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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2025, n. 8499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8499 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11919/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 26/03/2025 da
1) Parte_1
Nato il 23/01/1969 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]11 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO ITALIA con l'Avv. MARASSI RAFFAELE elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore e
2) Controparte_1
Nata il 10/02/1973 a MONZA (MB) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]9 20060 GESSATE ITALIA con l'Avv. CAVALDONATI GIUSEPPINA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore con i seguenti figli:
nato il [...] Per_1 Per_
, nata il [...]
FATTO
Con ricorso depositato in data 26/03/2025, a chiesto la modifica delle condizioni di divorzio Parte_1 contenute nella Sentenza n. 4/2022 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 04.01.2022 formulando le domande articolate in atti;
Con memoria difensiva del 09.07.2025 si è costituita nel procedimento e ha Controparte_1 chiesto rigettarsi le domande formulate da parte attrice;
All'udienza del 23.10.2025 tenutasi avanti al Giudice Delegato, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
Per
“1) Conferma a carico di , quale contributo al mantenimento indiretto della figlia , Parte_1 prossima al raggiungimento della piena autonomia economica che ha necessità di essere ancora aiutata e supportata, il pagamento fino al 30 giugno 2026 della somma mensile di euro 250,00 come attualizzati ad oggi, come previsto con sentenza del Tribunale di Milano del 4 gennaio 2022 oltre al
2) Il sig. a partire dal 1 febbraio 2026 si attiverà nuovamente per la vendita della casa ex Parte_1 coniugale sita in Gessate via Glassiate 9 rivolgendosi ad un'Agenzia immobiliare a sua scelta e al Comune competente per la pratica di cancellazione del vincolo di edilizia convenzionata;
la signora è CP_1 obbligata a consegnare, previa richiesta inoltrata tramite gli avvocati, i documenti originali della casa ed a far entrare il personale dell'agenzia e i potenziali acquirenti per visionare l'immobile, previo avviso alla stessa.
3) Le parti si riservano, una volta venduta la casa, a trovare un accordo per destinare una parte del corrispettivo della vendita, ripianato il mutuo, alla signora facendo anche riferimento alla CP_1 scrittura privata del maggio 2016 tenuto conto però della somma successivamente corrisposta dal sig. Pt_1 per il pagamento del mutuo. eventualmente anche a titolo di prestazioni una tantum.
4) La signora rinuncia all'assegno divorzile, con accettazione della rinuncia di parte attrice, CP_1 riservandosi di riproporre la domanda una volta rilasciato l'immobile ex coniugale, ove non riesca a trovare un accordo con l'ex marito;
5) La signora si attiverà quanto prima presso il Comune di Gessate per richiedere l'assegnazione CP_1 di un alloggio popolare;
6) Le parti rinunciano alle ulteriori rispettive domande avanzate con contestuale accettazione della rinuncia di controparte nonché rinunciano alle istanze istruttorie articolate.
7) Spese di lite compensate.”
Il Giudice Delegato, esaminato l'accordo sopra riportato raggiunto dalle parti medesime, rilevato che le parti avevano altresì rinunciato alle ulteriori rispettive domande con accettazione della rinuncia della controparte nonché alle istanze istruttorie, disponeva procedersi ex art. 473-bis.51, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale nel procedimento tra e , a parziale modifica delle Parte_1 Controparte_1 condizioni di cui alla Sentenza n. 4/2022 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 04.01.2022:
1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 29/10/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 26/03/2025 da
1) Parte_1
Nato il 23/01/1969 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]11 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO ITALIA con l'Avv. MARASSI RAFFAELE elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore e
2) Controparte_1
Nata il 10/02/1973 a MONZA (MB) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]9 20060 GESSATE ITALIA con l'Avv. CAVALDONATI GIUSEPPINA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore con i seguenti figli:
nato il [...] Per_1 Per_
, nata il [...]
FATTO
Con ricorso depositato in data 26/03/2025, a chiesto la modifica delle condizioni di divorzio Parte_1 contenute nella Sentenza n. 4/2022 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 04.01.2022 formulando le domande articolate in atti;
Con memoria difensiva del 09.07.2025 si è costituita nel procedimento e ha Controparte_1 chiesto rigettarsi le domande formulate da parte attrice;
All'udienza del 23.10.2025 tenutasi avanti al Giudice Delegato, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
Per
“1) Conferma a carico di , quale contributo al mantenimento indiretto della figlia , Parte_1 prossima al raggiungimento della piena autonomia economica che ha necessità di essere ancora aiutata e supportata, il pagamento fino al 30 giugno 2026 della somma mensile di euro 250,00 come attualizzati ad oggi, come previsto con sentenza del Tribunale di Milano del 4 gennaio 2022 oltre al
2) Il sig. a partire dal 1 febbraio 2026 si attiverà nuovamente per la vendita della casa ex Parte_1 coniugale sita in Gessate via Glassiate 9 rivolgendosi ad un'Agenzia immobiliare a sua scelta e al Comune competente per la pratica di cancellazione del vincolo di edilizia convenzionata;
la signora è CP_1 obbligata a consegnare, previa richiesta inoltrata tramite gli avvocati, i documenti originali della casa ed a far entrare il personale dell'agenzia e i potenziali acquirenti per visionare l'immobile, previo avviso alla stessa.
3) Le parti si riservano, una volta venduta la casa, a trovare un accordo per destinare una parte del corrispettivo della vendita, ripianato il mutuo, alla signora facendo anche riferimento alla CP_1 scrittura privata del maggio 2016 tenuto conto però della somma successivamente corrisposta dal sig. Pt_1 per il pagamento del mutuo. eventualmente anche a titolo di prestazioni una tantum.
4) La signora rinuncia all'assegno divorzile, con accettazione della rinuncia di parte attrice, CP_1 riservandosi di riproporre la domanda una volta rilasciato l'immobile ex coniugale, ove non riesca a trovare un accordo con l'ex marito;
5) La signora si attiverà quanto prima presso il Comune di Gessate per richiedere l'assegnazione CP_1 di un alloggio popolare;
6) Le parti rinunciano alle ulteriori rispettive domande avanzate con contestuale accettazione della rinuncia di controparte nonché rinunciano alle istanze istruttorie articolate.
7) Spese di lite compensate.”
Il Giudice Delegato, esaminato l'accordo sopra riportato raggiunto dalle parti medesime, rilevato che le parti avevano altresì rinunciato alle ulteriori rispettive domande con accettazione della rinuncia della controparte nonché alle istanze istruttorie, disponeva procedersi ex art. 473-bis.51, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale nel procedimento tra e , a parziale modifica delle Parte_1 Controparte_1 condizioni di cui alla Sentenza n. 4/2022 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 04.01.2022:
1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 29/10/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato