alterni con la figura paterna o materna;
f) durante le vacanze estive le figlie trascorreranno un periodo di due settimane consecutive (dalle
08:00 del 1 agosto sino alle 12:00 del 16 agosto o dalle 12:00 del 16 agosto sino alle 21:00 del 31
agosto) ed una separata con ciascun genitore, in epoca da concordare entro il 20 maggio di ogni anno,
con comunicazione reciproca della località di soggiorno e del recapito telefonico;
in difetto di accordo
le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due
settimane di agosto negli anni dispari e un'ulteriore settimana a luglio o settembre;
g) In caso di indisposizione fisica delle figlie il genitore con cui le stesse si trovano si impegna a darne
pronta comunicazione all'altro così da consentirne la visita previo accordo telefonico.
c. Ciascun genitore avrà diritto a mantenere i rapporti con le figlie durante la permanenza presso
l'altro genitore, a tal fine impegnandosi, reciprocamente, a garantire una chiamata telefonica al
giorno, a mezzo telefono o video chiamata, nella fascia oraria dalle 20 alle 21.30;
Provvedimenti economici:
pagina 3 di 17 d. Porsi a carico del signor un assegno mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per Parte_1
ciascuna figlia) a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori da versarsi a favore della
NOa entro il giorno 5 di ciascun mese attraverso bonifico bancario e da rivalutarsi CP_1
annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo del presente
giudizio e condanna alla restituzione delle maggiori somme versate;
e. Ripartirsi tra i signori e nella misura del 50% ciascuno, le spese CP_1 Parte_1
straordinarie medico sanitarie e scolastiche ed extra scolastiche per le figlie spese da individuare,
concordare e documentare secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati
del Tribunale di Torino a data 15/03/2016;
f. Limitarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Chieri via Lazzaretti numero 35 alla signora
solo nella porzione di detto immobile di proprietà esclusiva della stessa;
CP_1 CP_1
In ogni caso con vittoria delle spese di lite, spese di TU a carico della NOa CP_1
SUI RICORSI INCIDENTALI PROPOSTI Controparte_2
- Confermarsi il rigetto del ricorso proposto dalla NOa in data 1/08/2023 in quanto CP_1
infondato in fatto alla luce delle risultanze della Ctu medico legale, con condanna della NOa
alla rifusione delle spese di lite e delle spese di TU CP_1
- Respingersi il ricorso proposto dalla NOa in data 26/10/2023 per i motivi in fatto ed in CP_1
diritto ivi esposti e che qui si richiamano ad ogni effetto, con condanna della NOa alla CP_1
rifusione delle spese di lite attesa la manifesta infondatezza dello stesso
- Dichiararsi cessata la materia del contendere sul ricorso proposto dalla NOa in data CP_1
14/11/23 alla luce di quanto precisato dalle parti all'udienza del 5/02/24
Per parte convenuta
1. disporre l'affidamento esclusivo rafforzato delle minori alla madre con collocamento principale
delle stesse presso detto genitore;
2. disporre che il sig. possa tenere le figlie con sé tenuto conto delle disponibilità e volontà Pt_1
delle stesse
pagina 4 di 17 3. assegnare alla sig.ra con cui convivono le minori, l'abitazione già costituente la CP_1
casa coniugale, comprensiva di mobili ed arredi, sita in Chieri via Lazzaretti n.35, respingendo perché
infondata ogni avversa domanda sul punto,
4. disporre che il sig. versi alla sig.ra quale contributo al mantenimento Parte_1 CP_1
delle figlie e la somma di €.1.500,00 (€.750,00 per ciascuna figlia) od altra veriore Per_1 Per_2
determinanda, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi
annualmente secondo indici ISTAT;
5. porre a carico dei genitori l'obbligo di ripartire tra loro, nella misura del 50% ciascuno le spese
mediche, specialistiche, scolastiche e per le attività ludico – ricreative delle figlie spese da individuare,
concordare, documentare e rimborsare secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra magistrati
ed avvocati del Tribunale di Torino a data 15.03.2016.
Con il favore delle spese e competenze di giudizio.
Per il curatore speciale
disporre che le minori siano affidate provvisoriamente al Servizio Sociale con collocazione presso la
madre e che le decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione, la salute e il tempo libero, siano
prese dal servizio affidatario tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni delle
minori, solo dopo aver sentito e nonchè i genitori, e se del caso, aver acquisito il parere Per_1 Per_2
delle insegnanti, degli specialisti e dei medici di fiducia delle minori;
confermare la prosecuzione della presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte del Servizio
Sociale e di dell'età evolutiva per la continuazione degli interventi di supporto ritenuti CP_3
necessari e finalizzati a favorire il superamento della conflittualità genitoriale, la ripresa degli incontri
padre-figlie, e soprattutto a scongiurare l'emissione di provvedimenti maggiormente incisivi.
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e replica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
CHIERI, il 02/07/2009.
pagina 5 di 17 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIERI (atto n. 44 parte II Seria A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nate le figlie: , il 07/09/2009 e , il 20/05/2011. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
di Torino in data 05/12/2019.
Con ricorso depositato il 03/05/2021, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b)
della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente, con ordinanza in data 19/10/2021, assumeva i seguenti provvedimenti “Conferma
l'assegnazione della casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla madre. Conferma
l'affidamento delle figlie e ad entrambi i genitori, disponendo che le minori mantengano la Per_2 Per_1
residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre. Dispone che prosegua il progetto avviato
dai Servizi tramite lo svolgimento di incontri alla presenza di un educatore finalizzato al recupero
della relazione padre-figlie per ripristinare la calendarizzazione concordata con trasmissione di
relazione di aggiornamento entro il 15.1.2022. Invita le parti a far proseguire il supporto psicologico
di e i genitori a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità. Conferma il contributo per il Per_1
mantenimento delle figlie a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie nei termini di cui al
Protocollo del Tribunale di Torino 15.3.2016.”
All'esito nominava un curatore speciale per le minori e disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Il curatore speciale si costituiva in data 17.01.2022.
All'udienza del 21/04/2022, avanti al G.I. entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni richiamate in epigrafe e precisate all'udienza del 21/04/2022.
Con sentenza parziale del 4.07.2022 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione sulle questioni riguardanti le minori ed economiche.
pagina 6 di 17 All'udienza del 16.02.2023 le parti insistevano nelle istanze istruttorie;
parte ricorrente formulava istanza ex art. 709 ter cpc per la modifica dell'ordinanza presidenziale chiedendo il collocamento delle minori in comunità ed affido delle stesse ai servizi.
Il giudice, con ordinanza del 23.02.2023, rigettava l'istanza 709 ter cpc, ammetteva le prove orali e fissava udienza per l'audizione delle minori.
In data 20.03.2023 venivano sentite le minori.
L'istruttoria proseguiva con l'assunzione delle prove orali in data 08.06.2023 e mediante il deposito di relazioni sociali ed educative aggiornate.
Parte convenuta in data 01.08.2024 depositata istanza chiedendo che venisse autorizzata l'operazione di tonsillectomia in favore di . A seguito di contraddittorio tra le parti veniva disposta TU medica Per_1
con il seguente quesito “Dica il consulente d'ufficio, espressamente autorizzato ad acquisire
documentazione medica relativa alla minore presso enti pubblici e privati, visitata la perizianda, Per_1
esaminati gli atti ed effettuati gli indispensabili colloqui clinici, se l'intervento di tonsillectomia
richiesto dalla madre sia indispensabile e/o consigliato per la salute della minore”.
