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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/04/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3525/2023 cui è riunita la n. 3650/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 806/2023 TRA in persona del l.r.p.t. , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avvocato Alessandro Guerra, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Padula (SA), via Principe n. 4 OPPONENTE nel giudizio R.G. 3525/2023 E
, rappresentata e difesa giusta procura in atti Controparte_1 dall'avvocato Caterina Stagetti presso il cui studio professionale sito, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Praia a Mare (CS), alla via Mario La Cava n. 123 OPPONENTE nel giudizio R.G. 3650/2023 E rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_3 dall'avvocato Giovanni Tramontano, elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Salerno, alla Via Indipendenza n.5 OPPOSTO E
Controparte_2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
********* CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni;
all'udienza dell'8 aprile 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, la difesa di
[...] si è riportata alle conclusioni rassegnate in atti insistendo nel loro Pt_3 accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con distinti atti di citazione ritualmente notificati in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., e proponevano Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 806/2023 con il quale l'intestato Tribunale ingiungeva loro di pagare in favore di la somma di Parte_3 euro 35.000,00, oltre interessi e spese del procedimento.
1 Nel costituirsi in entrambi i giudizi l'opposto ha contestato in toto le opposizioni, chiesto la riunione dei separati procedimenti e insistito per il rigetto delle opposizioni con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Autorizzata la chiamata in causa di , nel giudizio iscritto al R.G. n. Controparte_2
3650/23, lo stesso sebbene ritualmente citato in giudizio ometteva di costituirsi e ne veniva dichiarata la contumacia. Riuniti i giudizi e concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, la causa, ritenuta matura per la decisione, ex art. 189 c.p.c., veniva fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione.
2. In limine litis deve essere respinta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dagli opponenti, stante l'infondatezza della stessa in ragione della determinatezza della somma ingiunta e della conseguente applicabilità al caso di specie dell'art. 1182 comma 3 c.c. Invero, il forum destinatae solutionis previsto dal comma 3 dell'art. 1182 c.c. è applicabile a tutte le cause che abbiano ad oggetto una somma di denaro laddove l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, che riguarda soltanto la successiva fase di merito (Cass. civ., 17 maggio 2011, n. 10837; Cass. civ., 21 maggio 2010, n. 12455; Cass. civ., 13 aprile 2005, n. 7674).
3. Nel merito ha allegato e documentato di avere effettuato un Parte_3 prestito infruttifero in favore di , titolare della ditta individuale Controparte_1
Farmacia Marina, per un totale di euro 85.000,00 erogato con distinti bonifici accreditati tutti sul conto della detta Farmacia Dott. De Lucia Rossella e che nel corso degli anni la stessa aveva restituito solo l'importo di euro 50.000,00 mediante rimesse in favore dell'istante, motivo per il quale in data 21.12.2018 il Pt_3 invitava e diffidava la nella sua qualità di titolare della Farmacia Santa CP_1
Marina ad effettuare il pagamento del residuo importo di euro 35.000,00. Aggiungeva che nelle more la aveva ceduto la propria attività alla CP_1
(cfr. verbale di assemblea con conferimento in natura, atto notarile Parte_1 del 28/04/2018 rep.8115-racc.5919 per NO ). Pertanto, con lettera di Per_1 messa in mora spedita anche alla si invitava e diffidava sia la Parte_1 [...]
che la quale società in cui è stata conferita la Farmacia CP_1 Parte_1
Santa Marina al pagamento dell'importo residuo ancora dovuto pari ad euro 35.000,00. In data 27.3.2023 il procuratore del riceveva riscontro a mezzo Pt_3 pec da parte del legale di tal dove veniva comunicato l'accollo del Controparte_2 debito della dott.ssa in forza di una presunta scrittura privata offrendo un CP_1 piano di rientro rateale a 36 mesi (rata di euro 1.000,00 mensili); a detta proposta il non ritenendola congrua, proponeva un diverso piano di rientro ma non Pt_3 veniva fornito alcun riscontro nonostante il sollecito inoltrato al legale del CP_2 con la conseguenza che l'accollo dichiarato da non produceva Controparte_2 effetto liberatorio in quanto non accettato espressamente dal creditore.
