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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3617 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 6257/2020 r.g. tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa giusta procura alle liti agli atti dall'avv. Raffaele Di Monda (C.F.
) ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via a Seggio del C.F._1
Popolo n. 22.
- Attrice
e
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa giusta procura alle liti agli atti dall'avv. Sante Cricrì (C.F.
) ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Cesario Console C.F._2
n. 3.
- Convenuta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da verbale di udienza del 12.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 la onde ottenere l'annullamento del contratto di affiliazione commerciale Controparte_1
con essa stipulato e, conseguentemente, la restituzione degli importi pagati oltre al risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiti.
A fondamento della domanda, l'istante esponeva:
- di aver sottoscritto con la società convenuta un contratto di affiliazione commerciale della durata di cinque anni;
- in forza di detto contratto, la convenuta franchisor si impegnava a trasferire all'attrice il
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proprio know-how e a favorirne lo sviluppo commerciale per la vendita di prodotti a base di cannabis, nonché a fornire al franchisee i prodotti da rivendere nell'esercizio commerciale da aprire a Lisbona (Portogallo) sotto l'insegna “CANNABIS STORE
AMSTERDAM”, utilizzata all'affiliante nella propria rete;
- di non aver ricevuto la copia del contratto corredato dalla documentazione e dalle informazioni indicate dall'art. 4 della Legge n. 129/2004;
- in violazione del suddetto contratto l'affiliante non eseguiva regolarmente le forniture richieste dall'attrice, acconsentiva all'apertura di un altro negozio in franchising posto a distanza inferiore a 1 km dal locale dall'attrice, ometteva di comunicare all'attrice l'apertura di nuovi punti vendita.
In ragione di quanto esposto, parte attrice eccepiva l'annullabilità e/o nullità del contratto de quo e, in via subordinata, la risoluzione dello stesso per inadempimento della controparte, con conseguente risarcimento dei danni. Concludeva, pertanto, domandando
“- In via principale, accertare e dichiarare la nullità o l'annullabilità del contratto stipulato tra l'attrice e la convenuta in data 31/1/2019 ai sensi degli artt. 4, 6 e 8 della
Legge n. 129/2004 (e/o 1439 c.c. e ss.) e per l'effetto, dichiarare e disporre
l'annullamento del contratto e, conseguentemente, condannare la convenuta alla restituzione di tutti gli importi pagati dall'attrice alla convenuta (pari a Euro 43.905.71), oltre al risarcimento di tutti gli ulteriori danni patrimoniali, da ulteriore danno emergente (pari Euro 9.367,74) e da lucro cessante (pari a Euro 752.863,98), subiti dall'istante , il tutto da quantificarsi nella somma di Euro 806.137,43 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre danni da ulteriore perdita di chance e danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., il tutto entro l'importo di Euro 900.000,00, con interessi e rivalutazione come per Legge;
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, accertati i plurimi gravi inadempimenti della convenuta agli obblighi contrattuali e di buona fede nell'esecuzione del contatto, accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di franchising stipulato tra l'attrice e la convenuta in data 31/1/2019 per grave inadempimento della convenuta per tutti i fatti indicati in narrativa e per l'effetto, dichiarare tenuto e conseguentemente, condannare la convenuta alla restituzione di tutti
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gli importi pagati dall'attrice alla convenuta in esecuzione del contratto di franchising
(pari a Euro 43.905.71), oltre al risarcimento di tutti gli ulteriori danni patrimoniali, da ulteriore danno emergente (pari Euro 9.367,74) e da lucro cessante (pari a Euro
752.863,98), subiti dall'istante, il tutto da quantificarsi nella somma di Euro 806.137,43 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre danni da ulteriore perdita di chance, oltre al danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal venir meno della possibilità per l'attrice di aprire un secondo punto vendita, aperto poi da un concorrente, da valutarsi anche in via equitativa ex art. 1226
c.c., danni non patrimoniali per lesione della reputazione derivante dalla anticipata conclusione dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale, il tutto entro l'importo di
Euro 900.000,00, con interessi e rivalutazione monetaria come per Legge. - condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi di lite, alla rifusione del contributo unificato, e spese forfettarie in misura di legge I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore dello scrivente difensore che si dichiara anticipatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando anzitutto la ricostruzione dei fatti così come esposta da controparte nonché la documentazione dalla stessa depositata in giudizio. Ulteriormente, la convenuta deduceva numerosi inadempimenti contrattuali ascrivibili all'attrice. In particolare, secondo quanto asserito da parte attrice: Controparte_1
- non rispettava gli orari quotidiani di apertura del proprio punto vendita contrattualmente pattuiti;
- svolgeva illegittime attività pubblicitarie senza alcuna autorizzazione, tra cui la pubblicazione on-line e la vendita al pubblico nel punto vendita di biglietti abusivamente realizzati e personalizzati con i marchi della collegati ad alcune Controparte_1
lotterie;
- chiudeva al pubblico il punto vendita in questione nei giorni 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e
21 aprile 2019;
- vendeva prodotti acquistati da terzi in concorrenza con nonché Controparte_1
inflorescenze di canapa suggerendo ai consumatori un uso improprio delle stesse, ragion per la quale veniva presentata denuncia alle competenti autorità;
- creava due propri marchi denominati “ ” e “ Parte_1 CP_2
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[...]
CANNABIS”;
- commercializzava prodotti che sulle relative confezioni recavano invece tutti il proprio marchio “ ” e non quello “CANNABIS STORE AMSTERDAM”; Parte_1
- esponeva un'insegna recante la scritta del proprio marchio “ Parte_2
all'esterno dello stesso punto vendita oggetto del contratto di franchising,
[...]
eliminando completamente l'insegna originaria che recava la scritta “CANNABIS
STORE AMSTERDAM” corrispondente al marchio utilizzato dall'istante società e oggetto del contratto di franchising;
- apriva al pubblico altri due esercizi commerciali in cui vendeva i prodotti con il marchio
“ ”. Parte_1
Pertanto, avendo riscontrato innumerevoli inadempimenti imputabili, con due missive del
3.6.2019 e del 6.6.2019, comunicava alla la risoluzione del Parte_1
contratto di franchising ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..
