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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. di R.g. 4319 dell'anno 2022
TRA
, nata l'[...] ad [...], C.F.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Battaglia Filomena ed elettivamente domiciliata in Avellino, al viale A. De Gasperi n. 26;
RICORRENTE
E
, in persona dell'amministratore p.t., C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Perretti Fabiana ed elettivamente domiciliato in Avellino P.IVA_1 alla via Aldo Pini n.10;
NONCHÉ
, in persona del sindaco p. t., con sede in Avellino, presso la Casa Comunale, in Controparte_2
Piazza del Popolo n. 1, C. F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Trocino Rosario ed P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Bari alla via Beata Elia di San Clemente n. 204;
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 15.11.2022, ha chiesto al Tribunale Parte_1 di Avellino di accertare la responsabilità del e del Controparte_2 Controparte_1 CP_1
in ordine al danno da infiltrazioni presenti nel suo locale commerciale sito in Avellino alla via Due
[...]
Principati n. 65 e derivanti dai lavori effettuati nel settembre 2017 lungo il marciapiede di Via Due
Principati e, per l'effetto, di condannare i resistenti in solido all'esecuzione dei lavori per le opere esterne, al ripristino dello stato dei luoghi del locale commerciale, al risarcimento dei danni per il mancato godimento del bene da luglio 2018 a luglio 2022, nella misura di € 21.859,00 oltre interessi, e per il perdurare delle infiltrazioni fino alla definitiva eliminazione nonchè al rimborso delle spese sostenute per la C.T.U. espletata in sede di A.T.P., pari ad € 1.125,67. In punto di fatto, la ricorrente ha esposto che nel giudizio di a.t.p., recante r.g. n. 4957/2021, il ctu nominato al fine di verificare le cause delle infiltrazioni verificatesi nel suo immobile, di quantificare i danni e di stabilire i lavori necessari al ripristino del locale, aveva accertato che “A seguito dei lavori effettuati dal comune di Avellino (settembre 2017) per il rifacimento del marciapiede antistante il locale commerciale della ricorrente sig.ra , ci sono state delle variazioni delle Parte_1 quote altimetriche del manto superficiale di c.a 4/5 cm. In occasione di precipitazioni copiose, si ha un afflusso delle acque piovane proveniente principalmente dalla pluviale adiacente il portone di ingresso del vano scala del Tale flusso CP_1
1/8 di acqua confluisce in larga parte all'interno del vano scala, allagandolo e provocando infiltrazioni nelle pareti adiacenti del locale commerciale che hanno causato la formazione di muffe, efflorescenze saline bianche, rigonfiamenti e scollature dell'intonaco.” quantificando l'importo da sostenere per le opere esterne in euro 220,00, per il ripristino dello stato dei luoghi in euro 881,00 e la somma dovuta, a titolo di danni, per il mancato godimento del locale dal luglio 2018 a luglio 2022, in euro 21.859,00. In punto di diritto, la parte ha richiamato le norme di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c. evidenziando di aver diffidato inutilmente le controparti a provvedere.
Con memoria depositata il 25.05.2023 si è costituito il resistente chiedendo il rigetto della CP_1 domanda. In particolare, il resistente ha escluso ogni responsabilità in merito ai danni patiti dalla ricorrente evidenziando che, in sede di espletamento dell'incarico peritale, era emerso che la pluviale adiacente al portone di ingresso del era già presente prima dei lavori di rifacimento del CP_1 marciapiede;
che le infiltrazioni si erano verificate soltanto dopo l'esecuzione degli stessi;
che la nuova pavimentazione del marciapiede eseguita dal di Avellino, “posta più in alto rispetto alla precedente e CP_2 mal conformata, è l'unica vera causa dell'entrata e del ristagno dell'acqua meteorica nell'androne del portone civico 63 e, quindi, delle infiltrazioni lamentate dall'attrice”. La parte ha, poi, precisato che, in caso di accertamento della propria responsabilità, l'intervento, consistente nell'imbocco della pluviale nella canaletta di scolo, doveva ritenersi susseguente a quello volto alla realizzazione da parte dell'ente della canaletta di sua competenza con griglia in ghisa disposta trasversalmente al marciapiede. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni per mancato godimento dell'immobile, il ha eccepito la carenza di prova, richiamando CP_1 alcuni precedenti giurisprudenziali. In merito la parte ha anche evidenziato che il locale della ricorrente è stato sempre utilizzato dall'anno 2018 come sede dell'impresa edile Martucci e che nell'arco temporale interessato dall'emergenza sanitaria per la Covid-19 la mancata disponibilità dello stesso doveva ricondursi a fattori esulanti dalla volontà umana.
Con memoria depositata il 02.06.2023 si è costituito il eccependo il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva. Nel merito la parte ha chiesto il rigetto della domanda per la mancata dimostrazione del nesso eziologico, contestando l'avversa pretesa anche nel quantum. In punto di fatto,
l'ente ha esposto che i lavori effettuati negli anni 2017/2018 avevano riguardato la pavimentazione del marciapiede sostituita con lastre pregiate di pietra lavica e non avevano determinato alcuna variazione di quota dello stesso;
che, in particolare, la pendenza risultava superiore al 5% ed adeguata allo smaltimento delle acque piovane. La parte ha, quindi, dedotto che la causa del fenomeno denunciato dalla ricorrente doveva essere ravvisata nel mancato allaccio della pluviale del fabbricato alla rete delle acque bianche comunali;
che, proprio per tali ragioni, la diffida del 06.07.2018, relativa alle infiltrazioni oggetto di causa, era stata inviata dalla ricorrente al solo condominio;
che, infine, come evidenziato dal proprio c.t.p., la posa dell'androne condominiale doveva essere almeno 4/5 centimetri più alta della quota del marciapiede;
che la situazione è aggravata dalla presenza di altre due pluviali del fabbricato in costruzione posto a monte del , entrambe scaricanti su suolo pubblico senza immissione nella rete delle acque CP_1
2/8 bianche comunali;
che le problematiche lamentate dalla ricorrente erano già esistenti prima dei Parte_1 lavori di riqualificazione;
che nessun altro locale commerciale della zona aveva lamentato danni né aveva segnalato fenomeni di infiltrazioni di acqua piovana.