3.1. In tema di contratto di mutuo va chiarito che in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi
2 costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017). La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021) Sempre la Suprema Corte ha, però, altresì affermato che “Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens” (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza della Corte di appello osservando che, a fronte di un'espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, documentata dalla causale del bonifico, il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente, non si era
3 attenuto al criterio di particolare cautela valutativa, specie in presenza di un'allegazione difensiva della controparte che si fondava unicamente su documenti unilaterali predisposti in epoca successiva alla dazione della somma)(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27372 del 08/10/2021). La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione.) (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023).
3.2. Orbene, nella specie la domanda restitutoria avanzata da
[...] nei confronti di si valuta fondata. Pt_3 Controparte_1
A fronte, invero, della prova del versamento dell'importo totale di euro 85.000,00 in favore della farmacia della quale era indiscutibilmente titolare la documentato dai bonifici bancari prodotti dal CP_1 mutuante (di euro 5.000 in data 27.9.2013; di euro 25.000,00 in data 6.3.2014; di euro 25.000,00 in data 7.3.2014; di euro 25.000,00 in data 22.7.2014; di euro 5.000,00 in data 23.7.2014), e della inequivocabile causale contenuta negli stessi “prestito grazioso”, l'opponente CP_1
si è limitata a negare la circostanza di avere ricevuto i predetti
[...] importi. In particolare, ha sostenuto di non aver mai contratto il mutuo per cui è causa, né conosciuto il né beneficiato delle somme Parte_3 asseritamente transitate sul suo conto corrente e di non essere a conoscenza dei rapporti che sono intercorsi e/o intercorrono tra
[...]
e il . Ha aggiunto a tale scopo di conoscere il Pt_3 Controparte_2
in quanto a causa dell'aggravarsi del suo stato di salute, CP_2 trovandosi nell'impossibilità di curare direttamente le sorti della farmacia, si era avvalsa della collaborazione del collega, affidandogli, dall'anno 2004 e sino al 2017, seppure temporaneamente, la gestione ordinaria dell'attività commerciale così conferendogli di fatto mandato generale per la gestione della stessa. Ebbene, dette allegazioni oltre a non essere state dimostrate, appaiono del tutto irrilevanti ai fini della decisione. Difatti, al di là della circostanza che tutta la documentazione medica relativa alle condizioni di salute della , costretta anche ad alcuni CP_1
4 periodi di ricovero ospedaliero, è tutta datata anno 2018 (lo sesso in cui è avvenuta la cessione dell'attività alla , sicché non dimostrano Parte_1 la sua impossibilità a gestire l'attività di farmacia negli anni 2013 e 2014 in cui il prestito è stato ricevuto, le prove testimoniali articolate sul punto, in quanto generiche, sono state valutate inammissibili dal giudicante. Del resto, anche sulla base di quanto allegato dall'opponente, pur volendo ritenere che abbia effettivamente gestito in quegli anni la Controparte_2 farmacia, lo stesso ha agito - quale mero rappresentante - in nome e per conto della , avendo lei stessa riconosciuto in citazione di non CP_1 aver conferito allo stesso alcun incarico formale, né di averlo mai autorizzato a contrarre debiti né a richiedere prestiti. Pertanto, dovendosi ritenere indiscussa la circostanza che prima del 2018 la titolarità della farmacia fosse della , pur avendo la stessa negato di conoscere il CP_1
e di aver ricevuto il prestito, non ha affatto dimostrato che le somme Pt_3
a lei bonificate non siano state incassate dalla farmacia, né ha dedotto o dimostrato un titolo diverso del citato versamento rispetto alla causale indicata (prestito). Ne discende che la causa petendi della domanda di restituzione azionata dall'opposto, vale a dire che la somma sia stata effettivamente data a mutuo, deve ritenersi dimostrata per effetto dei bonifici bancari prodotti dal mutuante non negati dalla mutuataria, la quale si è limitata ad invocare la sua estraneità ai fatti, senza poi dimostrare quanto sulla stessa incombente. La prova dell'avvenuto accredito degli importi anzidetti in favore della
[...]