La convenuta concludeva dunque domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“
1. rigettare tutte le deduzioni, eccezioni, richieste e domande, anche istruttorie, di controparte in quanto inammissibili, improponibili e, comunque, del tutto infondate, sia in fatto che in diritto, oltre che non provate e documentalmente smentite;
2. ferma ed impregiudicata l'efficacia e la valenza della domanda formulata al capo numero “1.” che precede e solo in via solo subordinata per mero scrupolo difensivo e nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Signor Giudice ritenesse di poter dar credito alle quantomai temerarie, improponibili, inammissibili ed infondate eccezioni e domande di controparte, si chiede che l'Ill.mo Signor Giudice voglia rigettare tutte le deduzioni, eccezioni, richieste e domande, anche istruttorie, formulate e proposte da controparte in quanto inammissibili, improponibili e, comunque, del tutto infondate, sia in fatto che in diritto, oltre che non provate e documentalmente smentite in virtù dell'applicazione dei principi di diritto statuiti e prescritti dagli articoli e/o dal combinato disposto degli articoli 1424 c.c. e/o 1321 c.c. e/o 1322 c.c. e/o 1323 c.c. e/o 1325 c.c. e/o 1337 c.c. e/o
1340 c.c. e/o 1346 c.c. e/o 1362 c.c. e/o 363 c.c. e/o 1366 c.c. e/o 1367 c.c. e/o 1369 c.c.
e/o 1371 c.c. e/o 1374 c.c. e/o 1375 c.c. e/o 1175 c.c. e/o 1458 c.c. e/o degli altri articoli previsti e dettati in materia dal codice civile, dalla Giurisprudenza nonché da tutte le norme previste dal codice civile e/o dalle leggi vigenti in materia, anche in tema di
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contratti di concessione di licenza e/o concessione di vendita e/o somministrazione e/o fornitura e/o vendita e/o distribuzione e/o distribuzione e vendita e di tutti gli altri contratti riscontrabili ed inquadrabili nell'ispecie e/o in virtù di quanto espressamente pattuito dalle parti nel contratto di franchising e precisamente all'articolo 6 (sei) dello stesso dove a pagina 11 (undici) si legge chiaramente, nella versione tradotta in italiano, che “se una qualsiasi clausola di questo contratto dovesse essere dichiarata totalmente o parzialmente nulla, l'invalidità e/o inesistenza della stessa non influirà sull'efficacia di tutte le altre clausole del contratto” poiché “le parti contraenti si obbligano espressamente a sostituire le clausole totalmente o parzialmente nulle o non suscettibili di relazione con altre attraverso le quali si potrà raggiungere il risultato atteso”;
3. in via riconvenzionale e principale, accertare e dichiarare la già intervenuta risoluzione di diritto o la risoluzione di diritto del contratto stipulato tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. in virtù dei numerosi e gravissimi inadempimenti ed illegittimi comportamenti della che si è resa gravemente e reiteratamente Parte_1
inadempiente rispetto alle specifiche, analitiche, principali e fondamentali obbligazioni e responsabilità dalla medesima assunte nei confronti della società Controparte_1
con il contratto di franchising a suo tempo concluso dalle parti ed anche in virtù di quanto ivi pattuito all'articolo “1” dalla pagina 1 alla pagina 8 inclusa e/o ai paragrafi
“1.3.”, “1.4.”, “1.5.” e “1.6.” dell'articolo “1” e/o all'articolo “2” dalla pagina 8 alla pagina 9 inclusa e/o ai paragrafi “2.1”, “2.2.” e “2.3.” dell'articolo “2” e/o all'articolo
“3” e/o all'articolo “4” e/o all'articolo “5” e/o all'art. “6” e/o all'art. “7” del contratto e, conseguentemente, condannare la società al Parte_1
pagamento in favore della della penale contrattualmente pattuita di Controparte_1
euro 20.000,00 (ventimila/00) nonché al risarcimento di tutti i maggiori danni subiti e subendi dalla di qualsiasi genere essi siano, prevedibili ed Controparte_1
imprevedibili, ivi compresi quelli di natura patrimoniale, non patrimoniale e di immagine commerciale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c. che si quantificano nella somma di euro 2.000.00,00 (duemilioni) ovvero al pagamento a tali titoli della maggiore
o minore somma che sarà provata in corso di causa o che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà giusta o equa, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi;
4. sempre in via
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riconvenzionale ma in via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di franchising stipulato tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453
e 1455 c.c. ed anche in virtu' dell'applicazione delle altre norme dettate dal codice civile in materia per gravissimi inadempimenti, fatti, colpe e violazioni contrattuali e di legge imputabili esclusivamente alla che si è resa gravemente e Parte_1
reiteratamente inadempiente rispetto alle specifiche, analitiche, principali e fondamentali obbligazioni e responsabilità dal medesimo assunte nei confronti della società anche in virtù di quanto ivi pattuito all'articolo “1” dalla Controparte_1 pagina 1 alla pagina 8 inclusa e/o ai paragrafi “1.3.”, “1.4.”, “1.5.” e “1.6.” dell'articolo “1” e/o all'articolo “2” dalla pagina 8 alla pagina 9 inclusa e/o ai paragrafi “2.1”, “2.2.” e “2.3.” dell'articolo “2” e/o all'articolo “3” e/o all'articolo
“4” e/o all'articolo “5” e/o all'art. “6” e/o all'art. “7” del contratto di franchising e, conseguentemente, condannare la società al pagamento in Parte_1
favore della della penale contrattualmente pattuita di euro Controparte_1
20.000,00 (ventimila/00) nonché al risarcimento di tutti i maggiori danni subiti e subendi dalla di qualsiasi genere essi siano, prevedibili ed imprevedibili, Controparte_1
ivi compresi quelli di natura patrimoniale, non patrimoniale e di immagine commerciale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c. che si quantificano nella somma di euro
2.000.00,00 (duemilioni) ovvero al pagamento a tali titoli della maggiore o minore somma che sarà provata in corso di causa o che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà giusta o equa, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi;
5. condannare, in ogni caso, la società al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con le Parte_1
maggiorazioni dovute per rimborso forfettario e accessori previdenziali e tributari;
6. in virtù di quanto prescritto primo comma dell'art. 96 c.p.c. e dall'art. 88 c.p.c. condannare in ogni caso la società a risarcire alla Parte_1 Controparte_1
tutti i danni da quest'ultima subiti e subendi nella misura che verrà provata in corso di causa ovvero che l'Ill.mo Sig. Giudice vorrà liquidare d'ufficio;
7. in virtù di quanto prescritto dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c. e dall'art. 88 c.p.c. condannare in ogni caso la società al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 di una somma equitativamente determinata”.
[...]
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Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del rappresentante legale della società convenuta e l'escussione di tre testi e successivamente, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 5/06/2023 la presente causa veniva assegnata alla scrivente che, in data
12/11/2024, la riservava in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, mette conto evidenziare che il contratto per cui è causa è riconducibile alla fattispecie del contratto di franchising disciplinato dalla legge 129 del
2004, avendo i contenuti minimi ed essenziali richiesti dalla normativa de qua .
Trattasi, invero, di un contratto, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
Venendo al caso di specie, deve evidenziarsi che nel contratto tra la Parte_1
e sono correttamente indicati: l'investimento iniziale
[...] Controparte_1
dell'affiliato; il corrispettivo riconosciuto per lo svolgimento dell'attività; l'esclusiva territoriale;
le condizioni di rinnovo e quelle per la risoluzione del contratto;
nonché gli obblighi delle parti. Ancora, il contratto prevede la clausola di esclusività, il divieto di concorrenza, la cauzione versata all'affiliante, l'obbligo di adeguamento dell'affiliato e la previsione di standard qualitativi minimi da rispettare.
