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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1384/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Civile
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1384/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Parte_1 P.IVA_1
Pinarelli, PEC ed elettivamente domiciliata in Prato, Email_1
Via Modigliani n. 7 presso lo studio dell'avv. Riccardo Cipriani;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(c.f. ), (c.f. e
[...] P.IVA_2 Controparte_1 C.F._1
(c.f. ), gli ultimi due sia in proprio che in Controparte_1 C.F._2
qualità di soci accomandatari e legali rappresentanti della prima, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Bologni, PEC vvocati.prato.it, ed elettivamente Email_2
domiciliati presso il suo studio in Prato (PO), via Carlo Livi n. 113;
CONVENUTI
e nei confronti di
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Controparte_2 P.IVA_3
Tinti, PEC. ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_3
studio in Firenze, via Masaccio n. 116;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: somministrazione;
CONCLUSIONI:
Ricorrente: (…) chiedendo che l'Ill.mo Sig. Giudice voglia respingere le domande avversarie, accogliendo e confermando le conclusioni già precisate da questa difesa, con vittoria delle spese di giustizia, secondo il principio della soccombenza [nella memoria conclusionale:
«(…) si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice voglia respingere le domande avversarie, accogliendo e confermando le conclusioni già precisate da questa difesa, con vittoria delle
Pag. 1 di 13 spese di giustizia, secondo il principio della soccombenza, o, in ogni caso, disporre il pagamento dell'eventuale somma disposta a titolo di risarcimento del danno in favore della resistente a carico di da condannarsi, eventualmente, pure al Controparte_2
risarcimento delle spese giudiziali in favore della ricorrente Parte_1 dichiarandosi compensate le spese di giudizio tra ricorrente e resistente»; nell'atto di chiamata in causa del terzo «- in tesi: condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore Sig. e per l'effetto il suo socio accomandatario Sig. Controparte_1 CP_1
al pagamento in favore di per altrettanto da questa fatturato in
[...] Parte_1
esito alla quantificazione dei consumi operata da della somma di Controparte_2
Euro.82.676,39.=. così come portata dalla bolletta 26.02.2021 relativa all'utenza 62390083, oltre interessi come chiesti in ricorso;
- in ipotesi: condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore Sig. e per l'effetto il suo socio accomandatario Sig. Controparte_1 CP_1
al pagamento in favore di della maggiore o minor somma che
[...] Parte_1
l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà dovuta per le causali esposte in premessa, per altrettanto dovuto in esito alla quantificazione dei consumi operata da oltre interessi Controparte_2
come richiesti in ricorso, nella misura che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà spettante all'esito dell'espletanda istruttoria, e, per l'effetto, determinata la somma che
[...]
debba pagare ad Controparte_3 CP_4
- quantificare la eventuale riduzione percentuale della somma dovuta da
[...] Parte_1
a per consumi operati dalla resistente come quantificati nel
[...] Controparte_2
presente giudizio e condannare la citata a restituire ad CP_2 CP_2 Parte_1
quanto da questa fosse stato pagato in eccesso;
- vinte spese e compensi oltre rimborso
[...]
forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge»].
Convenuti: (…) chiede che la causa venga ad essere trattenuta in decisione e conclude affinchè il Tribunale di Prato Voglia respingere le domande ex adverso proposte, con vittoria di spese e competenze.
Terza chiamata: (…) per il rigetto di ogni domanda formulata nei propri confronti. Con il favore delle spese di lite.
Pag. 2 di 13 Il giudice dott. Giulia Simoni, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
14/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
ORDINANZA ex art. 702-ter c.p.c.
(di seguito: «Estra Energie»), con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato Controparte_5
in data 07/06/2022, ha promosso azione di adempimento dell'obbligazione di pagamento della somma di € 82.676,39 portata dalla bolletta del 26/02/2021, relativa all'utenza n.
62390083, o di quella somma maggiore o minore dovuta all'esito della espletanda istruttoria, nei confronti di (di Controparte_3
Cont seguito: « ), e dei suoi soci accomandatari e Controparte_1 Controparte_3
In punto di fatto la ricorrente ha allegato di avere effettuato forniture di gas alla società convenuta per l'utenza sita in Prato, via Toscana n. 27 e di essere creditrice per tale titolo della somma di € 82.676,39, oltre interessi di cui al d.l.vo n. 231/2002, per erogazioni eseguite e non pagate;
ha altresì precisato di avere intimato stragiudizialmente il pagamento Cont con comunicazione PEC del 02/02/2022, alla quale aveva dato riscontro in data
09/02/2022, richiamando una precedente comunicazione del 04/02/2021, in cui aveva contestato il ricalcolo dei consumi per insussistenza dei presupposti per procedere al ricalcolo stesso.
Al fine di meglio chiarire il contesto fattuale, la ricorrente ha precisato che lo schema base di una fornitura di gas prevede la presenza di tre soggetti: distributore, fornitore e cliente finale;
mentre il distributore (nella specie si occupa della distribuzione del Controparte_2
metano sulle reti locali fino ai punti di riconsegna, e dunque è responsabile del funzionamento della rete gas e dei relativi contatori, il fornitore (nella specie ) intrattiene Parte_1
rapporti commerciali con il cliente finale e si occupa della vendita del prodotto, fatturando alle condizioni previste nel contratto con esso stipulato. Per i clienti c.d. business la misurazione dei consumi avviene attraverso un misuratore (c.d. contatore) e un convertitore
(c.d. correttore), che converte i volumi di gas “geometrici” rapportandoli al metro cubo standard, e dunque viene utilizzato al fine di ricondurre quanto somministrato alle caratteristiche di un “gas ideale” al fine di poter leggere correttamente i volumi oggetto della fornitura, sul presupposto del corretto funzionamento del misuratore. Tale premessa sulle modalità di rilevazione dei consumi, è stata effettuata dalla ricorrente al fine di precisare che la somma richiesta di € 82.676,39 era la risultante all'esito del ricalcolo per disallineamento del correttore, effettuato sul punto di riconsegna (P.D.R.) 05250000197886; infatti la società
Pag. 3 di 13 di distribuzione (di seguito: « ), previo espresso Controparte_2 Controparte_2
Cont consenso di raccolto in data 29/12/2020, aveva provveduto alla rimozione del contatore in uso (matricola n. 43217) in quanto vetusto (risalente al 1986), sostituendolo con uno nuovo
(matricola n. 80133800), e al successivo smaltimento, e aveva poi operato il ricalcolo dei consumi.
Solo all'esito della sostituzione del contatore – prosegue la ricorrente - il distributore aveva potuto rilevare l'errata trasmissione/ricezione dei consumi ascrivibile alla convenuta e dovuta al non corretto funzionamento del convertitore. In particolare, era stato verificato che il convertitore aveva operato partendo da un dato non valido così come riscontrato sul contatore al momento della sua sostituzione;
ciò ha portato la Società di distribuzione ad accertare una mancata contabilizzazione di circa 290.000 metri cubi per il periodo 1/10/2017
– 30/12/2020 (la resistente risultava avere un consumo annuo medio che di norma è superiore ai 700.000 metri cubi) e detto consumo è stato addebitato ad e da quest'ultima, Parte_1
Cont a propria volta, a come non fatturato per la citata anomalia di conversione, comportando l'emissione della fattura oggetto di contestazione.
In diritto ha rilevato che, nelle condizioni generali di contratto, all'art. 8, è Parte_1
espressamente prevista la possibilità di conguaglio successivo in caso di omessa fatturazione nonché la ricostruzione dei consumi secondo la metodologia delineata dalla normativa vigente, nel caso in cui il gruppo di misura non risultasse perfettamente funzionante (art. 8.7)
e l'impossibilità per utente di sospendere o ridurre il pagamento per alcun motivo neanche in caso di contestazione della fattura (art. 11.3).
Ha evidenziato di avere comunque vanamente richiesto al distributore una riduzione dei quantitativi fatturati pro bono pacis.
Ha pertanto concluso per la condanna dei convenuti al pagamento della somma di €
83.676,39 di cui alla fattura del 26/02/2021, oltre agli interessi moratori.