e della farmacia della quale era titolare all'epoca, rende, peraltro, CP_1 irrilevante, ai fini probatori, la dichiarazione prodotta dall'opposto di riconoscimento del debito di euro 50.000,00, la cui firma è stata dall'opponente disconosciuta, non potendosi revocare in dubbio il versamento della complessiva somma di euro 85.000,00 documentata dai bonifici bancari testè richiamati. Chiarito che soggetto debitore - si ripete, per aver incassato le somme versate a titolo di prestito, senza dimostrarne la mancata percezione in favore della propria farmacia, né una causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere detti importi - è l'opponente , la Controparte_1 paventata esistenza di rapporti della stessa con il rappresentante (accollante), in quanto rapporti interni, non sono al creditore opponibili, e la sussistenza di eventuali ragioni creditorie nei confronti dell'accollante evocato in giudizio, in difetto di espressa domanda nei confronti di questi nel presente procedimento, dovranno essere eventualmente fatte valere in autonomo giudizio. Del resto, sebbene sia stata prodotta in atti, da ambo le parti, la missiva con la quale comunicava l'avvenuto accollo, giusta Controparte_2
5 scrittura privata con la dott.ssa , per euro 85.000,00 e, in ragione CP_1 del pagamento della somma 50.000,00, della residua parte ammontante ad euro 35.000,00, detto accollo, stante la mancata adesione del creditore, non ha prodotto alcun effetto liberatorio dell'originario debitore (si rammenta, invero, che l'accollo è la convenzione con cui un terzo - accollante - si assume il debito che un altro soggetto - accollatario - ha verso il creditore che rimane estraneo rispetto all'accordo, a meno che non vi aderisca espressamente). Per le ragioni esposte l'opposizione proposta da va Controparte_1 rigettata.
4. Venendo alla posizione dell'opponente si osserva Parte_1 quanto segue. Con atto del 28/04/2018 rep.8115-racc.5919 per NO , Per_1 [...]
, in sede di aumento del capitale sociale, ha conferito alla CP_1 predetta società il diritto di esercizio della farmacia denominata “Farmacia Marina”, corrente in Ispani alla Via Principe di Piemonte n. 1, e l'azienda commerciale ad essa connessa, come descritta e valutata nella allegata relazione giurata di stima a firma del dott. , redatta ai sensi Persona_2 dell'art. 2465 c.c. sulla base della situazione patrimoniale e reddituale alla data del 31 dicembre 2017. Per effetto di tale conferimento, dunque, la conferitaria è subentrata alla conferente nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi riferibili all'azienda conferita.