Con note depositate per l'udienza del 12.06.2023, la ricorrente ha evidenziato che la responsabilità del era emersa in un momento successivo alla prima diffida del 2018. Quanto alla Controparte_2 risarcibilità del danno da mancato godimento del bene immobile, la parte ha chiesto, ove ritenuto necessario, di poter articolare ulteriori mezzi di prova.
Ciò premesso, in via preliminare deve essere respinta l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva del in quanto la legittimazione ad agire e a contraddire si determina in base alla Controparte_2 prospettazione attorea (cfr. Cass. Civ. Sez. II 10 maggio 2010 n. 11284; Cass. Civ. Sez. III 09 aprile 2009
n. 8699; Cass. Civ. Sez. III 30 maggio 2008 n. 14468; Cass. Civ. 06 marzo 2008 n. 6132; Cass. Civ. Sez. I
10 gennaio 2008 n. 355; Cass. Civ. Sez. I 28 febbraio 2007 n. 4776; Cass. Civ. Sez. I 29 settembre 2006
n. 21192; Cass. Civ. Sez. III 26 settembre 2006 n. 20819; Cass. Civ. Sez. III 14 giugno 2006 n. 13756).
Nella specie, il è legittimato a contraddire, stante gli esiti della relazione del giudizio per a.t.p. CP_2 recante r.g. n. 4957/2021, di cui è stato parte, che depongono a sostegno di un suo coinvolgimento nella problematica lamentata dalla ricorrente, attenendo ogni valutazione sull'imputazione effettiva della responsabilità al merito della controversia.
In punto di diritto, vale, poi, rilevare che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il responsabile del danno che deriva a terzi da un certo bene è individuabile nel soggetto che ha la custodia dello stesso, sul quale incombe la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, della forza maggiore o del fatto del terzo. Quanto, invece, al risarcimento del danno da mancato godimento del bene a causa di infiltrazioni, la giurisprudenza ha precisato che “…la determinazione del lucro cessante va desunta dalla ricostruzione ideale di quanto il creditore avrebbe conseguito per normale successione di eventi, in base a una ragionevole e fondata attendibilità, qualora l'obbligazione fosse stata adempiuta;
ma siffatta ricostruzione non può essere suffragata sul solo piano ipotetico dall'astratta possibilità di lucro, bensì deve muovere da una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile quella possibilità”. (cfr.
Corte d'Appello di Milano, Sezione 3 Civile, nella sentenza del 17 gennaio 2023, n. 65). La Corte di
Cassazione, peraltro, nella sentenza n. 31233/2018, ha osservato che il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare ovvero per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, diverse dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene, che possano sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo. Questo perché “L'impostazione del danno in re ipsa non è sostenibile. Ed invero sostenere ciò significa affermare la sussistenza di una presunzione in base alla quale, una volta verificatosi l'inadempimento, appartiene alla regolarità causale la realizzazione del danno patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria, per cui la mancata conseguenza di tale pregiudizio debba ritenersi come eccezionale. Così operando si pone a carico del convenuto inadempiente
3/8 l'onere della prova contraria all'esistenza del danno in questione, senza che esso sia stato provato dall'attore”. Tale ragionamento è stato confermato nell'ordinanza della corte di legittimità n. 25831/2020, con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria del ricorrente, per non aver fornito la prova che i comportamenti omissivi e commissivi illeciti del comune resistente gli avessero precluso in concreto la possibilità di locare il bene o ne avessero in effetti impedito o limitato, sempre in concreto, il godimento, ribadendo il principio che l'inaccessibilità e l'impossibilità di godere del bene in qualsiasi modo è la conseguenza dannosa che deve essere provata nel suo effettivo verificarsi e nel quantum. Ancora, nella sentenza n. 33439/2019, gli ermellini, chiamati a valutare il fatto produttivo di danno, consistente nella impossibilità di utilizzare in tutto o in parte l'appartamento a causa dell'illecito attribuito al CP_1 parte del giudizio, hanno rigettato la domanda di risarcimento per la carenza della prova “… proprio del fatto produttivo del danno-evento, necessariamente correlato alla situazione di concreta ed effettiva indisponibilità del bene, così applicando il corretto principio secondo il quale la liquidazione equitativa del danno, ai sensi degli artt. 2056 e 1226
c.c., richiede comunque che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità.”
Ciò premesso, osserva il Tribunale che dall'esame della relazione dell'ing. , Persona_1 nominato c.t.u. nel giudizio sommario recante R.G. n. 4957/2021, emerge che, in posizione adiacente al portone d'ingresso del vano scala del bene, è presente una pluviale condominiale, che scarica le acque piovane della copertura sul marciapiede sottostante e che la soglia di ingresso del portone del vano scale, nel punto più basso intradossale, lambisce direttamente il manto superficiale del marciapiede, che, nella direzione longitudinale, ha una pendenza superiore al 5%, mentre in quella trasversale ha una conformazione “a schiena d'asino”. Il c.t.u. ha, poi, ricondotto le cause del fenomeno infiltrativo presente nel locale della ricorrente ai lavori del comune di Avellino di “Sistemazione del tessuto viario di connessione alla piazza Libertà – Lotto “C” – Via Due Principati”, avviati nel settembre 2017 ed ultimati nel marzo 2018, a seguito dei quali le preesistenti quote altimetriche del manto superficiale del marciapiede sono state alterate e alla pluviale adiacente alla porta di ingresso del vano scala del resistente, già presente prima dei lavori di rifacimento del marciapiede, che defluisce la CP_1 raccolta delle acque piovane della grondaia del tetto direttamente sul marciapiede, non essendo stata innestata nei tombini esistenti. L'ing. ha, dunque, individuato i lavori da fare per risolvere Persona_1 la problematica, relativi alla regimentazione delle acque, evidenziando che la pluviale dovrà essere innestata nel tombino delle acque bianche, e che è anche “…opportuno creare, a monte della soglia di ingresso del vano scale, un pozzetto con griglia che sarà innestato nel tombino delle acque bianche”. Nell'individuazione dei lavori, il c.t.u. (cfr. pagine 8 e 9 della relazione), ha ricompreso la “rimozione di basole vecchie, riprese a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o
4/8 bitumatura dei giunti e il tra-sporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti”, la demolizione di sottofondo in malta cementizia, lo scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, “Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee”, il pozzetto di raccordo pedonale sifonato, la caditoia in ghisa sferoidale, il trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro, gli oneri di smaltimento in discarica controllata, le pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC.
