Sentenza breve 5 luglio 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 05/07/2013, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00546/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00375/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 375 del 2013, proposto da:
Condominio Di San Benedetto del Tronto via Maffei N. 42, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Discepolo, Giulia De Cesare, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Comune Di San Benedetto del Tronto, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Di Concetto, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
nei confronti di
MI GE, AN Di CO, ST BU, AE OS, non costituiti;
per l'annullamento
diniego a segnalazione certificata di inizio attivita' per realizzazione ascensore
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Di San Benedetto del Tronto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con assemblea in data 19.10.2012, il Condominio ricorrente deliberava la realizzazione di un ascensore nel vano scale del fabbricato, in considerazione della presenza, al piano secondo dell'immobile, di un condomino con difficoltà di deambulazione.
La ditta incaricata presentava apposita SCIA rappresentando il progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione dell'ascensore con conseguente riduzione delle rampe della scala esistente da m1.1,20 a mi. 0,83. La cabina presenta un ingombro esterno di mt. 0,80 di cui mt. 0,55 di ingresso - interno cabina, e una lunghezza di mt. 1,20.
Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di San Benedetto del Tronto, con l’impugnato provvedimento prot. 11.16838 del 13.03.201 denegava la proposta, in quanto l'intervento contrasterebbe con l'art.93 comma l del vigente Regolamento edilizio secondo il quale "la larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio di due o più piani non può essere inferiore a mt.1,00, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori o comunque diverse".
Con il presente ricorso il Condominio ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.93 comma 1 lett.b) del regolamento edilizio del Comune di San Benedetto del Tronto, nonché dell'art.3 del DPR n.380/2001, oltreché della L.13/1989 e del D.M.n.246/1987.
Si è costituito il Comune di San Benedetto del Tronto, resistendo al ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 20.6.2013, sussistendone i presupposti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione sul merito ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 104/2010.
1 Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Il Collegio condivide totalmente l’orientamento di recente espresso, in una questione praticamente identica, dal Tar Abruzzo Pescara con la sentenza n. 212 del 9.4.2013.
Difatti, la Scia attiene alla modifica del vano scala condominiale con l’istallazione di un ascensore, mediante riduzione della larghezza delle rampe da cm1.20 a cm.83.
L’opera è stata considerata contrastante con le norme edilizie ed in quanto l’edificio, è soggetto al R.E.C. (art. 93), che prevede, per gli edifici di uno o due piani, una larghezza minima di cm. 100.
Tale norma, che non prevede alcuna deroga, stabilisce un minimo dimensionale con finalità di sicurezza: assicurare le vite umane in caso d’incendio.
L’art. 79 del Dpr n. 380/2001 consente, invero, per le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, la possibile deroga per “cortili e chiostrine”, ma non per la larghezza delle dimensioni delle scale comuni ed a servizio pubblico; il successivo art. 80, infatti, è tassativo nello stabilire “in ogni caso” l’osservanza delle norme di prevenzione degli incendi e degli infortuni.
Il contrasto con l’art. 93 del REC è oggettivo né la norma, come detto, ammette alcuna deroga, stabilendo un minimo dimensionale per la prevenzione e prescrizione antincendio, la cui violazione viene a minare la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità.
A differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, è del tutto illogico ritenere che gli edifici già esistenti non siano sottoposti a tale norma. Ciò, per una semplice questione logica, vale soprattutto qualora una scala inizialmente conforme alle norme anti incendio venga modificata per renderla non conforme L’intervento non può non sottostare all’art. 93 del REC, costituendo la stessa una specifica norma antincendio, valida per ogni tipo di fabbricato, senza alcuna deroghe prevista in minus, ma, solo, se norme specifiche lo richiedano, per delle dimensioni maggiori.
L’osservanza di tale disposizione viene, invero, assicurata dalla tutela penale di cui all’art.44 Dpr n. 380/2001.
Va anche considerato come la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, sia valida per tutti gli edifici, prevedendo, all’art. 4.1.10, n.1, del D.M. LL. PP. n. 236/14.6.1989 (regolamento d’attuazione della l. n. 13/1989), che le rampe ed i pianerottoli delle scale comuni, devono avere una larghezza tale che deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio in orizzontale di una barella, con inclinazione massima del 15% lungo l’asse longitudinale. Il successivo art. 8.1.10, che è applicabile anche agli edifici privati preesistenti (art.1) ed opera in raccordo con la normativa antincendio (art.4.6), pone, per le scali comuni e/o di uso pubblico, la larghezza minima di cm.120 e solo quelle che non costituiscono parte comune o non siano di uso pubblico, ovvero le scale interne all’abitazione e strettamente private, possono avere una larghezza minima di cm.80. Trattasi di una disciplina che è richiamata anche dal Dpr n. 503/24.7.1996 (artt. 7 e 18) ed è conforme alla normativa UNI 10803 (gennaio 1999), UNI 10804 (gennaio 1999) in punto di larghezza minima di passaggio utile per rampa di uso pubblico (1200mm) e per uso privato principale (800mm- Tar Abruzzo pescara 212/2013 cit.).
Sono quindi tutto destituiti di fondamento sono dunque gli assunti di parte ricorrente, in ordine ai lamentati motivi di illegittimità.
Con riguardo all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche se la tutela delle persone con problemi di deambulazione (ma non in sedia a rotelle, dato che la larghezza dell’ascensore non è sufficiente) corrisponde ad un interesse tutelata dalla Costituzione e dalla normativa in materia, tale interesse non può prevalere su quello alla sicurezza dell’intero edificio, sicurezza tutelata dalla normativa antincendio, che è tesa a tutelare le possibilità di prestare soccorso e di una rapida evacuazione dell’edificio.
Alla luce di delle considerazioni fin qui svolte, sono irrilevanti le argomentazioni di parte ricorrente sul problema se l’intervento l'intervento, concernente la realizzazione di un impianto tecnologico, sua assoggettato al regime della SCIA o sia qualificabile come ristrutturazione (del resto il Comune concorda sull’idoneità della SCIA).
Il ricorso deve essere respinto. Considerata la natura degli interessi in conflitto, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Francesca Aprile, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2013
IL SEGRETARIO