CA
Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/09/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in appello iscritta al n. 286/2022 promossa da:
(CF ) residente in [...] C.F._1
Garibaldi 3, con il patrocinio dell'Avv. Massimo Giuseppe Adamo
appellante
Contro
nata a [...] il [...] (CF ), P_ C.F._2
residente in [...]1, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Pesci
-appellati-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.2701/2021 del 12 novembre 2021 del
Tribunale di Bologna.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per come da note scritte depositate il 3 febbraio 2025 Parte_1
Per come da note scritte depositate in data 1febbraio 2025. P_ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Con decreto n.1709/2018 il Tribunale di Bologna ha ingiunto a Parte_1
il pagamento, in favore di , della somma di 29.000,71
[...] P_
Euro, oltre interessi di mora dalla notifica del decreto al soddisfo, e spese del procedimento monitorio, liquidate in 286,00 Euro per esborsi e in 1.000,00 Euro per compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge, in relazione a somma assegnata al dal Giudice dell' Esecuzione, nell'ambito di procedimento di Pt_1
espropriazione presso terzi, attivata in forza del decreto ingiuntivo n.565/2002 del
Tribunale di Bologna, provvisoriamente esecutivo, revocato con sentenza n.3075/2005
del 14 novembre 2005, passata in giudicato, che aveva condannato il suddetto lla restituzione delle somme ottenute in sede esecutiva,. Pt_1
Avverso il predetto decreto, ha proposto opposizione , Parte_1
rilevando, in via principale, la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto perché emesso in violazione delle condizioni di ammissibilità previste dal codice di rito,posto che i documenti prodotti dall'opposta non dimostravano la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ex art. 633 c.p.c.; in via subordinata, ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, per violazione del principio del ne
bis in idem. La aveva, invero, già ottenuto condanna alla restituzione delle P_
somme in questione, con la sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo portato in esecuzione da esso opponente.
Nel merito, ha precisato: Parte_1
-che il pignoramento presso terzi azionato da esso opponente riguardava solo i depositi detenuti da presso la Banca 121 S.p.A.; infatti, presso la Banca P_
pag. 2/23 Popolare dell'Emilia Romagna risultano detenute somme nella titolarità di Per_1
e il pignoramento non era stato, comunque, effettuato su somme giacenti presso
[...]
Controparte_2
-che nessuna somma giacente nei depositi bancari riferibili a era P_
stata mai versata ad esso opponente;
-che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio del fatto costitutivo del diritto di credito continuava a gravare sulla ricorrente che si affermava creditrice e che l'opponente solo da un punto di vista formale assumeva la posizione di attore;
-che, nel caso di specie, non era stata fornita dalla opposta la prova documentale dei fatti costituitivi della propria domanda, cioè l'effettiva corresponsione ad esso opponente delle somme pignorate, ad opera di Banca 121 S.p.A. o di qualsiasi altra banca;
-che, pertanto, non risultava dimostrata l'esistenza del credito azionato da P_
.
[...]
Il a, peraltro, chiesto anche la condanna della opposta al risarcimento dei Pt_1
danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. o, comunque, al pagamento di somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c. p. c.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'opposizione, invocandone P_
il rigetto.
2- Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 2701/2021 del 12 novembre 2021, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1709/2018, condannando al Parte_1
pagamento, in favore di , della somma di 18.377,79 Euro, oltre P_
interessi di legge dal 14 marzo 2018 al saldo. Ha, altresì, condannato l'opponente a pag. 3/23 rimborsare all'opposta le spese di lite, liquidandole in 4.835,00 Euro, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
-che doveva considerarsi ammissibile l'azione proposta da , non P_
rilevandosi alcuna violazione del ne bis in idem;
-che l'importo di € 16.607,59, depositato nel C/C di cui era titolare P_
presso era stato pignorato dal solo Avv. ROCCO Controparte_2
SPIZZICA e assegnato dal G.E. esclusivamente a quest'ultimo;
-che, pertanto, doveva ritenersi infondata l'allegazione dell'opposta secondo P_
la quale sarebbe stata assegnata al a quota parte del 50,03% dell'importo Pt_1
di € 58.037,04 (dato da € 16.607,59 + € 36.733,75 + € 4.696,50);
-che l'opposta aveva, invero, posto alla base del calcolo della predetta percentuale anche l'importo di € 16.607,59, pignorato solo dallo SPIZZICA e assegnato esclusivamente a quest'ultimo;
-che occorreva, dunque, verificare la fondatezza della domanda dell'opposta P_
relativamente ai soli suoi crediti verso Banca 121 S.p.A. di € 36.733,55 per saldo attivo
C/C 2378/20 e di € 4.696,50 per Dossier Titoli n. 101768, assegnati all'opponente nella misura del 50,03%;
-che in ordine ai titoli in deposito, l'ordinanza di assegnazione conteneva l'ordine di pagamento al procedente mediante incarico alla Banca di provvedere “al meglio e quanto prima” alla loro liquidazione;
-che gli elementi in atti non consentivano di determinare l'importo effettivamente corrisposto al er tali titoli dopo la liquidazione da parte della Banca 121 e Pt_1
pag. 4/23 che, quindi, per questa parte, la domanda di restituzione di non P_
poteva trovare accoglimento;
-che il Decreto Ingiuntivo n. 1709/2018 doveva, pertanto, essere revocato;
-che meritava, invece, accoglimento la domanda restitutoria di , nei P_
confronti del relativamente all'importo capitale di € 18.377,79, Pt_1
corrispondente alla percentuale del 50,03% di € 36.733,55, oltre interessi come richiesti dalla domanda, quindi, dal 14.03.2018 (data del deposito del ricorso monitorio)
al saldo;
-che, ai sensi degli artt. 533 c.p.c. e 2928 c.c., nell'espropriazione presso terzi,
l'estinzione del credito del pignorante aveva luogo solo con l'effettiva riscossione da parte sua del credito del debitore pignorato verso il terzo;
- che aveva dimostrato, con la produzione dell'ordinanza di P_
assegnazione, il trasferimento del suo credito nei confronti di Banca 121 al
Pt_1
-che, con la produzione della dichiarazione resa dal terzo Banca 121 all'udienza del
21.03.2002, per mezzo del rappresentante (sentito anche quale teste CP_3
in giudizio), risultava provato che sulle somme pignorate non gravavano altri e precedenti pignoramenti, sequestri e cessioni di credito;
-che l'ordinanza di assegnazione era stata registrata il 23.04.2002 e che il 09.05.2002
erano state rilasciate copie esecutive;
-che, a fronte di tali prove documentali, il con l'atto di opposizione, aveva Pt_1
effettuato una contestazione assolutamente generica del fatto del pagamento, limitandosi ad affermare che nessuna somma detenuta nei depositi bancari nella titolarità della pag. 5/23 ra mai stata a lui versata, né da parte di Banca 121 S.p.a., né da altra banca, P_
e aveva riferito ciò senza però voler invertire l'onere della prova ex art. 2697 comma 1
c.c., gravante esclusivamente sulla controparte;
-che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il convenuto sostanziale vrebbe dovuto Pt_1
contestare specificamente il fatto, allegato e documentato dalla ricorrente in modo circostanziato, dell'avvenuto percepimento da parte sua degli importi oggetto di positiva espropriazione presso terzi;
-che l'opponente che era incorso nell'omessa specifica contestazione Pt_1
dell'effettivo percepimento da parte sua delle somme assegnategli in sede esecutiva,
limitandosi, nell'ambito dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, a negare genericamente tale fatto, era stato ancor più vago nel rispondere all'interrogatorio formale, posto che, in tale occasione, aveva asserito di non ricordare di avere mai ricevuto alcunché dalla Banca 121 per la vicenda per la quale era controversia;
-che si era in presenza di una risposta significativamente diversa da quella attesa a fronte della negazione (seppur generica) di cui all'atto di citazione in opposizione;
-che l'opposta si era attività per reperire la documentazione bancaria, senza ottenerla solo per il tempo trascorso;
-che, con riguardo al deposito presso oggetto di Controparte_2
pignoramento da parte del solo Avv. Spizzica, alla chiusura del conto corrente, il
09.07.2002, vi era un mero saldo di € 17,31 (somma contabilizzata con valuta
30.06.2002 per rettifica interessi, competenze) a fronte di un importo iniziale di €
pag. 6/23 33.569,70 alla data del 23.10.2001 (doc. 9 fascicolo di parte opposta), e ciò risultava coerente con il soddisfacimento, in quel lasso di tempo, della pretesa creditoria azionata.