In ordine alle osservazioni del condominio volte ad escludere ogni sua responsabilità perché “la nuova pavimentazione del marciapiede eseguita dal i Avellino, posta più in alto rispetto alla precedente e mal conformata, CP_2
è l'unica vera causa dell'entrata e del ristagno dell'acqua meteorica nell'androne del portone civico 63 e, quindi, delle infiltrazioni lamentate”; “Lo scarico libero della pluviale sul marciapiede potrebbe costituire, al più, una mancata osservanza di ipotetiche norme edilizie. In realtà, per quanto a mia conoscenza, non esiste alcuna norma o regolamento che obbliga
l'imbocco in fogna delle discese pluviali. La mancanza di norme sugli scarichi pluviali è indirettamente confermata dal fatto che, con il rifacimento del marciapiede, il non ha ritenuto di emettere ordinanze o adottare provvedimenti per CP_2 obbligare il alla immissione in fogna dello scarico della pluviale”, il c.t.u. ha osservato che la responsabilità CP_1 dello stesso non poteva in alcun modo escludersi perché la pluviale non risulta innestata nei tombini di scolo. Peraltro, sia il c.t.p. del che il c.t.u. hanno concordato sulla necessità di realizzare una CP_1 canaletta di scolo con griglia in ghisa disposta trasversalmente al marciapiede, lunga circa 5,00 m e larga
25 cm. tenuto conto che “in corrispondenza del cordolo posto lungo la strada che costeggia il marciapiede, è già presente una griglia di raccolta delle acque piovane. In tal modo, l'acqua proveniente dal marciapiede, viene convogliata direttamente nella caditoia già presente”.
Particolarmente puntuali sono, poi, le repliche ai rilievi del . Infatti il c.t.u. ha Controparte_2 confermato la variazione delle quote altimetriche evidenziando che “L'intradosso della parte più bassa della soglia di accesso al vano scala del prima dei lavori stava almeno 4/5 cm rialzata rispetto al marciapiede. A CP_1 seguito dei lavori effettuati, il marciapiede va a lambire l'intradosso della soglia”. Tale risposta è esaustiva in quanto formulata confrontando le foto presenti nella relazione redatta dal c.t.p. del comune di Avellino, ing.
Con riferimento alla contestazione in ordine all'errata posa dell'androne Persona_2 CP_3 il c.t.u. ha evidenziato che, prima di effettuare i lavori di ripristino del marciapiede, la quota della soglia di ingresso al vano scale era 4/5 cm più alta della quota del marciapiede, mentre, a seguito dei lavori, tale quota si è ridotta “ed il marciapiede va a lambire la soglia”. Quanto alle restanti osservazioni, il ctu ha osservato che “Il flusso d'acqua riusciva a defluire lungo il marciapiede non inondando il vano scala adiacente in virtù del fatto che la quota altimetrica tra soglia e manto del marciapiede era maggiore di almeno 4/5 cm”. In merito alla presenza di altre due pluviali poste a monte del in oggetto, entrambe scaricanti su suolo pubblico, il CP_1 consulente ha escluso la possibilità che possano ritenersi concausa delle infiltrazioni facendo osservare che in un rilievo fotografico attenzionato si nota che, in un giorno di pioggia, il marciapiede a monte della
5/8 pluviale (verso piazza della Libertà, dove sono presenti le altre due pluviali della casa in costruzione) è asciutto. Il ha ancora ribadito che “sia la quota stradale che la quota dei cordoli di perimetrazione del CP_2 marciapiede non hanno subito alterazioni di quote altimetriche in quanto non interessate dai lavori di riqualificazione comunale, che hanno riguardato esclusivamente la posa in opera della nuova pavimentazione in lastre pregiate di pietra lavica”. Al riguardo, il c.t.u. ha affermato che, confrontando due foto, una datata agosto 2017 (prima del rifacimento del marciapiede) e l'altra datata gennaio 2022 (dopo i lavori di rifacimento del marciapiede), risulta che la quota altimetrica del manto superficiale del marciapiede è variata: “L'intradosso della parte più bassa della soglia di accesso al vano scala del prima dei lavori stava almeno 4/5 cm rialzata rispetto al CP_1 marciapiede. A seguito dei lavori effettuati, il marciapiede va a lambire l'intradosso della soglia. A prescindere dalla configurazione del profilo stradale (a schiena d'asino o meno) resta il fatto che le quote del marciapiede sono variate”. Infine,
l'ente locale ha contestato la necessità di realizzare “un pozzetto con caditoia in ghisa sferoidale a monte della soglia di ingresso del vano scale, perché una volta e definitivamente allacciata la pluviale condominiale alla rete acque bianche comunale il problema sarà risolto” e il ctu ha confermato quanto già evidenziato.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'elaborato del c.t.u. si presenti chiaro, esaustivo ed esauriente nell'analisi di tutti i quesiti posti dal giudicante, oltre che congruamente e logicamente motivato anche tenuto conto dei riscontri alle osservazioni formulate in sede di contraddittorio tecnico dalle parti resistenti. Il
Tribunale ritiene, dunque, di poter far proprie le conclusioni del c.t.u., sia in ordine all'accertamento del nesso eziologico, sia in ordine alla tipologia di interventi da dover effettuare.