Con decreto emesso in data 08/06/2022 il Giudice ha fissato per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 14/11/2022.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6/10/2022, si sono costituiti in
Cont giudizio la e i due soci, rassegnando conclusioni analoghe a quelle trascritte in epigrafe.
I convenuti, preliminarmente, hanno eccepito di avere immediatamente contestato la fattura n.
211900272793 € 82.676,39, non appena ricevuta;
in particolare, nella lettera di contestazione veniva rappresentato che il conteggio risultava del tutto incomprensibile, essendo riportati in fattura elevati consumi per i mesi di marzo ed aprile 2020, mesi in cui l'azienda era chiusa per i provvedimenti di emergenza sanitaria, così come erano indicati i consumi per il mese di
Pag. 4 di 13 agosto quando l'azienda era chiusa per ferie;
ha eccepito, altresì, di avere regolarmente pagato tutte le fatture emesse sulla base dei consumi rilevati dai contatori che, soggetti a verifiche periodiche, facevano fede di quanto rilevato. Ha precisato di avere continuato a pagare regolarmente gli importi delle fatture successive, anche quelle emesse e pervenute dopo la notifica del ricorso che ha dato origine al presente giudizio.
Hanno evidenziato che la stessa , in data 29/09/2021, aveva sollevato varie Parte_1
perplessità dell'operato della invitandola a «rivedere i consumi», ed in Controparte_2
particolare aveva rilevato che il ricalcolo dei consumi, successivo alla sostituzione del contatore, era avvenuto con notevole ritardo e non mensilmente, come previsto dalla normativa vigente, con rischio di cagionare danni patrimoniali al cliente finale che era nella impossibilità di caricare i maggiori costi di produzione sul prodotto finale.
Hanno rilevato altresì che a tale segnalazione, aveva risposto con nota in Controparte_2
data 29/10/2021, evidenziando l'esistenza di un forte disallineamento tra il segnale del contatore e il volume misurato dal convertitore, e che, pertanto, la problematica era afferente a una errata trasmissione/ricezione del consumo da parte del convertitore, il quale, pur convertendo correttamente, partiva da un dato non valido, ribadendo tuttavia l'impossibilità di procedere a un ricalcolo, ma unicamente all'individuazione di un coefficiente più consono alla conversione del volume. E hanno aggiunto che, sulla scorta della corrispondenza fra ed , l'operato delle stesse era risultato contraddittorio e che Controparte_2 Parte_1 non era affatto chiaro quale fosse l'iter logico seguito, il dato iniziale non valido, il coefficiente applicato e soprattutto non era chiaro come era stato eseguito il procedimento di ricalcolo che avrebbe portato all'emissione della fattura contestata.
Hanno evidenziato, inoltre, che l'infondatezza della pretesa creditoria era evidente anche alla luce delle previsioni del contratto di fornitura, il quale al punto 6 dell'art. 8 del contratto specifica che «eventuali errori di misura deriva tanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguaglio nella prima fattura utile degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per cui l'errore sia effettivamente sussistito, restando inteso che non verranno corrisposti interessi sugli eventuali conguagli».
I convenuti hanno quindi conclusivamente dedotto ed eccepito che, sulla scorta della corrispondenza intercorsa fra le due società e della norma convenzionale in questione, il ricalcolo dei consumi, tanto in eccesso quanto in difetto, deve essere effettuato nella fattura del mese successivo, circostanza fattuale confermata anche dalle dizioni apposte sulle fatture stesse, laddove sotto la voce «letture» è presente la diciture «rilevata», mentre sotto la dizione
Pag. 5 di 13 «consumi» è presente quella «effettivi», con valenza confessoria ed escludenti la possibilità di ricalcolo.
In punto di diritto, hanno richiamato la complessa normativa sui controlli degli strumenti di misura e sulla fatturazione delle utenze, e segnatamente, il decreto MISE 21/04/2017 n. 93, le numerose delibere ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente istituita con legge
14/11/1995 n. 481) tra cui la delibera 4/08/2016 n. 463 di approvazione del TIF (testo integrato fatturazione servizio di vendita gas), il cui art. 4, che rinvia alle tabelle allegate, e prevede fatturazioni mensili o bimestrali, e la delibera ARERA 522/2019/R/GAS nonché la
UNI 1 1600-2 che stabiliscono i tempi delle verifiche periodiche dei contatori nonché le modalità di rilevamento delle verifiche periodiche dei contratti, disciplinando così l'attività di metering, cioè di installazione e controllo degli impianti di misura, tempi e modalità nella fattispecie non rispettati. Hanno ribadito che, alla luce della normativa esposta, il ricalcolo dei consumi per errori nei contatori deve avvenire in modo chiaro, comprensibile e limitarsi a periodi prossimi al ricalcolo stesso, e hanno concluso per la reiezione della domanda.
Alla prima udienza, la ricorrente ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa, a norma dell'art. 183, comma 5 e dell'art. 269 c.p.c., del terzo essendo emersa dalla difesa Controparte_2
dei convenuti l'interesse alla chiamata del citato terzo.
Con provvedimento emesso in data 13/04/2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione, il giudice supplente dell'assegnatario ha autorizzato la chiamata in causa del terzo, ritenendola non incompatibile con il rito sommario scelto.
Notificato l'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, in data 5/07/2023 si è costituita in giudizio la quale ha contestato quanto contenuto negli atti avversari ed Controparte_2
ogni addebito mosso nei propri confronti.
Preliminarmente, ha eccepito che nel procedere alla citazione del terzo, ha Parte_1
parzialmente modificato le conclusioni precedentemente formulate in punto di ipotesi, avendo Cont chiesto che il giudice condanni al pagamento in suo favore della maggiore e minore somma ritenuta ed a «…quantificare la eventuale riduzione percentuale della somma dovuta da a per consumi operati dalla resistente come Parte_1 Controparte_2
quantificati nel presente giudizio e condannare la citata a restituire Controparte_2
ad quanto da questa fosse stato pagato in eccesso». Parte_1
Nel merito, ripercorso il funzionamento de mercato del gas, ha evidenziato che il distributore non ha rapporti con i consumatori finali, ma solo con le società di vendita, che, a fronte della possibilità di utilizzo della rete, corrispondono al distributore il c.d. diritto di vettoriamento. I rapporti tra le società di vendita e quelle di distribuzione sono disciplinati dal Codice di Rete,
Pag. 6 di 13 redatto sulla base delle linee guida stabilite dall'Autorità competente (ARERA), cui è demandata la disciplina del settore e dalla stessa verificato e approvato e che costituisce lo strumento contrattuale che regola l'utilizzo della rete di distribuzione del gas. Invece, i diversi rapporti tra società di vendita e consumatori finali, anche di tipo business come la società convenuta, sono regolati da contratti di diritto privato, agendo le parti in regime di mercato libero.
Nel caso di specie, sulla scorta di tale premessa, ha rilevato che nel dicembre 2020 CP_2
ha proceduto alla sostituzione programmata del contatore a servizio del PDR
[...]
Cont 05250000197886, intestato a che era presente alle relative operazioni. Le verifiche eseguite all'atto della sostituzione del contatore hanno evidenziato che il convertitore non era allineato al contatore, ossia non registrava correttamente gli impulsi contenenti i dati, e che vi erano consumi non rilevati e quindi non convertiti e non trasmessi. Di conseguenza, parte dei consumi non erano stati fatturati dalla società di vendita. Rilevato il disallineamento del convertitore, ha riversato nei sistemi i dati corretti e, come prevede la Controparte_2
normativa, ha eseguito il ricalcolo storico.
Non avendo possibilità di indicare alla società di vendita il periodo esatto in cui il convertitore non aveva trasmesso in modo corretto i consumi, il distributore si è attenuto a quanto previsto dalla normativa (delibera 572/2013/R/gas). La ricostruzione ha interessato il periodo intercorrente tra il 29/12/2020, data di rilevamento del consumo effettivo all'atto della sostituzione del contatore, e il 1/10/2017, data del precedente rilievo manuale. In sostanza i consumi a conguaglio (pari circa al 10% del totale) sono stati ripartiti nel suddetto arco temporale, basandosi sui dati storici dell'utenza; per tale motivo sono stati indicati dei consumi anche nel periodo di fermo pandemico.
