Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 febbraio 2013 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 gennaio 2024 |
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1. Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2022 è stata pubblicata la legge 31 agosto 2022, n.130, recante “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”. Questa ennesima riforma, approvata con molta rapidità dal Parlamento (l'iter è iniziato al Senato il 1° giugno 2022), non può che essere posta in correlazione ed in linea di continuità con le precedenti riforme della giustizia approvate recentemente, quindi con la legge 27 settembre 2021, n.134 (“Delega al Governo per l'efficienza del processo penale etc.”), con la legge 26 novembre 2021, n.206 (“Delega al Governo per l'efficienza del processo civile etc.”) e con la legge 17 giugno 2022, n.71 (“Deleghe al Governo per …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/03/2021, n. 08500Provvedimento:Leggi di più...
SENTENZA sul ricorso 21851-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - contro RABOBANK NEDERLAND COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BOERENLEENBANK B.A., MILAN BRANCH, in persona del legale 1 Sezioni Unite Civili - Ric.n.21851/13 rg. - Ud. 26.1.2021 Il Cons.Ep, . Civile Sent. Sez. U Num. 8500 Anno 2021 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 25/03/2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e … - accertamento·
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Versioni del testo
- Capo I : Norme sulla indicazione dell'origine e classificazione degli oli di oliva vergini
- Art. 1.
Modalita' per l'indicazione di origine
1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.
2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 e' stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana e' pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.
(( 4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire )) 5. L'indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata l'osservanza dell'articolo 4, commi 3 e 4, del citato decreto ministeriale 10 novembre 2009. - Art. 2. Comitato di assaggiatori 1. All' articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-ter.1. Il capo del comitato di assaggiatori e' il responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'accertamento di cui al comma 1-ter e ha il compito di convocare gli assaggiatori nel giorno e nell'orario stabiliti per intervenire alla prova. Egli e' responsabile dell'inventario degli utensili, della loro pulizia, della preparazione e codificazione dei campioni per eseguire la prova.
1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al comma 1-ter, le analisi sono effettuate su identici lotti di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle seguenti modalita':
a) la quantita' di campioni contenuta in ciascun bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml;
b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri devono avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C.
1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova organolettica di oli d'oliva vergini, oltre ad essere iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter, deve altresi':
a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti prima dell'ora stabilita per la prova;
b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui odore persista al momento della prova, nonche' sciacquare e asciugare le mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore;
c) non aver ingerito alcun alimento da almeno un'ora prima dell'assaggio.
1-ter.4. Qualora l'assaggiatore, al momento della prova, si trovi in condizioni di inferiorita' fisiologica tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o in condizioni psicologiche alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato, il quale ne dispone l'esonero dal lavoro.
1-ter.5. Ai fini della validita' delle prove organolettiche e' redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi:
a) numero del verbale;
b) data e ora del prelevamento dei campioni;
c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti;
d) nominativo del capo del comitato di assaggio responsabile della preparazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni;
e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-ter.2;
f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori;
g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3;
h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova». Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell' art. 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 43. Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy.
(In vigore dal 12 agosto 2012)
1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e' aggiunto il seguente:
«49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis.».
1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/kg. Il superamento dei valori, salve le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle Autorita' nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
1-bis.1. Al fine di assicurare ai consumatori la possibilita' di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualita', per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell'ambito delle attivita' di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le autorita' preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil esteri piu' metil alchil esteri rendono note le risultanze delle analisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente comma l'amministrazione interessata provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni, la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini e' compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione. La verifica e' effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. Essa e' obbligatoriamente disposta e valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva dichiarati.
1-ter.1. Il capo del comitato di assaggiatori e' il responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'accertamento di cui al comma 1-ter e ha il compito di convocare gli assaggiatori nel giorno e nell'orario stabiliti per intervenire alla prova. Egli e' responsabile dell'inventario degli utensili, della loro pulizia, della preparazione e codificazione dei campioni per eseguire la prova.
1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al comma 1-ter, le analisi sono effettuate su identici lotti di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle seguenti modalita':
a) la quantita' di campioni contenuta in ciascun bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml;
b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri devono avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C.
1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova organolettica di oli d'oliva vergini, oltre ad essere iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter, deve altresi':
a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti prima dell'ora stabilita per la prova;
b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui odore persista al momento della prova, nonche' sciacquare e asciugare le mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore;
c) non aver ingerito alcun alimento da almeno un'ora prima dell'assaggio.
1-ter.4. Qualora l'assaggiatore, al momento della prova, si trovi in condizioni di inferiorita' fisiologica tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o in condizioni psicologiche alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato, il quale ne dispone l'esonero dal lavoro.
1-ter.5. Ai fini della validita' delle prove organolettiche e' redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi:
a) numero del verbale;
b) data e ora del prelevamento dei campioni;
c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti;
d) nominativo del capo del comitato di assaggio responsabile della preparazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni;
e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-ter.2;
f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori;
g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3;
h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova.
1-quater. All' articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui e' avvenuta la trasformazione sostanziale».
1-quinquies. All' articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , e successive modificazioni, dopo le parole: «la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero» sono inserite le seguenti: «e la tutela del "Made in Italy''».".
L'allegato XII al Regolamento (CEE) della Commissione n. 2568/91 dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti, e' stato pubblicato nella G.U.C.E. 5 settembre 1991, n. L 248.