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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 01/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1155/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza dell'11.03.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento avente per oggetto “riconoscimento superiore inquadramento” promossa
DA
rappresentato e difeso dall' avv. Antonio DI RENZO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca PESCOLLA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., esponeva: Parte_1
- di essere dipendente della resistente, , dal 24.5.2004 con CP_2 Parte_2
la qualifica di operaio, inquadrato dapprima nel 3° livello del CCNL Igiene Ambientale Aziende
Municipalizzate, poi nel 4° livello dal 1.5.2018 e, successivamente, a decorrere dal 19.5.2020, nel 5° livello B, con mansioni di coordinatore del settore spazzamento;
- di avere sottoscritto in data 13.5.2020 un accordo con la Società datrice di lavoro in base al quale non solo gli era stato riconosciuto, con effetto dal 19.5.2020, il livello 5° B, ma anche un superminimo pari ad € 650,00, non riassorbibile;
- che, in data 3.6.2021, sempre tra le stesse parti, veniva stipulato ulteriore accordo che prevedeva un aumento del superminimo ad € 850,00;
pagina 1 di 10 - che con un terzo accordo recante la data del 20.10.2022 gli era stata riconosciuta una ulteriore somma aggiuntiva dell'importo di € 3.000,00, per il periodo maggio-ottobre di ciascun anno, in considerazione dell'attribuzione al ricorrente, a partire dal secondo semestre dell'anno 2021, del coordinamento e della manutenzione delle attività di cura del verde cittadino;
- che, sin dal momento del riconoscimento del livello 5° B, la propria prestazione lavorativa era consistitanella direzione e nel coordinamento del servizio di spazzamento e di quello inerente la cura del verde pubblico in completa autonomia, ovvero in assenza di direttive e ordini di servizio aventi ad oggetto la gestione del servizio, avendo piena discrezionalità sulla tipologia di servizio da espletare, sulla scelta degli interventi da attuare, sulla frequenza e sulle modalità del servizio stesso, occupandosi, altresì, dell'organizzazione della turnazione degli operai preposti ai servizi e della gestione delle richieste di ferie e di permessi, interagendo direttamente con il di Campobasso anche in merito all'effettuazione di CP_3
interventi straordinari e per la programmazione del servizio di tutela e decoro urbano da effettuarsi in corrispondenza di vari eventi come feste, eventi sportivi e manifestazioni.
Rilevava, quindi, di svolgere le mansioni di responsabile di diversi settori di attività, non di settori o quartieri intesi come zone urbane ove svolgere l'attività di spazzamento e, nello specifico, di essere responsabile del Settore spazzamento e del Settore verde, così provvedendo - in completa autonomia decisionale- a stabilire, programmare, gestire e coordinare i servizi aziendali di cui era responsabile, eseguiti poi da altri lavoratori nei vari quartieri o settori cittadini.
Sul presupposto dello svolgimento delle predette mansioni, il ricorrente avanzava, dunque, pretesa volta ad ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento nell'8° livello del
CCNL ovvero, in subordine, nel 7° o nel 6° livello, a decorrere dal 1.11.2022 (data da cui far decorrere il diritto all'inquadramento superiore ed al relativo trattamento economico, essendo il pregresso periodo coperto dai menzionati accordi conciliativi), o dalla diversa data da accertarsi in corso di giudizio, nonché il proprio conseguente diritto a percepire le differenze retributive maturate, in relazione ai minimi tabellari del CCNL di riferimento, da computarsi nella misura di € 12.202,91 in caso di riconoscimento dell'8° livello, di € 6.283,48 in caso di riconoscimento del 7° livello o di € 3.041,83, in caso di riconoscimento del 6° livello, come da conteggi allegati, ovvero al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia>>.
pagina 2 di 10 Costituendosi in giudizio, la Società resistente eccepiva l'insussistenza dei presupposti per l'ottenimento del superiore inquadramento, attesa la riconducibilità dei compiti svolti dal ricorrente al profilo professionale da ultimo attribuitogli, corrispondente al 5° livello B del
CCNL di riferimento.
La inoltre, evidenziava che nell'area spazzamento, così come individuata dal CP_1
CCNL di riferimento, non erano previsti il 6°, il 7° e l'8° livello di inquadramento, invocati dal ricorrente, sussistenti per la sola area tecnica ed amministrativa, cui il ricorrente non apparteneva e nella quale non aveva chiesto di essere assegnato, e che detta area, di carattere operativo, era una articolazione del settore “Igiene urbana e ” a capo del quale Per_1 vi era , come poteva evincersi dall'organigramma aziendale depositato Parte_3 in atti (doc. 8 – fascicolo di parte resistente), e che la stessa non corrispondeva né ad un servizio, né ad un settore.
Evidenziava che, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda, la determinazione delle eventuali differenze retributive doveva essere effettuata considerando anche gli importi che il ricorrente percepisce per effetto degli accordi sottoscritti in sede sindacale, espressamente collegati alla qualità ed alla qualifica del ricorrente, dovendosi evidentemente applicare un principio di omnicomprensività del “percepito” e considerare, quindi, tutto quanto effettivamente ricevuto dal . Parte_1
Chiedeva l'integrale rigetto dell'iniziativa processuale intrapresa dal ricorrente.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati e con espletamento della prova testi.
________________
1. La domanda avanzata dal ricorrente ha ad oggetto il riconoscimento, con decorrenza dalla data del 1/11/2022, del superiore inquadramento nel livello 8° o, in subordine, nel livello 7° o 6° del CCNL di riferimento, in luogo del livello 5/B attribuitogli dalla Società odierna resistente, nonché la declaratoria del proprio diritto ad ottenere la corresponsione delle relative differenze retributive.