Ha precisato che il ricalcolo è stato poi comunicato alla società di vendita e che la fattura n.
211900272793 in contestazione è stata emessa il 27/01/2021, quindi meno di un mese dopo la sostituzione del contatore (29/12/2020) che ha permesso la corretta rilevazione dei dati di consumo, e indica correttamente, quale riferimento temporale, il periodo intercorrente tra il
1/10/2017 e il 28/12/2020.
Ha concluso, quindi, per il rigetto di ogni domanda nei propri confronti, ribadendo che il dato di consumo rilevato al momento della sostituzione del contatore non è in contestazione ed è quindi pacifico.
Con ordinanza emessa in data 19/12/2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
18/12/2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta una c.t.u., con i seguenti quesiti: «Il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, nel
Pag. 7 di 13 contraddittorio delle parti, previa eventuale acquisizione dei dati di misura e di ogni altra informazione utile dall'impresa di distribuzione: 1) descriva la cronologia degli interventi effettuati dal distributore sul gruppo di misura a servizio del PDR 05250000197886, relativo all'utenza n. 62390083 posta in Prato (PO), via Toscana n. 27 della società convenuta nel periodo 1°/10/2017-27/01/2021 oggetto della fattura n. 211900272793 del 27/01/2021 emessa da 2) verifichi la sussistenza del disallineamento tra misuratore e Parte_1
convertitore indicato da nella comparsa di costituzione e risposta;
3) Controparte_2
nel caso in cui la verifica di cui al punto 2) abbia esito positivo, accerti se la ricostruzione dei consumi della società convenuta sia avvenuta in conformità della delibera ARERA
572/2013/R/gas o altrimenti proceda a una ricostruzione dei consumi secondo i criteri della predetta Delibera, raffrontandoli ai dati trasmessi da 4) quantifichi Controparte_2
l'eventuale maggior corrispettivo spettante a sulla base dei consumi così Parte_1
ricostruiti, tenuto conto delle condizioni contrattuali;
5) accerti il “dare/avere” tra società attrice e società convenuta;
6) prima di trasmettere la relazione alle parti, tenti la conciliazione e formuli una proposta conciliativa».
Depositata la relazione in data 11/06/2024, la ricorrente ha formulato istanza per chiamare il
CTU a rendere i chiarimenti indicati nelle proprie note, ovvero per ammettere una nuova c.t.u., mentre le altre parti hanno chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione.
Ritenuta non necessaria la chiamata a chiarimenti del CTU e la causa matura per la decisione, con ordinanza del 2/07/2024 ha assegnato alle parti termine fino al 17/0372025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 6/03/2025, rilevata l'applicabilità del rito sommario ex artt. 702-bis e ss.
c.p.c. e constatato che i convenuti avevano depositato in data 25/02/2025 una memoria conclusiva non autorizzata, quindi inammissibile, è stato differito al 14/04/2025 il termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e assegnato alle parti termine per il deposito di eventuale memoria conclusiva fino al 7/04/2025.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie conclusive e le note sostitutive dell'udienza nel rispetto del termine assegnato.
***
1. La domanda di è fondata e dev'essere accolta. Parte_1
Cont
2. Non è contestata l'avvenuta conclusione, tra la ricorrente e di un contratto per la somministrazione di gas presso l'utenza 62390083 posta in Prato (PO), via Toscana n. 27,
POD n. . PartitaIVA_4
Pag. 8 di 13 La venditrice agisce per il pagamento del corrispettivo esposto nella bolletta di Parte_1
ricalcolo del 27/01/2021, relativa al periodo dal 1/10/2017 al 28/12/2020.
Nella lettera di del 29/10/2021, diretta al legale di (doc. 4 Controparte_2 Parte_1
allegato alla comparsa di costituzione dei convenuti), vengono comunicate le seguenti circostanze: il 29/12/2020 è stata eseguita la sostituzione programmata del contatore abbinato alla predetta utenza, in quanto vetusto;
non sono state rilevate anomalie nel contatore e il cliente ha rinunciato alla verifica metrologica;
in quel momento è però emerso un forte disallineamento tra il segnante del contatore e il volume misurato dal convertitore, causato da un'errata trasmissione/ricezione del consumo, quest'ultimo correttamente registrato dal contatore, da parte del convertitore;
in particolare, quest'ultimo ha convertito correttamente, nel senso che la verifica metrica è risultata positiva, ma partendo da un dato non valido;
effettuate le analisi del caso, è stato individuato il periodo su cui distribuire il consumo non contabilizzato del convertitore, ma correttamente misurato dal contatore, ed è stato scelto il coefficiente da applicare a tale consumo per convertirlo da mc a smc;
non si è trattato, quindi, di procedere a una rettifica dei consumi, attraverso stima o rideterminazione, ma solo di individuare il coefficiente più consono alla conversione del volume contabilizzato in smc e di distribuirlo nel periodo ricostruito. ha considerato come dies a quo del periodo di distribuzione dei consumi il Controparte_2
2/10/2017 perché, a quella data, risale un rilievo manuale dei consumi;
in effetti il CTU ha riscontrato una foto, riferibile a quella data, del quadrante del precedente contatore avente matricola 0043217, allegata al servizio di «giroswitching».
Il CTU incaricato ha verificato che, durante la sostituzione del contatore in data 29/12/2020, è stato riscontrato un disallineamento tra «Vm» (valore da convertire presente sul convertitore)
e «Vc» (valore presente sulla mostra del contatore meccanico), che in caso di regolare funzionamento del convertitore dovrebbero essere uguali, pari a 260.292 m3.
3. Ciò premesso, il presupposto di fatto dal quale partire è la correttezza del dato di consumo rilevato dal contatore con matricola n. 0043217, sostituito il 29/12/2020: si tratta, infatti, di circostanza mai messa in discussione dalla società cliente nel corso del rapporto contrattuale e, d'altra parte, al momento della sostituzione del gruppo di misura, essa ha espressamente rinunciato alla verifica del contatore rimosso (doc. 5 allegato al ricorso).
Sul punto dev'essere richiamato il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che il Tribunale condivide, secondo cui, in tema di somministrazione di energia elettrica – ma il principio vale anche per la somministrazione di gas -, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di
Pag. 9 di 13 contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, in forza del principio di vicinanza della prova, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (Cass.,
24/06/2024, n. 17401); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass., 9/01/2020, n. 297).
Cont Nel caso di specie, avendo rinunciato alla verifica del contatore al momento della rimozione dello stesso, non può oggi contestare il dato di consumo.
Per la stessa ragione, è da ritenersi provato il disallineamento tra misuratore e convertitore nell'arco temporale oggetto della fattura di ricalcolo n. 211900272793 del 27/01/2021, a cui fa riferimento sebbene non sia stato possibile accertarlo direttamente Controparte_2
attraverso la c.t.u..
4. Il thema disputandum, pertanto, si sposta sulla questione, che costituisce un posterius rispetto ai punti sopra indicati, della scelta del tasso di conversione da mc a smc e delle modalità con cui ha provveduto a distribuire i consumi rilevati dal contatore Controparte_2
nel periodo sopra considerato.
4.1. Tale verifica non può essere effettuata alla stregua dei criteri di ricostruzione dei consumi stabiliti dall'allegato A alla Delibera ARERA del 12/12/2013 n. 572/2013/R/gas (recante
«Disposizioni in tema di ricostruzione dei consumi di gas naturale a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura»), in quanto, come emerso dalla c.t.u., il gruppo di misura sostituito aveva una pressione di alimentazione di 0,5 bar, mentre il richiamato allegato A si applica soltanto ai punti di riconsegna alimentati in bassa pressione (cfr. art. 2.1), definita dal TUDG (Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas) di ARERA come non superiore a 0,04 bar.
