Sentenza 3 giugno 2016
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte fino alla sostituzione del difensore, sicché la notifica dell'impugnazione deve, in siffatta situazione, essere compiuta al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/06/2016, n. 11504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11504 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2016 |
Testo completo
001 1504/1 6 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *ESECUZIONE FORZATA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 30776/2011 SECONDA SEZIONE CIVILE Cron. 4504 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. el Doll. BRUNO BIANCHINI Presidente Od. 26/04/2016 Rel. Consigliere Dott. LORENZO ORILIA PU Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 30776-2011 proposto da: EL [...], BR elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORMIDA, 5 SC. A INT. 1, pres00 10 studio dell'avvocato IGNAZIO MORONI, rappresentato e difeso dagli avvocati LEONE LATINI, MAURIZIO MIRANDA;
ricorrente 2016 contro 895 OL AB, EDILNOVA93 DI FRIGOLA LUCIANO & C SAS, FRIGOLA LUCIANO, OL SE, SAGRAMOLA IOLANDA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 585/2011 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 16/07/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte di Appello di Ancona con sentenza 16.7.2011 ha accolto l'ultimo motivo di appello proposto da AB ZI contro la sentenza 1543/03 emessa dal Tribunale di Ancona in contraddittorio con il coniuge separato EL RI (interventrice volontaria nel giudizio di primo grado), i propri genitori SE ZI e IO AM, nonché la società VA 93 sas di FR LU & C sas. In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte territoriale ha quindi trasferito in proprietà esclusiva dell'appellante ai sensi dell'art. 2932 CC dell' appartamento in Fabriano Cortina S. Maria, via Nenni, oggetto di precedente preliminare concluso dal solo ZI in data 26.6.1993 con la promittente venditrice VA 93. Per giungere a tale conclusione la Corte di merito ha seguito il principio espresso dalla giurisprudenza secondo cui la comunione legale tra coniugi di cui all'art. 177 cc riguarda solo gli acquisti, intendendosi con tale locuzione, gli atti implicanti trasferimenti del diritto di proprietà la costituzione di altri diritti reali e no0n quindi i diritti di credito sorti dal preliminare concluso da uno dei coniugi. Di conseguenza, in caso di preliminare stipulato da uno solo dei coniugi l'altro non può vantare alcun diritto , non essendo neppure legittimato ad agire ex art. 2932 cc. Ha quindi rilevato che la RI non era stata parte nel contratto preliminare. 3 Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione la RI formulando due motivi. Le altre parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede. E' pervenuta una comunicazione da parte dei difensori del ZI con cui si segnala che prima della notifica del ricorso per cassazione agli stessi il mandato era stato revocato dal cliente e la comunicazione della ricezione della notifica dell'impugnazione, da essi effettuata al ZI con raccomandata AR 27.11.2011 ha avuto esito negativo, come da cedolino di raccomandata. Motivi del ricorso Preliminarmente Va rilevato che ai sensi dell'art. 85 1 cpc "la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetti nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore". E' stato precisato al riguardo che ai sensi dell'art.85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, con la conseguenza che la notifica dell'impugnazione deve, in siffatta situazione, essere compiuta al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente, giusta disposto dell'art. 330, comma I 1 seconda parte del codice di rito (Sez. 3, Sentenza n. 7771 del 23/04/2004 Rv. 572285; Sez. 2, Sentenza n. 3227 del 25/05/1984 Rv. 435267). La notifica del ricorso per cassazione al difensore del ZI al quale era stato precedentemente revocato il mandato, in mancanza di sostituzione, deve pertanto ritenersi regolare. 1 bis Venendo all'esame dei motivi di ricorso, col primo di essi la ricorrente deduce la violazione dell'art. 177 lett. a) CC sollevando altresì l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione. A suo dire la Corte d'Appello avrebbe dovuto disattendere l'orientamento della cassazione e interpretare la norma includendo nella previsione anche i diritti di credito. Osserva che se la ragione della comunione legale sta coniugi di tutti glinell'esigenza di far beneficiare i incrementi economici acquisiti al loro patrimonio (sia pure con l'eccezione dei beni personali), non si comprenderebbe il motivo per cui l'acquisto di un diritto di credito debba esserne escluso, trattandosi anche in tal caso di un incremento patrimoniale. Insomma, secondo la tesi del ricorrente, ritenere compresi negli acquisti anche i diritti di credito risponde appieno alla finalità perseguita dal legislatore della riforma del 1975 che è stata non solo quella di dare attuazione al principio e di parità e solidarietà tra i coniugi (art. 29 Cost. ) ma anche quella di parificare la partecipazione dei coniugi alle ricchezze e agli incrementi patrimoniali realizzati durante la vita matrimoniale. Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, non cade in comunione legale 1'immobile che, promesso in vendita а legale, siapersona coniugata in regime di comunione coattivamente trasferito ex art. 2932 cod. civ, . а causa dell'inadempimento del promittente venditore, al promissario acquirente, con sentenza passata in giudicato dopo che tra quest'ultimo ed il coniuge era stata pronunciata la separazione (tra le tante, V. Sez. 3, Sentenza n. 12466 del 19/07/2012 Rv. 623485; Sez. 2, Sentenza n. 1548 del 24/01/2008 Rv. 601814; Sez. 2, Sentenza n. 3185 del 2003 in motivazione;
Sez. 2, Sentenza n. 1363 del 18/02/1999 Rv. 523338). E' stato infatti precisato che la comunione legale fra i coniugi, di cui all'art. 177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all'acquisizione di una "res", non sono suscettibili di cadere in comunione (v. Sez. 2, Sentenza n. 1548/2008 cit.). A tale principi il Collegio intende dare senz'altro continuità. Le argomentazioni addotte dalla ricorrente non solo si scontrano col chiaro testo normativo, ma non convincono neppure sotto il profilo del sospetto di legittimità costituzionale: la disciplina della comunione legale tra coniugi è animata infatti dall'intento di tutelare la famiglia attraverso una specifica protezione della posizione dei coniugi laddove invece, se si accedesse alla tesi della ricorrente, l'attribuzione ad uno di essi della comproprietà di un immobile in un momento in cui la famiglia è già disgregata (quanto meno alla comunione materiale e spirituale tra i con riferimento appunto con la separazione), si risolverebbe coniugi, cessata arricchimento per il coniuge solo in un ingiustificato beneficiario. 2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 191 CC e "2969 cc" (così si legge testualmente nella rubrica del motivo, ndr). Osserva in proposito che il trasferimento del diritto di proprietà è avvenuto alla data del deposito della (11.8.2003), trattandosi di sentenzasentenza di primo grado costitutiva ex art. 2932. Di conseguenza, poiché a quella data i coniugi erano ancora i regime di comunione legale (scioltasi solo con la sentenza di separazione del 26.4.2004) l'acquisto della proprietà deve ritenersi entrato a far parte della proprietà, considerato sull'acquisto della proprietà dell'immobile si è formato il giudicato interno in mancanza di impugnazione della sentenza di primo grado da parte della società promittente venditrice VA 93. Anche tale censura è infondata. Certamente gli effetti delle sentenze costitutive, fra le quali rientra quella di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, si producono "ex nunc" con il le varie, Sez. 1, Sentenza n.passaggio in giudicato (v. tra 10564 del 04/07/2003 Rv. 564791; Sez. 2, Sentenza n. 8250 del 06/04/2009 Rv. 607645; sez. 2, Sentenza n. 17688 del 28/07/2010 Rv. 614625). La tesi sostenuta dalla ricorrente muove però da una premessa assolutamente errata: l'estensione automatica del giudicato interno formatosi sul trasferimento ex 2932 CC del diritto di proprietà in favore del promissario acquirente di un immobile compromesso in vendita alla questione di diritto del tutto diversa concernente l'applicabilità dell'art. 177 cc al diritto di credito oggetto della lite innestatasi, per effetto dell'intervento volontario del coniuge separato, nel giudizio promosso dall'altro, in qualità di promissario acquirente, contro il promittente venditore. Certamente la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte della promittente venditrice ha comportato il passaggio in giudicato della pronuncia (ex artt. 324 cpc), ma gli effetti sostanziali del giudicato di cui all'art. 2909 CC riguardano solo le conseguente derivanti dalla violazione dell'obbligo di concludere il contratto definitivo (conseguenze previste, appunto, dall'art. 2932 cc): il giudicato insomma riguarda esclusivamente il rapporto tra i due contraenti e si è dunque formato solo sul trasferimento del diritto di proprietà 8 mediante sentenza costitutiva ex art. 2932 cc. L'impugnazione della sentenza da parte del ZI proprio sulla estensione al proprio coniuge degli effetti della pronuncia costitutiva ex 2932 cc ha invece certamente impedito la formazione del giudicato sul tema che qui interessa che - 10 si ripete è quello della inclusione, nella categoria degli acquisti di cui all'art. 177 lett. a) cc, del diritto di credito nascente dal preliminare concluso da uno dei coniugi in regime di comunione. Il ricorso va perciò respinto senza alcuna pronuncia sulle spese, non avendo le altre parti svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 26.4.2016. Il Presidente Il cons. est. Branchur Inna Orlj Il Funzionario Giudiziarie Valsts NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 03 GIU. 2016 Il Funzionario Giudinario Valeria NERI 9