Art. 1. 1. Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475 , recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 luglio 1995, n. 280, 18 settembre 1995, n. 379, 18 novembre 1995, n. 483, 16 gennaio 1996, n. 14, 19 marzo 1996, n. 128, 17 maggio 1996, n. 265, e 16 luglio 1996, n. 374 .
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 marzo 1996, n. 159, e 27 maggio 1996, n. 289 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 luglio 1995, n. 280, 18 settembre 1995, n. 379, 18 novembre 1995, n. 483, 16 gennaio 1996, n. 14, 19 marzo 1996, n. 128, 17 maggio 1996, n. 265, e 16 luglio 1996, n. 374 .
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 marzo 1996, n. 159, e 27 maggio 1996, n. 289 .