È quindi irrilevante che la ricostruzione effettuata da come verificato dal Controparte_2
CTU, non sia in linea con i criteri stabiliti dall'allegato A alla Delibera ARERA del
12/12/2013 n. 572/2013/R/gas.
Lo stesso CTU ha invece riscontrato che la ricostruzione operata dal distributore, avvenuta utilizzando il coefficiente medio di conversione «TV pari a 1,42», rispetta le indicazioni del
Pag. 10 di 13 punto 11.3.7 del Codice di Rete per la distribuzione del gas naturale di del Controparte_2
7/10/2007, approvato con delibera AEEG n. 193/2019 (non prodotto in giudizio, ma conoscibile in base al principio «iura novit curia» come le altre delibere di ARERA, quale autorità amministrativa indipendente, in quanto aventi valore di fonte normativa regolamentare: Cass. 6/07/2022, n. 21407) il quale stabilisce, tra l'altro, che «Nel caso in cui,
a seguito della verifica effettuata su richiesta dell'Utente del servizio di distribuzione o su iniziativa dell'Impresa di distribuzione, il Contatore o il Correttore risultino difettosi,
l'Impresa di distribuzione procede alla determinazione dei volumi di gas riconsegnato, per il periodo di irregolare funzionamento del Contatore o del Correttore di volumi, con riferimento all'ultima lettura effettiva verosimile e comunque non oltre il termine legale di prescrizione. La valutazione dei volumi di gas prelevati viene effettuata anche in base all'entità dei prelievi abituali del Cliente finale, riferiti ad analoghi precedenti periodi, tenendo comunque conto di ogni eventuale ulteriore elemento utile ed idoneo. Sulla base di tale informazione, l'Impresa di distribuzione provvederà alle rettifiche dei quantitativi di gas riconsegnati all'Utente, per il periodo di irregolare funzionamento».
4.2. Nel rispondere alle osservazioni del CTP della terza chiamata, il CTU ha chiarito che la ricostruzione effettuata, come nel caso di specie, attraverso l'utilizzo di un coefficiente TV medio, pur non rispondendo ai criteri stabiliti dalla delibera ARERA 572/2013/R/gas citata
(non applicabile, come già evidenziato, al caso di specie), rispetta le indicazioni del Codice di
Rete sopra menzionato.
È vero che, come rilevato dal CTU, poiché il coefficiente di conversione utilizzato da un convertitore regolarmente funzionante è, tempo per tempo, funzione istantanea della pressione e della temperatura, una ricostruzione effettuata applicando un coefficiente TV medio (visto che non sono noti i suddetti due fattori a causa del malfunzionamento del convertitore del gruppo di misura abbinato all'utenza di LTS) è necessariamente il risultato di una simulazione;
tuttavia questo metodo è espressamente ammesso e anzi voluto dal Codice di Rete ed è pertanto legittimo.
L'eccezione sollevata dai convenuti secondo cui è ignoto come abbia Controparte_2
determinato il coefficiente di trasformazione per il ricalcolo il quale, pertanto, sarebbe «privo di ogni fondamento oggettivo», è generica e, come tale, non accoglibile: il CTP ing.
[...]
nulla ha osservato al riguardo, né sono stati chiesti successivamente chiarimenti o un Per_1
supplemento di c.t.u.. Peraltro, la terza chiamata, nel rispondere a una richiesta di informazioni del CTU nel corso delle operazioni peritali (cfr. allegato n. 3 alla relazione peritale), ha spiegato che il coefficiente TV (di conversione) applicato (1,42, vedi allegato n.
Pag. 11 di 13 5 alla relazione) è desumibile dal rapporto «delta Vb / delta Vc», laddove «Vb» è un accumulatore del valore convertito, mentre «Vc» è il valore presente sulla mostra del contatore meccanico («Vm» indica, invece, il valore da convertire presente sul convertitore e, nel caso di funzionamento regolare, si dovrebbe avere Vm = Vc).
4.3. Non è condivisibile neppure la tesi della parte convenuta, già sostenuta dal CTP ing.
secondo cui la metodologia B indicata all'art. 7 dell'allegato A alla delibera ARERA Per_1
572/2013/R/gas è la medesima prevista al punto 11.3.7 del Codice di Rete adottato da al contrario, il CTU ha verificato che applicando la formula prevista Controparte_2 dall'art.
7.1 del citato Allegato A, si perviene a un risultato diverso dal quello ottenuto facendo riferimento ai criteri del Codice di Rete.
5. Sono inconferenti le eccezioni dei convenuti relative al ritardo con il quale è stata emessa la fattura di ricalcolo e all'omessa periodica verifica del convertitore da parte del distributore.
5.1. Quanto al primo profilo, si osserva che l'art.
8.6 delle condizioni generali per la fornitura Cont di gas naturale tra e nel prevedere che «eventuali errori di misura Parte_1
derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguaglio nella prima fattura utile degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per cui
l'errore sia effettivamente sussistito, restando inteso che non verranno corrisposti interessi sugli eventuali conguagli», non preclude alla ricorrente l'emissione della fattura di ricalcolo azionata in questo giudizio: da un lato ha addebitato alla società convenuta il Parte_1
corrispettivo relativo ai consumi ricalcolati dal distributore nella prima fattura successiva al periodo di ricostruzione considerato (fino al 29/12/2020), in data 27/01/2021; dall'altro lato, quanto alla legittimità dell'operato di non è normativamente previsto un Controparte_2
divieto di effettuare ricalcoli o ricostruzioni decorso un determinato periodo di tempo. Per reagire a un eventuale ritardo del distributore, l'utente può eccepire la prescrizione biennale prevista dall'art. 1, comma 4, legge n. 205/2017, oppure agire per il risarcimento del danno qualora alleghi e provi di avere subito pregiudizi a causa della colpevole inerzia dell'impresa di distribuzione.
5.2. Per le stesse ragioni, la fatturazione di non si pone in contrasto con le Parte_1
disposizioni del TIF (Testo Integrato in materia di Fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale) e, in ogni caso, un'eventuale violazione della normativa secondaria non sarebbe fatto estintivo del diritto di credito, ma potrebbe dare luogo agli indennizzi previsti dallo stesso TIF o al risarcimento del danno.
5.3. Considerazioni analoghe valgono per l'asserita violazione, da parte del distributore, dell'obbligo di effettuare verifiche periodiche sui gruppi di misura (contatori e convertitori):
Pag. 12 di 13 un'eventuale omissione connotata da negligenza potrebbe fondare un'azione di risarcimento del danno dell'utente finale nei confronti dell'impresa di distribuzione, ma non impedire l'esercizio del diritto di credito della società di vendita.
6. È infine tardiva e, come tale, inammissibile, l'allegazione della violazione, da parte della ricorrente, dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto, che i convenuti hanno svolto per la prima volta nella memoria conclusiva.
7. Tutto ciò considerato, si deve concludere che ha assolto all'onere della prova Parte_1
a suo carico e ha dimostrato i fatti costitutivi della pretesa creditoria.
Cont In accoglimento della domanda, e i soci accomandatari devono essere condannati, in solido, a pagare alla ricorrente € 82.676,39, oltre agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5, d.l.vo n. 231/2002 dal termine di pagamento indicato nella fattura (26/02/2021) al saldo.
8. È assorbita la domanda riconvenzionale trasversale proposta da nei confronti Parte_1
della terza chiamata.
9. Le spese processuali sono compensate tra le parti, attesa l'obiettiva incertezza circa le ragioni della domanda derivante dall'elevata complessità tecnica della materia.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente e solidalmente a carico di tutte le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 702-ter c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa,
1) in accoglimento della domanda, condanna Controparte_3
, e in solido
[...] Controparte_3 Controparte_1 Controparte_3 tra loro, al pagamento in favore di di € 82.676,39, oltre agli Parte_1
interessi moratori al tasso di cui all'art. 5, d.l.vo n. 231/2002 dal 26/02/2021 al saldo;
2) dichiara assorbita la domanda di nei confronti di Parte_1 Controparte_2
[...]
3) dichiara le spese processuali compensate tra le parti;
4) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente e solidalmente a carico di tutte le parti.
Si comunichi.
