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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/12/2025, n. 4958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4958 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13148 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domi- Parte_1 ciliato presso lo studio dell'Avv. SCALIA GIOVANNI BATTISTA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettiva- Controparte_1 mente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ALLEGRA MASSIMO, che la rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta per l'udienza del 29/10/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ri- corrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfaci-
Tribunale di Palermo sez. I civile mento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato in- tento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
2. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La domanda di assegnazione della casa coniugale, avanzata dalla resistente in memoria di costituzione e risposta, non è stata poi riproposta negli scritti difensionali conclusivi.
Ad ogni modo va confermato il provvedimento già assunto in data 27/03/2024 e le moti- vazioni ivi esposte.
3. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che
[...]
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di manteni- CP_1 mento in proprio favore.
3.1.ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi- sta una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddi- tuali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in fa-
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile vore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi- nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Nel caso di specie, entrambe le parti sono dotate di attività lavorativa in corso: il ricor- rente ha documentato un reddito lordo per l'anno d'imposta 2023 Parte_1 di € 47.240,00 (imposta netta € 12.234,00), per l'anno d'imposta 2022 di € 46.010,00
(imposta netta € 12.095,00), per l'anno di imposta 2021 di € 44.250,00 (imposta netta €
12.077,00). Ha dichiarato e documentato di essere gravato da rate mensili per due cessioni del quinto, di cui una contratta nel 2019, con scadenza nel 2026, per € 25.000,00, a segui- to dell'acquisto del box auto ed un'altra nel 2015, con scadenza nel 2025 per € 35.000,00 circa, del pari contratta per consolidare una precedente cessione del 2006, resasi necessaria per completare i lavori sulla casa coniugale. Provvederebbe, inoltre, al pagamento della TA-
RI per € 500,00, al pagamento del premio per l'assicurazione contro incendio sull'immobile in comproprietà per € 130,00 annui ed a mantenimento e cura, per circa € 170,00 mensili
(tra cibo, antiparassitari e spese mediche), di due cani che si trovano sempre presso l'abitazione coniugale.
Infine, è comproprietario della casa coniugale gravata da mutuo non ancora estinto e, per come dichiarato in udienza, vive “in una stanzetta del comando provinciale carabinieri, non pago per vivere là”, a seguito dell'allontanamento dalla casa coniugale.
Al riguardo va fatto un breve inciso: le motivazioni che hanno causato la rottura dell'affectio maritalis non possono essere oggetto di esame di questo collegio atteso che nes- suna delle due parti ha avanzato domanda di addebito della separazione, investendo il Tri- bunale della valutazione dei comportamenti colpevoli imputabili all'una o all'altra parte, ragione per la quale le allegazioni sul punto non hanno alcun valore probatorio essendo ir- rilevanti ai fini del decidere.
Ciò detto, e venendo ad esaminare la posizione reddituale della resistente, questa ha do- cumentato un reddito lordo per l'anno d'imposta 2023 di € 21.433,00 (imposta netta €
1.845,00), per l'anno d'imposta 2022 di € 20.282,00 (imposta netta € 1.724,00), per l'anno di imposta 2021 di € 19.240,00 (imposta netta € 2.591,00). Ella è rimasta a vivere nell'abitazione coniugale di cui sopra, e ha una serie di esposizioni debitorie che intaccano
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile mensilmente il suo stipendio, come da cedolini in atto, oltre alle spese mediche per la pato- logia da cui è affetta.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio nonché le rispettive di- sponibilità economiche e capacità reddituali, è emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi.
Nel caso di specie, alla luce delle condizioni reddituali precedentemente indicate, della mancanza di prole, dell'onere economico gravante su entrambi per il mutuo sulla casa co- niugale, nella esclusiva disponibilità della resistente, e delle ulteriori esposizioni debitorie, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto da
[...]
in favore di in euro 500,00, somma da versare CP_2 Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale recipro- ca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'in- tegrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(FG), in data 26/01/1969, e , nata a [...], in Controparte_1 data 17/03/1970, i quali hanno contratto matrimonio in MONREALE, in data
12/09/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 25, parte
II serie A dell'anno 1998; rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da Controparte_1
[...] pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
la somma di euro 500,00 mensili, a titolo di mantenimento di Parte_2 [...]
da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base Controparte_1 annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13148 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domi- Parte_1 ciliato presso lo studio dell'Avv. SCALIA GIOVANNI BATTISTA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettiva- Controparte_1 mente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ALLEGRA MASSIMO, che la rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta per l'udienza del 29/10/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ri- corrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfaci-
Tribunale di Palermo sez. I civile mento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato in- tento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
2. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La domanda di assegnazione della casa coniugale, avanzata dalla resistente in memoria di costituzione e risposta, non è stata poi riproposta negli scritti difensionali conclusivi.