Vista l'importante conflittualità tra i genitori veniva altresì disposta TU psicologica con il seguente quesito ““Dica la consulente d'ufficio, espressamente autorizzata ad acquisire eventuale
documentazione medica relativa alle parti presso enti pubblici e privati o presso gli istituti scolastici,
esaminati gli atti ed effettuati gli indispensabili colloqui clinici, in merito al contesto paterno e
materno, tenuto conto della personalità dei genitori e della loro capacità di svolgere la funzione
genitoriale. Riferisca circa le condizioni psicoaffettive delle figlie minori e la qualità del rapporto con
ciascuno dei genitori e con l'eventuale contesto familiare allargato. Dica quale possa essere
l'evoluzione futura delle relazioni con entrambi i contesti e tenuto conto dell'esigenza di tutelare la
possibilità che la relazione del minore con ciascuno di essi si sviluppi in modo da favorirne una
corretta crescita affettiva, cognitiva e relazionale;
esamini quindi le possibili modalità di affidamento,
anche eventualmente eterofamigliare, evidenziando gli aspetti positivi e quelli negativi, nonché le
possibili soluzioni riguardo ai tempi con ciascun genitore”.
La perizia medica veniva depositata il 09.01.2024.
pagina 7 di 17 Con provvedimento del 5.02.2024, alla luce delle conclusioni della TU medica, veniva rigettata l'istanza della madre di autorizzazione all'intervento di tonsillectomia in favore della figlia . Per_1
In data 16.02.2024 veniva depositata la perizia psicologica.
All'udienza del 27/06/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art 190 cpc.
***
Sulle altre questioni ritiene, preliminarmente, il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività
istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte.
Sull'affidamento e la collocazione delle minori
Nel corso del giudizio, in particolare dalle relazioni dei servizi e dalla TU psicologica espletata, è
emerso come la madre presenti delle carenze dal punto di vista della capacità genitoriale, mentre il padre, pur apparendo maggiormente in grado di occuparsi delle minori, risulta di fatto impossibilitato e da anni non incontra le figlie.
In primo luogo, occorre evidenziare come la signora non si sia mai presentata agli incontri con CP_1
il consulente, né abbia mai in alcun modo collaborato con la stessa, impedendo altresì alla consulente di incontrare le minori.
Con riferimento alla madre, la TU, esaminando il materiale a sue mani, in particolare le relazioni dei servizi, ha evidenziato come la stessa tenda a controllare ogni aspetto della vita delle minori,
escludendo il padre dalla loro vita: “nel corso del tempo, la signora ha teso a proporre un'immagine
patologica delle figlie, attivandosi anche in autonomia, in assenza del consenso paterno”; “rispetto alle
scelte scolastiche relative alle figlie, il signor riporta che nonostante i suoi ripetuti solleciti Pt_1
alla signora, egli non ha mai da lei ricevuto il documento attestante l'indicazione orientativa delle
insegnanti che ha dovuto richiedere personalmente alla scuola. L'uomo riferisce inoltre che la figlia
, supportata dalla signora e contro il consiglio orientativo della scuola, si iscrive al liceo Per_1
linguistico Monti… per quanto riguarda la minore , invece, il signor , ma anche le Per_2 Pt_1
insegnanti della scuola frequentata dalla minore, evidenziano l'insistenza della signora all'ottenimento
di una certificazione con riconoscimento di un handicap per la bimba, al fine di poter richiedere la
pagina 8 di 17 legge 104 e l'annessa indennità di frequenza. Contrasta tale agito della signora, con la richiesta
proposta alla scuola da parte della donna, di ottenere una relazione attestante le buone competenze della minore;
è necessario puntualizzare che l'insistente richiesta della signora di una CP_1
certificazione di handicap per , orientata all'ottenimento della legge 104 e dunque dell'indennità Per_2
di frequenza, non trova corresponsione in ciò che le insegnanti della bimba hanno dichiarato nella
consultazione peritale;
evidenze che chiarificano la mancanza di presupposti, nella minore, della
possibilità di ottenere, ma anche di avere necessità della 104; avendo la ragazzina raggiunto, a detta delle insegnanti, adeguati risultati con il solo sostegno del PDP stilato dalla scuola”. E ancora
“colpisce come dalle consultazioni effettuate, emerga un'immagine della signora CP_1
caratterizzata dalla non volontà di ascoltare e condividere in maniera aperta e libera le opinioni e le
indicazioni esterne, anche quando le stesse derivano da professionisti ed esperti, basti pensare a ciò
che rilevano le insegnanti che evidenziano una chiara difficoltà a comunicare con la signora che non
pare sentire le parole altrui “come se la verità fosse la sua e non potesse vedere altri punti di vista”.
Emerge inoltre un atteggiamento controllante della signora che si rileva per esempio nel voler
scegliere e decidere perentoriamente rispetto alle figlie, in merito a qualsiasi aspetto della loro vita,
dalla salute alla scuola, anche facendo in modo di farsi eleggere come rappresentante di classe,
nonostante, come chiaramente rilevato dalle insegnanti, la stessa risulti nelle incombenze assente e
non interessata, avendo comunicato di avere troppi impegni per seguire il ruolo. Anche i Servizi
evidenziano quanto la signora funzioni in maniera controllante nei confronti delle figlie, tanto che le
stesse, molto spesso, si sono sentite costrette a riportare, nonostante l'andamento positivo della
frequentazione con il padre, episodi negativi dei momenti vissuti con l'uomo, episodi non aderenti alla
realtà ed a cui l'educatrice era protagonista;
tale atteggiamento evidentemente per accondiscendere ed appagare la figura materna, evidenziando alla stessa di essere alleate con la donna”.
In conclusione, la TU ha affermato che “non è possibile evidenziare aspetti peculiari della signora
in quanto la stessa non si è arbitrariamente presentata ai colloqui peritali. Vero è però che CP_1
clinicamente l'opposizione esplicitata dalla signora, in particolare anche nei confronti delle
disposizioni del Tribunale, altro non fa che indicare un orientamento fortemente oppositivo e
respingente della signora, ma anche l'incapacità della stessa di considerare le norme e le regole,
pagina 9 di 17 surclassando l'autorità e non considerandola. L'atteggiamento della signora mostra dunque una
evidente ostilità rispetto alle regole ed alle indicazioni proposte, rilevata anche nei diversi
comportamenti dalla donna adottati;
in particolare per esempio, l'andare a prendere le figlie a scuola
prima, nei giorni di competenza del signore, al fine di non far incontrare le minori al padre e dunque impedirne la frequentazione”. La consulente ha evidenziato come “preoccupa fortemente il costante
tentativo di medicalizzazione delle minori proposto dalla signora che nel tempo ha teso a sottoporre
ad almeno, a detta del signore 'una trentina di visite mediche', molto spesso effettuate in Per_1
autonomia e spesso anche contro il parere del medico di base. Nel particolare, il signore riporta in
consultazione peritale, una lista delle visite a cui, in particolare la figlia è stata sottoposta e che Per_1
risultano essere, solo nel 2023 circa 23 visite mediche, l'uomo riferisce inoltre che nel 2024, appena
iniziato, la figlia ha già affrontato un accesso al pronto soccorso e una visita medica, con Per_1
previsione di una ecocardiografia prevista a breve…Preoccupa inoltre l'influenza che la signora
agisce sulle minori, esplicitando alle stesse che in assenza del consenso paterno rispetto alle CP_1
visite da lei desiderate ed indicate al padre, lui sarebbe responsabile della morte delle figlie.