-che le spese processuali dovevano seguire la soccombenza.
3- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
affidandolo ai seguenti motivi:
a-errata e incompleta ricostruzione del fatto;
nella sentenza impugnata, il Giudice di prime cure aveva omesso di tenere in debito conto il tenore delle difese esperite da esso appellante;
aveva omesso di valutare correttamente il provvedimento del 03.12.2018
(del Giudice ), con il quale era stato sostenuto che la convenuta opposta Persona_2
non aveva, alla luce della documentazione prodotta, allo stato, dimostrato che la terza pignorata Banca 121, in forza dell'ordinanza di assegnazione, avesse effettivamente corrisposto ad esso appellante le somme oggetto di assegnazione;
aveva omesso di rilevare che la non aveva provato, attraverso la documentazione prodotta, P_
l'effettiva corresponsione da parte della predetta banca ad esso appellante delle somme oggetto di assegnazione, nemmeno dopo l'ordinanza del 03.12.2018, attraverso le dedotte e ammesse prove orali e mediante la produzione dei documenti numeri 6-9,
allegati alla memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c.; aveva errato nel ritenere che esso appellante non aveva, in violazione dell'art. 115 c.p.c., contestato specificamente il fatto dell'avvenuta percezione degli importi oggetto di positiva espropriazione presso terzi,
male interpretando e travisando quanto esposto con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e con i successivi atti difensivi sul mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla controparte in ordine all'esistenza del reclamato credito;
aveva omesso di rilevare che la richiesta della di ammissione di prove orali P_
pag. 7/23 dimostrava, per fatti concludenti, l'inidoneità dei documenti prodotti a provare il preteso credito;
aveva omesso di evidenziare l'irrilevanza dei documenti numeri 6-9, allegati alla memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c.;
b-violazione di legge ex art. 342 comma 1 n. 2 prima parte c. p. c.; incongrua e/o insufficiente motivazione su rilevanti punti della controversia dedotti da esso appellante in primo grado;
il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la avesse P_
documentalmente dimostrato la percezione, ad opera di esso appellante, delle somme oggetto di assegnazione, disattendendo così l'ordinanza del 03.12.2018 e i principi espressi dalla Corte di Cassazione citati anche in sentenza in maniera contraddittoria;
c-omessa, illogica ed insufficiente motivazione per travisamento dell'oggetto dell'onere della prova e per omesso rilievo del reale oggetto di tale onere gravante sulla che consisteva nella rigorosa dimostrazione della corresponsione, da parte P_
della terza pignorata Banca 121 S.P.A. ad esso appellante, delle somme oggetto di ordinanza di assegnazione;
omesso rilievo del mancato assolvimento da parte della dell'onere probatorio sulla stessa incombente;
alla luce degli artt. 533 P_
comma 1 c.p.c. e 2928 c.c., nonché dei principi giurisprudenziali in materia e a fronte della specifica deduzione di esso appellante sulla concreta non esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, parte appellata non aveva dato prova, né in via documentale né attraverso le ammesse prove orali, dell'avvenuta corresponsione di somme in favore di esso appellante e dell'asserito impoverimento subito in conseguenza dell'effettiva esecuzione, da parte della Banca 121, dell'ordinanza di assegnazione;
la non aveva prodotto alcun assegno (bancario o circolare) o mandato di P_
pagamento emesso da tale banca, né l'estratto del proprio conto corrente e/o dei dossier pag. 8/23 titoli, attestanti l'uscita dal proprio patrimonio delle somme assegnate dal GE al creditore procedente e l'incameramento delle medesime somme da parte di esso appellante;
d-erronea ed illogica motivazione;
violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del Giudice di primo grado;
il Tribunale, in violazione dell'art. 115 c.p.c. non aveva posto a fondamento della decisione nel merito i fatti che controparte non aveva tempestivamente e specificamente contestato in sede di comparsa di costituzione e risposta;
e-motivazione affetta da errato inquadramento normativo;
il Giudice aveva errato nel rilevare la vaghezza delle risposte di esso appellante in sede di interrogatorio formale;
non vi era alcuna disposizione normativa che prevedesse che, in sede di interrogatorio formale, si dovessero motivare le ragioni della risposta resa;
f-motivazione inconferente e ultronea, in relazione al riferimento operato dal Tribunale
in ordine al doc. 9 della controparte, non riguardante la posizione della terza pignorata
Banca 121 S.p.A., nonché al riferimento a Cass. 15447/2020, in quanto inidonea a smentire quanto affermato dalla Cassazione nelle sentenze n. 8719/2017; n. 7508/2011;
n. 25946/2007; n. 2745/2007; n. 1544/2006 e n. 4494/2001 e a supportare la statuizione secondo cui la produzione dell'ordinanza di assegnazione dimostrasse il trasferimento del credito verso la Banca 121 ad esso appellante;
il Tribunale, accertato che la non aveva dimostrato l'avvenuta corresponsione delle somme assegnate in P_
favore del creditore pignorante e il suo asserito impoverimento in conseguenza dell'effettiva esecuzione dell'ordinanza di assegnazione da parte della Banca 121,
avrebbe dovuto statuire che esso appellante nulla doveva alla e condannare P_
pag. 9/23 quest'ultima alle spese di lite, nonché ex art. 96 comma 1 e comma 3 c.p.c., tenuto conto della palese fondatezza dell'opposizione; la prova dell'effettiva percezione di qualsivoglia somma, da parte di esso appellante, in virtù di erogazione effettuata dalla terza pignorata Banca 121 S.p.A. costituiva presupposto indefettibile del sorgere del diritto alla restituzione e l'ordinanza di assegnazione era inidonea a fornire tale prova, in quanto determinava la cessione forzata o il trasferimento forzato del credito con efficacia pro solvendo; dunque, l'effetto satisfattivo non si realizzava con l'emessa ordinanza, ma con l'effettivo pagamento e riscossione della somma assegnata;
in altri termini, l'assegnazione, pur realizzando la cessione, non assicurava all'assegnatario il pagamento;
solo con l'effettivo versamento delle somme assegnate, da parte del terzo debitore pignorato Banca 121 S.p.a. al creditore pignorante, poteva sorgere il diritto alla ripetizione in ragione del venir meno della causa dell'assegnazione.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello invocandone il P_
rigetto.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione, all'esito di trattazione cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
4- Osserva, innanzitutto, la Corte che, nella presente fase processuale, non può trovare applicazione l'art.348 bis c. p. c., invocata dalla appellata . Tale P_
disposizione può, infatti, trovare applicazione esclusivamente in sede di udienza di trattazione di cui all'art.350 c. p. c., come è dato desumere dall'art.348 ter c. p. c.
Risulta, d'altra parte, infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello di
, sollevata dall'appellata, sulla scorta dell'art. 342 c. p. c. Parte_1
pag. 10/23 Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d. l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Orbene, come si vedrà più avanti, ha formulato specifici Parte_1
rilievi alla ordinanza impugnata, costituendo questione diversa quella della fondatezza nel merito delle censure mosse al provvedimento che ha definito il giudizio di primo grado.
5-Ciò premesso, va evidenziato che i motivi dell'appello di Parte_1
possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione,
essendo tutti finalizzati a sostenere la tesi che non aveva dato P_
dimostrazione del fatto costitutivo del diritto alla restituzione di somma di denaro assegnata all'appellante dal Giudice della Esecuzione, a seguito di procedura di espropriazione presso terzi avviata in forza di decreto ingiuntivo poi revocato, vale a dire della effettiva percezione, da parte del procedente, della somma oggetto di assegnazione.
6-Tenuto conto delle censure che il a mosso alla sentenza gravata, pare Pt_1
pag. 11/23 opportuno procedere alla ricostruzione della vicenda che ci occupa, al fine di una migliore comprensione dell'oggetto della controversia.
ha tentato di provare la sussistenza del credito restitutorio azionato, P_
mediante la documentazione allegata al ricorso, che ha dato avvio al procedimento monitorio, e quella prodotta nel corso del successivo giudizio di opposizione, di seguito elencata e, quindi, esaminata, nonché sulla scorta delle prove orali dedotte ed ammesse dal primo Giudicante (in particolare, la sentenza n. 3073/2005 del Tribunale di Bologna
di revoca del Decreto Ingiuntivo n. 545/2002, contenente ordine di restituzione delle somme ottenute dal in sede esecutiva in forza della provvisoria Pt_1
esecutorietà del decreto suddetto, confermata con sentenza n. 1026/2010 dalla Corte di
Appello di Bologna, passata in giudicato a seguito di rigetto di ricorso per Cassazione,
con sentenza n. 3201/2016 della Suprema Corte;
l'ordinanza del 28-29.03.2002, con cui il Giudice dell'esecuzione ha determinato il credito di in € Parte_1
65.623,96, quale somma computata in precetto, oltre interessi di cui al tasso legale con decorrenza dal 28.02.2002, liquidando le spese in € 1.500,00, ed ha assegnato in pagamento al creditore procedente suddetto le somme dichiarate dal terzo BANCA 121
SPA; il doc. 9 prodotto con la memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c., dal quale risultava, con riguardo al deposito presso oggetto di Controparte_2
pignoramento da parte dell' Avv. ROCCO SPIZZICA, nei confronti della P_
(procedura esecutiva riunita a quella promossa dal , che, alla chiusura, il Pt_1
09.07.2002, vi era un saldo di € 17,31 a fronte di un importo iniziale di € 33.569,70 alla data del 23.10.2001 (doc. 9 di parte opposta), circostanza coerente con il soddisfacimento in detto lasso temporale della pretesa creditoria azionata;
la prova per pag. 12/23 interrogatorio formale, nel corso della quale , che, con atto di Parte_1
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, aveva negato il fatto del pagamento delle somme assegnategli da parte della Banca 121 S.p.A. o di qualsiasi altra banca, si era limitato ad affermare di non ricordare di aver percepito le somme pignorate né dalla
Banca Agricola Mantovana SPA né dalla Banca 121 S.P.A.).
Ciò premesso, deve ribadirsi che, nel caso in esame, si controverte della pretesa restitutoria di somma che la ha asserito essere stata indebitamente incassata P_
da , a seguito di pignoramento presso terzi, conclusosi con Parte_1
ordinanza di assegnazione del 28-29.03.2002, in conseguenza della sentenza n.
3073/2005 del Tribunale di Bologna, confermata nei successivi gradi di giudizio, che ha definitivamente revocato il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, sul quale trovava fondamento la procedura esecutiva della quale si è detto. L'effettiva riscossione delle somme di denaro assegnate dal Giudice della Esecuzione, ad opera del costituisce, pertanto, presupposto indispensabile del diritto alla Pt_1
restituzione azionato dall'appellata.
Occorre, ancora, rilevare che l'ammontare del credito restitutorio non è specificato nella sentenza n. 3073/2005 del Tribunale di Bologna e che l'ordinanza di assegnazione del
28-29.03.2002 indica analiticamente l'importo dovuto all'appellante e la percentuale di sua spettanza sulla somma assegnabile.
L'avvenuta riscossione, da parte del e, comunque, l'importo Pt_1
effettivamente riscosso da quest'ultimo non è stato provato dalla appellata per indisponibilità della documentazione bancaria, stante il tempo trascorso dai fatti per i quali è processo.
pag. 13/23 Preme, in proposito, sottolineare che il tempo trascorso non rende incolpevole, come sembrerebbe implicitamente affermato dal Giudice di prime cure, la mancata produzione della documentazione bancaria attestante l'erogazione a Parte_1
di somma dovuta da BANCA 121 SPA a , in forza del
[...] P_
rapporto da quest'ultima intrattenuto con la Banca predetta. La in pendenza P_
di giudizio instaurato proprio per opporsi al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal in forza del quale quest'ultimo aveva, nel frattempo, Pt_1
promosso la procedura esecutiva definita dall'ordinanza di assegnazione citata, avrebbe dovuto conservare l'estratto conto dal quale emergeva la percezione, da parte del della somma assegnatagli in sede esecutiva. Pt_1
La condotta dell'appellata lascia, invero, dubitare che l'ordinanza di assegnazione abbia avuto effettivamente seguito.
Giova ricordare, in diritto, che l'ordinanza del 28-29.03.2002 di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato ha operato il trasferimento coattivo ed immediato del credito pignorato al creditore;
tuttavia,
configurandosi come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore assegnatario, l'effetto satisfattivo del diritto di credito non può dirsi coincidente con l'emissione dell'ordinanza di assegnazione, essendo rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato;
ne consegue che la produzione di tale provvedimento non dimostra l'effettiva corresponsione delle somme assegnate al creditore assegnatario (vedi Cass. Sez. III -,
Ordinanza n. 18123 del 23/06/2023 “In tema di espropriazione presso terzi,
l'assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta, non
pag. 14/23 determina l'immediata estinzione del credito del pignorante, essendo altresì necessario,
a tale scopo, il pagamento al creditore assegnatario da parte del terzo assegnato, fatto
estintivo della cui prova - che può essere fornita anche per presunzioni - è gravata la
parte che di esso voglia avvalersi.”;Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18719 del 27/07/2017
“In tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione al creditore del
credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, in quanto disposta in pagamento
e non , ai sensi dell'art. 553 c.p.c., non è immediatamente
estintiva del credito del debitore verso il terzo pignorato, all'uopo occorrendo che
quest'ultimo proceda al pagamento in favore del creditore assegnatario.” Cass. Sez. I,
Sentenza n. 25946 del 11/12/2007 “In tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza
di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato,
non impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 cod.
proc. civ., opera il trasferimento coattivo ed attuale del credito al creditore pignorante,
producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio e la conclusione
dell'espropriazione. Peraltro l'assegnazione del credito, in quanto disposta in
pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., cioè,
non opera anche l'immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore
pignorante, la quale si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato
esegua al creditore assegnatario, momento nel quale questi
realizza il pieno effetto satisfattivo dell'assegnazione che, quindi, integra una
solutum> condizionata al pagamento integrale.”).
Il fatto del pagamento, da parte della Banca pignorata in favore del delle Pt_1
somme assegnategli dal Giudice dell'Esecuzione, risulta, d'altra parte, allegato in modo pag. 15/23 del tutto generico da , non avendo la stessa indicato né l'esatto P_
ammontare dell'importo che sarebbe stato erogato da BANCA 121 SPA all'appellante né, almeno in via approssimativa, l'epoca dell'avvenuto pagamento.