Va osservato che, in ragione di consolidato orientamento della Giurisprudenza di Legittimità, costituisce ineludibile premessa metodologica, ai fini dell'accertamento del diritto al superiore inquadramento invocato, l'applicazione del cd. criterio trifasico, secondo cui <il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in
pagina 3 di 10 concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda>> (ex plurimis Cass. n. 11037/2006; Cass. 27/9/2010 n. 20272; Cass.
n. 8589/2015; Cass. n. 6174/2016; Cass. 18943/2016; Cass. 21329/2017; Cass. n. 26593/2018;
Cass. n. 10961/2018; Cass. n. 8142/2018; Cass. n. 30580/2019 e, da ultimo, Cass. ord. 8 febbraio 2021, n. 2972).
2. In ottemperanza al citato criterio, vanno analizzate le declaratorie contrattuali relative agli inquadramenti del CCNL Igiene Ambientale Aziende Municipalizzate che vengono in rilievo nel caso di specie.
La declaratoria contrattuale relativa al livello 5 B dell'Area Tecnica e Amministrativa, attribuito al ricorrente sin dal 15/5/2020 dalla “ , prevede che ad esso appartengano i: CP_1
<<lavoratori di concetto che svolgono attivit elevato contenuto professionale>
tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento>>.
In proposito, in relazione a quanto sostenuto dalla Società ricorrente sull'inquadramento del ricorrente nell'Area “Spazzamento”, si rileva che il ricorrente risulta, invece, inquadrato nell'Area tecnica del CCNL di riferimento, atteso che l'Area “spazzamento” non contempla neppure il 5° livello di inquadramento (come detto, già riconosciuto dal datore al sin dal Parte_1
19.05.2020); peraltro, il V livello non è contemplato neppure per l'Area Conduzione, essendo previsto, appunto, solo per l'Area Tecnica (che contempla fino all'8° livello), nonché per l'Area impianti e Laboratori e per l'Area officine e Servizi Generali (che prevedono fino al 5° livello: tuttavia, in base alle mansioni concretamente espletate e alle previsioni del CCNL, deve escludersi che il ricorrente sia assegnato all'Area Impianti e Laboratori o all'Area Officine e
Servizi Generali, evenienza -peraltro- non prospettata da nessuna delle parti in causa).
Appartengono, invece, al livello 8° dell'Area Tecnica, ovvero a quello invocato in via principale dal ricorrente, i la Direzione e/o con i quadri. Oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria di livello 7°, con ampia autonomia decisionale e un alto grado di competenze specialistiche sono
pagina 4 di 10 preposti alla guida, al coordinamento e al controllo di struttura rilevante per peso strategico o dimensionale. Profili esemplificativi: - capo servizio: lavoratore responsabile del coordinamento di più settori e con pluralità di compiti>>.
- Appartengono al 7° ed al 6° livello, ovvero agli inquadramenti invocati in via subordinata dal ricorrente, rispettivamente, i responsabili di livello superiore, che, sulla base di direttive generali e con la preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché i relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori delle unità organizzative di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili.
Profili esemplificativi: - capo settore: lavoratore responsabile di settore tecnico od amministrativo composto da più uffici>> e i amministrativa, le quali, pur svolgendosi nell'ambito o nei limiti di direttive generali, richiedono specifica competenza tecnico professionale ed esperienza, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di notevole rilevanza cui appartengono. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori della unità organizzativa di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili. Profili esemplificativi: - capo ufficio>>.
Dal raffronto fra le riportate declaratorie contrattuali emerge, dunque, che gli elementi differenziali fra le mansioni dalle stesse individuate risiedono:
- nella differente ampiezza del concetto di “autonomia”;
- nel differente contenuto della discrezionalità decisionale;
- nel diverso grado dei poteri di coordinamento e di controllo esercitati anche su altri lavoratori;
- nella responsabilità connessa all'espletamento delle mansioni;
- nella diversa intensità della collaborazione con la Direzione.
Dall'analisi degli elementi differenziali precedentemente individuati, valutata la loro declinazione e portata in riferimento alle mansioni di cui alle declaratorie dei livelli contrattuali coinvolti nell'indagine, derivano le seguenti considerazioni:
-In relazione al concetto di “autonomia”, deve essere osservato anzitutto il diverso ambito nel quale tale prerogativa si esplica con riguardo ai livelli di inquadramento: la declaratoria delle mansioni riferita al 5° livello del CCNL di riferimento contempla, infatti, un concetto di “autonomia operativa” limitata all'espletamento delle attività assegnate al dipendente, mentre la tipologia di autonomia pagina 5 di 10 connessa all'espletamento delle mansioni di cui alla declaratoria relativa al 6° livello si estrinseca con riferimento agli <<obiettivi di ufficio reparto o centro servizi>>…<<nell o nei limiti di direttive generali>>. Tale autonomia, riguardo alle mansioni individuate dal 7°livello, si esplica, invece, nella predisposizione di aziendali>> per divenire, dunque, <> in relazione alle mansioni individuale dalla declaratoria riferita all'8° livello;
-Per ciò che concerne il diverso atteggiarsi del potere decisionale va, invece, osservato che esso assume il carattere della processi>> con riferimento alle mansioni di cui al 5° livello, per divenire raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi>> nel 6° livello, potere di predisposizione di programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali nel 7° livello e, come rilevato in precedenza, ampio potere decisionale riguardo controllo di struttura rilevante per peso strategico o dimensionale>> nell' 8° livello;
-Riguardo alle funzioni di coordinamento e controllo (anche dell'attività svolta da altri lavoratori) deve essere rilevato che la declaratoria afferente al 5° livello di inquadramento contiene il riferimento al fatto che i lavoratori ivi inglobati possano operare singolarmente, ovvero in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, ma non il controllo, mentre per le mansioni riconducibili al 6° ed al 7° livello le attività di coordinamento e di controllo devono esplicarsi, nel primo caso, con riferimento all'unità organizzativa di competenza e, nel secondo caso, a più unità organizzative, atteso che la declaratoria riferita al 7° livello, come emerge dai profili esemplificativi, è riservata ai lavoratori preposti a settori composti da più uffici;
per ciò che concerne, invece, le mansioni inglobate nella declaratoria di cui all'8° livello, i poteri di guida, coordinamento e controllo si esplicano con riferimento ad una struttura rilevante per peso strategico o dimensionale che, ovviamente, differisce, per sua natura, anche concettualmente, dall'unità organizzativa;
-Il profilo della responsabilità è, invece, totalmente assente nella declaratoria riferita al 5° livello, mentre si traduce in termini di responsabilità dell'unità organizzativa per il 6° livello, di più unità organizzative con riferimento al 7° livello e di struttura rilevante per peso strategico o dimensionale con riguardo all'8° livello;
-Quanto all'ultimo aspetto, ovvero quello avente ad oggetto l'intensità della collaborazione con gli organi sovraordinati a livello di recepimento delle direttive, lo stesso rappresenta un mero corollario del grado di autonomia del lavoratore ed è diversamente declinato negli inquadramenti proprio in rapporto all'atteggiarsi di detto elemento.