Prato, 18/04/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
Pag. 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Civile
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1384/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Parte_1 P.IVA_1
Pinarelli, PEC ed elettivamente domiciliata in Prato, Email_1
Via Modigliani n. 7 presso lo studio dell'avv. Riccardo Cipriani;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(c.f. ), (c.f. e
[...] P.IVA_2 Controparte_1 C.F._1
(c.f. ), gli ultimi due sia in proprio che in Controparte_1 C.F._2
qualità di soci accomandatari e legali rappresentanti della prima, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Bologni, PEC vvocati.prato.it, ed elettivamente Email_2
domiciliati presso il suo studio in Prato (PO), via Carlo Livi n. 113;
CONVENUTI
e nei confronti di
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Controparte_2 P.IVA_3
Tinti, PEC. ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_3
studio in Firenze, via Masaccio n. 116;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: somministrazione;
CONCLUSIONI:
Ricorrente: (…) chiedendo che l'Ill.mo Sig. Giudice voglia respingere le domande avversarie, accogliendo e confermando le conclusioni già precisate da questa difesa, con vittoria delle spese di giustizia, secondo il principio della soccombenza [nella memoria conclusionale:
«(…) si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice voglia respingere le domande avversarie, accogliendo e confermando le conclusioni già precisate da questa difesa, con vittoria delle
Pag. 1 di 13 spese di giustizia, secondo il principio della soccombenza, o, in ogni caso, disporre il pagamento dell'eventuale somma disposta a titolo di risarcimento del danno in favore della resistente a carico di da condannarsi, eventualmente, pure al Controparte_2
risarcimento delle spese giudiziali in favore della ricorrente Parte_1 dichiarandosi compensate le spese di giudizio tra ricorrente e resistente»; nell'atto di chiamata in causa del terzo «- in tesi: condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore Sig. e per l'effetto il suo socio accomandatario Sig. Controparte_1 CP_1
al pagamento in favore di per altrettanto da questa fatturato in
[...] Parte_1
esito alla quantificazione dei consumi operata da della somma di Controparte_2
Euro.82.676,39.=. così come portata dalla bolletta 26.02.2021 relativa all'utenza 62390083, oltre interessi come chiesti in ricorso;
- in ipotesi: condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore Sig. e per l'effetto il suo socio accomandatario Sig. Controparte_1 CP_1
al pagamento in favore di della maggiore o minor somma che
[...] Parte_1
l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà dovuta per le causali esposte in premessa, per altrettanto dovuto in esito alla quantificazione dei consumi operata da oltre interessi Controparte_2
come richiesti in ricorso, nella misura che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà spettante all'esito dell'espletanda istruttoria, e, per l'effetto, determinata la somma che
[...]
debba pagare ad Controparte_3 CP_4
- quantificare la eventuale riduzione percentuale della somma dovuta da
[...] Parte_1
a per consumi operati dalla resistente come quantificati nel
[...] Controparte_2
presente giudizio e condannare la citata a restituire ad CP_2 CP_2 Parte_1
quanto da questa fosse stato pagato in eccesso;
- vinte spese e compensi oltre rimborso
[...]
forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge»].
Convenuti: (…) chiede che la causa venga ad essere trattenuta in decisione e conclude affinchè il Tribunale di Prato Voglia respingere le domande ex adverso proposte, con vittoria di spese e competenze.
Terza chiamata: (…) per il rigetto di ogni domanda formulata nei propri confronti. Con il favore delle spese di lite.
Pag. 2 di 13 Il giudice dott. Giulia Simoni, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
14/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
ORDINANZA ex art. 702-ter c.p.c.
(di seguito: «Estra Energie»), con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato Controparte_5
in data 07/06/2022, ha promosso azione di adempimento dell'obbligazione di pagamento della somma di € 82.676,39 portata dalla bolletta del 26/02/2021, relativa all'utenza n.
62390083, o di quella somma maggiore o minore dovuta all'esito della espletanda istruttoria, nei confronti di (di Controparte_3
Cont seguito: « ), e dei suoi soci accomandatari e Controparte_1 Controparte_3
In punto di fatto la ricorrente ha allegato di avere effettuato forniture di gas alla società convenuta per l'utenza sita in Prato, via Toscana n. 27 e di essere creditrice per tale titolo della somma di € 82.676,39, oltre interessi di cui al d.l.vo n. 231/2002, per erogazioni eseguite e non pagate;
ha altresì precisato di avere intimato stragiudizialmente il pagamento Cont con comunicazione PEC del 02/02/2022, alla quale aveva dato riscontro in data
09/02/2022, richiamando una precedente comunicazione del 04/02/2021, in cui aveva contestato il ricalcolo dei consumi per insussistenza dei presupposti per procedere al ricalcolo stesso.
Al fine di meglio chiarire il contesto fattuale, la ricorrente ha precisato che lo schema base di una fornitura di gas prevede la presenza di tre soggetti: distributore, fornitore e cliente finale;
mentre il distributore (nella specie si occupa della distribuzione del Controparte_2
metano sulle reti locali fino ai punti di riconsegna, e dunque è responsabile del funzionamento della rete gas e dei relativi contatori, il fornitore (nella specie ) intrattiene Parte_1
rapporti commerciali con il cliente finale e si occupa della vendita del prodotto, fatturando alle condizioni previste nel contratto con esso stipulato. Per i clienti c.d. business la misurazione dei consumi avviene attraverso un misuratore (c.d. contatore) e un convertitore
(c.d. correttore), che converte i volumi di gas “geometrici” rapportandoli al metro cubo standard, e dunque viene utilizzato al fine di ricondurre quanto somministrato alle caratteristiche di un “gas ideale” al fine di poter leggere correttamente i volumi oggetto della fornitura, sul presupposto del corretto funzionamento del misuratore. Tale premessa sulle modalità di rilevazione dei consumi, è stata effettuata dalla ricorrente al fine di precisare che la somma richiesta di € 82.676,39 era la risultante all'esito del ricalcolo per disallineamento del correttore, effettuato sul punto di riconsegna (P.D.R.) 05250000197886; infatti la società
Pag. 3 di 13 di distribuzione (di seguito: « ), previo espresso Controparte_2 Controparte_2
Cont consenso di raccolto in data 29/12/2020, aveva provveduto alla rimozione del contatore in uso (matricola n. 43217) in quanto vetusto (risalente al 1986), sostituendolo con uno nuovo
(matricola n. 80133800), e al successivo smaltimento, e aveva poi operato il ricalcolo dei consumi.
Solo all'esito della sostituzione del contatore – prosegue la ricorrente - il distributore aveva potuto rilevare l'errata trasmissione/ricezione dei consumi ascrivibile alla convenuta e dovuta al non corretto funzionamento del convertitore. In particolare, era stato verificato che il convertitore aveva operato partendo da un dato non valido così come riscontrato sul contatore al momento della sua sostituzione;
ciò ha portato la Società di distribuzione ad accertare una mancata contabilizzazione di circa 290.000 metri cubi per il periodo 1/10/2017
– 30/12/2020 (la resistente risultava avere un consumo annuo medio che di norma è superiore ai 700.000 metri cubi) e detto consumo è stato addebitato ad e da quest'ultima, Parte_1
Cont a propria volta, a come non fatturato per la citata anomalia di conversione, comportando l'emissione della fattura oggetto di contestazione.
In diritto ha rilevato che, nelle condizioni generali di contratto, all'art. 8, è Parte_1
espressamente prevista la possibilità di conguaglio successivo in caso di omessa fatturazione nonché la ricostruzione dei consumi secondo la metodologia delineata dalla normativa vigente, nel caso in cui il gruppo di misura non risultasse perfettamente funzionante (art. 8.7)
e l'impossibilità per utente di sospendere o ridurre il pagamento per alcun motivo neanche in caso di contestazione della fattura (art. 11.3).
Ha evidenziato di avere comunque vanamente richiesto al distributore una riduzione dei quantitativi fatturati pro bono pacis.
Ha pertanto concluso per la condanna dei convenuti al pagamento della somma di €
83.676,39 di cui alla fattura del 26/02/2021, oltre agli interessi moratori.
