Art. 2. Validita' delle deliberazioni del Consiglio
Il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e' necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati e di almeno sette componenti eletti dal Parlamento".
Il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e' necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati e di almeno sette componenti eletti dal Parlamento".