Il Giudice di prime cure ha, quindi, operato una non corretta applicazione del principio della non contestazione, di cui all'art.115 c. p. c.
Deve ritenersi, infatti, che, a fronte della generica allegazione del fatto del pagamento da parte della la contestazione generica del consistente nella P_ Pt_1
mera negazione di tale fatto, non potesse che far permanere gli oneri probatori gravanti sulla prima (vedi Cass. Sez. III Sentenza n. 21075 del 19/10/2016 “L'onere di
contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei
medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari
misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non
contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del
decidendum> opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa,
sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte
resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli
oneri probatori gravanti sulla controparte”; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del
23/03/2022 “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e
articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo
analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti
dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c”;
Cass. Sez. I Ordinanza n. 10629 del 19/04/2024 “In tema di principio di non
contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con
pag. 16/23 l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione
dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o
non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema
decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché,
a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte
resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli
oneri probatori gravanti sulla controparte”; Cass. Sez. III, Ordinanza n. 8376 del 2020,
in motivazione “Ovvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia
chiara e specifica. La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, ed il giudice
poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi <che quindi dovranno essere < i>
provati>, e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum. Se,
invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a
provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola
che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione tempestiva (Cass. Sez. III,
Sentenza n. 10860 del 18/05/2011; nello stesso senso, Cass. Sez. III, Sentenza n. 19896
del 06/10/2015; Cass. Sez. III, Sentenza n. 6094 del 26/03/2015, in motivazione;
Cass.
Sez. III, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008).
L'onere di analitica contestazione dei fatti dedotti dall'attore non è, dunque, senza eccezioni: esso, infatti, viene meno quando l'attore, per primo, si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda.
L'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum e, di conseguenza, del thema probandum, opera infatti identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della pag. 17/23 parte resistente non può che essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l'attore dai suoi oneri probatori (Sez.
III, Sentenza n. 21075 del 19/10/2016).
Vanno quindi, ribaditi i seguenti princìpi:
(a) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto manca od è
generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati;
(b) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto è altrettanto specifica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(c) se l'allegazione attorea è generica (e sempre che tale genericità non comporti la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.), e la contestazione del convenuto è
altrettanto generica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(d) se l'allegazione attorea è generica, e la contestazione del convenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi), l'attore ha non solo l'onere di provare i fatti allegati, ma - prima ancora - quello di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi (per tutti e quattro questi princìpi
si vedano già Cass. Sez. III -, Ordinanza n. 11252 del 10/05/2018 e Cass. Sez. III,
Ordinanza n. 19340 del 03/08/2017).
L'onere di specifica contestazione viene, dunque, meno, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata, allorché l'attore (o l'opposto, attore in senso sostanziale, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) non proceda ad una analitica allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato.
pag. 18/23 7-Nessun elemento di fatto ulteriore, rispetto a quelli già emergenti dalla documentazione in atti, ha, del resto, permesso di acquisire l'espletata prova testimoniale (vedi testimonianza di all'epoca dei fatti per i quali è CP_3
causa dipendente di BANCA 121 SPA).
Del tutto irrilevanti, ai fini della decisione, sono le vicende concernenti deposito della presso la BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA, oggetto di P_
pignoramento ad opera di altro soggetto, utilizzate, invece, dal Giudice di prime cure a sostegno della pronuncia adottata.
In siffatto contesto, nessuna valenza può attribuirsi alle evasive risposte del in sede di interrogatorio formale, essendosi quest'ultimo limitato ad Pt_1
affermare di non ricordare i fatti dedotti nei capitoli articolati da . P_
8- In definitiva, non vi è prova che il abbia effettivamente riscosso la Pt_1
somma assegnatagli dal Giudice della Esecuzione, nella procedura espropriativa presso terzi, avviata in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso nei confronti di e revocato con la sentenza n.3073/2005 del Tribunale di P_
Bologna.
Non avendo l'appellata provato il fatto costitutivo del credito restitutorio azionato, la sentenza impugnata deve essere riformata, posto che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare ogni domanda formulata da e non limitarsi alla P_
revoca del decreto ingiuntivo opposto da , per avere Parte_1
riconosciuto l'esistenza di un credito della appellata di importo inferiore a quello riportato nel provvedimento monitorio.
pag. 19/23 Preme, peraltro, sottolineare che, anche a volere ritenere che, in ragione della positiva dichiarazione del terzo pignorato BANCA 121 SPA e della ordinanza di assegnazione del 28- 29 marzo 2002 di assegnazione a del credito vantato Parte_1
da nei confronti del terzo pignorato sopra menzionato, tenuto anche P_
conto della condotta processuale dell'appellante (dichiarazioni evasive in sede di interrogatorio formale;
Cass. Sez. III, Sentenza n. 7783 del 31/03/2010 “La norma
dell'art. 232 cod. proc. civ. - secondo cui la mancata presentazione o il rifiuto di
rispondere consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti
nell'interrogatorio formale - è applicabile anche al caso di dichiarazioni che, per il loro
contenuto reticente o evasivo, possono essere equiparate alla mancata risposta.” Cass.
Sez. I, Sentenza n. 17719 del 06/08/2014 “In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ.
non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per
quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la
facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché
concorrano altri elementi di prova”), possa presumersi che una somma sia stata effettivamente riscossa dal in virtù dell'ordinanza di assegnazione Pt_1
predetta, dovrebbe pur sempre affermarsi che il materiale probatorio acquisito non consente di quantificare l'importo percepito da quest'ultimo.
9-La riforma della sentenza impugnata impone di provvedere sulle spese di entrambi i gradi, tenuto conto dell'esito globale della lite.
deve, in ragione della sua totale soccombenza, essere condannata a P_
rimborsare a le spese di entrambi i gradi. Parte_1
pag. 20/23 Il compenso di avvocato può essere liquidato ex DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (tra 5.200,01 e 26.000,00 Euro),
come segue:
primo grado- 5.077,00 Euro (919,00 Euro per la fase di studio, 777,00 Euro per la fase introduttiva, 1.680,00 Euro per la fase di trattazione/istruttoria e 1.701,00 Euro per la fase decisionale);
appello-3.966,00 Euro (1.134,00 Euro per la fase di studio, 921,00 Euro per la fase introduttiva e 1.911,00 Euro per la fase decisionale).
Va, in proposito, ricordato che, in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.
m. n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147/2022, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d. m.,
non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per pag. 21/23 l'opera prestata nella sua interezza (vedi Cassazione civile, sez. III, 13/07/2021, n.
19989).
Al petta, ancora, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% Pt_1
dei compensi liquidati.
All'appellante vanno, infine, riconosciuti, per esborsi, i seguenti importi: primo grado-
286,00 Euro;
appello- 355,50 Euro.