Per tutte le prefate ragioni, non vi è necessità di disporre, come richiesto dal comune, una nuova c.t.u. Al riguardo, il Comune, nella memoria di costituzione, ha affermato di aver invitato l'ausiliario ad effettuare un “rilievo quotato” con lo strumento c.d. “Teodolite”, disponibile presso l'Ente; questo rilievo non è reiterato negli atti successivi. Si osserva, in ogni caso, che fra i quesiti posti al c.t.u. che l'ausiliario si è attenuto alle richieste del giudice, fra l'altro avvalendosi delle foto presenti nella relazione redatta dal c.t.p. del . Pertanto, l'indagine condotta risponde ai criteri che l'ausiliario avrebbe dovuto Controparte_2 osservare ed è sufficiente all'accertamento demandato dal giudice.
Rebus sic stantibus, sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al , tenuto alla custodia CP_1 della pluviale in argomento, ed al quale ente preposto alla manutenzione della pavimentazione CP_2 stradale e della rete di scolo fognaria. I resistenti, al riguardo, non hanno offerto la prova liberatoria del caso fortuito o della causa di forza maggiore, limitandosi ad eccepire, quanto al il ricorrere della CP_2 responsabilità esclusiva in capo al e, quanto a quest'ultimo, la responsabilità esclusiva del CP_1
o, in via gradata, la propria responsabilità concorrente e graduata in virtù della limitata incidenza CP_2 causale del mancato imbocco della pluviale sull'evento dannoso.
Entrambi i resistenti, pertanto, devono essere condannati, ciascuno per la propria competenza, all'esecuzione dei lavori individuati dal c.t.u. alle pagine 7, 8 e 9 della sua relazione. Ai fini del rispristino,
i lavori da eseguire, in difetto di contestazioni sul punto, come indicato dal c.t.u. (cfr. pagina 9 della sua
6/8 relazione), consistono nella spicconatura della parte di intonaco ammalorato delle pareti, nel rifacimento parziale dell'intonaco nella zona predetta, nella rasatura, stuccatura e scartavetratura delle pareti, nella tinteggiatura con pittura lavabile delle pareti e del soffitto.
Passando all'esame della richiesta di risarcimento dei danni per il mancato utilizzo del bene, va rilevato che, pur avendo la ricorrente riferito dell'insalubrità del locale, che è stata riscontrata anche nel verbale di sopralluogo dell' del 22.11.2021, non ha fornito adeguata prova dell'asserito danno. Difatti, la CP_4 ricorrente non ha allegato né dimostrato la mancata fruizione totale o anche solo parziale del bene per il periodo di tempo decorrente da luglio 2018 a luglio 2022, limitandosi a chiedere solo in via subordinata un termine per provvedere ad articolare prova testimoniale ed al deposito di ulteriore documentazione, senza però precisare, sin dal momento del deposito del ricorso, su quali circostanze la prova testimoniale avrebbe dovuto vertere. Non giova alla ricorrente invocare la cospicua giurisprudenza intervenuta in materia, in particolare, da ultimo, la pronuncia n. 18007 del 6 dicembre 2022 del Tribunale di Roma, perché secondo tale decisum, il danno da mancato utilizzo dell'immobile va risarcito ove “le accertate infiltrazioni non consentono l'uso dell'immobile in sicurezza e nel rispetto delle condizioni minime di igiene e salubrità degli ambienti, pregiudicando dunque il diritto di godimento del proprietario nella sua interezza”. Nulla, su tale specifica circostanza, la ricorrente ha allegato o dimostrato. Né a tale mancanza di prova possono sopperire le conclusioni cui è giunto il CTU, le quali, peraltro, non consentono di superare o di smentire il rilievo del secondo cui il locale de quo è stato sempre utilizzato dall'anno 2018, giacché adibito a sede CP_1 dell'impresa edile Martucci. D'altra parte, neanche dal verbale di sopralluogo dell' del 22.11.2021 si CP_4 evince l'inagibilità del locale e l'indisponibilità del bene è circostanza non menzionata né nella diffida del
06.07.2018, né in quella del 24.03.2021, né, da ultimo, in quella del 03.10.2022. Tale domanda va dunque rigettata per difetto di allegazione e di prova. Parimenti, va rigettata la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno da infiltrazioni, conseguente all'inerzia serbata dai resistenti a seguito dell'accertamento del giudizio sommario, che risulta formulata genericamente ed è sprovvista di corredo probatorio.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite del presente giudizio nella misura della metà.
La restante parte e quelle del giudizio di atp seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della lite del giudizio di atp e del presente giudizio, tenuto conto dell'omesso svolgimento della fase istruttoria nel presente giudizio e dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022.
Le spese di c.t.u. del giudizio per a.t.p., già liquidate, sono poste definitivamente a carico delle parti resistenti, in solido fra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
7/8 - in parziale accoglimento della domanda, accerta che il danno subito dalla ricorrente è riconducibile alla responsabilità del e del sito in Avellino, alla Via Largo Ferriera, n.1 e, Controparte_2 CP_1 per l'effetto, condanna entrambi i resistenti, in solido fra di loro, a ripristinare lo stato dei luoghi del locale commerciale di proprietà di , sito in Avellino, in via Due Principati n. 65, con Parte_1 esecuzione dei lavori descritti alla pagina 9 della predetta relazione, nonché all'esecuzione dei lavori per le opere esterne come individuate e descritte nella relazione del c.t.u. del giudizio recante R.G. n.
4957/2021 alle pagine 7, 8 e 9 della relazione;
- rigetta le domande di risarcimento del danno;
- compensa le spese di lite del presente giudizio nella misura della metà;
- condanna il in Avellino ed il resistenti, in Controparte_1 Controparte_2 solido fra di loro, al pagamento della restante parte delle spese di lite e di quelle del procedimento di atp in favore di che si liquidano in € 3.906,5, oltre al rimborso al 15% per spese generali, Parte_1
i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 358,75 per spese vive;
- pone le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 21.09.2022, definitivamente a carico delle parti resistenti in solido fra di loro.
Si comunichi.