Orbene, quanto alle domande in via principale formulate da parte attrice, vanno anzitutto rigettate le domande di nullità e annullamento del contratto in esame.
In merito alla eccepita nullità del contratto, alcuna prova è stata fornita sul punto, non essendo le allegazioni di parte attrice supportate da alcun elemento probatorio idoneo a far ritenere nullo il contratto ai sensi dell'art 1418 c.c.. Alle medesime conclusioni è dato addivenire in merito alla sussistenza dei requisiti per l' annullabilità del contratto.
Invero, nel contratto de quo vi è l'indicazione di quelli che sono i contenuti minimi ed
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essenziali imposti dalla legge . Lo stesso risulta inoltre sottoscritto da entrambe le parti
(vd. contratto allegato alla comparsa di costituzione) nonché consegnato al franchisee, così come emerge dalla documentazione prodotta in giudizio (vd. doc. allegata a memoria di parte convenuta) che, contrariamente a quanto asserito dall'attrice, risulta tempestivamente depositata decorrendo i termini delle memorie 183 VI n. 2 dal
21/12/2020 (cfr. ordinanza del 23/10/2020), nonché dall'istruttoria espletata. Sul punto, infatti, il teste dichiarava di aver consegnato personalmente il contratto, Testimone_1
il prospetto ed il manuale operativo della agli amministratori della CP_1
società in data 25.2.2019 (verbale del 2.12.22). Parte_1
Quanto invece alla precisa indicazione del know-how di cui parte attrice eccepiva la totale inesistenza, occorre richiamare quanto stabilito dalla Suprema Corte, secondo la quale il requisito del know-how, ai fini della stipula del contratto di franchising, non costituisce elemento indefettibile. Al riguardo, la Cassazione ha chiarito che: “In forza del disposto normativo, quindi, il contratto di affiliazione commerciale non deve riguardare cumulativamente tutti gli aspetti regolati dalla norma, solo rilevando la concessione all'affiliato della disponibilità di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale - ossia, la sperimentata formula commerciale, che può concernere uno o più profili elencati dalla norma stessa - nell'ottica dell'inserimento dell'impresa dello stesso affiliato in una articolata rete territoriale riferibile all'affiliante e composta da una pluralità di altri affiliati, con lo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
Sussistendo tale insieme, ben può quindi configurarsi un contratto di franchising privo della clausola concernente la trasmissione del know-how dal franchisor al franchisee”
(Cass. n. 11256/2018). Inoltre, “la specifica del know-how ben può essere dimostrata dall'esistenza del documento consegnato all'affiliato unitamente al contratto di franchising e dal corso di formazione effettuato in favore dell'affiliato” (cfr. Cassazione
Civile, n. 3067/2017).
Ebbene, nel caso in esame risulta provato che la ha perfettamente Controparte_1
adempiuto anche a tali previsioni. Nel contratto, infatti, viene correttamente individuata la concessione all'affiliato della formula commerciale così come sperimentata e messa sul mercato dall'affiliante. Peraltro, il teste riferiva che la Tes_1 Controparte_1
aveva inviato a Lisbona un consulente ed un tecnico al fine di effettuare corsi di
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formazione in favore della nonché per illustrare le Parte_1
caratteristiche e le metodologie di vendita dei prodotti acquistati dalla CP_1
la loro composizione e le modalità con cui dovevano essere presentati ai futuri
[...]
clienti ed avventori.
Cio' posto, le domande volte ad ottenere la declaratoria di nullità e l'annullamento del contratto in esame vanno rigettate in quanto infondate.
Passando all'esame delle rispettive domande di risoluzione del contratto formulate dalle parti vanno richiamati i principi che regolano il riparto dell'onere della prova in base ai quali :“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. Cass. ord.
5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del 2001).
In applicazione dei suddetti principi, il Tribunale ritiene che la domanda di risoluzione per inadempimento spiegata dall'attrice, sia fondata e vada pertanto accolta, atteso che la clausola risolutiva espressa di cui all'art 5 lett f) del contratto espressamente invocata dal franchisor non ha prodotto effetti, stante il mancato inadempimento contestato al franchisee nella comunicazione di risoluzione (in data 3.6.19 v. all. 2 atto di citazione ) e stante il comprovato grave inadempimento ex art 1455 c.c. posto in esser dalla convenuta.
Al riguardo, sotto il primo profilo, va rilevato che parte convenuta contestava alla di aver violato le pattuizioni contrattuali con riferimento: all'orario Parte_1
di apertura del punto vendita sito in Lisbona, alla vendita di prodotti forniti unicamente dal franchisor ed allo svolgimento di attività, quali ad esempio vendita di biglietti della lotteria, senza la previa autorizzazione di Controparte_1
Orbene, stante la puntuale contestazione di parte attrice, tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio e dell'istruttoria espletata, deve ritenersi insussistente il dedotto inadempimento del franchisee alla data del 3.6.2019 in cui veniva comunicata detta risoluzione.
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Invero, quanto all'asserito inadempimento dell'obbligazione relativa ai giorni/orari di apertura del punto vendita, come provato dall'attrice, l'art.
2.1 lett. “c” del contratto in esame prevede l'obbligo del franchisee di “dedicarsi pienamente al successo del proprio punto vendita, nonché a rispettare gli orari di apertura comunemente osservati nella città in cui eserciterà la propria attività commerciale e, almeno, gli orari massimi previsti dalla legge”. Detta previsione contrattuale deve ritenersi osservata dalla
, non essendovi orari d'apertura precisamente individuati ed avendo Parte_1
l'attrice provato di aver aperto il punto vendita, come riconosciuto altresì dal franchisor, dalle ore 15.00 alle 00.00.
Parimenti provata deve ritenersi la circostanza per cui l'attività della veniva svolta su autorizzazione della che si Parte_1 CP_1 dichiarava soddisfatta dell'operato del franchisee come dimostrato dalle corrispondenze prodotte da parte attrice e non essendo provata alcuna attività illecita ascrivibile alla stessa.
Deve altresì ritenersi che la vendita da parte dell'attrice di prodotti aventi un marchio differente rispetto quello del franchisor sia avvenuta successivamente alla ricezione della comunicazione di risoluzione del contratto.
Alle medesime conclusioni, è dato addivenire, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, inoltre, con riferimento all'utilizzo del marchio , atteso Parte_1
che lo stesso veniva registrato successivamente alla comunicata risoluzione del contratto e precisamente in data 11/02/2020 (cfr. doc. 146 parte convenuta).
Né a conclusioni di segno contrario conducono le risultanze della prova orale espletata.
Ed in particolare, le dichiarazioni rese dal teste procuratore speciale Testimone_2
della convenuta, che in tale qualità ha sottoscritto il contratto per cui è casa, capace a testimoniare, non trovando applicazione la disposizione di cui all'art 246 cp.c. come eccepito dall'attrice, non essendo questi rappresentante legale della società ' convenuta (
v. Cassazione civile sez. III, 23/10/2024, n.27461) , devono ritenersi inattendibili , in base al ruolo ricoperto nella vicenda dallo stesso ( come risulta dalla prova testimoniale espletata) e tenuto conto della circostanza che le sue dichiarazioni , a fronte delle contestazioni specifiche formulate dall'attrice non hanno trovato conforto nelle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi nel corso del giudizio.