Può essere ordinata la distrazione delle spese in favore del procuratore costituito del dichiaratosi antistatario. Pt_1
10-L'avvio, da parte di , nei confronti di , Parte_1 P_
di procedura di espropriazione presso terzi conclusasi con ordinanza di assegnazione all'appellante di credito dell'appellata nei confronti di BANCA 121 SPA, in forza di un titolo poi venuto meno, esclude che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art.96 c. p. c., invocata dal suddetto Pt_1
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-In accoglimento dell'appello di e in parziale riforma della Parte_1
sentenza n.2701/2021 del 12 novembre 2021 del tribunale di Bologna, rigetta ogni domanda proposta da nei confronti dell'appellante; P_
II-Condanna la al rimborso, in favore di , delle P_ Parte_1
spese di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in 286,00 Euro per esborsi e in 5.077,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, e, quanto all'appello, in 355,50 Euro
pag. 22/23 per esborsi e in 3.966,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 4
settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in appello iscritta al n. 286/2022 promossa da:
(CF ) residente in [...] C.F._1
Garibaldi 3, con il patrocinio dell'Avv. Massimo Giuseppe Adamo
appellante
Contro
nata a [...] il [...] (CF ), P_ C.F._2
residente in [...]1, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Pesci
-appellati-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.2701/2021 del 12 novembre 2021 del
Tribunale di Bologna.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per come da note scritte depositate il 3 febbraio 2025 Parte_1
Per come da note scritte depositate in data 1febbraio 2025. P_ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Con decreto n.1709/2018 il Tribunale di Bologna ha ingiunto a Parte_1
il pagamento, in favore di , della somma di 29.000,71
[...] P_
Euro, oltre interessi di mora dalla notifica del decreto al soddisfo, e spese del procedimento monitorio, liquidate in 286,00 Euro per esborsi e in 1.000,00 Euro per compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge, in relazione a somma assegnata al dal Giudice dell' Esecuzione, nell'ambito di procedimento di Pt_1
espropriazione presso terzi, attivata in forza del decreto ingiuntivo n.565/2002 del
Tribunale di Bologna, provvisoriamente esecutivo, revocato con sentenza n.3075/2005
del 14 novembre 2005, passata in giudicato, che aveva condannato il suddetto lla restituzione delle somme ottenute in sede esecutiva,. Pt_1
Avverso il predetto decreto, ha proposto opposizione , Parte_1
rilevando, in via principale, la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto perché emesso in violazione delle condizioni di ammissibilità previste dal codice di rito,posto che i documenti prodotti dall'opposta non dimostravano la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ex art. 633 c.p.c.; in via subordinata, ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, per violazione del principio del ne
bis in idem. La aveva, invero, già ottenuto condanna alla restituzione delle P_
somme in questione, con la sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo portato in esecuzione da esso opponente.
Nel merito, ha precisato: Parte_1
-che il pignoramento presso terzi azionato da esso opponente riguardava solo i depositi detenuti da presso la Banca 121 S.p.A.; infatti, presso la Banca P_
pag. 2/23 Popolare dell'Emilia Romagna risultano detenute somme nella titolarità di Per_1
e il pignoramento non era stato, comunque, effettuato su somme giacenti presso
[...]
Controparte_2
-che nessuna somma giacente nei depositi bancari riferibili a era P_
stata mai versata ad esso opponente;
-che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio del fatto costitutivo del diritto di credito continuava a gravare sulla ricorrente che si affermava creditrice e che l'opponente solo da un punto di vista formale assumeva la posizione di attore;
-che, nel caso di specie, non era stata fornita dalla opposta la prova documentale dei fatti costituitivi della propria domanda, cioè l'effettiva corresponsione ad esso opponente delle somme pignorate, ad opera di Banca 121 S.p.A. o di qualsiasi altra banca;
-che, pertanto, non risultava dimostrata l'esistenza del credito azionato da P_
.
[...]
Il a, peraltro, chiesto anche la condanna della opposta al risarcimento dei Pt_1
danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. o, comunque, al pagamento di somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c. p. c.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'opposizione, invocandone P_
il rigetto.
2- Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 2701/2021 del 12 novembre 2021, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1709/2018, condannando al Parte_1
pagamento, in favore di , della somma di 18.377,79 Euro, oltre P_
interessi di legge dal 14 marzo 2018 al saldo. Ha, altresì, condannato l'opponente a pag. 3/23 rimborsare all'opposta le spese di lite, liquidandole in 4.835,00 Euro, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
-che doveva considerarsi ammissibile l'azione proposta da , non P_
rilevandosi alcuna violazione del ne bis in idem;
-che l'importo di € 16.607,59, depositato nel C/C di cui era titolare P_
presso era stato pignorato dal solo Avv. ROCCO Controparte_2
SPIZZICA e assegnato dal G.E. esclusivamente a quest'ultimo;
-che, pertanto, doveva ritenersi infondata l'allegazione dell'opposta secondo P_
la quale sarebbe stata assegnata al a quota parte del 50,03% dell'importo Pt_1
di € 58.037,04 (dato da € 16.607,59 + € 36.733,75 + € 4.696,50);
-che l'opposta aveva, invero, posto alla base del calcolo della predetta percentuale anche l'importo di € 16.607,59, pignorato solo dallo SPIZZICA e assegnato esclusivamente a quest'ultimo;
-che occorreva, dunque, verificare la fondatezza della domanda dell'opposta P_
relativamente ai soli suoi crediti verso Banca 121 S.p.A. di € 36.733,55 per saldo attivo
C/C 2378/20 e di € 4.696,50 per Dossier Titoli n. 101768, assegnati all'opponente nella misura del 50,03%;
-che in ordine ai titoli in deposito, l'ordinanza di assegnazione conteneva l'ordine di pagamento al procedente mediante incarico alla Banca di provvedere “al meglio e quanto prima” alla loro liquidazione;
-che gli elementi in atti non consentivano di determinare l'importo effettivamente corrisposto al er tali titoli dopo la liquidazione da parte della Banca 121 e Pt_1
pag. 4/23 che, quindi, per questa parte, la domanda di restituzione di non P_
poteva trovare accoglimento;
-che il Decreto Ingiuntivo n. 1709/2018 doveva, pertanto, essere revocato;
-che meritava, invece, accoglimento la domanda restitutoria di , nei P_
confronti del relativamente all'importo capitale di € 18.377,79, Pt_1
corrispondente alla percentuale del 50,03% di € 36.733,55, oltre interessi come richiesti dalla domanda, quindi, dal 14.03.2018 (data del deposito del ricorso monitorio)
al saldo;
-che, ai sensi degli artt. 533 c.p.c. e 2928 c.c., nell'espropriazione presso terzi,
l'estinzione del credito del pignorante aveva luogo solo con l'effettiva riscossione da parte sua del credito del debitore pignorato verso il terzo;
- che aveva dimostrato, con la produzione dell'ordinanza di P_
assegnazione, il trasferimento del suo credito nei confronti di Banca 121 al
Pt_1
-che, con la produzione della dichiarazione resa dal terzo Banca 121 all'udienza del
21.03.2002, per mezzo del rappresentante (sentito anche quale teste CP_3
in giudizio), risultava provato che sulle somme pignorate non gravavano altri e precedenti pignoramenti, sequestri e cessioni di credito;
-che l'ordinanza di assegnazione era stata registrata il 23.04.2002 e che il 09.05.2002
erano state rilasciate copie esecutive;
-che, a fronte di tali prove documentali, il con l'atto di opposizione, aveva Pt_1
effettuato una contestazione assolutamente generica del fatto del pagamento, limitandosi ad affermare che nessuna somma detenuta nei depositi bancari nella titolarità della pag. 5/23 ra mai stata a lui versata, né da parte di Banca 121 S.p.a., né da altra banca, P_
e aveva riferito ciò senza però voler invertire l'onere della prova ex art. 2697 comma 1
c.c., gravante esclusivamente sulla controparte;
-che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il convenuto sostanziale vrebbe dovuto Pt_1
contestare specificamente il fatto, allegato e documentato dalla ricorrente in modo circostanziato, dell'avvenuto percepimento da parte sua degli importi oggetto di positiva espropriazione presso terzi;
-che l'opponente che era incorso nell'omessa specifica contestazione Pt_1
dell'effettivo percepimento da parte sua delle somme assegnategli in sede esecutiva,
limitandosi, nell'ambito dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, a negare genericamente tale fatto, era stato ancor più vago nel rispondere all'interrogatorio formale, posto che, in tale occasione, aveva asserito di non ricordare di avere mai ricevuto alcunché dalla Banca 121 per la vicenda per la quale era controversia;
-che si era in presenza di una risposta significativamente diversa da quella attesa a fronte della negazione (seppur generica) di cui all'atto di citazione in opposizione;
-che l'opposta si era attività per reperire la documentazione bancaria, senza ottenerla solo per il tempo trascorso;
-che, con riguardo al deposito presso oggetto di Controparte_2
pignoramento da parte del solo Avv. Spizzica, alla chiusura del conto corrente, il
09.07.2002, vi era un mero saldo di € 17,31 (somma contabilizzata con valuta
30.06.2002 per rettifica interessi, competenze) a fronte di un importo iniziale di €
pag. 6/23 33.569,70 alla data del 23.10.2001 (doc. 9 fascicolo di parte opposta), e ciò risultava coerente con il soddisfacimento, in quel lasso di tempo, della pretesa creditoria azionata.