Così deciso in Avellino il 12.2.2025 all'esito dell'udienza del 13.1.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
8/8
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. di R.g. 4319 dell'anno 2022
TRA
, nata l'[...] ad [...], C.F.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Battaglia Filomena ed elettivamente domiciliata in Avellino, al viale A. De Gasperi n. 26;
RICORRENTE
E
, in persona dell'amministratore p.t., C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Perretti Fabiana ed elettivamente domiciliato in Avellino P.IVA_1 alla via Aldo Pini n.10;
NONCHÉ
, in persona del sindaco p. t., con sede in Avellino, presso la Casa Comunale, in Controparte_2
Piazza del Popolo n. 1, C. F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Trocino Rosario ed P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Bari alla via Beata Elia di San Clemente n. 204;
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 15.11.2022, ha chiesto al Tribunale Parte_1 di Avellino di accertare la responsabilità del e del Controparte_2 Controparte_1 CP_1
in ordine al danno da infiltrazioni presenti nel suo locale commerciale sito in Avellino alla via Due
[...]
Principati n. 65 e derivanti dai lavori effettuati nel settembre 2017 lungo il marciapiede di Via Due
Principati e, per l'effetto, di condannare i resistenti in solido all'esecuzione dei lavori per le opere esterne, al ripristino dello stato dei luoghi del locale commerciale, al risarcimento dei danni per il mancato godimento del bene da luglio 2018 a luglio 2022, nella misura di € 21.859,00 oltre interessi, e per il perdurare delle infiltrazioni fino alla definitiva eliminazione nonchè al rimborso delle spese sostenute per la C.T.U. espletata in sede di A.T.P., pari ad € 1.125,67. In punto di fatto, la ricorrente ha esposto che nel giudizio di a.t.p., recante r.g. n. 4957/2021, il ctu nominato al fine di verificare le cause delle infiltrazioni verificatesi nel suo immobile, di quantificare i danni e di stabilire i lavori necessari al ripristino del locale, aveva accertato che “A seguito dei lavori effettuati dal comune di Avellino (settembre 2017) per il rifacimento del marciapiede antistante il locale commerciale della ricorrente sig.ra , ci sono state delle variazioni delle Parte_1 quote altimetriche del manto superficiale di c.a 4/5 cm. In occasione di precipitazioni copiose, si ha un afflusso delle acque piovane proveniente principalmente dalla pluviale adiacente il portone di ingresso del vano scala del Tale flusso CP_1
1/8 di acqua confluisce in larga parte all'interno del vano scala, allagandolo e provocando infiltrazioni nelle pareti adiacenti del locale commerciale che hanno causato la formazione di muffe, efflorescenze saline bianche, rigonfiamenti e scollature dell'intonaco.” quantificando l'importo da sostenere per le opere esterne in euro 220,00, per il ripristino dello stato dei luoghi in euro 881,00 e la somma dovuta, a titolo di danni, per il mancato godimento del locale dal luglio 2018 a luglio 2022, in euro 21.859,00. In punto di diritto, la parte ha richiamato le norme di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c. evidenziando di aver diffidato inutilmente le controparti a provvedere.
Con memoria depositata il 25.05.2023 si è costituito il resistente chiedendo il rigetto della CP_1 domanda. In particolare, il resistente ha escluso ogni responsabilità in merito ai danni patiti dalla ricorrente evidenziando che, in sede di espletamento dell'incarico peritale, era emerso che la pluviale adiacente al portone di ingresso del era già presente prima dei lavori di rifacimento del CP_1 marciapiede;
che le infiltrazioni si erano verificate soltanto dopo l'esecuzione degli stessi;
che la nuova pavimentazione del marciapiede eseguita dal di Avellino, “posta più in alto rispetto alla precedente e CP_2 mal conformata, è l'unica vera causa dell'entrata e del ristagno dell'acqua meteorica nell'androne del portone civico 63 e, quindi, delle infiltrazioni lamentate dall'attrice”. La parte ha, poi, precisato che, in caso di accertamento della propria responsabilità, l'intervento, consistente nell'imbocco della pluviale nella canaletta di scolo, doveva ritenersi susseguente a quello volto alla realizzazione da parte dell'ente della canaletta di sua competenza con griglia in ghisa disposta trasversalmente al marciapiede. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni per mancato godimento dell'immobile, il ha eccepito la carenza di prova, richiamando CP_1 alcuni precedenti giurisprudenziali. In merito la parte ha anche evidenziato che il locale della ricorrente è stato sempre utilizzato dall'anno 2018 come sede dell'impresa edile Martucci e che nell'arco temporale interessato dall'emergenza sanitaria per la Covid-19 la mancata disponibilità dello stesso doveva ricondursi a fattori esulanti dalla volontà umana.
Con memoria depositata il 02.06.2023 si è costituito il eccependo il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva. Nel merito la parte ha chiesto il rigetto della domanda per la mancata dimostrazione del nesso eziologico, contestando l'avversa pretesa anche nel quantum. In punto di fatto,
l'ente ha esposto che i lavori effettuati negli anni 2017/2018 avevano riguardato la pavimentazione del marciapiede sostituita con lastre pregiate di pietra lavica e non avevano determinato alcuna variazione di quota dello stesso;
che, in particolare, la pendenza risultava superiore al 5% ed adeguata allo smaltimento delle acque piovane. La parte ha, quindi, dedotto che la causa del fenomeno denunciato dalla ricorrente doveva essere ravvisata nel mancato allaccio della pluviale del fabbricato alla rete delle acque bianche comunali;
che, proprio per tali ragioni, la diffida del 06.07.2018, relativa alle infiltrazioni oggetto di causa, era stata inviata dalla ricorrente al solo condominio;
che, infine, come evidenziato dal proprio c.t.p., la posa dell'androne condominiale doveva essere almeno 4/5 centimetri più alta della quota del marciapiede;
che la situazione è aggravata dalla presenza di altre due pluviali del fabbricato in costruzione posto a monte del , entrambe scaricanti su suolo pubblico senza immissione nella rete delle acque CP_1
2/8 bianche comunali;
che le problematiche lamentate dalla ricorrente erano già esistenti prima dei Parte_1 lavori di riqualificazione;
che nessun altro locale commerciale della zona aveva lamentato danni né aveva segnalato fenomeni di infiltrazioni di acqua piovana.