pagina 6 di 10 3. Tanto premesso, all'esito della espletata istruttoria, deve essere affermato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 6° livello del CCNL di riferimento.
Tale inquadramento ha, infatti, trovato dimostrazione e conferma a seguito dell'istruttoria svolta, dalla quale è emerso, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dall' arch. , direttore Per_2
generale della Società resistente, che: <<il gerarchicamente inserito quale responsabile parte_1>
del servizio spazzamento e verde per cui il coordinamento delle attività operative è svolto dal SI
che si determina in autonomia per le attività operative>> ed ancora Parte_1
servizio spazzamento esiste un progetto di massima consegnato al Comune che è stato comunicato al in ritardo rispetto alla sua nomina di responsabile, per cui il ha operato in base Parte_1 Parte_1
alle esigenze che riscontrava sul territorio quotidianamente ed anche oggi adegua il progetto di massima alle esigenze quotidiane del territorio>>; il teste, inoltre, confermava che il ricorrente coordina, organizza e gestisce in autonomia il servizio di pulizia e decoro della città di Campobasso, individuando la tipologia di servizio da espletare e le procedure attuative degli interventi, nonché la frequenza e le modalità del servizio occupandosi, altresì, della predisposizione della turnazione degli operai addetti al servizio di spazzamento sui quali esercita la direzione.
Le dichiarazioni rese dal responsabile del Settore “Igiene Urbana e Verde”, , Parte_3 sono state del pari significative, laddove ha affermato che: SI non riceve direttive a meno che non pervengano segnalazioni che noi poi Parte_1
trasferiamo al coordinamento operativo. Per ciò che concerne il disciplinare posso dire che relativamente al primo contratto con il il disciplinare non esisteva ma c'erano delle CP_3
frequenze stabilite oralmente. Il primo contratto con il è stato stipulato ne 2004 ed era CP_3 incentrato più sulla raccolta che sugli altri servizi. E' stato rinnovato nel 2020 prevedendo un disciplinare sempre incentrato sulla raccolta che non è stato comunicato al che si Parte_1
occupava dello spazzamento. Il piano di spazzamento è ancora da predisporre in funzione delle richieste dell'autorità Arera>> e, ancora, quanto agli incontri tenuti presso la Prefettura di
Campobasso: <<il gerarchicamente inserito quale responsabile parte_1>>. Parte_1
Quanto alle direttive in merito all'espletamento del servizio, precisava che: Parte_3
disciplinare che per le direttive il SI è stato convocato da me a ottobre 2023 per la Parte_1
riorganizzazione del servizio di spazzamento ed il sottoscritto ha ricevuto piena collaborazione da parte del SI . In quella sede abbiamo definito un piano operativo che è stato riportato Parte_1
anche nel nuovo disciplinare tecnico consegnato al come proposta. Ciò Controparte_4
pagina 7 di 10 avveniva intorno alla metà di ottobre 2023…Posso riferire solo da gennaio 2023 quando mi è stato affidato il compito di riorganizzazione dei servizi raccolta, spazzamento, centro di raccolta e verde. A ottobre 2023 ho impartito direttive da svolgere insieme, prima il agiva in autonomia Parte_1
secondo un piano che non conosco>>.
Per ciò che concerne le direttive provenienti dagli organi di vertice della Società ricorrente, è pacificamente emerso che il ricorrente ha sempre avuto un'interlocuzione diretta con gli organi politici del come confermato dall' assessore all'Ambiente, CP_3 CP_4 [...]
, il quale, interrogato sulla circostanza n. 2) del ricorso, ha precisato: CP_5 organo politico ovvero assessore all'Ambiente, spesso ci confrontiamo con la SEA nostra partecipata per la risoluzione di problematiche sia di carattere ordinario che straordinario non sempre programmabili ed il referente è il SI , quale responsabile del settore Parte_1
spazzamento e verde>>; il teste ha rilevato che gestisce e coordina il personale Parte_1
addetto allo spazzamento, che è il referente del Comune in caso di interventi straordinari da effettuare per la tutela ed il decoro urbano.
Le complessive dichiarazioni rese dai testi mettono in luce quelle che erano, e che sono, le modalità operative con le quali il ha lavorato e lavora quale responsabile dell'area operativa di Parte_1
competenza.