-che le spese processuali dovevano seguire la soccombenza.
3- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
affidandolo ai seguenti motivi:
a-errata e incompleta ricostruzione del fatto;
nella sentenza impugnata, il Giudice di prime cure aveva omesso di tenere in debito conto il tenore delle difese esperite da esso appellante;
aveva omesso di valutare correttamente il provvedimento del 03.12.2018
(del Giudice ), con il quale era stato sostenuto che la convenuta opposta Persona_2
non aveva, alla luce della documentazione prodotta, allo stato, dimostrato che la terza pignorata Banca 121, in forza dell'ordinanza di assegnazione, avesse effettivamente corrisposto ad esso appellante le somme oggetto di assegnazione;
aveva omesso di rilevare che la non aveva provato, attraverso la documentazione prodotta, P_
l'effettiva corresponsione da parte della predetta banca ad esso appellante delle somme oggetto di assegnazione, nemmeno dopo l'ordinanza del 03.12.2018, attraverso le dedotte e ammesse prove orali e mediante la produzione dei documenti numeri 6-9,
allegati alla memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c.; aveva errato nel ritenere che esso appellante non aveva, in violazione dell'art. 115 c.p.c., contestato specificamente il fatto dell'avvenuta percezione degli importi oggetto di positiva espropriazione presso terzi,
male interpretando e travisando quanto esposto con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e con i successivi atti difensivi sul mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla controparte in ordine all'esistenza del reclamato credito;
aveva omesso di rilevare che la richiesta della di ammissione di prove orali P_
pag. 7/23 dimostrava, per fatti concludenti, l'inidoneità dei documenti prodotti a provare il preteso credito;
aveva omesso di evidenziare l'irrilevanza dei documenti numeri 6-9, allegati alla memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c.;
b-violazione di legge ex art. 342 comma 1 n. 2 prima parte c. p. c.; incongrua e/o insufficiente motivazione su rilevanti punti della controversia dedotti da esso appellante in primo grado;
il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la avesse P_
documentalmente dimostrato la percezione, ad opera di esso appellante, delle somme oggetto di assegnazione, disattendendo così l'ordinanza del 03.12.2018 e i principi espressi dalla Corte di Cassazione citati anche in sentenza in maniera contraddittoria;
c-omessa, illogica ed insufficiente motivazione per travisamento dell'oggetto dell'onere della prova e per omesso rilievo del reale oggetto di tale onere gravante sulla che consisteva nella rigorosa dimostrazione della corresponsione, da parte P_
della terza pignorata Banca 121 S.P.A. ad esso appellante, delle somme oggetto di ordinanza di assegnazione;
omesso rilievo del mancato assolvimento da parte della dell'onere probatorio sulla stessa incombente;
alla luce degli artt. 533 P_
comma 1 c.p.c. e 2928 c.c., nonché dei principi giurisprudenziali in materia e a fronte della specifica deduzione di esso appellante sulla concreta non esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, parte appellata non aveva dato prova, né in via documentale né attraverso le ammesse prove orali, dell'avvenuta corresponsione di somme in favore di esso appellante e dell'asserito impoverimento subito in conseguenza dell'effettiva esecuzione, da parte della Banca 121, dell'ordinanza di assegnazione;
la non aveva prodotto alcun assegno (bancario o circolare) o mandato di P_
pagamento emesso da tale banca, né l'estratto del proprio conto corrente e/o dei dossier pag. 8/23 titoli, attestanti l'uscita dal proprio patrimonio delle somme assegnate dal GE al creditore procedente e l'incameramento delle medesime somme da parte di esso appellante;
d-erronea ed illogica motivazione;
violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del Giudice di primo grado;
il Tribunale, in violazione dell'art. 115 c.p.c. non aveva posto a fondamento della decisione nel merito i fatti che controparte non aveva tempestivamente e specificamente contestato in sede di comparsa di costituzione e risposta;
e-motivazione affetta da errato inquadramento normativo;
il Giudice aveva errato nel rilevare la vaghezza delle risposte di esso appellante in sede di interrogatorio formale;
non vi era alcuna disposizione normativa che prevedesse che, in sede di interrogatorio formale, si dovessero motivare le ragioni della risposta resa;
f-motivazione inconferente e ultronea, in relazione al riferimento operato dal Tribunale
in ordine al doc. 9 della controparte, non riguardante la posizione della terza pignorata
Banca 121 S.p.A., nonché al riferimento a Cass. 15447/2020, in quanto inidonea a smentire quanto affermato dalla Cassazione nelle sentenze n. 8719/2017; n. 7508/2011;
n. 25946/2007; n. 2745/2007; n. 1544/2006 e n. 4494/2001 e a supportare la statuizione secondo cui la produzione dell'ordinanza di assegnazione dimostrasse il trasferimento del credito verso la Banca 121 ad esso appellante;
il Tribunale, accertato che la non aveva dimostrato l'avvenuta corresponsione delle somme assegnate in P_
favore del creditore pignorante e il suo asserito impoverimento in conseguenza dell'effettiva esecuzione dell'ordinanza di assegnazione da parte della Banca 121,
avrebbe dovuto statuire che esso appellante nulla doveva alla e condannare P_
pag. 9/23 quest'ultima alle spese di lite, nonché ex art. 96 comma 1 e comma 3 c.p.c., tenuto conto della palese fondatezza dell'opposizione; la prova dell'effettiva percezione di qualsivoglia somma, da parte di esso appellante, in virtù di erogazione effettuata dalla terza pignorata Banca 121 S.p.A. costituiva presupposto indefettibile del sorgere del diritto alla restituzione e l'ordinanza di assegnazione era inidonea a fornire tale prova, in quanto determinava la cessione forzata o il trasferimento forzato del credito con efficacia pro solvendo; dunque, l'effetto satisfattivo non si realizzava con l'emessa ordinanza, ma con l'effettivo pagamento e riscossione della somma assegnata;
in altri termini, l'assegnazione, pur realizzando la cessione, non assicurava all'assegnatario il pagamento;
solo con l'effettivo versamento delle somme assegnate, da parte del terzo debitore pignorato Banca 121 S.p.a. al creditore pignorante, poteva sorgere il diritto alla ripetizione in ragione del venir meno della causa dell'assegnazione.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello invocandone il P_
rigetto.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione, all'esito di trattazione cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
4- Osserva, innanzitutto, la Corte che, nella presente fase processuale, non può trovare applicazione l'art.348 bis c. p. c., invocata dalla appellata . Tale P_
disposizione può, infatti, trovare applicazione esclusivamente in sede di udienza di trattazione di cui all'art.350 c. p. c., come è dato desumere dall'art.348 ter c. p. c.