L'immagine distruttiva del padre, passa così inesorabilmente alle figlie allorquando le stesse inviano
al padre messaggi in cui l'uomo viene dalle figlie ripudiato come figura genitoriale a causa delle sue
obiezioni rispetto alle richieste materne”.
In conclusione, si legge che “alla luce delle informazioni raccolte, si ritiene che la signora non
possieda alcuna delle funzioni genitoriali adeguate a permettere alle figlie di perseguire un percorso di
crescita adeguato e positivo. La signora risulta mancante rispetto alla gran parte degli indicatori
relativi alle funzioni genitoriali e non appare assolutamente predisposta e disponibile a condividere la
bigenitorialità con il padre delle minori che allontana e di cui sporca costantemente l'immagine agli occhi delle figlie, tanto da determinare il rifiuto di queste dell'uomo” (pag. 27 della TU)
Quanto al sig. , la TU evidenzia come lo stesso risulti “connotato da una evidente resilienza Pt_1
rispetto alle azioni proposte dalla signora e tese a limitare e bloccare il suo ruolo paterno.
Sicuramente logico nei ragionamenti e pragmatico rispetto all'analisi delle situazioni, il signore
propone il forte affetto che egli percepisce nei confronti delle figlie, commuovendosi allorquando
riferisce della loro mancanza e dell'impossibilità di riavvicinarsi a loro. L'uomo risulta triste e
pagina 10 di 17 profondamente preoccupato, ancor di più da quando egli ha iniziato a ricevere dalle figlie
comunicazioni auspicanti la sua scomparsa e nei quali le minori lo accusano esplicitamente di non
tenere a loro e di non volerle aiutare rispetto alle difficoltà evidenziate dalla madre. Il signor Pt_1
riconosce il grave pregiudizio in cui versano le figlie, proponendo il desiderio di permettere alle stesse di vivere una vita sana ed adeguata”; la consulente conclude quindi evidenziando come la consapevolezza mostrata rispetto alla situazione ed ai bisogni delle minori, fa propendere per una migliore capacità genitoriale che però l'uomo non ha potuto e non può agire in quanto limitato ed impedito dalla signora (pag. 27 della TU).
Rispetto alle minori, nonostante, come detto, la madre non le abbia accompagnate agli incontri, dal materiale racconto e dal confronto con i servizi sociali che seguono il nucleo famigliare sin dal 2021, la
TU ha riferito che le stesse risultano “appesantite ed affaticate emotivamente, in grande difficoltà
anche a causa dell'impossibilità di vivere un percorso di crescita libero, essendo 'utilizzate' nel
conflitto, di cui le minori divengono inconsapevolmente protagoniste e strumenti. E' evidente inoltre che entrambe le ragazze stanno costruendo un'immagine del paterno non personale, ma derivante dai
giudizi e dalle opinioni materne che la signora espone ed esprime alle figlie senza preservarle,
proponendo del padre un'immagine negativa e distruttiva che si ravvede anche dalle mail che , Per_1
per esempio, invia all'uomo: “Sono stufa, di tutto, di te e assistenti sociali ,psicologhe, avvocati, giudici che non riescono a capire la nostra sofferenza e le nostre paure”, ma che non paiono
congruenti con il rapporto che le minori intrattenevano con il padre durante i momenti di visita,
rapporti tendenzialmente positivi, ma che venivano successivamente riportati alla madre, dalle
ragazzine, come dichiarato dai Servizi, come negativi e sgradevoli. E' da rilevare inoltre come le ragazze, al momento, addossino la responsabilità delle varie situazioni vissute, solo al padre”
La TU riferisce che indubbiamente, l'immagine paterna è stata, nelle minori, “pian piano distrutta e
la signora ha teso ad impedire gli incontri padre-figlie nei giorni di competenza andandole a prendere
a scuola prima dell'uscita regolare o facendole uscire da una porta secondaria, al fine di non
permettere la vicinanza delle ragazze con il signor . Indubbiamente, tale comportamento altro Pt_1
non fa che trasmettere alle minori l'immagine di un padre inadeguato, pericoloso e da cui è necessario stare lontani e preservarsi, immagine dettata alle ragazze dalla signora . CP_1
pagina 11 di 17 Conclusivamente la TU ritiene che “le minori versino attualmente in gravissimo pregiudizio. e Per_1
non stanno percorrendo, nell'ambito materno, un percorso di crescita costruttivo e sano, Per_2
essendo assolutamente 'imprigionate' in meccanismi di cui risultano essere vittime…si ravvede un
pregiudizio importante in cui le minori attualmente versano, essendo fortemente influenzate dalla
madre rispetto alle considerazioni che esse hanno strutturato nei confronti del padre e che ricalcano quelle della madre” (pag. 30 della TU).
La consulente ha concluso ritendo necessario un allontanamento delle minori dalla casa materna al fine di bonificare l'immagine paterna e di limitare il rischio di sicuri disturbi di personalità a carico delle minori. Ha escluso un passaggio diretto all'ambiente paterno.
Le conclusioni della TU risultano confermate dalle relazioni dei servizi, ove si legge dell'alta conflittualità esistente tra i genitori, mai attenuata nel corso del giudizio, della sfiducia reciproca, della preoccupazione eccessiva della madre per la salute delle ragazze, delle decisioni assunte dalla madre in ambito scolastico e medico senza previa consultazione del padre (cfr, fra le altre, relazione depositata in data 28.7.2023). I servizi sociali hanno concluso ritenendo indispensabile, nel caso in esame, un affido ai servizi almeno in ambito scolastico e medico (cfr relazione 18.06.2024).
Le minori, sentite all'udienza del 20.03.2023, hanno riferito dello stretto legame con la madre e delle difficoltà ad incontrare il padre. Entrambe hanno rimarcato come il padre non sia un bravo genitore in quanto non permette loro di curarsi come necessario.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il collegio che il collocamento delle minori in comunità
rappresenterebbe per le stesse un trauma, tenuto conto anche della loro età (15 anni e 13 e Per_1 Per_2
del legame venutosi sino ad ora a creare con la madre. Le minori dovranno dunque mantenere la collocazione presso la madre, ma deve prevedersi un affidamento delle stesse ai servizi sociali.
Detto affidamento si rende necessario al fine di superare la conflittualità esistente tra i genitori, di arginare la tendenza della madre ad assumere le decisioni in autonomia, senza confrontarsi con il padre,
nonché a premettere al sig. di recuperare il rapporto con le figlie. Pt_1
L'affidamento delle minori ai servizi sociali deve essere previsto per la durata massima di due anni,
salva diversa e successiva disposizione. La signora quale genitore collocatario, manterrà CP_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale in via ordinaria. Le decisioni sulle questioni di maggiore pagina 12 di 17 interesse per le minori, invece, fra cui quelle relative all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza dovranno essere assunte dal Servizio affidatario, tenuto conto delle indicazioni dei genitori e,
in caso di disaccordo, dal servizio affidatario, sentiti gli insegnanti, il pediatra o il medico di riferimento. Il servizio sociale, ogni sei mesi, riferirà al giudice tutelare sull'andamento degli interventi,
sui rapporti mantenuti dalle minori con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale ed entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento comunicherà il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale ed ai genitori. Deve, inoltre, darsi atto che il Servizio Sociale (non come affidatario, ma come servizio) ha i compiti di cui all'art. 5 comma 2 L. 184\1983.
Il servizio sociale dovrà predisporre, in favore delle minori, un progetto di affido diurno che permetta alle minori di sperimentarsi in nuove realtà, scindere il legame patologico esistente con la madre e riavvicinarsi al padre.