Deve essere quindi osservato che, come emerso dalla istruttoria orale, le mansioni espletate dal non appaiono riconducibili al 5° livello di inquadramento, attribuitogli dalla Società Parte_1 datrice di lavoro, in quanto il dipendente ha dimostrato di operare con un'autonomia ed un potere decisionale diversamente declinati, ossia maggiormente significativi ed incidenti, effettivamente riconducibili al 6° livello.
L'autonomia con la quale il ricorrente espleta i propri compiti, invero, non è quella di tipo operativo, limitata all'esecuzione delle attività assegnate, ma si estende alle funzioni di adattamento di programmi di massima alle reali esigenze del territorio e alla conseguente predisposizione ed organizzazione dei servizi, anche in assenza di direttive provenienti dagli organi gerarchicamente sovraordinati.
Inoltre, si ricorda che il contenuto delle mansioni individuate dalla declaratoria riferita al 5° livello di inquadramento prevede che i lavoratori ivi inglobati possano operare singolarmente, ovvero in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento, ma non il controllo, mentre, essendo indubbio che il ricorrente rivesta le funzioni di responsabile dell'unità operativa
“Spazzamento e Verde” -come risulta dall'organigramma aziendale ed anche dal doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente- emerge che controlli e coordini l'attività degli altri lavoratori Parte_1
pagina 8 di 10 deputati all'unità operativa (indicati in organigramma in n. 14 addetti), così esercitando mansioni proprie del 6° livello, valutazione che non risulta inficiata dalla persistenza del potere disciplinare in capo alla Società resistente.
Ancora, si osserva che gli “accordi” -già intervenuti tra le parti e richiamati nella prima parte della motivazione- sono significativi del riconoscimento, in concreto, da parte della stessa società, delle prestazioni lavorative effettivamente rese dal ricorrente: si pensi al verbale di accordo sindacale del
20.10.2022, ove gli è stata riconosciuta una somma aggiuntiva, da corrispondersi per il periodo maggio-ottobre, pari a complessivi € 3.000,00, in considerazione dell'avvenuta attribuzione al ricorrente, a partire dal secondo semestre dell'anno 2021, del coordinamento e manutenzione delle attività di cura del verde cittadino.
Sotto altro profilo, invece, la collocazione dell'area operativa alla quale è preposto Parte_1 all'interno della compagine societaria (“Spazzamento e Verde”, così come descritta dall'organigramma funzionale, doc. 8 del fascicolo di parte resistente), nonché la complessiva valutazione della prova testi, consentono, invece, di escludere la riconduzione delle mansioni svolte dal ricorrente nell' 8° o nel 7° livello di inquadramento, atteso che le relative declaratorie si riferiscono a mansioni da espletarsi nell'ambito di strutture rilevanti dimensionale>> (8° livello) o all'interno di settori compositi, perché costituiti da più uffici (7° livello), e tale non può essere definito quello nel quale opera, pacificamente, il ricorrente.
L'area operativa “Spazzamento e Verde” -di cui è responsabile il ricorrente- costituisce, infatti, nel suo complesso, una delle quattro articolazioni funzionali del più ampio settore “Igiene Urbana e
Verde” coordinato da . Parte_3
Peraltro, lo stesso concetto di area operativa differisce ontologicamente da quello di settore, che riveste una portata dimensionale ben più ampia ed ha natura composita, a livello di centri di imputazione dei servizi (unità operative) che risultano in esso inglobati.
____
In conclusione, dal complesso delle dichiarazioni testimoniali è emersa una significativa autonomia operativa in capo al ricorrente, coniugata con l'espletamento di funzioni di coordinamento e controllo;
invero, pur svolgendosi nell'ambito o nei limiti di direttive generali, le mansioni concretamente espletate dal sono espressione di una specifica competenza tecnico Parte_1
professionale, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi dell'area di riferimento;
è emerso altresì che il opera individualmente, ma anche Parte_1
coordinando e controllando i lavoratori della propria area;
tali elementi, complessivamente considerati, appaiono sufficienti a dimostrare la sussistenza del diritto del ricorrente ad essere pagina 9 di 10 inquadrato al livello 6° del CCNL di riferimento, in correlazione al contenuto delle mansioni effettivamente svolte.
4. Incontestata risulta, peraltro, anche la durata del periodo di svolgimento delle mansioni da parte del ricorrente, da ciò conseguendo il diritto alla definitiva assegnazione alla categoria superiore in base al disposto di cui all'art. 2103 C.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 11125/2001; Cass., Sez. lav., n.
16200/2009).
5. Riguardo al quantum della pretesa economica azionata dal ricorrente, finalizzata ad ottenere la corresponsione di differenze retributive, va rilevato che i conteggi allegati in atti non sono stati oggetto di puntuale contestazione da parte della Società resistente, che si è, di fatto, limitata ad asserire come gli stessi non riportassero l'indicazione delle somme percepite, che risultano, invece, individuate nel prospetto relativo all'inquadramento di partenza (doc. 16 - fascicolo di parte ricorrente), sicché è evidente che il quantum richiesto altro non è che la differenza tra i minimi tabellari riferiti al 6° livello di inquadramento e quelli previsti per il livello di partenza, per il periodo dal 1.11.2022 al 30.09.2023.