Risulta, d'altra parte, infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello di
, sollevata dall'appellata, sulla scorta dell'art. 342 c. p. c. Parte_1
pag. 10/23 Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d. l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Orbene, come si vedrà più avanti, ha formulato specifici Parte_1
rilievi alla ordinanza impugnata, costituendo questione diversa quella della fondatezza nel merito delle censure mosse al provvedimento che ha definito il giudizio di primo grado.
5-Ciò premesso, va evidenziato che i motivi dell'appello di Parte_1
possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione,
essendo tutti finalizzati a sostenere la tesi che non aveva dato P_
dimostrazione del fatto costitutivo del diritto alla restituzione di somma di denaro assegnata all'appellante dal Giudice della Esecuzione, a seguito di procedura di espropriazione presso terzi avviata in forza di decreto ingiuntivo poi revocato, vale a dire della effettiva percezione, da parte del procedente, della somma oggetto di assegnazione.
6-Tenuto conto delle censure che il a mosso alla sentenza gravata, pare Pt_1
pag. 11/23 opportuno procedere alla ricostruzione della vicenda che ci occupa, al fine di una migliore comprensione dell'oggetto della controversia.
ha tentato di provare la sussistenza del credito restitutorio azionato, P_
mediante la documentazione allegata al ricorso, che ha dato avvio al procedimento monitorio, e quella prodotta nel corso del successivo giudizio di opposizione, di seguito elencata e, quindi, esaminata, nonché sulla scorta delle prove orali dedotte ed ammesse dal primo Giudicante (in particolare, la sentenza n. 3073/2005 del Tribunale di Bologna
di revoca del Decreto Ingiuntivo n. 545/2002, contenente ordine di restituzione delle somme ottenute dal in sede esecutiva in forza della provvisoria Pt_1
esecutorietà del decreto suddetto, confermata con sentenza n. 1026/2010 dalla Corte di
Appello di Bologna, passata in giudicato a seguito di rigetto di ricorso per Cassazione,
con sentenza n. 3201/2016 della Suprema Corte;
l'ordinanza del 28-29.03.2002, con cui il Giudice dell'esecuzione ha determinato il credito di in € Parte_1
65.623,96, quale somma computata in precetto, oltre interessi di cui al tasso legale con decorrenza dal 28.02.2002, liquidando le spese in € 1.500,00, ed ha assegnato in pagamento al creditore procedente suddetto le somme dichiarate dal terzo BANCA 121
SPA; il doc. 9 prodotto con la memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c., dal quale risultava, con riguardo al deposito presso oggetto di Controparte_2
pignoramento da parte dell' Avv. ROCCO SPIZZICA, nei confronti della P_
(procedura esecutiva riunita a quella promossa dal , che, alla chiusura, il Pt_1
09.07.2002, vi era un saldo di € 17,31 a fronte di un importo iniziale di € 33.569,70 alla data del 23.10.2001 (doc. 9 di parte opposta), circostanza coerente con il soddisfacimento in detto lasso temporale della pretesa creditoria azionata;
la prova per pag. 12/23 interrogatorio formale, nel corso della quale , che, con atto di Parte_1
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, aveva negato il fatto del pagamento delle somme assegnategli da parte della Banca 121 S.p.A. o di qualsiasi altra banca, si era limitato ad affermare di non ricordare di aver percepito le somme pignorate né dalla
Banca Agricola Mantovana SPA né dalla Banca 121 S.P.A.).
Ciò premesso, deve ribadirsi che, nel caso in esame, si controverte della pretesa restitutoria di somma che la ha asserito essere stata indebitamente incassata P_
da , a seguito di pignoramento presso terzi, conclusosi con Parte_1
ordinanza di assegnazione del 28-29.03.2002, in conseguenza della sentenza n.
3073/2005 del Tribunale di Bologna, confermata nei successivi gradi di giudizio, che ha definitivamente revocato il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, sul quale trovava fondamento la procedura esecutiva della quale si è detto. L'effettiva riscossione delle somme di denaro assegnate dal Giudice della Esecuzione, ad opera del costituisce, pertanto, presupposto indispensabile del diritto alla Pt_1
restituzione azionato dall'appellata.
Occorre, ancora, rilevare che l'ammontare del credito restitutorio non è specificato nella sentenza n. 3073/2005 del Tribunale di Bologna e che l'ordinanza di assegnazione del
28-29.03.2002 indica analiticamente l'importo dovuto all'appellante e la percentuale di sua spettanza sulla somma assegnabile.
L'avvenuta riscossione, da parte del e, comunque, l'importo Pt_1
effettivamente riscosso da quest'ultimo non è stato provato dalla appellata per indisponibilità della documentazione bancaria, stante il tempo trascorso dai fatti per i quali è processo.
pag. 13/23 Preme, in proposito, sottolineare che il tempo trascorso non rende incolpevole, come sembrerebbe implicitamente affermato dal Giudice di prime cure, la mancata produzione della documentazione bancaria attestante l'erogazione a Parte_1
di somma dovuta da BANCA 121 SPA a , in forza del
[...] P_
rapporto da quest'ultima intrattenuto con la Banca predetta. La in pendenza P_
di giudizio instaurato proprio per opporsi al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal in forza del quale quest'ultimo aveva, nel frattempo, Pt_1
promosso la procedura esecutiva definita dall'ordinanza di assegnazione citata, avrebbe dovuto conservare l'estratto conto dal quale emergeva la percezione, da parte del della somma assegnatagli in sede esecutiva. Pt_1
La condotta dell'appellata lascia, invero, dubitare che l'ordinanza di assegnazione abbia avuto effettivamente seguito.
Giova ricordare, in diritto, che l'ordinanza del 28-29.03.2002 di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato ha operato il trasferimento coattivo ed immediato del credito pignorato al creditore;
tuttavia,
configurandosi come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore assegnatario, l'effetto satisfattivo del diritto di credito non può dirsi coincidente con l'emissione dell'ordinanza di assegnazione, essendo rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato;
ne consegue che la produzione di tale provvedimento non dimostra l'effettiva corresponsione delle somme assegnate al creditore assegnatario (vedi Cass. Sez. III -,
Ordinanza n. 18123 del 23/06/2023 “In tema di espropriazione presso terzi,
l'assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta
pag. 14/23 determina l'immediata estinzione del credito del pignorante, essendo altresì necessario,
a tale scopo, il pagamento al creditore assegnatario da parte del terzo assegnato, fatto
estintivo della cui prova - che può essere fornita anche per presunzioni - è gravata la
parte che di esso voglia avvalersi.”;Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18719 del 27/07/2017
“In tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione al creditore del
credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, in quanto disposta in pagamento
estintiva del credito del debitore verso il terzo pignorato, all'uopo occorrendo che
quest'ultimo proceda al pagamento in favore del creditore assegnatario.” Cass. Sez. I,
Sentenza n. 25946 del 11/12/2007 “In tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza
di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato,
non impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 cod.
proc. civ., opera il trasferimento coattivo ed attuale del credito al creditore pignorante,
producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio e la conclusione
dell'espropriazione. Peraltro l'assegnazione del credito, in quanto disposta in
pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., cioè
non opera anche l'immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore
pignorante, la quale si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato
esegua al creditore assegnatario
realizza il pieno effetto satisfattivo dell'assegnazione che, quindi, integra una
solutum> condizionata al pagamento integrale.”).
Il fatto del pagamento, da parte della Banca pignorata in favore del delle Pt_1
somme assegnategli dal Giudice dell'Esecuzione, risulta, d'altra parte, allegato in modo pag. 15/23 del tutto generico da , non avendo la stessa indicato né l'esatto P_
ammontare dell'importo che sarebbe stato erogato da BANCA 121 SPA all'appellante né, almeno in via approssimativa, l'epoca dell'avvenuto pagamento.
