Articolo 4 della Legge 10 settembre 1960, n. 962
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 settembre 1960
Art. 4.
L' articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , e' sostituito dal seguente:
"La presentazione delle candidature per i singoli collegi e' fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.
Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia.
Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato puo' accettare la candidatura per piu' di tre collegi.
La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta da non meno di 400 e da non piu' di 600 elettori della Provincia e deve contenere l'indicazione di due delegati a designare personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio elettorale centrale.
La presentazione deve essere effettuata entro le ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni, alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse, secondo le norme in vigore per le elezioni comunali".
Entrata in vigore il 13 settembre 1960