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Piu' precisamente, non puo' ritenersi provato, alla luce delle risultanze dell'istruttoria espletata e dei documenti depositati in giudizio che le condotte contestate all'attrice consistenti nel cambiamento dell'insegna, nella vendita e pubblicità di altri prodotti e biglietti della lotteria fossero stata poste in essere prima della comunicazione della risoluzione del contratto in data 3.06.2019, ma al contrario tali condotte risultano assunte successivamente alla comunicazione di risoluzione del Franchisor e poste in essere in conseguenza della stessa.
Pertanto, atteso che la clausola risolutiva di cui si è avvalsa la convenuta non ha prodotto effetti, ritenuto che risulta che alcun inadempimento è stato posto in esser dall'attrice anteriormente alla data del 3.6.2019, il contratto in esame non può ritenersi risolto in virtù della comunicazione effettuata.
Posto ciò, stante la vigenza del contratto de quo, deve ritenersi che le condotte poste in essere dalla convenuta nel periodo successivo al 3.06.2019, integrino un grave inadempimento avuto riguardo all'interesse del franchisee e tale giustificare la risoluzione del contratto di franchsing ex art 1455 c..c. stante la violazione da parte della convenuta della clausola di “esclusiva territoriale”, che rappresenta un notevole incentivo a contrarre per il franchisee , in quanto gli permette di non subire la concorrenza di altri affiliati in un dato territorio.
Invero, il franchisor, consentendo, sotto la vigenza del contratto, che come si è detto non si è risolto per effetto della comunicazione del 3 giugno 2019, l'apertura in data
27.6.2019 di un punto vendita entro 1 km da quello della Società attrice, ha violato la disposizione di cui all'art. art.
1.6 lettera “j” del contratto relativa all'esclusività territoriale.
Al riguardo, nessuna prova è stata fornita dalla convenuta circa l'adempimento dell'obbligo di consentire all'affiliata, nell'esercizio del diritto di prelazione, la possibilità di aprire ulteriori punti vendita in Portogallo.
Ebbene, per unanime giurisprudenza, l'attività del franchisor che, in spregio alla buona fede, non rispetti l'ambito territoriale in cui opera dell'affiliato va qualificata come rilevante e grave inadempimento ex art 1455 c.c. che giustifica la risoluzione contrattuale.
Passando alle domande di risarcimento spiegate dall'attrice, mette conto evidenziare che
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il danno patrimoniale va liquidato tenuto conto degli effetti economici subiti dal danneggiato, su cui incombe l'onus probandi prova ex art. 2697 c.c., per effetto dell'inadempimento.
Esso comprende il danno emergente, e cioè la perdita economica che il patrimonio del danneggiato ha subito e riconducibile alla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore e il lucro cessante, inteso come il mancato guadagno che consegue all'inadempimento, ai sensi dell'art 1223 c.c..
Per ciò che concerne il danno emergente, nulla deve essere riconosciuto in relazione alle spese sostenute per l'avvio dell'attività atteso che il contratto ha avuto esecuzione e dallo stesso è disceso un guadagno da parte del franchisee come dallo stesso riconosciuto . Né tantomeno può essere riconosciuto l'importo di euro 8.702,00 relativo al pagamento della merce mai consegnata all'istante, atteso che non vi è prova agli atti di detto pagamento.
Lo stesso dicasi per l'importo dei canoni di locazione, essendo questi il corrispettivo pagato per il godimento dell'immobile da parte dell'attrice.
Alle medesime conclusioni è dato addivenire in merito al lucro cessante, non potendosi lo stesso ritenere provato, atteso che in seguito all'inadempimento del franchisor l'attività dell'attrice è proseguita mediante la vendita e la pubblicizzazione di prodotti dello stesso genere come riconosciuta da parte attrice.
Venendo poi alla domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta e relativa alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. , la stessa va rigettata per i motivi innanzi evidenziati.
Alle medesime conclusioni è dato addivenire con riferimento alla domanda di risoluzione inadempimento ex art 1454 e 1455 c.c. spiegata dalla convenuta, atteso che le condotte poste in essere dal franchisee dopo la comunicazione di risoluzione sono riconducibili alla mancata prosecuzione del rapporto a seguito della missiva del 3 giugno 2019 ( all.10 atto di citazione ) da parte del franchisor che interrompeva la fornitura dei prodotti e comunicava al franchisee quanto segue “
1. non potrà mai acquistare e/o rivendere né per proprio conto né tantomeno a terzi i prodotti facenti parte del contratto;
3. sarà tenuto a restituire immediatamente al Franchisor tutti i prodotti oggetto del contratto ancora in suo possesso e/o la parte di questi o le scorte che secondo i registri contabili si riveleranno invenduti;
4. non potrà mai usare i marchi e/o
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segni distintivi di questi prodotti e/o di quelli appartenenti o attribuibili al Franchisor e ancor meno l'insegna e/o le insegne apposte all'esterno e all'interno del punto vendita facente parte del contratto, che devono essere pertanto immediatamente rimossi “ , .
Alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, deve ritenersi insussistente alcun profilo di responsabilità in capo all'attrice ex art 1218 c.c. , atteso che inadempimento ad essa contestato è dipeso dall'impossibilità di fatto di eseguire le prestazione oggetto del contratto per causa imputabile alla condotta assunta dal dopo la CP_3
comunicazione di risoluzione .
Per gli stessi motivi vanno infine rigettate le domande riconvenzionali volte ad ottenere il pagamento di una penale e del risarcimento dei danni.
Va altresì rigettata la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non sussistendone i presupposti.
In definitiva, questo Tribunale rigetta le domande volta ad ottener l'annullamento e/o la declaratoria di nullità del contratto oggetto di causa;
e accertato il grave inadempimento del franchisor, accoglie la domanda di risoluzione e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto stipulato in data 31/1/2019 tra questi e la e rigetta le domande risarcitorie da quest'ultima spiegate ed infine Parte_1
tutte domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta .
Atteso l'esito del giudizio il Tribunale ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra e parti in ragione della metà, ponendo la parte residua in capo alla convenuta che si liquida in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività espletata secondo tariffa vigente
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di franchising del 31/1/2019 ;
- rigetta la domanda volta ad ottener l'annullamento del contratto di franchising del
31/1/2019;
-accoglie la domanda proposta dall'attrice e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra e Parte_1 Controparte_1
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-rigetta tutte le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta;
-compensa le spese di lite tra le parti in ragione della metà condannando la convenuta al pagamento dell'altra metà che si liquida in euro 856,50 per spese, 20.000,00 euro per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv Avv. Raffaele Di Monda
Napoli, 09/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
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In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 6257/2020 r.g. tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa giusta procura alle liti agli atti dall'avv. Raffaele Di Monda (C.F.
) ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via a Seggio del C.F._1
Popolo n. 22.
- Attrice
e
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa giusta procura alle liti agli atti dall'avv. Sante Cricrì (C.F.
) ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Cesario Console C.F._2
n. 3.
- Convenuta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da verbale di udienza del 12.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 la onde ottenere l'annullamento del contratto di affiliazione commerciale Controparte_1
con essa stipulato e, conseguentemente, la restituzione degli importi pagati oltre al risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiti.
A fondamento della domanda, l'istante esponeva:
- di aver sottoscritto con la società convenuta un contratto di affiliazione commerciale della durata di cinque anni;
- in forza di detto contratto, la convenuta franchisor si impegnava a trasferire all'attrice il
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proprio know-how e a favorirne lo sviluppo commerciale per la vendita di prodotti a base di cannabis, nonché a fornire al franchisee i prodotti da rivendere nell'esercizio commerciale da aprire a Lisbona (Portogallo) sotto l'insegna “CANNABIS STORE
AMSTERDAM”, utilizzata all'affiliante nella propria rete;
- di non aver ricevuto la copia del contratto corredato dalla documentazione e dalle informazioni indicate dall'art. 4 della Legge n. 129/2004;
- in violazione del suddetto contratto l'affiliante non eseguiva regolarmente le forniture richieste dall'attrice, acconsentiva all'apertura di un altro negozio in franchising posto a distanza inferiore a 1 km dal locale dall'attrice, ometteva di comunicare all'attrice l'apertura di nuovi punti vendita.
In ragione di quanto esposto, parte attrice eccepiva l'annullabilità e/o nullità del contratto de quo e, in via subordinata, la risoluzione dello stesso per inadempimento della controparte, con conseguente risarcimento dei danni. Concludeva, pertanto, domandando
“- In via principale, accertare e dichiarare la nullità o l'annullabilità del contratto stipulato tra l'attrice e la convenuta in data 31/1/2019 ai sensi degli artt. 4, 6 e 8 della
Legge n. 129/2004 (e/o 1439 c.c. e ss.) e per l'effetto, dichiarare e disporre
l'annullamento del contratto e, conseguentemente, condannare la convenuta alla restituzione di tutti gli importi pagati dall'attrice alla convenuta (pari a Euro 43.905.71), oltre al risarcimento di tutti gli ulteriori danni patrimoniali, da ulteriore danno emergente (pari Euro 9.367,74) e da lucro cessante (pari a Euro 752.863,98), subiti dall'istante , il tutto da quantificarsi nella somma di Euro 806.137,43 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre danni da ulteriore perdita di chance e danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., il tutto entro l'importo di Euro 900.000,00, con interessi e rivalutazione come per Legge;
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, accertati i plurimi gravi inadempimenti della convenuta agli obblighi contrattuali e di buona fede nell'esecuzione del contatto, accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di franchising stipulato tra l'attrice e la convenuta in data 31/1/2019 per grave inadempimento della convenuta per tutti i fatti indicati in narrativa e per l'effetto, dichiarare tenuto e conseguentemente, condannare la convenuta alla restituzione di tutti
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gli importi pagati dall'attrice alla convenuta in esecuzione del contratto di franchising
(pari a Euro 43.905.71), oltre al risarcimento di tutti gli ulteriori danni patrimoniali, da ulteriore danno emergente (pari Euro 9.367,74) e da lucro cessante (pari a Euro
752.863,98), subiti dall'istante, il tutto da quantificarsi nella somma di Euro 806.137,43 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre danni da ulteriore perdita di chance, oltre al danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal venir meno della possibilità per l'attrice di aprire un secondo punto vendita, aperto poi da un concorrente, da valutarsi anche in via equitativa ex art. 1226
c.c., danni non patrimoniali per lesione della reputazione derivante dalla anticipata conclusione dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale, il tutto entro l'importo di
Euro 900.000,00, con interessi e rivalutazione monetaria come per Legge. - condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi di lite, alla rifusione del contributo unificato, e spese forfettarie in misura di legge I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore dello scrivente difensore che si dichiara anticipatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando anzitutto la ricostruzione dei fatti così come esposta da controparte nonché la documentazione dalla stessa depositata in giudizio. Ulteriormente, la convenuta deduceva numerosi inadempimenti contrattuali ascrivibili all'attrice. In particolare, secondo quanto asserito da parte attrice: Controparte_1
- non rispettava gli orari quotidiani di apertura del proprio punto vendita contrattualmente pattuiti;
- svolgeva illegittime attività pubblicitarie senza alcuna autorizzazione, tra cui la pubblicazione on-line e la vendita al pubblico nel punto vendita di biglietti abusivamente realizzati e personalizzati con i marchi della collegati ad alcune Controparte_1
lotterie;
- chiudeva al pubblico il punto vendita in questione nei giorni 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e
21 aprile 2019;
- vendeva prodotti acquistati da terzi in concorrenza con nonché Controparte_1
inflorescenze di canapa suggerendo ai consumatori un uso improprio delle stesse, ragion per la quale veniva presentata denuncia alle competenti autorità;
- creava due propri marchi denominati “ ” e “ Parte_1 CP_2
3
[...]
CANNABIS”;
- commercializzava prodotti che sulle relative confezioni recavano invece tutti il proprio marchio “ ” e non quello “CANNABIS STORE AMSTERDAM”; Parte_1
- esponeva un'insegna recante la scritta del proprio marchio “ Parte_2
all'esterno dello stesso punto vendita oggetto del contratto di franchising,
[...]
eliminando completamente l'insegna originaria che recava la scritta “CANNABIS
STORE AMSTERDAM” corrispondente al marchio utilizzato dall'istante società e oggetto del contratto di franchising;
- apriva al pubblico altri due esercizi commerciali in cui vendeva i prodotti con il marchio
“ ”. Parte_1
Pertanto, avendo riscontrato innumerevoli inadempimenti imputabili, con due missive del
3.6.2019 e del 6.6.2019, comunicava alla la risoluzione del Parte_1
contratto di franchising ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..
