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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 29/12/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 533/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LANCIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
dott.ssa LA Di MO Presidente rel.
dott. Massimo Canosa Giudice
dott. Giovanni Nappi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in epigrafe indicata e vertente:
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Marchetti, giusta Parte 1
procura allegata al ricorso.
Ricorrente
E
,rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Francesco Controparte_1
D'Amico, giusta procura allegata all'istanza congiunta per conversione del rito da contenzioso a consensuale in data 10/12/2025.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza in data 11/12/2025, i Procuratori delle parti hanno chiesto di ratificare l'accordo dei genitori, trascritto nella "nota congiunta" depositata in data 10 dicembre 2025.
FATTO E DIRITTO
Parte 1 premesso di aver Con ricorso depositato in data 1agosto 2025,
Controparte 1 da cui erano nati intrattenuto una convivenza more uxorio con i figli Persona 1 (in data 11 aprile 2015) e Persona 2 (in data
2 novembre 2016), entrambi conviventi con lei, ha chiesto:
1) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso di sé, regolando i tempi di permanenza presso il padre;
2) la corresponsione dell'assegno mensile di € 800,00 a titolo di mantenimento dei figli minori;
3) porre le spese straordinarie necessarie per il corretto sostentamento della prole nella misura del 80% a carico del padre e nella residua misura del 20% a proprio carico;
4) l'esclusiva attribuzione dell'assegno unico INPS;
5) l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e del passaporto dei figli e di qualunque altro documento necessario per l'espatrio;
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che la convivenza more uxorio, causa di dopo un periodo di iniziale armonia, era diventata intollerabile a incomprensioni e condotte adulterine del CP 1 poi aggravatesi a seguito della nascita dei due figli. Ha aggiunto che, successivamente alla separazione di fatto, i genitori avevano tentato di trovare un accordo per la regolamentazione dell'affidamento, senza mai raggiungere una soluzione definitiva.
Nelle more della prima udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto un accordo per la regolamentazione dell'affidamento dei figli, nei termini ed alle condizioni di seguito trascritte:
"ACCORDO GENITORIALE A) AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE
I due figli minori Per 2 e Persona 1 saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337-ter c.c., con collocazione stabile e prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Atessa alla Via Alfredo Baiocco n. 2.
B) MODALITÀ DI FREQUENTAZIONE
Il padre vedrà e terrà con sé i figli minori secondo le seguenti modalità:
Durante il periodo scolastico: due/ tre pomeriggi a settimana, dall'uscita
•
di scuola alle ore 20:00, prelevandoli da scuola e riconducendoli presso la casa materna dopo aver cenato;
con un preavviso di almeno un giorno.
Fine settimana: due fine settimana alternati al mese, dal sabato mattina
•
alle ore 9:00 (nel periodo scolastico dalle ore 15:00) con pernotto sino alla domenica sera alle ore 21:00, In caso di impossibilità del pernotto nel fine settimana, i minori pernotteranno presso il padre nel corso della settimana di riferimento;
In assenza dell'attività didattica: tre volte a settimana, con comunicazione
•
dei giorni scelti almeno un giorno precedente, per l'intera mattinata con pranzo oppure intero pomeriggio con cena, oltre due pernotti settimanali da concordare;
. Festività secondo il principio dell'alternanza, ovvero:
Natale: Vigilia con il padre, Natale con la madre, TO TE con il alterni;
padre, ad anni
Capodanno: 31/12 con la madre, 1/1 con il padre, ad anni alterni;
Pasqua: Sabato TO con la madre, Pasqua con il padre, Lunedi dell'Angelo con la madre, ad anni alterni;
Compleanni dei figli: ad anni alterni (padre negli anni dispari, madre negli pari): anni
Festa del papà e della mamma: con il genitore festeggiante;
Vacanze estive: 15 giorni ciascun genitore, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, con possibilità di contatti telefonici serali con l'altro genitore.
C) RESPONSABILITÀ GENITORIALE
In ossequio all'affidamento condiviso, le decisioni di maggiore interesse per i figli (scelte scolastiche, religiose, attività culturali e sportive, vacanze studio, visite mediche, interventi chirurgici) saranno assunte di comune accordo. Le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle urgenti saranno di pertinenza del genitore che in quel momento ha la custodia del minore.
D) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO Il Signor CP 1 provvederà a versare alla Signora Pt 1 sulle coordinate bancarie [...], entro il giorno 05 di ogni mese, la somma complessiva di € 400,00 a titolo di contribuzione al mantenimento in favore dei due minori, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso originario. La predetta somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
E) ATTIVITÀ SPORTIVE
Le attività sportive attualmente frequentate dai figli (scuola calcio di
Francavilla al Mare per Per 1 e scuola calcio "Numero Undici" di Atessa
per Per 2 ) proseguiranno secondo le modalità già consolidate, con l'accompagnamento di Per 1 a cura del padre e/o del nonno paterno [...]
Persona 3
F) SPESE STRAORDINARIE
Le spese per le attività sportive e tutte le altre spese straordinarie dei figli minori saranno ripartite nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre. Si precisa che, nel novero delle spese straordinarie, vanno incluse le spese di viaggio sostenute per accompagnare i minori a svolgere gli allenamenti settimanali e per partecipare alle competizioni sportive. Le parti concordano che troveranno applicazione i criteri di ripartizione stabiliti dal
Consiglio Nazionale Forense, a cui si fa espresso riferimento e richiamo.
G) ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
L'Assegno Unico e Universale INPS per i due figli Per_1 e Persona 2
[...] sarà percepito al 100% dalla madre Parte 1
H) DOCUMENTI DI IDENTITÀ
Si autorizza il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e del passaporto dei figli e di qualunque altro documento necessario per l'espatrio.
Pertanto, all'udienza in data 11 dicembre 2025, su conforme richiesta dei rispettivi
Procuratori, la causa, senza necessità di attività istruttoria, è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
Ritiene il Collegio che possa essere recepito il concordato regime di affidamento condiviso, in quanto conforme al preminente interesse della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Tenuto conto dell'esito della lite, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori Persona 2 e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Persona 1
la madre, alle condizioni concordate dalle parti, sopra trascritte.
2) dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Lanciano, 23 dicembre 2025
Il Presidente rel.
LA Di MO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LANCIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
dott.ssa LA Di MO Presidente rel.
dott. Massimo Canosa Giudice
dott. Giovanni Nappi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in epigrafe indicata e vertente:
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Marchetti, giusta Parte 1
procura allegata al ricorso.
Ricorrente
E
,rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Francesco Controparte_1
D'Amico, giusta procura allegata all'istanza congiunta per conversione del rito da contenzioso a consensuale in data 10/12/2025.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza in data 11/12/2025, i Procuratori delle parti hanno chiesto di ratificare l'accordo dei genitori, trascritto nella "nota congiunta" depositata in data 10 dicembre 2025.
FATTO E DIRITTO
Parte 1 premesso di aver Con ricorso depositato in data 1agosto 2025,
Controparte 1 da cui erano nati intrattenuto una convivenza more uxorio con i figli Persona 1 (in data 11 aprile 2015) e Persona 2 (in data
2 novembre 2016), entrambi conviventi con lei, ha chiesto:
1) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso di sé, regolando i tempi di permanenza presso il padre;
2) la corresponsione dell'assegno mensile di € 800,00 a titolo di mantenimento dei figli minori;
3) porre le spese straordinarie necessarie per il corretto sostentamento della prole nella misura del 80% a carico del padre e nella residua misura del 20% a proprio carico;
4) l'esclusiva attribuzione dell'assegno unico INPS;
5) l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e del passaporto dei figli e di qualunque altro documento necessario per l'espatrio;
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che la convivenza more uxorio, causa di dopo un periodo di iniziale armonia, era diventata intollerabile a incomprensioni e condotte adulterine del CP 1 poi aggravatesi a seguito della nascita dei due figli. Ha aggiunto che, successivamente alla separazione di fatto, i genitori avevano tentato di trovare un accordo per la regolamentazione dell'affidamento, senza mai raggiungere una soluzione definitiva.
Nelle more della prima udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto un accordo per la regolamentazione dell'affidamento dei figli, nei termini ed alle condizioni di seguito trascritte:
"ACCORDO GENITORIALE A) AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE
I due figli minori Per 2 e Persona 1 saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337-ter c.c., con collocazione stabile e prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Atessa alla Via Alfredo Baiocco n. 2.