4.1. In punto di diritto va osservato che nell'ipotesi di cessione di azienda, l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale, risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Ne consegue che l'iscrizione nei libri contabili si configura come elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente in relazione ai suddetti debiti, senza che essa possa essere surrogata da altre forme di conoscenza della situazione debitoria dell'azienda eventualmente a disposizione dell'acquirente, atteso che l'art. 2560 c.c., è norma eccezionale e perciò insuscettibile di interpretazione analogica (C. 8363/2000; T. Cassino 10.5.2007). Ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c. l'iscrizione nei libri contabili obbligatori di un debito anteriore al trasferimento dell'azienda è elemento costitutivo della responsabilità del cessionario, nel senso che soltanto in tale ipotesi la detta passività può ritenersi nota al cessionario (Tribunale Genova 15.4.1992). Non vi è dubbio che, con la espressione «libri contabili obbligatori» adoperata nell'art. 2560, cpv., il legislatore si sia riferito ai libri
6 contabili che l'art. 2214 prescrive che l'imprenditore esercente un'attività commerciale è obbligato a tenere (Cass. 2108/1994). L'inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, rende quindi impossibile l'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità (Cass. 1429/1999). L'iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori dell'imprenditore commerciale costituisce un presupposto imprescindibile della responsabilità, solidale con quella dell'alienante, per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda acquistata, anteriori al trasferimento e risultanti dai libri contabili obbligatori: responsabilità che, al di fuori di detta ipotesi (nella quale soltanto le passività dell'azienda non possono dirsi ignote all'acquirente, salva la norma dell'art. 2112 c.c. per i crediti dei prestatori di lavoro subordinato), non sussiste, a meno che la cessione dell'azienda non sia accompagnata da un patto espresso di accollo, in forza del quale l'acquirente si obblighi a pagare i debiti contratti dall'alienante per l'esercizio dell'azienda, anche se non risultanti dai libri contabili obbligatori (C. 2108/1994).
4.2. Tanto evidenziato, nella specie, dall'esame della situazione patrimoniale e reddituale asseverata alla data del 31 dicembre 2017, allegata all'atto pubblico di cessione alla lettera “E) debiti”, non risulta riportato il debito oggetto del presente giudizio tra le esposizioni debitorie della farmacia, con la conseguenza che dello stesso, contratto anteriormente all'atto di cessione, la società conferitaria - opponente non può essere chiamata a rispondere. Ne discende che in relazione alla l'opposizione è fondata e Parte_1 va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Deve essere poi respinta la richiesta, avanzata dall'opposto di Pt_3 condanna dell'opponente al risarcimento del danno da Controparte_1 responsabilità aggravata, ai sensi dell'art 96 c.p.c. Infatti, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma primo c.p.c., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (malafede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo. Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino - come nella fatti- specie, in cui la convenuta nulla ha allegato sul punto - elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. civ., sez. II, 1-12- 1995, n. 12422).
7 La liquidazione del danno da responsabilità processuale a norma dell'art. 96 c.p.c. (la quale configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale) postula pur sempre la prova incombente (secondo i principi generali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio) sulla parte che abbia richiesto il risarcimento sia dell'an che del quantum o, almeno, la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa (Cass. civ., sez. II, 15-2-2007, n. 3388; conf. Cass. civ., 13395/2007, 9080/2013). Sennonché, questo Giudicante non può non osservare come parte opposta nulla abbia provato (né, invero, chiesto di provare) in merito, né alcunché può utilmente evincersi, ai fini di una positiva delibazione della domanda in esame, dagli atti di causa.
6. In ordine alle spese di lite si statuisce quanto segue. Nei rapporti tra l'opponente e l'opposto le Controparte_1 Parte_3 spese di lite seguono il regime della soccombenza dell'opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, secondo i parametri medi, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00; fase decisoria, euro 2.905,00). Nei rapporti tra l'opponente e l'opposto le Parte_1 Parte_3 spese di lite seguono il regime della soccombenza dell'opposto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, secondo i parametri tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate e del complessivo esito del giudizio, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 1.000,00; fase introduttiva, euro 650,00; fase istruttoria: euro 903,00; fase decisoria, euro 1.600,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Alessandro Guerra dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Controparte_1 definitivamente esecutivo nei confronti della stessa il decreto ingiuntivo n. n. 806/2023; B. accoglie l'opposizione proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., e, per l'effetto, revoca nei confronti della stessa il decreto ingiuntivo n. n. 806/2023;
8 C. rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno da responsabilità aggravata, ai sensi dell'art 96 c.p.c. proposta dell'opposto nei confronti di;
Controparte_1
D. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che liquida in euro 7.606,00 per compensi, oltre spese Parte_3 forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute. E. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in Parte_1 euro 286,00 per spese vive ed euro 4.153,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Alessandro Guerra dichiaratosi antistatario. Così deciso in Torre Annunziata, 16 aprile 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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, rappresentata e difesa giusta procura in atti Controparte_1 dall'avvocato Caterina Stagetti presso il cui studio professionale sito, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Praia a Mare (CS), alla via Mario La Cava n. 123 OPPONENTE nel giudizio R.G. 3650/2023 E rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_3 dall'avvocato Giovanni Tramontano, elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Salerno, alla Via Indipendenza n.5 OPPOSTO E
Controparte_2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
********* CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni;
all'udienza dell'8 aprile 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, la difesa di
[...] si è riportata alle conclusioni rassegnate in atti insistendo nel loro Pt_3 accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con distinti atti di citazione ritualmente notificati in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., e proponevano Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 806/2023 con il quale l'intestato Tribunale ingiungeva loro di pagare in favore di la somma di Parte_3 euro 35.000,00, oltre interessi e spese del procedimento.