6. Le spese seguono la preponderante soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
1)In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente, , Parte_1 in conseguenza dell'espletamento di mansioni superiori, ad essere inquadrato -a decorrere dal 1.11.2022- nel 6° livello professionale del CCNL di riferimento e, conseguentemente, condanna la resistente a corrispondere al ricorrente le CP_2 Parte_2
relative differenze retributive, computate in euro 3.041,83 fino al 30.09.2023, oltre quelle successivamente maturate, nonché interessi e rivalutazione dalla presente pronuncia al saldo;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che liquida in complessivi euro 2.626,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, con distrazione. Campobasso, 31 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza dell'11.03.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento avente per oggetto “riconoscimento superiore inquadramento” promossa
DA
rappresentato e difeso dall' avv. Antonio DI RENZO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca PESCOLLA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., esponeva: Parte_1
- di essere dipendente della resistente, , dal 24.5.2004 con CP_2 Parte_2
la qualifica di operaio, inquadrato dapprima nel 3° livello del CCNL Igiene Ambientale Aziende
Municipalizzate, poi nel 4° livello dal 1.5.2018 e, successivamente, a decorrere dal 19.5.2020, nel 5° livello B, con mansioni di coordinatore del settore spazzamento;
- di avere sottoscritto in data 13.5.2020 un accordo con la Società datrice di lavoro in base al quale non solo gli era stato riconosciuto, con effetto dal 19.5.2020, il livello 5° B, ma anche un superminimo pari ad € 650,00, non riassorbibile;
- che, in data 3.6.2021, sempre tra le stesse parti, veniva stipulato ulteriore accordo che prevedeva un aumento del superminimo ad € 850,00;
pagina 1 di 10 - che con un terzo accordo recante la data del 20.10.2022 gli era stata riconosciuta una ulteriore somma aggiuntiva dell'importo di € 3.000,00, per il periodo maggio-ottobre di ciascun anno, in considerazione dell'attribuzione al ricorrente, a partire dal secondo semestre dell'anno 2021, del coordinamento e della manutenzione delle attività di cura del verde cittadino;
- che, sin dal momento del riconoscimento del livello 5° B, la propria prestazione lavorativa era consistitanella direzione e nel coordinamento del servizio di spazzamento e di quello inerente la cura del verde pubblico in completa autonomia, ovvero in assenza di direttive e ordini di servizio aventi ad oggetto la gestione del servizio, avendo piena discrezionalità sulla tipologia di servizio da espletare, sulla scelta degli interventi da attuare, sulla frequenza e sulle modalità del servizio stesso, occupandosi, altresì, dell'organizzazione della turnazione degli operai preposti ai servizi e della gestione delle richieste di ferie e di permessi, interagendo direttamente con il di Campobasso anche in merito all'effettuazione di CP_3
interventi straordinari e per la programmazione del servizio di tutela e decoro urbano da effettuarsi in corrispondenza di vari eventi come feste, eventi sportivi e manifestazioni.
Rilevava, quindi, di svolgere le mansioni di responsabile di diversi settori di attività, non di settori o quartieri intesi come zone urbane ove svolgere l'attività di spazzamento e, nello specifico, di essere responsabile del Settore spazzamento e del Settore verde, così provvedendo - in completa autonomia decisionale- a stabilire, programmare, gestire e coordinare i servizi aziendali di cui era responsabile, eseguiti poi da altri lavoratori nei vari quartieri o settori cittadini.
Sul presupposto dello svolgimento delle predette mansioni, il ricorrente avanzava, dunque, pretesa volta ad ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento nell'8° livello del
CCNL ovvero, in subordine, nel 7° o nel 6° livello, a decorrere dal 1.11.2022 (data da cui far decorrere il diritto all'inquadramento superiore ed al relativo trattamento economico, essendo il pregresso periodo coperto dai menzionati accordi conciliativi), o dalla diversa data da accertarsi in corso di giudizio, nonché il proprio conseguente diritto a percepire le differenze retributive maturate, in relazione ai minimi tabellari del CCNL di riferimento, da computarsi nella misura di € 12.202,91 in caso di riconoscimento dell'8° livello, di € 6.283,48 in caso di riconoscimento del 7° livello o di € 3.041,83, in caso di riconoscimento del 6° livello, come da conteggi allegati, ovvero al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia>>.
pagina 2 di 10 Costituendosi in giudizio, la Società resistente eccepiva l'insussistenza dei presupposti per l'ottenimento del superiore inquadramento, attesa la riconducibilità dei compiti svolti dal ricorrente al profilo professionale da ultimo attribuitogli, corrispondente al 5° livello B del
CCNL di riferimento.
La inoltre, evidenziava che nell'area spazzamento, così come individuata dal CP_1
CCNL di riferimento, non erano previsti il 6°, il 7° e l'8° livello di inquadramento, invocati dal ricorrente, sussistenti per la sola area tecnica ed amministrativa, cui il ricorrente non apparteneva e nella quale non aveva chiesto di essere assegnato, e che detta area, di carattere operativo, era una articolazione del settore “Igiene urbana e ” a capo del quale Per_1 vi era , come poteva evincersi dall'organigramma aziendale depositato Parte_3 in atti (doc. 8 – fascicolo di parte resistente), e che la stessa non corrispondeva né ad un servizio, né ad un settore.
Evidenziava che, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda, la determinazione delle eventuali differenze retributive doveva essere effettuata considerando anche gli importi che il ricorrente percepisce per effetto degli accordi sottoscritti in sede sindacale, espressamente collegati alla qualità ed alla qualifica del ricorrente, dovendosi evidentemente applicare un principio di omnicomprensività del “percepito” e considerare, quindi, tutto quanto effettivamente ricevuto dal . Parte_1
Chiedeva l'integrale rigetto dell'iniziativa processuale intrapresa dal ricorrente.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati e con espletamento della prova testi.
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1. La domanda avanzata dal ricorrente ha ad oggetto il riconoscimento, con decorrenza dalla data del 1/11/2022, del superiore inquadramento nel livello 8° o, in subordine, nel livello 7° o 6° del CCNL di riferimento, in luogo del livello 5/B attribuitogli dalla Società odierna resistente, nonché la declaratoria del proprio diritto ad ottenere la corresponsione delle relative differenze retributive.
