Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4213/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4213/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to VIGLIOTTI STELLA, con elezione Parte_1
di domicilio in VIA VENEZIA 6/E 71100 FOGGIA presso il difensore
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.to DI GIORGIO GIUSEPPE, con elezione di CP_1
domicilio in VIA PERUGIA N.6 71042 CERIGNOLA, presso il difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.12.2024, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte..
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/09/2024, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Cerignola il 13/04/2017, che dall'unione CP_1
coniugale nasceva la figlia , nata il [...]; che il Tribunale di Persona_1
Foggia, con decreto del 18.02.2020, omologava la separazione dei coniugi;
che la separazione
1
tutto ciò premesso, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili alle condizioni indicate in ricorso.
Con decreto del 17.09.2024, il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione, assegnando i termini per la costituzione in giudizio della controparte.
Con comparsa del 28.11.2024 si costituiva la resistente, concludendo come in atti.
All'udienza del 9.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni del divorzio e depositavano scrittura privata sottoscritta personalmente.
Il Giudice, preso atto della domanda congiunta di trasformazione del procedimento da contenzioso a congiunto e del deposito dei patti sottoscritti dalle parti, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare alle condizioni indicate nella istanza di trasformazione del giudizio da giudiziale in congiunto sottoscritta in data 23.11.2024.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno espresso – come detto - la volontà di trasformare il divorzio contenzioso nella procedura congiunta alle condizioni indicate nella scrittura privata in atti.
Tali conclusioni devono considerarsi il frutto di un accordo, che le parti stesse hanno chiesto al
Tribunale di riconoscere come idoneo a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali e di cui il Collegio non può non tenerne conto, risultando le stesse conformi a diritto.
2 Dette condizioni, in quanto conformi a legge e all'interesse della prole, possono pertanto essere integralmente recepite dal Tribunale, sicchè il divorzio deve essere pronunciato alle condizioni stabilite congiuntamente dai coniugi di cui alla precitata scrittura.
Preso atto che le parti hanno inteso addivenire ad una pronuncia consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss.
c.p.c., sicchè le spese devono integralmente compensarsi tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i coniugi anzidetti in Cerignola il 13/04/2017 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2017, n. 10, parte I, Ufficio 1);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni indicate nella convenzione sottoscritta dalle parti il
23.11.2024, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
4. spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
07/01/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Elena de Tura
Il Presidente dott. Antonio Buccaro
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