Con note depositate per l'udienza del 12.06.2023, la ricorrente ha evidenziato che la responsabilità del era emersa in un momento successivo alla prima diffida del 2018. Quanto alla Controparte_2 risarcibilità del danno da mancato godimento del bene immobile, la parte ha chiesto, ove ritenuto necessario, di poter articolare ulteriori mezzi di prova.
Ciò premesso, in via preliminare deve essere respinta l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva del in quanto la legittimazione ad agire e a contraddire si determina in base alla Controparte_2 prospettazione attorea (cfr. Cass. Civ. Sez. II 10 maggio 2010 n. 11284; Cass. Civ. Sez. III 09 aprile 2009
n. 8699; Cass. Civ. Sez. III 30 maggio 2008 n. 14468; Cass. Civ. 06 marzo 2008 n. 6132; Cass. Civ. Sez. I
10 gennaio 2008 n. 355; Cass. Civ. Sez. I 28 febbraio 2007 n. 4776; Cass. Civ. Sez. I 29 settembre 2006
n. 21192; Cass. Civ. Sez. III 26 settembre 2006 n. 20819; Cass. Civ. Sez. III 14 giugno 2006 n. 13756).
Nella specie, il è legittimato a contraddire, stante gli esiti della relazione del giudizio per a.t.p. CP_2 recante r.g. n. 4957/2021, di cui è stato parte, che depongono a sostegno di un suo coinvolgimento nella problematica lamentata dalla ricorrente, attenendo ogni valutazione sull'imputazione effettiva della responsabilità al merito della controversia.
In punto di diritto, vale, poi, rilevare che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il responsabile del danno che deriva a terzi da un certo bene è individuabile nel soggetto che ha la custodia dello stesso, sul quale incombe la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, della forza maggiore o del fatto del terzo. Quanto, invece, al risarcimento del danno da mancato godimento del bene a causa di infiltrazioni, la giurisprudenza ha precisato che “…la determinazione del lucro cessante va desunta dalla ricostruzione ideale di quanto il creditore avrebbe conseguito per normale successione di eventi, in base a una ragionevole e fondata attendibilità, qualora l'obbligazione fosse stata adempiuta;
ma siffatta ricostruzione non può essere suffragata sul solo piano ipotetico dall'astratta possibilità di lucro, bensì deve muovere da una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile quella possibilità”. (cfr.
Corte d'Appello di Milano, Sezione 3 Civile, nella sentenza del 17 gennaio 2023, n. 65). La Corte di
Cassazione, peraltro, nella sentenza n. 31233/2018, ha osservato che il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare ovvero per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, diverse dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene, che possano sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo. Questo perché “L'impostazione del danno in re ipsa non è sostenibile. Ed invero sostenere ciò significa affermare la sussistenza di una presunzione in base alla quale, una volta verificatosi l'inadempimento, appartiene alla regolarità causale la realizzazione del danno patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria, per cui la mancata conseguenza di tale pregiudizio debba ritenersi come eccezionale. Così operando si pone a carico del convenuto inadempiente
3/8 l'onere della prova contraria all'esistenza del danno in questione, senza che esso sia stato provato dall'attore”. Tale ragionamento è stato confermato nell'ordinanza della corte di legittimità n. 25831/2020, con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria del ricorrente, per non aver fornito la prova che i comportamenti omissivi e commissivi illeciti del comune resistente gli avessero precluso in concreto la possibilità di locare il bene o ne avessero in effetti impedito o limitato, sempre in concreto, il godimento, ribadendo il principio che l'inaccessibilità e l'impossibilità di godere del bene in qualsiasi modo è la conseguenza dannosa che deve essere provata nel suo effettivo verificarsi e nel quantum. Ancora, nella sentenza n. 33439/2019, gli ermellini, chiamati a valutare il fatto produttivo di danno, consistente nella impossibilità di utilizzare in tutto o in parte l'appartamento a causa dell'illecito attribuito al CP_1 parte del giudizio, hanno rigettato la domanda di risarcimento per la carenza della prova “… proprio del fatto produttivo del danno-evento, necessariamente correlato alla situazione di concreta ed effettiva indisponibilità del bene, così applicando il corretto principio secondo il quale la liquidazione equitativa del danno, ai sensi degli artt. 2056 e 1226
c.c., richiede comunque che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità.”
Ciò premesso, osserva il Tribunale che dall'esame della relazione dell'ing. , Persona_1 nominato c.t.u. nel giudizio sommario recante R.G. n. 4957/2021, emerge che, in posizione adiacente al portone d'ingresso del vano scala del bene, è presente una pluviale condominiale, che scarica le acque piovane della copertura sul marciapiede sottostante e che la soglia di ingresso del portone del vano scale, nel punto più basso intradossale, lambisce direttamente il manto superficiale del marciapiede, che, nella direzione longitudinale, ha una pendenza superiore al 5%, mentre in quella trasversale ha una conformazione “a schiena d'asino”. Il c.t.u. ha, poi, ricondotto le cause del fenomeno infiltrativo presente nel locale della ricorrente ai lavori del comune di Avellino di “Sistemazione del tessuto viario di connessione alla piazza Libertà – Lotto “C” – Via Due Principati”, avviati nel settembre 2017 ed ultimati nel marzo 2018, a seguito dei quali le preesistenti quote altimetriche del manto superficiale del marciapiede sono state alterate e alla pluviale adiacente alla porta di ingresso del vano scala del resistente, già presente prima dei lavori di rifacimento del marciapiede, che defluisce la CP_1 raccolta delle acque piovane della grondaia del tetto direttamente sul marciapiede, non essendo stata innestata nei tombini esistenti. L'ing. ha, dunque, individuato i lavori da fare per risolvere Persona_1 la problematica, relativi alla regimentazione delle acque, evidenziando che la pluviale dovrà essere innestata nel tombino delle acque bianche, e che è anche “…opportuno creare, a monte della soglia di ingresso del vano scale, un pozzetto con griglia che sarà innestato nel tombino delle acque bianche”. Nell'individuazione dei lavori, il c.t.u. (cfr. pagine 8 e 9 della relazione), ha ricompreso la “rimozione di basole vecchie, riprese a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o
4/8 bitumatura dei giunti e il tra-sporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti”, la demolizione di sottofondo in malta cementizia, lo scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, “Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee”, il pozzetto di raccordo pedonale sifonato, la caditoia in ghisa sferoidale, il trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro, gli oneri di smaltimento in discarica controllata, le pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC.