1 Nel costituirsi in entrambi i giudizi l'opposto ha contestato in toto le opposizioni, chiesto la riunione dei separati procedimenti e insistito per il rigetto delle opposizioni con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Autorizzata la chiamata in causa di , nel giudizio iscritto al R.G. n. Controparte_2
3650/23, lo stesso sebbene ritualmente citato in giudizio ometteva di costituirsi e ne veniva dichiarata la contumacia. Riuniti i giudizi e concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, la causa, ritenuta matura per la decisione, ex art. 189 c.p.c., veniva fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione.
2. In limine litis deve essere respinta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dagli opponenti, stante l'infondatezza della stessa in ragione della determinatezza della somma ingiunta e della conseguente applicabilità al caso di specie dell'art. 1182 comma 3 c.c. Invero, il forum destinatae solutionis previsto dal comma 3 dell'art. 1182 c.c. è applicabile a tutte le cause che abbiano ad oggetto una somma di denaro laddove l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, che riguarda soltanto la successiva fase di merito (Cass. civ., 17 maggio 2011, n. 10837; Cass. civ., 21 maggio 2010, n. 12455; Cass. civ., 13 aprile 2005, n. 7674).
3. Nel merito ha allegato e documentato di avere effettuato un Parte_3 prestito infruttifero in favore di , titolare della ditta individuale Controparte_1
Farmacia Marina, per un totale di euro 85.000,00 erogato con distinti bonifici accreditati tutti sul conto della detta Farmacia Dott. De Lucia Rossella e che nel corso degli anni la stessa aveva restituito solo l'importo di euro 50.000,00 mediante rimesse in favore dell'istante, motivo per il quale in data 21.12.2018 il Pt_3 invitava e diffidava la nella sua qualità di titolare della Farmacia Santa CP_1
Marina ad effettuare il pagamento del residuo importo di euro 35.000,00. Aggiungeva che nelle more la aveva ceduto la propria attività alla CP_1
(cfr. verbale di assemblea con conferimento in natura, atto notarile Parte_1 del 28/04/2018 rep.8115-racc.5919 per NO ). Pertanto, con lettera di Per_1 messa in mora spedita anche alla si invitava e diffidava sia la Parte_1 [...]
che la quale società in cui è stata conferita la Farmacia CP_1 Parte_1
Santa Marina al pagamento dell'importo residuo ancora dovuto pari ad euro 35.000,00. In data 27.3.2023 il procuratore del riceveva riscontro a mezzo Pt_3 pec da parte del legale di tal dove veniva comunicato l'accollo del Controparte_2 debito della dott.ssa in forza di una presunta scrittura privata offrendo un CP_1 piano di rientro rateale a 36 mesi (rata di euro 1.000,00 mensili); a detta proposta il non ritenendola congrua, proponeva un diverso piano di rientro ma non Pt_3 veniva fornito alcun riscontro nonostante il sollecito inoltrato al legale del CP_2 con la conseguenza che l'accollo dichiarato da non produceva Controparte_2 effetto liberatorio in quanto non accettato espressamente dal creditore.