Ad ogni modo va confermato il provvedimento già assunto in data 27/03/2024 e le moti- vazioni ivi esposte.
3. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che
[...]
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di manteni- CP_1 mento in proprio favore.
3.1.ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi- sta una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddi- tuali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in fa-
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile vore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi- nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Nel caso di specie, entrambe le parti sono dotate di attività lavorativa in corso: il ricor- rente ha documentato un reddito lordo per l'anno d'imposta 2023 Parte_1 di € 47.240,00 (imposta netta € 12.234,00), per l'anno d'imposta 2022 di € 46.010,00
(imposta netta € 12.095,00), per l'anno di imposta 2021 di € 44.250,00 (imposta netta €
12.077,00). Ha dichiarato e documentato di essere gravato da rate mensili per due cessioni del quinto, di cui una contratta nel 2019, con scadenza nel 2026, per € 25.000,00, a segui- to dell'acquisto del box auto ed un'altra nel 2015, con scadenza nel 2025 per € 35.000,00 circa, del pari contratta per consolidare una precedente cessione del 2006, resasi necessaria per completare i lavori sulla casa coniugale. Provvederebbe, inoltre, al pagamento della TA-
RI per € 500,00, al pagamento del premio per l'assicurazione contro incendio sull'immobile in comproprietà per € 130,00 annui ed a mantenimento e cura, per circa € 170,00 mensili
(tra cibo, antiparassitari e spese mediche), di due cani che si trovano sempre presso l'abitazione coniugale.
Infine, è comproprietario della casa coniugale gravata da mutuo non ancora estinto e, per come dichiarato in udienza, vive “in una stanzetta del comando provinciale carabinieri, non pago per vivere là”, a seguito dell'allontanamento dalla casa coniugale.
Al riguardo va fatto un breve inciso: le motivazioni che hanno causato la rottura dell'affectio maritalis non possono essere oggetto di esame di questo collegio atteso che nes- suna delle due parti ha avanzato domanda di addebito della separazione, investendo il Tri- bunale della valutazione dei comportamenti colpevoli imputabili all'una o all'altra parte, ragione per la quale le allegazioni sul punto non hanno alcun valore probatorio essendo ir- rilevanti ai fini del decidere.
Ciò detto, e venendo ad esaminare la posizione reddituale della resistente, questa ha do- cumentato un reddito lordo per l'anno d'imposta 2023 di € 21.433,00 (imposta netta €
1.845,00), per l'anno d'imposta 2022 di € 20.282,00 (imposta netta € 1.724,00), per l'anno di imposta 2021 di € 19.240,00 (imposta netta € 2.591,00). Ella è rimasta a vivere nell'abitazione coniugale di cui sopra, e ha una serie di esposizioni debitorie che intaccano
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile mensilmente il suo stipendio, come da cedolini in atto, oltre alle spese mediche per la pato- logia da cui è affetta.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio nonché le rispettive di- sponibilità economiche e capacità reddituali, è emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi.
Nel caso di specie, alla luce delle condizioni reddituali precedentemente indicate, della mancanza di prole, dell'onere economico gravante su entrambi per il mutuo sulla casa co- niugale, nella esclusiva disponibilità della resistente, e delle ulteriori esposizioni debitorie, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto da
[...]
in favore di in euro 500,00, somma da versare CP_2 Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale recipro- ca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'in- tegrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(FG), in data 26/01/1969, e , nata a [...], in Controparte_1 data 17/03/1970, i quali hanno contratto matrimonio in MONREALE, in data
12/09/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 25, parte
II serie A dell'anno 1998; rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da Controparte_1
[...] pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
la somma di euro 500,00 mensili, a titolo di mantenimento di Parte_2 [...]
da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base Controparte_1 annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile