Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 maggio 2004 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 giugno 2023 |
Commentari • 54
- 1. Emiliano De Luise - IUS In Itinerehttps://www.iusinitinere.it/
Buy-back obbligazionario e Offerta Pubblica d'Acquisto nella disciplina legislativa e regolamentare italiana Nella “grammatica” del diritto del mercato mobiliare, ad un medesimo “soggetto”, il cd. buy-back (il termine usato dagli anglofoni per indicare il “riacquisto”), non di rado seguono due diversi “complementi di specificazione”: uno molto noto, “di azioni”; l'altro meno, “di obbligazioni”. Con buy-back azionario e obbligazionario, in finanza, ci si riferisce al riacquisto sul mercato […] Una strada alternativa per la quotazione in Borsa: la SPAC La crescita di un'impresa spesso si ricollega alla raccolta di capitali; la raccolta di capitali, a sua volta, è non di rado realizzata …
Leggi di più… - 2. Contratto di Franchising (o Affiliazione) spiegato sempliceOreste Maria Petrillo · https://avvocatocontrattualistica.it/ · 6 febbraio 2025
Cos'è il franchising Il franchising è un modello di business che si compone, in parole semplici, di tre elementi: un pacchetto di beni e servizi, un'azienda affiliante proprietaria del marchio e del pacchetto ed infine un soggetto indipendente che vende, ai propri clienti, i beni e servizi forniti dall'azienda affiliante. Questa tipologia di rapporto in Italia viene più comunemente definita affiliazione commerciale che si discosta leggermente dal franchising, ma comunque lo regola, e si riferisce ad una legge specifica, la legge 129/2004: “L'affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente …
Leggi di più… - 3. Franchisinghttps://www.studiocataldi.it/
Significato e cenni storici Il termine franchising deriva dalla parola francese "franchise", che può essere tradotta come franchigia o privilegio. Il termine è derivato da una prassi sorta dopo la guerra di Secessione nel sud degli Stati Uniti d'America. La realizzazione di una rete di distribuzione basata sulle aziende meridionali, rappresentò l'unico strumento di successo per gli imprenditori degli stati del Nord. La storia evidenzia come il fine economico del contratto di franchising sia quello di creare una rete di distribuzione con caratteri organizzativi, segni distintivi e marchi omogenei che risultino facilmente individuabili dai clienti, una rete gestita da soggetti imprenditori …
Leggi di più… - 4. Specialihttps://www.fiscoetasse.com/
- 5. articoli e sentenzehttps://www.studiocataldi.it/
Giurisprudenza • 397
- 1. Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17183Provvedimento: RG 40187/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE VIII CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40187 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, vertente TRA (C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giovanni Adamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, Via Capo di Lucca n° 19 - Attrice - CONTRO (C.F.: in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e …Leggi di più...
- art. 1418 c.c.·
- art. 1346 c.c.·
- abuso di dipendenza economica·
- risarcimento danni·
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- 2. Trib. Trieste, sentenza 21/01/2025, n. 62Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TRIESTE Sezione specializzata in materia di impresa riunito nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025 nelle persone dei magistrati: - dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel. - dott.ssa Monica Pacilio. Giudice - dott. Edoardo Sirza Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta in data 8.2.2023 al R.G. n. 484/2023, vertente t r a (CF: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato, assistito e difeso dall'avv. Nino Orlandi del Foro di Udine, anche domiciliatario, con studio in Udine, via Poscolle n. 2 per mandato a margine …Leggi di più...
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- 3. Trib. Civitavecchia, sentenza 08/10/2024, n. 1345Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Sezione Civile Il giudice designato, dott. Gianluca Gelso, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3254 del Registro Generale Contenzioso 2020, TRA , nata a [...] il [...], in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale (C.F. ; P.IVA C.F._1 ), con sede in Clusone (BG) via San Defendente n. 22 elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Civitavecchia, Corso Centocelle n. 27, presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Pierluigi Controparte_1 Buzzanca e Marco Buzzanca, giusta procura in calce all'atto di …Leggi di più...
- art. 1453 c.c.·
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- art. 1439 c.c.·
- inadempimento reciproco·
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- art. 648 c.p.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 1384 c.c.
- 4. Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 4707Provvedimento: N.R.G. 18114/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI II SEZIONE CIVILE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 18114/2017 TRA (C.F. , nella qualità di titolare della ditta Parte_1 C.F._1 individuale “VILLA DAFNE”, rappresentata e difesa, in virtù di alle liti in atti, dagli avv.ti Umberto Limongelli e Giancarlo Mariniello ATTRICE E (C.F e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. Controparte_1 , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1 Massimo Peluso e Amedeo Di …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2024, n. 6466Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4174 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione il giorno 28/6/2024 e vertente TRA (P.IVA. ), con gli avvocati Parte_1 P.IVA_1 Gianluigi Malandrino e Fabrizio Senatore nello studio del primo in Roma Viale delle Milizie n. 2 elettivamente domiciliata; PARTE APPELLANTE E APPELLATA …Leggi di più...
- art. 1362 c.c.·
- contratto di affiliazione commerciale·
- contratto di agenzia·
- prescrizione·
- interpretazione contrattuale·
- art. 1752 c.c.·
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Versioni del testo
- Art. 1. (Definizioni) 1. L'affiliazione commerciale (franchising) e' il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilita' all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprieta' industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilita', disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralita' di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
2. Il contratto di affiliazione commerciale puo' essere utilizzato in ogni settore di attivita' economica.
3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:
a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che e' segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non e' generalmente noto ne' facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialita';
b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e alla capacita' di sviluppo della rete, che l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale;
c) per royalties, una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;
d) per beni dell'affiliante, i beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante. Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto all'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. (Ambito di applicazione della legge) 1. Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito all'articolo 1, si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale un'impresa concede all'altra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un'affiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonche' al contratto con il quale l'affiliato, in un'area di sua disponibilita', allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell'attivita' commerciale di cui al comma 1 dell'articolo 1.
- Art. 3. (Forma e contenuto del contratto) 1. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullita'.
2. Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l'affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale.
3. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante dovra' comunque garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a tre anni. E' fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.
4. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:
a) l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attivita';
b) le modalita' di calcolo e di pagamento delle royalties, e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato;
c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unita' di vendita direttamente gestiti dall'affiliante;
d) la specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato;
e) le eventuali modalita' di riconoscimento dell'apporto di know-how da parte dell'affiliato;
f) le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.