Cass. civ., sez. II, sentenza 03/06/2016, n. 11504
CASS
Sentenza 3 giugno 2016

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 26 aprile 2016, con il numero di registro 30776/2011. Le parti in causa erano un coniuge separato e il promittente venditore di un immobile, con il ricorrente che contestava la decisione della Corte d'Appello di Ancona, la quale aveva trasferito la proprietà dell'immobile al promittente venditore, escludendo il diritto del coniuge separato. La ricorrente sosteneva che la comunione legale tra coniugi dovesse includere anche i diritti di credito derivanti da contratti preliminari, invocando una presunta violazione dei principi di parità e solidarietà tra coniugi.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la comunione legale si applica solo agli acquisti di diritti reali e non ai diritti di credito. Il giudice ha argomentato che l'inclusione dei diritti di credito nella comunione legale contraddirebbe la finalità di protezione della famiglia, poiché potrebbe portare a ingiustificati arricchimenti in situazioni di separazione. Inoltre, ha chiarito che il giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado riguardava esclusivamente il trasferimento del diritto di proprietà e non si estendeva alla questione della comunione legale. Pertanto, la Corte ha ribadito la necessità di una chiara distinzione tra diritti reali e diritti di credito nel contesto della comunione tra coniugi.

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Massime1

Ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte fino alla sostituzione del difensore, sicché la notifica dell'impugnazione deve, in siffatta situazione, essere compiuta al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 03/06/2016, n. 11504
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11504
Data del deposito : 3 giugno 2016

Testo completo