Quanto alle visite padre-figlie, si rimette ai servizi sociali affidatari ogni determinazione circa modi e tempi delle stesse, tenuto conto della volontà e dell'interesse esclusivo delle minori.
Deve in ogni caso essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare e delle minori da parte dei servizi sociali e di età evolutiva. CP_3
Assegnazione della casa coniugale
Alla conferma della collocazione dei minori presso la madre, segue la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla signora . CP_1
Detta assegnazione, per costante giurisprudenza, ha, di norma, ad oggetto l'intero immobile già abitato dalla famiglia prima della separazione. Tale assegnazione, infatti, avviene nell'esclusivo interesse del minore, al fine di permettere allo stesso, nonostante la separazione dei genitori, di permanere nell'”habitat” domestico. Non può dunque disporsi l'assegnazione parziale della casa familiare, a meno che l'unità immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia,
ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 23631 del 11/11/2011 che ha cassato la sentenza che aveva disposto l'assegnazione parziale, in favore del coniuge non affidatario dei figli, della porzione immobiliare posta al piano sottostante, pur in mancanza di prova, tra l'altro, dell'autonomia dalla restante parte dell'abitazione familiare).
pagina 13 di 17 Nel caso di specie, nulla risulta provato in ordine alla destinazione di una sola parte dell'unità abitativa ad abitazione famigliare, di talché l'assegnazione deve avere ad oggetto la casa famigliare nella sua interezza.
Sul mantenimento per le minori
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 950,00 euro mensili (euro 475,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie.
Parte ricorrente non ha indicato con trasparenza e chiarezza le proprie entrate. I redditi dichiarati appaiono in linea con quelli già considerati in sede presidenziale. Sul conto corrente prodotto risultano però continui bonifici dall'estero “sumup limited” (cfr. doc. 11 di parte ricorrente) per importi mensili rilevanti. Egli inoltre risulta titolare di un deposito titoli al 12.4.2024 pari ad euro 22.130,68 (doc. 17 di parte ricorrente), oltre ad un fondo pensione di euro 89000,00 al 31.12.2023 (doc. 18 di parte ricorrente), elementi non considerati all'epoca dell'ordinanza presidenziale.
I redditi di parte convenuta non appaiono mutati in maniera sostanziale rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale.
Alla luce di quanto sopra e tenuto conto anche del fatto che, allo stato, il sig. non tiene Pt_1
regolarmente con sé le minori e che il mantenimento delle stesse grava principalmente sulla madre,
ritiene il collegio di dover stabilire l'assegno per il mantenimento delle minori a carico del sig. Pt_1
in euro 950,00 mensili (euro 475 per ciascun figlio), oltre rivalutazione maturata e maturanda in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.
Spese di lite e di TU
In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine alla domanda di affidamento esclusivo delle minori ed alla domanda di autorizzazione alla tonsillectomia per la figlia , tenuto conto altresì Per_1
della soccombenza reciproca in ordine alle ulteriori domande, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 le spese di lite devono essere compensate tra i genitori.
pagina 14 di 17 Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 5.500,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Le spese del curatore speciale, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, vengono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, essendosi la nomina resa necessaria nell'interesse delle minori.
Le spese del TU , come liquidato con separato provvedimento, devono essere poste CP_4
integralmente a carico della signora soccombente in ordine alla domanda di CP_1
tonsillectomia per cui il TU è stato nominato.
Le spese della TU psicologica, come liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno, essendosi la nomina resa necessaria nell'interesse della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
dato atto dell'intervenuta sentenza di divorzio in data 18.07.2022,
DISPONE l'affidamento delle minori e al Servizio Sociale competente per la durata Per_1 Per_2
massima di anni due, salvo diversa e successiva disposizione.
DISPONE che le minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre che manterrà l'esercizio della responsabilità genitoriale in via ordinaria.
DISPONE che le decisioni sulle questioni di maggiore interesse per le figlie, fra cui quelle relative all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza, dovranno essere assunte dal Servizio affidatario,
tenuto conto delle indicazioni dei genitori e, in caso di disaccordo, dal servizio affidatario, sentiti gli insegnanti, il pediatra o il medico di riferimento.
DISPONE che il servizio sociale predisponga, in favore delle minori, un progetto di affido diurno secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dello stesso servizio.
DISPONE che gli incontri padre-figlio avvengano secondo modi e tempi da stabilirsi da parte del servizio sociale affidatario, tenuto conto della volontà e dell'interesse esclusivo delle minori.
pagina 15 di 17 CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e delle minori da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò si renderà necessario nell'interesse delle minori.
DA' ATTO che il Servizio Sociale ha i compiti di cui all'art. 5 comma 2 L. 184\1983.
DISPONE che il Servizio Sociale, ogni sei mesi, riferisca all'autorità giudiziaria che procede ovvero in mancanza al giudice tutelare, sull'andamento degli interventi sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori sull'attuazione del progetto predisposto dal Tribunale.
DISPONE che entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, il Servizio Sociale comunichi il nominativo del responsabile dell'affidamento al Tribunale ed ai genitori.
ASSEGNA la casa coniugale alla signora . CP_1
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 CP_1
somma di euro 950,00 (euro 475 per ogni figlia), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino del 15.03.2016.
CONDANNA alla refusione di 1/3 delle spese di lite in favore di CP_1 Pt_1
spese liquidate per intero in complessivi € 5500,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 2/3 delle spese di lite tra i genitori.
CONDANNA e in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_1 CP_1
dello Stato delle spese di lite sostenute dal curatore speciale Avv. STEFANO ARDAGNA, spese che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 5.300,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
pagina 16 di 17 PONE le spese del TU definitivamente a carico della signora . CP_4 CP_1
PONE le spese di TU psicologica definitivamente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno.
MANDA alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore per la vigilanza sulla sua attuazione
Così deciso in Torino, il 8.11.2024
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott. Isabella Messina
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi NOi Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9443/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Silvia Santilli, presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_1
RICORRENTE
contro
con il patrocinio dell'avv. Stradiotto Adriano e AY ET presso il cui studio ha CP_1
eletto domicilio
RESISTENTE
nonché
AVV. STEFANO ARDAGNA in qualità di curatore speciale delle minori e Persona_1
Persona_2
TERZO INTERVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente pagina 1 di 17
1. In via principale
- Accertate le condotte pregiudizievoli alle minori poste in essere dalla madre disporne l'immediato allontanamento ai sensi dell'art. 333 cc adottandosi i necessari ed adeguati provvedimenti come indicati nella Consulenza Tecnica d'Ufficio
- Conseguentemente disporsi l'affido delle minori in via esclusiva e rafforzata al padre NO Pt_1
;
[...]