La convenuta concludeva dunque domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“
1. rigettare tutte le deduzioni, eccezioni, richieste e domande, anche istruttorie, di controparte in quanto inammissibili, improponibili e, comunque, del tutto infondate, sia in fatto che in diritto, oltre che non provate e documentalmente smentite;
2. ferma ed impregiudicata l'efficacia e la valenza della domanda formulata al capo numero “1.” che precede e solo in via solo subordinata per mero scrupolo difensivo e nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Signor Giudice ritenesse di poter dar credito alle quantomai temerarie, improponibili, inammissibili ed infondate eccezioni e domande di controparte, si chiede che l'Ill.mo Signor Giudice voglia rigettare tutte le deduzioni, eccezioni, richieste e domande, anche istruttorie, formulate e proposte da controparte in quanto inammissibili, improponibili e, comunque, del tutto infondate, sia in fatto che in diritto, oltre che non provate e documentalmente smentite in virtù dell'applicazione dei principi di diritto statuiti e prescritti dagli articoli e/o dal combinato disposto degli articoli 1424 c.c. e/o 1321 c.c. e/o 1322 c.c. e/o 1323 c.c. e/o 1325 c.c. e/o 1337 c.c. e/o
1340 c.c. e/o 1346 c.c. e/o 1362 c.c. e/o 363 c.c. e/o 1366 c.c. e/o 1367 c.c. e/o 1369 c.c.
e/o 1371 c.c. e/o 1374 c.c. e/o 1375 c.c. e/o 1175 c.c. e/o 1458 c.c. e/o degli altri articoli previsti e dettati in materia dal codice civile, dalla Giurisprudenza nonché da tutte le norme previste dal codice civile e/o dalle leggi vigenti in materia, anche in tema di
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contratti di concessione di licenza e/o concessione di vendita e/o somministrazione e/o fornitura e/o vendita e/o distribuzione e/o distribuzione e vendita e di tutti gli altri contratti riscontrabili ed inquadrabili nell'ispecie e/o in virtù di quanto espressamente pattuito dalle parti nel contratto di franchising e precisamente all'articolo 6 (sei) dello stesso dove a pagina 11 (undici) si legge chiaramente, nella versione tradotta in italiano, che “se una qualsiasi clausola di questo contratto dovesse essere dichiarata totalmente o parzialmente nulla, l'invalidità e/o inesistenza della stessa non influirà sull'efficacia di tutte le altre clausole del contratto” poiché “le parti contraenti si obbligano espressamente a sostituire le clausole totalmente o parzialmente nulle o non suscettibili di relazione con altre attraverso le quali si potrà raggiungere il risultato atteso”;
3. in via riconvenzionale e principale, accertare e dichiarare la già intervenuta risoluzione di diritto o la risoluzione di diritto del contratto stipulato tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. in virtù dei numerosi e gravissimi inadempimenti ed illegittimi comportamenti della che si è resa gravemente e reiteratamente Parte_1
inadempiente rispetto alle specifiche, analitiche, principali e fondamentali obbligazioni e responsabilità dalla medesima assunte nei confronti della società Controparte_1
con il contratto di franchising a suo tempo concluso dalle parti ed anche in virtù di quanto ivi pattuito all'articolo “1” dalla pagina 1 alla pagina 8 inclusa e/o ai paragrafi
“1.3.”, “1.4.”, “1.5.” e “1.6.” dell'articolo “1” e/o all'articolo “2” dalla pagina 8 alla pagina 9 inclusa e/o ai paragrafi “2.1”, “2.2.” e “2.3.” dell'articolo “2” e/o all'articolo
“3” e/o all'articolo “4” e/o all'articolo “5” e/o all'art. “6” e/o all'art. “7” del contratto e, conseguentemente, condannare la società al Parte_1
pagamento in favore della della penale contrattualmente pattuita di Controparte_1
euro 20.000,00 (ventimila/00) nonché al risarcimento di tutti i maggiori danni subiti e subendi dalla di qualsiasi genere essi siano, prevedibili ed Controparte_1
imprevedibili, ivi compresi quelli di natura patrimoniale, non patrimoniale e di immagine commerciale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c. che si quantificano nella somma di euro 2.000.00,00 (duemilioni) ovvero al pagamento a tali titoli della maggiore
o minore somma che sarà provata in corso di causa o che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà giusta o equa, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi;
4. sempre in via
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riconvenzionale ma in via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di franchising stipulato tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453
e 1455 c.c. ed anche in virtu' dell'applicazione delle altre norme dettate dal codice civile in materia per gravissimi inadempimenti, fatti, colpe e violazioni contrattuali e di legge imputabili esclusivamente alla che si è resa gravemente e Parte_1
reiteratamente inadempiente rispetto alle specifiche, analitiche, principali e fondamentali obbligazioni e responsabilità dal medesimo assunte nei confronti della società anche in virtù di quanto ivi pattuito all'articolo “1” dalla Controparte_1 pagina 1 alla pagina 8 inclusa e/o ai paragrafi “1.3.”, “1.4.”, “1.5.” e “1.6.” dell'articolo “1” e/o all'articolo “2” dalla pagina 8 alla pagina 9 inclusa e/o ai paragrafi “2.1”, “2.2.” e “2.3.” dell'articolo “2” e/o all'articolo “3” e/o all'articolo
“4” e/o all'articolo “5” e/o all'art. “6” e/o all'art. “7” del contratto di franchising e, conseguentemente, condannare la società al pagamento in Parte_1
favore della della penale contrattualmente pattuita di euro Controparte_1
20.000,00 (ventimila/00) nonché al risarcimento di tutti i maggiori danni subiti e subendi dalla di qualsiasi genere essi siano, prevedibili ed imprevedibili, Controparte_1
ivi compresi quelli di natura patrimoniale, non patrimoniale e di immagine commerciale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c. che si quantificano nella somma di euro
2.000.00,00 (duemilioni) ovvero al pagamento a tali titoli della maggiore o minore somma che sarà provata in corso di causa o che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà giusta o equa, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi;
5. condannare, in ogni caso, la società al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con le Parte_1
maggiorazioni dovute per rimborso forfettario e accessori previdenziali e tributari;
6. in virtù di quanto prescritto primo comma dell'art. 96 c.p.c. e dall'art. 88 c.p.c. condannare in ogni caso la società a risarcire alla Parte_1 Controparte_1
tutti i danni da quest'ultima subiti e subendi nella misura che verrà provata in corso di causa ovvero che l'Ill.mo Sig. Giudice vorrà liquidare d'ufficio;
7. in virtù di quanto prescritto dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c. e dall'art. 88 c.p.c. condannare in ogni caso la società al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 di una somma equitativamente determinata”.
[...]
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Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del rappresentante legale della società convenuta e l'escussione di tre testi e successivamente, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 5/06/2023 la presente causa veniva assegnata alla scrivente che, in data
12/11/2024, la riservava in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, mette conto evidenziare che il contratto per cui è causa è riconducibile alla fattispecie del contratto di franchising disciplinato dalla legge 129 del
2004, avendo i contenuti minimi ed essenziali richiesti dalla normativa de qua .
Trattasi, invero, di un contratto, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
Venendo al caso di specie, deve evidenziarsi che nel contratto tra la Parte_1
e sono correttamente indicati: l'investimento iniziale
[...] Controparte_1
dell'affiliato; il corrispettivo riconosciuto per lo svolgimento dell'attività; l'esclusiva territoriale;
le condizioni di rinnovo e quelle per la risoluzione del contratto;
nonché gli obblighi delle parti. Ancora, il contratto prevede la clausola di esclusività, il divieto di concorrenza, la cauzione versata all'affiliante, l'obbligo di adeguamento dell'affiliato e la previsione di standard qualitativi minimi da rispettare.