In ordine alle osservazioni del condominio volte ad escludere ogni sua responsabilità perché “la nuova pavimentazione del marciapiede eseguita dal i Avellino, posta più in alto rispetto alla precedente e mal conformata, CP_2
è l'unica vera causa dell'entrata e del ristagno dell'acqua meteorica nell'androne del portone civico 63 e, quindi, delle infiltrazioni lamentate”; “Lo scarico libero della pluviale sul marciapiede potrebbe costituire, al più, una mancata osservanza di ipotetiche norme edilizie. In realtà, per quanto a mia conoscenza, non esiste alcuna norma o regolamento che obbliga
l'imbocco in fogna delle discese pluviali. La mancanza di norme sugli scarichi pluviali è indirettamente confermata dal fatto che, con il rifacimento del marciapiede, il non ha ritenuto di emettere ordinanze o adottare provvedimenti per CP_2 obbligare il alla immissione in fogna dello scarico della pluviale”, il c.t.u. ha osservato che la responsabilità CP_1 dello stesso non poteva in alcun modo escludersi perché la pluviale non risulta innestata nei tombini di scolo. Peraltro, sia il c.t.p. del che il c.t.u. hanno concordato sulla necessità di realizzare una CP_1 canaletta di scolo con griglia in ghisa disposta trasversalmente al marciapiede, lunga circa 5,00 m e larga
25 cm. tenuto conto che “in corrispondenza del cordolo posto lungo la strada che costeggia il marciapiede, è già presente una griglia di raccolta delle acque piovane. In tal modo, l'acqua proveniente dal marciapiede, viene convogliata direttamente nella caditoia già presente”.
Particolarmente puntuali sono, poi, le repliche ai rilievi del . Infatti il c.t.u. ha Controparte_2 confermato la variazione delle quote altimetriche evidenziando che “L'intradosso della parte più bassa della soglia di accesso al vano scala del prima dei lavori stava almeno 4/5 cm rialzata rispetto al marciapiede. A CP_1 seguito dei lavori effettuati, il marciapiede va a lambire l'intradosso della soglia”. Tale risposta è esaustiva in quanto formulata confrontando le foto presenti nella relazione redatta dal c.t.p. del comune di Avellino, ing.
Con riferimento alla contestazione in ordine all'errata posa dell'androne Persona_2 CP_3 il c.t.u. ha evidenziato che, prima di effettuare i lavori di ripristino del marciapiede, la quota della soglia di ingresso al vano scale era 4/5 cm più alta della quota del marciapiede, mentre, a seguito dei lavori, tale quota si è ridotta “ed il marciapiede va a lambire la soglia”. Quanto alle restanti osservazioni, il ctu ha osservato che “Il flusso d'acqua riusciva a defluire lungo il marciapiede non inondando il vano scala adiacente in virtù del fatto che la quota altimetrica tra soglia e manto del marciapiede era maggiore di almeno 4/5 cm”. In merito alla presenza di altre due pluviali poste a monte del in oggetto, entrambe scaricanti su suolo pubblico, il CP_1 consulente ha escluso la possibilità che possano ritenersi concausa delle infiltrazioni facendo osservare che in un rilievo fotografico attenzionato si nota che, in un giorno di pioggia, il marciapiede a monte della
5/8 pluviale (verso piazza della Libertà, dove sono presenti le altre due pluviali della casa in costruzione) è asciutto. Il ha ancora ribadito che “sia la quota stradale che la quota dei cordoli di perimetrazione del CP_2 marciapiede non hanno subito alterazioni di quote altimetriche in quanto non interessate dai lavori di riqualificazione comunale, che hanno riguardato esclusivamente la posa in opera della nuova pavimentazione in lastre pregiate di pietra lavica”. Al riguardo, il c.t.u. ha affermato che, confrontando due foto, una datata agosto 2017 (prima del rifacimento del marciapiede) e l'altra datata gennaio 2022 (dopo i lavori di rifacimento del marciapiede), risulta che la quota altimetrica del manto superficiale del marciapiede è variata: “L'intradosso della parte più bassa della soglia di accesso al vano scala del prima dei lavori stava almeno 4/5 cm rialzata rispetto al CP_1 marciapiede. A seguito dei lavori effettuati, il marciapiede va a lambire l'intradosso della soglia. A prescindere dalla configurazione del profilo stradale (a schiena d'asino o meno) resta il fatto che le quote del marciapiede sono variate”. Infine,
l'ente locale ha contestato la necessità di realizzare “un pozzetto con caditoia in ghisa sferoidale a monte della soglia di ingresso del vano scale, perché una volta e definitivamente allacciata la pluviale condominiale alla rete acque bianche comunale il problema sarà risolto” e il ctu ha confermato quanto già evidenziato.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'elaborato del c.t.u. si presenti chiaro, esaustivo ed esauriente nell'analisi di tutti i quesiti posti dal giudicante, oltre che congruamente e logicamente motivato anche tenuto conto dei riscontri alle osservazioni formulate in sede di contraddittorio tecnico dalle parti resistenti. Il
Tribunale ritiene, dunque, di poter far proprie le conclusioni del c.t.u., sia in ordine all'accertamento del nesso eziologico, sia in ordine alla tipologia di interventi da dover effettuare.