- Collocarsi le minori temporaneamente secondo le indicazioni della TU in comunità famiglia adeguata all'età o in ulteriore subordine presso la casa paterna con regime
di affido diurno ai servizi con successivo e definitivo rientro e collocamento presso la casa paterna;
- Disporsi a carico della madre il pagamento di un assegno di mantenimento da quantificarsi in €
350,00 per ciascuna figlia da versarsi al NO entro il giorno 5 di ogni mese oltre Pt_1
rivalutazione Istat annuale come per legge;
- Revocarsi l'assegnazione della casa coniugale a favore della NOa CP_1
- Avviarsi un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
In subordine
- Affidarsi le minori e ai Servizi Sociali competenti affinchè esercitino in via esclusiva la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale sulle stesse predisponendo un percorso di sostegno al nucleo familiare
finalizzato al recupero di un corretto esercizio condiviso della bigenitoralità;
- In ogni caso collocarsi le minori presso il padre con affido diurno ai servizi e disponendosi che le
visite con la madre avvengano sotto lo stretto controllo dei servizi sociali competenti;
- Disporsi a carico della madre il pagamento di un assegno di mantenimento da
quantificarsi in € 350,00 per ciascuna figlia da versarsi al NO entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione Istat annuale come per legge;
- Revocarsi l'assegnazione della casa coniugale a favore della NOa CP_1
- Avviarsi un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
In via di ulteriore subordine
Nella denegata ipotesi di conferma del collocamento presso la casa materna
pagina 2 di 17 a. Affidarsi la responsabilità genitoriale sulle minori e ai servizi sociali con regime di Per_1 Per_2
affido diurno ai medesimi servizi, proseguimento del monitoraggio sul nucleo e calendarizzazione di
incontri con il padre in presenza del personale educativo;
b. In ogni caso confermarsi il diritto del padre, una volta risanata la relazione con le figlie, a tenerle
con sé con le seguenti modalità:
a) a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola e sino al giovedì mattina quando le accompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna.
b) durante le vacanze natalizie un anno dal termine della scuola fino al 30 dicembre e l'anno
successivo dal 31 dicembre al 7 gennaio e così di seguito alternativamente restando inteso che il
genitore che avrà con sé le figlie nel primo periodo sopra individuato dovrà riaccompagnarle presso
l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 17:00 del giorno 30 dicembre;
c) durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni
d) le minori trascorreranno poi eventuali ponti alle ulteriori festività infrasettimanali alternativamente
con l'uno o l'altro genitore, precisando che, rispetto ai ponti, dovrà in ogni caso essere rispettata la
pertoccanza del fine settimana di ciascun genitore;
e) i compleanni delle figlie dovranno essere trascorsi ad anni alterni con la figura paterna o materna;
f) durante le vacanze estive le figlie trascorreranno un periodo di due settimane consecutive (dalle
08:00 del 1 agosto sino alle 12:00 del 16 agosto o dalle 12:00 del 16 agosto sino alle 21:00 del 31
agosto) ed una separata con ciascun genitore, in epoca da concordare entro il 20 maggio di ogni anno,
con comunicazione reciproca della località di soggiorno e del recapito telefonico;
in difetto di accordo
le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due
settimane di agosto negli anni dispari e un'ulteriore settimana a luglio o settembre;
g) In caso di indisposizione fisica delle figlie il genitore con cui le stesse si trovano si impegna a darne
pronta comunicazione all'altro così da consentirne la visita previo accordo telefonico.
c. Ciascun genitore avrà diritto a mantenere i rapporti con le figlie durante la permanenza presso
l'altro genitore, a tal fine impegnandosi, reciprocamente, a garantire una chiamata telefonica al
giorno, a mezzo telefono o video chiamata, nella fascia oraria dalle 20 alle 21.30;
Provvedimenti economici:
pagina 3 di 17 d. Porsi a carico del signor un assegno mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per Parte_1
ciascuna figlia) a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori da versarsi a favore della
NOa entro il giorno 5 di ciascun mese attraverso bonifico bancario e da rivalutarsi CP_1
annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo del presente
giudizio e condanna alla restituzione delle maggiori somme versate;
e. Ripartirsi tra i signori e nella misura del 50% ciascuno, le spese CP_1 Parte_1
straordinarie medico sanitarie e scolastiche ed extra scolastiche per le figlie spese da individuare,
concordare e documentare secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati
del Tribunale di Torino a data 15/03/2016;
f. Limitarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Chieri via Lazzaretti numero 35 alla signora
solo nella porzione di detto immobile di proprietà esclusiva della stessa;
CP_1 CP_1
In ogni caso con vittoria delle spese di lite, spese di TU a carico della NOa CP_1
SUI RICORSI INCIDENTALI PROPOSTI Controparte_2
- Confermarsi il rigetto del ricorso proposto dalla NOa in data 1/08/2023 in quanto CP_1
infondato in fatto alla luce delle risultanze della Ctu medico legale, con condanna della NOa
alla rifusione delle spese di lite e delle spese di TU CP_1
- Respingersi il ricorso proposto dalla NOa in data 26/10/2023 per i motivi in fatto ed in CP_1
diritto ivi esposti e che qui si richiamano ad ogni effetto, con condanna della NOa alla CP_1
rifusione delle spese di lite attesa la manifesta infondatezza dello stesso
- Dichiararsi cessata la materia del contendere sul ricorso proposto dalla NOa in data CP_1
14/11/23 alla luce di quanto precisato dalle parti all'udienza del 5/02/24
Per parte convenuta
1. disporre l'affidamento esclusivo rafforzato delle minori alla madre con collocamento principale
delle stesse presso detto genitore;
2. disporre che il sig. possa tenere le figlie con sé tenuto conto delle disponibilità e volontà Pt_1
delle stesse
pagina 4 di 17 3. assegnare alla sig.ra con cui convivono le minori, l'abitazione già costituente la CP_1
casa coniugale, comprensiva di mobili ed arredi, sita in Chieri via Lazzaretti n.35, respingendo perché
infondata ogni avversa domanda sul punto,
4. disporre che il sig. versi alla sig.ra quale contributo al mantenimento Parte_1 CP_1
delle figlie e la somma di €.1.500,00 (€.750,00 per ciascuna figlia) od altra veriore Per_1 Per_2
determinanda, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi
annualmente secondo indici ISTAT;
5. porre a carico dei genitori l'obbligo di ripartire tra loro, nella misura del 50% ciascuno le spese
mediche, specialistiche, scolastiche e per le attività ludico – ricreative delle figlie spese da individuare,
concordare, documentare e rimborsare secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra magistrati
ed avvocati del Tribunale di Torino a data 15.03.2016.
Con il favore delle spese e competenze di giudizio.
Per il curatore speciale
disporre che le minori siano affidate provvisoriamente al Servizio Sociale con collocazione presso la
madre e che le decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione, la salute e il tempo libero, siano
prese dal servizio affidatario tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni delle
minori, solo dopo aver sentito e nonchè i genitori, e se del caso, aver acquisito il parere Per_1 Per_2
delle insegnanti, degli specialisti e dei medici di fiducia delle minori;
confermare la prosecuzione della presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte del Servizio
Sociale e di dell'età evolutiva per la continuazione degli interventi di supporto ritenuti CP_3
necessari e finalizzati a favorire il superamento della conflittualità genitoriale, la ripresa degli incontri
padre-figlie, e soprattutto a scongiurare l'emissione di provvedimenti maggiormente incisivi.
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e replica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
CHIERI, il 02/07/2009.
pagina 5 di 17 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIERI (atto n. 44 parte II Seria A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nate le figlie: , il 07/09/2009 e , il 20/05/2011. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
di Torino in data 05/12/2019.
Con ricorso depositato il 03/05/2021, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b)
della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente, con ordinanza in data 19/10/2021, assumeva i seguenti provvedimenti “Conferma
l'assegnazione della casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla madre. Conferma
l'affidamento delle figlie e ad entrambi i genitori, disponendo che le minori mantengano la Per_2 Per_1
residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre. Dispone che prosegua il progetto avviato
dai Servizi tramite lo svolgimento di incontri alla presenza di un educatore finalizzato al recupero
della relazione padre-figlie per ripristinare la calendarizzazione concordata con trasmissione di
relazione di aggiornamento entro il 15.1.2022. Invita le parti a far proseguire il supporto psicologico
di e i genitori a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità. Conferma il contributo per il Per_1
mantenimento delle figlie a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie nei termini di cui al
Protocollo del Tribunale di Torino 15.3.2016.”