3.1. In tema di contratto di mutuo va chiarito che in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi
2 costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017). La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021) Sempre la Suprema Corte ha, però, altresì affermato che “Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens” (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza della Corte di appello osservando che, a fronte di un'espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, documentata dalla causale del bonifico, il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente, non si era
3 attenuto al criterio di particolare cautela valutativa, specie in presenza di un'allegazione difensiva della controparte che si fondava unicamente su documenti unilaterali predisposti in epoca successiva alla dazione della somma)(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27372 del 08/10/2021). La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione.) (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023).
3.2. Orbene, nella specie la domanda restitutoria avanzata da
[...] nei confronti di si valuta fondata. Pt_3 Controparte_1
A fronte, invero, della prova del versamento dell'importo totale di euro 85.000,00 in favore della farmacia della quale era indiscutibilmente titolare la documentato dai bonifici bancari prodotti dal CP_1 mutuante (di euro 5.000 in data 27.9.2013; di euro 25.000,00 in data 6.3.2014; di euro 25.000,00 in data 7.3.2014; di euro 25.000,00 in data 22.7.2014; di euro 5.000,00 in data 23.7.2014), e della inequivocabile causale contenuta negli stessi “prestito grazioso”, l'opponente CP_1
si è limitata a negare la circostanza di avere ricevuto i predetti
[...] importi. In particolare, ha sostenuto di non aver mai contratto il mutuo per cui è causa, né conosciuto il né beneficiato delle somme Parte_3 asseritamente transitate sul suo conto corrente e di non essere a conoscenza dei rapporti che sono intercorsi e/o intercorrono tra
[...]
e il . Ha aggiunto a tale scopo di conoscere il Pt_3 Controparte_2
in quanto a causa dell'aggravarsi del suo stato di salute, CP_2 trovandosi nell'impossibilità di curare direttamente le sorti della farmacia, si era avvalsa della collaborazione del collega, affidandogli, dall'anno 2004 e sino al 2017, seppure temporaneamente, la gestione ordinaria dell'attività commerciale così conferendogli di fatto mandato generale per la gestione della stessa. Ebbene, dette allegazioni oltre a non essere state dimostrate, appaiono del tutto irrilevanti ai fini della decisione. Difatti, al di là della circostanza che tutta la documentazione medica relativa alle condizioni di salute della , costretta anche ad alcuni CP_1
4 periodi di ricovero ospedaliero, è tutta datata anno 2018 (lo sesso in cui è avvenuta la cessione dell'attività alla , sicché non dimostrano Parte_1 la sua impossibilità a gestire l'attività di farmacia negli anni 2013 e 2014 in cui il prestito è stato ricevuto, le prove testimoniali articolate sul punto, in quanto generiche, sono state valutate inammissibili dal giudicante. Del resto, anche sulla base di quanto allegato dall'opponente, pur volendo ritenere che abbia effettivamente gestito in quegli anni la Controparte_2 farmacia, lo stesso ha agito - quale mero rappresentante - in nome e per conto della , avendo lei stessa riconosciuto in citazione di non CP_1 aver conferito allo stesso alcun incarico formale, né di averlo mai autorizzato a contrarre debiti né a richiedere prestiti. Pertanto, dovendosi ritenere indiscussa la circostanza che prima del 2018 la titolarità della farmacia fosse della , pur avendo la stessa negato di conoscere il CP_1
e di aver ricevuto il prestito, non ha affatto dimostrato che le somme Pt_3
a lei bonificate non siano state incassate dalla farmacia, né ha dedotto o dimostrato un titolo diverso del citato versamento rispetto alla causale indicata (prestito). Ne discende che la causa petendi della domanda di restituzione azionata dall'opposto, vale a dire che la somma sia stata effettivamente data a mutuo, deve ritenersi dimostrata per effetto dei bonifici bancari prodotti dal mutuante non negati dalla mutuataria, la quale si è limitata ad invocare la sua estraneità ai fatti, senza poi dimostrare quanto sulla stessa incombente. La prova dell'avvenuto accredito degli importi anzidetti in favore della
[...]