Va osservato che, in ragione di consolidato orientamento della Giurisprudenza di Legittimità, costituisce ineludibile premessa metodologica, ai fini dell'accertamento del diritto al superiore inquadramento invocato, l'applicazione del cd. criterio trifasico, secondo cui <il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in
pagina 3 di 10 concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda>> (ex plurimis Cass. n. 11037/2006; Cass. 27/9/2010 n. 20272; Cass.
n. 8589/2015; Cass. n. 6174/2016; Cass. 18943/2016; Cass. 21329/2017; Cass. n. 26593/2018;
Cass. n. 10961/2018; Cass. n. 8142/2018; Cass. n. 30580/2019 e, da ultimo, Cass. ord. 8 febbraio 2021, n. 2972).
2. In ottemperanza al citato criterio, vanno analizzate le declaratorie contrattuali relative agli inquadramenti del CCNL Igiene Ambientale Aziende Municipalizzate che vengono in rilievo nel caso di specie.
La declaratoria contrattuale relativa al livello 5 B dell'Area Tecnica e Amministrativa, attribuito al ricorrente sin dal 15/5/2020 dalla “ , prevede che ad esso appartengano i: CP_1
<<lavoratori di concetto che svolgono attivit elevato contenuto professionale>
tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento>>.
In proposito, in relazione a quanto sostenuto dalla Società ricorrente sull'inquadramento del ricorrente nell'Area “Spazzamento”, si rileva che il ricorrente risulta, invece, inquadrato nell'Area tecnica del CCNL di riferimento, atteso che l'Area “spazzamento” non contempla neppure il 5° livello di inquadramento (come detto, già riconosciuto dal datore al sin dal Parte_1
19.05.2020); peraltro, il V livello non è contemplato neppure per l'Area Conduzione, essendo previsto, appunto, solo per l'Area Tecnica (che contempla fino all'8° livello), nonché per l'Area impianti e Laboratori e per l'Area officine e Servizi Generali (che prevedono fino al 5° livello: tuttavia, in base alle mansioni concretamente espletate e alle previsioni del CCNL, deve escludersi che il ricorrente sia assegnato all'Area Impianti e Laboratori o all'Area Officine e
Servizi Generali, evenienza -peraltro- non prospettata da nessuna delle parti in causa).
Appartengono, invece, al livello 8° dell'Area Tecnica, ovvero a quello invocato in via principale dal ricorrente, i la Direzione e/o con i quadri. Oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria di livello 7°, con ampia autonomia decisionale e un alto grado di competenze specialistiche sono
pagina 4 di 10 preposti alla guida, al coordinamento e al controllo di struttura rilevante per peso strategico o dimensionale. Profili esemplificativi: - capo servizio: lavoratore responsabile del coordinamento di più settori e con pluralità di compiti>>.
- Appartengono al 7° ed al 6° livello, ovvero agli inquadramenti invocati in via subordinata dal ricorrente, rispettivamente, i responsabili di livello superiore, che, sulla base di direttive generali e con la preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché i relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori delle unità organizzative di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili.
Profili esemplificativi: - capo settore: lavoratore responsabile di settore tecnico od amministrativo composto da più uffici>> e i amministrativa, le quali, pur svolgendosi nell'ambito o nei limiti di direttive generali, richiedono specifica competenza tecnico professionale ed esperienza, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di notevole rilevanza cui appartengono. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori della unità organizzativa di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili. Profili esemplificativi: - capo ufficio>>.
Dal raffronto fra le riportate declaratorie contrattuali emerge, dunque, che gli elementi differenziali fra le mansioni dalle stesse individuate risiedono:
- nella differente ampiezza del concetto di “autonomia”;
- nel differente contenuto della discrezionalità decisionale;
- nel diverso grado dei poteri di coordinamento e di controllo esercitati anche su altri lavoratori;
- nella responsabilità connessa all'espletamento delle mansioni;
- nella diversa intensità della collaborazione con la Direzione.
Dall'analisi degli elementi differenziali precedentemente individuati, valutata la loro declinazione e portata in riferimento alle mansioni di cui alle declaratorie dei livelli contrattuali coinvolti nell'indagine, derivano le seguenti considerazioni:
-In relazione al concetto di “autonomia”, deve essere osservato anzitutto il diverso ambito nel quale tale prerogativa si esplica con riguardo ai livelli di inquadramento: la declaratoria delle mansioni riferita al 5° livello del CCNL di riferimento contempla, infatti, un concetto di “autonomia operativa” limitata all'espletamento delle attività assegnate al dipendente, mentre la tipologia di autonomia pagina 5 di 10 connessa all'espletamento delle mansioni di cui alla declaratoria relativa al 6° livello si estrinseca con riferimento agli <<obiettivi di ufficio reparto o centro servizi>>…<<nell o nei limiti di direttive generali>>. Tale autonomia, riguardo alle mansioni individuate dal 7°livello, si esplica, invece, nella predisposizione di aziendali>> per divenire, dunque, <
-Per ciò che concerne il diverso atteggiarsi del potere decisionale va, invece, osservato che esso assume il carattere della processi>> con riferimento alle mansioni di cui al 5° livello, per divenire raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi>> nel 6° livello, potere di predisposizione di programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali nel 7° livello e, come rilevato in precedenza, ampio potere decisionale riguardo controllo di struttura rilevante per peso strategico o dimensionale>> nell' 8° livello;
-Riguardo alle funzioni di coordinamento e controllo (anche dell'attività svolta da altri lavoratori) deve essere rilevato che la declaratoria afferente al 5° livello di inquadramento contiene il riferimento al fatto che i lavoratori ivi inglobati possano operare singolarmente, ovvero in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, ma non il controllo, mentre per le mansioni riconducibili al 6° ed al 7° livello le attività di coordinamento e di controllo devono esplicarsi, nel primo caso, con riferimento all'unità organizzativa di competenza e, nel secondo caso, a più unità organizzative, atteso che la declaratoria riferita al 7° livello, come emerge dai profili esemplificativi, è riservata ai lavoratori preposti a settori composti da più uffici;
per ciò che concerne, invece, le mansioni inglobate nella declaratoria di cui all'8° livello, i poteri di guida, coordinamento e controllo si esplicano con riferimento ad una struttura rilevante per peso strategico o dimensionale che, ovviamente, differisce, per sua natura, anche concettualmente, dall'unità organizzativa;
-Il profilo della responsabilità è, invece, totalmente assente nella declaratoria riferita al 5° livello, mentre si traduce in termini di responsabilità dell'unità organizzativa per il 6° livello, di più unità organizzative con riferimento al 7° livello e di struttura rilevante per peso strategico o dimensionale con riguardo all'8° livello;
-Quanto all'ultimo aspetto, ovvero quello avente ad oggetto l'intensità della collaborazione con gli organi sovraordinati a livello di recepimento delle direttive, lo stesso rappresenta un mero corollario del grado di autonomia del lavoratore ed è diversamente declinato negli inquadramenti proprio in rapporto all'atteggiarsi di detto elemento.