Per tutte le prefate ragioni, non vi è necessità di disporre, come richiesto dal comune, una nuova c.t.u. Al riguardo, il Comune, nella memoria di costituzione, ha affermato di aver invitato l'ausiliario ad effettuare un “rilievo quotato” con lo strumento c.d. “Teodolite”, disponibile presso l'Ente; questo rilievo non è reiterato negli atti successivi. Si osserva, in ogni caso, che fra i quesiti posti al c.t.u. che l'ausiliario si è attenuto alle richieste del giudice, fra l'altro avvalendosi delle foto presenti nella relazione redatta dal c.t.p. del . Pertanto, l'indagine condotta risponde ai criteri che l'ausiliario avrebbe dovuto Controparte_2 osservare ed è sufficiente all'accertamento demandato dal giudice.
Rebus sic stantibus, sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al , tenuto alla custodia CP_1 della pluviale in argomento, ed al quale ente preposto alla manutenzione della pavimentazione CP_2 stradale e della rete di scolo fognaria. I resistenti, al riguardo, non hanno offerto la prova liberatoria del caso fortuito o della causa di forza maggiore, limitandosi ad eccepire, quanto al il ricorrere della CP_2 responsabilità esclusiva in capo al e, quanto a quest'ultimo, la responsabilità esclusiva del CP_1
o, in via gradata, la propria responsabilità concorrente e graduata in virtù della limitata incidenza CP_2 causale del mancato imbocco della pluviale sull'evento dannoso.
Entrambi i resistenti, pertanto, devono essere condannati, ciascuno per la propria competenza, all'esecuzione dei lavori individuati dal c.t.u. alle pagine 7, 8 e 9 della sua relazione. Ai fini del rispristino,
i lavori da eseguire, in difetto di contestazioni sul punto, come indicato dal c.t.u. (cfr. pagina 9 della sua
6/8 relazione), consistono nella spicconatura della parte di intonaco ammalorato delle pareti, nel rifacimento parziale dell'intonaco nella zona predetta, nella rasatura, stuccatura e scartavetratura delle pareti, nella tinteggiatura con pittura lavabile delle pareti e del soffitto.
Passando all'esame della richiesta di risarcimento dei danni per il mancato utilizzo del bene, va rilevato che, pur avendo la ricorrente riferito dell'insalubrità del locale, che è stata riscontrata anche nel verbale di sopralluogo dell' del 22.11.2021, non ha fornito adeguata prova dell'asserito danno. Difatti, la CP_4 ricorrente non ha allegato né dimostrato la mancata fruizione totale o anche solo parziale del bene per il periodo di tempo decorrente da luglio 2018 a luglio 2022, limitandosi a chiedere solo in via subordinata un termine per provvedere ad articolare prova testimoniale ed al deposito di ulteriore documentazione, senza però precisare, sin dal momento del deposito del ricorso, su quali circostanze la prova testimoniale avrebbe dovuto vertere. Non giova alla ricorrente invocare la cospicua giurisprudenza intervenuta in materia, in particolare, da ultimo, la pronuncia n. 18007 del 6 dicembre 2022 del Tribunale di Roma, perché secondo tale decisum, il danno da mancato utilizzo dell'immobile va risarcito ove “le accertate infiltrazioni non consentono l'uso dell'immobile in sicurezza e nel rispetto delle condizioni minime di igiene e salubrità degli ambienti, pregiudicando dunque il diritto di godimento del proprietario nella sua interezza”. Nulla, su tale specifica circostanza, la ricorrente ha allegato o dimostrato. Né a tale mancanza di prova possono sopperire le conclusioni cui è giunto il CTU, le quali, peraltro, non consentono di superare o di smentire il rilievo del secondo cui il locale de quo è stato sempre utilizzato dall'anno 2018, giacché adibito a sede CP_1 dell'impresa edile Martucci. D'altra parte, neanche dal verbale di sopralluogo dell' del 22.11.2021 si CP_4 evince l'inagibilità del locale e l'indisponibilità del bene è circostanza non menzionata né nella diffida del
06.07.2018, né in quella del 24.03.2021, né, da ultimo, in quella del 03.10.2022. Tale domanda va dunque rigettata per difetto di allegazione e di prova. Parimenti, va rigettata la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno da infiltrazioni, conseguente all'inerzia serbata dai resistenti a seguito dell'accertamento del giudizio sommario, che risulta formulata genericamente ed è sprovvista di corredo probatorio.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite del presente giudizio nella misura della metà.
La restante parte e quelle del giudizio di atp seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della lite del giudizio di atp e del presente giudizio, tenuto conto dell'omesso svolgimento della fase istruttoria nel presente giudizio e dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022.
Le spese di c.t.u. del giudizio per a.t.p., già liquidate, sono poste definitivamente a carico delle parti resistenti, in solido fra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
7/8 - in parziale accoglimento della domanda, accerta che il danno subito dalla ricorrente è riconducibile alla responsabilità del e del sito in Avellino, alla Via Largo Ferriera, n.1 e, Controparte_2 CP_1 per l'effetto, condanna entrambi i resistenti, in solido fra di loro, a ripristinare lo stato dei luoghi del locale commerciale di proprietà di , sito in Avellino, in via Due Principati n. 65, con Parte_1 esecuzione dei lavori descritti alla pagina 9 della predetta relazione, nonché all'esecuzione dei lavori per le opere esterne come individuate e descritte nella relazione del c.t.u. del giudizio recante R.G. n.
4957/2021 alle pagine 7, 8 e 9 della relazione;
- rigetta le domande di risarcimento del danno;
- compensa le spese di lite del presente giudizio nella misura della metà;
- condanna il in Avellino ed il resistenti, in Controparte_1 Controparte_2 solido fra di loro, al pagamento della restante parte delle spese di lite e di quelle del procedimento di atp in favore di che si liquidano in € 3.906,5, oltre al rimborso al 15% per spese generali, Parte_1
i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 358,75 per spese vive;
- pone le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 21.09.2022, definitivamente a carico delle parti resistenti in solido fra di loro.
Si comunichi.
Così deciso in Avellino il 12.2.2025 all'esito dell'udienza del 13.1.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
8/8