e della farmacia della quale era titolare all'epoca, rende, peraltro, CP_1 irrilevante, ai fini probatori, la dichiarazione prodotta dall'opposto di riconoscimento del debito di euro 50.000,00, la cui firma è stata dall'opponente disconosciuta, non potendosi revocare in dubbio il versamento della complessiva somma di euro 85.000,00 documentata dai bonifici bancari testè richiamati. Chiarito che soggetto debitore - si ripete, per aver incassato le somme versate a titolo di prestito, senza dimostrarne la mancata percezione in favore della propria farmacia, né una causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere detti importi - è l'opponente , la Controparte_1 paventata esistenza di rapporti della stessa con il rappresentante (accollante), in quanto rapporti interni, non sono al creditore opponibili, e la sussistenza di eventuali ragioni creditorie nei confronti dell'accollante evocato in giudizio, in difetto di espressa domanda nei confronti di questi nel presente procedimento, dovranno essere eventualmente fatte valere in autonomo giudizio. Del resto, sebbene sia stata prodotta in atti, da ambo le parti, la missiva con la quale comunicava l'avvenuto accollo, giusta Controparte_2
5 scrittura privata con la dott.ssa , per euro 85.000,00 e, in ragione CP_1 del pagamento della somma 50.000,00, della residua parte ammontante ad euro 35.000,00, detto accollo, stante la mancata adesione del creditore, non ha prodotto alcun effetto liberatorio dell'originario debitore (si rammenta, invero, che l'accollo è la convenzione con cui un terzo - accollante - si assume il debito che un altro soggetto - accollatario - ha verso il creditore che rimane estraneo rispetto all'accordo, a meno che non vi aderisca espressamente). Per le ragioni esposte l'opposizione proposta da va Controparte_1 rigettata.
4. Venendo alla posizione dell'opponente si osserva Parte_1 quanto segue. Con atto del 28/04/2018 rep.8115-racc.5919 per NO , Per_1 [...]
, in sede di aumento del capitale sociale, ha conferito alla CP_1 predetta società il diritto di esercizio della farmacia denominata “Farmacia Marina”, corrente in Ispani alla Via Principe di Piemonte n. 1, e l'azienda commerciale ad essa connessa, come descritta e valutata nella allegata relazione giurata di stima a firma del dott. , redatta ai sensi Persona_2 dell'art. 2465 c.c. sulla base della situazione patrimoniale e reddituale alla data del 31 dicembre 2017. Per effetto di tale conferimento, dunque, la conferitaria è subentrata alla conferente nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi riferibili all'azienda conferita.
4.1. In punto di diritto va osservato che nell'ipotesi di cessione di azienda, l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale, risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Ne consegue che l'iscrizione nei libri contabili si configura come elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente in relazione ai suddetti debiti, senza che essa possa essere surrogata da altre forme di conoscenza della situazione debitoria dell'azienda eventualmente a disposizione dell'acquirente, atteso che l'art. 2560 c.c., è norma eccezionale e perciò insuscettibile di interpretazione analogica (C. 8363/2000; T. Cassino 10.5.2007). Ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c. l'iscrizione nei libri contabili obbligatori di un debito anteriore al trasferimento dell'azienda è elemento costitutivo della responsabilità del cessionario, nel senso che soltanto in tale ipotesi la detta passività può ritenersi nota al cessionario (Tribunale Genova 15.4.1992). Non vi è dubbio che, con la espressione «libri contabili obbligatori» adoperata nell'art. 2560, cpv., il legislatore si sia riferito ai libri
6 contabili che l'art. 2214 prescrive che l'imprenditore esercente un'attività commerciale è obbligato a tenere (Cass. 2108/1994). L'inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, rende quindi impossibile l'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità (Cass. 1429/1999). L'iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori dell'imprenditore commerciale costituisce un presupposto imprescindibile della responsabilità, solidale con quella dell'alienante, per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda acquistata, anteriori al trasferimento e risultanti dai libri contabili obbligatori: responsabilità che, al di fuori di detta ipotesi (nella quale soltanto le passività dell'azienda non possono dirsi ignote all'acquirente, salva la norma dell'art. 2112 c.c. per i crediti dei prestatori di lavoro subordinato), non sussiste, a meno che la cessione dell'azienda non sia accompagnata da un patto espresso di accollo, in forza del quale l'acquirente si obblighi a pagare i debiti contratti dall'alienante per l'esercizio dell'azienda, anche se non risultanti dai libri contabili obbligatori (C. 2108/1994).