Con decreto emesso in data 08/06/2022 il Giudice ha fissato per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 14/11/2022.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6/10/2022, si sono costituiti in
Cont giudizio la e i due soci, rassegnando conclusioni analoghe a quelle trascritte in epigrafe.
I convenuti, preliminarmente, hanno eccepito di avere immediatamente contestato la fattura n.
211900272793 € 82.676,39, non appena ricevuta;
in particolare, nella lettera di contestazione veniva rappresentato che il conteggio risultava del tutto incomprensibile, essendo riportati in fattura elevati consumi per i mesi di marzo ed aprile 2020, mesi in cui l'azienda era chiusa per i provvedimenti di emergenza sanitaria, così come erano indicati i consumi per il mese di
Pag. 4 di 13 agosto quando l'azienda era chiusa per ferie;
ha eccepito, altresì, di avere regolarmente pagato tutte le fatture emesse sulla base dei consumi rilevati dai contatori che, soggetti a verifiche periodiche, facevano fede di quanto rilevato. Ha precisato di avere continuato a pagare regolarmente gli importi delle fatture successive, anche quelle emesse e pervenute dopo la notifica del ricorso che ha dato origine al presente giudizio.
Hanno evidenziato che la stessa , in data 29/09/2021, aveva sollevato varie Parte_1
perplessità dell'operato della invitandola a «rivedere i consumi», ed in Controparte_2
particolare aveva rilevato che il ricalcolo dei consumi, successivo alla sostituzione del contatore, era avvenuto con notevole ritardo e non mensilmente, come previsto dalla normativa vigente, con rischio di cagionare danni patrimoniali al cliente finale che era nella impossibilità di caricare i maggiori costi di produzione sul prodotto finale.
Hanno rilevato altresì che a tale segnalazione, aveva risposto con nota in Controparte_2
data 29/10/2021, evidenziando l'esistenza di un forte disallineamento tra il segnale del contatore e il volume misurato dal convertitore, e che, pertanto, la problematica era afferente a una errata trasmissione/ricezione del consumo da parte del convertitore, il quale, pur convertendo correttamente, partiva da un dato non valido, ribadendo tuttavia l'impossibilità di procedere a un ricalcolo, ma unicamente all'individuazione di un coefficiente più consono alla conversione del volume. E hanno aggiunto che, sulla scorta della corrispondenza fra ed , l'operato delle stesse era risultato contraddittorio e che Controparte_2 Parte_1 non era affatto chiaro quale fosse l'iter logico seguito, il dato iniziale non valido, il coefficiente applicato e soprattutto non era chiaro come era stato eseguito il procedimento di ricalcolo che avrebbe portato all'emissione della fattura contestata.
Hanno evidenziato, inoltre, che l'infondatezza della pretesa creditoria era evidente anche alla luce delle previsioni del contratto di fornitura, il quale al punto 6 dell'art. 8 del contratto specifica che «eventuali errori di misura deriva tanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguaglio nella prima fattura utile degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per cui l'errore sia effettivamente sussistito, restando inteso che non verranno corrisposti interessi sugli eventuali conguagli».
I convenuti hanno quindi conclusivamente dedotto ed eccepito che, sulla scorta della corrispondenza intercorsa fra le due società e della norma convenzionale in questione, il ricalcolo dei consumi, tanto in eccesso quanto in difetto, deve essere effettuato nella fattura del mese successivo, circostanza fattuale confermata anche dalle dizioni apposte sulle fatture stesse, laddove sotto la voce «letture» è presente la diciture «rilevata», mentre sotto la dizione
Pag. 5 di 13 «consumi» è presente quella «effettivi», con valenza confessoria ed escludenti la possibilità di ricalcolo.
In punto di diritto, hanno richiamato la complessa normativa sui controlli degli strumenti di misura e sulla fatturazione delle utenze, e segnatamente, il decreto MISE 21/04/2017 n. 93, le numerose delibere ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente istituita con legge
14/11/1995 n. 481) tra cui la delibera 4/08/2016 n. 463 di approvazione del TIF (testo integrato fatturazione servizio di vendita gas), il cui art. 4, che rinvia alle tabelle allegate, e prevede fatturazioni mensili o bimestrali, e la delibera ARERA 522/2019/R/GAS nonché la
UNI 1 1600-2 che stabiliscono i tempi delle verifiche periodiche dei contatori nonché le modalità di rilevamento delle verifiche periodiche dei contratti, disciplinando così l'attività di metering, cioè di installazione e controllo degli impianti di misura, tempi e modalità nella fattispecie non rispettati. Hanno ribadito che, alla luce della normativa esposta, il ricalcolo dei consumi per errori nei contatori deve avvenire in modo chiaro, comprensibile e limitarsi a periodi prossimi al ricalcolo stesso, e hanno concluso per la reiezione della domanda.
Alla prima udienza, la ricorrente ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa, a norma dell'art. 183, comma 5 e dell'art. 269 c.p.c., del terzo essendo emersa dalla difesa Controparte_2
dei convenuti l'interesse alla chiamata del citato terzo.
Con provvedimento emesso in data 13/04/2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione, il giudice supplente dell'assegnatario ha autorizzato la chiamata in causa del terzo, ritenendola non incompatibile con il rito sommario scelto.
Notificato l'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, in data 5/07/2023 si è costituita in giudizio la quale ha contestato quanto contenuto negli atti avversari ed Controparte_2
ogni addebito mosso nei propri confronti.
Preliminarmente, ha eccepito che nel procedere alla citazione del terzo, ha Parte_1
parzialmente modificato le conclusioni precedentemente formulate in punto di ipotesi, avendo Cont chiesto che il giudice condanni al pagamento in suo favore della maggiore e minore somma ritenuta ed a «…quantificare la eventuale riduzione percentuale della somma dovuta da a per consumi operati dalla resistente come Parte_1 Controparte_2
quantificati nel presente giudizio e condannare la citata a restituire Controparte_2
ad quanto da questa fosse stato pagato in eccesso». Parte_1
Nel merito, ripercorso il funzionamento de mercato del gas, ha evidenziato che il distributore non ha rapporti con i consumatori finali, ma solo con le società di vendita, che, a fronte della possibilità di utilizzo della rete, corrispondono al distributore il c.d. diritto di vettoriamento. I rapporti tra le società di vendita e quelle di distribuzione sono disciplinati dal Codice di Rete,
Pag. 6 di 13 redatto sulla base delle linee guida stabilite dall'Autorità competente (ARERA), cui è demandata la disciplina del settore e dalla stessa verificato e approvato e che costituisce lo strumento contrattuale che regola l'utilizzo della rete di distribuzione del gas. Invece, i diversi rapporti tra società di vendita e consumatori finali, anche di tipo business come la società convenuta, sono regolati da contratti di diritto privato, agendo le parti in regime di mercato libero.
Nel caso di specie, sulla scorta di tale premessa, ha rilevato che nel dicembre 2020 CP_2
ha proceduto alla sostituzione programmata del contatore a servizio del PDR
[...]
Cont 05250000197886, intestato a che era presente alle relative operazioni. Le verifiche eseguite all'atto della sostituzione del contatore hanno evidenziato che il convertitore non era allineato al contatore, ossia non registrava correttamente gli impulsi contenenti i dati, e che vi erano consumi non rilevati e quindi non convertiti e non trasmessi. Di conseguenza, parte dei consumi non erano stati fatturati dalla società di vendita. Rilevato il disallineamento del convertitore, ha riversato nei sistemi i dati corretti e, come prevede la Controparte_2
normativa, ha eseguito il ricalcolo storico.
Non avendo possibilità di indicare alla società di vendita il periodo esatto in cui il convertitore non aveva trasmesso in modo corretto i consumi, il distributore si è attenuto a quanto previsto dalla normativa (delibera 572/2013/R/gas). La ricostruzione ha interessato il periodo intercorrente tra il 29/12/2020, data di rilevamento del consumo effettivo all'atto della sostituzione del contatore, e il 1/10/2017, data del precedente rilievo manuale. In sostanza i consumi a conguaglio (pari circa al 10% del totale) sono stati ripartiti nel suddetto arco temporale, basandosi sui dati storici dell'utenza; per tale motivo sono stati indicati dei consumi anche nel periodo di fermo pandemico.
Ha precisato che il ricalcolo è stato poi comunicato alla società di vendita e che la fattura n.
211900272793 in contestazione è stata emessa il 27/01/2021, quindi meno di un mese dopo la sostituzione del contatore (29/12/2020) che ha permesso la corretta rilevazione dei dati di consumo, e indica correttamente, quale riferimento temporale, il periodo intercorrente tra il
1/10/2017 e il 28/12/2020.
Ha concluso, quindi, per il rigetto di ogni domanda nei propri confronti, ribadendo che il dato di consumo rilevato al momento della sostituzione del contatore non è in contestazione ed è quindi pacifico.
Con ordinanza emessa in data 19/12/2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
18/12/2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta una c.t.u., con i seguenti quesiti: «Il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, nel
Pag. 7 di 13 contraddittorio delle parti, previa eventuale acquisizione dei dati di misura e di ogni altra informazione utile dall'impresa di distribuzione: 1) descriva la cronologia degli interventi effettuati dal distributore sul gruppo di misura a servizio del PDR 05250000197886, relativo all'utenza n. 62390083 posta in Prato (PO), via Toscana n. 27 della società convenuta nel periodo 1°/10/2017-27/01/2021 oggetto della fattura n. 211900272793 del 27/01/2021 emessa da 2) verifichi la sussistenza del disallineamento tra misuratore e Parte_1
convertitore indicato da nella comparsa di costituzione e risposta;
3) Controparte_2
nel caso in cui la verifica di cui al punto 2) abbia esito positivo, accerti se la ricostruzione dei consumi della società convenuta sia avvenuta in conformità della delibera ARERA
572/2013/R/gas o altrimenti proceda a una ricostruzione dei consumi secondo i criteri della predetta Delibera, raffrontandoli ai dati trasmessi da 4) quantifichi Controparte_2
l'eventuale maggior corrispettivo spettante a sulla base dei consumi così Parte_1
ricostruiti, tenuto conto delle condizioni contrattuali;
5) accerti il “dare/avere” tra società attrice e società convenuta;
6) prima di trasmettere la relazione alle parti, tenti la conciliazione e formuli una proposta conciliativa».
Depositata la relazione in data 11/06/2024, la ricorrente ha formulato istanza per chiamare il
CTU a rendere i chiarimenti indicati nelle proprie note, ovvero per ammettere una nuova c.t.u., mentre le altre parti hanno chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione.
Ritenuta non necessaria la chiamata a chiarimenti del CTU e la causa matura per la decisione, con ordinanza del 2/07/2024 ha assegnato alle parti termine fino al 17/0372025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 6/03/2025, rilevata l'applicabilità del rito sommario ex artt. 702-bis e ss.
c.p.c. e constatato che i convenuti avevano depositato in data 25/02/2025 una memoria conclusiva non autorizzata, quindi inammissibile, è stato differito al 14/04/2025 il termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e assegnato alle parti termine per il deposito di eventuale memoria conclusiva fino al 7/04/2025.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie conclusive e le note sostitutive dell'udienza nel rispetto del termine assegnato.
***
1. La domanda di è fondata e dev'essere accolta. Parte_1
Cont
2. Non è contestata l'avvenuta conclusione, tra la ricorrente e di un contratto per la somministrazione di gas presso l'utenza 62390083 posta in Prato (PO), via Toscana n. 27,
POD n. . PartitaIVA_4
Pag. 8 di 13 La venditrice agisce per il pagamento del corrispettivo esposto nella bolletta di Parte_1
ricalcolo del 27/01/2021, relativa al periodo dal 1/10/2017 al 28/12/2020.
Nella lettera di del 29/10/2021, diretta al legale di (doc. 4 Controparte_2 Parte_1
allegato alla comparsa di costituzione dei convenuti), vengono comunicate le seguenti circostanze: il 29/12/2020 è stata eseguita la sostituzione programmata del contatore abbinato alla predetta utenza, in quanto vetusto;
non sono state rilevate anomalie nel contatore e il cliente ha rinunciato alla verifica metrologica;
in quel momento è però emerso un forte disallineamento tra il segnante del contatore e il volume misurato dal convertitore, causato da un'errata trasmissione/ricezione del consumo, quest'ultimo correttamente registrato dal contatore, da parte del convertitore;
in particolare, quest'ultimo ha convertito correttamente, nel senso che la verifica metrica è risultata positiva, ma partendo da un dato non valido;
effettuate le analisi del caso, è stato individuato il periodo su cui distribuire il consumo non contabilizzato del convertitore, ma correttamente misurato dal contatore, ed è stato scelto il coefficiente da applicare a tale consumo per convertirlo da mc a smc;
non si è trattato, quindi, di procedere a una rettifica dei consumi, attraverso stima o rideterminazione, ma solo di individuare il coefficiente più consono alla conversione del volume contabilizzato in smc e di distribuirlo nel periodo ricostruito. ha considerato come dies a quo del periodo di distribuzione dei consumi il Controparte_2
2/10/2017 perché, a quella data, risale un rilievo manuale dei consumi;
in effetti il CTU ha riscontrato una foto, riferibile a quella data, del quadrante del precedente contatore avente matricola 0043217, allegata al servizio di «giroswitching».
Il CTU incaricato ha verificato che, durante la sostituzione del contatore in data 29/12/2020, è stato riscontrato un disallineamento tra «Vm» (valore da convertire presente sul convertitore)
e «Vc» (valore presente sulla mostra del contatore meccanico), che in caso di regolare funzionamento del convertitore dovrebbero essere uguali, pari a 260.292 m3.
3. Ciò premesso, il presupposto di fatto dal quale partire è la correttezza del dato di consumo rilevato dal contatore con matricola n. 0043217, sostituito il 29/12/2020: si tratta, infatti, di circostanza mai messa in discussione dalla società cliente nel corso del rapporto contrattuale e, d'altra parte, al momento della sostituzione del gruppo di misura, essa ha espressamente rinunciato alla verifica del contatore rimosso (doc. 5 allegato al ricorso).
Sul punto dev'essere richiamato il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che il Tribunale condivide, secondo cui, in tema di somministrazione di energia elettrica – ma il principio vale anche per la somministrazione di gas -, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di
Pag. 9 di 13 contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, in forza del principio di vicinanza della prova, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (Cass.,
24/06/2024, n. 17401); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass., 9/01/2020, n. 297).
Cont Nel caso di specie, avendo rinunciato alla verifica del contatore al momento della rimozione dello stesso, non può oggi contestare il dato di consumo.
Per la stessa ragione, è da ritenersi provato il disallineamento tra misuratore e convertitore nell'arco temporale oggetto della fattura di ricalcolo n. 211900272793 del 27/01/2021, a cui fa riferimento sebbene non sia stato possibile accertarlo direttamente Controparte_2
attraverso la c.t.u..
4. Il thema disputandum, pertanto, si sposta sulla questione, che costituisce un posterius rispetto ai punti sopra indicati, della scelta del tasso di conversione da mc a smc e delle modalità con cui ha provveduto a distribuire i consumi rilevati dal contatore Controparte_2
nel periodo sopra considerato.
4.1. Tale verifica non può essere effettuata alla stregua dei criteri di ricostruzione dei consumi stabiliti dall'allegato A alla Delibera ARERA del 12/12/2013 n. 572/2013/R/gas (recante
«Disposizioni in tema di ricostruzione dei consumi di gas naturale a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura»), in quanto, come emerso dalla c.t.u., il gruppo di misura sostituito aveva una pressione di alimentazione di 0,5 bar, mentre il richiamato allegato A si applica soltanto ai punti di riconsegna alimentati in bassa pressione (cfr. art. 2.1), definita dal TUDG (Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas) di ARERA come non superiore a 0,04 bar.
