Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/04/2023, n. 10773
CASS
Sentenza 21 aprile 2023

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Massime1

In tema di valutazione delle rimanenze in chiusura d'esercizio, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il criterio del minore fra il valore di mercato o di possibile realizzo ed il costo specifico (quale costo di acquisto o di produzione), di cui all'art. 92, comma 5, TUIR, non può essere applicato a beni diversi da quelli raggruppabili in categorie omogenee per natura e per valore ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, con particolare riguardo ai beni valorizzati a costi specifici.

Commentari2

  • 1valutazione Di Magazzino: Come Difendersi
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 21 settembre 2025

    Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate per presunta sotto-valutazione del magazzino? In questi casi, l'Ufficio presume che le rimanenze finali siano state iscritte in bilancio a un valore inferiore rispetto a quello reale, con l'effetto di ridurre artificiosamente il reddito imponibile. Le conseguenze possono essere molto pesanti: recupero delle imposte, applicazione di sanzioni elevate e rettifica del bilancio. Tuttavia, non sempre l'accertamento è fondato: con una difesa ben documentata è possibile dimostrare la correttezza della valutazione o ridurre l'impatto delle sanzioni. Quando l'Agenzia delle Entrate contesta la sotto-valutazione di magazzino – Se le rimanenze …

     Leggi di più…

  • 2Centro Studi CastelliAccesso limitato
    https://www.ratio.it/ · 26 aprile 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/04/2023, n. 10773
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10773
Data del deposito : 21 aprile 2023
Fonte ufficiale :

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