All'esito nominava un curatore speciale per le minori e disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Il curatore speciale si costituiva in data 17.01.2022.
All'udienza del 21/04/2022, avanti al G.I. entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni richiamate in epigrafe e precisate all'udienza del 21/04/2022.
Con sentenza parziale del 4.07.2022 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione sulle questioni riguardanti le minori ed economiche.
pagina 6 di 17 All'udienza del 16.02.2023 le parti insistevano nelle istanze istruttorie;
parte ricorrente formulava istanza ex art. 709 ter cpc per la modifica dell'ordinanza presidenziale chiedendo il collocamento delle minori in comunità ed affido delle stesse ai servizi.
Il giudice, con ordinanza del 23.02.2023, rigettava l'istanza 709 ter cpc, ammetteva le prove orali e fissava udienza per l'audizione delle minori.
In data 20.03.2023 venivano sentite le minori.
L'istruttoria proseguiva con l'assunzione delle prove orali in data 08.06.2023 e mediante il deposito di relazioni sociali ed educative aggiornate.
Parte convenuta in data 01.08.2024 depositata istanza chiedendo che venisse autorizzata l'operazione di tonsillectomia in favore di . A seguito di contraddittorio tra le parti veniva disposta TU medica Per_1
con il seguente quesito “Dica il consulente d'ufficio, espressamente autorizzato ad acquisire
documentazione medica relativa alla minore presso enti pubblici e privati, visitata la perizianda, Per_1
esaminati gli atti ed effettuati gli indispensabili colloqui clinici, se l'intervento di tonsillectomia
richiesto dalla madre sia indispensabile e/o consigliato per la salute della minore”.
Vista l'importante conflittualità tra i genitori veniva altresì disposta TU psicologica con il seguente quesito ““Dica la consulente d'ufficio, espressamente autorizzata ad acquisire eventuale
documentazione medica relativa alle parti presso enti pubblici e privati o presso gli istituti scolastici,
esaminati gli atti ed effettuati gli indispensabili colloqui clinici, in merito al contesto paterno e
materno, tenuto conto della personalità dei genitori e della loro capacità di svolgere la funzione
genitoriale. Riferisca circa le condizioni psicoaffettive delle figlie minori e la qualità del rapporto con
ciascuno dei genitori e con l'eventuale contesto familiare allargato. Dica quale possa essere
l'evoluzione futura delle relazioni con entrambi i contesti e tenuto conto dell'esigenza di tutelare la
possibilità che la relazione del minore con ciascuno di essi si sviluppi in modo da favorirne una
corretta crescita affettiva, cognitiva e relazionale;
esamini quindi le possibili modalità di affidamento,
anche eventualmente eterofamigliare, evidenziando gli aspetti positivi e quelli negativi, nonché le
possibili soluzioni riguardo ai tempi con ciascun genitore”.
La perizia medica veniva depositata il 09.01.2024.
pagina 7 di 17 Con provvedimento del 5.02.2024, alla luce delle conclusioni della TU medica, veniva rigettata l'istanza della madre di autorizzazione all'intervento di tonsillectomia in favore della figlia . Per_1
In data 16.02.2024 veniva depositata la perizia psicologica.
All'udienza del 27/06/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art 190 cpc.
***
Sulle altre questioni ritiene, preliminarmente, il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività
istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte.
Sull'affidamento e la collocazione delle minori
Nel corso del giudizio, in particolare dalle relazioni dei servizi e dalla TU psicologica espletata, è
emerso come la madre presenti delle carenze dal punto di vista della capacità genitoriale, mentre il padre, pur apparendo maggiormente in grado di occuparsi delle minori, risulta di fatto impossibilitato e da anni non incontra le figlie.
In primo luogo, occorre evidenziare come la signora non si sia mai presentata agli incontri con CP_1
il consulente, né abbia mai in alcun modo collaborato con la stessa, impedendo altresì alla consulente di incontrare le minori.
Con riferimento alla madre, la TU, esaminando il materiale a sue mani, in particolare le relazioni dei servizi, ha evidenziato come la stessa tenda a controllare ogni aspetto della vita delle minori,
escludendo il padre dalla loro vita: “nel corso del tempo, la signora ha teso a proporre un'immagine
patologica delle figlie, attivandosi anche in autonomia, in assenza del consenso paterno”; “rispetto alle
scelte scolastiche relative alle figlie, il signor riporta che nonostante i suoi ripetuti solleciti Pt_1
alla signora, egli non ha mai da lei ricevuto il documento attestante l'indicazione orientativa delle
insegnanti che ha dovuto richiedere personalmente alla scuola. L'uomo riferisce inoltre che la figlia
, supportata dalla signora e contro il consiglio orientativo della scuola, si iscrive al liceo Per_1
linguistico Monti… per quanto riguarda la minore , invece, il signor , ma anche le Per_2 Pt_1
insegnanti della scuola frequentata dalla minore, evidenziano l'insistenza della signora all'ottenimento
di una certificazione con riconoscimento di un handicap per la bimba, al fine di poter richiedere la
pagina 8 di 17 legge 104 e l'annessa indennità di frequenza. Contrasta tale agito della signora, con la richiesta
proposta alla scuola da parte della donna, di ottenere una relazione attestante le buone competenze della minore;
è necessario puntualizzare che l'insistente richiesta della signora di una CP_1
certificazione di handicap per , orientata all'ottenimento della legge 104 e dunque dell'indennità Per_2
di frequenza, non trova corresponsione in ciò che le insegnanti della bimba hanno dichiarato nella
consultazione peritale;
evidenze che chiarificano la mancanza di presupposti, nella minore, della
possibilità di ottenere, ma anche di avere necessità della 104; avendo la ragazzina raggiunto, a detta delle insegnanti, adeguati risultati con il solo sostegno del PDP stilato dalla scuola”. E ancora
“colpisce come dalle consultazioni effettuate, emerga un'immagine della signora CP_1
caratterizzata dalla non volontà di ascoltare e condividere in maniera aperta e libera le opinioni e le
indicazioni esterne, anche quando le stesse derivano da professionisti ed esperti, basti pensare a ciò
che rilevano le insegnanti che evidenziano una chiara difficoltà a comunicare con la signora che non
pare sentire le parole altrui “come se la verità fosse la sua e non potesse vedere altri punti di vista”.
Emerge inoltre un atteggiamento controllante della signora che si rileva per esempio nel voler
scegliere e decidere perentoriamente rispetto alle figlie, in merito a qualsiasi aspetto della loro vita,
dalla salute alla scuola, anche facendo in modo di farsi eleggere come rappresentante di classe,
nonostante, come chiaramente rilevato dalle insegnanti, la stessa risulti nelle incombenze assente e
non interessata, avendo comunicato di avere troppi impegni per seguire il ruolo. Anche i Servizi
evidenziano quanto la signora funzioni in maniera controllante nei confronti delle figlie, tanto che le
stesse, molto spesso, si sono sentite costrette a riportare, nonostante l'andamento positivo della
frequentazione con il padre, episodi negativi dei momenti vissuti con l'uomo, episodi non aderenti alla
realtà ed a cui l'educatrice era protagonista;
tale atteggiamento evidentemente per accondiscendere ed appagare la figura materna, evidenziando alla stessa di essere alleate con la donna”.
