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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile, in composizione collegiale ed in persona dei magistrati: dott. Francesco Abete Presidente dott Valentina Vitulano. Giudice relatore dott. Amleto Pisapia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
D E C R E T O nel procedimento iscritto al n.6019-2023
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. DI FIORE CIRO LUIGI,
OPPONENTE
E
in persona del Curatore p.t., Controparte_1
OPPOSTO CONTUMACE avente ad OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la spiegata opposizione l' ha Parte_1 impugnato il provvedimento reso dal giudice delegato con cui quest'ultimo, nel condividere il parere reso dal curatore (“l'istante – nella qualità di ente per la riscossione del credito della Corte dei Conti - non poteva non conoscere lo stato della procedura e la condizione di fallimento del debitore, avendo Procura regionale della sezione Campania della Corte dei Conti notificato in data 29 ottobre 2012 al sottoscritto, nella qualità di curatore, atti processuali nell'ambito del giudizio instaurato dalla Procura della Corte dei Conti. Deve, dunque, farsi risalire a quella data la conoscenza o conoscibilità da parte dell'istante dello stato
1 della procedura, della condizione del debitore, con conseguente possibilità sin da allora di provvedere alla domanda di insinuazione al passivo”) ha dichiarato inammissibile l'istanza di insinuazione al passivo cd. ultratardiva, poiché presentata
“in data 28 settembre 2023, ben oltre il termine di dodici mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, intervenuta in data 12 febbraio 2015” “ non avendo la parte istante provato la condizione ex art. 101, ultimo comma, l.f., per la proposizione della domanda di ammissione al passivo oltre il termine di dodici mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, e cioè che il ritardo sia dipeso da causa ad essa non imputabile. Ed invero, nella domanda non viene fatto alcun riferimento alle ragioni - di natura imprevedibile, esterne alla volontà del creditore
e ad egli non imputabili - per le quali la presentazione della richiesta di ammissione al passivo fallimentare sia intervenuta a distanza di circa otto anni dalla data in cui è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo della procedura, rappresentando genericamente di aver smarrito la sentenza di condanna della Corte dei Conti, costituente il titolo su cui si fonda l'asserito credito”.
Nell'opposizione la ricorrente lamenta l'ingiustizia della decisione di esclusione del credito di euro 5.541.299,49 riportato nella cartella esattoriale, assumendo: - di non aver potuto presentare anteriormente, per cause a lei non imputabili la domanda;
- di produrre, a sostegno dei propri assunti, il parere del Ministero delle Imprese e del
Made in Italy, titolare del credito riportato nella cartella, ove si legge “ con riferimento alla posizione specificata in oggetto, si riscontra la richiesta di codesta
, acquisita con nota prot. 25413 del 28/09/2023 con la quale è stata Pt_1
richiesta documentazione giustificativa di ultratardività da poter inoltrare al curatore al fine di tutelare il credito erariale vantato da questo Ministero. A tal riguardo, considerando che nella precedente impostazione dell' Ufficio scrivente talune attività venivano espletate in sede decentrata, l' esecuzione della Sentenza di condanna n. 290/2014 del 25/03/2014, resa dalla Corte dei Conti Sezione
Giurisdizionale per la Campania, ha di fatto subito un rallentamento a causa del non ritrovamento del titolo originale del predetto provvedimento. Dopo una attività di riordino e razionalizzazione dei fascicolo operate dalla scrivente, subentrata nell' attività di recupero erariale, le attività sono riprese, nello specifico, con nota prot. 22701 del 15/09/2022, data nella quale lo scrivente Ufficio ha dovuto
2 depositare denuncia di non ritrovamento del titolo esecutivo presso la Questura di
Roma (Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Ufficio Denunce).
Successivamente, con nota prot. N. 13456/22, acquisita dalla scrivente con nota prot. 26747 del 25/10/2022, la Procura Regionale della Corte dei Conti per la
Campania ha trasmesso a questo ufficio il secondo titolo esecutivo in originale della sentenza n. 290/2014. Conclusivamente, le attività di esecuzione sono state perfezionate non appena avuta disponibilità materiale del titolo originale”; - che dal parere reso dalla dirigente del Ministero si evincono i motivi per cui l'istanza di ammissione al passivo non era stata presentata anteriormente e che il ritardo non è dipeso da causa non imputabile all' . Parte_1
La Curatela opposta benchè ritualmente evocata in giudizio non si è costituita.
Tanto premesso, reputa il Collegio che quanto esposto dal dirigente del Ministero nella comunicazione prodotta in atti non configura una causa di ritardo non riferibile all'organizzazione dell'Ente creditore e, dunque, una ragione che possa giustificare la presentazione della domanda di insinuazione dopo ben otto anni dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, avvenuta nell'anno 2015.
Dalla suddetta comunicazione risulta, invero, che la sentenza di condanna della
Corte dei Conti, di cui al credito riportato in cartella, risale all'anno 2014 e la relativa esecuzione ha subito rallentamenti a causa del mancato ritrovamento del titolo, tuttavia non è chiaro il motivo per cui, non meglio esplicitate attività di riordino degli uffici, abbiano impedito le attività di recupero del titolo o di presentare, fin da subito, la relativa denuncia di smarrimento, inoltre, neppure risulta prodotta in atti la richiamata denuncia di non ritrovamento depositata alla Questura di Roma.
Nella menzionata comunicazione si legge altresì che, “con nota prot. N. 13456/22, acquisita dalla scrivente con nota prot. 26747 del 25/10/2022, la Procura
Regionale della Corte dei Conti per la Campania ha trasmesso a questo ufficio il secondo titolo esecutivo in originale della sentenza n. 290/2014”, tuttavia l'opponente non ha avuto cura di depositare in tale sede la menzionata nota di trasmissione del titolo, la cui data (25.10.2022) neppure corrisponde a quella
(25.4.2023), indicata nel ruolo di cui alla cartella posta a base della domanda di insinuazione.
3 Non può pertanto ritenersi sussistente, nel caso in esame, un ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione non imputabile alla ricorrente, anzi quanto descritto nella comunicazione del Ministero anziché esentare da colpa per il ritardo, costituisce specificamente una causa imputabile al creditore, ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata con conferma del provvedimento di inammissibilità reso dal giudice delegato.
Nulla si provvedere in ordine alle spese in considerazione del rigetto della opposizione e della mancata costituzione della curatela opposta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'opposizione allo stato passivo del proposta da CP_1 CP_1 Parte_1
, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024
Il Presidente
Dott. Francesco Abete
Il giudice relatore
Dott. Valentina Vitulano
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