Orbene, quanto alle domande in via principale formulate da parte attrice, vanno anzitutto rigettate le domande di nullità e annullamento del contratto in esame.
In merito alla eccepita nullità del contratto, alcuna prova è stata fornita sul punto, non essendo le allegazioni di parte attrice supportate da alcun elemento probatorio idoneo a far ritenere nullo il contratto ai sensi dell'art 1418 c.c.. Alle medesime conclusioni è dato addivenire in merito alla sussistenza dei requisiti per l' annullabilità del contratto.
Invero, nel contratto de quo vi è l'indicazione di quelli che sono i contenuti minimi ed
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essenziali imposti dalla legge . Lo stesso risulta inoltre sottoscritto da entrambe le parti
(vd. contratto allegato alla comparsa di costituzione) nonché consegnato al franchisee, così come emerge dalla documentazione prodotta in giudizio (vd. doc. allegata a memoria di parte convenuta) che, contrariamente a quanto asserito dall'attrice, risulta tempestivamente depositata decorrendo i termini delle memorie 183 VI n. 2 dal
21/12/2020 (cfr. ordinanza del 23/10/2020), nonché dall'istruttoria espletata. Sul punto, infatti, il teste dichiarava di aver consegnato personalmente il contratto, Testimone_1
il prospetto ed il manuale operativo della agli amministratori della CP_1
società in data 25.2.2019 (verbale del 2.12.22). Parte_1
Quanto invece alla precisa indicazione del know-how di cui parte attrice eccepiva la totale inesistenza, occorre richiamare quanto stabilito dalla Suprema Corte, secondo la quale il requisito del know-how, ai fini della stipula del contratto di franchising, non costituisce elemento indefettibile. Al riguardo, la Cassazione ha chiarito che: “In forza del disposto normativo, quindi, il contratto di affiliazione commerciale non deve riguardare cumulativamente tutti gli aspetti regolati dalla norma, solo rilevando la concessione all'affiliato della disponibilità di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale - ossia, la sperimentata formula commerciale, che può concernere uno o più profili elencati dalla norma stessa - nell'ottica dell'inserimento dell'impresa dello stesso affiliato in una articolata rete territoriale riferibile all'affiliante e composta da una pluralità di altri affiliati, con lo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
Sussistendo tale insieme, ben può quindi configurarsi un contratto di franchising privo della clausola concernente la trasmissione del know-how dal franchisor al franchisee”
(Cass. n. 11256/2018). Inoltre, “la specifica del know-how ben può essere dimostrata dall'esistenza del documento consegnato all'affiliato unitamente al contratto di franchising e dal corso di formazione effettuato in favore dell'affiliato” (cfr. Cassazione
Civile, n. 3067/2017).
Ebbene, nel caso in esame risulta provato che la ha perfettamente Controparte_1
adempiuto anche a tali previsioni. Nel contratto, infatti, viene correttamente individuata la concessione all'affiliato della formula commerciale così come sperimentata e messa sul mercato dall'affiliante. Peraltro, il teste riferiva che la Tes_1 Controparte_1
aveva inviato a Lisbona un consulente ed un tecnico al fine di effettuare corsi di
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formazione in favore della nonché per illustrare le Parte_1
caratteristiche e le metodologie di vendita dei prodotti acquistati dalla CP_1
la loro composizione e le modalità con cui dovevano essere presentati ai futuri
[...]
clienti ed avventori.
Cio' posto, le domande volte ad ottenere la declaratoria di nullità e l'annullamento del contratto in esame vanno rigettate in quanto infondate.
Passando all'esame delle rispettive domande di risoluzione del contratto formulate dalle parti vanno richiamati i principi che regolano il riparto dell'onere della prova in base ai quali :“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. Cass. ord.
5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del 2001).
In applicazione dei suddetti principi, il Tribunale ritiene che la domanda di risoluzione per inadempimento spiegata dall'attrice, sia fondata e vada pertanto accolta, atteso che la clausola risolutiva espressa di cui all'art 5 lett f) del contratto espressamente invocata dal franchisor non ha prodotto effetti, stante il mancato inadempimento contestato al franchisee nella comunicazione di risoluzione (in data 3.6.19 v. all. 2 atto di citazione ) e stante il comprovato grave inadempimento ex art 1455 c.c. posto in esser dalla convenuta.
Al riguardo, sotto il primo profilo, va rilevato che parte convenuta contestava alla di aver violato le pattuizioni contrattuali con riferimento: all'orario Parte_1
di apertura del punto vendita sito in Lisbona, alla vendita di prodotti forniti unicamente dal franchisor ed allo svolgimento di attività, quali ad esempio vendita di biglietti della lotteria, senza la previa autorizzazione di Controparte_1
Orbene, stante la puntuale contestazione di parte attrice, tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio e dell'istruttoria espletata, deve ritenersi insussistente il dedotto inadempimento del franchisee alla data del 3.6.2019 in cui veniva comunicata detta risoluzione.
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Invero, quanto all'asserito inadempimento dell'obbligazione relativa ai giorni/orari di apertura del punto vendita, come provato dall'attrice, l'art.
2.1 lett. “c” del contratto in esame prevede l'obbligo del franchisee di “dedicarsi pienamente al successo del proprio punto vendita, nonché a rispettare gli orari di apertura comunemente osservati nella città in cui eserciterà la propria attività commerciale e, almeno, gli orari massimi previsti dalla legge”. Detta previsione contrattuale deve ritenersi osservata dalla
, non essendovi orari d'apertura precisamente individuati ed avendo Parte_1
l'attrice provato di aver aperto il punto vendita, come riconosciuto altresì dal franchisor, dalle ore 15.00 alle 00.00.
Parimenti provata deve ritenersi la circostanza per cui l'attività della veniva svolta su autorizzazione della che si Parte_1 CP_1 dichiarava soddisfatta dell'operato del franchisee come dimostrato dalle corrispondenze prodotte da parte attrice e non essendo provata alcuna attività illecita ascrivibile alla stessa.
Deve altresì ritenersi che la vendita da parte dell'attrice di prodotti aventi un marchio differente rispetto quello del franchisor sia avvenuta successivamente alla ricezione della comunicazione di risoluzione del contratto.
Alle medesime conclusioni, è dato addivenire, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, inoltre, con riferimento all'utilizzo del marchio , atteso Parte_1
che lo stesso veniva registrato successivamente alla comunicata risoluzione del contratto e precisamente in data 11/02/2020 (cfr. doc. 146 parte convenuta).
Né a conclusioni di segno contrario conducono le risultanze della prova orale espletata.
Ed in particolare, le dichiarazioni rese dal teste procuratore speciale Testimone_2
della convenuta, che in tale qualità ha sottoscritto il contratto per cui è casa, capace a testimoniare, non trovando applicazione la disposizione di cui all'art 246 cp.c. come eccepito dall'attrice, non essendo questi rappresentante legale della società ' convenuta (
v. Cassazione civile sez. III, 23/10/2024, n.27461) , devono ritenersi inattendibili , in base al ruolo ricoperto nella vicenda dallo stesso ( come risulta dalla prova testimoniale espletata) e tenuto conto della circostanza che le sue dichiarazioni , a fronte delle contestazioni specifiche formulate dall'attrice non hanno trovato conforto nelle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi nel corso del giudizio.