In conclusione, la TU ha affermato che “non è possibile evidenziare aspetti peculiari della signora
in quanto la stessa non si è arbitrariamente presentata ai colloqui peritali. Vero è però che CP_1
clinicamente l'opposizione esplicitata dalla signora, in particolare anche nei confronti delle
disposizioni del Tribunale, altro non fa che indicare un orientamento fortemente oppositivo e
respingente della signora, ma anche l'incapacità della stessa di considerare le norme e le regole,
pagina 9 di 17 surclassando l'autorità e non considerandola. L'atteggiamento della signora mostra dunque una
evidente ostilità rispetto alle regole ed alle indicazioni proposte, rilevata anche nei diversi
comportamenti dalla donna adottati;
in particolare per esempio, l'andare a prendere le figlie a scuola
prima, nei giorni di competenza del signore, al fine di non far incontrare le minori al padre e dunque impedirne la frequentazione”. La consulente ha evidenziato come “preoccupa fortemente il costante
tentativo di medicalizzazione delle minori proposto dalla signora che nel tempo ha teso a sottoporre
ad almeno, a detta del signore 'una trentina di visite mediche', molto spesso effettuate in Per_1
autonomia e spesso anche contro il parere del medico di base. Nel particolare, il signore riporta in
consultazione peritale, una lista delle visite a cui, in particolare la figlia è stata sottoposta e che Per_1
risultano essere, solo nel 2023 circa 23 visite mediche, l'uomo riferisce inoltre che nel 2024, appena
iniziato, la figlia ha già affrontato un accesso al pronto soccorso e una visita medica, con Per_1
previsione di una ecocardiografia prevista a breve…Preoccupa inoltre l'influenza che la signora
agisce sulle minori, esplicitando alle stesse che in assenza del consenso paterno rispetto alle CP_1
visite da lei desiderate ed indicate al padre, lui sarebbe responsabile della morte delle figlie.
L'immagine distruttiva del padre, passa così inesorabilmente alle figlie allorquando le stesse inviano
al padre messaggi in cui l'uomo viene dalle figlie ripudiato come figura genitoriale a causa delle sue
obiezioni rispetto alle richieste materne”.
In conclusione, si legge che “alla luce delle informazioni raccolte, si ritiene che la signora non
possieda alcuna delle funzioni genitoriali adeguate a permettere alle figlie di perseguire un percorso di
crescita adeguato e positivo. La signora risulta mancante rispetto alla gran parte degli indicatori
relativi alle funzioni genitoriali e non appare assolutamente predisposta e disponibile a condividere la
bigenitorialità con il padre delle minori che allontana e di cui sporca costantemente l'immagine agli occhi delle figlie, tanto da determinare il rifiuto di queste dell'uomo” (pag. 27 della TU)
Quanto al sig. , la TU evidenzia come lo stesso risulti “connotato da una evidente resilienza Pt_1
rispetto alle azioni proposte dalla signora e tese a limitare e bloccare il suo ruolo paterno.
Sicuramente logico nei ragionamenti e pragmatico rispetto all'analisi delle situazioni, il signore
propone il forte affetto che egli percepisce nei confronti delle figlie, commuovendosi allorquando
riferisce della loro mancanza e dell'impossibilità di riavvicinarsi a loro. L'uomo risulta triste e
pagina 10 di 17 profondamente preoccupato, ancor di più da quando egli ha iniziato a ricevere dalle figlie
comunicazioni auspicanti la sua scomparsa e nei quali le minori lo accusano esplicitamente di non
tenere a loro e di non volerle aiutare rispetto alle difficoltà evidenziate dalla madre. Il signor Pt_1
riconosce il grave pregiudizio in cui versano le figlie, proponendo il desiderio di permettere alle stesse di vivere una vita sana ed adeguata”; la consulente conclude quindi evidenziando come la consapevolezza mostrata rispetto alla situazione ed ai bisogni delle minori, fa propendere per una migliore capacità genitoriale che però l'uomo non ha potuto e non può agire in quanto limitato ed impedito dalla signora (pag. 27 della TU).
Rispetto alle minori, nonostante, come detto, la madre non le abbia accompagnate agli incontri, dal materiale racconto e dal confronto con i servizi sociali che seguono il nucleo famigliare sin dal 2021, la
TU ha riferito che le stesse risultano “appesantite ed affaticate emotivamente, in grande difficoltà
anche a causa dell'impossibilità di vivere un percorso di crescita libero, essendo 'utilizzate' nel
conflitto, di cui le minori divengono inconsapevolmente protagoniste e strumenti. E' evidente inoltre che entrambe le ragazze stanno costruendo un'immagine del paterno non personale, ma derivante dai
giudizi e dalle opinioni materne che la signora espone ed esprime alle figlie senza preservarle,
proponendo del padre un'immagine negativa e distruttiva che si ravvede anche dalle mail che , Per_1
per esempio, invia all'uomo: “Sono stufa, di tutto, di te e assistenti sociali ,psicologhe, avvocati, giudici che non riescono a capire la nostra sofferenza e le nostre paure”, ma che non paiono
congruenti con il rapporto che le minori intrattenevano con il padre durante i momenti di visita,
rapporti tendenzialmente positivi, ma che venivano successivamente riportati alla madre, dalle
ragazzine, come dichiarato dai Servizi, come negativi e sgradevoli. E' da rilevare inoltre come le ragazze, al momento, addossino la responsabilità delle varie situazioni vissute, solo al padre”
La TU riferisce che indubbiamente, l'immagine paterna è stata, nelle minori, “pian piano distrutta e
la signora ha teso ad impedire gli incontri padre-figlie nei giorni di competenza andandole a prendere
a scuola prima dell'uscita regolare o facendole uscire da una porta secondaria, al fine di non
permettere la vicinanza delle ragazze con il signor . Indubbiamente, tale comportamento altro Pt_1
non fa che trasmettere alle minori l'immagine di un padre inadeguato, pericoloso e da cui è necessario stare lontani e preservarsi, immagine dettata alle ragazze dalla signora . CP_1
pagina 11 di 17 Conclusivamente la TU ritiene che “le minori versino attualmente in gravissimo pregiudizio. e Per_1
non stanno percorrendo, nell'ambito materno, un percorso di crescita costruttivo e sano, Per_2
essendo assolutamente 'imprigionate' in meccanismi di cui risultano essere vittime…si ravvede un
pregiudizio importante in cui le minori attualmente versano, essendo fortemente influenzate dalla
madre rispetto alle considerazioni che esse hanno strutturato nei confronti del padre e che ricalcano quelle della madre” (pag. 30 della TU).
La consulente ha concluso ritendo necessario un allontanamento delle minori dalla casa materna al fine di bonificare l'immagine paterna e di limitare il rischio di sicuri disturbi di personalità a carico delle minori. Ha escluso un passaggio diretto all'ambiente paterno.
Le conclusioni della TU risultano confermate dalle relazioni dei servizi, ove si legge dell'alta conflittualità esistente tra i genitori, mai attenuata nel corso del giudizio, della sfiducia reciproca, della preoccupazione eccessiva della madre per la salute delle ragazze, delle decisioni assunte dalla madre in ambito scolastico e medico senza previa consultazione del padre (cfr, fra le altre, relazione depositata in data 28.7.2023). I servizi sociali hanno concluso ritenendo indispensabile, nel caso in esame, un affido ai servizi almeno in ambito scolastico e medico (cfr relazione 18.06.2024).
Le minori, sentite all'udienza del 20.03.2023, hanno riferito dello stretto legame con la madre e delle difficoltà ad incontrare il padre. Entrambe hanno rimarcato come il padre non sia un bravo genitore in quanto non permette loro di curarsi come necessario.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il collegio che il collocamento delle minori in comunità
rappresenterebbe per le stesse un trauma, tenuto conto anche della loro età (15 anni e 13 e Per_1 Per_2
del legame venutosi sino ad ora a creare con la madre. Le minori dovranno dunque mantenere la collocazione presso la madre, ma deve prevedersi un affidamento delle stesse ai servizi sociali.