pagina 6 di 10 3. Tanto premesso, all'esito della espletata istruttoria, deve essere affermato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 6° livello del CCNL di riferimento.
Tale inquadramento ha, infatti, trovato dimostrazione e conferma a seguito dell'istruttoria svolta, dalla quale è emerso, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dall' arch. , direttore Per_2
generale della Società resistente, che: <<il gerarchicamente inserito quale responsabile parte_1>
del servizio spazzamento e verde per cui il coordinamento delle attività operative è svolto dal SI
che si determina in autonomia per le attività operative>> ed ancora Parte_1
servizio spazzamento esiste un progetto di massima consegnato al Comune che è stato comunicato al in ritardo rispetto alla sua nomina di responsabile, per cui il ha operato in base Parte_1 Parte_1
alle esigenze che riscontrava sul territorio quotidianamente ed anche oggi adegua il progetto di massima alle esigenze quotidiane del territorio>>; il teste, inoltre, confermava che il ricorrente coordina, organizza e gestisce in autonomia il servizio di pulizia e decoro della città di Campobasso, individuando la tipologia di servizio da espletare e le procedure attuative degli interventi, nonché la frequenza e le modalità del servizio occupandosi, altresì, della predisposizione della turnazione degli operai addetti al servizio di spazzamento sui quali esercita la direzione.
Le dichiarazioni rese dal responsabile del Settore “Igiene Urbana e Verde”, , Parte_3 sono state del pari significative, laddove ha affermato che: SI non riceve direttive a meno che non pervengano segnalazioni che noi poi Parte_1
trasferiamo al coordinamento operativo. Per ciò che concerne il disciplinare posso dire che relativamente al primo contratto con il il disciplinare non esisteva ma c'erano delle CP_3
frequenze stabilite oralmente. Il primo contratto con il è stato stipulato ne 2004 ed era CP_3 incentrato più sulla raccolta che sugli altri servizi. E' stato rinnovato nel 2020 prevedendo un disciplinare sempre incentrato sulla raccolta che non è stato comunicato al che si Parte_1
occupava dello spazzamento. Il piano di spazzamento è ancora da predisporre in funzione delle richieste dell'autorità Arera>> e, ancora, quanto agli incontri tenuti presso la Prefettura di
Campobasso: <<il gerarchicamente inserito quale responsabile parte_1>>. Parte_1
Quanto alle direttive in merito all'espletamento del servizio, precisava che: Parte_3
disciplinare che per le direttive il SI è stato convocato da me a ottobre 2023 per la Parte_1
riorganizzazione del servizio di spazzamento ed il sottoscritto ha ricevuto piena collaborazione da parte del SI . In quella sede abbiamo definito un piano operativo che è stato riportato Parte_1
anche nel nuovo disciplinare tecnico consegnato al come proposta. Ciò Controparte_4
pagina 7 di 10 avveniva intorno alla metà di ottobre 2023…Posso riferire solo da gennaio 2023 quando mi è stato affidato il compito di riorganizzazione dei servizi raccolta, spazzamento, centro di raccolta e verde. A ottobre 2023 ho impartito direttive da svolgere insieme, prima il agiva in autonomia Parte_1
secondo un piano che non conosco>>.
Per ciò che concerne le direttive provenienti dagli organi di vertice della Società ricorrente, è pacificamente emerso che il ricorrente ha sempre avuto un'interlocuzione diretta con gli organi politici del come confermato dall' assessore all'Ambiente, CP_3 CP_4 [...]
, il quale, interrogato sulla circostanza n. 2) del ricorso, ha precisato: CP_5 organo politico ovvero assessore all'Ambiente, spesso ci confrontiamo con la SEA nostra partecipata per la risoluzione di problematiche sia di carattere ordinario che straordinario non sempre programmabili ed il referente è il SI , quale responsabile del settore Parte_1
spazzamento e verde>>; il teste ha rilevato che gestisce e coordina il personale Parte_1
addetto allo spazzamento, che è il referente del Comune in caso di interventi straordinari da effettuare per la tutela ed il decoro urbano.
Le complessive dichiarazioni rese dai testi mettono in luce quelle che erano, e che sono, le modalità operative con le quali il ha lavorato e lavora quale responsabile dell'area operativa di Parte_1
competenza.