4.2. Tanto evidenziato, nella specie, dall'esame della situazione patrimoniale e reddituale asseverata alla data del 31 dicembre 2017, allegata all'atto pubblico di cessione alla lettera “E) debiti”, non risulta riportato il debito oggetto del presente giudizio tra le esposizioni debitorie della farmacia, con la conseguenza che dello stesso, contratto anteriormente all'atto di cessione, la società conferitaria - opponente non può essere chiamata a rispondere. Ne discende che in relazione alla l'opposizione è fondata e Parte_1 va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Deve essere poi respinta la richiesta, avanzata dall'opposto di Pt_3 condanna dell'opponente al risarcimento del danno da Controparte_1 responsabilità aggravata, ai sensi dell'art 96 c.p.c. Infatti, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma primo c.p.c., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (malafede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo. Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino - come nella fatti- specie, in cui la convenuta nulla ha allegato sul punto - elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. civ., sez. II, 1-12- 1995, n. 12422).
7 La liquidazione del danno da responsabilità processuale a norma dell'art. 96 c.p.c. (la quale configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale) postula pur sempre la prova incombente (secondo i principi generali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio) sulla parte che abbia richiesto il risarcimento sia dell'an che del quantum o, almeno, la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa (Cass. civ., sez. II, 15-2-2007, n. 3388; conf. Cass. civ., 13395/2007, 9080/2013). Sennonché, questo Giudicante non può non osservare come parte opposta nulla abbia provato (né, invero, chiesto di provare) in merito, né alcunché può utilmente evincersi, ai fini di una positiva delibazione della domanda in esame, dagli atti di causa.
6. In ordine alle spese di lite si statuisce quanto segue. Nei rapporti tra l'opponente e l'opposto le Controparte_1 Parte_3 spese di lite seguono il regime della soccombenza dell'opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, secondo i parametri medi, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00; fase decisoria, euro 2.905,00). Nei rapporti tra l'opponente e l'opposto le Parte_1 Parte_3 spese di lite seguono il regime della soccombenza dell'opposto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, secondo i parametri tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate e del complessivo esito del giudizio, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 1.000,00; fase introduttiva, euro 650,00; fase istruttoria: euro 903,00; fase decisoria, euro 1.600,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Alessandro Guerra dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Controparte_1 definitivamente esecutivo nei confronti della stessa il decreto ingiuntivo n. n. 806/2023; B. accoglie l'opposizione proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., e, per l'effetto, revoca nei confronti della stessa il decreto ingiuntivo n. n. 806/2023;
8 C. rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno da responsabilità aggravata, ai sensi dell'art 96 c.p.c. proposta dell'opposto nei confronti di;
Controparte_1
D. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che liquida in euro 7.606,00 per compensi, oltre spese Parte_3 forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute. E. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in Parte_1 euro 286,00 per spese vive ed euro 4.153,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Alessandro Guerra dichiaratosi antistatario. Così deciso in Torre Annunziata, 16 aprile 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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