B) MODALITÀ DI FREQUENTAZIONE
Il padre vedrà e terrà con sé i figli minori secondo le seguenti modalità:
Durante il periodo scolastico: due/ tre pomeriggi a settimana, dall'uscita
•
di scuola alle ore 20:00, prelevandoli da scuola e riconducendoli presso la casa materna dopo aver cenato;
con un preavviso di almeno un giorno.
Fine settimana: due fine settimana alternati al mese, dal sabato mattina
•
alle ore 9:00 (nel periodo scolastico dalle ore 15:00) con pernotto sino alla domenica sera alle ore 21:00, In caso di impossibilità del pernotto nel fine settimana, i minori pernotteranno presso il padre nel corso della settimana di riferimento;
In assenza dell'attività didattica: tre volte a settimana, con comunicazione
•
dei giorni scelti almeno un giorno precedente, per l'intera mattinata con pranzo oppure intero pomeriggio con cena, oltre due pernotti settimanali da concordare;
. Festività secondo il principio dell'alternanza, ovvero:
Natale: Vigilia con il padre, Natale con la madre, TO TE con il alterni;
padre, ad anni
Capodanno: 31/12 con la madre, 1/1 con il padre, ad anni alterni;
Pasqua: Sabato TO con la madre, Pasqua con il padre, Lunedi dell'Angelo con la madre, ad anni alterni;
Compleanni dei figli: ad anni alterni (padre negli anni dispari, madre negli pari): anni
Festa del papà e della mamma: con il genitore festeggiante;
Vacanze estive: 15 giorni ciascun genitore, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, con possibilità di contatti telefonici serali con l'altro genitore.
C) RESPONSABILITÀ GENITORIALE
In ossequio all'affidamento condiviso, le decisioni di maggiore interesse per i figli (scelte scolastiche, religiose, attività culturali e sportive, vacanze studio, visite mediche, interventi chirurgici) saranno assunte di comune accordo. Le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle urgenti saranno di pertinenza del genitore che in quel momento ha la custodia del minore.
D) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO Il Signor CP 1 provvederà a versare alla Signora Pt 1 sulle coordinate bancarie [...], entro il giorno 05 di ogni mese, la somma complessiva di € 400,00 a titolo di contribuzione al mantenimento in favore dei due minori, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso originario. La predetta somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
E) ATTIVITÀ SPORTIVE
Le attività sportive attualmente frequentate dai figli (scuola calcio di
Francavilla al Mare per Per 1 e scuola calcio "Numero Undici" di Atessa
per Per 2 ) proseguiranno secondo le modalità già consolidate, con l'accompagnamento di Per 1 a cura del padre e/o del nonno paterno [...]
Persona 3
F) SPESE STRAORDINARIE
Le spese per le attività sportive e tutte le altre spese straordinarie dei figli minori saranno ripartite nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre. Si precisa che, nel novero delle spese straordinarie, vanno incluse le spese di viaggio sostenute per accompagnare i minori a svolgere gli allenamenti settimanali e per partecipare alle competizioni sportive. Le parti concordano che troveranno applicazione i criteri di ripartizione stabiliti dal
Consiglio Nazionale Forense, a cui si fa espresso riferimento e richiamo.
G) ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
L'Assegno Unico e Universale INPS per i due figli Per_1 e Persona 2
[...] sarà percepito al 100% dalla madre Parte 1
H) DOCUMENTI DI IDENTITÀ
Si autorizza il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e del passaporto dei figli e di qualunque altro documento necessario per l'espatrio.
Pertanto, all'udienza in data 11 dicembre 2025, su conforme richiesta dei rispettivi
Procuratori, la causa, senza necessità di attività istruttoria, è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
Ritiene il Collegio che possa essere recepito il concordato regime di affidamento condiviso, in quanto conforme al preminente interesse della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Tenuto conto dell'esito della lite, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori Persona 2 e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Persona 1
la madre, alle condizioni concordate dalle parti, sopra trascritte.
2) dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Lanciano, 23 dicembre 2025
Il Presidente rel.
LA Di MO