È quindi irrilevante che la ricostruzione effettuata da come verificato dal Controparte_2
CTU, non sia in linea con i criteri stabiliti dall'allegato A alla Delibera ARERA del
12/12/2013 n. 572/2013/R/gas.
Lo stesso CTU ha invece riscontrato che la ricostruzione operata dal distributore, avvenuta utilizzando il coefficiente medio di conversione «TV pari a 1,42», rispetta le indicazioni del
Pag. 10 di 13 punto 11.3.7 del Codice di Rete per la distribuzione del gas naturale di del Controparte_2
7/10/2007, approvato con delibera AEEG n. 193/2019 (non prodotto in giudizio, ma conoscibile in base al principio «iura novit curia» come le altre delibere di ARERA, quale autorità amministrativa indipendente, in quanto aventi valore di fonte normativa regolamentare: Cass. 6/07/2022, n. 21407) il quale stabilisce, tra l'altro, che «Nel caso in cui,
a seguito della verifica effettuata su richiesta dell'Utente del servizio di distribuzione o su iniziativa dell'Impresa di distribuzione, il Contatore o il Correttore risultino difettosi,
l'Impresa di distribuzione procede alla determinazione dei volumi di gas riconsegnato, per il periodo di irregolare funzionamento del Contatore o del Correttore di volumi, con riferimento all'ultima lettura effettiva verosimile e comunque non oltre il termine legale di prescrizione. La valutazione dei volumi di gas prelevati viene effettuata anche in base all'entità dei prelievi abituali del Cliente finale, riferiti ad analoghi precedenti periodi, tenendo comunque conto di ogni eventuale ulteriore elemento utile ed idoneo. Sulla base di tale informazione, l'Impresa di distribuzione provvederà alle rettifiche dei quantitativi di gas riconsegnati all'Utente, per il periodo di irregolare funzionamento».
4.2. Nel rispondere alle osservazioni del CTP della terza chiamata, il CTU ha chiarito che la ricostruzione effettuata, come nel caso di specie, attraverso l'utilizzo di un coefficiente TV medio, pur non rispondendo ai criteri stabiliti dalla delibera ARERA 572/2013/R/gas citata
(non applicabile, come già evidenziato, al caso di specie), rispetta le indicazioni del Codice di
Rete sopra menzionato.
È vero che, come rilevato dal CTU, poiché il coefficiente di conversione utilizzato da un convertitore regolarmente funzionante è, tempo per tempo, funzione istantanea della pressione e della temperatura, una ricostruzione effettuata applicando un coefficiente TV medio (visto che non sono noti i suddetti due fattori a causa del malfunzionamento del convertitore del gruppo di misura abbinato all'utenza di LTS) è necessariamente il risultato di una simulazione;
tuttavia questo metodo è espressamente ammesso e anzi voluto dal Codice di Rete ed è pertanto legittimo.
L'eccezione sollevata dai convenuti secondo cui è ignoto come abbia Controparte_2
determinato il coefficiente di trasformazione per il ricalcolo il quale, pertanto, sarebbe «privo di ogni fondamento oggettivo», è generica e, come tale, non accoglibile: il CTP ing.
[...]
nulla ha osservato al riguardo, né sono stati chiesti successivamente chiarimenti o un Per_1
supplemento di c.t.u.. Peraltro, la terza chiamata, nel rispondere a una richiesta di informazioni del CTU nel corso delle operazioni peritali (cfr. allegato n. 3 alla relazione peritale), ha spiegato che il coefficiente TV (di conversione) applicato (1,42, vedi allegato n.
Pag. 11 di 13 5 alla relazione) è desumibile dal rapporto «delta Vb / delta Vc», laddove «Vb» è un accumulatore del valore convertito, mentre «Vc» è il valore presente sulla mostra del contatore meccanico («Vm» indica, invece, il valore da convertire presente sul convertitore e, nel caso di funzionamento regolare, si dovrebbe avere Vm = Vc).
4.3. Non è condivisibile neppure la tesi della parte convenuta, già sostenuta dal CTP ing.
secondo cui la metodologia B indicata all'art. 7 dell'allegato A alla delibera ARERA Per_1
572/2013/R/gas è la medesima prevista al punto 11.3.7 del Codice di Rete adottato da al contrario, il CTU ha verificato che applicando la formula prevista Controparte_2 dall'art.
7.1 del citato Allegato A, si perviene a un risultato diverso dal quello ottenuto facendo riferimento ai criteri del Codice di Rete.
5. Sono inconferenti le eccezioni dei convenuti relative al ritardo con il quale è stata emessa la fattura di ricalcolo e all'omessa periodica verifica del convertitore da parte del distributore.
5.1. Quanto al primo profilo, si osserva che l'art.
8.6 delle condizioni generali per la fornitura Cont di gas naturale tra e nel prevedere che «eventuali errori di misura Parte_1
derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguaglio nella prima fattura utile degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per cui
l'errore sia effettivamente sussistito, restando inteso che non verranno corrisposti interessi sugli eventuali conguagli», non preclude alla ricorrente l'emissione della fattura di ricalcolo azionata in questo giudizio: da un lato ha addebitato alla società convenuta il Parte_1
corrispettivo relativo ai consumi ricalcolati dal distributore nella prima fattura successiva al periodo di ricostruzione considerato (fino al 29/12/2020), in data 27/01/2021; dall'altro lato, quanto alla legittimità dell'operato di non è normativamente previsto un Controparte_2
divieto di effettuare ricalcoli o ricostruzioni decorso un determinato periodo di tempo. Per reagire a un eventuale ritardo del distributore, l'utente può eccepire la prescrizione biennale prevista dall'art. 1, comma 4, legge n. 205/2017, oppure agire per il risarcimento del danno qualora alleghi e provi di avere subito pregiudizi a causa della colpevole inerzia dell'impresa di distribuzione.
5.2. Per le stesse ragioni, la fatturazione di non si pone in contrasto con le Parte_1
disposizioni del TIF (Testo Integrato in materia di Fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale) e, in ogni caso, un'eventuale violazione della normativa secondaria non sarebbe fatto estintivo del diritto di credito, ma potrebbe dare luogo agli indennizzi previsti dallo stesso TIF o al risarcimento del danno.
5.3. Considerazioni analoghe valgono per l'asserita violazione, da parte del distributore, dell'obbligo di effettuare verifiche periodiche sui gruppi di misura (contatori e convertitori):
Pag. 12 di 13 un'eventuale omissione connotata da negligenza potrebbe fondare un'azione di risarcimento del danno dell'utente finale nei confronti dell'impresa di distribuzione, ma non impedire l'esercizio del diritto di credito della società di vendita.
6. È infine tardiva e, come tale, inammissibile, l'allegazione della violazione, da parte della ricorrente, dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto, che i convenuti hanno svolto per la prima volta nella memoria conclusiva.
7. Tutto ciò considerato, si deve concludere che ha assolto all'onere della prova Parte_1
a suo carico e ha dimostrato i fatti costitutivi della pretesa creditoria.
Cont In accoglimento della domanda, e i soci accomandatari devono essere condannati, in solido, a pagare alla ricorrente € 82.676,39, oltre agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5, d.l.vo n. 231/2002 dal termine di pagamento indicato nella fattura (26/02/2021) al saldo.
8. È assorbita la domanda riconvenzionale trasversale proposta da nei confronti Parte_1
della terza chiamata.
9. Le spese processuali sono compensate tra le parti, attesa l'obiettiva incertezza circa le ragioni della domanda derivante dall'elevata complessità tecnica della materia.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente e solidalmente a carico di tutte le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 702-ter c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa,
1) in accoglimento della domanda, condanna Controparte_3
, e in solido
[...] Controparte_3 Controparte_1 Controparte_3 tra loro, al pagamento in favore di di € 82.676,39, oltre agli Parte_1
interessi moratori al tasso di cui all'art. 5, d.l.vo n. 231/2002 dal 26/02/2021 al saldo;
2) dichiara assorbita la domanda di nei confronti di Parte_1 Controparte_2
[...]
3) dichiara le spese processuali compensate tra le parti;
4) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente e solidalmente a carico di tutte le parti.
Si comunichi.
Prato, 18/04/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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