Il Giudice di prime cure ha, quindi, operato una non corretta applicazione del principio della non contestazione, di cui all'art.115 c. p. c.
Deve ritenersi, infatti, che, a fronte della generica allegazione del fatto del pagamento da parte della la contestazione generica del consistente nella P_ Pt_1
mera negazione di tale fatto, non potesse che far permanere gli oneri probatori gravanti sulla prima (vedi Cass. Sez. III Sentenza n. 21075 del 19/10/2016 “L'onere di
contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei
medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari
misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non
contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del
decidendum> opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa,
sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte
resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli
oneri probatori gravanti sulla controparte”; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del
23/03/2022 “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e
articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo
analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti
dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c”;
Cass. Sez. I Ordinanza n. 10629 del 19/04/2024 “In tema di principio di non
contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con
pag. 16/23 l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione
dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o
non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema
decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché,
a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte
resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli
oneri probatori gravanti sulla controparte”; Cass. Sez. III, Ordinanza n. 8376 del 2020,
in motivazione “Ovvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia
chiara e specifica. La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, ed il giudice
poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi <che quindi dovranno essere < i>
provati>, e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum. Se,
invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a
provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola
che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione tempestiva (Cass. Sez. III,
Sentenza n. 10860 del 18/05/2011; nello stesso senso, Cass. Sez. III, Sentenza n. 19896
del 06/10/2015; Cass. Sez. III, Sentenza n. 6094 del 26/03/2015, in motivazione;
Cass.
Sez. III, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008).
L'onere di analitica contestazione dei fatti dedotti dall'attore non è, dunque, senza eccezioni: esso, infatti, viene meno quando l'attore, per primo, si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda.
L'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum e, di conseguenza, del thema probandum, opera infatti identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della pag. 17/23 parte resistente non può che essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l'attore dai suoi oneri probatori (Sez.
III, Sentenza n. 21075 del 19/10/2016).
Vanno quindi, ribaditi i seguenti princìpi:
(a) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto manca od è
generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati;
(b) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto è altrettanto specifica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(c) se l'allegazione attorea è generica (e sempre che tale genericità non comporti la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.), e la contestazione del convenuto è
altrettanto generica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(d) se l'allegazione attorea è generica, e la contestazione del convenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi), l'attore ha non solo l'onere di provare i fatti allegati, ma - prima ancora - quello di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi (per tutti e quattro questi princìpi
si vedano già Cass. Sez. III -, Ordinanza n. 11252 del 10/05/2018 e Cass. Sez. III,
Ordinanza n. 19340 del 03/08/2017).
L'onere di specifica contestazione viene, dunque, meno, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata, allorché l'attore (o l'opposto, attore in senso sostanziale, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) non proceda ad una analitica allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato.
pag. 18/23 7-Nessun elemento di fatto ulteriore, rispetto a quelli già emergenti dalla documentazione in atti, ha, del resto, permesso di acquisire l'espletata prova testimoniale (vedi testimonianza di all'epoca dei fatti per i quali è CP_3
causa dipendente di BANCA 121 SPA).
Del tutto irrilevanti, ai fini della decisione, sono le vicende concernenti deposito della presso la BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA, oggetto di P_
pignoramento ad opera di altro soggetto, utilizzate, invece, dal Giudice di prime cure a sostegno della pronuncia adottata.
In siffatto contesto, nessuna valenza può attribuirsi alle evasive risposte del in sede di interrogatorio formale, essendosi quest'ultimo limitato ad Pt_1
affermare di non ricordare i fatti dedotti nei capitoli articolati da . P_
8- In definitiva, non vi è prova che il abbia effettivamente riscosso la Pt_1
somma assegnatagli dal Giudice della Esecuzione, nella procedura espropriativa presso terzi, avviata in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso nei confronti di e revocato con la sentenza n.3073/2005 del Tribunale di P_
Bologna.
Non avendo l'appellata provato il fatto costitutivo del credito restitutorio azionato, la sentenza impugnata deve essere riformata, posto che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare ogni domanda formulata da e non limitarsi alla P_
revoca del decreto ingiuntivo opposto da , per avere Parte_1
riconosciuto l'esistenza di un credito della appellata di importo inferiore a quello riportato nel provvedimento monitorio.
pag. 19/23 Preme, peraltro, sottolineare che, anche a volere ritenere che, in ragione della positiva dichiarazione del terzo pignorato BANCA 121 SPA e della ordinanza di assegnazione del 28- 29 marzo 2002 di assegnazione a del credito vantato Parte_1
da nei confronti del terzo pignorato sopra menzionato, tenuto anche P_
conto della condotta processuale dell'appellante (dichiarazioni evasive in sede di interrogatorio formale;
Cass. Sez. III, Sentenza n. 7783 del 31/03/2010 “La norma
dell'art. 232 cod. proc. civ. - secondo cui la mancata presentazione o il rifiuto di
rispondere consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti
nell'interrogatorio formale - è applicabile anche al caso di dichiarazioni che, per il loro
contenuto reticente o evasivo, possono essere equiparate alla mancata risposta.” Cass.
Sez. I, Sentenza n. 17719 del 06/08/2014 “In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ.
non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per
quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la
facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché
concorrano altri elementi di prova”), possa presumersi che una somma sia stata effettivamente riscossa dal in virtù dell'ordinanza di assegnazione Pt_1
predetta, dovrebbe pur sempre affermarsi che il materiale probatorio acquisito non consente di quantificare l'importo percepito da quest'ultimo.
9-La riforma della sentenza impugnata impone di provvedere sulle spese di entrambi i gradi, tenuto conto dell'esito globale della lite.
deve, in ragione della sua totale soccombenza, essere condannata a P_
rimborsare a le spese di entrambi i gradi. Parte_1
pag. 20/23 Il compenso di avvocato può essere liquidato ex DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (tra 5.200,01 e 26.000,00 Euro),
come segue:
primo grado- 5.077,00 Euro (919,00 Euro per la fase di studio, 777,00 Euro per la fase introduttiva, 1.680,00 Euro per la fase di trattazione/istruttoria e 1.701,00 Euro per la fase decisionale);
appello-3.966,00 Euro (1.134,00 Euro per la fase di studio, 921,00 Euro per la fase introduttiva e 1.911,00 Euro per la fase decisionale).
Va, in proposito, ricordato che, in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.
m. n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147/2022, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d. m.,
non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per pag. 21/23 l'opera prestata nella sua interezza (vedi Cassazione civile, sez. III, 13/07/2021, n.
19989).
Al petta, ancora, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% Pt_1
dei compensi liquidati.
All'appellante vanno, infine, riconosciuti, per esborsi, i seguenti importi: primo grado-
286,00 Euro;
appello- 355,50 Euro.
Può essere ordinata la distrazione delle spese in favore del procuratore costituito del dichiaratosi antistatario. Pt_1
10-L'avvio, da parte di , nei confronti di , Parte_1 P_
di procedura di espropriazione presso terzi conclusasi con ordinanza di assegnazione all'appellante di credito dell'appellata nei confronti di BANCA 121 SPA, in forza di un titolo poi venuto meno, esclude che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art.96 c. p. c., invocata dal suddetto Pt_1
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-In accoglimento dell'appello di e in parziale riforma della Parte_1
sentenza n.2701/2021 del 12 novembre 2021 del tribunale di Bologna, rigetta ogni domanda proposta da nei confronti dell'appellante; P_
II-Condanna la al rimborso, in favore di , delle P_ Parte_1
spese di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in 286,00 Euro per esborsi e in 5.077,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, e, quanto all'appello, in 355,50 Euro
pag. 22/23 per esborsi e in 3.966,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 4
settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 23/23