Detto affidamento si rende necessario al fine di superare la conflittualità esistente tra i genitori, di arginare la tendenza della madre ad assumere le decisioni in autonomia, senza confrontarsi con il padre,
nonché a premettere al sig. di recuperare il rapporto con le figlie. Pt_1
L'affidamento delle minori ai servizi sociali deve essere previsto per la durata massima di due anni,
salva diversa e successiva disposizione. La signora quale genitore collocatario, manterrà CP_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale in via ordinaria. Le decisioni sulle questioni di maggiore pagina 12 di 17 interesse per le minori, invece, fra cui quelle relative all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza dovranno essere assunte dal Servizio affidatario, tenuto conto delle indicazioni dei genitori e,
in caso di disaccordo, dal servizio affidatario, sentiti gli insegnanti, il pediatra o il medico di riferimento. Il servizio sociale, ogni sei mesi, riferirà al giudice tutelare sull'andamento degli interventi,
sui rapporti mantenuti dalle minori con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale ed entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento comunicherà il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale ed ai genitori. Deve, inoltre, darsi atto che il Servizio Sociale (non come affidatario, ma come servizio) ha i compiti di cui all'art. 5 comma 2 L. 184\1983.
Il servizio sociale dovrà predisporre, in favore delle minori, un progetto di affido diurno che permetta alle minori di sperimentarsi in nuove realtà, scindere il legame patologico esistente con la madre e riavvicinarsi al padre.
Quanto alle visite padre-figlie, si rimette ai servizi sociali affidatari ogni determinazione circa modi e tempi delle stesse, tenuto conto della volontà e dell'interesse esclusivo delle minori.
Deve in ogni caso essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare e delle minori da parte dei servizi sociali e di età evolutiva. CP_3
Assegnazione della casa coniugale
Alla conferma della collocazione dei minori presso la madre, segue la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla signora . CP_1
Detta assegnazione, per costante giurisprudenza, ha, di norma, ad oggetto l'intero immobile già abitato dalla famiglia prima della separazione. Tale assegnazione, infatti, avviene nell'esclusivo interesse del minore, al fine di permettere allo stesso, nonostante la separazione dei genitori, di permanere nell'”habitat” domestico. Non può dunque disporsi l'assegnazione parziale della casa familiare, a meno che l'unità immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia,
ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 23631 del 11/11/2011 che ha cassato la sentenza che aveva disposto l'assegnazione parziale, in favore del coniuge non affidatario dei figli, della porzione immobiliare posta al piano sottostante, pur in mancanza di prova, tra l'altro, dell'autonomia dalla restante parte dell'abitazione familiare).
pagina 13 di 17 Nel caso di specie, nulla risulta provato in ordine alla destinazione di una sola parte dell'unità abitativa ad abitazione famigliare, di talché l'assegnazione deve avere ad oggetto la casa famigliare nella sua interezza.
Sul mantenimento per le minori
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 950,00 euro mensili (euro 475,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie.
Parte ricorrente non ha indicato con trasparenza e chiarezza le proprie entrate. I redditi dichiarati appaiono in linea con quelli già considerati in sede presidenziale. Sul conto corrente prodotto risultano però continui bonifici dall'estero “sumup limited” (cfr. doc. 11 di parte ricorrente) per importi mensili rilevanti. Egli inoltre risulta titolare di un deposito titoli al 12.4.2024 pari ad euro 22.130,68 (doc. 17 di parte ricorrente), oltre ad un fondo pensione di euro 89000,00 al 31.12.2023 (doc. 18 di parte ricorrente), elementi non considerati all'epoca dell'ordinanza presidenziale.
I redditi di parte convenuta non appaiono mutati in maniera sostanziale rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale.
Alla luce di quanto sopra e tenuto conto anche del fatto che, allo stato, il sig. non tiene Pt_1
regolarmente con sé le minori e che il mantenimento delle stesse grava principalmente sulla madre,
ritiene il collegio di dover stabilire l'assegno per il mantenimento delle minori a carico del sig. Pt_1
in euro 950,00 mensili (euro 475 per ciascun figlio), oltre rivalutazione maturata e maturanda in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.
Spese di lite e di TU
In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine alla domanda di affidamento esclusivo delle minori ed alla domanda di autorizzazione alla tonsillectomia per la figlia , tenuto conto altresì Per_1
della soccombenza reciproca in ordine alle ulteriori domande, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 le spese di lite devono essere compensate tra i genitori.
pagina 14 di 17 Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 5.500,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Le spese del curatore speciale, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, vengono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, essendosi la nomina resa necessaria nell'interesse delle minori.
Le spese del TU , come liquidato con separato provvedimento, devono essere poste CP_4
integralmente a carico della signora soccombente in ordine alla domanda di CP_1
tonsillectomia per cui il TU è stato nominato.
Le spese della TU psicologica, come liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno, essendosi la nomina resa necessaria nell'interesse della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
dato atto dell'intervenuta sentenza di divorzio in data 18.07.2022,
DISPONE l'affidamento delle minori e al Servizio Sociale competente per la durata Per_1 Per_2
massima di anni due, salvo diversa e successiva disposizione.
DISPONE che le minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre che manterrà l'esercizio della responsabilità genitoriale in via ordinaria.
DISPONE che le decisioni sulle questioni di maggiore interesse per le figlie, fra cui quelle relative all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza, dovranno essere assunte dal Servizio affidatario,
tenuto conto delle indicazioni dei genitori e, in caso di disaccordo, dal servizio affidatario, sentiti gli insegnanti, il pediatra o il medico di riferimento.
DISPONE che il servizio sociale predisponga, in favore delle minori, un progetto di affido diurno secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dello stesso servizio.
DISPONE che gli incontri padre-figlio avvengano secondo modi e tempi da stabilirsi da parte del servizio sociale affidatario, tenuto conto della volontà e dell'interesse esclusivo delle minori.
pagina 15 di 17 CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e delle minori da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò si renderà necessario nell'interesse delle minori.
DA' ATTO che il Servizio Sociale ha i compiti di cui all'art. 5 comma 2 L. 184\1983.
DISPONE che il Servizio Sociale, ogni sei mesi, riferisca all'autorità giudiziaria che procede ovvero in mancanza al giudice tutelare, sull'andamento degli interventi sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori sull'attuazione del progetto predisposto dal Tribunale.
DISPONE che entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, il Servizio Sociale comunichi il nominativo del responsabile dell'affidamento al Tribunale ed ai genitori.
ASSEGNA la casa coniugale alla signora . CP_1
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 CP_1
somma di euro 950,00 (euro 475 per ogni figlia), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino del 15.03.2016.
CONDANNA alla refusione di 1/3 delle spese di lite in favore di CP_1 Pt_1
spese liquidate per intero in complessivi € 5500,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 2/3 delle spese di lite tra i genitori.
CONDANNA e in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_1 CP_1
dello Stato delle spese di lite sostenute dal curatore speciale Avv. STEFANO ARDAGNA, spese che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 5.300,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
pagina 16 di 17 PONE le spese del TU definitivamente a carico della signora . CP_4 CP_1
PONE le spese di TU psicologica definitivamente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno.
MANDA alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore per la vigilanza sulla sua attuazione
Così deciso in Torino, il 8.11.2024
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott. Isabella Messina
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