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Piu' precisamente, non puo' ritenersi provato, alla luce delle risultanze dell'istruttoria espletata e dei documenti depositati in giudizio che le condotte contestate all'attrice consistenti nel cambiamento dell'insegna, nella vendita e pubblicità di altri prodotti e biglietti della lotteria fossero stata poste in essere prima della comunicazione della risoluzione del contratto in data 3.06.2019, ma al contrario tali condotte risultano assunte successivamente alla comunicazione di risoluzione del Franchisor e poste in essere in conseguenza della stessa.
Pertanto, atteso che la clausola risolutiva di cui si è avvalsa la convenuta non ha prodotto effetti, ritenuto che risulta che alcun inadempimento è stato posto in esser dall'attrice anteriormente alla data del 3.6.2019, il contratto in esame non può ritenersi risolto in virtù della comunicazione effettuata.
Posto ciò, stante la vigenza del contratto de quo, deve ritenersi che le condotte poste in essere dalla convenuta nel periodo successivo al 3.06.2019, integrino un grave inadempimento avuto riguardo all'interesse del franchisee e tale giustificare la risoluzione del contratto di franchsing ex art 1455 c..c. stante la violazione da parte della convenuta della clausola di “esclusiva territoriale”, che rappresenta un notevole incentivo a contrarre per il franchisee , in quanto gli permette di non subire la concorrenza di altri affiliati in un dato territorio.
Invero, il franchisor, consentendo, sotto la vigenza del contratto, che come si è detto non si è risolto per effetto della comunicazione del 3 giugno 2019, l'apertura in data
27.6.2019 di un punto vendita entro 1 km da quello della Società attrice, ha violato la disposizione di cui all'art. art.
1.6 lettera “j” del contratto relativa all'esclusività territoriale.
Al riguardo, nessuna prova è stata fornita dalla convenuta circa l'adempimento dell'obbligo di consentire all'affiliata, nell'esercizio del diritto di prelazione, la possibilità di aprire ulteriori punti vendita in Portogallo.
Ebbene, per unanime giurisprudenza, l'attività del franchisor che, in spregio alla buona fede, non rispetti l'ambito territoriale in cui opera dell'affiliato va qualificata come rilevante e grave inadempimento ex art 1455 c.c. che giustifica la risoluzione contrattuale.
Passando alle domande di risarcimento spiegate dall'attrice, mette conto evidenziare che
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il danno patrimoniale va liquidato tenuto conto degli effetti economici subiti dal danneggiato, su cui incombe l'onus probandi prova ex art. 2697 c.c., per effetto dell'inadempimento.
Esso comprende il danno emergente, e cioè la perdita economica che il patrimonio del danneggiato ha subito e riconducibile alla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore e il lucro cessante, inteso come il mancato guadagno che consegue all'inadempimento, ai sensi dell'art 1223 c.c..
Per ciò che concerne il danno emergente, nulla deve essere riconosciuto in relazione alle spese sostenute per l'avvio dell'attività atteso che il contratto ha avuto esecuzione e dallo stesso è disceso un guadagno da parte del franchisee come dallo stesso riconosciuto . Né tantomeno può essere riconosciuto l'importo di euro 8.702,00 relativo al pagamento della merce mai consegnata all'istante, atteso che non vi è prova agli atti di detto pagamento.
Lo stesso dicasi per l'importo dei canoni di locazione, essendo questi il corrispettivo pagato per il godimento dell'immobile da parte dell'attrice.
Alle medesime conclusioni è dato addivenire in merito al lucro cessante, non potendosi lo stesso ritenere provato, atteso che in seguito all'inadempimento del franchisor l'attività dell'attrice è proseguita mediante la vendita e la pubblicizzazione di prodotti dello stesso genere come riconosciuta da parte attrice.
Venendo poi alla domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta e relativa alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. , la stessa va rigettata per i motivi innanzi evidenziati.
Alle medesime conclusioni è dato addivenire con riferimento alla domanda di risoluzione inadempimento ex art 1454 e 1455 c.c. spiegata dalla convenuta, atteso che le condotte poste in essere dal franchisee dopo la comunicazione di risoluzione sono riconducibili alla mancata prosecuzione del rapporto a seguito della missiva del 3 giugno 2019 ( all.10 atto di citazione ) da parte del franchisor che interrompeva la fornitura dei prodotti e comunicava al franchisee quanto segue “
1. non potrà mai acquistare e/o rivendere né per proprio conto né tantomeno a terzi i prodotti facenti parte del contratto;
3. sarà tenuto a restituire immediatamente al Franchisor tutti i prodotti oggetto del contratto ancora in suo possesso e/o la parte di questi o le scorte che secondo i registri contabili si riveleranno invenduti;
4. non potrà mai usare i marchi e/o
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segni distintivi di questi prodotti e/o di quelli appartenenti o attribuibili al Franchisor e ancor meno l'insegna e/o le insegne apposte all'esterno e all'interno del punto vendita facente parte del contratto, che devono essere pertanto immediatamente rimossi “ , .
Alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, deve ritenersi insussistente alcun profilo di responsabilità in capo all'attrice ex art 1218 c.c. , atteso che inadempimento ad essa contestato è dipeso dall'impossibilità di fatto di eseguire le prestazione oggetto del contratto per causa imputabile alla condotta assunta dal dopo la CP_3
comunicazione di risoluzione .
Per gli stessi motivi vanno infine rigettate le domande riconvenzionali volte ad ottenere il pagamento di una penale e del risarcimento dei danni.
Va altresì rigettata la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non sussistendone i presupposti.
In definitiva, questo Tribunale rigetta le domande volta ad ottener l'annullamento e/o la declaratoria di nullità del contratto oggetto di causa;
e accertato il grave inadempimento del franchisor, accoglie la domanda di risoluzione e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto stipulato in data 31/1/2019 tra questi e la e rigetta le domande risarcitorie da quest'ultima spiegate ed infine Parte_1
tutte domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta .
Atteso l'esito del giudizio il Tribunale ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra e parti in ragione della metà, ponendo la parte residua in capo alla convenuta che si liquida in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività espletata secondo tariffa vigente
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di franchising del 31/1/2019 ;
- rigetta la domanda volta ad ottener l'annullamento del contratto di franchising del
31/1/2019;
-accoglie la domanda proposta dall'attrice e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra e Parte_1 Controparte_1
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-rigetta tutte le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta;
-compensa le spese di lite tra le parti in ragione della metà condannando la convenuta al pagamento dell'altra metà che si liquida in euro 856,50 per spese, 20.000,00 euro per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv Avv. Raffaele Di Monda
Napoli, 09/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
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