Deve essere quindi osservato che, come emerso dalla istruttoria orale, le mansioni espletate dal non appaiono riconducibili al 5° livello di inquadramento, attribuitogli dalla Società Parte_1 datrice di lavoro, in quanto il dipendente ha dimostrato di operare con un'autonomia ed un potere decisionale diversamente declinati, ossia maggiormente significativi ed incidenti, effettivamente riconducibili al 6° livello.
L'autonomia con la quale il ricorrente espleta i propri compiti, invero, non è quella di tipo operativo, limitata all'esecuzione delle attività assegnate, ma si estende alle funzioni di adattamento di programmi di massima alle reali esigenze del territorio e alla conseguente predisposizione ed organizzazione dei servizi, anche in assenza di direttive provenienti dagli organi gerarchicamente sovraordinati.
Inoltre, si ricorda che il contenuto delle mansioni individuate dalla declaratoria riferita al 5° livello di inquadramento prevede che i lavoratori ivi inglobati possano operare singolarmente, ovvero in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento, ma non il controllo, mentre, essendo indubbio che il ricorrente rivesta le funzioni di responsabile dell'unità operativa
“Spazzamento e Verde” -come risulta dall'organigramma aziendale ed anche dal doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente- emerge che controlli e coordini l'attività degli altri lavoratori Parte_1
pagina 8 di 10 deputati all'unità operativa (indicati in organigramma in n. 14 addetti), così esercitando mansioni proprie del 6° livello, valutazione che non risulta inficiata dalla persistenza del potere disciplinare in capo alla Società resistente.
Ancora, si osserva che gli “accordi” -già intervenuti tra le parti e richiamati nella prima parte della motivazione- sono significativi del riconoscimento, in concreto, da parte della stessa società, delle prestazioni lavorative effettivamente rese dal ricorrente: si pensi al verbale di accordo sindacale del
20.10.2022, ove gli è stata riconosciuta una somma aggiuntiva, da corrispondersi per il periodo maggio-ottobre, pari a complessivi € 3.000,00, in considerazione dell'avvenuta attribuzione al ricorrente, a partire dal secondo semestre dell'anno 2021, del coordinamento e manutenzione delle attività di cura del verde cittadino.
Sotto altro profilo, invece, la collocazione dell'area operativa alla quale è preposto Parte_1 all'interno della compagine societaria (“Spazzamento e Verde”, così come descritta dall'organigramma funzionale, doc. 8 del fascicolo di parte resistente), nonché la complessiva valutazione della prova testi, consentono, invece, di escludere la riconduzione delle mansioni svolte dal ricorrente nell' 8° o nel 7° livello di inquadramento, atteso che le relative declaratorie si riferiscono a mansioni da espletarsi nell'ambito di strutture rilevanti dimensionale>> (8° livello) o all'interno di settori compositi, perché costituiti da più uffici (7° livello), e tale non può essere definito quello nel quale opera, pacificamente, il ricorrente.
L'area operativa “Spazzamento e Verde” -di cui è responsabile il ricorrente- costituisce, infatti, nel suo complesso, una delle quattro articolazioni funzionali del più ampio settore “Igiene Urbana e
Verde” coordinato da . Parte_3
Peraltro, lo stesso concetto di area operativa differisce ontologicamente da quello di settore, che riveste una portata dimensionale ben più ampia ed ha natura composita, a livello di centri di imputazione dei servizi (unità operative) che risultano in esso inglobati.
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In conclusione, dal complesso delle dichiarazioni testimoniali è emersa una significativa autonomia operativa in capo al ricorrente, coniugata con l'espletamento di funzioni di coordinamento e controllo;
invero, pur svolgendosi nell'ambito o nei limiti di direttive generali, le mansioni concretamente espletate dal sono espressione di una specifica competenza tecnico Parte_1
professionale, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi dell'area di riferimento;
è emerso altresì che il opera individualmente, ma anche Parte_1
coordinando e controllando i lavoratori della propria area;
tali elementi, complessivamente considerati, appaiono sufficienti a dimostrare la sussistenza del diritto del ricorrente ad essere pagina 9 di 10 inquadrato al livello 6° del CCNL di riferimento, in correlazione al contenuto delle mansioni effettivamente svolte.
4. Incontestata risulta, peraltro, anche la durata del periodo di svolgimento delle mansioni da parte del ricorrente, da ciò conseguendo il diritto alla definitiva assegnazione alla categoria superiore in base al disposto di cui all'art. 2103 C.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 11125/2001; Cass., Sez. lav., n.
16200/2009).
5. Riguardo al quantum della pretesa economica azionata dal ricorrente, finalizzata ad ottenere la corresponsione di differenze retributive, va rilevato che i conteggi allegati in atti non sono stati oggetto di puntuale contestazione da parte della Società resistente, che si è, di fatto, limitata ad asserire come gli stessi non riportassero l'indicazione delle somme percepite, che risultano, invece, individuate nel prospetto relativo all'inquadramento di partenza (doc. 16 - fascicolo di parte ricorrente), sicché è evidente che il quantum richiesto altro non è che la differenza tra i minimi tabellari riferiti al 6° livello di inquadramento e quelli previsti per il livello di partenza, per il periodo dal 1.11.2022 al 30.09.2023.
6. Le spese seguono la preponderante soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
1)In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente, , Parte_1 in conseguenza dell'espletamento di mansioni superiori, ad essere inquadrato -a decorrere dal 1.11.2022- nel 6° livello professionale del CCNL di riferimento e, conseguentemente, condanna la resistente a corrispondere al ricorrente le CP_2 Parte_2
relative differenze retributive, computate in euro 3.041,83 fino al 30.09.2023, oltre quelle successivamente maturate, nonché interessi e rivalutazione dalla presente pronuncia al saldo;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che liquida in complessivi euro 2.626,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, con distrazione. Campobasso, 31 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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